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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/05/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1713/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
CC - SEZIONE ORDINARIA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1713/2022
Oggi alle ore 9.30, innanzi alla dott.ssa Caterina Linares, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv.La Porta in sostituzione dell'avv. Giacalone che Parte_1 conclude per l'accoglimento della domanda.
Per parte convenuta N.Q. DI FGVS, l'avv. ESPOSITO GIACOMO che CP_1 conclude per il rigetto della domanda.
Il GU del Tribunale di Trapani – sezione civile, dott.ssa Caterina Linares, esaminati gli atti di causa, lette le conclusioni delle parti e visto l'art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione orale della causa e, all'esito della stessa, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Gop
Caterina Linares
pagina 1 di 5
All'esito della camera di consiglio, riaperto il verbale di udienza alle ore
16.30, assenti le parti, la Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., dandone lettura la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa vertente
TRA
, nata ad [...] in data [...], residente in [...], C.F.: , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv.ta Maria Adriana Giacalone del Foro di Marsala (C.F.:
) presso il cui studio sito in Marsala, nella via S. Rocco n. 3 è C.F._2 elettivamente domiciliata
, con sede legale in Bologna nella via Stalingrado Controparte_2
n.45, già denominata - nella qualità di impresa designata ad Controparte_3 operare per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della strada -partita iva in persona del suo procuratore alle liti dott. P.IVA_1 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avvocato Giacomo Raffaele Esposito del Foro
[...] di Trapani, , CodiceFiscale_3 resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio la N.Q. FGVS al fine di Parte_2 CP_5 richiedere il risarcimento dei danni fisici conseguenti al fatto avvenuto in data 25 aprile 2019 alle ore 16.30, in Trapani, in via Martiri di Nassirya n.
3. Assume che il diritto al risarcimento trova il suo fondamento nella condotta colposa del conducente di un motorino rimasto ignoto, il quale la investiva, sopraggiungendo all'improvviso, mentre la stessa attraversava la strada.
La convenuta si è costituita chiedendo il rigetto.
pagina 2 di 5 In via preliminare, deve dichiararsi sussistente la legittimazione passiva dell' quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime CP_1 della strada .
Si osserva che l'impresa designata dal Fondo di garanzia, il quale non assume alcuna obbligazione diretta, è il vero soggetto passivo del rapporto sostanziale con il danneggiato che acquista per effetto dell'atto di designazione e del verificarsi del sinistro (Sez. 3, Sentenza n. 16798 del 20/06/2008).
L'impresa designata non è quindi un rappresentante del Fondo e quando risarcisce la vittima non adempie una obbligazione altrui: essa paga in nome proprio il debito proprio, sebbene tale pagamento avvenga nell'interesse del Fondo, che è infatti tenuto a rifonderne l'importo all'impresa designata (art. 286, comma 2, COD.
ASS.).
L'impresa designata è, in definitiva, un mandatario ex lege senza rappresentanza, ex art. 1705 c.c., e l'obbligo di rimborso a carico del Fondo non è che un'applicazione particolare del generale principio di cui agli artt. 1719 e 1720 c.c.
(cfr. Cass.civ. sentenza n.274/2015).
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata non essendo stati soddisfatti i rigorosi oneri probatori incombenti sulla parte che intenda avanzare richieste risarcitorie nei confronti del fondo vittime della strada.
Nelle ipotesi di azione nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, nei casi previsti dal citato art. 19 L. 990/1969, incombe infatti sul danneggiato l'onere di provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato.
Ciò perché la garanzia assicurativa predisposta dalla citata legge n. 990 del 1969 in favore dei soggetti danneggiati in sinistro, provocato da veicolo non identificato, vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato (cfr.Cass.civ.n.12304/2005;n.
8086/1995; n. 1860/1990).
Occorre, quindi, conseguire la piena prova del fatto che il sinistro si sia verificato
(in tutto o in parte) per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante;
del fatto che questo sia rimasto sconosciuto;
ed ancora del fatto che la mancata identificazione del veicolo sia dipesa da impossibilità incolpevole del danneggiato (cfr. da ultimo Cass. 12060/2014).
pagina 3 di 5 Orbene, nel presente giudizio non risulta raggiunta la superiore rigorosa prova richiesta, giacché, pur non richiedendosi in concreto uno sforzo superiore alla normale diligenza, essa non è stata offerta né è risultata dalla deposizione resa dell'unico teste escusso, risultando le dichiarazioni testimoniali insufficienti a tale riguardo.
Il teste, allora fidanzato dell'attrice, ha infatti espressamente dichiarato di non aver assistito all'incidente ma di aver solo udito un rumore e visto, solo con la coda dell'occhio, un motorino che andava via e forse di aver visto un'ombra sul motorino.
Quanto alla presentazione della querela contro ignoti, la stessa può valere al più come mero elemento indiziario, non essendo condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, stante che l'accertamento giudiziale non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato.
Pertanto, come l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, così la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale da sola a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto.
Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (ex ceteris Cass.civ. sent. N. 20066/2013 e Cass.civ. sentenza n., 23434/2014).
Conclusivamente, non sono stati offerti a questo Tribunale elementi atti ad dimostrare il fatto generatore del danno –ossia il sinistro provocato da veicolo non identificato- le modalità del sinistro medesimo e la sua attribuibilità al comportamento doloso o colposo, esclusivo o concorrente, del conducente di un veicolo rimasto non identificato.
Per le ragioni esposte, non vi sono elementi sufficienti che depongano nel senso della verificazione del sinistro nei termini indicati da parte attrice, di talché la domanda proposta non può che essere ritenersi infondata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo l'attività espletata e le questioni trattate, ai sensi del D.M. 55/2014 .
pagina 4 di 5 Le spese della c.t.u. come liquidate in corso di causa in €. 408,00 oltre iva ed oneri previdenziali vanno poste definitivamente a carico di parte attrice
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda e condanna alla rifusione delle spese Parte_2 processuali in favore della convenuta N.Q. DI FGVS, che liquida in CP_1
€. 3.809,00 per compenso oltre iva, cpa e spese generali al 15 % ;
- pone definitivamente le spese della ctu per come indicate in parte motiva, a carico di parte attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale in data 27 maggio 2025.
GOP dott.ssa Caterina Linares
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
CC - SEZIONE ORDINARIA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1713/2022
Oggi alle ore 9.30, innanzi alla dott.ssa Caterina Linares, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv.La Porta in sostituzione dell'avv. Giacalone che Parte_1 conclude per l'accoglimento della domanda.
Per parte convenuta N.Q. DI FGVS, l'avv. ESPOSITO GIACOMO che CP_1 conclude per il rigetto della domanda.
Il GU del Tribunale di Trapani – sezione civile, dott.ssa Caterina Linares, esaminati gli atti di causa, lette le conclusioni delle parti e visto l'art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione orale della causa e, all'esito della stessa, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Gop
Caterina Linares
pagina 1 di 5
All'esito della camera di consiglio, riaperto il verbale di udienza alle ore
16.30, assenti le parti, la Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., dandone lettura la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa vertente
TRA
, nata ad [...] in data [...], residente in [...], C.F.: , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv.ta Maria Adriana Giacalone del Foro di Marsala (C.F.:
) presso il cui studio sito in Marsala, nella via S. Rocco n. 3 è C.F._2 elettivamente domiciliata
, con sede legale in Bologna nella via Stalingrado Controparte_2
n.45, già denominata - nella qualità di impresa designata ad Controparte_3 operare per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della strada -partita iva in persona del suo procuratore alle liti dott. P.IVA_1 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avvocato Giacomo Raffaele Esposito del Foro
[...] di Trapani, , CodiceFiscale_3 resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio la N.Q. FGVS al fine di Parte_2 CP_5 richiedere il risarcimento dei danni fisici conseguenti al fatto avvenuto in data 25 aprile 2019 alle ore 16.30, in Trapani, in via Martiri di Nassirya n.
3. Assume che il diritto al risarcimento trova il suo fondamento nella condotta colposa del conducente di un motorino rimasto ignoto, il quale la investiva, sopraggiungendo all'improvviso, mentre la stessa attraversava la strada.
La convenuta si è costituita chiedendo il rigetto.
pagina 2 di 5 In via preliminare, deve dichiararsi sussistente la legittimazione passiva dell' quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime CP_1 della strada .
Si osserva che l'impresa designata dal Fondo di garanzia, il quale non assume alcuna obbligazione diretta, è il vero soggetto passivo del rapporto sostanziale con il danneggiato che acquista per effetto dell'atto di designazione e del verificarsi del sinistro (Sez. 3, Sentenza n. 16798 del 20/06/2008).
L'impresa designata non è quindi un rappresentante del Fondo e quando risarcisce la vittima non adempie una obbligazione altrui: essa paga in nome proprio il debito proprio, sebbene tale pagamento avvenga nell'interesse del Fondo, che è infatti tenuto a rifonderne l'importo all'impresa designata (art. 286, comma 2, COD.
ASS.).
L'impresa designata è, in definitiva, un mandatario ex lege senza rappresentanza, ex art. 1705 c.c., e l'obbligo di rimborso a carico del Fondo non è che un'applicazione particolare del generale principio di cui agli artt. 1719 e 1720 c.c.
(cfr. Cass.civ. sentenza n.274/2015).
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata non essendo stati soddisfatti i rigorosi oneri probatori incombenti sulla parte che intenda avanzare richieste risarcitorie nei confronti del fondo vittime della strada.
Nelle ipotesi di azione nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, nei casi previsti dal citato art. 19 L. 990/1969, incombe infatti sul danneggiato l'onere di provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato.
Ciò perché la garanzia assicurativa predisposta dalla citata legge n. 990 del 1969 in favore dei soggetti danneggiati in sinistro, provocato da veicolo non identificato, vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato (cfr.Cass.civ.n.12304/2005;n.
8086/1995; n. 1860/1990).
Occorre, quindi, conseguire la piena prova del fatto che il sinistro si sia verificato
(in tutto o in parte) per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante;
del fatto che questo sia rimasto sconosciuto;
ed ancora del fatto che la mancata identificazione del veicolo sia dipesa da impossibilità incolpevole del danneggiato (cfr. da ultimo Cass. 12060/2014).
pagina 3 di 5 Orbene, nel presente giudizio non risulta raggiunta la superiore rigorosa prova richiesta, giacché, pur non richiedendosi in concreto uno sforzo superiore alla normale diligenza, essa non è stata offerta né è risultata dalla deposizione resa dell'unico teste escusso, risultando le dichiarazioni testimoniali insufficienti a tale riguardo.
Il teste, allora fidanzato dell'attrice, ha infatti espressamente dichiarato di non aver assistito all'incidente ma di aver solo udito un rumore e visto, solo con la coda dell'occhio, un motorino che andava via e forse di aver visto un'ombra sul motorino.
Quanto alla presentazione della querela contro ignoti, la stessa può valere al più come mero elemento indiziario, non essendo condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, stante che l'accertamento giudiziale non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato.
Pertanto, come l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, così la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale da sola a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto.
Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (ex ceteris Cass.civ. sent. N. 20066/2013 e Cass.civ. sentenza n., 23434/2014).
Conclusivamente, non sono stati offerti a questo Tribunale elementi atti ad dimostrare il fatto generatore del danno –ossia il sinistro provocato da veicolo non identificato- le modalità del sinistro medesimo e la sua attribuibilità al comportamento doloso o colposo, esclusivo o concorrente, del conducente di un veicolo rimasto non identificato.
Per le ragioni esposte, non vi sono elementi sufficienti che depongano nel senso della verificazione del sinistro nei termini indicati da parte attrice, di talché la domanda proposta non può che essere ritenersi infondata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo l'attività espletata e le questioni trattate, ai sensi del D.M. 55/2014 .
pagina 4 di 5 Le spese della c.t.u. come liquidate in corso di causa in €. 408,00 oltre iva ed oneri previdenziali vanno poste definitivamente a carico di parte attrice
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda e condanna alla rifusione delle spese Parte_2 processuali in favore della convenuta N.Q. DI FGVS, che liquida in CP_1
€. 3.809,00 per compenso oltre iva, cpa e spese generali al 15 % ;
- pone definitivamente le spese della ctu per come indicate in parte motiva, a carico di parte attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale in data 27 maggio 2025.
GOP dott.ssa Caterina Linares
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