Articolo 2 della Legge 9 ottobre 1951, n. 1185
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 novembre 1951
Art. 2.
Con decreto del Ministro per l'Africa italiana, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze, sara' provveduto alla nomina del commissario liquidatore e saranno determinati gli emolumenti spettantigli.
Con lo stesso decreto sara' provveduto alla nomina di un Comitato di sorveglianza composto di tre membri, due designati rispettivamente dal Ministero dell'Africa italiana e da quello del tesoro ed il terzo dai creditori.
Entrata in vigore il 23 novembre 1951