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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/09/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G.164/2023 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 164/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 16 febbraio 2023 e posta in decisione all'udienza collegiale del
28/05/2025
OGGETTO: d a
Mediazione
con il Parte_1
Codice: P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Beconi Elena
APPELLANTE
c o n t r o
e con il patrocinio Controparte_1 CP_2
dell'avv. Marinoni Roberto e dell'avv. D'Angelo Rosalba
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 36/2023 pubblicata in data 09 gennaio 2023 e notificata in data 27 gennaio 2023.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche in via
istruttoria, per le ragioni esposte, in accoglimento del presente gravame, in
riforma della sentenza di primo grado n. 36/2023, emessa dal Tribunale di
Bergamo, Terza sezione civile, in persona del Giudice Dott.ssa Daniela
Quartarone – proced. R.G. n. 1909/2020, pubblicata in data 09.01.2023,
notificata in data 17.01.2023, oggi impugnata:
- accertare che l' Parte_2
, P.Iva con sede in Forte dei Marmi, Via Vittorio
[...] P.IVA_2
Veneto n. 26/B, in persona della titolare sig.ra c.f. Parte_1
, ha diritto alla provvigione per aver procurato la C.F._1
conclusione dell'affare di compravendita dell'immobile sito in Forte dei
Marmi, Viale Repubblica n. 12, individuato nel Catasto Fabbricati del
Comune di Forte dei Marmi al Foglio 14, mappale 333, subalterno 22,
corredato da vano uso cantina al piano interrato e dell'uso esclusivo di n. 3
posti auto scoperti ubicati nell'area condominiale sotterranea adibita a
parcheggio e censita nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio
14 mappale 333 subalterno 37, avendo messo in relazione la parte venditrice
con la parte acquirente ed essendo l'affare sfociato nella sottoscrizione di
contratto preliminare in data 14.11.2018;
- per l'effetto condannare Il sig. (c.f. Controparte_1
), nato a [...] il [...], e la sig.ra C.F._2 CP_2
(c.f. ), nata a [...] il [...],
[...] C.F._3
2 entrambi residenti in [...], in via
solidale, al pagamento della provvigione nell'importo di euro 65.000,00
oltre iva per complessivi euro 79.300,00, pari al 2% del prezzo di
compravendita, oltre ad interessi legali dal di della nascita dell'obbligazione
alla data della notifica del presente atto, ed oltre interessi moratori ex art
1284 cc dal di della presente domanda sino al saldo effettivo;
- in denegata ipotesi condannare Il sig. (c.f. Controparte_1
), nato a [...] il [...], e la sig.ra C.F._2 CP_2
(c.f. ), nata a [...] il [...],
[...] C.F._3
entrambi residenti in [...], in via
solidale, al pagamento a titolo di provvigione della somma maggiore o
minore che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale a seguito dell'espletanda
istruttoria, oltre ad interessi legali dal di della nascita dell'obbligazione alla
data della notifica del presente atto ed oltre interessi moratori ex art 1284
cc dal di della presente domanda al saldo effettivo;
- in ogni caso con vittoria di compenso professionale, spese generali, spese
vive, Iva e Cap di legge di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
La scrivente difesa insiste affinché la Corte di appello adita ammetta tutte le
istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 c.p.c. depositate nel primo
grado di giudizio, che devono intendersi qui integralmente richiamate”.
Degli appellati
“ …respinta ogni diversa e contraria istanza:
3 - in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello dell'
[...]
ai sensi e per gli effetti degli artt. Parte_1
342 e/o 348 bis, c.p.c.; o comunque
- nel merito: respingere l'impugnazione proposta dall'
[...]
e per l'effetto confermare la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bergamo n. 36 del 9 gennaio 2023; e in ogni caso, respingere
le conclusioni rassegnate dall' Parte_1
;
[...]
in ogni caso
- sulle spese: condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite per il
presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.
- in via istruttoria: dichiarare inammissibili in quanto irrilevanti e/o generici
e/o valutativi tutti i capitoli di prova dedotti dall'appellante per tutti i motivi
già esposti nella memoria ex art. 183, 6° co., n. 3, c.p.c. depositata in primo
grado; nonché, ove ritenuto opportuno e/o necessario ammettersi la prova
testimoniale con i capitoli e con i testi di cui alle memorie ex art. 183, 6° co,
n. 2 e n. 3, c.p.c. depositate in primo grado dai coniugi ”. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta da titolare dell' Parte_1 [...]
nei confronti di ed Parte_1 Controparte_1 CP_2
di pagamento della somma di € 79.300,00 a titolo di provvigione,
[...]
4 calcolata nella percentuale del 2% del prezzo di acquisto di un immobile sito in Forte del Marmi.
1.1. Il Tribunale ha ritenuto che l'attrice non abbia fornito prova della
<> in quanto è emerso, in esito all'attività
istruttoria svolta che: l'attrice non aveva la disponibilità delle chiavi dell'immobile; il numero telefonico del delegato della società proprietaria dell'immobile, unico soggetto che aveva la disponibilità delle chiavi, era presente sulla facciata dell'edificio; il primo contatto con tale delegato è
avvenuto per via telefonica con ed in esso è stata concordata CP_2
la prima visita all'immobile in cui la ha accompagnato i convenuti;
Pt_1
non vi è prova di visite antecedenti effettuate dai coniugi con CP_1
l'attrice; le conversazioni intervenute a mezzo whatsapp sono generiche , non coincidenti con la scansione temporale riferita dall'attrice e non emerge dai messaggi intercorsi il riferimento all'appartamento in questione;
i testi addotti dall'attrice non sono stati presenti alle visite (teste o hanno Tes_1
riferito circostanze neanche dedotte in causa dall'attrice (teste ; Tes_2
non è stata fornita alcuna prova circa la partecipazione alle trattative per la vendita;
anche la eventuale prova di eventuali <> presso l'immobile, ove sussistente, non sarebbe decisiva per dimostrare la messa in relazione tra le parti o la realizzazione di un intervento comunque determinante per la conclusione dell'affare.
2. Ha proposto appello sulla base di tre motivi. Parte_1
3. ed hanno chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1 CP_2
5 4. Alla udienza del 28 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisone, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante lamenta la errata ricostruzione dei fatti di causa e la non corretta interpretazione della documentazione da parte del
Tribunale.
Riportata la propria ricostruzione temporale dei fatti, evidenzia che dalla stessa sentenza emerge che gli appellati sono stati da lei accompagnati alla visita presso l'immobile per cui è causa;
deduce che ciò conferma che dopo il contatto telefonico tra e il delegato della proprietà avv. CP_2
i coniugi hanno deciso di avvalersi della propria assistenza e che CP_3
sono emerse “prove certe” che lei ha indicato l'immobile come confacente alle loro esigenze, ha contattato il delegato della proprietà e li ha accompagnati all'incontro.
L'accordo circa la visita all'immobile emergerebbe dalle conversazioni intercorse (doc. 5).
Inoltre, lamenta che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'invio della documentazione tecnica e della visura, da lei effettuato dopo averne acquisito la disponibilità dal CP_3
Vi sarebbe nella comunicazione telefonica intercorsa (la cui trascrizione è
stata prodotta quale doc. 8) la dichiarazione confessoria di CP_2
6 che, a seguito della propria contestazione circa il mancato riferimento all'essersi le parti rivolte all'agenzia nell'atto di vendita, avrebbe fornito rassicurazioni circa il pagamento.
2. Con il secondo motivo l'appellante deduce che la motivazione della sentenza è errata e contraddittoria in quanto lo svolgimento dell'attività di mediazione è stato escluso sulla base di due circostanze irrilevanti, la mancata disponibilità delle chiavi e la propria assenza alle ulteriori visite effettuate dai coniugi presso l'immobile, pur a fonte della conferma che lei li ha accompagnati alla prima visita presso l'immobile mettendo, quindi, in relazione le parti.
3.Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia omesso di considerare che nelle conversazioni whatsapp intercorse con CP_2
vi è il riferimento ai contatti da lei avuti in relazione alla vendita in questione con “ , legale rappresentante della società proprietaria Midhò S.r.l.; Per_1
lamenta che il Tribunale abbia ritenuto inattendibili i testi e Tes_2 Tes_1
e che abbia ritenuto attendibile il teste pur trattandosi del genero del Tes_3
e marito dell'attuale legale rappresentante delle Midhò S.r.l. da lei Per_1
citata presso il Tribunale di Lucca per il pagamento della provvigione.
4. L'appello è infondato.
4.1. Viene riproposta la ricostruzione fattuale sulla base della quale è stata fondata la pretesa azionata in giudizio senza che, però, di essa sia stata fornita prova attraverso la istruttoria espletata.
Il Tribunale ha escluso che vi sia stata una visita anteriore a quella del 27
7 luglio 2018 sulla base della deposizione del teste (indicato dalla CP_3
stessa appellante quale teste) che ha riferito di avere avuto la disponibilità
esclusiva delle chiavi e che quello del 27 luglio 2018 è stato il primo incontro con i futuri acquirenti, direttamente fissato con a seguito di CP_2
interlocuzione telefonica.
Non vi è prova di una pregressa segnalazione dell'immobile ed è circostanza incontestata, anch'essa riferita dal teste che il proprio numero CP_3
telefonico era indicato in un cartello presente all'esterno della proprietà che,
quindi ha potuto acquisire senza alcun tramite in autonomia. CP_2
4.2. L'appellante lamenta che riguardo alla effettuazione della visita del 10
luglio 2018 presso l'immobile sia stata ritenuta inattendibile la teste - Tes_1
che ha riferito anche di una seconda visita avvenuta il 18 luglio alla quale però la stessa appellante, nella ricostruzione dei fatti offerta (cfr. appello pg.
5) neanche fa più riferimento - senza però contestare la circostanza acclarata
(e tutt'altro che irrilevante) circa la impossibilità dell'agente di condurre i soggetti interessati all'acquisto presso l'immobile in assenza del delegato della proprietà, unico soggetto in possesso delle chiavi dell'immobile
(circostanza questa ultima confermata peraltro, anche dalla stessa teste con il quale dovevano, quindi, essere concordati gli appuntamenti per Tes_1
visionare l'immobile.
La teste ha dichiarato di avere appreso di precedenti visite in modo Tes_1
indiretto, visionando il contenuto delle comunicazioni avvenute tramite la mail ma, come rilevato dal Tribunale in modo condivisibile, il testo di tale
8 comunicazione è generico in quanto non vi sono elementi da cui possa trarsi conferma che in essa si fa riferimento all'immobile in questione, posto che è
incontestato che i coniugi hanno effettuato nel medesimo periodo con l'agente la visita ad altri immobili. Pt_1
Pertanto la predetta deposizione non è sufficiente smentire quella del CP_3
il quale ha dichiarato che la visita all'immobile del 27 giugno, concordata con , è stata la prima effettuata dai coniugi. CP_2
4.3. Va, poi, rilevato che il teste è stato addotto anche dall'attuale Tes_3
appellante che, in esito alle dichiarazioni rese, ne prospetta l'inattendibilità
evidenziando i rapporti familiari con il precedente amministratore della società venditrice (di cui era genero) e con l'attuale amministratore (di cui è
marito) senza, però, evidenziare alcun profilo di contraddittorietà nella deposizione da questi resa che possa minarne la credibilità.
4.4. Il Tribunale ha ritenuto inattendibile il riferimento del teste a Tes_2
incontri avvenuti ai primi di luglio in quanto non vi è alcun riferimento alla circostanza di una visita presso l'immobile per discutere con i coniugi di alcune modifiche da apportarvi, riferita dal teste ma non allegata nella ricostruzione fattuale operata negli scritti difensivi di e ha Parte_1
anche ritenuto il dato temporale non compatibile con i messaggi intercorsi tra le parti da cui non emerge un interesse per alcun immobile prima del 27
luglio 2018.
L'appellante si lamenta di tale statuizione ma non censura in modo specifico le motivate ragioni poste dal Tribunale a fondamento della valutazione
9 d'inattendibilità della circostanza riferita dal teste e che, come esposto,
riguardano il contenuto delle allegazioni e delle produzioni effettuate dalla stessa appellante.
4.5. L'appellante chiede che venga valorizzata la circostanza, ammessa dalle stesse controparti ed accertata anche dal Tribunale, della propria presenza alla visita dell'immobile del 27 luglio 2025.
L'assunto per cui si tratterebbe di elemento univoco circa la volontà delle controparti di avvalersi dell'opera di mediazione è smentito dalla deposizione del teste che ha confermato i capitoli di prova, riportati in modo Tes_3
testuale in sentenza, riferendo che: lo ha contattato dopo la Parte_1
telefonata da egli intercorsa con ed ha richiesto un CP_2
appuntamento per il medesimo 27 luglio 2018 per la visita con un non specificato potenziale cliente;
sono stati fissati (con la e con la CP_2
due appuntamenti nel medesimo giorno ma in orari diversi;
il Pt_1
ha manifestato sorpresa nel vederli arrivare insieme;
la visita Tes_3
all'appartamento è stata condotta dai coniugi da soli e la on CP_1 Pt_1
li ha seguiti. Circostanze, che peraltro, l'appellante non contesta.
La vicenda della fissazione dei due distinti appuntamenti e le modalità con cui la visita all'immobile si è svolta non consentono di ritenere che la presenza della con i coniugi presso l'immobile il 27 ottobre 2025 Pt_1
possa essere ritenuta elemento univoco circa l'accettazione da parte degli stessi, “in un secondo momento”, di avvalersi della sua opera di “assistenza”.
4.5. Per costante giurisprudenza in tema di mediazione, il diritto alla
10 provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto,
indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa,
secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso. (cfr. Cass. n. 538/2024, 3165/2023, 11443/2022, 869/2018).
E' necessario che tra l'utile intervento del mediatore nelle fasi delle trattative e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di giudizio da compiere ex post, ad affare compiuto, e incombendo sul mediatore l'onere della relativa prova, senza che al riguardo possa dirsi di per sé sufficiente la mera messa in relazione delle parti.
Ferme restando le considerazioni che precedono circa il diretto contatto dei futuri acquirenti con il delegato della società proprietaria per visitare l'immobile e le circostanze in cui tale visita si è svolta, l'avere la Pt_1
accompagnato i coniugi a visionare l'immobile solo il 27 giugno 2018 e l'avere inviato le visure catastali non è di per sé, comunque, sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza ai fini della conclusione dell'affare posto che è incontestato che non vi sia stata alcuna partecipazione alle ulteriori visite, nel corso delle quali è stato maturato il convincimento all'acquisto, e alle trattative, direttamente condotte da con Controparte_1
11 la consapevolezza della e di ciò vi è riscontro anche nei messaggi Pt_1
watsapp il cui contenuto l'appellante invoca.
Infatti, circa le interlocuzioni che la avrebbe avuto direttamente con Pt_1
l'amministratore della società proprietaria in relazione all'acquisto da parte dei coniugi nella fase delle trattative non vi è alcuna prova;
il CP_1
riferimento ad esse è contenuto solo in messaggi whatsapp inviati dalla stessa
(e, quindi, di unilaterale redazione) e la circostanza non è in alcun Pt_1
modo emersa in sede d'istruttoria testimoniale.
4.6. Infine, alcuna dichiarazione confessoria da parte di è Parte_3
ricavabile dal contenuto della conversazione telefonica riportato nella
“trascrizione file audio” doc. 8; la risposta della al riferimento fatto CP_2
dalla d un accordo - “ Si però mi levi una curiosità? Pt_1 Parte_1
Perché anche sul compromesso non c'è scritto dell'agenzia. Eh? Parliamoci
chiaro. Parliamoci. Io e te ci siamo messe d'accordo: te mi hai detto:
veniamo a febbraio quando bene o male abbiamo finito Pt_1
Courmayeur, ok e ne parliamo della mediazione. Te non ti preoccupare che
ti pago e ti paga anche il sig. della società Midhò”; Tes_3
: Esatto.”- non ha alcun contenuto confessorio, tanto più CP_2
considerando il prosieguo della conversazione, omesso in atto di appello:
“ Benissimo. Queste sono le tue parole che mi hai sempre Parte_4
riferito.
: No no Barbara! CP_2
12 Eh! Parte_1
: Guarda io ti ho detto “quanto verrà fatta la stipula CP_2
dell'appartamento ci troviamo e parliamo” Questo ho detto!”.
4.7. Non vi, è, quindi prova di un intervento del mediatore che sia in nesso di causalità adeguata con la conclusione dell'affare né di un accordo con gli acquirenti per il riconoscimento, comunque, della provvigione.
5.Pertanto, l'appello va rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 52.001 a € 260.000) ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da titolare dell' Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. Parte_1
36/2023 pubblicata in data 09 gennaio 2023;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese
13 del grado, che liquida in € 2.552,00 per la “fase di studio”, € 1.628,00 per la
“fase introduttiva”, € 2.835,00 per la “fase istruttoria/di trattazione” ed €
4.253,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Cesare Massetti
14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G.164/2023 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 164/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 16 febbraio 2023 e posta in decisione all'udienza collegiale del
28/05/2025
OGGETTO: d a
Mediazione
con il Parte_1
Codice: P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Beconi Elena
APPELLANTE
c o n t r o
e con il patrocinio Controparte_1 CP_2
dell'avv. Marinoni Roberto e dell'avv. D'Angelo Rosalba
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 36/2023 pubblicata in data 09 gennaio 2023 e notificata in data 27 gennaio 2023.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche in via
istruttoria, per le ragioni esposte, in accoglimento del presente gravame, in
riforma della sentenza di primo grado n. 36/2023, emessa dal Tribunale di
Bergamo, Terza sezione civile, in persona del Giudice Dott.ssa Daniela
Quartarone – proced. R.G. n. 1909/2020, pubblicata in data 09.01.2023,
notificata in data 17.01.2023, oggi impugnata:
- accertare che l' Parte_2
, P.Iva con sede in Forte dei Marmi, Via Vittorio
[...] P.IVA_2
Veneto n. 26/B, in persona della titolare sig.ra c.f. Parte_1
, ha diritto alla provvigione per aver procurato la C.F._1
conclusione dell'affare di compravendita dell'immobile sito in Forte dei
Marmi, Viale Repubblica n. 12, individuato nel Catasto Fabbricati del
Comune di Forte dei Marmi al Foglio 14, mappale 333, subalterno 22,
corredato da vano uso cantina al piano interrato e dell'uso esclusivo di n. 3
posti auto scoperti ubicati nell'area condominiale sotterranea adibita a
parcheggio e censita nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio
14 mappale 333 subalterno 37, avendo messo in relazione la parte venditrice
con la parte acquirente ed essendo l'affare sfociato nella sottoscrizione di
contratto preliminare in data 14.11.2018;
- per l'effetto condannare Il sig. (c.f. Controparte_1
), nato a [...] il [...], e la sig.ra C.F._2 CP_2
(c.f. ), nata a [...] il [...],
[...] C.F._3
2 entrambi residenti in [...], in via
solidale, al pagamento della provvigione nell'importo di euro 65.000,00
oltre iva per complessivi euro 79.300,00, pari al 2% del prezzo di
compravendita, oltre ad interessi legali dal di della nascita dell'obbligazione
alla data della notifica del presente atto, ed oltre interessi moratori ex art
1284 cc dal di della presente domanda sino al saldo effettivo;
- in denegata ipotesi condannare Il sig. (c.f. Controparte_1
), nato a [...] il [...], e la sig.ra C.F._2 CP_2
(c.f. ), nata a [...] il [...],
[...] C.F._3
entrambi residenti in [...], in via
solidale, al pagamento a titolo di provvigione della somma maggiore o
minore che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale a seguito dell'espletanda
istruttoria, oltre ad interessi legali dal di della nascita dell'obbligazione alla
data della notifica del presente atto ed oltre interessi moratori ex art 1284
cc dal di della presente domanda al saldo effettivo;
- in ogni caso con vittoria di compenso professionale, spese generali, spese
vive, Iva e Cap di legge di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
La scrivente difesa insiste affinché la Corte di appello adita ammetta tutte le
istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 c.p.c. depositate nel primo
grado di giudizio, che devono intendersi qui integralmente richiamate”.
Degli appellati
“ …respinta ogni diversa e contraria istanza:
3 - in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello dell'
[...]
ai sensi e per gli effetti degli artt. Parte_1
342 e/o 348 bis, c.p.c.; o comunque
- nel merito: respingere l'impugnazione proposta dall'
[...]
e per l'effetto confermare la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bergamo n. 36 del 9 gennaio 2023; e in ogni caso, respingere
le conclusioni rassegnate dall' Parte_1
;
[...]
in ogni caso
- sulle spese: condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite per il
presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.
- in via istruttoria: dichiarare inammissibili in quanto irrilevanti e/o generici
e/o valutativi tutti i capitoli di prova dedotti dall'appellante per tutti i motivi
già esposti nella memoria ex art. 183, 6° co., n. 3, c.p.c. depositata in primo
grado; nonché, ove ritenuto opportuno e/o necessario ammettersi la prova
testimoniale con i capitoli e con i testi di cui alle memorie ex art. 183, 6° co,
n. 2 e n. 3, c.p.c. depositate in primo grado dai coniugi ”. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta da titolare dell' Parte_1 [...]
nei confronti di ed Parte_1 Controparte_1 CP_2
di pagamento della somma di € 79.300,00 a titolo di provvigione,
[...]
4 calcolata nella percentuale del 2% del prezzo di acquisto di un immobile sito in Forte del Marmi.
1.1. Il Tribunale ha ritenuto che l'attrice non abbia fornito prova della
<> in quanto è emerso, in esito all'attività
istruttoria svolta che: l'attrice non aveva la disponibilità delle chiavi dell'immobile; il numero telefonico del delegato della società proprietaria dell'immobile, unico soggetto che aveva la disponibilità delle chiavi, era presente sulla facciata dell'edificio; il primo contatto con tale delegato è
avvenuto per via telefonica con ed in esso è stata concordata CP_2
la prima visita all'immobile in cui la ha accompagnato i convenuti;
Pt_1
non vi è prova di visite antecedenti effettuate dai coniugi con CP_1
l'attrice; le conversazioni intervenute a mezzo whatsapp sono generiche , non coincidenti con la scansione temporale riferita dall'attrice e non emerge dai messaggi intercorsi il riferimento all'appartamento in questione;
i testi addotti dall'attrice non sono stati presenti alle visite (teste o hanno Tes_1
riferito circostanze neanche dedotte in causa dall'attrice (teste ; Tes_2
non è stata fornita alcuna prova circa la partecipazione alle trattative per la vendita;
anche la eventuale prova di eventuali <> presso l'immobile, ove sussistente, non sarebbe decisiva per dimostrare la messa in relazione tra le parti o la realizzazione di un intervento comunque determinante per la conclusione dell'affare.
2. Ha proposto appello sulla base di tre motivi. Parte_1
3. ed hanno chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1 CP_2
5 4. Alla udienza del 28 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisone, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante lamenta la errata ricostruzione dei fatti di causa e la non corretta interpretazione della documentazione da parte del
Tribunale.
Riportata la propria ricostruzione temporale dei fatti, evidenzia che dalla stessa sentenza emerge che gli appellati sono stati da lei accompagnati alla visita presso l'immobile per cui è causa;
deduce che ciò conferma che dopo il contatto telefonico tra e il delegato della proprietà avv. CP_2
i coniugi hanno deciso di avvalersi della propria assistenza e che CP_3
sono emerse “prove certe” che lei ha indicato l'immobile come confacente alle loro esigenze, ha contattato il delegato della proprietà e li ha accompagnati all'incontro.
L'accordo circa la visita all'immobile emergerebbe dalle conversazioni intercorse (doc. 5).
Inoltre, lamenta che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'invio della documentazione tecnica e della visura, da lei effettuato dopo averne acquisito la disponibilità dal CP_3
Vi sarebbe nella comunicazione telefonica intercorsa (la cui trascrizione è
stata prodotta quale doc. 8) la dichiarazione confessoria di CP_2
6 che, a seguito della propria contestazione circa il mancato riferimento all'essersi le parti rivolte all'agenzia nell'atto di vendita, avrebbe fornito rassicurazioni circa il pagamento.
2. Con il secondo motivo l'appellante deduce che la motivazione della sentenza è errata e contraddittoria in quanto lo svolgimento dell'attività di mediazione è stato escluso sulla base di due circostanze irrilevanti, la mancata disponibilità delle chiavi e la propria assenza alle ulteriori visite effettuate dai coniugi presso l'immobile, pur a fonte della conferma che lei li ha accompagnati alla prima visita presso l'immobile mettendo, quindi, in relazione le parti.
3.Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia omesso di considerare che nelle conversazioni whatsapp intercorse con CP_2
vi è il riferimento ai contatti da lei avuti in relazione alla vendita in questione con “ , legale rappresentante della società proprietaria Midhò S.r.l.; Per_1
lamenta che il Tribunale abbia ritenuto inattendibili i testi e Tes_2 Tes_1
e che abbia ritenuto attendibile il teste pur trattandosi del genero del Tes_3
e marito dell'attuale legale rappresentante delle Midhò S.r.l. da lei Per_1
citata presso il Tribunale di Lucca per il pagamento della provvigione.
4. L'appello è infondato.
4.1. Viene riproposta la ricostruzione fattuale sulla base della quale è stata fondata la pretesa azionata in giudizio senza che, però, di essa sia stata fornita prova attraverso la istruttoria espletata.
Il Tribunale ha escluso che vi sia stata una visita anteriore a quella del 27
7 luglio 2018 sulla base della deposizione del teste (indicato dalla CP_3
stessa appellante quale teste) che ha riferito di avere avuto la disponibilità
esclusiva delle chiavi e che quello del 27 luglio 2018 è stato il primo incontro con i futuri acquirenti, direttamente fissato con a seguito di CP_2
interlocuzione telefonica.
Non vi è prova di una pregressa segnalazione dell'immobile ed è circostanza incontestata, anch'essa riferita dal teste che il proprio numero CP_3
telefonico era indicato in un cartello presente all'esterno della proprietà che,
quindi ha potuto acquisire senza alcun tramite in autonomia. CP_2
4.2. L'appellante lamenta che riguardo alla effettuazione della visita del 10
luglio 2018 presso l'immobile sia stata ritenuta inattendibile la teste - Tes_1
che ha riferito anche di una seconda visita avvenuta il 18 luglio alla quale però la stessa appellante, nella ricostruzione dei fatti offerta (cfr. appello pg.
5) neanche fa più riferimento - senza però contestare la circostanza acclarata
(e tutt'altro che irrilevante) circa la impossibilità dell'agente di condurre i soggetti interessati all'acquisto presso l'immobile in assenza del delegato della proprietà, unico soggetto in possesso delle chiavi dell'immobile
(circostanza questa ultima confermata peraltro, anche dalla stessa teste con il quale dovevano, quindi, essere concordati gli appuntamenti per Tes_1
visionare l'immobile.
La teste ha dichiarato di avere appreso di precedenti visite in modo Tes_1
indiretto, visionando il contenuto delle comunicazioni avvenute tramite la mail ma, come rilevato dal Tribunale in modo condivisibile, il testo di tale
8 comunicazione è generico in quanto non vi sono elementi da cui possa trarsi conferma che in essa si fa riferimento all'immobile in questione, posto che è
incontestato che i coniugi hanno effettuato nel medesimo periodo con l'agente la visita ad altri immobili. Pt_1
Pertanto la predetta deposizione non è sufficiente smentire quella del CP_3
il quale ha dichiarato che la visita all'immobile del 27 giugno, concordata con , è stata la prima effettuata dai coniugi. CP_2
4.3. Va, poi, rilevato che il teste è stato addotto anche dall'attuale Tes_3
appellante che, in esito alle dichiarazioni rese, ne prospetta l'inattendibilità
evidenziando i rapporti familiari con il precedente amministratore della società venditrice (di cui era genero) e con l'attuale amministratore (di cui è
marito) senza, però, evidenziare alcun profilo di contraddittorietà nella deposizione da questi resa che possa minarne la credibilità.
4.4. Il Tribunale ha ritenuto inattendibile il riferimento del teste a Tes_2
incontri avvenuti ai primi di luglio in quanto non vi è alcun riferimento alla circostanza di una visita presso l'immobile per discutere con i coniugi di alcune modifiche da apportarvi, riferita dal teste ma non allegata nella ricostruzione fattuale operata negli scritti difensivi di e ha Parte_1
anche ritenuto il dato temporale non compatibile con i messaggi intercorsi tra le parti da cui non emerge un interesse per alcun immobile prima del 27
luglio 2018.
L'appellante si lamenta di tale statuizione ma non censura in modo specifico le motivate ragioni poste dal Tribunale a fondamento della valutazione
9 d'inattendibilità della circostanza riferita dal teste e che, come esposto,
riguardano il contenuto delle allegazioni e delle produzioni effettuate dalla stessa appellante.
4.5. L'appellante chiede che venga valorizzata la circostanza, ammessa dalle stesse controparti ed accertata anche dal Tribunale, della propria presenza alla visita dell'immobile del 27 luglio 2025.
L'assunto per cui si tratterebbe di elemento univoco circa la volontà delle controparti di avvalersi dell'opera di mediazione è smentito dalla deposizione del teste che ha confermato i capitoli di prova, riportati in modo Tes_3
testuale in sentenza, riferendo che: lo ha contattato dopo la Parte_1
telefonata da egli intercorsa con ed ha richiesto un CP_2
appuntamento per il medesimo 27 luglio 2018 per la visita con un non specificato potenziale cliente;
sono stati fissati (con la e con la CP_2
due appuntamenti nel medesimo giorno ma in orari diversi;
il Pt_1
ha manifestato sorpresa nel vederli arrivare insieme;
la visita Tes_3
all'appartamento è stata condotta dai coniugi da soli e la on CP_1 Pt_1
li ha seguiti. Circostanze, che peraltro, l'appellante non contesta.
La vicenda della fissazione dei due distinti appuntamenti e le modalità con cui la visita all'immobile si è svolta non consentono di ritenere che la presenza della con i coniugi presso l'immobile il 27 ottobre 2025 Pt_1
possa essere ritenuta elemento univoco circa l'accettazione da parte degli stessi, “in un secondo momento”, di avvalersi della sua opera di “assistenza”.
4.5. Per costante giurisprudenza in tema di mediazione, il diritto alla
10 provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto,
indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa,
secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso. (cfr. Cass. n. 538/2024, 3165/2023, 11443/2022, 869/2018).
E' necessario che tra l'utile intervento del mediatore nelle fasi delle trattative e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di giudizio da compiere ex post, ad affare compiuto, e incombendo sul mediatore l'onere della relativa prova, senza che al riguardo possa dirsi di per sé sufficiente la mera messa in relazione delle parti.
Ferme restando le considerazioni che precedono circa il diretto contatto dei futuri acquirenti con il delegato della società proprietaria per visitare l'immobile e le circostanze in cui tale visita si è svolta, l'avere la Pt_1
accompagnato i coniugi a visionare l'immobile solo il 27 giugno 2018 e l'avere inviato le visure catastali non è di per sé, comunque, sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza ai fini della conclusione dell'affare posto che è incontestato che non vi sia stata alcuna partecipazione alle ulteriori visite, nel corso delle quali è stato maturato il convincimento all'acquisto, e alle trattative, direttamente condotte da con Controparte_1
11 la consapevolezza della e di ciò vi è riscontro anche nei messaggi Pt_1
watsapp il cui contenuto l'appellante invoca.
Infatti, circa le interlocuzioni che la avrebbe avuto direttamente con Pt_1
l'amministratore della società proprietaria in relazione all'acquisto da parte dei coniugi nella fase delle trattative non vi è alcuna prova;
il CP_1
riferimento ad esse è contenuto solo in messaggi whatsapp inviati dalla stessa
(e, quindi, di unilaterale redazione) e la circostanza non è in alcun Pt_1
modo emersa in sede d'istruttoria testimoniale.
4.6. Infine, alcuna dichiarazione confessoria da parte di è Parte_3
ricavabile dal contenuto della conversazione telefonica riportato nella
“trascrizione file audio” doc. 8; la risposta della al riferimento fatto CP_2
dalla d un accordo - “ Si però mi levi una curiosità? Pt_1 Parte_1
Perché anche sul compromesso non c'è scritto dell'agenzia. Eh? Parliamoci
chiaro. Parliamoci. Io e te ci siamo messe d'accordo: te mi hai detto:
veniamo a febbraio quando bene o male abbiamo finito Pt_1
Courmayeur, ok e ne parliamo della mediazione. Te non ti preoccupare che
ti pago e ti paga anche il sig. della società Midhò”; Tes_3
: Esatto.”- non ha alcun contenuto confessorio, tanto più CP_2
considerando il prosieguo della conversazione, omesso in atto di appello:
“ Benissimo. Queste sono le tue parole che mi hai sempre Parte_4
riferito.
: No no Barbara! CP_2
12 Eh! Parte_1
: Guarda io ti ho detto “quanto verrà fatta la stipula CP_2
dell'appartamento ci troviamo e parliamo” Questo ho detto!”.
4.7. Non vi, è, quindi prova di un intervento del mediatore che sia in nesso di causalità adeguata con la conclusione dell'affare né di un accordo con gli acquirenti per il riconoscimento, comunque, della provvigione.
5.Pertanto, l'appello va rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 52.001 a € 260.000) ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da titolare dell' Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. Parte_1
36/2023 pubblicata in data 09 gennaio 2023;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese
13 del grado, che liquida in € 2.552,00 per la “fase di studio”, € 1.628,00 per la
“fase introduttiva”, € 2.835,00 per la “fase istruttoria/di trattazione” ed €
4.253,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Cesare Massetti
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