Sentenza 26 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 26/01/2023, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2023
N. 00125/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00893/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 893 del 2020, proposto da
CH Italiana s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Nilo e Marco Nilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brindisi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Consales, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota prot. n. 5639 del 21 gennaio 2020, prodotta nell’ambito del giudizio di ottemperanza definito con sentenza T.A.R. Lecce n. 406/2020, pubblicata il 26.03.2020;
per il contestuale riconoscimento della revisione prezzi per la fornitura del servizio di pulizia e sanificazione conclusosi in data 28.02.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. L. Nilo, per la parte ricorrente, e avv. C. Consales per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) con sentenza n. 1597 del 16.10.2019, resa sul ricorso r.g.n. T.A.R. Lecce 2451/2015, questa Sezione accoglieva il ricorso di CH Italiana s.r.l. (di seguito solo “CH”) limitatamente all’obbligo di provvedere, da parte dell’ASL, sull’istanza di revisione prezzi che era stata presentata dalla ricorrente per gli anni 2012, 2013, 2014 e fino alla scadenza (il 28.02.2015) del contratto sottoscritto in data 30.1.2006;
- b) il contratto prevedeva (art. 6), in presenza di determinate condizioni, la revisione periodica del prezzo, a partire dall’inizio del secondo e terzo anno contrattuale (v. contratto in all. 3 ricorso odierno);
- c) persistendo l’inerzia dell’ASL, CH chiedeva a questo Tribunale la nomina di un commissario ad acta ;
- d) con nota prot. n. 5639 del 21.1.2020 (allegata alla memoria di costituzione in giudizio dell’ASL del 20 ottobre 2020) la P.A., in ottemperanza alla suddetta pronuncia giudiziale, affermava che: “ … la richiesta di Chemi.Pul, pur se pervenuta, non ha dato seguito all’adozione di alcun provvedimento di riconoscimento della revisione dei prezzi per il servizio reso. Debitamente considerato quanto innanzi e alla luce delle risultanze istruttorie, questa Amministrazione ritiene, ictu oculi, non meritevole di accoglimento l’istanza della ditta Chemi.Pul s.r.l. e per l’effetto di non procedere alla rivalutazione ISTAT richiesta ”;
- e) quindi, con sentenza n. 406 del 26 marzo 2020, resa sempre nel giudizio r.g.n. 2451/2015, questa Sezione, considerato che la suddetta nota del 21.01.2020 costituiva attuazione della suddetta pronuncia giudiziale n. 1597/2019, riteneva non sussistenti i presupposti per procedere alla nomina del commissario ad acta e respingeva, pertanto, la domanda in tal senso proposta dalla ricorrente;
- f) col gravame in esame, parte ricorrente chiede l’annullamento della suddetta nota ASL prot. n. 5639 del 21.01.2020, con il contestuale riconoscimento della revisione prezzi per la fornitura del servizio di pulizia e sanificazione conclusosi in data 28.02.2015 e per la corresponsione dell’importo revisionale spettante, indicato in euro 135.940,91 oltre interessi;
- g) all’uopo, la ricorrente deduce che l’art. 6 del contratto prevedeva il diritto alla revisione, che è stata infatti riconosciuta fino al 2011, e che la ASL, con nota prot. 38076 dell’8 giugno 2015, nel comunicare che gli Uffici competenti stavano effettuando l’istruttoria ai fini della quantificazione della revisione chiesta per gli anni per cui è causa, avrebbe implicitamente riconosciuto la spettanza dell’invocata revisione;
- h) l’ASL, costituitasi nel presente giudizio, ha eccepito la preliminare tardività del ricorso, essendo la nota del 21 gennaio 2020 stata comunicata a parte ricorrente nella medesima data e come comunque sarebbe stato ammesso da CH nella memoria del 13 febbraio 2020 depositata nel suddetto giudizio r.g.n. 2451/2015;
- i) l’ASL ha poi eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem e ha concluso per la genericità ed infondatezza del ricorso;
- j) all’udienza pubblica del 12 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Rilevato che:
- a) la decisione della P.A. in ordine alla revisione prezzi ha carattere provvedimentale e va quindi impugnata nel termine decadenziale di 60 giorni (v. cit. sentenza di questa Sezione n. 1597/2019);
- b) parte ricorrente non ha contestato in fatto la ricezione, in data 21 gennaio 2020, della nota impugnata in questa sede, per il che l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dall’ASL, è fondata;
- c) infatti, ai sensi dell’art. 3, D.L. n. 11 dell’8 marzo 2020, dell’art. 84 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, conv. in L. n. 27/2020, e dell’art. 36, D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020, conv. in L. n. 140/2020, i termini per la notifica dei ricorsi innanzi alla giustizia amministrativa sono stati sospesi dall’8 marzo 2020 al 3 maggio 2020, con la conseguenza che il ricorso in esame, a fronte della comunicazione della nota impugnata il 21 gennaio 2020, avrebbe dovuto essere notificato all’ASL entro il 18 maggio 2020, ma ciò non è avvenuto, risultando la notifica del gravame avvenuta in data 24 luglio 2020;
- d) non può nemmeno rilevare, ai fini del superamento dell’eccezione di tardività, il fatto che la suddetta nota del 21 gennaio 2020 fosse indirizzata non direttamente alla ricorrente ma al suo avvocato, considerato che tale nota è stata resa in ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 1597/2019 (r.g.n. 2451/2015) e proprio nella successiva fase di giudizio in cui la ricorrente aveva chiesto la nomina di un commissario ad acta a fronte della perdurante inerzia dell’ASL nel provvedere, per il che quella nota, satisfattiva dell’interesse in quella sede fatto valere dalla ricorrente (a che la P.A. provvedesse), poteva ben essere indirizzata al suo legale (che aveva apposita procura) e tanto era sufficiente a far decorrere il termine di impugnazione per l’eventuale giudizio annullatorio ordinario;
- e) in ogni caso, il gravame è infondato nel merito, considerato che i) il contratto prevedeva non già una revisione automatica ma che la stessa avrebbe potuto verificarsi ricorrendone le condizioni, ii) parte ricorrente affida le proprie censure al fatto che la revisione è stata concessa dall’ASL per il periodo pregresso, ma ciò, ad avviso del Collegio, non rileva, in quanto la revisione in questa sede invocata si riferisce a un arco temporale diverso, iii) non può rilevare, in favore di parte ricorrente, la nota ASL prot. n. 38076 dell’8 giugno 2015, in quanto, ad avviso del Collegio, tale nota aveva carattere interlocutorio e, comunque, l’istruttoria ivi indicata avrebbe potuto portare a una quantificazione pari a zero.
3) Ritenuto quindi che il ricorso, comunque infondato nel merito, vada dichiarato irricevibile.
4) Ritenuto di compensare le spese di lite, per la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO