TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott.ssa Claudia
Giannotte, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado R.G. n. 2640/2023, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nestore Thierry, come da mandato Parte_1
in atti
OPPONENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Grazia Asciano e
Simona Chiolo come da mandato in atti
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Taranto n. 300/2023 emesso il
17.02.2023, con cui la società opposta gli ingiungeva il pagamento della somma di € 11.464,67
oltre interessi, spese e competenze liquidate in quanto garante del contratto di finanziamento stipulato da in data 22.04.2005. Eccepiva l'opponente la prescrizione del Persona_1
1 credito, la vessatorietà ex art.1957 c.c. della clausola n.22 delle condizioni generali del contratto e la decadenza dall'azione per non avere richiesto il pagamento delle somme direttamente al debitore entro 6 mesi dalla scadenza del contratto, contestando, nel resto, il credito chiesto. Per
questi motivi, concludeva chiedendo di annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la società opposta, la quale contestava le argomentazioni poste a fondamento della avversa opposizione insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, per il rigetto della opposizione proposta.
All'udienza del 25 settembre 2023, considerato che la materia controversa rientrava tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, veniva concesso il termine di gg. 15 per l'avvio del procedimento di mediazione, con fissazione della udienza del 16.01.2024.
Alla predetta udienza l'opponente eccepiva che il procedimento di mediazione non era stato instaurato regolarmente e la causa veniva rinviata all'udienza del 23.09.2024 per la discussione orale sulla detta eccezione. Con ordinanza resa in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo e rinviata all'udienza del 20.01.2025, con assegnazione dei termini all'opposto per la regolare introduzione della mediazione.
Le eccezioni formulate dall'opposto in comparsa conclusionale, in merito alla regolarità della mediazione, sono state ampiamente chiarite con ordinanza del 23.09.2024, di cui non è stata tempestivamente domandata la revoca, apparendo la stessa inammissibile, mentre quelle proposte all'udienza del 20.01.2025 sono state tardivamente avanzate.
Parte opponente ha, tra i motivi posti a base della opposizione eccepito la prescrizione del credito azionato ritenendo che dalla conclusione del contratto all'inoltro della richiesta di pagamento nei suoi confronti erano decorsi più di dieci anni.
La suddetta eccezione preliminare non merita accoglimento.
La fattispecie in questione ricade sotto la disciplina di cui all'art. 2946 c.c., che fa richiamo alla prescrizione ordinaria di tipo decennale, trattandosi di un contratto di finanziamento, ove il
2 pagamento di ratei configura un'obbligazione unica e, pertanto, le rate mensili rappresentano un'unica prestazione con pagamento rateizzato. Il contratto di finanziamento sottoscritto in data
26.04.2005 prevedeva il pagamento di 60 rate mensili (dell'importo di euro 257,80 ciascuna);
considerato che l'ultima rata andava a scadere nell'aprile del 2010 bisogna partire da tale data per la decorrenza del termine prescrizionale.
A prescindere dalla fondatezza o meno delle contestazioni mosse dall'opponente con riferimento al ricevimento della raccomandata del 13/05/2015, sta di fatto, comunque, che la raccomandata successiva della del 05.09.2016, non contestata dall'opponente, Parte_2
rappresenta un valido atto interruttivo della prescrizione, la quale, pertanto, non si intende maturata.
Dalla documentazione versata in atti è emerso che in data 22.04.2005 la società PR
erogava in favore di un finanziamento per la la somma di € 11.458,75. Persona_1 [...]
sottoscriveva il contratto in qualità di fideiussore/garante. Parte_1
Parte opponente lamenta che la clausola n.22 delle condizioni generali del suddetto contratto sia vessatoria nella parte in cui dispensa la dall'agire nei confronti del cliente CP_2
inadempiente ai sensi dell'art.1957 c.c..
La suddetta eccezione appare fondata e merita accoglimento.
Per giurisprudenza costante è considerata vessatoria la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957 comma 1 c.c. in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente. Essendo il un consumatore, trova applicazione la disciplina del Codice Parte_1
del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e, in particolare, dell'art. 33, comma 2 lettera t secondo il quale sono vessatorie - salvo prova contraria - le clausole che hanno per effetto quello di “sancire a
carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla
competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o
3 modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i
terzi”.
La rinuncia preventiva, quindi, del fideiussore a far valere la decadenza prevista dall'art.1957
c.c. 1° comma comporta l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore e come tale per l'approvazione di detta clausola non è sufficiente la doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. in quanto il professionista deve provare un quid pluris, ossia il fatto che dette clausole sono state oggetto per esempio di trattativa individuale (art. 33, comma 4 D.Lgs. 206/2005), prova non fornita dall'opposta nel caso di specie.
Considerato, quindi, che la clausola n.22 del contratto di finanziamento è nulla, la società
creditrice avrebbe dovuto proporre le proprie istanze nei confronti del debitore principale nei sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione, così come eccepito da parte opponente. Sul
punto occorre inoltre specificare che, per il creditore garantito, la semplice diffida non risulta idonea a scongiurare la decadenza di cui all' art. 1957 c.c., dovendo lo stesso proporre la propria istanza contro il debitore nelle forme di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento e non semplicemente con diffide stragiudiziali. Per cui, la banca per rispettare il termine di cui all'art. 1957 c.c. – a pena di decadenza – deve intraprendere un'azione giudiziaria e coltivarla con diligenza nei confronti del debitore e non trasmettergli una semplice diffida ad adempiere.
Ne consegue che la fideiussione deve essere dichiarata inefficace non risultando dagli atti che l'opposta o i cedenti del credito vantato nei confronti del abbiano proposto istanze nei Per_1
confronti di quest'ultimo. In conclusione, data l'inapplicabilità della clausola derogatoria del termine previsto dall'art 1957 c.c. del contratto di fideiussione, qualora il creditore non abbia dato prova di essersi attivato entro il termine sancito dalla norma tramite gli opportuni strumenti di tutela giurisdizionale offerti dalla legge, il fideiussore sarà liberato dalla propria
4 obbligazione. Nel caso di specie l'opposta non ha fornito nel corso del giudizio la suddetta prova avendo prodotto solo delle missive, una del 2015 e l'altra del 2016, mentre l'obbligazione era scaduta nell'aprile del 2010.
L'accoglimento del suddetto motivo di impugnazione rende superflua l'indagine delle altre ragioni poste a fondamento dell'opposizione proposta dal e comporta di conseguenza Parte_1
la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto - II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così
[...]
provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto revoca il D.I. n. 300/2023 reso dal Tribunale
di Taranto in data 17.02.2023;
2) Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.685,5 –
di cui € 145,50 per esborsi ed € 2.540,00 per compenso, oltre RSG del 15%, CAP ed IVA se dovuta, il tutto da distrarre in prededuzione in favore dell'Avv. Nestore Thiery, difensore dell'opponente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Taranto in data 20.01.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Giannotte
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott.ssa Claudia
Giannotte, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado R.G. n. 2640/2023, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nestore Thierry, come da mandato Parte_1
in atti
OPPONENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Grazia Asciano e
Simona Chiolo come da mandato in atti
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Taranto n. 300/2023 emesso il
17.02.2023, con cui la società opposta gli ingiungeva il pagamento della somma di € 11.464,67
oltre interessi, spese e competenze liquidate in quanto garante del contratto di finanziamento stipulato da in data 22.04.2005. Eccepiva l'opponente la prescrizione del Persona_1
1 credito, la vessatorietà ex art.1957 c.c. della clausola n.22 delle condizioni generali del contratto e la decadenza dall'azione per non avere richiesto il pagamento delle somme direttamente al debitore entro 6 mesi dalla scadenza del contratto, contestando, nel resto, il credito chiesto. Per
questi motivi, concludeva chiedendo di annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la società opposta, la quale contestava le argomentazioni poste a fondamento della avversa opposizione insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, per il rigetto della opposizione proposta.
All'udienza del 25 settembre 2023, considerato che la materia controversa rientrava tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, veniva concesso il termine di gg. 15 per l'avvio del procedimento di mediazione, con fissazione della udienza del 16.01.2024.
Alla predetta udienza l'opponente eccepiva che il procedimento di mediazione non era stato instaurato regolarmente e la causa veniva rinviata all'udienza del 23.09.2024 per la discussione orale sulla detta eccezione. Con ordinanza resa in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo e rinviata all'udienza del 20.01.2025, con assegnazione dei termini all'opposto per la regolare introduzione della mediazione.
Le eccezioni formulate dall'opposto in comparsa conclusionale, in merito alla regolarità della mediazione, sono state ampiamente chiarite con ordinanza del 23.09.2024, di cui non è stata tempestivamente domandata la revoca, apparendo la stessa inammissibile, mentre quelle proposte all'udienza del 20.01.2025 sono state tardivamente avanzate.
Parte opponente ha, tra i motivi posti a base della opposizione eccepito la prescrizione del credito azionato ritenendo che dalla conclusione del contratto all'inoltro della richiesta di pagamento nei suoi confronti erano decorsi più di dieci anni.
La suddetta eccezione preliminare non merita accoglimento.
La fattispecie in questione ricade sotto la disciplina di cui all'art. 2946 c.c., che fa richiamo alla prescrizione ordinaria di tipo decennale, trattandosi di un contratto di finanziamento, ove il
2 pagamento di ratei configura un'obbligazione unica e, pertanto, le rate mensili rappresentano un'unica prestazione con pagamento rateizzato. Il contratto di finanziamento sottoscritto in data
26.04.2005 prevedeva il pagamento di 60 rate mensili (dell'importo di euro 257,80 ciascuna);
considerato che l'ultima rata andava a scadere nell'aprile del 2010 bisogna partire da tale data per la decorrenza del termine prescrizionale.
A prescindere dalla fondatezza o meno delle contestazioni mosse dall'opponente con riferimento al ricevimento della raccomandata del 13/05/2015, sta di fatto, comunque, che la raccomandata successiva della del 05.09.2016, non contestata dall'opponente, Parte_2
rappresenta un valido atto interruttivo della prescrizione, la quale, pertanto, non si intende maturata.
Dalla documentazione versata in atti è emerso che in data 22.04.2005 la società PR
erogava in favore di un finanziamento per la la somma di € 11.458,75. Persona_1 [...]
sottoscriveva il contratto in qualità di fideiussore/garante. Parte_1
Parte opponente lamenta che la clausola n.22 delle condizioni generali del suddetto contratto sia vessatoria nella parte in cui dispensa la dall'agire nei confronti del cliente CP_2
inadempiente ai sensi dell'art.1957 c.c..
La suddetta eccezione appare fondata e merita accoglimento.
Per giurisprudenza costante è considerata vessatoria la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957 comma 1 c.c. in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente. Essendo il un consumatore, trova applicazione la disciplina del Codice Parte_1
del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e, in particolare, dell'art. 33, comma 2 lettera t secondo il quale sono vessatorie - salvo prova contraria - le clausole che hanno per effetto quello di “sancire a
carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla
competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o
3 modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i
terzi”.
La rinuncia preventiva, quindi, del fideiussore a far valere la decadenza prevista dall'art.1957
c.c. 1° comma comporta l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore e come tale per l'approvazione di detta clausola non è sufficiente la doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. in quanto il professionista deve provare un quid pluris, ossia il fatto che dette clausole sono state oggetto per esempio di trattativa individuale (art. 33, comma 4 D.Lgs. 206/2005), prova non fornita dall'opposta nel caso di specie.
Considerato, quindi, che la clausola n.22 del contratto di finanziamento è nulla, la società
creditrice avrebbe dovuto proporre le proprie istanze nei confronti del debitore principale nei sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione, così come eccepito da parte opponente. Sul
punto occorre inoltre specificare che, per il creditore garantito, la semplice diffida non risulta idonea a scongiurare la decadenza di cui all' art. 1957 c.c., dovendo lo stesso proporre la propria istanza contro il debitore nelle forme di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento e non semplicemente con diffide stragiudiziali. Per cui, la banca per rispettare il termine di cui all'art. 1957 c.c. – a pena di decadenza – deve intraprendere un'azione giudiziaria e coltivarla con diligenza nei confronti del debitore e non trasmettergli una semplice diffida ad adempiere.
Ne consegue che la fideiussione deve essere dichiarata inefficace non risultando dagli atti che l'opposta o i cedenti del credito vantato nei confronti del abbiano proposto istanze nei Per_1
confronti di quest'ultimo. In conclusione, data l'inapplicabilità della clausola derogatoria del termine previsto dall'art 1957 c.c. del contratto di fideiussione, qualora il creditore non abbia dato prova di essersi attivato entro il termine sancito dalla norma tramite gli opportuni strumenti di tutela giurisdizionale offerti dalla legge, il fideiussore sarà liberato dalla propria
4 obbligazione. Nel caso di specie l'opposta non ha fornito nel corso del giudizio la suddetta prova avendo prodotto solo delle missive, una del 2015 e l'altra del 2016, mentre l'obbligazione era scaduta nell'aprile del 2010.
L'accoglimento del suddetto motivo di impugnazione rende superflua l'indagine delle altre ragioni poste a fondamento dell'opposizione proposta dal e comporta di conseguenza Parte_1
la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto - II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così
[...]
provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto revoca il D.I. n. 300/2023 reso dal Tribunale
di Taranto in data 17.02.2023;
2) Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.685,5 –
di cui € 145,50 per esborsi ed € 2.540,00 per compenso, oltre RSG del 15%, CAP ed IVA se dovuta, il tutto da distrarre in prededuzione in favore dell'Avv. Nestore Thiery, difensore dell'opponente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Taranto in data 20.01.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Giannotte
5