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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 08/11/2024, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati:
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliera
Dott. Monica Moi Consigliera rel. ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente:
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 38 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
, (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato all'indirizzo digitale dell'avv. Luca Fischetti, che lo rappresenta Email_1
e difende in forza di procura allegata in atti,
parte appellante
CONTRO
, (C.F. ), elettivamente domiciliato agli Controparte_1 C.F._1
indirizzi digitali e rispettivamente Email_2 Email_3
degli avvocati Milena Patteri e Gianna Fiaschi, che lo rappresentano, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura speciale allegata in atti,
E
parte appellata
(C.F. Controparte_2
) P.IVA_2
parte appellata contumace
Oggetto: estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo di primo grado convenne in giudizio ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. davanti al Tribunale Controparte_1
di Tempio Pausania il e la Le controparti si Parte_1 Controparte_3
costituirono regolarmente, richiedendo di respingere il ricorso.
All'udienza dell'11.10.2023, fissata per la discussione orale, la parte ricorrente dichiarò di rinunciare agli atti con compensazione integrale delle spese. Il accettò la rinuncia agli atti, Parte_1
chiedendo di valutarsi la soccombenza virtuale del ricorrente ai fini della condanna alle spese. Anche la dichiarò di accettare la rinuncia. Controparte_2
Il Tribunale di Tempio Pausania, con ordinanza di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
n. 8365/2023 dell'11.10.2023 dichiarò estinto il giudizio per intervenuta rinuncia agli atti e regolò le spese secondo compensazione integrale.
In particolare, il giudice di prime cure, tenuto conto dell'accettazione delle parti resistenti e della richiesta da parte del di valutare la soccombenza virtuale della parte ricorrente ai Parte_1
fini della condanna alle spese, rilevò la sussistenza di “fondati elementi per pervenire alla compensazione integrale delle spese, dato che sia per la parte ricorrente sia per la parte resistente
, vi sarebbe soccombenza virtuale”. Parte_1
2. Sui motivi di appello e sullo svolgimento del processo d'impugnazione
Il ha proposto appello avverso detta pronuncia i) deducendo la violazione e/o falsa Parte_1 applicazione dell'art. 306 c.p.c. comma IV, per avere il giudice di prime cure compensato le spese di giudizio pur in presenza di rinuncia agli atti della controparte e relativa accettazione, con valutazioni “ultronee e carenti di motivazione” in ordine al merito del giudizio ed in assenza di uno specifico accordo tra le parti in tal senso, neppure desumibile dal comportamento processuale del
, il quale in corso di causa aveva dichiarato espressamente la propria intenzione di Parte_1
vedersi riconosciuto il diritto al rimborso delle spese;
ii) eccependo l'uso corretto dell'appello ordinario come impugnazione, tenuto conto di quanto chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione secondo cui “Il provvedimento con cui il giudice, nel pronunciare l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti di una delle parti, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., liquida le spese in caso di mancato accordo delle parti stesse, attesa l'espressa previsione di inoppugnabilità ed il suo carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere su diritti, è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. Viceversa, il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l'estinzione, non solo liquida le spese, ma provvede su di esse, compensandole o ponendole a carico di una delle parti, esorbitando dalla fattispecie prevista dall'art. 306, comma 4, c.p.c., non è assoggettabile a detto ricorso ma è impugnabile o con un'apposita "actio nullitatis" o con l'appello (se emesso in primo grado)” (cfr. Cass. Civ. - Ordin. n. 32771/2021 e cfr. Cass. Civ. - Ordin. n. 21707/2006). Costituitosi in giudizio ha rilevato l'inesistenza della procura ad litem in Controparte_1
favore del legale del , la carenza di interesse di quest'ultimo e l'irrilevanza del Parte_1
quantum richiesto da parte del per la liquidazione. Pertanto, ha richiesto il rigetto Parte_1
dell'appello.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
3. Sulle eccezioni della parte appellata
3.a) Sull'inesistenza della procura
L'eccezione è infondata. Come si evince dal testo della procura rilasciata per il primo grado di giudizio e riproposta in grado d'appello, il suo oggetto faceva esplicito riferimento alla rappresentazione e difesa” in ogni fase e grado del giudizio davanti al Tribunale Civile di Tempio
Pausania iscritto con R.G. 733/2023 promosso da (Attore) c/ Controparte_1 Parte_1
e (Convenuti), G.I. Dott.ssa Federica Benvenuti, con udienza
[...] Controparte_2
fissata al 13/09/2023…”. L'inequivoco riferimento al conferimento della delega per ogni grado del giudizio esclude qualsivoglia fondatezza dell'eccezione.
3.b) Sulla carenza di interesse all'appello
Parte appellata ha eccepito la carenza di interesse sostenendo che, vista l'espressa richiesta della difesa del di decidere secondo soccombenza virtuale, neppure sarebbe ravvisabile Parte_1
una soccombenza di esso e conseguentemente mancherebbe l'interesse all'impugnazione.
Anche tale eccezione non coglie nel segno. Al di là dell'improprio richiamo all'istituto della soccombenza virtuale, era chiara, nella verbalizzazione d'udienza, la richiesta, da parte del difensore del che il ricorrente in primo grado – odierno appellato fosse condannato alla rifusione delle Pt_1
spese legali (“L'Avv. Fischetti accetta la rinuncia agli atti e chiede valutarsi la soccombenza virtuale
del ricorrente ai fini della condanna alle spese”: cfr. verbale d'udienza del 11/10/2023) e tanto basta per rinvenire l'interesse a sostegno dell'impugnazione avverso il provvedimento che, invece, ne dispose la compensazione.
4.Fondatezza dell'appello L'appello è fondato e merita di essere accolto.
Stante la stretta connessione dei motivi di appello formulati dal , sostanzialmente Parte_1
tesi a censurare l'ordinanza laddove il tribunale applicò la regola della compensazione delle spese di lite, gli stessi debbono essere trattati congiuntamente.
Stabilisce l'art. 306, comma IV, c.p.c. che “Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti,
salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con
ordinanza non impugnabile”.
Sul punto, la Corte di Cassazione - nel distinguere l'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio effettuata prima della costituzione della controparte, in cui il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali, da quella in cui l'atto di rinuncia avvenga dopo la costituzione delle controparti – ha inoltre precisato che le spese processuali “ai sensi dell'art. 306, comma
4, c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato
la rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa all'esclusivo fine di
ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario che l'opponente alla rinuncia vanti un
interesse giuridicamente rilevante, ossia che possa ottenere dalla decisione sul merito un'utilità
maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione” (Cass. n. 23620/2017).
Orbene, nel caso di specie il giudice di prime cure, in violazione di tale specifico assunto normativo,
a fronte dell'accettazione della rinuncia agli atti da parte delle controparti, dispose la compensazione delle spese di lite tra le parti, anziché la soccombenza in capo alla parte rinunciante. Difatti, è appena il caso di evidenziare che, tenuto conto dell'analisi complessiva delle risultanze istruttorie, resasi necessaria in questa sede a fronte della natura delle censure formulate, non è emerso agli atti che le parti si fossero accordate diversamente. Né potrebbe essere valorizzata in tale chiave la richiesta del difensore dell'odierno appellante di decisione secondo soccombenza virtuale giacché, tenuto conto della condotta processuale complessivamente tenuta dalla parte e desumibile dal tenore dell'intera verbalizzazione, era inequivoca la volontà (trasfusa nel su citato verbale d'udienza del 11/10/23) di ottenere la rifusione delle spese di lite. Tanto premesso, occorre altresì rilevare che la parte appellante correttamente procedette a proporre impugnazione nella forma dell'appello in considerazione dell'interpretazione costante fornita dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado,
è impugnabile con l'appello (v. Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023; Cass. civile, sez. I, 06
aprile 2006, n. 8041; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004,
n. 3733; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889) e alla luce del già richiamato principio, ribadito dalla Corte Suprema citata con la sentenza n. 32771/2021, secondo cui “il provvedimento con cui il
giudice, nel pronunciare l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., per rinuncia di una di
esse agli atti, liquida le spese del giudizio in caso di mancato accordo delle parti, attesa l'espressa
previsione di inoppugnabilità ed il suo carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere su diritti,
è ricorri bile in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.; viceversa, il provvedimento con cui
il giudice, nel dichiarare l'estinzione, non solo liquida le spese ma provvede su di esse,
compensandole o ponendole a carico di una di esse, esorbitando dalla fattispecie prevista dal quarto
comma dell'art. 306 c.p.c., non è assoggettabile a detto ricorso ma è impugnabile o con un'apposita
"actio nullitatis" o con l'appello (se emesso in primo grado)» (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21707 del
10/10/2006, Rv. 592481 - 01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 26210 del 14/12/2009, Rv. 610533 - 01).
Ciò posto, ogni altra questione si ritiene assorbita.
5.Sulla riforma dell'ordinanza e sulle spese processuali
In accoglimento dell'appello, l'ordinanza di estinzione del giudizio merita di essere riformata nella parte in cui il giudice di prime cure non dispose il pagamento delle spese di lite in capo al rinunciante a favore del . Parte_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/22 valore della causa indeterminabile complessità bassa, valori minimi (per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e per l'assenza di istruttoria orale e, per quanto riguarda l'appello, per la piena coincidenza rispetto agli elementi istruttori del precedente grado), fasi di studio, introduttiva, di trattazione e istruttoria,
decisionale, con riduzione del 50% per la decisione in rito.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- accoglie l'appello proposto dal avverso l'ordinanza di estinzione del giudizio Parte_1
n. 8365/2023, pubblicata l'11.10.2023, che riforma in punto a spese di lite e, per l'effetto,
condanna al pagamento delle spese di lite in favore del , Controparte_1 Parte_1
nella misura di euro 1.904,50 per compensi oltre 15% spese generali e accessori di legge, per il primo grado di giudizio e nella misura di euro 174,00 per spese ed euro 2.498,00 per compensi oltre 15% spese generali e accessori di legge, per il secondo grado di giudizio.
Così deciso in Sassari, l'8.11.2024
La Presidente
Dott. ssa Cinzia Caleffi
La Consigliera est.
Dott.ssa Monica Moi