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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 158/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 622/2023 depositato il 01/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Emanuele Morselli 2 90143 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210056612360 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: L'Ade insiste e si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto la contribuente Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29620210056612360, notificata il 05/09/2022, deducendo: inesistenza giuridica della notifica della cartella per irregolarità del soggetto notificatore;
omessa notifica dell'avviso di accertamento n. 096861/2015; inesistenza del presupposto impositivo, assumendo di non essere proprietaria dell'autoveicolo allegato;
prescrizione del tributo ex art. 5, co. 51, L. 53/1983.
ADER non risultava costituita in giudizio
A seguito di ordinanza interlocutoria n. 900/2025 del 28.4.25 veniva integrato il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che si costituiva depositando proprie controdeduzioni.
L' Agenzia resistente chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese, producendo copia della notifica dell'atto prodromico e documentazione Ente_1 attestante la titolarità del veicolo. La parte ricorrente depositava memoria ove ribadiva la contestazione della notifica dell'accertamento eseguita mediante poste private e la irregolarità della notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta inesistenza della notifica della cartella. La censura è infondata. Consolidata giurisprudenza (Cass. SS.UU. nn. 14916/2016 e 124917/2016) riconosce l'applicazione dell'art. 156 c.p.c. agli atti tributari, con conseguente sanatoria della notifica ove lo scopo sia raggiunto: nel caso di specie, la ricorrente ha ricevuto la cartella e l'ha impugnata nei termini, perfezionandosi quindi la conoscenza dell'atto.
2. Circa la notifica dell'accertamento tramite poste private, con la sentenza n. 8616 del 26 marzo 2019 la Suprema Corte ha stabilito la regolarità della notifica attraverso poste private per effetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 58/2011. Con tale disposizione sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale
(cioè, nella specie, alla s.p.a. ST NE ) i servizi di notificazione in materia di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modifiche, e i servizi relativi alle notifiche a mezzo posta in materia di sanzioni amministrative connesse alle violazioni del codice della strada ( art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Pertanto contenendo la cartella in oggetto tributi erariali e non sanzioni amministrative connesse alle violazioni del codice della strada essa è validamente notificata. Il d. lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE - emanata con il preciso scopo di dettare << regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio> - ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati <>.Il servizio postale universale è espletato, all'esito della trasformazione in società per azioni dell'Ente ST, dalla società Società_1 s.p.a. ( v. Cass., Sez. Un., 29/5/2017, n. 13452, ove si pone in rilievo come, nonostante la trasformazione, permanga tuttora in capo all'agente postale l'esercizio di poteri certificativi propriamente inerenti a un pubblico servizio, a ragione della connotazione pubblicistica della disciplina normativa che continua a disciplinarlo e del perseguimento di connesse finalità pubbliche ).Peraltro l'art. 1, comma 57 lett. b), L. n. 124 del 2017, ha espressamente abrogato l'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, con soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società ST
Italiane s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 285 del 1992 ( v. Cass., 11/10/2017, n.
23887, e, conformemente, da ultimo, Cass., 7/9/2018, n. 21884 ). Va quindi osservato la riserva della notifica a mezzo posta all'Ente ST ( poi società Società_1 s.p. a. ), pur se posteriore ( art. 10, comma 6, L. n. 265 del 1999, che ha modificato l'art. 18 L. n. 689/81 ) al d. lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dal d.lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di cui trattasi. Assume decisivo rilievo la circostanza che il provvedimento impugnato non è né un atto giudiziario, né cartella esattoriale riferita a violazioni del codice della strada, bensì accertamento riferito a tributi risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata.
Tra l'altro la notifica a mani del familiare all'interno del luogo di residenza a ttraverso il servizio postale (c.
d. raccomandate bianche) non implica la necessità della raccomandata informativa in quanto è la parte ricorrente che deve provare l'occasionalità della presenza.
3. Sull'asserita inesistenza del presupposto tributario La visura Ente_1 prodotta dall'Ufficio attesta che la contribuente è risultata proprietaria del veicolo Targa_1 nel 2015, con successiva sostituzione di targa nel 2024. La doglianza è quindi manifestamente infondata.
4. Sulla prescrizione del tributo. L'avviso è stato notificato il 7.6.2018 entro il termine di legge (31/12/2018)
e la cartella è stata notificata validamente entro il terzo anno successivo (tenuto conto anche della disciplina emergenziale COVID-19). Nessuna prescrizione risulta maturata. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso risulta integralmente infondato e deve essere rigettato. Compensa le spese per effetto della normativa emergenziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo – Sezione 7: Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1;
Compensa le spese
Palermo, 27.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 622/2023 depositato il 01/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Emanuele Morselli 2 90143 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210056612360 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: L'Ade insiste e si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto la contribuente Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29620210056612360, notificata il 05/09/2022, deducendo: inesistenza giuridica della notifica della cartella per irregolarità del soggetto notificatore;
omessa notifica dell'avviso di accertamento n. 096861/2015; inesistenza del presupposto impositivo, assumendo di non essere proprietaria dell'autoveicolo allegato;
prescrizione del tributo ex art. 5, co. 51, L. 53/1983.
ADER non risultava costituita in giudizio
A seguito di ordinanza interlocutoria n. 900/2025 del 28.4.25 veniva integrato il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che si costituiva depositando proprie controdeduzioni.
L' Agenzia resistente chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese, producendo copia della notifica dell'atto prodromico e documentazione Ente_1 attestante la titolarità del veicolo. La parte ricorrente depositava memoria ove ribadiva la contestazione della notifica dell'accertamento eseguita mediante poste private e la irregolarità della notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta inesistenza della notifica della cartella. La censura è infondata. Consolidata giurisprudenza (Cass. SS.UU. nn. 14916/2016 e 124917/2016) riconosce l'applicazione dell'art. 156 c.p.c. agli atti tributari, con conseguente sanatoria della notifica ove lo scopo sia raggiunto: nel caso di specie, la ricorrente ha ricevuto la cartella e l'ha impugnata nei termini, perfezionandosi quindi la conoscenza dell'atto.
2. Circa la notifica dell'accertamento tramite poste private, con la sentenza n. 8616 del 26 marzo 2019 la Suprema Corte ha stabilito la regolarità della notifica attraverso poste private per effetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 58/2011. Con tale disposizione sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale
(cioè, nella specie, alla s.p.a. ST NE ) i servizi di notificazione in materia di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modifiche, e i servizi relativi alle notifiche a mezzo posta in materia di sanzioni amministrative connesse alle violazioni del codice della strada ( art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Pertanto contenendo la cartella in oggetto tributi erariali e non sanzioni amministrative connesse alle violazioni del codice della strada essa è validamente notificata. Il d. lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE - emanata con il preciso scopo di dettare << regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio> - ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati <>.Il servizio postale universale è espletato, all'esito della trasformazione in società per azioni dell'Ente ST, dalla società Società_1 s.p.a. ( v. Cass., Sez. Un., 29/5/2017, n. 13452, ove si pone in rilievo come, nonostante la trasformazione, permanga tuttora in capo all'agente postale l'esercizio di poteri certificativi propriamente inerenti a un pubblico servizio, a ragione della connotazione pubblicistica della disciplina normativa che continua a disciplinarlo e del perseguimento di connesse finalità pubbliche ).Peraltro l'art. 1, comma 57 lett. b), L. n. 124 del 2017, ha espressamente abrogato l'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, con soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società ST
Italiane s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 285 del 1992 ( v. Cass., 11/10/2017, n.
23887, e, conformemente, da ultimo, Cass., 7/9/2018, n. 21884 ). Va quindi osservato la riserva della notifica a mezzo posta all'Ente ST ( poi società Società_1 s.p. a. ), pur se posteriore ( art. 10, comma 6, L. n. 265 del 1999, che ha modificato l'art. 18 L. n. 689/81 ) al d. lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dal d.lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di cui trattasi. Assume decisivo rilievo la circostanza che il provvedimento impugnato non è né un atto giudiziario, né cartella esattoriale riferita a violazioni del codice della strada, bensì accertamento riferito a tributi risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata.
Tra l'altro la notifica a mani del familiare all'interno del luogo di residenza a ttraverso il servizio postale (c.
d. raccomandate bianche) non implica la necessità della raccomandata informativa in quanto è la parte ricorrente che deve provare l'occasionalità della presenza.
3. Sull'asserita inesistenza del presupposto tributario La visura Ente_1 prodotta dall'Ufficio attesta che la contribuente è risultata proprietaria del veicolo Targa_1 nel 2015, con successiva sostituzione di targa nel 2024. La doglianza è quindi manifestamente infondata.
4. Sulla prescrizione del tributo. L'avviso è stato notificato il 7.6.2018 entro il termine di legge (31/12/2018)
e la cartella è stata notificata validamente entro il terzo anno successivo (tenuto conto anche della disciplina emergenziale COVID-19). Nessuna prescrizione risulta maturata. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso risulta integralmente infondato e deve essere rigettato. Compensa le spese per effetto della normativa emergenziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo – Sezione 7: Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1;
Compensa le spese
Palermo, 27.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE