Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5670/2024 R.V.G. vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso l'avv. Daniela Braga, rappresentante e difensore;
e
, nato a [...] il [...] (c.f: , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Luigi Rosace, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate l'11/3/2025 ed il
25/2/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9/12/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Reggio Calabria il 26/7/2008, in costanza del quale sono nati i figli _1
(nato il [...]) e (nata il [...]), e di essersi separati consensualmente in forza Per_2
del decreto di omologa n. 1957/2019 del 21-25/3/2019, emesso dal Tribunale di Reggio
Calabria a definizione del procedimento n. 2443/2018 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 3/4/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il
1
“1) i figli minori, e rimangono affidati in via esclusiva alla Persona_3 Persona_4 madre, con la quale gli stessi vivono stabilmente, come da piano genitoriale sottoscritto dalla madre e asseverato dal padre privo di potestà genitoriale;
2) Nessuna regolamentazione del diritto di visita del padre viene allo stato prevista, pur mantenendo costui, in astratto, la possibilità di vedere i minori a Borgetto, sempre e comunque subordinato, detto diritto di visita dei figli, alla volontà, espressamente manifestata dai minori, di incontrarlo, sempre nel rispetto del provvedimento di decadenza ex art. 330 c.c. reso dal Tribunale per i Minorenni di Palermo RG 10000100 / 2020; volontà che ancora oggi difetta e della quale il
Tribunale per i Minorenni di Palermo ha dato compiutamente atto nel citato provvedimento di decadenza ex art. 330 c.c.;
3) Per gli stessi motivi di cui sopra non viene nemmeno prevista, allo stato, alcuna facoltà per il padre di tenere con sé i figli minori, nemmeno nel periodo estivo, salvo eventuale diversa volontà espressa da questi ultimi e valutata, in ogni caso, l'assenza di pregiudizio per i minori stessi;
valutazione che la si riserva di esercitare all'occorrenza e di rappresentare al Tribunale nelle Pt_1 forme opportune, ove a suo giudizio mancante;
4) Il sig. si impegna, a corrispondere direttamente alla madre sig.ra CP_1 Parte_1
Per_
, a titolo di contributo al mantenimento ordinario ed indiretto dei figli e , la
[...] _1 somma complessiva di € 400,00 (quattrocento) da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico da eseguirsi su carta prepagata Poste Pay, intestata alla sig.ra , Parte_1 avente codice IBAN: [...], o con diversa modalità che verrà comunicata alla parte obbligata, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat (FOI) a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso, fatto salvo il diritto di chiedere la revisione delle disposizioni relative alla misura del contributo, ex art. 337 quinquies c.c. e art. 9 L. n. 898/1970;
5) Il Sig. concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per i CP_1
Per_ figli e , da concordarsi preventivamente, e pertanto si impegna, a corrispondere quanto _1 dovuto direttamente alla madre sig.ra a mezzo bonifico da eseguirsi su carta Parte_1 prepagata Poste Pay, intestata alla sig.ra avente codice IBAN: Parte_1
[...], o con diversa modalità che verrà comunicata alla parte obbligata, facendo riferimento, per le suddette spese straordinarie, a quanto stabilito dal Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia dal Tribunale di Palermo del 2/7/2019 e quindi:
2 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) I Coniugi pattuiscono che le deduzioni fiscali e l'assegno unico universale per i figli e _1
Per_
saranno a favore della madre.
3 7) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sè con i mezzi propri, essendo entrambi autonomi ed indipendenti.
8) Entrambi i coniugi ribadiscono la reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documenti validi per l'espatrio dei figli minori.
9) I coniugi dichiarano di impegnarsi, ai sensi dell'art 317 bis c.c., affinché vengano mantenuti Per_ significativi rapporti tra i minori e ed i nonni materni e paterni, secondo le manifestate _1 volontà dei minori stessi, anche con l'uso di strumenti informatici di comunicazione;
10) Le parti convengono di dare immediata esecuzione all'accordo dal deposito telematico del presente ricorso”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Reggio Calabria il
26/7/2008;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria nel giudizio di separazione consensuale n. 2443/2018 R.G. definito con decreto di omologa n.
1957/2019 del 21-25/3/2019, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge e conformi agli interessi dei minori, anche alla luce provvedimento di decadenza ex art. 330 c.c. reso dal Tribunale per i Minorenni di
Palermo RG 10000100/2020 nei confronti di , possono essere poste alla base CP_1 della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Reggio Calabria il 26/7/2008 da , nata a [...]_1
l'1/5/1985, e , nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello CP_1
Stato civile del predetto Comune dell'anno 2008, al n. 432, parte II, serie A, alle
4 condizioni concordate riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 3 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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