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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/11/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, seconda sezione civile – collegio specializzato in materia di persone e famiglie - composta dai seguenti magistrati:
Dott. Giovanni Surdo PRESIDENTE Dott.ssa Katia Pinto CONSIGLIERE Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 291/2024 R.G.V.G. sul ricorso in appello ex artt. 473-bis. e ss. proposto da
rappresentato e difeso dall'Avv. Colomba Valentini ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il difensore, con studio in Brindisi alla via Amena n. 12;
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgia De Vincentis ed elettivamente CP_1 domiciliata presso il difensore, in Brindisi, con studio in Brindisi, alla via Orazio Flacco n.45;
APPELLATO
avverso
la sentenza n. 1/2024 del 23 gennaio 2024, pronunciata dal Tribunale di Brindisi e pubblicata il 25 gennaio 2024 nel procedimento n. 907/2023 R.G. A.C. avente ad oggetto
“modifica del regolamento ex art. 337 bis c.c. in materia di figli nati fuori dal matrimonio”
CON L'INTERVENTO DEL P. G.
Conclusioni: come da note scritte depositate dalle parti.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 24 gennaio 2023, pubblicato il 7 febbraio 2023, il Tribunale di Brindisi, decidendo sul ricorso ex art. 337 bis c.c. proposto da al fine di ottenere la Parte_1 regolamentazione dell'affidamento della figlia minore , di sette anni, nata dalla Per_1 relazione more uxorio intrattenuta con : 1) disponeva l'affido condiviso CP_1 della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e previsione della facoltà del padre di tenerla tre pomeriggi a settimana, dalle 16.00 alle 20.00 e, a settimane alterne, dalle 16.00 del venerdì alle 20.00 della domenica, salvo diverso accordo delle parti;
2) assegnava alla madre la casa familiare;
3) poneva a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, un assegno mensile di complessivi 300,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso ex art. 337 quinquies c.c. depositato il 21 aprile 2023, Parte_1 invocava la revisione delle disposizioni contenute nel suindicato decreto, chiedendo, in particolare, di porre a carico del l'obbligo di pagamento integrale dei ratei del CP_1 mutuo gravante sulla casa familiare, a lei assegnata;
di disporre l'aumento del contributo paterno da 300,00 euro a 600,00 euro;
di prevedere il versamento dell'intero ammontare dell'Assegno Unico Universale in proprio favore;
di procedere all'ascolto della minore ed eventualmente a CTU psicologica al fine di valutare l'idoneità del disposto regime di affido condiviso. Deduceva a sostegno dell'istanza: l'interruzione dei pagamenti delle rate del mutuo sulla casa familiare da parte del resistente che se ne era sempre fatto carico;
l'adempimento del tutto incostante del resistente all'obbligo di versamento del contributo di mantenimento della figlia;
le proprie difficoltà economiche;
l'esercizio del diritto di visita della minore in misura inferiore a quanto stabilito, anche in ragione del disagio manifestato da quest'ultima nella relazione con il padre;
l'insussistenza di tempistiche paritarie di permanenza della figlia presso entrambi i genitori tali da giustificare la percezione da parte di entrambi i genitori dell'Assegno Unico.
si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1 del ricorso per la mancata allegazione del piano genitoriale e per essersi, comunque, già formato il giudicato sulle richieste della controparte per effetto delle pronunce del Tribunale del 7 febbraio 2023 e del 6 aprile 2023, non oggetto di impugnazione, oltre che per la mancanza di sopravvenienze di rilievo. Nel merito deduceva l'infondatezza delle pretese avversarie e ne chiedeva il rigetto, dichiarandosi disponibile alla mediazione familiare per dirimere ogni questione relativa all'affidamento e alla frequentazione della figlia. Chiedeva, in via riconvenzionale, una modifica del regime di collocamento, invocando la previsione di una frequentazione “paritaria” di da parte dei genitori Per_1 presso la casa familiare, fermo restando il suo affido condiviso, con conseguente mantenimento diretto da parte dei genitori, e, sempre in via riconvenzionale, la condanna della alla restituzione di alcune somme oggetto di prestito in costanza di Pt_1 convivenza e dei gioielli appartenenti alla propria madre.
Nel corso del giudizio, la ricorrente rinunciava alla domanda di affidamento esclusivo e alla richiesta di ascolto della minore.
Con sentenza del 23 gennaio 2024, pubblicata il 25 gennaio 2024, il Tribunale di Brindisi ha rigettato il ricorso proposto da , ritenendo mancante la prova di Parte_1 sopravvenienze di rilievo rispetto alle statuizioni assunte dallo stesso Tribunale con
2 provvedimento del 24 gennaio 2023, pubblicato il 7 febbraio 2023, a definizione del giudizio n. 1867/2022 RGVG. I giudici di primo grado evidenziavano che nel thema decidendum del già menzionato procedimento, definito con pronuncia non impugnata, doveva ritenersi espressamente ricompresa la questione del pagamento dei ratei del mutuo gravante sulla casa familiare in comproprietà tra le parti, essendo, peraltro, tale circostanza incontestata tra le parti. L'assetto degli interessi economici stabilito all'esito del giudizio n. 1867/2022 RGVG comprendeva anche gli oneri relativi alla casa familiare fatta oggetto di provvedimento di assegnazione, ivi compreso il mutuo in questione, sicché la rivalutazione della questione relativa al pagamento dei ratei di mutuo avrebbe dovuto essere sollecitata in sede di impugnazione del relativo provvedimento definitorio. Nemmeno era allegato, prima ancora che provato, alcun peggioramento delle capacità patrimoniali della ricorrente, tale da giustificare la revisione di quell'assetto di interessi. Anche la questione dell'assegno unico universale era da ritenersi compresa nel thema decidendum del giudizio n. 1867/2022 rgvg e, comunque, tale questione era stata fatta oggetto di ulteriore domanda giudiziale di revisione, disattesa con provvedimento del 6 aprile 2023, la cui esistenza era stata portata a conoscenza del Tribunale attraverso le allegazioni difensive della parte resistente, non contestate dalla ricorrente. Il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte resistente di rivisitazione del regolamento relativo alla collocazione della figlia minore, non essendo provata alcuna sopravvenienze di rilievo che potesse giustificarne la modifica, e dichiarava inammissibili, per totale assenza di connessione con l'oggetto del giudizio, la domanda restitutoria avanzata dalla stessa parte resistente e quella di restituzione degli interessi passivi del mutuo sulla casa familiare, peraltro formulata solo in sede di note scritte.
, per il tramite del difensore, ha proposto appello con ricorso depositato Parte_1 il 18 luglio 2024, articolando tre motivi. Con il primo motivo, il difensore appellante ha lamentato la mancata acquisizione, da parte del primo giudice, dei modelli reddituali e degli estratti conto di , pur CP_1
a fronte del preciso obbligo previsto dalla riforma Cartabia a carico delle parti di depositare tutta la documentazione attinente allo stato reddituale, proprio al fine di porre il giudicante nelle condizioni di determinare l'assegno di mantenimento. Tale omessa acquisizione renderebbe “il quantum dell'assegno palesemente viziato”. Con il secondo motivo, ha dedotto che il Tribunale aveva erroneamente valutato l'insussistenza dei presupposti per la revisione del regolamento previsto con il provvedimento del 2 febbraio 2023, essendo stato, al contrario, “idoneamente documentato che la situazione posta a base del pregresso provvedimento era ed è radicalmente mutata”. Con il terzo motivo, ha censurato il provvedimento impugnato perché, nel ritenere formatosi il giudicato sulle questioni proposte, non avrebbe fatto corretta applicazione della “regola 'rebus sic stantibus'” pacificamente vigente in materia. Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, di stabilire che l'onere del mutuo gravante sulla casa familiare sia posto integralmente a carico del , di porre CP_1 a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, un assegno non inferiore a 600,00 euro e di attribuire alla madre il versamento dell'intero assegno unico universale. In via istruttoria, ha insistito nella richiesta di acquisizione dei modelli reddituali e degli estratti conto dell'appellato.
3 Con comparsa di costituzione depositata il 12 novembre 2024, si è CP_1 costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del gravame, deducendo l'infondatezza del primo e del terzo motivo di appello e l'inammissibilità del secondo motivo per genericità.
Con parere del 27 novembre 2024, il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame.
A seguito di alcuni rinvii di ufficio, per le cui motivazioni si rimanda ai relativi provvedimenti presidenziali, la discussione della causa è stata fissata per l'udienza del 23 settembre 2025, di cui è stata disposta la trattazione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato note scritte nel termine assegnata e la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato. Oggetto della presente controversia è la domanda di revisione delle statuizioni economiche relative al mantenimento della minore , nata dalla relazione more Persona_2 uxorio tra e , che, con l'atto di gravame, l'appellante ha Parte_1 CP_1 riproposto, adducendone l'erronea valutazione da parte del primo giudice. In termini generali va osservato che, con riferimento alle statuizioni concernenti il contributo al mantenimento del figlio minore contenute nelle sentenze di separazione e divorzio, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui tali pronunce passano in giudicato rebus sic stantibus, rimanendo, cioè, suscettibili di modifica, quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, solo in presenza di fatti nuovi, mentre va esclusa la rilevanza dei fatti passati e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti presuppone, quindi, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno, con la conseguenza che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18608 del 30/06/2021). Tali principi, che, con riguardo alle statuizioni patrimoniali assunte nei procedimenti di divorzio, trovano il proprio fondamento normativo nell'art. 9 L. n. 898/1970, e con riguardo a quelle assunte nei procedimenti di separazione nell'art. 156 ultimo comma c.c., si applicano, pacificamente, anche ai rapporti di natura patrimoniale riguardanti i figli nati fuori dal matrimonio, e ciò anche alla luce dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 154/2013, che ha eliminato ogni residua discriminazione tra i diritti dei figli naturali e quelli dei figli legittimi, parificandone ad ogni effetto la condizione, e dettando, agli artt. 337 bis e 337 quinquies c.c., una disciplina che sia applica indifferentemente sia ai figli legittimi e che ai figli nati fuori dal matrimonio. In definitiva, nel procedimento avente ad oggetto la revisione delle statuizioni economiche relative ai figli, sia minorenni, sia maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, il giudice non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse
4 condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del giudicato (cfr. Cass. sez. 1 ordinanza n. 6639 del 6 marzo 2023).
Ciò premesso, il Tribunale ha correttamente rilevato, nella specie, l'assenza di sopravvenienze di rilievo tali da giustificare la modifica delle precedenti statuizioni, il che rendeva superfluo ogni approfondimento istruttorio, ivi compresa l'acquisizione dei modelli reddituali e degli estratti conto dell'appellato, la cui mancanza è stata denunciata con il primo motivo di appello. E' opportuno rammentare che, con ricorso del 9 dicembre 2022, Parte_1 chiedeva la collocazione della minore presso di sé e l'assegnazione a sé della casa familiare “con onere del mutuo ancora gravante sull'immobile a totale carico del sig.
”, l'attribuzione a sé “come per legge” dell'assegno unico e universale, la CP_1 previsione dell'obbligo a carico del di versare un assegno di 400,00 euro a titolo CP_1 di contributo per il mantenimento della figlia, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%. Con decreto del 7 febbraio 2023, il Tribunale di Brindisi disponeva l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, e l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, ponendo a carico del un CP_1 assegno di 300,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie. Osservava: “in assenza di elementi relativi alla situazione reddituale del resistente, può senz'altro tenersi conto della richiesta del ricorrente di un assegno di mantenimento di euro 400,00, non essendo detto importo stato oggetto di contestazione”. Riteneva, tuttavia, congruo “operare una decurtazione del suddetto importo in considerazione dell'assegnazione alla della Pt_1 casa familiare, assegnazione che comporta, per essa, un risparmio di spesa e, per il ricorrente, un aggravio economico per la necessità di reperire altra abitazione”. L'appellante, a sostegno della domanda di revisione ex art. 337 quinquies c.c. depositata il 21 aprile 2023, adduceva le seguenti circostanze: 1) il fatto che avrebbe, nelle CP_1 more del procedimento di primo grado, spogliato la casa familiare di beni ed elettrodomestici, costringendola a sostenere spese per l'acquisto degli stessi beni;
2) l'interruzione da parte del VESCO, all'indomani del provvedimento del 7 febbraio 2023, delle rate del mutuo gravante sull'abitazione familiare, di cui, in costanza di convivenza, egli si era interamente fatto carico;
3) l'eccessività delle spese da fronteggiare (relative al mutuo della casa, alle utenze e spese condominiali, alla mensa scolastica, alle attività sportive e al vitto) rispetto al proprio stipendio, pari a 900,00 euro;
4) la notifica in data 23 marzo 2023 da parte del di un decreto ingiuntivo relativo alle pregresse rate di CP_1 mutuo;
5) il minor tempo trascorso dalla minore con il padre, per effetto del rifiuto della bambina di pernottare presso di lui. Ciò posto, non integra certamente un fatto sopravvenuto alla formazione del titolo la circostanza sub 1), che è antecedente al provvedimento di cui si chiede la revisione, essendo stata la presunta sottrazione dei beni denunciata dalla il 18 gennaio 2023 Pt_1 (cfr. verbale di ricezione orale di denuncia/querela in atti). Nemmeno può ricondursi a fatti sopravvenuti al giudicato l'asserita sproporzione tra le spese da sostenere e il reddito dell'appellante, non essendo stata nemmeno allegata una sopravvenuta contrazione di tale reddito ed essendo le spese dedotte – relative al mutuo della casa, alla gestione della casa coniugale, alla mensa scolastica, alle attività e vitto della minore – già esistenti e preventivabili all'epoca del giudizio ex art. 337 bis e ss. c.c. e comunque deducibili in sede di impugnazione del relativo provvedimento definitorio. Non può poi assumere rilievo, in questa sede, la questione relativa all'interruzione del pagamento delle rate del mutuo da parte del - dal medesimo pagate per intero sino CP_1
5 ai primi mesi del 2023 - e al recupero da parte di quest'ultimo delle rate pregresse versate in eccedenza. La ripartizione tra i due genitori degli oneri relativo al mutuo costituiva oggetto del giudizio n. 1867/2022 rgvg, avendo la già in quella sede chiesto che il versamento Pt_1 delle rate del mutuo fosse posta a carico del . La rivalutazione di tale questione, CP_1 quindi, avrebbe dovuto essere sollecitata in sede di impugnazione del provvedimento definitorio. D'altra parte, come correttamente rilevato dal Tribunale, le questioni relative al versamento delle rate di mutuo attengono esclusivamente ai rapporti interni tra i due coobbligati, che trovano la loro regolamentazione nel titolo contrattuale. Pertanto, esse non possono essere fatte valere in sede di giudizio di revisione del contributo per il mantenimento del figlio minore, trovando la loro sede naturale in un eventuale giudizio ordinario avente ad oggetto l'esperimento di un'azione di regresso da parte di un coobbligato nei confronti dell'altro. Infine, non è provato che la minore trascorra effettivamente con il padre, a causa del rifiuto di incontrarlo, un tempo talmente esiguo da giustificare un incremento del contributo per il mantenimento della minore a carico del o l'attribuzione alla CP_1 madre collocataria dell'intero assegno unico universale. Tale circostanza, contestata dalla controparte, è rimasta priva di dimostrazione, avendo la persino rinunciato alla Pt_1 domanda di affido condiviso che si fondava sul presunto rifiuto della minore nei riguardi del padre.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la peculiarità della vicenda processuale e la natura della controversia integrano gravi ed eccezionali ragioni che consentono di derogare al principio della soccombenza, giustificando la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Stante il rigetto integrale dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) con conseguente obbligo dell'appellante di pagare il doppio contributo unificato.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) Compensa tra le parti le spese del giudizio;
4) Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013). Così deciso il Lecce il 23 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Giovanni Surdo
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