Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 08/08/2025, n. 15447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15447 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15447/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05708/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5708 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Tomassetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento della Regione Lazio “Richiesta di accertamento c.d. straordinario di compatibilità paesaggistica ex art.1, commi 37, 38 e 39 L. n. 308/04. Improcedibilità istanza – Conclusione procedimento ai sensi art. 2 legge n. 241/1990”, Rif. L. 308/04, pratica -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-2022, con la quale si dichiarava improcedibile l'istanza prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2005, a carico della Sig.ra -OMISSIS-, e della “Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, legge 241/1990, e richiesta di integrazione documentale – accertamento c.d. straordinario di compatibilità paesaggistica ex art. 1, commi 37, 38, 39 della legge 15 dicembre 2004 n. 308”, Prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2019, nonché di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 luglio 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1) Con il ricorso in epigrafe la Sig.ra -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento:
a) del provvedimento della Regione Lazio di "Richiesta di accertamento c.d. straordinario di compatibilità paesaggistica ex art. I, commi 37, 38 e 39 L. n. 308/04. Improcedibilità istanza - Conclusione procedimento ai sensi art. 2 legge n. 241/1990", Rif. L. 308/04, pratica -OMISSIS-", notificato in data -OMISSIS-2022,
b) della "Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, legge 241/1990, e richiesta di integrazione documentale - accertamento c.d. straordinario di compatibilità paesaggistica ex art. I, commi 37, 38, 39 della legge /5 dicembre 2004 n. 308", prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2019” notificata in data -OMISSIS-2019 e atti connessi.
2) Esponeva in fatto la sig.ra -OMISSIS- che:
a) nell’anno 2003, presentava al Comune di Roma, Ufficio Speciale Condono Edilizio, una richiesta di sanatoria edilizia relativa ad un’abitazione sita in Roma, Via -OMISSIS-, nella sua qualità di possessore;
b) a distanza di tempo, in data -OMISSIS-2019, ella riceveva una comunicazione della “Regione Lazio – Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Vigilanza Urbanistico – Edilizia e contrasto all’abusivismo”, Prot. n. -OMISSIS-, in ragione della quale, con riferimento a “sua” domanda del -OMISSIS-2005, Prot. n. -OMISSIS-, veniva comunicata l’apertura del procedimento ai sensi dell’articolo 7, L. n. 241/1990, e veniva richiesta la produzione della documentazione necessaria per la prosecuzione della relativa istruttoria;
c) successivamente in data -OMISSIS-2022 la Sig.ra -OMISSIS- riceveva un’altra comunicazione della “Regione Lazio – Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica”, tramite raccomandata A/R, protocollata con il n. -OMISSIS- del Registro Ufficiale della Regione Lazio, Rif. L. 308/04, pratica -OMISSIS- (doc.1), avente ad oggetto: “Richiesta di accertamento c.d. “straordinario” di compatibilità paesaggistica ex art. 1, commi 37, 38, 39, L. n. 308/04. Improcedibilità istanza – Conclusione procedimento ai sensi dell’art. 2, legge n. 241/1990”;
d) con tale ultima missiva (trasmessa anche al Comune ed alla Procura della Repubblica di Roma per gli adempimenti di competenza) si rappresentava che, quale condizione di procedibilità dell’istanza ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Regolamento Regionale del 18.12.2018, n. 22, si sarebbe dovuto procedere a un esatto adempimento della richiesta di integrazione del compendio istruttorio, e che, dunque, non avendo soddisfatto la richiesta di produzione documentale “…l’istanza prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2005 è dichiarata improcedibile…per carenza documentale e pertanto archiviata…”
e) allarmata da ciò la sig.ra -OMISSIS- promuoveva verifiche reperendo effettivamente un documento, datato -OMISSIS-2005, protocollato con n. -OMISSIS- con timbro della Regione Lazio – Dipartimento Territorio, Affari Generali – avente ad oggetto la “Richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.1, comma 39 della legge 15.12.2004, n. 308” di cui tuttavia disconosceva la firma concludendo che “una persona a lei sconosciuta si era sostituita alla sua persona per la sottoscrizione e la presentazione di un’istanza alla Pubblica Amministrazione, a seguito della quale era scaturito un procedimento amministrativo conclusosi con una dichiarazione di improcedibilità, entrambi non richiesti dalla ricorrente” e presentando alla Procura della Repubblica di Roma in data 4.5.2022 una denuncia – querela nei confronti di soggetti ignoti per il reato di sostituzione di persona ex articolo 494 c.p. e di uso di atto falso ai sensi dell’articolo 489 c.p.
3) Ciò posto impugnava i su citati provvedimenti sub 1 a) e b) con ricorso affidato a due motivi rubricati “1. Illegittimità del provvedimento per violazione di legge: retroattività del vizio al momento genetico di formazione del provvedimento: vizio – presupposto” e “2. Illegittimità del provvedimento per violazione di legge: difetto dei presupposti legali necessari per l'adozione del provvedimento o della loro errata valutazione.” lamentando, in particolare, il vizio genetico degli atti impugnati riconducibili ad una catena procedimentale da lei mai attivata e le cui conseguenze impropriamente erano state a lei ricondotte.
4) Si costituiva la Regione Lazio deducendo preliminarmente che “ Gli atti impugnati dalla ricorrente scaturiscono dall'istanza di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica relativa alla realizzazione di un'abitazione posta al piano terra in via -OMISSIS-, nel Comune di Roma acquisita al protocollo regionale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2005 (doc. 1). Con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2019 (doc.2) la competente Direzione regionale dava avvio al procedimento e al contempo richiedeva integrazioni documentali. Alla predetta comunicazione, che la ricorrente dichiara di aver ricevuto, non è stato dato riscontro e a riguardo la stessa evidenzia che pensava fosse un errore di persona non avendo lei mai formulato la richiesta oggetto della comunicazione stessa. Tuttavia, nessun riscontro perveniva in merito da parte della ricorrente, la quale specifica che solo al ricevimento della nota di improcedibilità dell'istanza di accertamento c.d. straordinario di compatibilità paesaggistica (doc.3), oggetto di impugnazione, provvedeva a incaricare "un tecnico specializzato al fine di avere chiarimenti sul significato degli atti ricevuti e sulle eventuali conseguenze cui poteva andare incontro". Dal ricorso la Regione ha, quindi, appreso che la ricorrente, pur avendo disconosciuto la firma apposta in calce all'istanza già al momento della ricezione dell'avvio del procedimento (ottobre 2019), solo a seguito della ricezione del provvedimento finale provvedeva a disporre una perizia calligrafica e, in data 4.5.2022, presentava una denuncia - querela nei confronti di soggetti ignoti per il reato di sostituzione di persona, ex articolo 494 c.p., e di uso di atto falso, ai sensi dell'articolo 489 c.p..”
La Regione, difendendo la legittimità dei propri atti e comportamenti, aggiungeva come non potesse rientrare nei suoi doveri la verifica di autenticità della sottoscrizione delle istanze pervenute e che la ricorrente aveva comunque omesso di informare tempestivamente l'ufficio del presunto errore di persona all'atto della ricezione dell'avvio del procedimento nel 2019, né erano stati resi noti gli esiti del giudizio penale promosso dalla -OMISSIS-.
5) Fissata l’udienza straordinaria di trattazione del 18 luglio 2025 la sola Regione depositava memoria e documenti.
6) All’udienza stabilita la causa era introitata per la decisione.
7) Reputa il Collegio di poter decidere in forma semplificata ex art. 74 CPA il presente giudizio.
7.1) Assume rilievo dirimente preliminare infatti la circostanza, eccepita dalla Regione ed ammessa dalla ricorrente, che quest’ultima avesse ricevuto, già in data -OMISSIS-2019 nota racc. recante "Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, legge 241/1990, e richiesta di integrazione documentale - accertamento c.d. straordinario di compatibilità paesaggistica ex art. I, commi 37, 38, 39 della legge /5 dicembre 2004 n. 308", prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2019” nel quale si faceva riferimento all’istanza -OMISSIS-2005 attribuita alla -OMISSIS- di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica, invitando alla consegna dei documenti previsti dall’Allegato A del regolamento regionale vigente in materia (approvato con delib. GR 766/2018 pubbl. su BUR n.103/2018) ed avvisando espressamente che in mancanza “la sua domanda sarà dichiarata improcedibile con provvedimento che sarà trasmesso al Comune e alla competente Autorità Giudiziaria”.
A detta nota del -OMISSIS-2019 non è però seguita alcuna reazione, né in sede amministrativa, né -soprattutto- in sede giudiziale, da parte della -OMISSIS-, sebbene essa contenesse già tutti gli elementi lesivi poi denunciati dopo la ricezione della successiva nota del -OMISSIS-2022.
La nota del -OMISSIS-2019 infatti rendeva edotta la -OMISSIS- sia dell’esistenza dell’istanza -OMISSIS-2005 (che ella oggi disconosce), sia della necessità di produrre documentazione integrativa -la cui astratta necessità ai fini della procedibilità della domanda di condono del 2003 neanche è stata comunque contestata- sia delle conseguenze deteriori in caso contrario. Essa andava quindi tempestivamente impugnata all’epoca nel termine decadenziale di sessanta giorni e risulta perciò tardiva la sua contestazione più di due anni dopo in una alla successiva comunicazione del -OMISSIS-2022 recante la comunicazione della comminatoria delle conseguenze giuridiche preannunciate dalla suddetta nota del -OMISSIS-2019.
8) In disparte ogni altra questione di rito e merito, deve ritenersi pertanto preminente, ex art. 74 CPA, la constatazione della palese irricevibilità del ricorso nella parte in cui impugna la comunicazione prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2019, il pregresso consolidamento della quale, rende pure palesemente inammissibile per difetto di utilità il ricorso nella parte in cui impugna il provvedimento del -OMISSIS-2022 recante comunicazione dell’improcedibilità dell’istanza.
8.1) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
--lo dichiara in parte irricevibile, in parte inammissibile nei sensi di cui in motivazione, con conferma degli atti impugnati.
--condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali a favore della costituita Amministrazione che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, nonché CNPA, IVA e altri accessori se dovuti per legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.