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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
Dott. Marcello Testaquatra Presidente rel.
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice
Dott.ssa Alessandra Frasca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 133/2024 R.G., promosso da:
, nato a [...] il [...] e residente a [...] (C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via Malta n.10 presso lo studio C.F._1 dell'avv. Pierluigi Assennato che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE-
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. e residente in Controparte_1 C.F._2
Caltanissetta, Via Dei Mille n. 81 rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Giovanni Claudio Maggio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caltanissetta, Viale della Regione n.54.
-RESISTENTE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: Ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI delle parti:
Per il ricorrente: “Con le presenti note l'avv. Pierluigi Assennato insiste in tutte le domande, eccezioni, deduzioni e richieste anche istruttorie sin qui formulate, riportandosi al contenuto tutto degli scritti difensivi.
1 Conclude riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui trascritte, rigettando ogni richiesta e domanda di parte avversa, con vittoria di spese e compensi”.
Per la resistente: “Si depositano le presenti note di trattazione scritta con le quali l'Avv. Giovanni
Claudio Maggio, procuratore costituito della resistente precisa le proprie conclusioni Controparte_1 riportandosi a quelle contenute nella memoria di costituzione del 27 marzo 2024, nella produzione documentale depositata il 5 giugno 2024, nella memoria difensiva autorizzata del 19 giugno 2024, nelle note di trattazione scritta dell'8 luglio 2024 e nei verbali di udienza da intendersi quivi integralmente riportate.
Si insiste, nello specifico, sull'intervento dell'Aliquota della Guardia di Finanza al fine di accertare il reale tenore di vita, il reddito ed il patrimonio effettivamente goduto e detenuto dal ricorrente.
Non vi è prova che il non sia titolare di altri conti correnti e libretti di deposito presso Parte_1 istituti di credito presenti nel territorio Nazionale, tenuto conto che ha omesso di rappresentare al
Giudice di essere socio al 50% della SE LL SRL e di indicare o non, la percezione di utili o l'accantonamento degli stessi come anche il conto corrente della stessa Società con gli eventuali acconti percepiti.
Con vittoria di spese e compensi”.
Il Pubblico ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.1.2024 il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni del divorzio come stabilite con la sentenza n. 25/2010 resa il 3/12/2009, passata in giudicato, emessa nel procedimento civile su ricorso congiunto, iscritto al n.1842/2009 R.G., con la quale il Tribunale di Caltanissetta aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 10/1/1991 tra il ricorrente e Controparte_1
Al riguardo, esponeva che dal matrimonio erano nati i figli LL SE, nato a [...] il
20/7/1991 e nata a [...] il [...]. Persona_1
Con detta sentenza, inoltre, veniva posto a carico del ricorrente un assegno di mensile di mantenimento così determinato: € 1.000,00 per la signora , € 1.000,00 per la figlia ed € 500,00 per il CP_1 Per_1 figlio SE.
Dopo poco tempo, il figlio SE, ormai maggiorenne, si trasferiva presso il padre che provvedeva interamente alle sue esigenze economiche e, dopo alcuni anni, diveniva economicamente autosufficiente, come anche la figlia essendosi arruolata come sottufficiale nelle forze Per_1 armate.
Inoltre, il aveva continuato a corrispondere in favore della signora l'assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento concordato tra i coniugi fino a quando ne aveva avuto la possibilità, essendo emersi, nel
2 corso del tempo e rispetto al momento in cui era stata pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, giustificati motivi che rendevano necessaria la modifica delle condizioni di economiche stabilite nella predetta sentenza di divorzio.
Infatti, di recente, le condizioni economiche del ricorrente, a causa della notoria crisi economica, erano drasticamente peggiorate. Lo stesso, infatti, ricavava i propri redditi dall'attività di commercio di cereali
(segnatamente grano duro), in parte proveniente dalla coltivazione di alcuni appezzamenti di terreno di sua proprietà siti in Caltanissetta contrada Xirbi – Pescazzo.
Purtroppo, la crisi economica che aveva colpito il settore aveva portato la società a notevoli esposizioni debitorie, ammontanti a diverse centinaia di migliaia di euro.
Per far fronte a tale situazione il ricorrente era stato costretto a vendere i terreni di cui era proprietario e ad utilizzare il ricavato per ripianare in parte i debiti della propria azienda. Attualmente, la ditta era inattiva e in liquidazione ed era prossima alla chiusura definitiva, azzerandosi, quindi, i redditi ricavati dal predetto dalla propria attività imprenditoriale.
Il attualmente, era proprietario della sola casa di abitazione, avendo alienato i beni immobili di Pt_1 cui era proprietario per cercare di ripianare la propria esposizione debitoria, rimanendo, in ogni caso, tuttora esposto per cifre consistenti.
Viceversa, esaminando la situazione economica della signora , si rilevava come la stessa avesse CP_1 avuto, rispetto alla data della cessazione degli effetti civili, un netto miglioramento. Nello specifico, la era divenuta proprietaria o titolare di usufrutto di diversi beni immobili produttivi di reddito. CP_1
Da tale circostanza si ricavava che l'assegno originariamente disposto era andato ben oltre la propria natura, considerato che la resistente ha potuto acquistare beni immobili ed incrementare addirittura il proprio patrimonio.
Infatti, venendo in esame un assegno di natura “divorzile” occorreva anche sottolineare come la non si fosse mai ufficialmente attivata per trovare una occupazione compatibile con la propria CP_1 capacità lavorativa, venendo evidenziato il fatto che al momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio la predetta aveva da poco compiuto 40 anni, per cui era pienamente in grado di cercare e trovare una occupazione.
Ancora, rilevava come la signora da diversi anni, intrattenesse una stabile e consolidata Controparte_1 relazione sentimentale, elemento anche questo che doveva essere sottoposto all'attenzione del giudice.
La superiore situazione, caratterizzata da un totale decremento della capacità reddituale in capo all'obbligato e da un considerevole incremento della situazione patrimoniale e/o reddituale della
, giustificavano la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, con dichiarazione che CP_1 nessun assegno era dovuto dal ricorrente in favore della Controparte_1
In subordine, si chiedeva di ridurre l'assegno nella misura minima come poteva essere determinata dal giudice.
3 Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale si opponeva alla domanda ex adverso Controparte_1 formulata di cui chiedeva il rigetto.
In particolare, evidenziava, in via preliminare, l'inammissibilità/improcedibilità della domanda azionata in giudizio dal ricorrente per il mancato deposito della documentazione prevista dall'art. 473 bis.12
c.p.c.
Inoltre, osservava che le condizioni stabilite in sede di divorzio potevano essere modificate solo ed esclusivamente quando sopravvenivano “giustificati motivi” ossia fatti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli valutati in sede di divorzio che avessero comportato un'alterazione dell'equilibrio sancito in quella sede.
Orbene, nel caso in esame, non erano ravvisabili i cosiddetti fatti nuovi e sopravvenuti che potevano giustificare l'accoglimento del ricorso di modifica delle condizioni di divorzio, né parte ricorrente aveva provato la sussistenza di tali nuove e sopravvenute circostanze, cercando di sostenere le ragioni della propria domanda su due circostanze che, come si avrebbe modo di analizzare nel prosieguo, non costituivano fatti nuovi che potevano giustificare una modifica e/o una revoca dell'assegno di mantenimento.
Sul punto, occorreva preliminarmente rilevare che, in sede di ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tra le condizioni del divorzio le parti “espressamente ed irrevocabilmente, concordano che anche a fronte di eventuali mutamenti delle condizioni patrimoniali, economiche e/o reddituali del sig.
l'importo previsto per il mantenimento della sig.ra non sarà modificato né in aumento Parte_1 Controparte_1 né in diminuzione, salva restando la rivalutazione secondo gli indici ISTAT”.
Sulla base del detto accordo il ricorrente si obbligava, quindi, a mantenere immodificabile l'assegno divorzile e, conseguentemente, nessuna attribuzione patrimoniale veniva effettuata in sede di divorzio in favore della signora la quale, in assenza di tale accordo, avrebbe avuto diritto – al fine di CP_1 mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio - a più adeguati trasferimenti patrimoniali o compensazioni monetarie che tenessero conto anche del contributo dalla stessa prestato al patrimonio accumulato in costanza di matrimonio dal e, comunque, della migliore situazione Pt_1 reddituale ed economica.
Orbene, le condizioni di cui ai suddetti accordi venivano concordate dagli ex coniugi sulla base delle conosciute e conoscibili condizioni economiche e/o patrimoniali degli stessi con espressa pattuizione di non modificabilità dell'importo anche a fronte di eventuali mutamenti delle condizioni patrimoniali, economiche e reddituali della parte onerata alla corresponsione.
Inoltre, per quanto rilevava e per come si avrebbe avuto modo di dimostrare, doveva constatarsi l'insussistenza di circostanze sopravvenute non dedotte o deducibili nel primo giudizio e tali da incidere sull'assetto dei rapporti familiari.
4 Anche se le superiori considerazioni dovevano considerarsi decisive, occorreva anche evidenziare che la domanda del ricorrente era generica e non provata con la documentazione depositata.
Peraltro, la parte resistente era a conoscenza della circostanza che il era titolare di quote e/o Pt_1 azioni di ulteriori società e aziende non menzionate nel suo ricorso e sulle quali il ricorrente poteva avere distratto il ricavato della vendita dei terreni, ovvero ulteriori suoi redditi non altrimenti risultanti dalla scarna produzione documentale versata in allegato al ricorso.
In particolare, risultava essere socio da tempo della SE LL s.r.l., società con bilanci sempre in attivi e da cui percepiva un reddito al netto di almeno 12 mila euro semestrali.
Da quanto esposto, emergeva che non si era verificata, né ve ne era prova in giudizio, alcuna significativa variazione delle condizioni economiche e/o finanziarie del ricorrente che potessero giustificare una revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della . CP_1
Mancava anche il netto miglioramento della condizione economica della resistente.
A fondamento della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento parte ricorrente, infatti, poneva anche il miglioramento della condizione economica della la quale, sarebbe divenuta – CP_1 successivamente alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio – proprietaria e/o usufruttaria di diversi beni immobili produttivi di reddito.
La circostanza dedotta da parte ricorrente, tuttavia, era del tutto non veritiera, poiché nessuna variazione delle condizioni economiche e patrimoniali si era verificata in favore della stessa.
Ed invero, la risultava – già al tempo della cessazione degli effetti civili del matrimonio - CP_1 proprietaria di alcuni immobili come emergeva dalla documentazione depositata.
Inoltre, la proprietà degli altri immobili risultanti dalla visura prodotta da parte ricorrente, come si poteva agevolmente rilevare dalla stessa, era pervenuta alla per successione ex lege dai propri CP_1 genitori e non per altre fonti di reddito.
Anche in ordine alla stabile e consolidata relazione sentimentale, precisava di non avere instaurato, in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio con il alcun rapporto di coniugio e/o Pt_1 more uxorio e/o convivenza di fatto o di unione civile.
A nulla rilevava, pertanto, il rapporto di stabile amicizia intrattenuto dalla , non Controparte_1 derivando da tale rapporto alcun obbligo di reciproca assistenza, senza obblighi contributivi e/o economici, con la conseguenza che nessuna concreta modifica della situazione economica della resistente si era verificata.
Per quanto riguardava, poi, la mancata ricerca di un'attività lavorativa, rilevava che la si era CP_1 sempre occupata della cura della casa ed alla crescita dei propri figli, circostanze queste, che le avevano reso impossibile la ricerca di un'occupazione lavorativa.
5 Recentemente, stante la crescita e l'avvenuto raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica di entrambi i figli, la aveva trovato un'occupazione part-time ad Agrigento come CP_1 guardia giurata.
Ma, tale occupazione oltre ad essere temporanea sia per la tipologia di contratto che per l'età della predetta (donna prossima al pensionamento che ha dedicato la sua vita alla cura della famiglia) non rappresentava una sicura fonte di sostentamento idonea a garantire alla stessa lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e, comunque, un adeguato tenore di vita che le consentiva l'autosufficienza economica.
Peraltro, quanto percepito veniva adoperato dalla , oltre per il pagamento delle spese relative CP_1 agli spostamenti necessari a recarsi presso la città di Agrigento per il lavoro stesso, anche per il pagamento delle tasse, nonché delle bollette relative alla fornitura del gas, luce ed acqua. Per_2
Avuto riguardo a quanto sopra, appariva evidente come il ricorso presentato andava rigettato, ricorrendo anche, nel caso di specie, tutti i presupposti per la condanna di controparte ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., avendo agito con dolo o colpa grave.
Con ordinanza del 7.5.2024 veniva disposta integrazione documentale a carico di entrambe le parti, rigettate le chieste informazioni e indagini a mezzo della Guardia di Finanza per come richiesto dalla parte resistente e nel prosieguo, in esito al deposito della ulteriore documentazione come richiesta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c., depositando, entrambe le parti atto di precisazione delle conclusioni, come sopra riportate, e gli atti conclusivi, riservandosi il giudice di riferire al collegio per la decisione con ordinanza del 28.11.2024.
Ciò premesso, la domanda di modifica delle condizioni del divorzio come stabilite con la sentenza n. 25 del 2010 del 3-27.12.2009, deve essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, si deve ritenere ininfluente la questione della completezza della documentazione relativa alla posizione economico-reddituale del ricorrente, atteso che, come evidenziato dalla stessa parte resistente, le parti avevano previsto che la modifica delle condizioni economiche del non Pt_1 avrebbe potuto condurre alla modifica delle condizioni economiche stabilite in sede di divorzio in favore della , per cui non risultano rilevanti, ai fini dell'odierno giudizio di modifica di quelle CP_1 condizioni, il peggioramento della situazione economico-reddituale o il miglioramento della stessa.
In altri termini, le parti all'epoca del divorzio, in relazione ad un loro diritto disponibile, avevano stabilito, nell'interesse di entrambe le parti, che la determinazione dell'ammontare dell'assegno divorzile non poteva nel prosieguo essere modificato (salva la rivalutazione monetaria) né in aumento, né in diminuzione.
In questo modo, la si garantiva un assegno divorzile, pure nell'ipotesi di peggioramento delle CP_1 condizioni economiche dell'ex marito e, quest'ultimo, si garantiva la stabilità del detto assegno anche nel caso di miglioramento delle sue condizioni economiche.
6 In definitiva, la clausola in questione, rispondeva alla tutela di un reciproco interesse delle parti rispetto ad un loro diritto disponibile di natura patrimoniale, ovvero il diritto a corrispondere e ricevere una stabile contribuzione economica nella sede del divorzio, interesse che le parti hanno voluto tutelare nella detta maniera, non potendosi, pertanto, ritenere in alcun modo invalida la clausola in questione.
Occorre pure evidenziare che con il detto accordo le parti (come emerge dal tenore letterale dello stesso) hanno voluto mantenere la stabilità dell'assegno per la sola ipotesi in cui il peggioramento o il miglioramento delle condizioni economiche riguardava la posizione del rimanendo, pertanto, la Pt_1 possibilità, derivante dalle regole generali, di modifica dell'assegno nell'ipotesi in cui il miglioramento delle condizioni economiche avesse riguardato la . CP_1
Sotto tale versante, effettivamente la condizione economica della predetta può considerarsi migliorata, atteso che la , la cui capacità lavorativa non è in contestazione, è riuscita, pur se CP_1 ultracinquantenne, a trovare un'occupazione lavorativa, come guardia giurata (quindi, un'attività lavorativa ad alto contenuto fiduciario) che le consente di avere uno stipendio mensile di circa €
1.000,00, nell'ambito di un rapporto a tempo determinato.
Tale circostanza denota come la stessa potrebbe anche nel futuro, con buona probabilità, proseguire nello svolgimento della stessa o di altre attività lavorative, essendo confermato che la stessa non ha impedimenti o limitazioni di alcun tipo al riguardo.
Occorre pure rappresentare che, oltre ad avere trovato un proficuo lavoro, la , successivamente CP_1 al divorzio ha visto incrementare anche il suo patrimonio immobiliare, avendo ereditato unitamente alla sorella alcuni beni, dopo la morte dei genitori (circostanza documentata e non contestata dalla parte resistente).
Nessun elemento di miglioramento economico può dedursi dalla indicata stabile relazione sentimentale
(non si precisa nel ricorso con chi), atteso che la parte resistente ha contestato nella comparsa di costituzione la circostanza, avendo qualificato il rapporto in questione come di stabile amicizia, senza impegni di altra tipologia e, comunque, non economicamente rilevanti (la parte ricorrente, rispetto alla detta contestazione, non ha articolato mezzi istruttori).
Avuto riguardo all'ammontare della retribuzione percepita dalla resistente, parametrata alla misura dell'assegno divorzile, quale risulterebbe sulla base degli adeguamenti ISTAT nelle more intervenuti, può essere, quindi, accolta solamente la domanda subordinata di riduzione dell'assegno divorzile, potendo essere lo stesso determinato in € 200,00 al mese, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo, oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT.
Può essere, invece, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte resistente, atteso che, in relazione alle deduzioni delle parti ed allo stesso esito del giudizio, deve ritenersi che il non ha Pt_1 proposto la domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile con mala fede o colpa grave.
7 Per quanto attiene alle spese del giudizio, tenuto conto della tipologia del giudizio e della parziale reciproca soccombenza, le stesse possono essere compensate in ragione della metà tra le parti, potendo essere posta la metà delle stesse, liquidata, per la detta quota, in € 1.862,50, di cui € 62.50 per rimborso spese ed € 1.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, a carico della parte resistente ed in favore del ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.29 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 23 gennaio 2024 da nei Parte_1 confronti di modifica le condizioni stabilite con la sentenza di divorzio n. 25/2010 Controparte_1 resa da questo Tribunale il 3/12/2009, e riduce l'assegno divorzile dovuto da in favore Parte_1 di ad € 200,00 al mese, oltre rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici Controparte_1
ISTAT, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
Rigetta la domanda avanzata dalla parte resistente ex art. 96 c.p.c.
Compensa per metà tra le parti le spese del giudizio, e per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento della metà delle stesse, liquidate, per la detta quota, in favore di , in € Parte_1
1.862,50, di cui € 62,50 per rimborso spese ed € 1.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23 dicembre 2024.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Testaquatra
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
Dott. Marcello Testaquatra Presidente rel.
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice
Dott.ssa Alessandra Frasca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 133/2024 R.G., promosso da:
, nato a [...] il [...] e residente a [...] (C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via Malta n.10 presso lo studio C.F._1 dell'avv. Pierluigi Assennato che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE-
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. e residente in Controparte_1 C.F._2
Caltanissetta, Via Dei Mille n. 81 rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Giovanni Claudio Maggio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caltanissetta, Viale della Regione n.54.
-RESISTENTE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: Ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI delle parti:
Per il ricorrente: “Con le presenti note l'avv. Pierluigi Assennato insiste in tutte le domande, eccezioni, deduzioni e richieste anche istruttorie sin qui formulate, riportandosi al contenuto tutto degli scritti difensivi.
1 Conclude riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui trascritte, rigettando ogni richiesta e domanda di parte avversa, con vittoria di spese e compensi”.
Per la resistente: “Si depositano le presenti note di trattazione scritta con le quali l'Avv. Giovanni
Claudio Maggio, procuratore costituito della resistente precisa le proprie conclusioni Controparte_1 riportandosi a quelle contenute nella memoria di costituzione del 27 marzo 2024, nella produzione documentale depositata il 5 giugno 2024, nella memoria difensiva autorizzata del 19 giugno 2024, nelle note di trattazione scritta dell'8 luglio 2024 e nei verbali di udienza da intendersi quivi integralmente riportate.
Si insiste, nello specifico, sull'intervento dell'Aliquota della Guardia di Finanza al fine di accertare il reale tenore di vita, il reddito ed il patrimonio effettivamente goduto e detenuto dal ricorrente.
Non vi è prova che il non sia titolare di altri conti correnti e libretti di deposito presso Parte_1 istituti di credito presenti nel territorio Nazionale, tenuto conto che ha omesso di rappresentare al
Giudice di essere socio al 50% della SE LL SRL e di indicare o non, la percezione di utili o l'accantonamento degli stessi come anche il conto corrente della stessa Società con gli eventuali acconti percepiti.
Con vittoria di spese e compensi”.
Il Pubblico ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.1.2024 il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni del divorzio come stabilite con la sentenza n. 25/2010 resa il 3/12/2009, passata in giudicato, emessa nel procedimento civile su ricorso congiunto, iscritto al n.1842/2009 R.G., con la quale il Tribunale di Caltanissetta aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 10/1/1991 tra il ricorrente e Controparte_1
Al riguardo, esponeva che dal matrimonio erano nati i figli LL SE, nato a [...] il
20/7/1991 e nata a [...] il [...]. Persona_1
Con detta sentenza, inoltre, veniva posto a carico del ricorrente un assegno di mensile di mantenimento così determinato: € 1.000,00 per la signora , € 1.000,00 per la figlia ed € 500,00 per il CP_1 Per_1 figlio SE.
Dopo poco tempo, il figlio SE, ormai maggiorenne, si trasferiva presso il padre che provvedeva interamente alle sue esigenze economiche e, dopo alcuni anni, diveniva economicamente autosufficiente, come anche la figlia essendosi arruolata come sottufficiale nelle forze Per_1 armate.
Inoltre, il aveva continuato a corrispondere in favore della signora l'assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento concordato tra i coniugi fino a quando ne aveva avuto la possibilità, essendo emersi, nel
2 corso del tempo e rispetto al momento in cui era stata pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, giustificati motivi che rendevano necessaria la modifica delle condizioni di economiche stabilite nella predetta sentenza di divorzio.
Infatti, di recente, le condizioni economiche del ricorrente, a causa della notoria crisi economica, erano drasticamente peggiorate. Lo stesso, infatti, ricavava i propri redditi dall'attività di commercio di cereali
(segnatamente grano duro), in parte proveniente dalla coltivazione di alcuni appezzamenti di terreno di sua proprietà siti in Caltanissetta contrada Xirbi – Pescazzo.
Purtroppo, la crisi economica che aveva colpito il settore aveva portato la società a notevoli esposizioni debitorie, ammontanti a diverse centinaia di migliaia di euro.
Per far fronte a tale situazione il ricorrente era stato costretto a vendere i terreni di cui era proprietario e ad utilizzare il ricavato per ripianare in parte i debiti della propria azienda. Attualmente, la ditta era inattiva e in liquidazione ed era prossima alla chiusura definitiva, azzerandosi, quindi, i redditi ricavati dal predetto dalla propria attività imprenditoriale.
Il attualmente, era proprietario della sola casa di abitazione, avendo alienato i beni immobili di Pt_1 cui era proprietario per cercare di ripianare la propria esposizione debitoria, rimanendo, in ogni caso, tuttora esposto per cifre consistenti.
Viceversa, esaminando la situazione economica della signora , si rilevava come la stessa avesse CP_1 avuto, rispetto alla data della cessazione degli effetti civili, un netto miglioramento. Nello specifico, la era divenuta proprietaria o titolare di usufrutto di diversi beni immobili produttivi di reddito. CP_1
Da tale circostanza si ricavava che l'assegno originariamente disposto era andato ben oltre la propria natura, considerato che la resistente ha potuto acquistare beni immobili ed incrementare addirittura il proprio patrimonio.
Infatti, venendo in esame un assegno di natura “divorzile” occorreva anche sottolineare come la non si fosse mai ufficialmente attivata per trovare una occupazione compatibile con la propria CP_1 capacità lavorativa, venendo evidenziato il fatto che al momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio la predetta aveva da poco compiuto 40 anni, per cui era pienamente in grado di cercare e trovare una occupazione.
Ancora, rilevava come la signora da diversi anni, intrattenesse una stabile e consolidata Controparte_1 relazione sentimentale, elemento anche questo che doveva essere sottoposto all'attenzione del giudice.
La superiore situazione, caratterizzata da un totale decremento della capacità reddituale in capo all'obbligato e da un considerevole incremento della situazione patrimoniale e/o reddituale della
, giustificavano la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, con dichiarazione che CP_1 nessun assegno era dovuto dal ricorrente in favore della Controparte_1
In subordine, si chiedeva di ridurre l'assegno nella misura minima come poteva essere determinata dal giudice.
3 Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale si opponeva alla domanda ex adverso Controparte_1 formulata di cui chiedeva il rigetto.
In particolare, evidenziava, in via preliminare, l'inammissibilità/improcedibilità della domanda azionata in giudizio dal ricorrente per il mancato deposito della documentazione prevista dall'art. 473 bis.12
c.p.c.
Inoltre, osservava che le condizioni stabilite in sede di divorzio potevano essere modificate solo ed esclusivamente quando sopravvenivano “giustificati motivi” ossia fatti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli valutati in sede di divorzio che avessero comportato un'alterazione dell'equilibrio sancito in quella sede.
Orbene, nel caso in esame, non erano ravvisabili i cosiddetti fatti nuovi e sopravvenuti che potevano giustificare l'accoglimento del ricorso di modifica delle condizioni di divorzio, né parte ricorrente aveva provato la sussistenza di tali nuove e sopravvenute circostanze, cercando di sostenere le ragioni della propria domanda su due circostanze che, come si avrebbe modo di analizzare nel prosieguo, non costituivano fatti nuovi che potevano giustificare una modifica e/o una revoca dell'assegno di mantenimento.
Sul punto, occorreva preliminarmente rilevare che, in sede di ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tra le condizioni del divorzio le parti “espressamente ed irrevocabilmente, concordano che anche a fronte di eventuali mutamenti delle condizioni patrimoniali, economiche e/o reddituali del sig.
l'importo previsto per il mantenimento della sig.ra non sarà modificato né in aumento Parte_1 Controparte_1 né in diminuzione, salva restando la rivalutazione secondo gli indici ISTAT”.
Sulla base del detto accordo il ricorrente si obbligava, quindi, a mantenere immodificabile l'assegno divorzile e, conseguentemente, nessuna attribuzione patrimoniale veniva effettuata in sede di divorzio in favore della signora la quale, in assenza di tale accordo, avrebbe avuto diritto – al fine di CP_1 mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio - a più adeguati trasferimenti patrimoniali o compensazioni monetarie che tenessero conto anche del contributo dalla stessa prestato al patrimonio accumulato in costanza di matrimonio dal e, comunque, della migliore situazione Pt_1 reddituale ed economica.
Orbene, le condizioni di cui ai suddetti accordi venivano concordate dagli ex coniugi sulla base delle conosciute e conoscibili condizioni economiche e/o patrimoniali degli stessi con espressa pattuizione di non modificabilità dell'importo anche a fronte di eventuali mutamenti delle condizioni patrimoniali, economiche e reddituali della parte onerata alla corresponsione.
Inoltre, per quanto rilevava e per come si avrebbe avuto modo di dimostrare, doveva constatarsi l'insussistenza di circostanze sopravvenute non dedotte o deducibili nel primo giudizio e tali da incidere sull'assetto dei rapporti familiari.
4 Anche se le superiori considerazioni dovevano considerarsi decisive, occorreva anche evidenziare che la domanda del ricorrente era generica e non provata con la documentazione depositata.
Peraltro, la parte resistente era a conoscenza della circostanza che il era titolare di quote e/o Pt_1 azioni di ulteriori società e aziende non menzionate nel suo ricorso e sulle quali il ricorrente poteva avere distratto il ricavato della vendita dei terreni, ovvero ulteriori suoi redditi non altrimenti risultanti dalla scarna produzione documentale versata in allegato al ricorso.
In particolare, risultava essere socio da tempo della SE LL s.r.l., società con bilanci sempre in attivi e da cui percepiva un reddito al netto di almeno 12 mila euro semestrali.
Da quanto esposto, emergeva che non si era verificata, né ve ne era prova in giudizio, alcuna significativa variazione delle condizioni economiche e/o finanziarie del ricorrente che potessero giustificare una revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della . CP_1
Mancava anche il netto miglioramento della condizione economica della resistente.
A fondamento della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento parte ricorrente, infatti, poneva anche il miglioramento della condizione economica della la quale, sarebbe divenuta – CP_1 successivamente alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio – proprietaria e/o usufruttaria di diversi beni immobili produttivi di reddito.
La circostanza dedotta da parte ricorrente, tuttavia, era del tutto non veritiera, poiché nessuna variazione delle condizioni economiche e patrimoniali si era verificata in favore della stessa.
Ed invero, la risultava – già al tempo della cessazione degli effetti civili del matrimonio - CP_1 proprietaria di alcuni immobili come emergeva dalla documentazione depositata.
Inoltre, la proprietà degli altri immobili risultanti dalla visura prodotta da parte ricorrente, come si poteva agevolmente rilevare dalla stessa, era pervenuta alla per successione ex lege dai propri CP_1 genitori e non per altre fonti di reddito.
Anche in ordine alla stabile e consolidata relazione sentimentale, precisava di non avere instaurato, in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio con il alcun rapporto di coniugio e/o Pt_1 more uxorio e/o convivenza di fatto o di unione civile.
A nulla rilevava, pertanto, il rapporto di stabile amicizia intrattenuto dalla , non Controparte_1 derivando da tale rapporto alcun obbligo di reciproca assistenza, senza obblighi contributivi e/o economici, con la conseguenza che nessuna concreta modifica della situazione economica della resistente si era verificata.
Per quanto riguardava, poi, la mancata ricerca di un'attività lavorativa, rilevava che la si era CP_1 sempre occupata della cura della casa ed alla crescita dei propri figli, circostanze queste, che le avevano reso impossibile la ricerca di un'occupazione lavorativa.
5 Recentemente, stante la crescita e l'avvenuto raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica di entrambi i figli, la aveva trovato un'occupazione part-time ad Agrigento come CP_1 guardia giurata.
Ma, tale occupazione oltre ad essere temporanea sia per la tipologia di contratto che per l'età della predetta (donna prossima al pensionamento che ha dedicato la sua vita alla cura della famiglia) non rappresentava una sicura fonte di sostentamento idonea a garantire alla stessa lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e, comunque, un adeguato tenore di vita che le consentiva l'autosufficienza economica.
Peraltro, quanto percepito veniva adoperato dalla , oltre per il pagamento delle spese relative CP_1 agli spostamenti necessari a recarsi presso la città di Agrigento per il lavoro stesso, anche per il pagamento delle tasse, nonché delle bollette relative alla fornitura del gas, luce ed acqua. Per_2
Avuto riguardo a quanto sopra, appariva evidente come il ricorso presentato andava rigettato, ricorrendo anche, nel caso di specie, tutti i presupposti per la condanna di controparte ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., avendo agito con dolo o colpa grave.
Con ordinanza del 7.5.2024 veniva disposta integrazione documentale a carico di entrambe le parti, rigettate le chieste informazioni e indagini a mezzo della Guardia di Finanza per come richiesto dalla parte resistente e nel prosieguo, in esito al deposito della ulteriore documentazione come richiesta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c., depositando, entrambe le parti atto di precisazione delle conclusioni, come sopra riportate, e gli atti conclusivi, riservandosi il giudice di riferire al collegio per la decisione con ordinanza del 28.11.2024.
Ciò premesso, la domanda di modifica delle condizioni del divorzio come stabilite con la sentenza n. 25 del 2010 del 3-27.12.2009, deve essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, si deve ritenere ininfluente la questione della completezza della documentazione relativa alla posizione economico-reddituale del ricorrente, atteso che, come evidenziato dalla stessa parte resistente, le parti avevano previsto che la modifica delle condizioni economiche del non Pt_1 avrebbe potuto condurre alla modifica delle condizioni economiche stabilite in sede di divorzio in favore della , per cui non risultano rilevanti, ai fini dell'odierno giudizio di modifica di quelle CP_1 condizioni, il peggioramento della situazione economico-reddituale o il miglioramento della stessa.
In altri termini, le parti all'epoca del divorzio, in relazione ad un loro diritto disponibile, avevano stabilito, nell'interesse di entrambe le parti, che la determinazione dell'ammontare dell'assegno divorzile non poteva nel prosieguo essere modificato (salva la rivalutazione monetaria) né in aumento, né in diminuzione.
In questo modo, la si garantiva un assegno divorzile, pure nell'ipotesi di peggioramento delle CP_1 condizioni economiche dell'ex marito e, quest'ultimo, si garantiva la stabilità del detto assegno anche nel caso di miglioramento delle sue condizioni economiche.
6 In definitiva, la clausola in questione, rispondeva alla tutela di un reciproco interesse delle parti rispetto ad un loro diritto disponibile di natura patrimoniale, ovvero il diritto a corrispondere e ricevere una stabile contribuzione economica nella sede del divorzio, interesse che le parti hanno voluto tutelare nella detta maniera, non potendosi, pertanto, ritenere in alcun modo invalida la clausola in questione.
Occorre pure evidenziare che con il detto accordo le parti (come emerge dal tenore letterale dello stesso) hanno voluto mantenere la stabilità dell'assegno per la sola ipotesi in cui il peggioramento o il miglioramento delle condizioni economiche riguardava la posizione del rimanendo, pertanto, la Pt_1 possibilità, derivante dalle regole generali, di modifica dell'assegno nell'ipotesi in cui il miglioramento delle condizioni economiche avesse riguardato la . CP_1
Sotto tale versante, effettivamente la condizione economica della predetta può considerarsi migliorata, atteso che la , la cui capacità lavorativa non è in contestazione, è riuscita, pur se CP_1 ultracinquantenne, a trovare un'occupazione lavorativa, come guardia giurata (quindi, un'attività lavorativa ad alto contenuto fiduciario) che le consente di avere uno stipendio mensile di circa €
1.000,00, nell'ambito di un rapporto a tempo determinato.
Tale circostanza denota come la stessa potrebbe anche nel futuro, con buona probabilità, proseguire nello svolgimento della stessa o di altre attività lavorative, essendo confermato che la stessa non ha impedimenti o limitazioni di alcun tipo al riguardo.
Occorre pure rappresentare che, oltre ad avere trovato un proficuo lavoro, la , successivamente CP_1 al divorzio ha visto incrementare anche il suo patrimonio immobiliare, avendo ereditato unitamente alla sorella alcuni beni, dopo la morte dei genitori (circostanza documentata e non contestata dalla parte resistente).
Nessun elemento di miglioramento economico può dedursi dalla indicata stabile relazione sentimentale
(non si precisa nel ricorso con chi), atteso che la parte resistente ha contestato nella comparsa di costituzione la circostanza, avendo qualificato il rapporto in questione come di stabile amicizia, senza impegni di altra tipologia e, comunque, non economicamente rilevanti (la parte ricorrente, rispetto alla detta contestazione, non ha articolato mezzi istruttori).
Avuto riguardo all'ammontare della retribuzione percepita dalla resistente, parametrata alla misura dell'assegno divorzile, quale risulterebbe sulla base degli adeguamenti ISTAT nelle more intervenuti, può essere, quindi, accolta solamente la domanda subordinata di riduzione dell'assegno divorzile, potendo essere lo stesso determinato in € 200,00 al mese, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo, oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT.
Può essere, invece, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte resistente, atteso che, in relazione alle deduzioni delle parti ed allo stesso esito del giudizio, deve ritenersi che il non ha Pt_1 proposto la domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile con mala fede o colpa grave.
7 Per quanto attiene alle spese del giudizio, tenuto conto della tipologia del giudizio e della parziale reciproca soccombenza, le stesse possono essere compensate in ragione della metà tra le parti, potendo essere posta la metà delle stesse, liquidata, per la detta quota, in € 1.862,50, di cui € 62.50 per rimborso spese ed € 1.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, a carico della parte resistente ed in favore del ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.29 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 23 gennaio 2024 da nei Parte_1 confronti di modifica le condizioni stabilite con la sentenza di divorzio n. 25/2010 Controparte_1 resa da questo Tribunale il 3/12/2009, e riduce l'assegno divorzile dovuto da in favore Parte_1 di ad € 200,00 al mese, oltre rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici Controparte_1
ISTAT, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
Rigetta la domanda avanzata dalla parte resistente ex art. 96 c.p.c.
Compensa per metà tra le parti le spese del giudizio, e per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento della metà delle stesse, liquidate, per la detta quota, in favore di , in € Parte_1
1.862,50, di cui € 62,50 per rimborso spese ed € 1.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23 dicembre 2024.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Testaquatra
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