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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/08/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G 523/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G 523/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
Katiuscia Biondini, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
Katiuscia Biondini, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/03/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 21/12/1996 in Romagnano SE (NO), che dall'unione sono nati i figli nata a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nato a Terni il [...] ad [...] entrambi maggiorenni, che il rapporto
[...] coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Terni (TR) Via Clerici 35, di proprietà di , CP_1 rimarrà nella disponibilità della SI.ra che continuerà ad abitarvi Controparte_2 unitamente ai figli;
3) il SI. , già lasciata la casa coniugale, provvederà a trasferire altrove la CP_1 propria residenza;
4) la SI.ra provvederà a far fronte alle spese afferenti la gestione ordinaria CP_2 dell'immobile; 5) il SI. verserà alla SI.ra , sprovvista di CP_1 Controparte_2 redditi certi, a titolo di contributo al mantenimento della medesima la somma di euro 200,00, oltre ad euro 150,00 per ciascuno dei figli finché non troveranno stabile occupazione, entro il giorno 30 di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
6) le spese straordinarie per i figli verranno corrisposte nella misura del 50% ciascuno da parte dei coniugi, come da Protocollo del 28.06.2018 in uso presso il Tribunale di Terni;
7) le spese necessarie per le cure e il sostentamento del cane che rimarrà nel Per_3 possesso di saranno sostenute al 50% tra i coniugi sin quando lo stesso Persona_2 non troverà un'occupazione.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e CP_1 Controparte_2 coniugi per matrimonio celebrato in Romagnano SE (NO) in data 21/12/1996 prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di ROMAGNANO ES (NO) (atto n. 7, parte II, serie. C, dell'anno 1996); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 4 luglio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G 523/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
Katiuscia Biondini, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
Katiuscia Biondini, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/03/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 21/12/1996 in Romagnano SE (NO), che dall'unione sono nati i figli nata a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nato a Terni il [...] ad [...] entrambi maggiorenni, che il rapporto
[...] coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Terni (TR) Via Clerici 35, di proprietà di , CP_1 rimarrà nella disponibilità della SI.ra che continuerà ad abitarvi Controparte_2 unitamente ai figli;
3) il SI. , già lasciata la casa coniugale, provvederà a trasferire altrove la CP_1 propria residenza;
4) la SI.ra provvederà a far fronte alle spese afferenti la gestione ordinaria CP_2 dell'immobile; 5) il SI. verserà alla SI.ra , sprovvista di CP_1 Controparte_2 redditi certi, a titolo di contributo al mantenimento della medesima la somma di euro 200,00, oltre ad euro 150,00 per ciascuno dei figli finché non troveranno stabile occupazione, entro il giorno 30 di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
6) le spese straordinarie per i figli verranno corrisposte nella misura del 50% ciascuno da parte dei coniugi, come da Protocollo del 28.06.2018 in uso presso il Tribunale di Terni;
7) le spese necessarie per le cure e il sostentamento del cane che rimarrà nel Per_3 possesso di saranno sostenute al 50% tra i coniugi sin quando lo stesso Persona_2 non troverà un'occupazione.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e CP_1 Controparte_2 coniugi per matrimonio celebrato in Romagnano SE (NO) in data 21/12/1996 prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di ROMAGNANO ES (NO) (atto n. 7, parte II, serie. C, dell'anno 1996); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 4 luglio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti