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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/04/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del dott. Emanuele Rocco e in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2021 al n. 5103, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, (cod. fisc. ,) elett.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
Piano di Sorrento (NA) al Corso Italia n. 198 nello studio dell'Avv. Lidia Iaccarino dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce del presente atto.
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te, con sede in Sorrento (NA) alla Controparte_1
Via Fuoro, rapp.ta e difesa dall' Avv. Pasquale Sicignano presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Del Marinaio n. 1
Resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con ricorso depositato il giorno 20.10.2021, ritualmente notificato, Parte_1
adiva il Tribunale di Torre Annunziata in funzione del Giudice del Lavoro, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società - Controparte_1
sede di lavoro in Sorrento, alla Via Fuoro n. 164, dal 11.02.2019 al 23.02.2020, inquadrata con qualifica di aiuto estetista, con orario di lavoro articolato per turni (o diurni o pomeridiani) per sette giorni alla settimana percependo una paga mensile di €
800,00 e deducendo quindi l'inadeguatezza della retribuzione in ragione della qualità e quantità del lavoro prestato. In particolare, la ricorrente ha chiesto la condanna della datrice di lavoro al pagamento di € 26.979,94 rivendicati a titolo di differenze retributive, ferie non godute, maggiorazioni per lavoro straordinario, permessi, tredicesima, quattordicesima e TFR, importo calcolato sulla scorta dei conteggi allegati al ricorso.
Provvedeva alla rituale costituzione processuale la società convenuta in persona del legale rapp.te che, sulla base di diverse argomentazioni, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Espletata l'istruttoria con l'escussione di due testimoni indicati dalla ricorrente, esperito invano il tentativo di conciliazione bonaria della lite, la causa è giunta alla discussione e, in seguito allo scambio di note di trattazione scritta, è stata decisa.
La domanda è risultata fondata solo parzialmente e pertanto va accolta nei limiti di seguito precisati.
In sintesi, la ricorrente allega di avere lavorato dal 11.02.2019 al 23.02.2020 per la società resistente svolgendo mansioni a suo dire riconducibili al III livello del CCNL, assicurando le sue prestazioni lavorative per 7 giorni alla settimana con orario articolato su turni antipomeridiani o pomeridiani. La ricorrente, dunque, asserisce di non aver percepito una retribuzione adeguata alla qualità e quantità del lavoro prestato. In virtù di tanto, assume di essere creditore nei confronti della società resistente delle somme
“differenziali” dovutegli a causale di inquadramento superiore, 13^ mensilità, straordinari e T.F.R. maturato, (pari ad euro 1.964,66 ) per un totale individuato in €
26.979,94.
Tutto quanto precisato, deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo poiché in base ad una lettura complessiva dello stesso possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (Cass. S.U. 8839/02). La rituale e tempestiva costituzione processuale della resistente, che ha preso posizione su tutte le domande avverse, ha inoltre sanato ogni eventuale vizio dell'atto introduttivo.
Appare, a questo punto, dirimente ai fini di causa stabilire la natura della collaborazione intercorsa tra le parti.
Giova innanzitutto precisare che, in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ai sensi dell'art. 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. Cass.,
S.U., n. 13533/2001). Ciò comporta che nel caso di specie incombe sulla ricorrente
Pag. 2 di 7 l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e che quest'ultimo si sia svolto con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive reclamate.
In altri termini, le pretese reclamate nella presente sede possono essere riconosciute alla parte che le richiede in quanto, preliminarmente, risulti provata la sussistenza del rapporto di lavoro e la natura subordinata dello stesso, costituendo tali circostanze fatti costitutivi delle pretese azionate, con ogni conseguenza quanto al riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Orbene, alla luce delle allegazioni delle parti e delle prove orali assunte, ritiene questo
Giudice che sia stata sufficientemente provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato mentre, non risulta sufficientemente provata la tipologia di mansioni disimpegnate e l'effettiva quantità di lavoro assicurata dal lavoratore sicché i conteggi elaborati dal ricorrente, in quanto perimetrati su un indimostrato inquadramento superiore, vanno opportunamente ricalibrati.
Va rilevato che non coglie nel segno il tentativo del resistente di ricondurre il rapporto intercorso con la nell'alveo di una prestazione occasionale e non Parte_1
continuativa o addirittura di un rapporto mera cortesia allo scopo di negare la sussistenza di qualsivoglia vincolo contrattuale.
La ricorrente, su cui gravava il relativo onere, è riuscita a dimostrare, attraverso prove documentali (Certificato UNILAV, le buste paga e i bonifici bancari) e testimoniali convincenti e univoche, l'esistenza e la continuità del rapporto di lavoro di cui si discute per l'intero periodo dedotto in lite.
Entrambe i testimoni escussi hanno fornito elementi di prova lineari e convergenti ragion per cui si può ritenere attendibile la narrazione fatta in favore della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato essendo emersi i caratteri della continuità della prestazione, del vincolo di eterodeterminazione, dell'osservanza di un orario di lavoro predeterminato nonché della remunerazione mensile della prestazione lavorativa.
Decisiva infatti è la circostanza, pacifica tra le parti, che è avvenuto un pagamento di €
800,00 mensili in favore della per l'intero periodo lavorativo. Parte_1
Orbene, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in lite, occorre precisare che nella quantificazione del “dovuto” l'istante muove dalla premessa di avere percepito effettivamente la retribuzione indicata in busta paga
Pag. 3 di 7 ma che i relativi importi non corrispondono nel loro ammontare a quanto dovuto per l'effettiva attività di lavoro prestata.
La ricorrente ha pertanto calcolato le spettanze rivendicate in riferimento alle voci retributive per cui è causa, la cui diversa perimetrazione discende dal lavoro straordinario asseritamente reso e dall'inquadramento superiore preteso.
Orbene, quanto all'orario effettivamente assicurato dal ricorrente è evidente, che la premessa valorizzata dal ricorrente si incentra sulla inattendibilità “ideologica” dei documenti predisposti dal datore di lavoro, quali cedolini-paga che sono contestati rispetto all'inquadramento nel 5 livello, alle somme ivi indicate e alle ore di lavoro fotografate.
Ciò posto, va evidenziato, sotto il profilo strettamente processuale, che secondo i principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., la
Cassazione (ex plurimis, n. 26593/20; Cass. n. 5203/2000) ha affermato che il lavoratore il quale agisca per ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore deve indicare i tratti distintivi di tale qualifica nonché provare di avere effettivamente svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che tale qualifica contraddistinguono spettando poi al datore dedurre e provare l'eventuale fatto impeditivo, costituito dalla utilizzazione in mansioni superiori per sostituire lavoratori assenti aventi diritto alla conservazione del posto.
Inoltre, la verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui all'art. 2103 c.c. richiede, anzitutto, l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge (tre mesi) o per quello previsto dalla contrattazione collettiva e la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore (ex plurimis cfr. Cass. nn. 3069/2005, 12744/2003, 6560/2001 e 2174/1999).
Analogamente, per quanto concerne le rivendicazioni salariali riferite al lavoro straordinario e alle indennità per ferie non godute, si ricorda che il lavoratore che agisce per ottenere il compenso per il lavoro svolto in eccedenza, rispetto all'orario originariamente pattuito a seguito di richiesta formulata dal datore nell'esercizio del potere direttivo e organizzativo in capo a quest'ultimo, ha, innanzitutto, l'onere di
Pag. 4 di 7 dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, come nel caso di specie, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolte, con specifico riferimento alla collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro. Consolidate e condivisa giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la prova può essere fornita dal lavoratore con qualunque mezzo, ma non si può sostituire alla stessa il giudizio equitativo del giudice che potrà intervenire esclusivamente dinnanzi ad un diritto del lavoratore provato e, quindi, certo (cfr. Cass. n. 9906/2015; n.
19299/2014; n. 1389/2013).
Ebbene, il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo (nel caso di specie: diritto al compenso per lavoro straordinario): secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (Cass. s.u. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. 4 ottobre 2013, n. 22738)"
(Cass. n. 16150/2018).
La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio in ordine al lavoro straordinario prestato costituisce accertamento di fatto (Cass. n. 12434 del 2006; Cass. n. 3714 del
2009), così come quello in ordine alla mancata fruizione di permessi e ferie" (Cass. n.
16951/2018). In ordine alla fruizione delle ferie va, poi, rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro feriale, straordinario, ovvero l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e/o durante il periodo destinato alla fruizione delle ferie e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., 16 febbraio 2009, n. 3714;
25 maggio 2006, n. 12434; 3 febbraio 2005, n. 2144; 29 gennaio 2003, n. 1389).
Tenuto conto dei predetti principi, va escluso che parte ricorrente abbia assolto lo stringente onere probatorio sullo stesso gravante.
In vero, non sono state chiarite, già a livello espositivo, la natura e la pregnanza delle mansioni assegnate alla e, di riflesso le ragioni “tecniche” per cui tali Parte_1
mansioni sarebbero riconducibili al superiore inquadramento rivendicato.
Pag. 5 di 7 Sintomatica di scarsa credibilità delle rivendicazioni attoree è peraltro anche la contraddittorietà tra il livello rivendicato nel ricorso (III Livello CCNL Turismo) e i conteggi prodotti che sono stati invece sviluppati sul livello IV. Infine persino i due testimoni indicati a favore della ricorrente, di cui uno ( ) certamente Testimone_1
estraneo al contesto lavorativo di cui si discute, hanno reso dichiarazioni generiche e prive di specifici riferimenti spazio-temporali ragion per cui da un lato non è stata fornita la prova del preteso lavoro straordinario e dall'altro non appare possibile ricondurre l'attività disimpegnata dalla ricorrente al superiore inquadramento rivendicato. Il teste, , nell'unica occasione in cui ha dichiarato di essersi Testimone_1 recato nella Spa dell' ha dichiarato “ho visto la ricorrente distribuire CP_1
Part all'esterno della struttura dei volantini che pubblicizzavano le offerte della ”.
Pertanto, in conformità ai principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, si può escludere che nel caso che ci occupa il ricorrente abbia fornito idoneo riscontro oggettivo dell'eccedenza lavorativa a fondamento dall'integrazione salariale rivendicata.
Sulla base di tanto, considerata sufficientemente raggiunta la prova della retribuzione ordinaria rispetto al livello di inquadramento e all'orario lavorativo contrattualizzato, la domanda attorea va disattesa per quanto concerne le differenze retributive rivendicate basata su un indimostrato orario di lavoro straordinario continuativo e inquadramento superiore.
Discorso a parte meritano la rivendicazione per la 13^ mensilità ed il TFR.
Sul punto va osservato che tra i pagamenti indicati nelle ricevute di bonifico prodotte dalla ricorrente figura la tredicesima mensilità 13^ corrisposta in data 27.12.2019. Tanto vale ad escludere la fondatezza della rivendicazione salariale in parte qua.
Quanto invece alla somma pretesa a titolo di TFR, la giurisprudenza consolidata della
Cassazione ha in diverse pronunce affermato il principio secondo cui è specifico onere del datore di lavoro fornire la prova dell'effettivo versamento di tale voce retributiva e del rilascio della relativa quietanza, prova che nel caso che ci occupa non è stata fornita dalla parte resistente (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 29367/18).
Il ricorso, pertanto va accolto limitatamente alla somma richiesta a titolo di TFR per l'importo che questo giudice ritiene congruo quantificare di € 1.964,66 , calcolato sulla
Pag. 6 di 7 base dei conteggi attorei che in parte qua non sono stati oggetto di specifica contestazione.
La somma spettante va considerata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali in quanto in base alle vigenti leggi non spetta al Giudice determinare l'importo netto della retribuzione dovuta al lavoratore.
A norma dell'art. 429 c.p.c., sulle somme spettanti competono al lavoratore la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e gli interessi legali (da calcolarsi sulle somme via via rivalutate) dalla maturazione dei crediti fino al soddisfo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo. L'accoglimento di una minima parte delle domande proposte giustifica la compensazione parziale delle spese di lite che vengono regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, nei confronti di in persona del legale rapp.te Parte_1 Controparte_1
p.t., respinta ogni diversa e ulteriore domanda, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda della ricorrente, e per l'effetto condanna la società resiatente al pagamento della complessiva somma di euro € 1.964,66 per
TFR oltre rivalutazione monetaria, secondo indici ISTAT, e interessi legali dalla maturazione del soddisfo;
b) rigetta ogni altra pretesa di parte ricorrente;
c) compensa le spese del presente giudizio nella misura del 50% e per l'effetto condanna la società resistente in persona del legale rapp.e pt al pagamento della restante metà delle spese di lite, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro € 657,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% , con attribuzione.
Torre Annunziata, 10/4/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 7 di 7
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del dott. Emanuele Rocco e in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2021 al n. 5103, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, (cod. fisc. ,) elett.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
Piano di Sorrento (NA) al Corso Italia n. 198 nello studio dell'Avv. Lidia Iaccarino dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce del presente atto.
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te, con sede in Sorrento (NA) alla Controparte_1
Via Fuoro, rapp.ta e difesa dall' Avv. Pasquale Sicignano presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Del Marinaio n. 1
Resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con ricorso depositato il giorno 20.10.2021, ritualmente notificato, Parte_1
adiva il Tribunale di Torre Annunziata in funzione del Giudice del Lavoro, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società - Controparte_1
sede di lavoro in Sorrento, alla Via Fuoro n. 164, dal 11.02.2019 al 23.02.2020, inquadrata con qualifica di aiuto estetista, con orario di lavoro articolato per turni (o diurni o pomeridiani) per sette giorni alla settimana percependo una paga mensile di €
800,00 e deducendo quindi l'inadeguatezza della retribuzione in ragione della qualità e quantità del lavoro prestato. In particolare, la ricorrente ha chiesto la condanna della datrice di lavoro al pagamento di € 26.979,94 rivendicati a titolo di differenze retributive, ferie non godute, maggiorazioni per lavoro straordinario, permessi, tredicesima, quattordicesima e TFR, importo calcolato sulla scorta dei conteggi allegati al ricorso.
Provvedeva alla rituale costituzione processuale la società convenuta in persona del legale rapp.te che, sulla base di diverse argomentazioni, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Espletata l'istruttoria con l'escussione di due testimoni indicati dalla ricorrente, esperito invano il tentativo di conciliazione bonaria della lite, la causa è giunta alla discussione e, in seguito allo scambio di note di trattazione scritta, è stata decisa.
La domanda è risultata fondata solo parzialmente e pertanto va accolta nei limiti di seguito precisati.
In sintesi, la ricorrente allega di avere lavorato dal 11.02.2019 al 23.02.2020 per la società resistente svolgendo mansioni a suo dire riconducibili al III livello del CCNL, assicurando le sue prestazioni lavorative per 7 giorni alla settimana con orario articolato su turni antipomeridiani o pomeridiani. La ricorrente, dunque, asserisce di non aver percepito una retribuzione adeguata alla qualità e quantità del lavoro prestato. In virtù di tanto, assume di essere creditore nei confronti della società resistente delle somme
“differenziali” dovutegli a causale di inquadramento superiore, 13^ mensilità, straordinari e T.F.R. maturato, (pari ad euro 1.964,66 ) per un totale individuato in €
26.979,94.
Tutto quanto precisato, deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo poiché in base ad una lettura complessiva dello stesso possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (Cass. S.U. 8839/02). La rituale e tempestiva costituzione processuale della resistente, che ha preso posizione su tutte le domande avverse, ha inoltre sanato ogni eventuale vizio dell'atto introduttivo.
Appare, a questo punto, dirimente ai fini di causa stabilire la natura della collaborazione intercorsa tra le parti.
Giova innanzitutto precisare che, in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ai sensi dell'art. 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. Cass.,
S.U., n. 13533/2001). Ciò comporta che nel caso di specie incombe sulla ricorrente
Pag. 2 di 7 l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e che quest'ultimo si sia svolto con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive reclamate.
In altri termini, le pretese reclamate nella presente sede possono essere riconosciute alla parte che le richiede in quanto, preliminarmente, risulti provata la sussistenza del rapporto di lavoro e la natura subordinata dello stesso, costituendo tali circostanze fatti costitutivi delle pretese azionate, con ogni conseguenza quanto al riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Orbene, alla luce delle allegazioni delle parti e delle prove orali assunte, ritiene questo
Giudice che sia stata sufficientemente provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato mentre, non risulta sufficientemente provata la tipologia di mansioni disimpegnate e l'effettiva quantità di lavoro assicurata dal lavoratore sicché i conteggi elaborati dal ricorrente, in quanto perimetrati su un indimostrato inquadramento superiore, vanno opportunamente ricalibrati.
Va rilevato che non coglie nel segno il tentativo del resistente di ricondurre il rapporto intercorso con la nell'alveo di una prestazione occasionale e non Parte_1
continuativa o addirittura di un rapporto mera cortesia allo scopo di negare la sussistenza di qualsivoglia vincolo contrattuale.
La ricorrente, su cui gravava il relativo onere, è riuscita a dimostrare, attraverso prove documentali (Certificato UNILAV, le buste paga e i bonifici bancari) e testimoniali convincenti e univoche, l'esistenza e la continuità del rapporto di lavoro di cui si discute per l'intero periodo dedotto in lite.
Entrambe i testimoni escussi hanno fornito elementi di prova lineari e convergenti ragion per cui si può ritenere attendibile la narrazione fatta in favore della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato essendo emersi i caratteri della continuità della prestazione, del vincolo di eterodeterminazione, dell'osservanza di un orario di lavoro predeterminato nonché della remunerazione mensile della prestazione lavorativa.
Decisiva infatti è la circostanza, pacifica tra le parti, che è avvenuto un pagamento di €
800,00 mensili in favore della per l'intero periodo lavorativo. Parte_1
Orbene, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in lite, occorre precisare che nella quantificazione del “dovuto” l'istante muove dalla premessa di avere percepito effettivamente la retribuzione indicata in busta paga
Pag. 3 di 7 ma che i relativi importi non corrispondono nel loro ammontare a quanto dovuto per l'effettiva attività di lavoro prestata.
La ricorrente ha pertanto calcolato le spettanze rivendicate in riferimento alle voci retributive per cui è causa, la cui diversa perimetrazione discende dal lavoro straordinario asseritamente reso e dall'inquadramento superiore preteso.
Orbene, quanto all'orario effettivamente assicurato dal ricorrente è evidente, che la premessa valorizzata dal ricorrente si incentra sulla inattendibilità “ideologica” dei documenti predisposti dal datore di lavoro, quali cedolini-paga che sono contestati rispetto all'inquadramento nel 5 livello, alle somme ivi indicate e alle ore di lavoro fotografate.
Ciò posto, va evidenziato, sotto il profilo strettamente processuale, che secondo i principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., la
Cassazione (ex plurimis, n. 26593/20; Cass. n. 5203/2000) ha affermato che il lavoratore il quale agisca per ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore deve indicare i tratti distintivi di tale qualifica nonché provare di avere effettivamente svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che tale qualifica contraddistinguono spettando poi al datore dedurre e provare l'eventuale fatto impeditivo, costituito dalla utilizzazione in mansioni superiori per sostituire lavoratori assenti aventi diritto alla conservazione del posto.
Inoltre, la verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui all'art. 2103 c.c. richiede, anzitutto, l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge (tre mesi) o per quello previsto dalla contrattazione collettiva e la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore (ex plurimis cfr. Cass. nn. 3069/2005, 12744/2003, 6560/2001 e 2174/1999).
Analogamente, per quanto concerne le rivendicazioni salariali riferite al lavoro straordinario e alle indennità per ferie non godute, si ricorda che il lavoratore che agisce per ottenere il compenso per il lavoro svolto in eccedenza, rispetto all'orario originariamente pattuito a seguito di richiesta formulata dal datore nell'esercizio del potere direttivo e organizzativo in capo a quest'ultimo, ha, innanzitutto, l'onere di
Pag. 4 di 7 dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, come nel caso di specie, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolte, con specifico riferimento alla collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro. Consolidate e condivisa giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la prova può essere fornita dal lavoratore con qualunque mezzo, ma non si può sostituire alla stessa il giudizio equitativo del giudice che potrà intervenire esclusivamente dinnanzi ad un diritto del lavoratore provato e, quindi, certo (cfr. Cass. n. 9906/2015; n.
19299/2014; n. 1389/2013).
Ebbene, il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo (nel caso di specie: diritto al compenso per lavoro straordinario): secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (Cass. s.u. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. 4 ottobre 2013, n. 22738)"
(Cass. n. 16150/2018).
La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio in ordine al lavoro straordinario prestato costituisce accertamento di fatto (Cass. n. 12434 del 2006; Cass. n. 3714 del
2009), così come quello in ordine alla mancata fruizione di permessi e ferie" (Cass. n.
16951/2018). In ordine alla fruizione delle ferie va, poi, rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro feriale, straordinario, ovvero l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e/o durante il periodo destinato alla fruizione delle ferie e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., 16 febbraio 2009, n. 3714;
25 maggio 2006, n. 12434; 3 febbraio 2005, n. 2144; 29 gennaio 2003, n. 1389).
Tenuto conto dei predetti principi, va escluso che parte ricorrente abbia assolto lo stringente onere probatorio sullo stesso gravante.
In vero, non sono state chiarite, già a livello espositivo, la natura e la pregnanza delle mansioni assegnate alla e, di riflesso le ragioni “tecniche” per cui tali Parte_1
mansioni sarebbero riconducibili al superiore inquadramento rivendicato.
Pag. 5 di 7 Sintomatica di scarsa credibilità delle rivendicazioni attoree è peraltro anche la contraddittorietà tra il livello rivendicato nel ricorso (III Livello CCNL Turismo) e i conteggi prodotti che sono stati invece sviluppati sul livello IV. Infine persino i due testimoni indicati a favore della ricorrente, di cui uno ( ) certamente Testimone_1
estraneo al contesto lavorativo di cui si discute, hanno reso dichiarazioni generiche e prive di specifici riferimenti spazio-temporali ragion per cui da un lato non è stata fornita la prova del preteso lavoro straordinario e dall'altro non appare possibile ricondurre l'attività disimpegnata dalla ricorrente al superiore inquadramento rivendicato. Il teste, , nell'unica occasione in cui ha dichiarato di essersi Testimone_1 recato nella Spa dell' ha dichiarato “ho visto la ricorrente distribuire CP_1
Part all'esterno della struttura dei volantini che pubblicizzavano le offerte della ”.
Pertanto, in conformità ai principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, si può escludere che nel caso che ci occupa il ricorrente abbia fornito idoneo riscontro oggettivo dell'eccedenza lavorativa a fondamento dall'integrazione salariale rivendicata.
Sulla base di tanto, considerata sufficientemente raggiunta la prova della retribuzione ordinaria rispetto al livello di inquadramento e all'orario lavorativo contrattualizzato, la domanda attorea va disattesa per quanto concerne le differenze retributive rivendicate basata su un indimostrato orario di lavoro straordinario continuativo e inquadramento superiore.
Discorso a parte meritano la rivendicazione per la 13^ mensilità ed il TFR.
Sul punto va osservato che tra i pagamenti indicati nelle ricevute di bonifico prodotte dalla ricorrente figura la tredicesima mensilità 13^ corrisposta in data 27.12.2019. Tanto vale ad escludere la fondatezza della rivendicazione salariale in parte qua.
Quanto invece alla somma pretesa a titolo di TFR, la giurisprudenza consolidata della
Cassazione ha in diverse pronunce affermato il principio secondo cui è specifico onere del datore di lavoro fornire la prova dell'effettivo versamento di tale voce retributiva e del rilascio della relativa quietanza, prova che nel caso che ci occupa non è stata fornita dalla parte resistente (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 29367/18).
Il ricorso, pertanto va accolto limitatamente alla somma richiesta a titolo di TFR per l'importo che questo giudice ritiene congruo quantificare di € 1.964,66 , calcolato sulla
Pag. 6 di 7 base dei conteggi attorei che in parte qua non sono stati oggetto di specifica contestazione.
La somma spettante va considerata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali in quanto in base alle vigenti leggi non spetta al Giudice determinare l'importo netto della retribuzione dovuta al lavoratore.
A norma dell'art. 429 c.p.c., sulle somme spettanti competono al lavoratore la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e gli interessi legali (da calcolarsi sulle somme via via rivalutate) dalla maturazione dei crediti fino al soddisfo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo. L'accoglimento di una minima parte delle domande proposte giustifica la compensazione parziale delle spese di lite che vengono regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, nei confronti di in persona del legale rapp.te Parte_1 Controparte_1
p.t., respinta ogni diversa e ulteriore domanda, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda della ricorrente, e per l'effetto condanna la società resiatente al pagamento della complessiva somma di euro € 1.964,66 per
TFR oltre rivalutazione monetaria, secondo indici ISTAT, e interessi legali dalla maturazione del soddisfo;
b) rigetta ogni altra pretesa di parte ricorrente;
c) compensa le spese del presente giudizio nella misura del 50% e per l'effetto condanna la società resistente in persona del legale rapp.e pt al pagamento della restante metà delle spese di lite, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro € 657,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% , con attribuzione.
Torre Annunziata, 10/4/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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