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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/05/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
RG 823/2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Marongiu, elettivamente domiciliata P.IVA_1 presso lo studio di quest'ultima in Via Principessa Jolanda n. 30; Pt_1
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Via Rockefeller n. 68; Pt_1
CONVENUTO
OGGETTO: accertamento negativo credito contributivo
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
30.5.2023, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , contestando la diffida per il CP_1
pagamento della somma di € 1.676,14 per contributi, oltre alle somme aggiuntive, emessa dall'Istituto successivamente alle contestazioni avanzate nei confronti della ricorrente con verbale di accertamento per obbligazione contributiva dell'ITL di n. Pt_1
SS00001/2022-102-01 del 22.11.2022
2. La ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) previo annullamento (o disapplicazione) del verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. SS00001/2022-102-01 del 22.11.2022 e della successiva diffida 7300.16/02/2023.0043338 in data 16.02.23, CP_1
nonché di ogni altro atto conseguente e/o presupposto;
2) accertare che la Parte_1 nulla deve all' assolvendola da ogni avversa pretesa;
[...] CP_1
3) con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore del ricorrente, il quali dichiara di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto gli onorari”.
3. , resistendo in giudizio, ha domandato l'integrale rigetto del ricorso. CP_1
4. Successivamente all'ammissione dei mezzi istruttori, parte ricorrente ha documentato l'avvenuto pagamento degli importi richiesti dall , chiedendo pertanto all'udienza CP_1
del 20 maggio 2025 che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, a spese di lite compensate.
5. L' si è associato alla richiesta della controparte. Controparte_2
6. Sicché, alla luce delle deduzioni delle parti, della documentazione depositata e della concorde richiesta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
7. La controversia va, pertanto, decisa come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− dichiara la cessazione della materia del contendere;
− compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 20/05/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
2
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Marongiu, elettivamente domiciliata P.IVA_1 presso lo studio di quest'ultima in Via Principessa Jolanda n. 30; Pt_1
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Via Rockefeller n. 68; Pt_1
CONVENUTO
OGGETTO: accertamento negativo credito contributivo
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
30.5.2023, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , contestando la diffida per il CP_1
pagamento della somma di € 1.676,14 per contributi, oltre alle somme aggiuntive, emessa dall'Istituto successivamente alle contestazioni avanzate nei confronti della ricorrente con verbale di accertamento per obbligazione contributiva dell'ITL di n. Pt_1
SS00001/2022-102-01 del 22.11.2022
2. La ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) previo annullamento (o disapplicazione) del verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. SS00001/2022-102-01 del 22.11.2022 e della successiva diffida 7300.16/02/2023.0043338 in data 16.02.23, CP_1
nonché di ogni altro atto conseguente e/o presupposto;
2) accertare che la Parte_1 nulla deve all' assolvendola da ogni avversa pretesa;
[...] CP_1
3) con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore del ricorrente, il quali dichiara di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto gli onorari”.
3. , resistendo in giudizio, ha domandato l'integrale rigetto del ricorso. CP_1
4. Successivamente all'ammissione dei mezzi istruttori, parte ricorrente ha documentato l'avvenuto pagamento degli importi richiesti dall , chiedendo pertanto all'udienza CP_1
del 20 maggio 2025 che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, a spese di lite compensate.
5. L' si è associato alla richiesta della controparte. Controparte_2
6. Sicché, alla luce delle deduzioni delle parti, della documentazione depositata e della concorde richiesta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
7. La controversia va, pertanto, decisa come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− dichiara la cessazione della materia del contendere;
− compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 20/05/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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