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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 18/11/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1327/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 18.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1327/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli, viale di Augusto n. 162, presso lo studio dell'Avv. CIOTOLA ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
UT CO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
PRELIMINARMENTE ordinare la sospensione della esecutività dell'opposto Avviso di Intimazione e NEL MERITO dichiarare la la nullità dell'Avviso di Intimazione n. 07320249006289738/000 per Parte_2
e/o PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE del diritto alla riscossione,
[...] ovvero per eccesso di potere e/o violazione di legge, il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione allo scrivente procuratore.
PER IL CONVENUTO : CP_2
1 IN VIA PRELIMINARE dichiarare il litisconsorzio necessario con
[...]
e porre l'onere di integrazione del contraddittorio a carico di parte Controparte_3 ricorrente. NEL MERITO rigettare il ricorso proposto da in quanto Parte_1 inammissibile ed infondato e mandare l' resistente assolto dalle domande tutte CP_1 svolte nei propri confronti. Con vittoria di spese come per legge. In ogni caso, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, mandare l' CP_2 esente da ogni spesa di giudizio per i motivi esposti nel presente atto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.12.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione all'esecuzione di cui all'intimazione di pagamento n. 07320249006289738, notificatagli il 21.11.2024, “limitatamente alle somme contenute negli avvisi/cartelle di pagamento di competenza di codesto Giudice del Lavoro”. Il ricorrente lamentava di non aver mai ricevuto notificazione degli avvisi e delle cartelle. Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione dei crediti contributivi oggetto dell'intimazione. Contestava altresì il difetto di motivazione dell'intimazione, per non essere state indicate le modalità di calcolo degli importi pretesi e delle sanzioni.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 29.9.2025. CP_2
Eccepiva il litisconsorzio necessario con l'agente della riscossione, per le contestazioni riguardanti gli aspetti formali dell'intimazione. Nel merito, riferiva che gli avvisi di addebito nn. 373 2018 000 2035806 000 e n. 373 2018 000 2035907 000 erano relativi a omissioni contributive sul reddito di impresa artigiana, negli anni 2012 e 2013. Precisava che i redditi di cui alle dichiarazioni fiscali 2012 e 2013 erano stati variati con atti di accertamento nn. T7U010401721, notificato il 22.12.2017 e T7U010401723, notificato il 4.12.2017. Gli accertamenti fiscali erano, poi, transitati negli archivi e il debito era stato iscritto a ruolo il 24.12.2018. CP_2
Gli avvisi di addebito erano stati notificati per compiuta giacenza il 17.1.2019. Produceva detti avvisi e le prove delle relative notificazioni. Eccepiva il difetto di interesse ad agire del ricorrente, rammentando la normativa circa la non autonoma impugnabilità degli estratti di ruolo. Richiamava la normativa circa la contribuzione dei lavoratori autonomi, sul recupero dei crediti da parte del concessionario e sulla notificazione degli avvisi di addebito a mezzo posta raccomandata. Eccepiva, quindi, inammissibilità e infondatezza del ricorso, anche in virtù della normativa emergenziale Covid-19, che aveva disposto la sospensione dei termini di pagamento dei contributi e di prescrizione degli stessi.
2 All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Deve essere preliminarmente disattesa l'istanza dell' , volta all'integrazione del CP_2 contraddittorio con l'agente della riscossione.
È pur vero che l'ente creditore non è legittimato a contraddire sulle questioni riguardanti la forma dell'intimazione di pagamento, ma ciò non comporta la sussistenza di un litisconsorzio necessario, ma l'inammissibilità delle stesse, per essere state proposte contro soggetto non legittimato.
Per altro verso, le doglianze relative alla forma dell'intimazione sono, comunque, inammissibili: trattandosi di motivi di opposizione agli atti esecutivi, volti a contestare la regolarità formale dell'atto, essi avrebbero dovuto essere proposti nel termine di venti giorni dalla notificazione dello stesso, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Per contro, lo stesso ricorrente ha riferito di aver ricevuto notificazione dell'intimazione di pagamento il 21.11.2024 e ha proposto azione in questa sede, con ricorso depositato il 28.12.2024.
Per quanto concerne le altre doglianze, trattandosi di opposizione cd. recuperatoria, la legittimazione passiva spetta all' e non all CP_2 Controparte_3
(Cass., sez. un., 8.3.2022, n. 7514).
[...]
2. Nel merito, il ricorso non è fondato e va respinto.
L'opponente agisce in relazione ai soli titoli contributivi, tra quelli menzionati nell'intimazione di pagamento, atteso che gli altri rientrano nella giurisdizione del giudice tributario. Trattasi, in particolare, degli avvisi di addebito nn. 37320180002035806000 e 37320180002035907000.
Di entrambi, l' ha prodotto sia il testo completo (docc. 1 e 3 ), sia le CP_2 CP_2 prove delle notificazioni a mezzo raccomandata a.r. (docc. 2 e 4 ), offrendo in CP_2 comunicazione le buste, su cui è indicato il numero riscontrabile negli avvisi di addebito, e le ricevute di (mancato) recapito. Dai suddetti documenti risulta che del tentativo di consegna fu lasciato avviso al destinatario il 17.1.2019 e che i plichi furono, poi, restituiti per compiuta giacenza.
Tale procedura è del tutto conforme alla normativa sulla notificazione a mezzo del servizio postale e anche di recente, la S.C. ha confermato la propria consolidata e condivisibile giurisprudenza, per cui per le notificazioni degli avvisi di addebito non sono richieste le formalità di cui all'art. 140 c.p.c. (Cass., sez. lav., 29.7.2025, n. 21847, alla cui motivazione si rinvia, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Si è, poi, precisato in giurisprudenza che “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto,
3 vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario(,) che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile) (Sez. 5, n. 10131 del 2020, Rv. 657732-01)” (Cass., sez. trib., 20.2.2023, n. 5303).
Ne consegue che il dies a quo del termine di prescrizione, il cui superamento il ricorrente eccepisce, va individuato nel 27.1.2019.
Fondata è, poi, l'eccezione di decadenza proposta dall , relativa a qualsiasi CP_2 contestazione relativa al merito degli avvisi di addebito stessi e all'eventuale prescrizione maturata all'epoca della rispettiva notificazione, non essendo tali atti stati impugnati nel termine perentorio di cui all'art. 24, d. lgs. n. 46/1999. 3. Per determinare il termine di prescrizione del credito controverso, occorre altresì considerare la normativa emanata durante la pandemia da Covid-19, che ha inciso sui termini applicabili ai crediti previdenziali. A tal fine, può farsi rinvio, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., al più recente orientamento della Corte d'appello di Torino, espresso nella sentenza n. 303/2023, la quale ha trovato successive conferme (v. sentt. nn. 319/2023 e 404/2023). La Corte distrettuale ha così disaminato la normativa de qua: “Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato e non meriti accoglimento nonostante sul punto questa Corte territoriale si fosse già in più occasioni espressa (la prima volta con la sentenza n.109/2023) in senso favorevole al motivo propugnato da CP_4
Tuttavia a questo collegio è apparso convincente il ragionamento del primo Giudice che ha evidenziato che l'articolo 68 citato facendo riferimento ai soli termini di versamento (sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021…) può trovare applicazione solo per i crediti che avrebbero dovuto essere pagati in quel periodo e per i quali pertanto più che di sospensione della prescrizione deve dirsi che il termine non è iniziato a decorrere perché è rimasto inesigibile fino al 31 agosto 2021. Motivazione convincente anche perché altrimenti non si comprenderebbe come armonizzare le norme in questione emanate per fronteggiare la situazione eccezionale causata dalla pandemia COVID. Rammentiamo infatti che: A) l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
4 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Si tratta di una norma che ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. B) Il successivo articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto legge n. 18/2020. Articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 che determina, analogamente a quanto già precisato nella circolare n. 64/2020 con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. In sintesi, per effetto delle normative Covid sulla sospensione della prescrizione, si devono aggiungere 129 giorni (art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 - circ. 64/2020 - dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, periodo neutro) e 182 giorni (art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021 - dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 - circ. 126 del 10 agosto 2021).
C) Vi è poi l'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che dispone
“
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. D) L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato da parte appellante , recita: “
1. Le disposizioni in CP_4 materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
5 In sostanza le prime due norme (art 37 dl n.18/2020 e 11 comma 9 del 183/2020 – convertiti con modificazione) introducono delle cause speciali della sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni l'articolo 68 dello stesso DL n.18/2020 rende invece inesigibili i crediti che avrebbero dovuto essere corrisposti in quella finestra temporale”. Seguendo tale ragionamento, quindi, devono trovare applicazione al caso di specie gli artt. 37, d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n. 183/2020, ma non l'art. 68, d.l. n, 18/2020. Il credito contributivo era, infatti, da tempo scaduto, prima dell'inizio della sospensione suddetta. Ne consegue che il termine di prescrizione, originariamente destinato a scadere il 27.1.2024, è stato, comunque, prorogato di 311 giorni, con il che non vi sono dubbi circa la tempestività della successiva notificazione dell'intimazione di pagamento in questa sede opposta, che il ricorrente ha ammesso essere avvenuta il 21.11.2024. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore dei crediti contributivi contestati (euro 37.511,35), della sua natura documentale e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 5.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio Parte_1 dell' , liquidate in complessivi euro 5.000, oltre a rimborso spese forfettario 15% e CP_2 agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 18.11.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 18.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1327/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli, viale di Augusto n. 162, presso lo studio dell'Avv. CIOTOLA ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
UT CO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
PRELIMINARMENTE ordinare la sospensione della esecutività dell'opposto Avviso di Intimazione e NEL MERITO dichiarare la la nullità dell'Avviso di Intimazione n. 07320249006289738/000 per Parte_2
e/o PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE del diritto alla riscossione,
[...] ovvero per eccesso di potere e/o violazione di legge, il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione allo scrivente procuratore.
PER IL CONVENUTO : CP_2
1 IN VIA PRELIMINARE dichiarare il litisconsorzio necessario con
[...]
e porre l'onere di integrazione del contraddittorio a carico di parte Controparte_3 ricorrente. NEL MERITO rigettare il ricorso proposto da in quanto Parte_1 inammissibile ed infondato e mandare l' resistente assolto dalle domande tutte CP_1 svolte nei propri confronti. Con vittoria di spese come per legge. In ogni caso, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, mandare l' CP_2 esente da ogni spesa di giudizio per i motivi esposti nel presente atto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.12.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione all'esecuzione di cui all'intimazione di pagamento n. 07320249006289738, notificatagli il 21.11.2024, “limitatamente alle somme contenute negli avvisi/cartelle di pagamento di competenza di codesto Giudice del Lavoro”. Il ricorrente lamentava di non aver mai ricevuto notificazione degli avvisi e delle cartelle. Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione dei crediti contributivi oggetto dell'intimazione. Contestava altresì il difetto di motivazione dell'intimazione, per non essere state indicate le modalità di calcolo degli importi pretesi e delle sanzioni.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 29.9.2025. CP_2
Eccepiva il litisconsorzio necessario con l'agente della riscossione, per le contestazioni riguardanti gli aspetti formali dell'intimazione. Nel merito, riferiva che gli avvisi di addebito nn. 373 2018 000 2035806 000 e n. 373 2018 000 2035907 000 erano relativi a omissioni contributive sul reddito di impresa artigiana, negli anni 2012 e 2013. Precisava che i redditi di cui alle dichiarazioni fiscali 2012 e 2013 erano stati variati con atti di accertamento nn. T7U010401721, notificato il 22.12.2017 e T7U010401723, notificato il 4.12.2017. Gli accertamenti fiscali erano, poi, transitati negli archivi e il debito era stato iscritto a ruolo il 24.12.2018. CP_2
Gli avvisi di addebito erano stati notificati per compiuta giacenza il 17.1.2019. Produceva detti avvisi e le prove delle relative notificazioni. Eccepiva il difetto di interesse ad agire del ricorrente, rammentando la normativa circa la non autonoma impugnabilità degli estratti di ruolo. Richiamava la normativa circa la contribuzione dei lavoratori autonomi, sul recupero dei crediti da parte del concessionario e sulla notificazione degli avvisi di addebito a mezzo posta raccomandata. Eccepiva, quindi, inammissibilità e infondatezza del ricorso, anche in virtù della normativa emergenziale Covid-19, che aveva disposto la sospensione dei termini di pagamento dei contributi e di prescrizione degli stessi.
2 All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Deve essere preliminarmente disattesa l'istanza dell' , volta all'integrazione del CP_2 contraddittorio con l'agente della riscossione.
È pur vero che l'ente creditore non è legittimato a contraddire sulle questioni riguardanti la forma dell'intimazione di pagamento, ma ciò non comporta la sussistenza di un litisconsorzio necessario, ma l'inammissibilità delle stesse, per essere state proposte contro soggetto non legittimato.
Per altro verso, le doglianze relative alla forma dell'intimazione sono, comunque, inammissibili: trattandosi di motivi di opposizione agli atti esecutivi, volti a contestare la regolarità formale dell'atto, essi avrebbero dovuto essere proposti nel termine di venti giorni dalla notificazione dello stesso, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Per contro, lo stesso ricorrente ha riferito di aver ricevuto notificazione dell'intimazione di pagamento il 21.11.2024 e ha proposto azione in questa sede, con ricorso depositato il 28.12.2024.
Per quanto concerne le altre doglianze, trattandosi di opposizione cd. recuperatoria, la legittimazione passiva spetta all' e non all CP_2 Controparte_3
(Cass., sez. un., 8.3.2022, n. 7514).
[...]
2. Nel merito, il ricorso non è fondato e va respinto.
L'opponente agisce in relazione ai soli titoli contributivi, tra quelli menzionati nell'intimazione di pagamento, atteso che gli altri rientrano nella giurisdizione del giudice tributario. Trattasi, in particolare, degli avvisi di addebito nn. 37320180002035806000 e 37320180002035907000.
Di entrambi, l' ha prodotto sia il testo completo (docc. 1 e 3 ), sia le CP_2 CP_2 prove delle notificazioni a mezzo raccomandata a.r. (docc. 2 e 4 ), offrendo in CP_2 comunicazione le buste, su cui è indicato il numero riscontrabile negli avvisi di addebito, e le ricevute di (mancato) recapito. Dai suddetti documenti risulta che del tentativo di consegna fu lasciato avviso al destinatario il 17.1.2019 e che i plichi furono, poi, restituiti per compiuta giacenza.
Tale procedura è del tutto conforme alla normativa sulla notificazione a mezzo del servizio postale e anche di recente, la S.C. ha confermato la propria consolidata e condivisibile giurisprudenza, per cui per le notificazioni degli avvisi di addebito non sono richieste le formalità di cui all'art. 140 c.p.c. (Cass., sez. lav., 29.7.2025, n. 21847, alla cui motivazione si rinvia, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Si è, poi, precisato in giurisprudenza che “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto,
3 vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario(,) che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile) (Sez. 5, n. 10131 del 2020, Rv. 657732-01)” (Cass., sez. trib., 20.2.2023, n. 5303).
Ne consegue che il dies a quo del termine di prescrizione, il cui superamento il ricorrente eccepisce, va individuato nel 27.1.2019.
Fondata è, poi, l'eccezione di decadenza proposta dall , relativa a qualsiasi CP_2 contestazione relativa al merito degli avvisi di addebito stessi e all'eventuale prescrizione maturata all'epoca della rispettiva notificazione, non essendo tali atti stati impugnati nel termine perentorio di cui all'art. 24, d. lgs. n. 46/1999. 3. Per determinare il termine di prescrizione del credito controverso, occorre altresì considerare la normativa emanata durante la pandemia da Covid-19, che ha inciso sui termini applicabili ai crediti previdenziali. A tal fine, può farsi rinvio, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., al più recente orientamento della Corte d'appello di Torino, espresso nella sentenza n. 303/2023, la quale ha trovato successive conferme (v. sentt. nn. 319/2023 e 404/2023). La Corte distrettuale ha così disaminato la normativa de qua: “Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato e non meriti accoglimento nonostante sul punto questa Corte territoriale si fosse già in più occasioni espressa (la prima volta con la sentenza n.109/2023) in senso favorevole al motivo propugnato da CP_4
Tuttavia a questo collegio è apparso convincente il ragionamento del primo Giudice che ha evidenziato che l'articolo 68 citato facendo riferimento ai soli termini di versamento (sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021…) può trovare applicazione solo per i crediti che avrebbero dovuto essere pagati in quel periodo e per i quali pertanto più che di sospensione della prescrizione deve dirsi che il termine non è iniziato a decorrere perché è rimasto inesigibile fino al 31 agosto 2021. Motivazione convincente anche perché altrimenti non si comprenderebbe come armonizzare le norme in questione emanate per fronteggiare la situazione eccezionale causata dalla pandemia COVID. Rammentiamo infatti che: A) l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
4 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Si tratta di una norma che ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. B) Il successivo articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto legge n. 18/2020. Articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 che determina, analogamente a quanto già precisato nella circolare n. 64/2020 con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. In sintesi, per effetto delle normative Covid sulla sospensione della prescrizione, si devono aggiungere 129 giorni (art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 - circ. 64/2020 - dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, periodo neutro) e 182 giorni (art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021 - dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 - circ. 126 del 10 agosto 2021).
C) Vi è poi l'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che dispone
“
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. D) L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato da parte appellante , recita: “
1. Le disposizioni in CP_4 materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
5 In sostanza le prime due norme (art 37 dl n.18/2020 e 11 comma 9 del 183/2020 – convertiti con modificazione) introducono delle cause speciali della sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni l'articolo 68 dello stesso DL n.18/2020 rende invece inesigibili i crediti che avrebbero dovuto essere corrisposti in quella finestra temporale”. Seguendo tale ragionamento, quindi, devono trovare applicazione al caso di specie gli artt. 37, d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n. 183/2020, ma non l'art. 68, d.l. n, 18/2020. Il credito contributivo era, infatti, da tempo scaduto, prima dell'inizio della sospensione suddetta. Ne consegue che il termine di prescrizione, originariamente destinato a scadere il 27.1.2024, è stato, comunque, prorogato di 311 giorni, con il che non vi sono dubbi circa la tempestività della successiva notificazione dell'intimazione di pagamento in questa sede opposta, che il ricorrente ha ammesso essere avvenuta il 21.11.2024. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore dei crediti contributivi contestati (euro 37.511,35), della sua natura documentale e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 5.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio Parte_1 dell' , liquidate in complessivi euro 5.000, oltre a rimborso spese forfettario 15% e CP_2 agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 18.11.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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