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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/08/2025, n. 6616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6616 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE così composto:
Dott.ssa Paola Maria Gandolfi Presidente dott. Andrea Manlio Borrelli giudice relatore
Dott. Angelo Claudio Ricciardi Giudice
a seguito della camera di consiglio del 5.6.2025, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 32188/2024 promossa da:
n. a LI (Perù) il 22.12.1988 (c.f. Parte_1
), residente in [...], con il patrocinio C.F._1 dell'Avv. Gianmarco Negri (c.f. ), presso il quale è elettivamente C.F._2 domiciliato in Pavia, Via Milazzo n. 231 (già in Tromello, via Dante 33) (PEC:
- FAX: 0382/868514); Email_1
- parte attrice – nei confronti del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NO
- Pubblico Ministero, parte necessaria ex art. 70 c.p.c. -
pagina 1 di 9 con ricorso ex art. 473-bis e segg. c.p.c. depositato il 17.9.2024;
avente a oggetto: richiesta ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D.Lgs. 150/11;
CONCLUSIONI di parte attrice:
< deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile e all'Ufficio Anagrafe del Comune di NO (MI) di rettificare la scheda anagrafica di facendo constare, Parte_1 per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “femminile” e come ”, e non Per_1 altrimenti, provvedendo a tutti gli adempimenti successivi;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NO (MI) di rettificare la carta d'identità n. emessa dal Comune di NO in data 14/10/2022 e con scadenza al NumeroD_1
22/12/2032, di , facendo constare che il sesso ed il Parte_1 prenome della persona cui l'atto si riferisce sono rispettivamente, “femminile” e ” Per_1 provvedendo a tutti gli adempimenti successivi;
- ordinare all'Agenzia delle Entrate competente di rettificare i dati anagrafici registrati facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “femminile” e come ” e Per_1 non altrimenti;
- ordinare all'Agenzia delle Entrate competente di rilasciare la tessera sanitaria di
[...]
, facendo constare che il sesso ed il prenome della persona Parte_1 cui l'atto si riferisce sono rispettivamente, “femminile” e ” provvedendo a tutti gli Per_1 adempimenti successivi;
- in ogni caso ordinare a tutti i Pubblici Uffici competenti di rettificare i dati anagrafici registrati a nome di , facendo constare, per mezzo di Parte_1 annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “femminile” e come ”, e non altrimenti, Per_1 provvedendo a tutti gli adempimenti successivi.
- Accertare con sentenza il diritto di a sottoporsi a Parte_1 tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
pagina 2 di 9 - ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di NO di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al NO e a tutti gli altri Parte_2
Pubblici Uffici competenti, affinché l'Ufficiale dello Stato civile e i Pubblici Ufficiali provvedano alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con il ricorso ex art. 473-bis e segg. c.p.c. introduttivo del presente giudizio, notificato in data
21.11.2024, unitamente al decreto di fissazione udienza, al Pubblico Ministero presso il
Tribunale di NO, parte necessaria ex art. 70 c.p.c., la parte attrice Parte_3
n. a LI (Perù) il 22.12.1988, residente in [...], ha esposto:
- di non essere sposata e di non avere figli;
- di avere vissuto in Perù fino all'età di ventisette anni;
- di avere, fin dall'infanzia, manifestato un'espressione tipicamente femminile, mostrando inclinazione per attività, interessi, compagnie e abbigliamento femminili;
- di avere sempre avvertito malessere e disagio nei confronti del proprio corpo, cresciuti nell'età puberale;
- di avere, lasciati il Perù e la propria famiglia, giunta in Italia, iniziato a vestire abiti femminili, provando una sensazione di sollievo e di libertà;
- di avere dichiarato la propria condizione ai familiari nell'anno 2021, cui è seguito un graduale atteggiamento di comprensione e sostegno;
- di essersi poscia rivolta all'Ambulatorio di Disforia di Genere dell'Ospedale Niguarda di
NO, entrando così in contatto con la Dott.ssa , Psicologa, cui ha richiesto Persona_2 valutazione psicologica e psicodiagnostica al fine di poter iniziare percorso di transizione di genere;
- che, dopo una serie di colloqui clinici, di test e questionari, ha ottenuto la formulazione di diagnosi di disforia di genere e nulla-osta all'inizio di terapia ormonale femminilizzante, in pagina 3 di 9 assenza di tratti psicopatologici che potessero dare luogo a controindicazione al percorso di transizione;
- di avere, nell'agosto 2021, iniziato terapia ormonale femminilizzante, sotto il controllo e la gestione del Dott. Medico endocrinologo operante presso l'Ospedale Niguarda Persona_3 di NO;
- che tale terapia sta producendo buoni risultati, anche per quanto concerne il benessere psicologico, e le consente di vivere al femminile;
- che “tutti hanno compreso e accettato la sua scelta, offrendo il proprio sostegno ed identificandola da tempo con il prenome ' ovvero rivolgendosi alla stessa mediante Per_1
l'utilizzo di pronomi e aggettivi di tipo femminile”;
- di avere consapevolmente compiuto una scelta inequivocabile, definitiva e irreversibile;
- di avere il forte desiderio di ottenere il riconoscimento anagrafico della propria identità femminile, al fine di avere documenti adeguati al genere elettivo e di evitare situazioni di disagio nelle occasioni in cui è necessaria la loro esibizione, nonché di effettuare gli interventi chirurgici necessari per modificare i caratteri sessuali maschili.
Il P.M. nulla ha opposto alle richieste di cui in epigrafe.
Nel corso del giudizio il giudice istruttore ha proceduto all'audizione di parte attrice, la quale, nell'udienza del giorno 22.5.2025, ha dichiarato: < interesse dall'Avv. Negri: ne confermo il contenuto e le richieste. Ho cittadinanza peruviana.
Non sono sposata e non ho figli. Vorrei assumere il nome di . Ho iniziato a prendere Per_1
“soluna” all'età di 18 anni, per conto mio. Da circa 5 anni seguo terapia ormonale sostitutiva sotto controllo medico (all'Ospedale Niguarda). Sono emozionatissima: questo passaggio lo aspettavo da tanti anni, è un sogno;
in passato ho subito tante umiliazioni e mi sono trovata a disagio quando dovevo esibire i miei documenti. Per me sarà una nuova vita. sono molto sicura della mia decisione, so che si tratta di una scelta irreversibile>>.
*
AR , n. a LI (Perù) il 22.12.1988 (come Parte_4 Per_4
risulta da certificato contestuale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente: doc.
1), dichiaratasi libera di stato e senza prole, è portatrice di disforia di genere. 1 assigned male at birth; pagina 4 di 9 L'osservazione psicologica (doc. 4) ha rilevato disagio per la marcata incongruenza tra il sesso biologico e il genere che si attribuisce fin dall'infanzia. Controparte_1
La psicologa Dott.ssa ha quindi formulato diagnosi di disforia di genere, secondo il Per_2
DSM-5 (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali dell'American Psychiatric
Association), codice 302.85, in assenza di compromissione delle capacità cognitive, e ha dato conto del maggior benessere psicologico e delle migliori relazioni sociali conseguite da parte attrice con la terapia ormonale.
La relazione 31.3.2025 della SA (doc. 5), specialista in Persona_5 endocrinologia dell'Ambulatorio Disforia di Genere dell'Osp. Niguarda, di cui è responsabile il Dott. attesta che è regolare, attenta e responsabile Persona_3 Parte_1 nell'assunzione della terapia ormonale femminilizzante, è determinata a proseguirla e che “i valori raggiunti sono soddisfacenti e compatibili con il prosieguo del percorso di affermazione di genere”.
**
Dagli elementi in atti risulta dunque che, a fronte di una diagnosi certa e inequivoca di disforia, parte attrice non presenta disturbi psicopatologici ostativi alla transizione di genere, dispone di capacità cognitive e volitive integre e ha consapevolmente compiuto una scelta definitiva.
Quanto alla richiesta di ordine di rettificazione di tutti gli atti dell'Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente (scheda anagrafica, carta d'identità n. rilasciata il NumeroD_1
14.10.2022 dal Comune di NO), domanda che parte attrice ha proposto congiuntamente alla domanda di accertamento del diritto di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare il soma al genere desiderato, deve ricordarsi che, secondo la Corte di
Cassazione (sent. n. 15138/15), “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma
4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la
pagina 5 di 9 serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Il medesimo arresto di Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
Con sentenza n. 221/15 la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta … autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, … laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Nel caso di specie gli elementi raccolti e sopra descritti (produzioni documentali di relazioni di specialisti in psicologia ed endocrinologia e dichiarazioni rese dalla parte attrice), da cui emergono la consapevolezza e la determinazione mostrate dall'istante nel percorso di transizione da uomo a donna, l'effettività di questo, nonché la definitività della decisione assunta, impongono al Tribunale di affermare che , all'esito di Controparte_1 un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
pagina 6 di 9 Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Pertanto, come richiesto da parte attrice, deve ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NO di annotare, su tutti gli atti dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente (scheda anagrafica, carta d'identità n. rilasciata il 14.10.2022) relativi NumeroD_1
a parte attrice, la modifica dei nomi originari ” nel nome elettivo ” e Parte_1 Per_1 di rettificare l'attribuzione di genere da maschile in femminile.
Quanto alla domanda volta a ottenere dichiarazione del diritto di sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, osserva il Tribunale che tale intervento appare effettivamente utile e necessario al fine di dare a parte attrice una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, e di permetterle così di risolvere la grave dicotomia nella sua personalità: verosimilmente esso potrà garantirle una vita più serena e rendere la sua collocazione sociale ancora più sintonica con la sua inclinazione di genere.
Detto intervento, inoltre, consentirà a parte attrice di ridurre i dosaggi (e con essi i rischi) della terapia ormonale sostitutiva.
Al riguardo deve considerarsi che la sentenza n. 143 della Corte Costituzionale in data
23.7.2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte, affermato che < laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza
[della medesima Corte Costituzionale] n. 221 del 2015>>; considerato cioè che l'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale esclude che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e che è invece necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata», il Giudice delle Leggi ha ritenuto la palese irragionevolezza (in pagina 7 di 9 violazione dell'art. 3 Cost.) della norma che prescrive indistintamente l'autorizzazione giudiziale, atteso che < disposta rettificazione>> (C. Cost. n. 143/2024 cit.).
In ossequio a questa statuizione della Corte Costituzionale, deve dunque ritenersi non più necessaria l'autorizzazione del giudice a effettuare interventi chirurgici di adeguamento del corpo all'identità di genere compiutamente acquisita.
Ritiene, tuttavia, questo Tribunale che la parte attrice sia comunque portatrice di interesse ex art. 100 c.p.c. a che sia affermato il suo diritto di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ai caratteri sessuali femminili, affinché nessuno possa frapporle ostacoli al conseguimento, anche sul piano fisico, della propria identità di genere.
Deve perciò dichiararsi il diritto di di sottoporsi a tali Controparte_1 trattamenti medico-chirurgici.
***
Nulla sulle spese, irripetibili, attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO – Sezione 1^ Civile, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, vista la L. 14.4.1982 n. 164, ogni altra domanda assorbita o respinta:
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO di rettificare la scheda anagrafica relativa a , e la carta d'identità n. Parte_1 NumeroD_1 rilasciata il 14.10.2022 (con scadenza al 22.12.2032) facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso e i nomi della persona cui essi si riferiscono devono leggersi e intendersi rispettivamente come “femminile” e come ”, e non altrimenti;
Per_1
DICHIARA
pagina 8 di 9 il diritto di n. a LI (Perù) il 22.12.1988, di Controparte_2 sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali femminili.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5.6.2025, in NO.
Il Presidente
Paola Maria Gandolfi il giudice estensore
Andrea Borrelli
pagina 9 di 9
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE così composto:
Dott.ssa Paola Maria Gandolfi Presidente dott. Andrea Manlio Borrelli giudice relatore
Dott. Angelo Claudio Ricciardi Giudice
a seguito della camera di consiglio del 5.6.2025, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 32188/2024 promossa da:
n. a LI (Perù) il 22.12.1988 (c.f. Parte_1
), residente in [...], con il patrocinio C.F._1 dell'Avv. Gianmarco Negri (c.f. ), presso il quale è elettivamente C.F._2 domiciliato in Pavia, Via Milazzo n. 231 (già in Tromello, via Dante 33) (PEC:
- FAX: 0382/868514); Email_1
- parte attrice – nei confronti del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NO
- Pubblico Ministero, parte necessaria ex art. 70 c.p.c. -
pagina 1 di 9 con ricorso ex art. 473-bis e segg. c.p.c. depositato il 17.9.2024;
avente a oggetto: richiesta ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D.Lgs. 150/11;
CONCLUSIONI di parte attrice:
< deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile e all'Ufficio Anagrafe del Comune di NO (MI) di rettificare la scheda anagrafica di facendo constare, Parte_1 per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “femminile” e come ”, e non Per_1 altrimenti, provvedendo a tutti gli adempimenti successivi;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NO (MI) di rettificare la carta d'identità n. emessa dal Comune di NO in data 14/10/2022 e con scadenza al NumeroD_1
22/12/2032, di , facendo constare che il sesso ed il Parte_1 prenome della persona cui l'atto si riferisce sono rispettivamente, “femminile” e ” Per_1 provvedendo a tutti gli adempimenti successivi;
- ordinare all'Agenzia delle Entrate competente di rettificare i dati anagrafici registrati facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “femminile” e come ” e Per_1 non altrimenti;
- ordinare all'Agenzia delle Entrate competente di rilasciare la tessera sanitaria di
[...]
, facendo constare che il sesso ed il prenome della persona Parte_1 cui l'atto si riferisce sono rispettivamente, “femminile” e ” provvedendo a tutti gli Per_1 adempimenti successivi;
- in ogni caso ordinare a tutti i Pubblici Uffici competenti di rettificare i dati anagrafici registrati a nome di , facendo constare, per mezzo di Parte_1 annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “femminile” e come ”, e non altrimenti, Per_1 provvedendo a tutti gli adempimenti successivi.
- Accertare con sentenza il diritto di a sottoporsi a Parte_1 tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
pagina 2 di 9 - ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di NO di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al NO e a tutti gli altri Parte_2
Pubblici Uffici competenti, affinché l'Ufficiale dello Stato civile e i Pubblici Ufficiali provvedano alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con il ricorso ex art. 473-bis e segg. c.p.c. introduttivo del presente giudizio, notificato in data
21.11.2024, unitamente al decreto di fissazione udienza, al Pubblico Ministero presso il
Tribunale di NO, parte necessaria ex art. 70 c.p.c., la parte attrice Parte_3
n. a LI (Perù) il 22.12.1988, residente in [...], ha esposto:
- di non essere sposata e di non avere figli;
- di avere vissuto in Perù fino all'età di ventisette anni;
- di avere, fin dall'infanzia, manifestato un'espressione tipicamente femminile, mostrando inclinazione per attività, interessi, compagnie e abbigliamento femminili;
- di avere sempre avvertito malessere e disagio nei confronti del proprio corpo, cresciuti nell'età puberale;
- di avere, lasciati il Perù e la propria famiglia, giunta in Italia, iniziato a vestire abiti femminili, provando una sensazione di sollievo e di libertà;
- di avere dichiarato la propria condizione ai familiari nell'anno 2021, cui è seguito un graduale atteggiamento di comprensione e sostegno;
- di essersi poscia rivolta all'Ambulatorio di Disforia di Genere dell'Ospedale Niguarda di
NO, entrando così in contatto con la Dott.ssa , Psicologa, cui ha richiesto Persona_2 valutazione psicologica e psicodiagnostica al fine di poter iniziare percorso di transizione di genere;
- che, dopo una serie di colloqui clinici, di test e questionari, ha ottenuto la formulazione di diagnosi di disforia di genere e nulla-osta all'inizio di terapia ormonale femminilizzante, in pagina 3 di 9 assenza di tratti psicopatologici che potessero dare luogo a controindicazione al percorso di transizione;
- di avere, nell'agosto 2021, iniziato terapia ormonale femminilizzante, sotto il controllo e la gestione del Dott. Medico endocrinologo operante presso l'Ospedale Niguarda Persona_3 di NO;
- che tale terapia sta producendo buoni risultati, anche per quanto concerne il benessere psicologico, e le consente di vivere al femminile;
- che “tutti hanno compreso e accettato la sua scelta, offrendo il proprio sostegno ed identificandola da tempo con il prenome ' ovvero rivolgendosi alla stessa mediante Per_1
l'utilizzo di pronomi e aggettivi di tipo femminile”;
- di avere consapevolmente compiuto una scelta inequivocabile, definitiva e irreversibile;
- di avere il forte desiderio di ottenere il riconoscimento anagrafico della propria identità femminile, al fine di avere documenti adeguati al genere elettivo e di evitare situazioni di disagio nelle occasioni in cui è necessaria la loro esibizione, nonché di effettuare gli interventi chirurgici necessari per modificare i caratteri sessuali maschili.
Il P.M. nulla ha opposto alle richieste di cui in epigrafe.
Nel corso del giudizio il giudice istruttore ha proceduto all'audizione di parte attrice, la quale, nell'udienza del giorno 22.5.2025, ha dichiarato: < interesse dall'Avv. Negri: ne confermo il contenuto e le richieste. Ho cittadinanza peruviana.
Non sono sposata e non ho figli. Vorrei assumere il nome di . Ho iniziato a prendere Per_1
“soluna” all'età di 18 anni, per conto mio. Da circa 5 anni seguo terapia ormonale sostitutiva sotto controllo medico (all'Ospedale Niguarda). Sono emozionatissima: questo passaggio lo aspettavo da tanti anni, è un sogno;
in passato ho subito tante umiliazioni e mi sono trovata a disagio quando dovevo esibire i miei documenti. Per me sarà una nuova vita. sono molto sicura della mia decisione, so che si tratta di una scelta irreversibile>>.
*
AR , n. a LI (Perù) il 22.12.1988 (come Parte_4 Per_4
risulta da certificato contestuale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente: doc.
1), dichiaratasi libera di stato e senza prole, è portatrice di disforia di genere. 1 assigned male at birth; pagina 4 di 9 L'osservazione psicologica (doc. 4) ha rilevato disagio per la marcata incongruenza tra il sesso biologico e il genere che si attribuisce fin dall'infanzia. Controparte_1
La psicologa Dott.ssa ha quindi formulato diagnosi di disforia di genere, secondo il Per_2
DSM-5 (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali dell'American Psychiatric
Association), codice 302.85, in assenza di compromissione delle capacità cognitive, e ha dato conto del maggior benessere psicologico e delle migliori relazioni sociali conseguite da parte attrice con la terapia ormonale.
La relazione 31.3.2025 della SA (doc. 5), specialista in Persona_5 endocrinologia dell'Ambulatorio Disforia di Genere dell'Osp. Niguarda, di cui è responsabile il Dott. attesta che è regolare, attenta e responsabile Persona_3 Parte_1 nell'assunzione della terapia ormonale femminilizzante, è determinata a proseguirla e che “i valori raggiunti sono soddisfacenti e compatibili con il prosieguo del percorso di affermazione di genere”.
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Dagli elementi in atti risulta dunque che, a fronte di una diagnosi certa e inequivoca di disforia, parte attrice non presenta disturbi psicopatologici ostativi alla transizione di genere, dispone di capacità cognitive e volitive integre e ha consapevolmente compiuto una scelta definitiva.
Quanto alla richiesta di ordine di rettificazione di tutti gli atti dell'Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente (scheda anagrafica, carta d'identità n. rilasciata il NumeroD_1
14.10.2022 dal Comune di NO), domanda che parte attrice ha proposto congiuntamente alla domanda di accertamento del diritto di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare il soma al genere desiderato, deve ricordarsi che, secondo la Corte di
Cassazione (sent. n. 15138/15), “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma
4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la
pagina 5 di 9 serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Il medesimo arresto di Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
Con sentenza n. 221/15 la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta … autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, … laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Nel caso di specie gli elementi raccolti e sopra descritti (produzioni documentali di relazioni di specialisti in psicologia ed endocrinologia e dichiarazioni rese dalla parte attrice), da cui emergono la consapevolezza e la determinazione mostrate dall'istante nel percorso di transizione da uomo a donna, l'effettività di questo, nonché la definitività della decisione assunta, impongono al Tribunale di affermare che , all'esito di Controparte_1 un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
pagina 6 di 9 Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Pertanto, come richiesto da parte attrice, deve ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NO di annotare, su tutti gli atti dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente (scheda anagrafica, carta d'identità n. rilasciata il 14.10.2022) relativi NumeroD_1
a parte attrice, la modifica dei nomi originari ” nel nome elettivo ” e Parte_1 Per_1 di rettificare l'attribuzione di genere da maschile in femminile.
Quanto alla domanda volta a ottenere dichiarazione del diritto di sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, osserva il Tribunale che tale intervento appare effettivamente utile e necessario al fine di dare a parte attrice una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, e di permetterle così di risolvere la grave dicotomia nella sua personalità: verosimilmente esso potrà garantirle una vita più serena e rendere la sua collocazione sociale ancora più sintonica con la sua inclinazione di genere.
Detto intervento, inoltre, consentirà a parte attrice di ridurre i dosaggi (e con essi i rischi) della terapia ormonale sostitutiva.
Al riguardo deve considerarsi che la sentenza n. 143 della Corte Costituzionale in data
23.7.2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte, affermato che < laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza
[della medesima Corte Costituzionale] n. 221 del 2015>>; considerato cioè che l'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale esclude che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e che è invece necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata», il Giudice delle Leggi ha ritenuto la palese irragionevolezza (in pagina 7 di 9 violazione dell'art. 3 Cost.) della norma che prescrive indistintamente l'autorizzazione giudiziale, atteso che < disposta rettificazione>> (C. Cost. n. 143/2024 cit.).
In ossequio a questa statuizione della Corte Costituzionale, deve dunque ritenersi non più necessaria l'autorizzazione del giudice a effettuare interventi chirurgici di adeguamento del corpo all'identità di genere compiutamente acquisita.
Ritiene, tuttavia, questo Tribunale che la parte attrice sia comunque portatrice di interesse ex art. 100 c.p.c. a che sia affermato il suo diritto di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ai caratteri sessuali femminili, affinché nessuno possa frapporle ostacoli al conseguimento, anche sul piano fisico, della propria identità di genere.
Deve perciò dichiararsi il diritto di di sottoporsi a tali Controparte_1 trattamenti medico-chirurgici.
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Nulla sulle spese, irripetibili, attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO – Sezione 1^ Civile, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, vista la L. 14.4.1982 n. 164, ogni altra domanda assorbita o respinta:
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO di rettificare la scheda anagrafica relativa a , e la carta d'identità n. Parte_1 NumeroD_1 rilasciata il 14.10.2022 (con scadenza al 22.12.2032) facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso e i nomi della persona cui essi si riferiscono devono leggersi e intendersi rispettivamente come “femminile” e come ”, e non altrimenti;
Per_1
DICHIARA
pagina 8 di 9 il diritto di n. a LI (Perù) il 22.12.1988, di Controparte_2 sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali femminili.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5.6.2025, in NO.
Il Presidente
Paola Maria Gandolfi il giudice estensore
Andrea Borrelli
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