Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in primo grado al n. 5003/2024 R.G.
TRA
con sede in Grottaglie rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1
Saverio Valentino Menga
-opponente-
E
rappresentata e difesa dall' Avv. Francesca Bonfrate CP_1
-opposta-
Le parti precisavano le loro conclusioni come da note scritte depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO
L'associazione in epigrafe indicata proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1244/2024 con cui il
Tribunale di Taranto le aveva intimato di pagare in favore di la somma di euro 75.174,00 CP_1
a titolo di danni maturati nel periodo novembre 2021 – agosto 2024 per mancato rilascio di immobile ricevuto in comodato con contratto cessato alla data del maggio 2021 per effetto di recesso della comodante.A fondamento dell'opposizione lamentava abusivo frazionamento del credito in quanto tra le parti si era svolto precedente giudizio in cui la aveva chiesto il solo ristoro dei danni maturati da CP_1
maggio ad ottobre 2021 (data della domanda), mentre avrebbe dovuto agire anche per il ristoro dei danni a maturare successivamente alla proposizione del giudizio.Chiedeva dichiararsi improcedibile la domanda di condanna proposta in via monitoria dalla , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.In CP_1
1
senza avervi alcun apprezzabile interesse (da ultimo in tal senso Cass. civ. sez. un. n. 7299/2025).Nella
specie, non ricorre abusivo, cioè ingiustificato, frazionamento del credito atteso che la aveva CP_1
apprezzabile interesse a proporre immediatamente un giudizio di condanna al rilascio dell'immobile concesso in comodato senza essere costretta a dover attendere uno spontaneo rilascio da parte dell'Associazione Comodataria, comunque assolutamente non intenzionata a provvedervi in modo bonario come dimostra il fatto che l'esecuzione del rilascio è ancora in corso, al fine di poter quantificare in modo unitario i danni provocati dalla mora nella restituzione così da promuovere un unico giudizio.Nell'ambito del precedente giudizio di condanna al rilascio la si è limitata a chiedere il ristoro dei danni CP_1
effettivamente maturati e certi alla data della domanda, riguardanti la mancata disponibilità dell'immobile concesso in comodato alla opponente nel periodo da maggio 2021, data di scadenza del comodato, fino ad ottobre 2021.La circostanza che la domanda di condanna non sia stata estesa anche a periodi successivi trova giustificazione giuridica nel rilievo che la aveva interesse giuridicamente apprezzabile alla CP_1
immediata proposizione di giudizio di rilascio e non aveva ancora diritto al ristoro di danni non ancora maturati alla data della domanda di rilascio e che sarebbero insorti solo successivamente qualora l'inadempimento della opponente, rispetto all'obbligo di riconsegna del bene ricevuto in comodato, si fosse protratto anche in futuro.Le norme sul comodato, infatti, a differenza di quelle sulla locazione (art. 664
c.p.c.), che consentono la condanna al pagamento dei canoni non ancora scaduti ed a maturare fino al rilascio e sono di natura eccezionale (in tal senso Cass. civ. nn. 24819/2023 e 11603/2005), e perciò non applicabili analogicamente, non consentono la condanna al pagamento di risarcimenti per danni relativi alla mora nella restituzione della cosa ancora inesistenti perché connessi ad inadempimenti futuri ed eventuali.Pertanto non ricorre abusivo frazionamento del credito quanto, piuttosto, inesistenza, alla data della proposizione del giudizio di rilascio, dei danni rivendicati con il ricorso monitorio che ha dato luogo alla presente opposizione.Peraltro, ove l'abusivo frazionamento del credito riguardi giudizio promosso dopo che altro, sulla esistenza di altra porzione del credito, si sia già concluso con efficacia di giudicato,
2 l'effetto del frazionamento non è di improcedibilità del giudizio successivamente promosso, che invece deve essere deciso nel merito, ma di sola incidenza sulle spese di lite del secondo giudizio (in tal senso
Cass. civ. sez. un. n. 7299/2025).Infondata è, quindi, anche sotto tale ulteriore profilo, la pretesa della opponente di ottenere la declaratoria di improcedibilità della domanda di condanna avanzata in via monitoria dalla atteso che sulla frazione di credito relativa ai danni maturati da maggio 2021 ad CP_1
ottobre 2021 è intervenuta la sentenza n. 1237/2024 del Tribunale di Taranto che non risulta impugnata,
costituendo, quindi, giudicato (art. 2909 c.c.), impedendo la riproposizione unitaria della domanda per tutti i danni provocati dalla mora della opponente nella restituzione dell'immobile ricevuto in comodato.Alla
soccombenza della opponente segue la condanna (art. 91 c.p.c.) alla rifusione delle spese di lite in favore della opposta, liquidate come da separato dispositivo e secondo minimi tariffari attesa l'esigua attività
difensiva resasi necessaria per la definizione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna la Associazione opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
liquidate in euro 7052,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali in misura di legge.
Taranto, 9/4/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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