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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/10/2025, n. 3005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3005 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 92/2025 La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei magistrati: Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente Dott. Enrico Schiavon Consigliere Dott.ssa Elena Garbo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 92 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa da (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE rappresentata e difesa dagli avv. Damiano Peruzza e Anna Ferin giusta procura su atto separato allegata all'atto di citazione in appello contro
(C.F./P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA rappresentata e difesa dall'avv. Marco Salvadeo giusta procura rilasciata su separato foglio in calce alla comparsa di costituzione in appello
Oggetto: appello avverso la sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. del Tribunale di Verona n. 2227/2024 pubblicata in data 10.10.2024.
Conclusioni di parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Verona, Sez. III Civile, Dott.ssa Pierangela Bellingeri, n. 2227/2024 dell'11.10.2024 e non notificata, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure.
- In via principale, respingere la domanda avversaria di ripetizione delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa. - In via subordinata, dichiarare non dovuti gli interessi moratori ex art. 1284 c.c. oggetto di condanna da parte della sentenza impugnata, dichiarando tuttalpiù dovuti i soli interessi legali a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2025.
- Per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Verona per tuti i motivi meglio esposti in atti.
- Conseguentemente, condannare controparte a restituire le somme corrisposte nelle more del giudizio da in forza dell'appellata sentenza in Parte_1 quanto non dovute, oltre ai relativi interessi di legge.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”. Conclusioni di parte appellata:
“- Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, respingere l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto e, sia Parte_1 pure con diversa motivazione, confermare integralmente la sentenza n. 2227/2024 pronunciata dal Tribunale di Verona in data del 10.10.2024.
-Con il favore delle spese, e del compenso del grado di giudizio”. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., la società Controparte_1
chiedeva la condanna di al pagamento della somma
[...] Parte_1 di euro 26.418,80, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di restituzione dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica versata dal 1.12.2009 al 31.12.2010 dall'allora (successivamente fusasi Controparte_2 per incorporazione in nell'ambito del rapporto contrattuale di Controparte_1 somministrazione di energia elettrica all'epoca intercorrente tra le parti, allegando, a fondamento della domanda di ripetizione dell'indebito, il contrasto della norma istitutiva di tale imposta – l'art. 6 del D.L. n.511 del 1988 – con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118 CE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, e come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione in numerose pronunce che ammettevano la possibilità di disapplicare la richiamata norma istitutiva anche nelle controversie tra privati. Si costituiva eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione Parte_1 passiva per non essere il percettore delle somme in parola, incassate da altro soggetto, vale a dire il e, comunque, l'inammissibilità della Controparte_3 domanda per non aver formulato, a pena di decadenza, apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 29, comma 4, L. 429/1990. Nel merito contestava la fondatezza delle domande restitutorie, di cui chiedeva il rigetto. Il Tribunale di Verona, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda di ripetizione di indebito e condannava alla restituzione della Parte_1
pag. 2/11 somma di €24.309,17 a titolo di addizionale sull'accisa sull'energia elettrica erogata da gennaio 2010 a dicembre 2010 (epurato il quantum richiesto degli importi relativi al mese di dicembre 2009, sottraendo così da € 26.414,80 quale sommatoria corretta degli importi di cui a tutte la fatture in atti l'importo di € 2.105,63 di cui alla fattura dicembre 2009), maggiorata degli interessi legali, compensando integralmente le spese di lite. 2. Avverso l'indicata sentenza ha interposto tempestivo Parte_1 appello, affidato a quattro motivi di gravame. 2.1. Con il primo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale nell'aver ritenuto che fosse il legittimato passivo dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. Pt_1
2033 c.c., poichè i pagamenti di cui veniva chiesta la restituzione erano stati effettuati da in favore di un diverso soggetto terzo Controparte_1
( ). Controparte_3
2.2. Con il secondo motivo contesta la decisione laddove ha applicato gli artt. 6 D.L. n. 511/1988 e 2, comma 1, direttiva n. 2008/118/CE, l'art. 288 TFUE, nonché l'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 504/1995 in relazione al principio di effettività del rimborso, per avere ritenuto applicabile orizzontalmente la citata direttiva comunitaria in un giudizio tra privati, mentre l'azione di ripetizione è esperibile unicamente nei confronti dello Stato e il principio di effettività garantito dalla possibilità per il consumatore di ripetere l'esborso nei confronti dell'Erario. 2.3. Con il terzo motivo sostiene che il giudice di prime cure ha errato nell' applicare gli artt. 52 e ss., d.lgs. n 504/1995, l'art. 6 D.L. n. 511/1988 e l'art. 2, comma 1, Direttiva n.2008/118/CE, in ordine al riconoscimento della incompatibilità tra la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale e le norme europee, in quanto l'addizionale provinciale non è un tributo autonomo, ma una quota dell'accisa, ed in quanto tale è pienamente conforme al diritto UE.
2.4. Con il quarto motivo critica la decisone nella parte in cui ha condannato l'appellante alla restituzione degli interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ. in assenza di domanda della parte e trattandosi di norma applicabile unicamente ai crediti di natura contrattuale e non anche a quelli sorti ex lege.
3. Si è costituita , chiedendo il rigetto Controparte_4 del gravame e la conferma della sentenza impugnata. Rigettata l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado, il procedimento è stato deciso all'udienza del 7.10.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. L'appellante, preso atto dell'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale nr. 43/2025, ha insistito in particolare per l'accoglimento dei motivi sub 2.1. e 2.4. 4. L'appello è infondato e la sentenza di primo grado confermata, sia pure con diversa motivazione.
pag. 3/11 4.1. Sussiste la legittimazione passiva di tenuto conto che Parte_1
è titolare del contratto di fornitura (doc. 2 fascicolo I grado ) nonché Pt_1 Pt_1 emittente le fatture di pagamento (doc. 1 fascicolo I grado ricorrente). Nelle fatture si indica espressamente che il pagamento va effettuato con bonifico su iban di , che assume dunque il ruolo di mero delegato all'incasso, CP_3 CP_3 tenuto conto che non risulta allegata né una cessione del credito né una cessione del contratto. A ciò si aggiunge il fatto che nella fattura di “cessazione servizio” in data 18 gennaio 2011 n. 2011/00098544, è proprio , nella sezione “informazioni sui pagamenti” Pt_1 in prima pagina, a dare quietanza della regolarità dei pagamenti;
in essa, infatti, Pt_1 dichiara espressamente che “Le fatture precedenti, fino alla data di scadenza del 01/01/2011, risultano pagate. Grazie” (cfr. il doc. n. 01_14 del fascicolo I grado ricorrente) a riprova dell'incasso delle somme. Da ultimo, va evidenziato che l'azione di ripetizione in esame ha ad oggetto la ripetizione delle somme versate a titolo di accisa, somme che per legge è il fornitore ad incassare quale titolare passivo del rapporto di imposta per poi versarle all'Amministrazione Finanziaria. 4.2. I motivi sub 2 e 3 possono essere trattati congiuntamente in quanto relativi all'incompatibilità dell'addizionale provinciale all'accisa con la Direttiva n. 2008/118/CE e l'applicabilità orizzontale di quest'ultima nelle cause di ripetizione tra privati come fondamento dell'azione di ripetizione. Questioni rispetto alle quali assume rilievo dirimente ai fini del rigetto dei motivi la recente declaratoria di incostituzionalità della stessa norma istitutiva della addizionale di cui qui si chiede la ripetizione. Conviene innanzitutto rammentare che l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511/88 (convertito con modificazioni dalla legge n. 20/89), come modificato dall'art. 5 del D.L.vo n. 26/2007, al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, di cui alla direttiva 92/12/CEE del 25.2.1992 (successivamente sostituita integralmente dalla direttiva 2008/118/CE del 16.12.2008), ricomprendendovi anche l'energia elettrica. Successivamente, nel corso del 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo tale addizionale illegittima per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, qual è appunto l'addizionale, prive di “finalità specifica”. Al fine di evitare la prosecuzione della procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto abrogando l'addizionale dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2012, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D.L.vo n. 23/2011 e 18, comma 5, del D.L.vo n. 68/2011, e pag. 4/11 successivamente nelle regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del D.L. n. 16/2012. L'intervento abrogativo lasciava, tuttavia, aperta la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti. La giurisprudenza di legittimità nazionale, riteneva, sino a poco tempo fa, che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica fosse disapplicabile per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17 (Cass. n. 15198/2019; Cass. n. 27101/2019; Cass. n. 29980/2019; Cass. n. 8399/2021; Cass. n. 31609/2022; Cass. n. 25149/2023). Il contrasto con il diritto dell'Unione è stato riscontrato in considerazione del rilievo per cui, ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Affinché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre, quindi, il cumulativo riscontro di due requisiti: a) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; b) la sussistenza di una finalità specifica. Secondo la Corte di Cassazione la norma contenuta nel D.L. n. 511/1988 non rispettava la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto del 11.6.2007 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia in materia, non poteva essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511/1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio. Nelle more del giudizio di primo grado è però intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22 (Gabel Industria Tessile s.p.a. Canavesi s.p.a./A2A Energia s.p.a.), la quale, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale di un giudice italiano in relazione al tema della ripetizione dell'addizionale sulle accise dell'energia elettrica prevista dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e ritenuta in pag. 5/11 contrasto con la Direttiva n. 2008/118/CE, ha enunciato principi che imporrebbero una revisione dell'orientamento fino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “Il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (v. Cass. n. 27099/2019; così anche Cass. 31609/2022 e Cass. n. 25149/2023). In particolare, la Suprema Corte ha, con le richiamate pronunce, affermato che: a) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
b) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
c) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
d) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto di chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
e) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
f) nel caso di addebito al consumatore finale delle accise e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore). La citata sentenza 11.04.2024 della CGUE ha messo in crisi questa ricostruzione perché ritenuta in contrasto con l'art. 228 comma terzo TFUE, il quale andrebbe “interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”. Le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva potrebbero, quindi, essere invocate dai singoli nei giudizi avanti il giudice interno soltanto qualora ciò sia previsto dalla normativa nazionale o nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione nonché nei confronti di “organismi o enti soggetti
pag. 6/11 all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”. Poiché l'applicazione di tali principi preclude al somministrato italiano la facoltà di agire in ripetizione contro il suo fornitore facendo valere nei suoi confronti la contrarietà al diritto UE delle disposizioni interne istitutive dell'imposta, la normativa italiana, non consentendo al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato, è da ritenersi contraria al principio di effettività. Al riguardo va rammentato che l'interpretazione del diritto europeo adottata dalla Corte di Giustizia, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme unionali, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. n. 22577/2012; Cass. n. 5381/2017; Cass. n. 6687/2023). Pertanto, in base ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia, la domanda di ripetizione avanzata dall'utente nei confronti dell'impresa fornitrice non potrebbe trovare accoglimento, in quanto presuppone il potere del giudice interno adito di disapplicare la norma nazionale contrastante con il diritto dell'Unione in un giudizio che vede contrapposti soggetti privati. Proprio sulla scorta di tale pronuncia ed in considerazione della rilevata impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano, la Corte di Cassazione con sentenza n. 21154 del 29 luglio 2024 ha riconosciuto la possibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti dell' («In caso di addebito, da parte del fornitore Parte_2 di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell ; in senso conforme v. anche Cass. Parte_2
n. 24373 dell'11/09/2024). Al riguardo si è precisato che l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del consumatore finale nei confronti dell' Parte_2
pag. 7/11 in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla Parte_2 condizione soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa. Difatti, l'azione del consumatore nei confronti del fornitore ha per presupposto che l'azione nei confronti del fornitore sia giuridicamente (in astratto) esperibile, ma risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore. Ove, invero, l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore (nei termini indicati dalla Corte di Giustizia), cade il presupposto in base al quale doversi accertare l'eccessiva difficoltà dell'esperimento dell'azione nei confronti del fornitore, perché in questo caso l'azione di rimborso nei confronti del fornitore è ipso iure preclusa («i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità»). La ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore. L'impossibilità di agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore. Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall' imposte indebitamente corrisposte in CP_5 applicazione del principio di effettività. La ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass., n. 25149/2023, cit.; Cass., n. 25149/2022, cit.), bensì costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore con azione di ripetizione di indebito oggettivo. Sennonché, in pendenza del presente grado di giudizio, è intervenuta la sentenza n. 43/2025 del 15/04/2025 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, disattendendo l'eccezione di manifesta inammissibilità
pag. 8/11 della questione per difetto di rilevanza, basata sulla considerazione che erroneamente il giudice rimettente avrebbe escluso il potere di non applicare la disposizione censurata contrastante con il diritto unionale, poiché la Corte ha ritenuto corretta la valutazione effettuata dal giudice a quo, il quale ha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della disapplicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. In considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione, deve ora riconoscersi il diritto del cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di proporre la domanda di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore, che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato (v. punto 8.2 della sentenza n. 43/2025 Corte Cost.). In tal senso si è orientata anche la giurisprudenza di legittimità successiva a tale pronuncia che ha affermato che “una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale” con l'ulteriore precisazione che “fermo restando il principio secondo cui, di regola, il fornitore è solo il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato, in modo da consentire all'Erario un rapporto tributario con pochi soggetti, quindi più efficiente e controllabile (art. 53 TUA); e ferma restando la facoltà, per il fornitore, di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale, mediante addebito in fattura (art. 56 TUA) - l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme. Non rileva in questa sede, per essere la controversia circoscritta ai rapporti tra solvens e accipiens di una prestazione divenuta indebita in forza della sopravvenuta caducazione della norma che la legittimava, alcuna ulteriore questione sull'esclusività o meno della legittimazione passiva dell'azione di ripetizione, né, quindi, sull'individuazione delle ricadute ermeneutiche della recente sentenza della Corte di giustizia, resa in data 11 aprile 2024, in causa C/316/22” (Cass. sez. n.13740 del 22/05/2025; sez. 3 n. 17643 del 30/06/2025; sez. 3 n.24929 del 09/09/2025). Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, va pertanto confermata la condanna dell'appellante alla restituzione delle accise ricevute. 4.3. Il quarto motivo di gravame è infondato. La Suprema Corte - anche a Sezioni Unite - nel sottolineare l'autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. interessi commerciali ( o “super-interessi”
pag. 9/11 ) rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali il cui saggio è previsto al 1° comma dell'art. 1284 c.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449), ha avuto modo di affermare che il saggio di interessi di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già a delimitarne il campo d'applicazione ( v. Cass., 03/01/2023, n. 61). Si è al riguardo precisato, da un canto, che il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale qualunque sia la natura della relativa fonte;
e, per altro verso, che è “da accertare se vi sia una (valida ed efficace) determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata” ( così Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449 ). A tale stregua, alle obbligazioni restitutorie è invero senz'altro applicabile il saggio d'interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. qualunque sia la relativa fonte (soluzione cui la citata Cass. n. 61 del 2023 sottolinea doversi invero pervenire anche in base all'orientamento restrittivo seguito in particolare da Cass., 7/11/2018, n. 28409; v. in senso conforme, da ultimo, Cass. n. 7677 del 22/03/2025) e anche a prescindere da una specifica domanda. Gli interessi maggiorati sono pur sempre interessi al tasso legale, la cui applicazione dipende dalla natura di obbligazione preesistente al giudizio del rapporto controverso e dal dato temporale della proposizione della domanda nel giudizio di cognizione. Né la sentenza n. 12449/2024 delle Sezioni Unite di Cassazione menzionata da parte appellante porta a diversa conclusione non avendo affermato che per ottenere la condanna agli interessi maggiorati sia necessaria un'apposita domanda ma riguardando la portata precettiva del titolo giudiziale (osservando che se il titolo esecutivo giudiziale
- nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo.). Pertanto correttamente il giudice a quo ha applicato il saggio legale di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c., per il periodo compreso tra la data della messa in mora e la data della domanda giudiziale ed il saggio di cui al quarto comma della medesima norma per il pag. 10/11 periodo successivo, fino al saldo 5. In merito al regolamento delle spese processuali, poiché la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, è intervenuta solo in questa fase del giudizio ed i principi affermati dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22, si pongono in contrasto con il consolidato orientamento sino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, e rilevato che anche in seno alla giurisprudenza di merito sono sorti orientamenti contrastanti in ordine alla ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore, ricorrono i presupposti per compensare interamente le spese di lite anche con riferimento al presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Verona n. 2227/2024 pubblicata in data 10.10.2024;
2) compensa interamente le spese del giudizio di secondo grado;
3) dà atto che sussistono a carico di i presupposti per Parte_1
l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 07.10.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 92/2025 La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei magistrati: Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente Dott. Enrico Schiavon Consigliere Dott.ssa Elena Garbo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 92 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa da (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE rappresentata e difesa dagli avv. Damiano Peruzza e Anna Ferin giusta procura su atto separato allegata all'atto di citazione in appello contro
(C.F./P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA rappresentata e difesa dall'avv. Marco Salvadeo giusta procura rilasciata su separato foglio in calce alla comparsa di costituzione in appello
Oggetto: appello avverso la sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. del Tribunale di Verona n. 2227/2024 pubblicata in data 10.10.2024.
Conclusioni di parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Verona, Sez. III Civile, Dott.ssa Pierangela Bellingeri, n. 2227/2024 dell'11.10.2024 e non notificata, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure.
- In via principale, respingere la domanda avversaria di ripetizione delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa. - In via subordinata, dichiarare non dovuti gli interessi moratori ex art. 1284 c.c. oggetto di condanna da parte della sentenza impugnata, dichiarando tuttalpiù dovuti i soli interessi legali a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2025.
- Per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Verona per tuti i motivi meglio esposti in atti.
- Conseguentemente, condannare controparte a restituire le somme corrisposte nelle more del giudizio da in forza dell'appellata sentenza in Parte_1 quanto non dovute, oltre ai relativi interessi di legge.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”. Conclusioni di parte appellata:
“- Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, respingere l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto e, sia Parte_1 pure con diversa motivazione, confermare integralmente la sentenza n. 2227/2024 pronunciata dal Tribunale di Verona in data del 10.10.2024.
-Con il favore delle spese, e del compenso del grado di giudizio”. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., la società Controparte_1
chiedeva la condanna di al pagamento della somma
[...] Parte_1 di euro 26.418,80, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di restituzione dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica versata dal 1.12.2009 al 31.12.2010 dall'allora (successivamente fusasi Controparte_2 per incorporazione in nell'ambito del rapporto contrattuale di Controparte_1 somministrazione di energia elettrica all'epoca intercorrente tra le parti, allegando, a fondamento della domanda di ripetizione dell'indebito, il contrasto della norma istitutiva di tale imposta – l'art. 6 del D.L. n.511 del 1988 – con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118 CE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, e come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione in numerose pronunce che ammettevano la possibilità di disapplicare la richiamata norma istitutiva anche nelle controversie tra privati. Si costituiva eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione Parte_1 passiva per non essere il percettore delle somme in parola, incassate da altro soggetto, vale a dire il e, comunque, l'inammissibilità della Controparte_3 domanda per non aver formulato, a pena di decadenza, apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 29, comma 4, L. 429/1990. Nel merito contestava la fondatezza delle domande restitutorie, di cui chiedeva il rigetto. Il Tribunale di Verona, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda di ripetizione di indebito e condannava alla restituzione della Parte_1
pag. 2/11 somma di €24.309,17 a titolo di addizionale sull'accisa sull'energia elettrica erogata da gennaio 2010 a dicembre 2010 (epurato il quantum richiesto degli importi relativi al mese di dicembre 2009, sottraendo così da € 26.414,80 quale sommatoria corretta degli importi di cui a tutte la fatture in atti l'importo di € 2.105,63 di cui alla fattura dicembre 2009), maggiorata degli interessi legali, compensando integralmente le spese di lite. 2. Avverso l'indicata sentenza ha interposto tempestivo Parte_1 appello, affidato a quattro motivi di gravame. 2.1. Con il primo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale nell'aver ritenuto che fosse il legittimato passivo dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. Pt_1
2033 c.c., poichè i pagamenti di cui veniva chiesta la restituzione erano stati effettuati da in favore di un diverso soggetto terzo Controparte_1
( ). Controparte_3
2.2. Con il secondo motivo contesta la decisione laddove ha applicato gli artt. 6 D.L. n. 511/1988 e 2, comma 1, direttiva n. 2008/118/CE, l'art. 288 TFUE, nonché l'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 504/1995 in relazione al principio di effettività del rimborso, per avere ritenuto applicabile orizzontalmente la citata direttiva comunitaria in un giudizio tra privati, mentre l'azione di ripetizione è esperibile unicamente nei confronti dello Stato e il principio di effettività garantito dalla possibilità per il consumatore di ripetere l'esborso nei confronti dell'Erario. 2.3. Con il terzo motivo sostiene che il giudice di prime cure ha errato nell' applicare gli artt. 52 e ss., d.lgs. n 504/1995, l'art. 6 D.L. n. 511/1988 e l'art. 2, comma 1, Direttiva n.2008/118/CE, in ordine al riconoscimento della incompatibilità tra la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale e le norme europee, in quanto l'addizionale provinciale non è un tributo autonomo, ma una quota dell'accisa, ed in quanto tale è pienamente conforme al diritto UE.
2.4. Con il quarto motivo critica la decisone nella parte in cui ha condannato l'appellante alla restituzione degli interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ. in assenza di domanda della parte e trattandosi di norma applicabile unicamente ai crediti di natura contrattuale e non anche a quelli sorti ex lege.
3. Si è costituita , chiedendo il rigetto Controparte_4 del gravame e la conferma della sentenza impugnata. Rigettata l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado, il procedimento è stato deciso all'udienza del 7.10.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. L'appellante, preso atto dell'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale nr. 43/2025, ha insistito in particolare per l'accoglimento dei motivi sub 2.1. e 2.4. 4. L'appello è infondato e la sentenza di primo grado confermata, sia pure con diversa motivazione.
pag. 3/11 4.1. Sussiste la legittimazione passiva di tenuto conto che Parte_1
è titolare del contratto di fornitura (doc. 2 fascicolo I grado ) nonché Pt_1 Pt_1 emittente le fatture di pagamento (doc. 1 fascicolo I grado ricorrente). Nelle fatture si indica espressamente che il pagamento va effettuato con bonifico su iban di , che assume dunque il ruolo di mero delegato all'incasso, CP_3 CP_3 tenuto conto che non risulta allegata né una cessione del credito né una cessione del contratto. A ciò si aggiunge il fatto che nella fattura di “cessazione servizio” in data 18 gennaio 2011 n. 2011/00098544, è proprio , nella sezione “informazioni sui pagamenti” Pt_1 in prima pagina, a dare quietanza della regolarità dei pagamenti;
in essa, infatti, Pt_1 dichiara espressamente che “Le fatture precedenti, fino alla data di scadenza del 01/01/2011, risultano pagate. Grazie” (cfr. il doc. n. 01_14 del fascicolo I grado ricorrente) a riprova dell'incasso delle somme. Da ultimo, va evidenziato che l'azione di ripetizione in esame ha ad oggetto la ripetizione delle somme versate a titolo di accisa, somme che per legge è il fornitore ad incassare quale titolare passivo del rapporto di imposta per poi versarle all'Amministrazione Finanziaria. 4.2. I motivi sub 2 e 3 possono essere trattati congiuntamente in quanto relativi all'incompatibilità dell'addizionale provinciale all'accisa con la Direttiva n. 2008/118/CE e l'applicabilità orizzontale di quest'ultima nelle cause di ripetizione tra privati come fondamento dell'azione di ripetizione. Questioni rispetto alle quali assume rilievo dirimente ai fini del rigetto dei motivi la recente declaratoria di incostituzionalità della stessa norma istitutiva della addizionale di cui qui si chiede la ripetizione. Conviene innanzitutto rammentare che l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511/88 (convertito con modificazioni dalla legge n. 20/89), come modificato dall'art. 5 del D.L.vo n. 26/2007, al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, di cui alla direttiva 92/12/CEE del 25.2.1992 (successivamente sostituita integralmente dalla direttiva 2008/118/CE del 16.12.2008), ricomprendendovi anche l'energia elettrica. Successivamente, nel corso del 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo tale addizionale illegittima per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, qual è appunto l'addizionale, prive di “finalità specifica”. Al fine di evitare la prosecuzione della procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto abrogando l'addizionale dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2012, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D.L.vo n. 23/2011 e 18, comma 5, del D.L.vo n. 68/2011, e pag. 4/11 successivamente nelle regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del D.L. n. 16/2012. L'intervento abrogativo lasciava, tuttavia, aperta la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti. La giurisprudenza di legittimità nazionale, riteneva, sino a poco tempo fa, che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica fosse disapplicabile per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17 (Cass. n. 15198/2019; Cass. n. 27101/2019; Cass. n. 29980/2019; Cass. n. 8399/2021; Cass. n. 31609/2022; Cass. n. 25149/2023). Il contrasto con il diritto dell'Unione è stato riscontrato in considerazione del rilievo per cui, ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Affinché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre, quindi, il cumulativo riscontro di due requisiti: a) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; b) la sussistenza di una finalità specifica. Secondo la Corte di Cassazione la norma contenuta nel D.L. n. 511/1988 non rispettava la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto del 11.6.2007 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia in materia, non poteva essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511/1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio. Nelle more del giudizio di primo grado è però intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22 (Gabel Industria Tessile s.p.a. Canavesi s.p.a./A2A Energia s.p.a.), la quale, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale di un giudice italiano in relazione al tema della ripetizione dell'addizionale sulle accise dell'energia elettrica prevista dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e ritenuta in pag. 5/11 contrasto con la Direttiva n. 2008/118/CE, ha enunciato principi che imporrebbero una revisione dell'orientamento fino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “Il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (v. Cass. n. 27099/2019; così anche Cass. 31609/2022 e Cass. n. 25149/2023). In particolare, la Suprema Corte ha, con le richiamate pronunce, affermato che: a) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
b) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
c) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
d) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto di chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
e) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
f) nel caso di addebito al consumatore finale delle accise e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore). La citata sentenza 11.04.2024 della CGUE ha messo in crisi questa ricostruzione perché ritenuta in contrasto con l'art. 228 comma terzo TFUE, il quale andrebbe “interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”. Le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva potrebbero, quindi, essere invocate dai singoli nei giudizi avanti il giudice interno soltanto qualora ciò sia previsto dalla normativa nazionale o nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione nonché nei confronti di “organismi o enti soggetti
pag. 6/11 all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”. Poiché l'applicazione di tali principi preclude al somministrato italiano la facoltà di agire in ripetizione contro il suo fornitore facendo valere nei suoi confronti la contrarietà al diritto UE delle disposizioni interne istitutive dell'imposta, la normativa italiana, non consentendo al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato, è da ritenersi contraria al principio di effettività. Al riguardo va rammentato che l'interpretazione del diritto europeo adottata dalla Corte di Giustizia, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme unionali, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. n. 22577/2012; Cass. n. 5381/2017; Cass. n. 6687/2023). Pertanto, in base ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia, la domanda di ripetizione avanzata dall'utente nei confronti dell'impresa fornitrice non potrebbe trovare accoglimento, in quanto presuppone il potere del giudice interno adito di disapplicare la norma nazionale contrastante con il diritto dell'Unione in un giudizio che vede contrapposti soggetti privati. Proprio sulla scorta di tale pronuncia ed in considerazione della rilevata impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano, la Corte di Cassazione con sentenza n. 21154 del 29 luglio 2024 ha riconosciuto la possibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti dell' («In caso di addebito, da parte del fornitore Parte_2 di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell ; in senso conforme v. anche Cass. Parte_2
n. 24373 dell'11/09/2024). Al riguardo si è precisato che l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del consumatore finale nei confronti dell' Parte_2
pag. 7/11 in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla Parte_2 condizione soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa. Difatti, l'azione del consumatore nei confronti del fornitore ha per presupposto che l'azione nei confronti del fornitore sia giuridicamente (in astratto) esperibile, ma risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore. Ove, invero, l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore (nei termini indicati dalla Corte di Giustizia), cade il presupposto in base al quale doversi accertare l'eccessiva difficoltà dell'esperimento dell'azione nei confronti del fornitore, perché in questo caso l'azione di rimborso nei confronti del fornitore è ipso iure preclusa («i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità»). La ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore. L'impossibilità di agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore. Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall' imposte indebitamente corrisposte in CP_5 applicazione del principio di effettività. La ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass., n. 25149/2023, cit.; Cass., n. 25149/2022, cit.), bensì costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore con azione di ripetizione di indebito oggettivo. Sennonché, in pendenza del presente grado di giudizio, è intervenuta la sentenza n. 43/2025 del 15/04/2025 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, disattendendo l'eccezione di manifesta inammissibilità
pag. 8/11 della questione per difetto di rilevanza, basata sulla considerazione che erroneamente il giudice rimettente avrebbe escluso il potere di non applicare la disposizione censurata contrastante con il diritto unionale, poiché la Corte ha ritenuto corretta la valutazione effettuata dal giudice a quo, il quale ha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della disapplicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. In considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione, deve ora riconoscersi il diritto del cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di proporre la domanda di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore, che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato (v. punto 8.2 della sentenza n. 43/2025 Corte Cost.). In tal senso si è orientata anche la giurisprudenza di legittimità successiva a tale pronuncia che ha affermato che “una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale” con l'ulteriore precisazione che “fermo restando il principio secondo cui, di regola, il fornitore è solo il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato, in modo da consentire all'Erario un rapporto tributario con pochi soggetti, quindi più efficiente e controllabile (art. 53 TUA); e ferma restando la facoltà, per il fornitore, di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale, mediante addebito in fattura (art. 56 TUA) - l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme. Non rileva in questa sede, per essere la controversia circoscritta ai rapporti tra solvens e accipiens di una prestazione divenuta indebita in forza della sopravvenuta caducazione della norma che la legittimava, alcuna ulteriore questione sull'esclusività o meno della legittimazione passiva dell'azione di ripetizione, né, quindi, sull'individuazione delle ricadute ermeneutiche della recente sentenza della Corte di giustizia, resa in data 11 aprile 2024, in causa C/316/22” (Cass. sez. n.13740 del 22/05/2025; sez. 3 n. 17643 del 30/06/2025; sez. 3 n.24929 del 09/09/2025). Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, va pertanto confermata la condanna dell'appellante alla restituzione delle accise ricevute. 4.3. Il quarto motivo di gravame è infondato. La Suprema Corte - anche a Sezioni Unite - nel sottolineare l'autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. interessi commerciali ( o “super-interessi”
pag. 9/11 ) rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali il cui saggio è previsto al 1° comma dell'art. 1284 c.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449), ha avuto modo di affermare che il saggio di interessi di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già a delimitarne il campo d'applicazione ( v. Cass., 03/01/2023, n. 61). Si è al riguardo precisato, da un canto, che il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale qualunque sia la natura della relativa fonte;
e, per altro verso, che è “da accertare se vi sia una (valida ed efficace) determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata” ( così Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449 ). A tale stregua, alle obbligazioni restitutorie è invero senz'altro applicabile il saggio d'interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. qualunque sia la relativa fonte (soluzione cui la citata Cass. n. 61 del 2023 sottolinea doversi invero pervenire anche in base all'orientamento restrittivo seguito in particolare da Cass., 7/11/2018, n. 28409; v. in senso conforme, da ultimo, Cass. n. 7677 del 22/03/2025) e anche a prescindere da una specifica domanda. Gli interessi maggiorati sono pur sempre interessi al tasso legale, la cui applicazione dipende dalla natura di obbligazione preesistente al giudizio del rapporto controverso e dal dato temporale della proposizione della domanda nel giudizio di cognizione. Né la sentenza n. 12449/2024 delle Sezioni Unite di Cassazione menzionata da parte appellante porta a diversa conclusione non avendo affermato che per ottenere la condanna agli interessi maggiorati sia necessaria un'apposita domanda ma riguardando la portata precettiva del titolo giudiziale (osservando che se il titolo esecutivo giudiziale
- nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo.). Pertanto correttamente il giudice a quo ha applicato il saggio legale di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c., per il periodo compreso tra la data della messa in mora e la data della domanda giudiziale ed il saggio di cui al quarto comma della medesima norma per il pag. 10/11 periodo successivo, fino al saldo 5. In merito al regolamento delle spese processuali, poiché la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, è intervenuta solo in questa fase del giudizio ed i principi affermati dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22, si pongono in contrasto con il consolidato orientamento sino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, e rilevato che anche in seno alla giurisprudenza di merito sono sorti orientamenti contrastanti in ordine alla ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore, ricorrono i presupposti per compensare interamente le spese di lite anche con riferimento al presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Verona n. 2227/2024 pubblicata in data 10.10.2024;
2) compensa interamente le spese del giudizio di secondo grado;
3) dà atto che sussistono a carico di i presupposti per Parte_1
l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 07.10.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Elena Garbo Caterina Passarelli
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