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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4322 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10665/2025
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10665/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 10.40 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. GIULIO ATTILIO, che chiede accertarsi la cessazione degli effetti del comodato ed ordinarsi la liberazione dell'immobile, con condanna alla refusione dlele psese di lite;
la parte resistente personalmente;
Le parti costituite procedono alla discussione orale della causa.
Il Giudice
Attesa la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di;
Controparte_1
dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il giudice
Dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10665/2025 promossa da:
[C.F. ], con l'avv. Parte_1 C.F._1
GIULIO ATTILIO
RICORRENTE contro
[C.F. ], Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida adiva questo Tribunale esponendo: Parte_1
di avere concesso in comodato precario all'intimato l'unità Controparte_1
immobiliare sita in Milano, via Maroncelli 11, con contratto avente decorrenza dal 10/03/2023; che in ragione di necessità familiari sopravvenute, con lettera sottoscritta personalmente dalla comodataria in data 13/10/2023 chiedeva la restituzione dell'immobile; che la controparte non vi provvedeva spontaneamente,
Chiedeva pertanto convalidarsi l'intimato sfratto per finito comodato.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva la parte intimata. Con provvedimento del 18/03/2025 Il tribunale rilevato che: “il rito sommario di cui agli artt.
657 e ss c.p.c. è applicabile nel solo caso di scadenza “naturale” del contratto, laddove nelle differenti ipotesi di cessazione degli effetti del contratto è necessaria la pronuncia di una sentenza che accerti e dichiari la causa della predetta cessazione”, disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme del rito speciale locatizio ex art. 447-bis segg.
c.p.c.
Nessuna memoria integrativa veniva depositata
Nonostante la regolarità della notificazione, non si costituiva la parte resistente, che pertanto veniva dichiarata contumace.
Ad esito della discussione, sulle conclusioni rassegnate come in atti, il Giudice decide dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale, la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
La domanda deve trovare integrale accoglimento.
Parte intimante ha assolto gli oneri probatori su di essa gravanti, producendo il contratto di comodato ed allegando la comunicazione con cui è stata richiesta la restituzione dell'immobile entro il termine del 13/01/2024.
A norma dell'art. 1810 c.c. : “ Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”.
Ciò detto, l'attuale detenzione dell'immobile da parte della comodataria risulta pertanto illegittima, essendo venuto meno il titolo che la giustificava.
Per l'effetto, deve accertarsi che il contratto di comodato per cui è causa ha cessato i propri effetti alla data del 13/10/2024 per effetto della richiesta di restituzione fatta al comodante.
Conseguentemente, deve essere condannata al rilascio Controparte_1
dell'immobile libero da persone e/o cose, con data di esecuzione al 28/06/2025, atteso il tempo decorso dalla cessazione deli effetti del titolo contrattuale.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, e delle fasi svolte (di studio, di trattazione e decisionale).
Le spese di fase sommaria vanno invece compensate, attesa l'erroneità del rito prescelto.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 10665/2025, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: 1) dichiara che il contratto di comodato stipulato in data 10/03/2023 tra CP_1
e avente ad oggetto l'immobile
[...] Parte_1
sito in Milano, via Maroncelli 11, ha cessato i propri effetti alla data del 13/01/2024;
2) condanna a rilasciare immediatamente l'immobile di cui al Controparte_1
punto che precede libero da persone e cose;
3) fissa per l'esecuzione la data del 28/06/2025;
4) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 78,50 per spese esenti ed Parte_1
€ 531,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 28/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10665/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 10.40 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. GIULIO ATTILIO, che chiede accertarsi la cessazione degli effetti del comodato ed ordinarsi la liberazione dell'immobile, con condanna alla refusione dlele psese di lite;
la parte resistente personalmente;
Le parti costituite procedono alla discussione orale della causa.
Il Giudice
Attesa la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di;
Controparte_1
dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il giudice
Dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10665/2025 promossa da:
[C.F. ], con l'avv. Parte_1 C.F._1
GIULIO ATTILIO
RICORRENTE contro
[C.F. ], Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida adiva questo Tribunale esponendo: Parte_1
di avere concesso in comodato precario all'intimato l'unità Controparte_1
immobiliare sita in Milano, via Maroncelli 11, con contratto avente decorrenza dal 10/03/2023; che in ragione di necessità familiari sopravvenute, con lettera sottoscritta personalmente dalla comodataria in data 13/10/2023 chiedeva la restituzione dell'immobile; che la controparte non vi provvedeva spontaneamente,
Chiedeva pertanto convalidarsi l'intimato sfratto per finito comodato.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva la parte intimata. Con provvedimento del 18/03/2025 Il tribunale rilevato che: “il rito sommario di cui agli artt.
657 e ss c.p.c. è applicabile nel solo caso di scadenza “naturale” del contratto, laddove nelle differenti ipotesi di cessazione degli effetti del contratto è necessaria la pronuncia di una sentenza che accerti e dichiari la causa della predetta cessazione”, disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme del rito speciale locatizio ex art. 447-bis segg.
c.p.c.
Nessuna memoria integrativa veniva depositata
Nonostante la regolarità della notificazione, non si costituiva la parte resistente, che pertanto veniva dichiarata contumace.
Ad esito della discussione, sulle conclusioni rassegnate come in atti, il Giudice decide dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale, la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
La domanda deve trovare integrale accoglimento.
Parte intimante ha assolto gli oneri probatori su di essa gravanti, producendo il contratto di comodato ed allegando la comunicazione con cui è stata richiesta la restituzione dell'immobile entro il termine del 13/01/2024.
A norma dell'art. 1810 c.c. : “ Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”.
Ciò detto, l'attuale detenzione dell'immobile da parte della comodataria risulta pertanto illegittima, essendo venuto meno il titolo che la giustificava.
Per l'effetto, deve accertarsi che il contratto di comodato per cui è causa ha cessato i propri effetti alla data del 13/10/2024 per effetto della richiesta di restituzione fatta al comodante.
Conseguentemente, deve essere condannata al rilascio Controparte_1
dell'immobile libero da persone e/o cose, con data di esecuzione al 28/06/2025, atteso il tempo decorso dalla cessazione deli effetti del titolo contrattuale.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, e delle fasi svolte (di studio, di trattazione e decisionale).
Le spese di fase sommaria vanno invece compensate, attesa l'erroneità del rito prescelto.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 10665/2025, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: 1) dichiara che il contratto di comodato stipulato in data 10/03/2023 tra CP_1
e avente ad oggetto l'immobile
[...] Parte_1
sito in Milano, via Maroncelli 11, ha cessato i propri effetti alla data del 13/01/2024;
2) condanna a rilasciare immediatamente l'immobile di cui al Controparte_1
punto che precede libero da persone e cose;
3) fissa per l'esecuzione la data del 28/06/2025;
4) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 78,50 per spese esenti ed Parte_1
€ 531,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 28/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati