Ordinanza cautelare 2 febbraio 2017
Sentenza 4 gennaio 2023
Accoglimento
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/03/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02238/2025REG.PROV.COLL.
N. 05775/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5775 del 2023, proposto da EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
RD AB PP, in proprio e quale legale rappresentante della società semplice Stella Alpina, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Colapaoli, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Piemonte (Sezione seconda) n. 12 del 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di RD AB PP in proprio e nella detta qualità;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. PP La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del 30 gennaio 2025, per le parti, l’avvocato dello Stato Luigi Simeoli e l’avvocato Francesco Colapaoli;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L’originario ricorrente impugnava, con richiesta di annullamento, in proprio e quale legale rappresentante della società semplice Stella Alpina, il provvedimento prot. 17195/2016 con il quale EA, in conseguenza di un verbale della Guardia di finanza datato 9 ottobre 2015 (parimenti impugnato), accertava l’esistenza di un credito di € 130.881,26, corrispondente ai finanziamenti erogati al ricorrente nelle campagne 2011 e 2012 (oltre interessi), considerati non dovuti a causa di irregolarità dichiarative accertate nelle domande di pagamento unico.
2.- In prime cure la parte privata faceva valere i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria involgenti la corretta applicazione dell’art. 9, commi 1, 2, e 5 d.m. Ministero politiche agricole n. 1922 del 20 marzo 2015.
3.- Il T.a.r. per il Piemonte, con sentenza n. 12 del 2023, accoglieva il ricorso in ragione della fondatezza del primo motivo e, assorbite le ulteriori doglianze, annullava gli atti impugnati.
4.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello EA la quale ne ha chiesto la riforma sulla base di doglianze così articolate:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 d.m. 1922 del 2015 sotto il profilo dei limiti temporali di operatività della norma. Sostiene EA che la sentenza impugnata sarebbe erronea per aver fondato la propria decisione sulla ritenuta violazione – da parte della stessa EA – degli obblighi procedimentali di cui all’art. 9 d.m.1922 del 2015, senza, tuttavia, considerare che detta disposizione non sarebbe stata applicabile ratione temporis al caso di specie. Più precisamente, l’art. 9, comma 1, del predetto d.m. avrebbe circoscritto le previsioni ivi contenute ai « controlli avviati nel corso dell’annualità 2013 », periodo in cui non risulterebbero avviate attività di controllo. EA avrebbe ricevuto il verbale della Guardia di Finanza da cui è scaturita l’attività di controllo solo nel 2015 (detto verbale sarebbe datato 9 ottobre 2015). In altre parole, il T.a.r. avrebbe accolto il ricorso applicando una disposizione che non avrebbe potuto assumere rilievo stante gli espressi limiti temporali alla sua operatività, rilevanti anche ai fini dell’invocata applicabilità degli artt. 58 e 60 Reg. n. 1122/2009/CE;
2) (in subordine al primo motivo) Violazione falsa applicazione art. 9 d.m. n. 1922 del 2015 sotto il profilo del rispetto dell’attività istruttoria dallo stesso prevista. Come evidenziato dal T.a.r., lo scopo della disciplina transitoria del decreto ministeriale di cui trattasi era quella di garantire la fase di passaggio al nuovo sistema di gestione dei fascicoli aziendali, prevedendo l’onere per l’Amministrazione di interloquire con gli intestatari catastali delle particelle dichiarate nelle domande di aiuto al fine di verificare l’esistenza di contratti verbali e, quindi, l’assenza di situazioni di occupazione dei terreni o menzione sine titulo degli stessi nelle medesime domande di erogazione. Ciò premesso, nessuna violazione di obblighi istruttori sarebbe stata qui perpetrata, considerato che le dichiarazioni degli intestatari catastali dei terreni sarebbero risultate, comunque, già raccolte dalla Guardia di finanza come attestato nel verbale sopracitato, atto dotato di pubblica fede e trasmesso ad EA, sicché l’Amministrazione non avrebbe potuto – in tesi – ritenersi obbligata ad ulteriori approfondimenti sul punto;
3) (in subordine al primo motivo) Violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60 Reg. 1122/2009/CE e dell’art. 9 d.m. 1922 del 2015. Non sarebbe condivisibile l’affermazione in sentenza secondo cui la violazione astrattamente imputata alla controparte avrebbe dovuto ricondursi all’ipotesi di cui all’art. 58 Reg. n. 1122/2009/CE e non anche al successivo articolo 60, con conseguente operatività di « diversi e meno severi meccanismi di riduzione e rideterminazione dei contributi ». Una tale impostazione avrebbe determinato un sovvertimento della gerarchia delle fonti nel rapporto tra il citato regolamento CE e il decreto ministeriale di cui trattasi. In ogni caso, le conclusioni cui è giunto il T.a.r. non si sincronizzerebbero con il regolamento, considerato che l’art. 58 dello stesso regolamento stabilirebbe, al comma 2, che «se la differenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi » (scostamento che, nel caso di specie, sarebbe risultato superiore). Così che, nella specie, sarebbe dovuta la restituzione integrale dei contributi erogati.
5.- Si è costituita in giudizio la parte privata appellata la quale ha contrastato le pretese di EA ed ha concluso per l’infondatezza dell’appello sulla base di argomenti difensivi così prospettati:
- i controlli sarebbero stati avviati nel corso dell’annualità 2013 e proseguiti nel 2015, e avrebbero riguardato le annualità dal 2006 al 2013: le domande di pagamento per le quali è stato emesso l’atto di accertamento definitivo impugnato e poi annullato sarebbero quelle relative alle annualità 2011-2012. Ne discenderebbe l’applicabilità, ratione temporis , del d.m. sopracitato;
- sarebbe stato chiarito l’assetto delle particelle contestate, già oggetto degli accertamenti – e conseguenti verbali – compiuti dalla Guardia di finanza;
- la concreta applicabilità dell’art. 58 citato in luogo dell’art. 60 del regolamento CE sopracitato discenderebbe dalla circostanza che, quanto al titolo di conduzione, la sua assenza sarebbe risultata, in realtà, insussistente per entrambe le annualità, con ogni conseguenza sul presunto scostamento. La relazione della Guardia di finanza sarebbe stata contraddetta, quanto all’annualità 2011, dalle relazioni del comproprietario; in entrambe le annualità avrebbe dovuto applicarsi l’art. 58 e non l’art. 60 del citato regolamento CE.
6.- L’appellata azienda agricola ha, quindi, riproposto ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi non esaminati in primo grado, come di seguito articolati:
a) Eccesso di potere per carenza di istruttoria provvedimento prot. EA.2016.17195 del 12 luglio 2016. Il provvedimento di EA sarebbe stato emesso sulla scorta di un processo verbale amministrativo il quale avrebbe fatto riferimento, quanto alle contestazioni ivi indicate, a fonti di prova non verificabili e che non avrebbero potuto essere poste a fondamento di un atto amministrativo;
b) Violazione di legge riferita al verbale della Guardia di finanza del 9 ottobre 2015. Non risulterebbe ancora emessa a tutt’oggi l’ordinanza - ingiunzione a seguito dell’emissione del citato verbale, con conseguente illegittimità della procedura.
7.- In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi.
8.- All’udienza pubblica del 30 gennaio 2025, presenti i procuratori delle parti che si sono riportati alle già rassegnate domande e conclusioni, l’appello, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.
9.- L’appello, alla stregua di quanto si dirà, va accolto in ragione della assorbente fondatezza del primo motivo.
10.- Come si è detto, si controverte, nel caso di specie, della corretta applicazione dell’art. 9 d.m. n. 1922 del 2015 del Ministero delle politiche agricole, recante « Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ».
Tale art. 9 – rubricato « Disposizioni transitorie in tema di controlli sulle erogazioni in agricoltura » – stabiliva che:
- « Al fine di favorire la transizione alle nuove norme di gestione del fascicolo aziendale, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, per i controlli avviati nel corso dell’annualità 2013 e finalizzati ad individuare indebite richieste od erogazioni di premi a superficie conseguenti ad occupazioni abusive od illegittime di terreni, si osservano le disposizioni di cui al presente articolo » (comma 1);
- « Per i terreni di proprietà dei soggetti privati o pubblici dichiarati nelle domande di aiuto presentate nelle annualità 2006 - 2013, l'assenza di opposizioni da parte dei proprietari o, nel caso di soggetti privati, dei loro eredi consente all’agricoltore che li dichiara nelle domande di aiuto di ottenere gli aiuti erogati dagli Organismi pagatori riconosciuti, senza che ciò valga a costituire legittima conduzione di tali terreni. A tal fine gli Organismi pagatori competenti comunicano ai soggetti privati o agli enti pubblici proprietari, anche mediante l’utilizzo delle registrazioni catastali, gli identificativi dei terreni e del periodo di riferimento della conduzione dichiarata, invitandoli ad esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria eventuale opposizione. Decorso tale termine senza che siano pervenute opposizioni, gli aiuti sopra indicati sono considerati legittimamente richiesti e/o erogati » (comma 2).
11.- Premesso che con gli atti impugnati era contestata al ricorrente l’assenza di un valido titolo di conduzione per una parte dei terreni indicati nella domanda di pagamento unico, relativa alle campagne 2011 e 2012, e che tali accertamenti si fondavano sull’attività della Guardia di finanza oggetto del verbale della stessa in data 9 ottobre 2015, deve essere qui rilevato che la corretta applicazione della previsione dell’art. 9, comma 1, d.m. n. 1922 del 2015 avrebbe dovuto valutarsi non già in ragione della data di avvio delle attività della Guardia di finanza mediante accesso presso il « Centro assistenza agricoltori Coldiretti » del 2 ottobre 2013, ma in relazione al momento della formalizzazione – nei confronti di EA, titolare delle verifiche – dell’(autonoma, secondo le risultanze in atti) attività ispettiva svolta ai sensi della l. n. 898 del 1986; formalizzazione pacificamente avvenuta con il predetto verbale del 9 ottobre 2015, conosciuto da EA il 12 ottobre successivo.
12.- È evidente che, in presenza di un verbale datato 9 ottobre 2015, la predetta attività accertativa si poneva al di fuori del perimetro applicativo, sul versante temporale, dell’art. 9, comma 1, d.m. n. 1922 del 2015.
13.- In tal senso va ritenuto fondato il primo (ed assorbente) motivo d’appello .
14.- Può adesso passarsi all’esame dei motivi riproposti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., i quali si rivelano infondati. In tal senso va rilevato che:
- quanto all’addotta illegittimità dell’accertamento poiché basato su accertamenti – in tesi di parte privata – ‘non verificabili’, la doglianza è infondata in considerazione che detto accertamento nuove dalle contestazioni di fatti oggetto di un verbale della Guardia di finanza emesso, come si è detto, nell’esercizio delle funzioni ex l. n. 898 del 1986;
- quanto all’addotta illegittimità del verbale ex se considerato, esso costituisce, innanzitutto, atto privo di effetti lesivi; sotto altro profilo, la vicenda di cui trattasi non segue lo schema dell’irrogazione delle sanzioni amministrative ma di recupero di contributi indebitamente percepiti, con la conseguenza che la richiamata mancata emissione di una non prevista « ordinanza ingiunzione » successiva al verbale di accertamento nessun effetto invalidante poteva determinare sull’atto di recupero.
15.- I motivi riproposti vanno, quindi, rigettati.
16.- Conclusivamente, va accolto, nei sensi sopra specificati, il primo motivo di appello con conseguente riforma della sentenza impugnata e integrale reiezione del ricorso di primo grado, compresi i motivi riproposti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
17.- Le spese del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidati nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado, anche con riguardo ai motivi riproposti in sede d’appello.
Condanna la parte appellata alla rifusione, in favore di EA, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi € 7.000,00 (euro settemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
PP La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP La Greca | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO