Articolo 5 della Legge 1 dicembre 1952, n. 1908
Articolo 4Articolo 6
Versione
26 dicembre 1952
Art. 5.
Le maggiorazioni, accordate ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392 , con decreti interministeriali di data posteriore al giorno di inizio del funzionamento dei singoli nuovi uffici giudiziari, saranno corrisposte a tutti i Comuni indicati negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge e calcolate in base all'ammontare dei nuovi contributi come sopra determinati.
Entrata in vigore il 26 dicembre 1952