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Sentenza 29 dicembre 2024
Sentenza 29 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/12/2024, n. 3317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3317 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2835/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione seconda civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione seconda civile, dott.ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2835/2021 R.G.A.C., vertente
TRA
, nato in [...]/mare di Stabia (NA) il 30.06.1938 - C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato in [...] il [...] - C.F. e Parte_2 CodiceFiscale_2
, nata in [...]/mare di Stabia (NA) il 17.12.1987 - C.F. , tutti Parte_3 CodiceFiscale_3
quali eredi legittimi della compianta sig.ra - C.F. , nata a Persona_1 CodiceFiscale_4
Napoli (NA), il 18.03.1955 e deceduta il 16.02.2021 a C.mare di Stabia, elettivamente domiciliati in
Gragnano Piazza Rocco Francesco n. 4 , presso lo studio dell'avvocato Alfonso Scola, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procure in calce alla citazione.
ATTORI
E
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Gragnano presso Controparte_1
la casa Comunale assieme agli Avv. ti Alfonso Navarra e Anna Lucia Grivet Fojaja, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura apposta a margine della comparsa di costituzione
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI:
come da verbale con trattazione scritta del 10 luglio 2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 14 maggio 2021, gli attori , nella qualità di eredi di R_
, evocava in giudizio il innanzi a questo Tribunale per sentir
[...] Controparte_1
accertare la responsabilità per le lesioni subite a seguito del sinistro verificatosi il 10 luglio 2016
“verso le ore 21.20 circa” in Gragnano “alla via Vittorio Veneto all'altezza del civico 61 circa”.
All'uopo premettevano gli attori che la “scesa dall'auto non appena saliva sul R_
marciapiede , dava i primi passi e rovinava al suolo a causa della presenza della pavimentazione del marciapiede fortemente dissestata”.
Precisavano che dopo una notte insonne a causa dell'acuirsi del forte dolore si recava presso l'ospedale San Leonardo e veniva ricoverata in ortopedia per le fratture , con postumi residuato dell'8% fino al prematuro decesso.
Si costituiva il convenuto eccependo il difetto di legittimazione passiva, in Controparte_1
subordine chiedendo il rigetto della domanda e contestando i fatti allegati.
Espletata l'istruttoria , non disposta la ctu, la causa veniva rinviata per conclusioni ed assegnata a sentenza con termini ex art. 190 cpc per le conclusionali a decorrere dal 16 settembre 2024.
2. Sulla eccezione di difetto di legittimazione.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione sollevata da parte convenuta in ordine al “difetto di legittimazione” degli attori.
Sul punto si rileva che il possesso della qualità di erede, in quanto incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito ed è quindi rilevabile d'ufficio dal giudice in tutto il corso del processo.
Solo la legittimazione va verificata in base alla prospettazione della domanda, mentre l'appartenenza del diritto controverso riguarda la fondatezza della domanda.
Gli attori allegando di essere “eredi legittimi” e , documentandone con lo stato di famiglia integrale la predetta qualità , hanno fornito la prova di quanto allegato.
3. Sulla domanda attorea.
Con riferimento alla domanda di risarcimento nei confronti del , occorre Controparte_1
premettere che ai sensi dell'art. 2051 cc. all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
il convenuto per liberarsi dovra' provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (È bene ricordare che tuttavia la SU Corte, anche in relazione all'ipotesi di responsabilità gravante sul custode, ha affermato che il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode - v. sentenza 12 luglio 2006, n. 15779). Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile
2010, n. 9546, e 24 febbraio 2011, n. 4476).
Ne consegue che in relazione alla fattispecie in esame è necessario stabilire se l'evento è causalmente collegabile alla cattiva manutenzione della strada o derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, infatti corollario della regola sancita dall'art. 2051 cod. civ..è quella dettata dall'art. 1227 cod. civ., comma 1.
Orbene, nel caso di specie, i testi escussi innanzi al Tribunale hanno reso dichiarazioni non idonee a far ritenere provato quanto dedotto in citazione.
Il primo teste escusso all'udienza del 15 giugno 2023 ( ) ha innanzitutto riferito che Testimone_1
la caduta sarebbe avvenuta il 7 luglio 2016 anziché il 10 luglio 2016 , inoltre ha riferito i fatti in modo contraddittorio poiché dapprima ha affermato “ Ricordo che su questa strada si fermò una macchina e scese una signora che salì sul marciapiede e andò a finire su una mattonella rotta. La signora cadde a terra.” E successivamente a seguito di obiezione del giudicante dopo il riconoscimento dei luoghi di causa , [ cfr. verbale del 15.6.23 “A.D.R. (come è possibile che la signora fosse caduta a causa della mattonella visto la posizione dell'auto parcheggiata rispetto alla mattonella alzata e considerato che la signora si doveva trovare seduta accanto al guidatore?)] lo stesso ha dichiarato :
““Non posso rispondere perchè come ho detto mi trovavo a 5/6 metri di distanza e la zona non era molto illuminata. Non ricordo con precisione dove sono posizionati i lampioni, se solo da un lato della strada o anche sul marciapiede in questione. Anche il condominio è poco illuminato”. Da tanto si evince che il teste non ha visto che la causa della caduta dell'attrice era la mattonella prossima all'aiuola, ma ha riportato quella che è una sua congettura.
Altrettanto è a dirsi con riferimento al secondo teste, escusso il 21.05.24, lo stesso infatti ha affermato di essere affacciato alla finestra del secondo piano e di aver visto “che una signora, scendendo dall'auto, è salita sul marciapiede ed è caduta a causa di una mattonella rialzata sul pavimento. C'era scarsa illuminazione perché i lampioni si trovano solo su un lato della strada (cioè sul lato opposto a quello della caduta).”
Il teste ha reso una dichiarazione contraddittoria affermando che la mattonella rialzata non sarebbe stata vista dalla per scarsa illuminazione , mentre l'avrebbe potuta vedere il teste affacciato alla R_
finestra del secondo piano, nonostante i lampioni si trovassero sul lato opposta del marciapiede dove la era caduta ed del palazzo dove si trovava il teste. R_
Va aggiunto che il predetto teste ha riferito che la signora lamentava dolore all'anca mentre come si evince dagli atti il danno è stato arrecato alla spalla.
Inoltre sempre il predetto teste ha riferito che la signora veniva soccorsa solo dal marito, mentre il primo teste ha riferito di aver soccorso solo lui la signora e poi di aver aiutato il marito
(successivamente sceso dall'auto) a portarla sino al portone.
In buona sostanza si è in presenza di un quadro probatorio insufficiente e comunque in ogni caso contraddittorio.
Del resto è evidente che anche ove i testi fossero ritenuti attendibili sarebbe stata resa dagli stessi una mera valutazione che non costituisce prova del nesso di causalità , e tanto in considerazione del fatto che entrambi i testi, trovandosi a notevole distanza dall'attrice, non possono aver visto la reale causa della caduta.
Deve inoltre sottolinearsi che la foto dei luoghi di causa è del tutto insufficiente a far ritenere provata la presenza di “una pavimentazione del marciapiede fortemente dissestata” come invece si allega in citazione, e tanto poiché l'intero marciapiede è in ottime condizioni , salvo una mattonella posta accanto ad una aiuola con albero che risulta sollevata, ma lontana dall'area di passaggio . Va infine aggiunto che nella scheda di triage dell'11 luglio 2016 ore 7.59 l' attrice riferisce “caduta accidentale” , per poi rettificare - solo in data 14 luglio 2016 – e dichiarare di essere “caduta per dissesto del marciapiede …in via Vittorio Veneto 61 alle ore 21.00”.
Orbene alla luce dell'istruttoria svolta, non può affatto ritenersi raggiunta la prova sufficiente che la caduta sia stata causata dalla presenza di “una pavimentazione del marciapiede fortemente dissestata”.
Tanto sia per la inattendibilità e contraddittorietà dei testi, sia per le dichiarazioni contrastanti rese dall'attrice dapprima in sede di accesso in P.S. e poi nella successiva autodichiarazione, nonché per la presenza di una “demineralizzazione ossea” in capo all'attrice come si evince dalla cartella clinica (cfr. atti).
Si deve aggiungere che – a prescindere da quanto sopra detto- in ogni caso l'attrice avrebbe dovuto adottare le cautele necessarie, che si richiedono all'utente medio della strada nel momento in cui si appresta a percorrere una strada, e tanto anche in considerazione delle circostanze di tempo e luogo emerse dall'istruttoria in atti.
Infatti, in considerazione dei luoghi in cui è avvenuta la dedotta caduta (dinnanzi al proprio portone di casa) e tenuto conto delle condizioni metereologiche ( era una sera dei primi giorni di luglio e dunque alle ore 21 era prossimo il tramonto) non poteva non essere visibile ad un utente della strada di diligenza media la presenza di una mattonella divelta peraltro in prossimità di una aiuola con albero e dunque non sul passaggio pedonale.
Sul punto, si aggiunge che, peraltro, la SU Corte (proprio in tema di responsabilità della pubblica amministrazione) ha chiarito infatti che “sia nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 cc sia in quella di responsabilità aquiliana, il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale può escludere la responsabilità della pubblica amministrazione, se è tale da interrompere ogni nesso tra la causa del danno ed il danno stesso. Diversamente si può configurare un concorso di colpa della vittima ai sensi dell'art. 1227 comma 1 cc con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione dell'incidenza causale del comportamento del danneggiato” (cfr. sent. N. 20827 del 26.9.2006).
Non vi e' infatti ragione in questa ipotesi di escludere, con riferimento all'art. 2051 c.c.,
l'applicabilita' dell'art. 1227, 2 c., c.c.. In buona sostanza il comportamento, non diligente, della sarebbe tale da rappresentare R_
esso stesso un "caso fortuito" che esclude dalla responsabilità il soggetto che detiene le cose in custodia. Si aderisce, come detto, all'orientamento della SU Corte secondo cui "l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso”. (Cass. 26 aprile
1994, n. 3957; Cass. 7 giugno 2000, n. 7727 ed ancora Cass.15779/06 e n. 5669/10).
Di recente la SU Corte ha peraltro ribadito che “quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso la adozione da parte dello stesso danneggiato di normali cautele , tanto più incidente sarà l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno” (cfr. Cass. Sez. VI civile n. 18415 del
2019) .
Pertanto sulla base delle suddette argomentazioni la domanda deve essere rigettata per mancanza di prova del nesso di causalità.
Le predette argomentazioni comportano dunque , a maggior ragione, il rigetto della domanda formulata ex art. 2043 cc in assenza della prova del nesso di causalità ed, in ogni caso, alla luce dell'utilizzo della strada senza la normale diligenza.
4. Sulle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo , di ufficio sulla base del
Dm 55/14, in assenza di nota spese depositata, applicando i minimi e tenuto conto dell'attività svolta (mancato deposito di repliche e semplicità del giudizio) e del valore del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione seconda civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2
n. q. , nei confronti del , così provvede: Parte_3 Controparte_1
1) rigetta la domanda;
2) condanna , e n. q. al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3
delle spese di lite in favore del che liquida in € 2.540,00 per competenze Controparte_1
professionali oltre spese generali al 15% , iva e cpa .
Così deciso in Torre Annunziata, il 27 dicembre 2024
Il Giudice
(dott. ssa Luisa Zicari)
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione seconda civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione seconda civile, dott.ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2835/2021 R.G.A.C., vertente
TRA
, nato in [...]/mare di Stabia (NA) il 30.06.1938 - C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato in [...] il [...] - C.F. e Parte_2 CodiceFiscale_2
, nata in [...]/mare di Stabia (NA) il 17.12.1987 - C.F. , tutti Parte_3 CodiceFiscale_3
quali eredi legittimi della compianta sig.ra - C.F. , nata a Persona_1 CodiceFiscale_4
Napoli (NA), il 18.03.1955 e deceduta il 16.02.2021 a C.mare di Stabia, elettivamente domiciliati in
Gragnano Piazza Rocco Francesco n. 4 , presso lo studio dell'avvocato Alfonso Scola, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procure in calce alla citazione.
ATTORI
E
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Gragnano presso Controparte_1
la casa Comunale assieme agli Avv. ti Alfonso Navarra e Anna Lucia Grivet Fojaja, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura apposta a margine della comparsa di costituzione
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI:
come da verbale con trattazione scritta del 10 luglio 2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 14 maggio 2021, gli attori , nella qualità di eredi di R_
, evocava in giudizio il innanzi a questo Tribunale per sentir
[...] Controparte_1
accertare la responsabilità per le lesioni subite a seguito del sinistro verificatosi il 10 luglio 2016
“verso le ore 21.20 circa” in Gragnano “alla via Vittorio Veneto all'altezza del civico 61 circa”.
All'uopo premettevano gli attori che la “scesa dall'auto non appena saliva sul R_
marciapiede , dava i primi passi e rovinava al suolo a causa della presenza della pavimentazione del marciapiede fortemente dissestata”.
Precisavano che dopo una notte insonne a causa dell'acuirsi del forte dolore si recava presso l'ospedale San Leonardo e veniva ricoverata in ortopedia per le fratture , con postumi residuato dell'8% fino al prematuro decesso.
Si costituiva il convenuto eccependo il difetto di legittimazione passiva, in Controparte_1
subordine chiedendo il rigetto della domanda e contestando i fatti allegati.
Espletata l'istruttoria , non disposta la ctu, la causa veniva rinviata per conclusioni ed assegnata a sentenza con termini ex art. 190 cpc per le conclusionali a decorrere dal 16 settembre 2024.
2. Sulla eccezione di difetto di legittimazione.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione sollevata da parte convenuta in ordine al “difetto di legittimazione” degli attori.
Sul punto si rileva che il possesso della qualità di erede, in quanto incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito ed è quindi rilevabile d'ufficio dal giudice in tutto il corso del processo.
Solo la legittimazione va verificata in base alla prospettazione della domanda, mentre l'appartenenza del diritto controverso riguarda la fondatezza della domanda.
Gli attori allegando di essere “eredi legittimi” e , documentandone con lo stato di famiglia integrale la predetta qualità , hanno fornito la prova di quanto allegato.
3. Sulla domanda attorea.
Con riferimento alla domanda di risarcimento nei confronti del , occorre Controparte_1
premettere che ai sensi dell'art. 2051 cc. all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
il convenuto per liberarsi dovra' provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (È bene ricordare che tuttavia la SU Corte, anche in relazione all'ipotesi di responsabilità gravante sul custode, ha affermato che il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode - v. sentenza 12 luglio 2006, n. 15779). Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile
2010, n. 9546, e 24 febbraio 2011, n. 4476).
Ne consegue che in relazione alla fattispecie in esame è necessario stabilire se l'evento è causalmente collegabile alla cattiva manutenzione della strada o derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, infatti corollario della regola sancita dall'art. 2051 cod. civ..è quella dettata dall'art. 1227 cod. civ., comma 1.
Orbene, nel caso di specie, i testi escussi innanzi al Tribunale hanno reso dichiarazioni non idonee a far ritenere provato quanto dedotto in citazione.
Il primo teste escusso all'udienza del 15 giugno 2023 ( ) ha innanzitutto riferito che Testimone_1
la caduta sarebbe avvenuta il 7 luglio 2016 anziché il 10 luglio 2016 , inoltre ha riferito i fatti in modo contraddittorio poiché dapprima ha affermato “ Ricordo che su questa strada si fermò una macchina e scese una signora che salì sul marciapiede e andò a finire su una mattonella rotta. La signora cadde a terra.” E successivamente a seguito di obiezione del giudicante dopo il riconoscimento dei luoghi di causa , [ cfr. verbale del 15.6.23 “A.D.R. (come è possibile che la signora fosse caduta a causa della mattonella visto la posizione dell'auto parcheggiata rispetto alla mattonella alzata e considerato che la signora si doveva trovare seduta accanto al guidatore?)] lo stesso ha dichiarato :
““Non posso rispondere perchè come ho detto mi trovavo a 5/6 metri di distanza e la zona non era molto illuminata. Non ricordo con precisione dove sono posizionati i lampioni, se solo da un lato della strada o anche sul marciapiede in questione. Anche il condominio è poco illuminato”. Da tanto si evince che il teste non ha visto che la causa della caduta dell'attrice era la mattonella prossima all'aiuola, ma ha riportato quella che è una sua congettura.
Altrettanto è a dirsi con riferimento al secondo teste, escusso il 21.05.24, lo stesso infatti ha affermato di essere affacciato alla finestra del secondo piano e di aver visto “che una signora, scendendo dall'auto, è salita sul marciapiede ed è caduta a causa di una mattonella rialzata sul pavimento. C'era scarsa illuminazione perché i lampioni si trovano solo su un lato della strada (cioè sul lato opposto a quello della caduta).”
Il teste ha reso una dichiarazione contraddittoria affermando che la mattonella rialzata non sarebbe stata vista dalla per scarsa illuminazione , mentre l'avrebbe potuta vedere il teste affacciato alla R_
finestra del secondo piano, nonostante i lampioni si trovassero sul lato opposta del marciapiede dove la era caduta ed del palazzo dove si trovava il teste. R_
Va aggiunto che il predetto teste ha riferito che la signora lamentava dolore all'anca mentre come si evince dagli atti il danno è stato arrecato alla spalla.
Inoltre sempre il predetto teste ha riferito che la signora veniva soccorsa solo dal marito, mentre il primo teste ha riferito di aver soccorso solo lui la signora e poi di aver aiutato il marito
(successivamente sceso dall'auto) a portarla sino al portone.
In buona sostanza si è in presenza di un quadro probatorio insufficiente e comunque in ogni caso contraddittorio.
Del resto è evidente che anche ove i testi fossero ritenuti attendibili sarebbe stata resa dagli stessi una mera valutazione che non costituisce prova del nesso di causalità , e tanto in considerazione del fatto che entrambi i testi, trovandosi a notevole distanza dall'attrice, non possono aver visto la reale causa della caduta.
Deve inoltre sottolinearsi che la foto dei luoghi di causa è del tutto insufficiente a far ritenere provata la presenza di “una pavimentazione del marciapiede fortemente dissestata” come invece si allega in citazione, e tanto poiché l'intero marciapiede è in ottime condizioni , salvo una mattonella posta accanto ad una aiuola con albero che risulta sollevata, ma lontana dall'area di passaggio . Va infine aggiunto che nella scheda di triage dell'11 luglio 2016 ore 7.59 l' attrice riferisce “caduta accidentale” , per poi rettificare - solo in data 14 luglio 2016 – e dichiarare di essere “caduta per dissesto del marciapiede …in via Vittorio Veneto 61 alle ore 21.00”.
Orbene alla luce dell'istruttoria svolta, non può affatto ritenersi raggiunta la prova sufficiente che la caduta sia stata causata dalla presenza di “una pavimentazione del marciapiede fortemente dissestata”.
Tanto sia per la inattendibilità e contraddittorietà dei testi, sia per le dichiarazioni contrastanti rese dall'attrice dapprima in sede di accesso in P.S. e poi nella successiva autodichiarazione, nonché per la presenza di una “demineralizzazione ossea” in capo all'attrice come si evince dalla cartella clinica (cfr. atti).
Si deve aggiungere che – a prescindere da quanto sopra detto- in ogni caso l'attrice avrebbe dovuto adottare le cautele necessarie, che si richiedono all'utente medio della strada nel momento in cui si appresta a percorrere una strada, e tanto anche in considerazione delle circostanze di tempo e luogo emerse dall'istruttoria in atti.
Infatti, in considerazione dei luoghi in cui è avvenuta la dedotta caduta (dinnanzi al proprio portone di casa) e tenuto conto delle condizioni metereologiche ( era una sera dei primi giorni di luglio e dunque alle ore 21 era prossimo il tramonto) non poteva non essere visibile ad un utente della strada di diligenza media la presenza di una mattonella divelta peraltro in prossimità di una aiuola con albero e dunque non sul passaggio pedonale.
Sul punto, si aggiunge che, peraltro, la SU Corte (proprio in tema di responsabilità della pubblica amministrazione) ha chiarito infatti che “sia nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 cc sia in quella di responsabilità aquiliana, il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale può escludere la responsabilità della pubblica amministrazione, se è tale da interrompere ogni nesso tra la causa del danno ed il danno stesso. Diversamente si può configurare un concorso di colpa della vittima ai sensi dell'art. 1227 comma 1 cc con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione dell'incidenza causale del comportamento del danneggiato” (cfr. sent. N. 20827 del 26.9.2006).
Non vi e' infatti ragione in questa ipotesi di escludere, con riferimento all'art. 2051 c.c.,
l'applicabilita' dell'art. 1227, 2 c., c.c.. In buona sostanza il comportamento, non diligente, della sarebbe tale da rappresentare R_
esso stesso un "caso fortuito" che esclude dalla responsabilità il soggetto che detiene le cose in custodia. Si aderisce, come detto, all'orientamento della SU Corte secondo cui "l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso”. (Cass. 26 aprile
1994, n. 3957; Cass. 7 giugno 2000, n. 7727 ed ancora Cass.15779/06 e n. 5669/10).
Di recente la SU Corte ha peraltro ribadito che “quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso la adozione da parte dello stesso danneggiato di normali cautele , tanto più incidente sarà l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno” (cfr. Cass. Sez. VI civile n. 18415 del
2019) .
Pertanto sulla base delle suddette argomentazioni la domanda deve essere rigettata per mancanza di prova del nesso di causalità.
Le predette argomentazioni comportano dunque , a maggior ragione, il rigetto della domanda formulata ex art. 2043 cc in assenza della prova del nesso di causalità ed, in ogni caso, alla luce dell'utilizzo della strada senza la normale diligenza.
4. Sulle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo , di ufficio sulla base del
Dm 55/14, in assenza di nota spese depositata, applicando i minimi e tenuto conto dell'attività svolta (mancato deposito di repliche e semplicità del giudizio) e del valore del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione seconda civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2
n. q. , nei confronti del , così provvede: Parte_3 Controparte_1
1) rigetta la domanda;
2) condanna , e n. q. al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3
delle spese di lite in favore del che liquida in € 2.540,00 per competenze Controparte_1
professionali oltre spese generali al 15% , iva e cpa .
Così deciso in Torre Annunziata, il 27 dicembre 2024
Il Giudice
(dott. ssa Luisa Zicari)