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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/03/2024, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10208/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10208/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CIPOLLA ROBERTO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOPETANI NICCOLO' CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 19.3.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2395/2023 emesso il 30.6.2023 portante la somma di euro 82.897,02 fondato su fatture emesse in riferimento ad un contratto di fornitura di energia elettrica e gas sottoscritto dalle parti in data 17.2.2022. A fondamento dell'opposizione la società attrice ha dedotto che il contratto prevede che le fatture debbano essere emesse previa effettiva verifica e lettura del contatore da parte del distributore e che, nel caso di specie, i consumi sarebbero stimati. si è costituita in giudizio contestando la deduzione avversaria e chiedendo la CP_2 conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ha evidenziato che l'attività di misura dei consumi di energia elettrica è demandata al Distributore territorialmente competente, il quale è tenuto ad effettuare la rilevazione dei dati di misura con le modalità e la periodicità indicate dalla normativa di settore (art. 14 delibera A.R.E.R.A 654/2015/R/eel). pagina 1 di 3 In assenza di lettura rilevata del Distributore territorialmente competente, o di autolettura del contatore da parte del Cliente, stimerà i consumi in relazione ai dati storici CP_1 di consumo del Cliente, come previsto dall'art. 5 della delibera A.R.E.R.A 463/2016/R/com e dalle condizioni generali di fornitura allegate al modulo di adesione sottoscritto. I dati stimati saranno oggetto di un eventuale ricalcolo in caso di autolettura comunicata dal Cliente e validata dal Distributore territorialmente competente o di conguaglio in caso di lettura rilevata da parte dello stesso.
Tuttavia, ha precisato che, nel caso di specie le fatture insolute, per le quali CP_1 ha agito in via monitoria, riportano tutte i dati di consumo reali ed effettivi del cliente.
°°° L'opposizione è infondata. Parte attrice non ha contestato la ricezione delle bollette prodotte a fondamento della domanda monitoria limitandosi a rilevare come i consumi indicati siano solo stimati e non effettivi. Dalla disamina delle fatture emesse emerge che le stesse si basano però su dati di consumo rilevati come risulta dalla dicitura “tipo lettura: rilevata” presente nel corpo delle bollette già prodotte in sede monitoria. Come osservato dalla convenuta i consumi rilevati riguardano quell'insieme di kWh di energia elettrica o di Smc di gas, che sono stati consumati in uno specifico intervallo di tempo, corrispondente alla differenza tra due letture, una alla fine e l'altra all'inizio del periodo in questione. I consumi rilevati, quindi, sono veri e propri consumi del cliente, sulla base delle tre fasce orarie. I documenti 3-5 di parte convenuta contenenti le tabelle fornite dal distributore ed attestanti i dati di consumo (rispettivamente di gas naturale e di energia elettrica) della Pt_1 sono n linea con quelli riportati nelle fatture insolute.
[...]
Parte attrice non ha preso posizione su tale questione omettendo il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c..
Laddove avesse voluto contestare tale dato avrebbe perlomeno dovuto allegare i consumi effettivi che, a suo dire risulterebbero dalla lettura del contatore, direttamente verificabile dall'utente, così da evidenziare l'asserita discrepanza rispetto alle bollette prodotte. Si deve escludere pertanto che l'adozione di mere formule di rito o assai generiche possano ritenersi idonee a porre in discussione il fondamento fattuale della pretesa avanzata dall'attore (Cass. 31837/2021; Cass. 12636/2005; Cass. 29577/2020).
A fronte dell'assoluta genericità delle contestazioni formulate dall'opponente le istanze istruttorie avanzate dal creditore risultano superflue e la richiesta di CTU formulata, solo in udienza, dall'opponente è quindi del tutto esplorativa.
In ogni caso, la doglianza mossa dalla società non coglie nel segno anche sotto Parte_1 un profilo più generale perché l'art. 7 delle condizioni generali di contratto prevede che “Per i consumi di gas naturale effettuati nei periodi di somministrazione non coperti da letture rilevate dal
Distributore Gas o da autoletture, i consumi verranno stimati da in relazione all'andamento CP_1
pagina 2 di 3 climatico, ai dati storici di consumo del Cliente, alla tipologia d'uso del gas e al tipo di apparecchiature alimentate a gas comunicate dal Cliente. Una volta in possesso dei dati di lettura, emetterà CP_1 fattura di conguaglio dei consumi. Il Cliente si impegna a comunicare ad l'autolettura del CP_1
Gas alla data di inizio della somministrazione e al momento della cessazione della Org_1 somministrazione”. L'emissione di fatture sulla base di consumi stimati non è quindi vietata. Parte attrice non ha formulato alcuna contestazione specifica rispetto ai consumi storici ed all'utilizzo ragionevole di energia per le esigenze dell'utente; né ha dedotto di aver comunicato l'autolettura del contatore, non indicando -neppure in sede di opposizione- quale sarebbe il dato risultante dall'apparecchio. Infine, non è neppure stato tempestivamente contestato ex art. 115 c.p.c. il fatto allegato in comparsa di costituzione e risposta ovvero che “in costanza di fornitura la con ciò Parte_1 espressamente ammettendo e riconoscendo il proprio debito nei confronti dell'opposta, richiese dilazioni di pagamento con riferimento anche alle fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto. Su veda, sul punto, gli allegati 6 e 7, ovvero le risposte formulate da alla ed aventi ad CP_1 Parte_1 oggetto l'accettazione alla richiesta del piano di rientro del 12 agosto 2022 e di quello del 5 settembre 2022”. Ulteriore comportamento concludente che conferma la rispondenza delle fatture ai dati reali risultanti dal contatore. Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori tra i medi ed i minimi di cui al DM 147/2022 in considerazione della limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2395/2023;
3) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1 che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Si comunichi
Firenze, 19 marzo 2024
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10208/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CIPOLLA ROBERTO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOPETANI NICCOLO' CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 19.3.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2395/2023 emesso il 30.6.2023 portante la somma di euro 82.897,02 fondato su fatture emesse in riferimento ad un contratto di fornitura di energia elettrica e gas sottoscritto dalle parti in data 17.2.2022. A fondamento dell'opposizione la società attrice ha dedotto che il contratto prevede che le fatture debbano essere emesse previa effettiva verifica e lettura del contatore da parte del distributore e che, nel caso di specie, i consumi sarebbero stimati. si è costituita in giudizio contestando la deduzione avversaria e chiedendo la CP_2 conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ha evidenziato che l'attività di misura dei consumi di energia elettrica è demandata al Distributore territorialmente competente, il quale è tenuto ad effettuare la rilevazione dei dati di misura con le modalità e la periodicità indicate dalla normativa di settore (art. 14 delibera A.R.E.R.A 654/2015/R/eel). pagina 1 di 3 In assenza di lettura rilevata del Distributore territorialmente competente, o di autolettura del contatore da parte del Cliente, stimerà i consumi in relazione ai dati storici CP_1 di consumo del Cliente, come previsto dall'art. 5 della delibera A.R.E.R.A 463/2016/R/com e dalle condizioni generali di fornitura allegate al modulo di adesione sottoscritto. I dati stimati saranno oggetto di un eventuale ricalcolo in caso di autolettura comunicata dal Cliente e validata dal Distributore territorialmente competente o di conguaglio in caso di lettura rilevata da parte dello stesso.
Tuttavia, ha precisato che, nel caso di specie le fatture insolute, per le quali CP_1 ha agito in via monitoria, riportano tutte i dati di consumo reali ed effettivi del cliente.
°°° L'opposizione è infondata. Parte attrice non ha contestato la ricezione delle bollette prodotte a fondamento della domanda monitoria limitandosi a rilevare come i consumi indicati siano solo stimati e non effettivi. Dalla disamina delle fatture emesse emerge che le stesse si basano però su dati di consumo rilevati come risulta dalla dicitura “tipo lettura: rilevata” presente nel corpo delle bollette già prodotte in sede monitoria. Come osservato dalla convenuta i consumi rilevati riguardano quell'insieme di kWh di energia elettrica o di Smc di gas, che sono stati consumati in uno specifico intervallo di tempo, corrispondente alla differenza tra due letture, una alla fine e l'altra all'inizio del periodo in questione. I consumi rilevati, quindi, sono veri e propri consumi del cliente, sulla base delle tre fasce orarie. I documenti 3-5 di parte convenuta contenenti le tabelle fornite dal distributore ed attestanti i dati di consumo (rispettivamente di gas naturale e di energia elettrica) della Pt_1 sono n linea con quelli riportati nelle fatture insolute.
[...]
Parte attrice non ha preso posizione su tale questione omettendo il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c..
Laddove avesse voluto contestare tale dato avrebbe perlomeno dovuto allegare i consumi effettivi che, a suo dire risulterebbero dalla lettura del contatore, direttamente verificabile dall'utente, così da evidenziare l'asserita discrepanza rispetto alle bollette prodotte. Si deve escludere pertanto che l'adozione di mere formule di rito o assai generiche possano ritenersi idonee a porre in discussione il fondamento fattuale della pretesa avanzata dall'attore (Cass. 31837/2021; Cass. 12636/2005; Cass. 29577/2020).
A fronte dell'assoluta genericità delle contestazioni formulate dall'opponente le istanze istruttorie avanzate dal creditore risultano superflue e la richiesta di CTU formulata, solo in udienza, dall'opponente è quindi del tutto esplorativa.
In ogni caso, la doglianza mossa dalla società non coglie nel segno anche sotto Parte_1 un profilo più generale perché l'art. 7 delle condizioni generali di contratto prevede che “Per i consumi di gas naturale effettuati nei periodi di somministrazione non coperti da letture rilevate dal
Distributore Gas o da autoletture, i consumi verranno stimati da in relazione all'andamento CP_1
pagina 2 di 3 climatico, ai dati storici di consumo del Cliente, alla tipologia d'uso del gas e al tipo di apparecchiature alimentate a gas comunicate dal Cliente. Una volta in possesso dei dati di lettura, emetterà CP_1 fattura di conguaglio dei consumi. Il Cliente si impegna a comunicare ad l'autolettura del CP_1
Gas alla data di inizio della somministrazione e al momento della cessazione della Org_1 somministrazione”. L'emissione di fatture sulla base di consumi stimati non è quindi vietata. Parte attrice non ha formulato alcuna contestazione specifica rispetto ai consumi storici ed all'utilizzo ragionevole di energia per le esigenze dell'utente; né ha dedotto di aver comunicato l'autolettura del contatore, non indicando -neppure in sede di opposizione- quale sarebbe il dato risultante dall'apparecchio. Infine, non è neppure stato tempestivamente contestato ex art. 115 c.p.c. il fatto allegato in comparsa di costituzione e risposta ovvero che “in costanza di fornitura la con ciò Parte_1 espressamente ammettendo e riconoscendo il proprio debito nei confronti dell'opposta, richiese dilazioni di pagamento con riferimento anche alle fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto. Su veda, sul punto, gli allegati 6 e 7, ovvero le risposte formulate da alla ed aventi ad CP_1 Parte_1 oggetto l'accettazione alla richiesta del piano di rientro del 12 agosto 2022 e di quello del 5 settembre 2022”. Ulteriore comportamento concludente che conferma la rispondenza delle fatture ai dati reali risultanti dal contatore. Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori tra i medi ed i minimi di cui al DM 147/2022 in considerazione della limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2395/2023;
3) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1 che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Si comunichi
Firenze, 19 marzo 2024
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 3 di 3