Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/04/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 186 /2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Filippo Fontani
visto l'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(Cod. Fisc. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Clarissa BARAGLI (Cod.Fisc. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in Firenze, Via Giuseppe Galliano 59 con indirizzo pec
, come da procura in atti;
Email_1
-ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(Cod.Fisc.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Guido GIOVANNELLI (Cod. Fisc. P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Prato Via della C.F._3
Repubblica, 245, indirizzo PEC: , come da procura in atti Email_2
- resistente -
Conclusioni: come precisate all'udienza del 6.3.2025.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 30.1.2024, notificato in data 14.2.2024, il Sig. ha impugnato l'Ordinanza n. 6862/2023 del 10.8.2023, di decadenza Parte_1 dall'assegnazione dell'alloggio ERP ubicato in Via Nazionale 98/B all'interno del Comune di San Marcello Piteglio, emessa dal Servizio Sociale dell'Unione dei Comuni dell' (di Controparte_1 seguito, “UCAP”) per accertato mancato utilizzo dell'alloggio, ex art. 38, comma 3, lett. a), L.R.T 2/2019; nonché l'Ordinanza prot. 8200/2023 del 3 Ottobre 2023 di proroga del termine previsto per la liberazione forzata del bene.
Il ricorrente ha chiesto al Tribunale in via preliminare di sospendere l'esecuzione delle ordinanze impugnate;
nel merito in via principale di dichiararne l'illegittimità e di accertare e dichiarare la sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente a mantenere il godimento dell'alloggio con disapplicazione dei due provvedimenti censurati.
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le verifiche si sarebbero svolte in giorni e orari tali da non mettere il ricorrente nella condizione di dimostrare l'occupazione dell'alloggio; la regolarità nei pagamenti periodici rappresenterebbe la prova implicita dell'utilizzo del bene.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_1 precisando che il ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi ERP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino in data 11.8.2020. CP_1
Allora, il nucleo familiare del ricorrente era composto anche dalla moglie, Sig.ra e Parte_2 dalla figlia, successivamente il nucleo familiare si era ridotto a due persone, padre Persona_1
e figlia, a seguito dell'allontanamento della Sig.ra Una volta fatto ingresso nell'alloggio Pt_2 assegnato, la situazione del Sig. ebbe a subire ulteriori modifiche: la figlia, Pt_1 Per_1 dal settembre 2021, venne collocata in altra località, rimanendo, così, unico beneficiario
[...] dell'alloggio. Verso quest'ultimo venne avviato anche il procedimento di cancellazione per irreperibilità a far data dal 25.8.2022 a cui seguirono molteplici, documentati, tentativi di notifica, da parte dell'amministrazione resistente;
tutti rimasti inesitati.
Con l'Ordinanza n. 6862/2023 del 10.8.2023 quest'ultima si limitò a far emergere i presupposti decadenziali di cui all'art. 38, comma 3, lett. a), L.R.T. n. 2/2019, conseguenti al mancato utilizzo dell'alloggio ERP assegnato, per un periodo superiore a tre mesi. Per l'effetto, vennero assegnati al ricorrente 30 giorni dalla notifica del provvedimento per liberare l'immobile. L'Amministrazione resistente, nello spirito della massima collaborazione ebbe anche ad accogliere l'istanza informale di proroga dal rilascio formulata dal ricorrente;
proroga avvenuta con Ordinanza n. 8200/2023 del
3.10.2023 sempre oggetto di impugnazione.
Il ricorso, per la parte resistente, sarebbe da respingere per i seguenti motivi: a) inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
b) inammissibile perché tardivamente proposto;
c) inammissibile nella misura in cui orientato ad ottenere, verso una pubblica amministrazione una pronuncia costitutiva di un diritto: quello del ricorrente a godere dell'immobile; d) infondato nella misura in cui l'attività accertativa dell'amministrazione resistente si è protratta per numerose settimane ed i tentativi di “entrare in contatto” con il ricorrente sono stati molteplici e tutti vanamente esperiti;
le circostanze addotte a giustificazione della sua reiterata assenza oltre a non rilevare sono risultate prive di sostengo probatorio e pretestuose.
Il processo si è svolto senza attività istruttoria ulteriore rispetto all'acquisizione delle produzioni documentali;
all'udienza del 06/03/2025 è stato trattenuto in decisione ex art. 281 sexies cpc rispetto al cui modello processuale, stante la necessità di concisa motivazione, è possibile dare per noti e comunque richiamati, nel dettaglio, i contenuti degli atti difensivi delle parti.
2) Sulla giurisdizione.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di dirimere il conflitto di giurisdizione in casi similari a quello oggi trattato, in favore del giudice ordinario. Il principio costantemente avvalorato dai giudici di legittimità è quello secondo cui in materia di edilizia residenziale pubblica sia necessario tenere distinta la prima fase, antecedente all'assegnazione dell'alloggio, di natura pubblicistica, da quella
Pag. 2 a 5 successiva all'assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo. Per tal via sono da attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fino all'assegnazione; mentre sono da ricondurre alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto.
Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, correlata non già ad un'asserita (nuova) valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla;
bensì all'avvenuto accertamento della carenza del requisito previsto dalla legge per il diritto alla sua conservazione ( v. ex pluribus Cass., Sez. Un. 16/01/2007
n. 758; 28/12/2011, n. 29095; 23/04/2020 n. 8097; 15/01/2021 n 621; 34502 del 26/12/2024).
In altri termini, la controversia avente, come nella specie, ad oggetto la revoca dell'assegnazione di un alloggio disposta dal Comune, per avere il nucleo familiare perduto i requisiti a mantenerlo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, giacché rispetto al provvedimento di revoca la posizione dell'assegnatario è di diritto soggettivo riguardando, il provvedimento, un aspetto dello svolgimento del rapporto nel quale la P.A. non è chiamata ad effettuare valutazioni di carattere discrezionale, bensì solo a verificare la ricorrenza di una causa sopravvenuta di decadenza dall'assegnazione ( cfr.
Cass., Sez. Un., 16/1/2007, n. 758 ).
Per questi motivi
deve ritenersi, la causa, correttamente radicata innanzi al giudice ordinario.
3) Sulla decadenza dell'azione per decorso del termine.
La parte resistente ha eccepito la decadenza dal termine per impugnare i provvedimenti. Tale eccezione è stata fondata sull'applicazione dell'articolo 11 commi 12 e 13 sulla base dei quali “il decreto del presidente dell - che deve contenere il termine per Controparte_2 il rilascio non superiore a sessanta giorni - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario
… Contro il decreto del presidente dell l'interessato può CP_2 Controparte_2 proporre ricorso… entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso”.
Poiché la notifica dell'ordinanza di decadenza del 10.8.2023, all'indirizzo del Sig. si Pt_1 perfezionò a seguito della compiuta giacenza della raccomandata n. 20056672701 recante l'avviso ex art. 140, c.p.c., detto termine sarebbe venuto a scadere il 4.9.2023 (10 giorni dopo il 26.8.2023, data in cui la raccomandata è stata resa disponibile presso l'Ufficio postale). Dal momento che tale provvedimento è stato impugnato soltanto in data 30.1.2024, il termine di trenta giorni, fissato dal
D.P.R. 1035/1972 richiamato, è da ritenersi spirato e la decadenza maturata.
L'eccezione non risulta fondata in quanto il termine decadenziale richiamato è da riferire al reticolato normativo che disciplina le modalità di assegnazione, revoca nonché determinazione e revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, degli Istituti Autonomi delle Case
Popolari.
Il caso in esame, sebbene sia da riferire alla gestione degli alloggi di edilizia pubblica, è da ricondurre alla disciplina della Legge Regionale Toscana n 2/2019 che non fa alcun richiamo all'art. 11 sopra richiamato. Né la parte resistente offre sostegno normativo all'applicazione normativa intorno a cui si impernia l'eccezione sollevata.
Pag. 3 a 5 In mancanza di una previsione normativa espressa è da escludere che detto termine di decadenza possa trovare applicazione nel caso in esame.
4) Sul merito.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La resistente ha fornito ampia prova documentale dei tentativi effettuati per rintracciare il Sig.
comunque per mettere il medesimo nella condizione di argomentare in ordine ai periodi Pt_1 di assenza dall'abitazione assegnatagli. Le occasioni nelle quali il Sig. è risultato assente Pt_1 dall'alloggio sono state molteplici : agosto 2022 (quattro visite – doc. 8 resistente); settembre 2022
(una visita – doc.
9.2 resistente); ottobre 2022 (una visita – doc. 8 resistente); novembre 2022 (una visita – doc. 8 resistente); gennaio 2023 (una visita – doc. 11 resistente); marzo 2023 (una visita – doc. 12 resistente); agosto 2023 (una visita – doc. 1 resistente); ottobre 2023 (una visita – doc. 13 resistente). Un totale di 11 tentativi mai andati a buon fine.
Si legge nei rapporti della Polizia Municipale, intervenuta per recapitare gli avvisi, come ogni volta il ricorrente non sia stato trovato e come ogni volta siano stati lasciati, nella cassetta della posta, avvisi rimasti puntualmente privi di effetti.
Dalla copiosa documentazione versata nel fascicolo emerge, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, un quadro di disinteresse assoluto non solo alla gestione dell'alloggio ricevuto,. ma anche alle richieste fatte dalle amministrazioni di riferimento. Un quadro di disinteresse assoluto, desolante ed allarmante, rispetto agli obblighi conseguenti all'essere beneficiario privilegiato di un alloggio in cui poter abitare, a prezzi calmierati;
se non esigui.
Tra l'altro l'art. 38, comma 3, lett. a), L.R.T. 2/2019, prevede espressamente che l'assegnatario di un alloggio possa allontanarvisi, anche per periodi superiori a tre mesi, solo se “espressamente autorizzato dal soggetto gestore”. Anche questo obbligo è rimasto inadempiuto;
obbligo che, d'altro lato, avrebbe lasciato al ricorrente una maggior libertà di “spostamento”. Anche in questo caso sono prevalse disinteresse, approssimazione e non curanza.
Il ricorrente nel tentativo di dare una giustificazione alla sua protratta constante assenza ha chiesto di poter provare per testimoni alcune circostanze.
Lo scrivente magistrato ritiene che i capitoli di prova dedotti siano per certi versi inammissibili e per altri irrilevanti. I capitoli 1); 3) irrilevanti perché anche se confermati non importerebbero alcun esonero del ricorrente dal ritirare e leggere gli avvisi lasciati dalla Polizia Municipale e comunque di occuparsi della gestione amministrativa dell'alloggio ricevuto;
il capitolo 2) generico e contenente giudizi preclusi ai testi “nel corso degli ultimi anni”; “è stato spesso” ; “soprattutto in estate”.
D'altra parte la copiosa documentazione versata nel fascicolo dalla resistente non ha trovato alcuna smentita dal ricorrente che si è limitato a fornire tenui giustificazioni agli accertamenti puntuali di
Polizia Municipale subiti. I fatti accertati e non puntualmente smentiti, secondo il noto principio della
“non contestazione” possono assumersi a fondamento della decisione ex art. 115/1 cpc.
Da ultimo mette conto anche focalizzare l'attenzione sulla struttura di ciascuna ordinanza oggetto di impugnazione;
ciò al fine di fugare ogni dubbio sulla presenza di eventuali anomalie procedimentali
Pag. 4 a 5 e/o argomentative. L'amministrazione di riferimento nella parte “motiva” ha eseguito la ricognizione normativa, procedimentale e fattuale della vicenda.
In particolare nell'ordinanza di decadenza, ma anche nella seguente di “proroga”, si è dato atto dei numerosi accertamenti di Polizia Municipale;
dell'avvio della pratica di cancellazione per irreperibilità dal Comune di San Marcello Piteglio del ricorrente;
della collocazione altrove della figlia;
del mancato ritiro, in data 27.2.2023, della convocazione inerente alla “contestazione – mancata occupazione dell'alloggio assegnato” ed in data 27.4.2023 della diffida conseguente;
del regime normativo di riferimento. Quanto poi all'ordinanza di proroga del rilascio “tranchant”, su ogni argomentazione oppositiva, è che la stessa non rappresenta un atto dovuto, bensì un'eccezione fatta dall'Ente per assecondare le richieste del ricorrente nell'aspettativa (mal riposta) di agevolarlo nel rinvenire altra sistemazione.
La resistente ha quindi emesso l'ordinanza di decadenza ai sensi dell'art. 38 comma 3 della legge
Regione Toscana n 2/2019 che, senza possibilità di valutazioni discrezionali, impone la dichiarazione di decadenza ove il nucleo familiare assegnatario dell'alloggio non lo abbia utilizzato per un periodo superiore a tre mesi a meno che non sia stato espressamente autorizzato dal soggetto gestore in presenza di gravi e documentati motivi familiari, di salute o di lavoro.
5. Sulle spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di IS , definitivamente pronunciando nel procedimento, rubricato con numero
186/2024 RG, introdotto da contro il Parte_1 [...]
, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria Controparte_1 richiesta, eccezione respinta o assorbita, così provvede:
1) dichiara la propria giurisdizione;
2) respinge il ricorso depositato da;
Parte_1
3) condanna costui alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano a titolo di compensi in euro 1.700,00 per la di studio della controversia;
in euro 1.200,00 per la fase introduttiva;
in euro 2.900,00 per la fase trattazione/ decisionale oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in IS lì 12/4/2025
Il Giudice
Dott. Filippo Fontani
Pag. 5 a 5