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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/04/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SE NT E NZ A
nella causa iscritta al n. 4002 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e c.f. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato BORGA ELENA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare la separazione personale dei signori , C.F. e Parte_1 C.F._1
C.F. , autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del Parte_2 C.F._2
reciproco rispetto e mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito;
2) Assegnare la casa familiare sita in Bassano del Grappa (VI) Via Volpato 24, catastalmente censita al Foglio 23 del Catasto Fabbricati del medesimo Comune, mappali nn. 16 sub. 14, sub. 7 e sub. 8, con i relativi arredi e corredi, al signor , sino all'intervenuta indipendenza economica Parte_2
della figlia , dandosi atto che la signora ha già richiesto di trasferire Persona_1 Parte_1
1 altrove la propria residenza;
3) Dichiararsi tenuta la signora , C.F. a versare al signor Parte_1 C.F._1
, C.F. , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_2 C.F._2 Persona_2
, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno mensile di euro 700,00=, rivalutabili
[...]
annualmente secondo gli indici Istat Famiglie, oltre al 50% delle spese straordinarie, come definite e disciplinate dal Protocollo in uso avanti l'intestato tribunale.
4) Nell'ambito ed a regolamentazione dei rapporti familiari, quale accordo patrimoniale funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, darsi atto che i ricorrenti hanno concordato che, con idonei atti notarili da stipularsi entro e non oltre 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione:
a) la signora , C.F. trasferirà al signor , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, senza corrispettivo ma senza spirito di liberalità, la piena proprietà degli C.F._2
immobili siti in Comune di Venezia, Sestiere Cannaregio n. 2850, catastalmente censiti al Catasto
Fabbricati del Comune di Venezia, Foglio 12, mappale n. 4588 sub 7, Piano T-1, cat. A/4, Classe 05,
4 vani, rendita euro 491,46 e mappale n. 4588 sub 8, Piano T, cat. C/2, Classe 05, 12 mq, rendita euro 38,42, con relative pertinenze e parti comuni, in regola con le disposizioni urbanistiche e catastali, liberi da ogni peso o gravame, con rogito notarile a ministero del Notaio che verrà nominato dal signor ed a spese di quest'ultimo. Parte_2
b) la signora , C.F. trasferirà, senza corrispettivo ma senza Parte_1 C.F._1
spirito di liberalità, ai figli, che hanno già manifestato il loro benestare in tal senso, , Controparte_1
C.F. , e , C.F. , la quota di ¼ ciascuno, ed alla C.F._3 CP_2 C.F._4
figlia , C.F. , la quota di ½, della nuda proprietà dei beni immobili Persona_1 C.F._5
siti in Maser (TV), con relative pertinenze e parti comuni, in regola con le disposizioni urbanistiche e catastali, liberi pesi o gravami, con rogito notarile a ministero del Notaio che verrà nominato di intesa dai coniugi ed a spese degli stessi in pari misura, così catastalmente censiti in Comune di
Maser:
- Catasto Fabbricati Foglio B/8 mappale n. 123 sub. 1, Piano S1-T-1, cat. A/8, classe U, 16 vani, rendita euro 2.313,73;
- Catasto Fabbricati Foglio B/8 mappale n. 123 sub. 2, Piano T, cat. C/6, classe 01, mq 61, rendita euro 148,07;
- Catasto Fabbricati Foglio B/8 mappale n. 10 sub. 1, Piano T, cat. F/1;
- Catasto Fabbricati Foglio B/8 mappale n. 318, Piano T, cat. C/2, classe 02, mq 115, rendita euro
2 255,39;
- Catasto Terreni Foglio 15 mappale n. 13, vigneto, classe U, consistenza mq 5329, RD 60,55 RA
33,03;
- Catasto Terreni Foglio 15 mappale n. 14, vigneto, classe U, consistenza mq 4473, RD 50,82 RA
27,72;
- Catasto Terreni Foglio 15 mappale n. 319, vigneto, classe U, consistenza mq 5652, RD 64,22 RA
35,03; riservandosi il diritto di abitazione, vita natural durante, quanto ai beni immobili di cui al Catasto
Fabbricati ed il diritto d'uso, vita natural durante, quanto ai beni immobili di cui al Catasto Terreni, con decorrenza dalla data in cui sarà estinto il diritto di usufrutto attualmente spettante alla signora
. Controparte_3
5) Darsi atto che i ricorrenti dichiarano sin d'ora che per i trasferimenti e le pattuizioni di cui al precedente punto 4) chiedono e chiederanno l'applicazione delle agevolazioni fiscali (esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa), previste dall'art. 19 L. 6 marzo 1987 n. 74, della Circolare del Ministero delle Finanze dipartimento Entrate del 16/3/2000 n. 49/E, e della
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 12/6/2012, ribadendo come gli accordi patrimoniali raggiunti rappresentano elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
6) Le parti, con l'esatta esecuzione dei trasferimenti immobiliari di cui all'art. 4, si riterranno reciprocamente ed integralmente soddisfatte. L'inadempimento ovvero anche solo il ritardo colpevole nell'adempimento rispetto all'obbligo di trasferire ovvero di acquistare gli immobili di cui alla clausola sub. 4) comporterà la facoltà in capo alla parte adempiente di agire per l'adempimento ovvero, in via alternativa, la facoltà di richiedere la risoluzione del presente accordo e far valere tutte, nessuna esclusa, le pretese patrimoniali reciprocamente vantate.
7) Spese e competenze di causa compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Maser (TV) in data 16/04/1990, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
3 All'esito dell'udienza del 04/02/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , Parte_2 Persona_1
maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 700,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Bassano del Grappa
(VI), Via Volpato n. 24 in favore di quale genitore convivente con la figlia maggiorenne, Parte_2
ma economicamente non autosufficiente;
Persona_1
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio in Maser (TV) in data 16/04/1990 con atto trascritto al n. 2, parte II, serie A, anno 1990 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maser (TV) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
4 c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 08/04/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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