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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/05/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 149/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.sa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 149/2025 v.g., promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. SABATINI CHIARA
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. CHIARIZIA FRANCESCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/01/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 10/09/1995 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 22/04/2025 i coniugi, alla presenza del Funzionario che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
23/12/2019, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA
pagina 2 di 8 la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 10/09/1995, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 1995 atto numero 81 parte II, serie A, alle condizioni del ricorso, confermate all'udienza del 22/04/2025:
– le parti dichiarano di aver risolto ogni questione economica tra gli stessi nel senso che i coniugi si dichiarano indipendenti economicamente in ragione dei propri guadagni di cui alle produzioni documentali di legge;
– i figli sono ad oggi entrambi autonomi economicamente, anche se la giovane ha in corso un contratto di lavoro precario, ragion per cui ad oggi, salvi Per_1
mutamenti delle condizioni economiche della ragazza, non vengono previsti importi a titolo di mantenimento a favore dei predetti;
– l'unica questione economica pendente tra le parti è quella afferente la proprietà della casa coniugale rispetto alla quale, alla data di separazione consensuale risultava essere unico bene ancora in regime di comunione legale/ comproprietà tra il sig.
[...]
e la sig.ra , e pertanto esse chiedono che venga ratificato l'accordo CP_1 Pt_1
avente le modalità di seguito indicate.
CONDIZIONI SUL TRASFERIMENTO DI IMMOBILE
– premesso che la casa coniugale sita in Cappelle Sul Tavo, in via Pignatara n. 199, che a breve verrà meglio descritta, è stata in sede di separazione consensuale assegnata al sig. il quale tutt'oggi risiede nell'appartamento Controparte_1
predetto.
– Tale immobile è di comproprietà dei ricorrenti in quanto risulta ancora in regime di comunione legale. I coniugi, infatti, nel corso del matrimonio avevano stipulavano un contratto di mutuo (n. 004/05534609) in regime di cointestazione con l'istituto di
Credito Ubi Banca S.p.a., per l'acquisto dell'immobile predetto.
pagina 3 di 8 – In sede di separazione i coniugi, per estinguere l'importo residuo del finanziamento pari, al giorno 26/9/2019 ad € 36.612,44 dichiaravano di voler continuare a corrispondere ciascuno la propria quota pari al 50% sino all'estinzione.
– Il mutuo è stato ad oggi estinto;
– Le parti, in questa sede, intendono regolare la proprietà di detto bene immobile così come segue:
- a fronte del valore complessivo dell'immobile pari ad euro 94.400,00, la quota, pari al 50%, di proprietà della sig.ra sulla predetta casa coniugale, sita in Parte_1
Cappelle Sul Tavo alla via Pignatara 199, viene trasferita/venduta al sig. CP_1
a fronte delle seguenti erogazioni, per complessivi euro 47.200,00 (euro
[...]
quarantasettemila e duecento/00), a titolo di prezzo per il trasferimento stesso:
* il sig. si impegna a versare alla signora l'importo di euro Controparte_1 Pt_1
47.200,00 (euro quarantasettemila/200) con le seguenti modalità: euro 10.000,00
(euro diecimila/00) a mezzo di assegno circolare o in alternativa bonifico che verrà corrisposto alla data di sottoscrizione di comparizione innanzi al Presidente, mentre il rimanente importo di euro 37.200,00, (trentasettemila e duececento/00) verrà versato in n. 97 rate mensili di euro 400,00 (quattrocento/00 ) a partire dal mese successivo alla predetta comparizione, ed entro il giorno 25 (con n. 3 giorni di tolleranza) di ciascun mese successivo sino ad esaurimento della rateizzazione: ai fini del pagamenti suddetti viene indicato il seguente iban
[...] delle ex-coniuge;
– si intende che il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza del beneficio del termine e conferirà il diritto alla signora di Pt_1
agire nelle sedi opportune per il recupero della residua somma;
– La sig.ra , a fronte di quanto sopra, con il presente accordo volontariamente Pt_1
trasferisce/vende ai sensi dell'art.1376 c.c. la sua quota di piena proprietà pari a 1/2 del bene immobile, di seguito identificato, sito in Cappelle Sul Tavo alla via pagina 4 di 8 Pignatara 199, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da iscrizioni, trascrizioni e vincoli pregiudizievoli, prelazioni di ogni tipo;
– nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, al sig. che accetta, talché con la sottoscrizione del presente atto e CP_1
la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio del Tribunale, il sig.
[...]
, comproprietario del bene oggetto di trasferimento per 1/2 diverrà CP_1 esclusivo proprietario per l'intero 1/1 dell'immobile di seguito indicato.
Identificazione dell'immobile oggetto del trasferimento
Unità immobiliare sita nel Comune di Cappelle Sul Tavo, alla via Pignatara 199, facente parte di un fabbricato di due piani (piano terra, primo piano, seminterrato e soffitta) più precisamente:
a) appartamento censito al NCEU del Comune di Cappelle Sul Tavo posto al primo piano, lato esrt, avento accesso da gradinata esclusiva, composto da 4 vani ed accessori, con annessa soffitta sovrastante impraticabile, confinante con aventi causa a tre lati e distacco condominiale a due lati;
Persona_2
b) locale garage al piano seminterrato confinante con: distacco condominiale a due lati, locale di cui appresso e aventi causa Persona_2
c) piccolo locale a piano seminterrato adibito a centrale termica confinante con: il garage di cui sopra, distacco condominiale e aventi causa Persona_2
distinte in catasto fabbricati al foglio 3, rispettivamente particelle:
- 585 sub 6 p.1 cat. A/2 cl.1 vani 6,5 rendita euro 436,41;
- 585 sub 1 P.S.1 cat. C/6 cl. 3 mq 48 rendita euro 91,72;
- 585 sub. 2 P.S.1 cat. C/2 cl 1 mq 5 rendita euro 7,75;
Sono annessi a quanto sopra, in proprietà esclusiva, tre piccole zone di distacco delle quali: la prima, su cui insiste la gradinata esterna, confina con: corte comune, strada privata, aventi causa da la seconda confina con: corte comune, strada e Per_2
pagina 5 di 8 fratelli e la terza confina con: proprietà , fratelli corte Per_3 Per_4 Per_3
comune e aventi causa da distinte in catasto terreni al foglio 3 particelle Per_2
589 mq 75,590 mq 20,591 mq 15.
Confini:
- L' appartamento è posto al primo piano sul lato Sud-Est di una palazzina quadrifamiliare composta da n. 2 piani fuori terra, seminterrato e soffitta confinante con aventi causa;
Persona_2
Provenienza:
Il cedente dichiara che l'immobile sito in Cappelle Sul Tavo alla via Pignatara 199, censito al catasto fabbricati al foglio 3, particelle 585 sub 6 p.1 cat. A/2 cl.1 vani 6,5 rendita euro 436,41; 585 sub 1 P.S.1 cat. C/6 cl. 3 mq 48 rendita euro 91,72; 585 sub.
2 P.S.1 cat. C/2 cl 1 mq 5 rendita euro 7,75, bene di sua piena proprietà per 1/2, pervenuto da atto di compravendita del 26.01.2005, rogato dal Notaio
[...]
repertorio n. 10.132 raccolta n. 5.537, registrato in Pescara il 27.01.2006 al Per_5
n 186, tra il sig. -quale parte venditrice- e la sig.ra Controparte_2 Pt_1
e il sig. – parte acquirente.
[...] Controparte_1
Situazione Urbanistica
L'immobile oggetto di trasferimento è stato costruito in base a concessione edilizia rilasciata dal Comune di Cappelle Sul Tavo n. 6 del 27/02/1981 e che dopo la sua costruzione non ha subito modifiche che comportino permesso di costruire o DIA o
SCIA.
Si precisa inoltre che in data 06/07/1982 il Comune di Cappelle Sul Tavo autorizzava l'abitabilità e l'agibilità dell'immobile in questione.
Dichiarazioni delle parti:
La signora ai sensi dell'art.19 comma 14 D.L.31 maggio 2010 n.78 Parte_1
conv. in L.122/2010, quale parte cedente dichiara, e parte ricevente sig. CP_1
prende atto, confermando la dichiarazione del cedente, che i dati catastali e la
[...]
pagina 6 di 8 planimetria sono conformi allo stato di fatto e dichiara, altresì, la conformità degli intestatari catastali con le risultanze dei registri immobiliari e in particolare ulteriormente dichiara che non sussiste difformità alcuna che comporti l'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
Quanto ceduto viene trasferito dalla cedente signora al sig. Parte_1 CP_1
con tutti i diritti, ragioni, azioni, accessori, accessioni e pertinenze, servitù
[...]
attive e passive inerenti, nonché i proporzionali diritti ed obblighi sulle parti, spazi, enti e servizi comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c. e seguenti, compresi i diritti pari ad
½ sull'area coperta e scoperta fatta eccezione per la corte esclusiva.
La sig.ra quale parte cedente dichiara ex art.62 ter del D. Lgs. Parte_1
192/2005 di aver consegnato e il sig. in qualità di cedente prende Controparte_1
atto di aver ricevuto, le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile Classe Energetica F.
La sig.ra , in qualità di cedente, dichiara espressamente che il valore Parte_1
complessivo dell'immobile oggetto di trasferimento è pari ad € 94.000,00 e che il valore della propria quota pari al 50% della proprietà dell'immobile, oggetto di cessione, è dunque pari ad € 47.200,00.
I signori e autorizzano fin d'ora la trascrizione della presente Pt_1 CP_1
sentenza di scioglimento del matrimonio contenente l'accordo di separazione con trasferimento immobiliare rinunciando all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2879
c.c..
Le parti si impegnano a procedere alla relativa trascrizione e voltura della sentenza di scioglimento del matrimonio, che codesto Ill.mo Tribunale vorrà emettere, contenente l'accordo di separazione con trasferimento immobiliare presso il competente Ufficio della Pubblicità Immobiliare, esonerando espressamente la cancelleria dal relativo onere e da ogni responsabilità a qualsiasi titolo.
pagina 7 di 8 Le parti chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art.19 L.74/87 e delle sentenze della Corte Cost. 154/99
e 202/03.
I signori e chiedono infine che, in conformità alla sent. n. Pt_1 CP_1
21761/21 sez. unite e di quanto stabilito dall'art. 29 comma 1bis legge n. 52/85, inserito dall'art. 19 comma 14 DL n. 78/2010 conv. con L. n. 122/10, venga emessa da parte della Cancelleria attestazione di intervenuta produzione degli atti richiesti dalla richiamata disposizione (visura catastale, planimetria dell'immobile), nonché di intervenuta dichiarazione da parte dell'intestatario cedente della suestesa conformità allo stato di fatto di detto immobile, sia ai dati catastali che alla planimetria.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.sa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 149/2025 v.g., promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. SABATINI CHIARA
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. CHIARIZIA FRANCESCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/01/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 10/09/1995 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 22/04/2025 i coniugi, alla presenza del Funzionario che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
23/12/2019, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA
pagina 2 di 8 la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 10/09/1995, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 1995 atto numero 81 parte II, serie A, alle condizioni del ricorso, confermate all'udienza del 22/04/2025:
– le parti dichiarano di aver risolto ogni questione economica tra gli stessi nel senso che i coniugi si dichiarano indipendenti economicamente in ragione dei propri guadagni di cui alle produzioni documentali di legge;
– i figli sono ad oggi entrambi autonomi economicamente, anche se la giovane ha in corso un contratto di lavoro precario, ragion per cui ad oggi, salvi Per_1
mutamenti delle condizioni economiche della ragazza, non vengono previsti importi a titolo di mantenimento a favore dei predetti;
– l'unica questione economica pendente tra le parti è quella afferente la proprietà della casa coniugale rispetto alla quale, alla data di separazione consensuale risultava essere unico bene ancora in regime di comunione legale/ comproprietà tra il sig.
[...]
e la sig.ra , e pertanto esse chiedono che venga ratificato l'accordo CP_1 Pt_1
avente le modalità di seguito indicate.
CONDIZIONI SUL TRASFERIMENTO DI IMMOBILE
– premesso che la casa coniugale sita in Cappelle Sul Tavo, in via Pignatara n. 199, che a breve verrà meglio descritta, è stata in sede di separazione consensuale assegnata al sig. il quale tutt'oggi risiede nell'appartamento Controparte_1
predetto.
– Tale immobile è di comproprietà dei ricorrenti in quanto risulta ancora in regime di comunione legale. I coniugi, infatti, nel corso del matrimonio avevano stipulavano un contratto di mutuo (n. 004/05534609) in regime di cointestazione con l'istituto di
Credito Ubi Banca S.p.a., per l'acquisto dell'immobile predetto.
pagina 3 di 8 – In sede di separazione i coniugi, per estinguere l'importo residuo del finanziamento pari, al giorno 26/9/2019 ad € 36.612,44 dichiaravano di voler continuare a corrispondere ciascuno la propria quota pari al 50% sino all'estinzione.
– Il mutuo è stato ad oggi estinto;
– Le parti, in questa sede, intendono regolare la proprietà di detto bene immobile così come segue:
- a fronte del valore complessivo dell'immobile pari ad euro 94.400,00, la quota, pari al 50%, di proprietà della sig.ra sulla predetta casa coniugale, sita in Parte_1
Cappelle Sul Tavo alla via Pignatara 199, viene trasferita/venduta al sig. CP_1
a fronte delle seguenti erogazioni, per complessivi euro 47.200,00 (euro
[...]
quarantasettemila e duecento/00), a titolo di prezzo per il trasferimento stesso:
* il sig. si impegna a versare alla signora l'importo di euro Controparte_1 Pt_1
47.200,00 (euro quarantasettemila/200) con le seguenti modalità: euro 10.000,00
(euro diecimila/00) a mezzo di assegno circolare o in alternativa bonifico che verrà corrisposto alla data di sottoscrizione di comparizione innanzi al Presidente, mentre il rimanente importo di euro 37.200,00, (trentasettemila e duececento/00) verrà versato in n. 97 rate mensili di euro 400,00 (quattrocento/00 ) a partire dal mese successivo alla predetta comparizione, ed entro il giorno 25 (con n. 3 giorni di tolleranza) di ciascun mese successivo sino ad esaurimento della rateizzazione: ai fini del pagamenti suddetti viene indicato il seguente iban
[...] delle ex-coniuge;
– si intende che il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza del beneficio del termine e conferirà il diritto alla signora di Pt_1
agire nelle sedi opportune per il recupero della residua somma;
– La sig.ra , a fronte di quanto sopra, con il presente accordo volontariamente Pt_1
trasferisce/vende ai sensi dell'art.1376 c.c. la sua quota di piena proprietà pari a 1/2 del bene immobile, di seguito identificato, sito in Cappelle Sul Tavo alla via pagina 4 di 8 Pignatara 199, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da iscrizioni, trascrizioni e vincoli pregiudizievoli, prelazioni di ogni tipo;
– nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, al sig. che accetta, talché con la sottoscrizione del presente atto e CP_1
la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio del Tribunale, il sig.
[...]
, comproprietario del bene oggetto di trasferimento per 1/2 diverrà CP_1 esclusivo proprietario per l'intero 1/1 dell'immobile di seguito indicato.
Identificazione dell'immobile oggetto del trasferimento
Unità immobiliare sita nel Comune di Cappelle Sul Tavo, alla via Pignatara 199, facente parte di un fabbricato di due piani (piano terra, primo piano, seminterrato e soffitta) più precisamente:
a) appartamento censito al NCEU del Comune di Cappelle Sul Tavo posto al primo piano, lato esrt, avento accesso da gradinata esclusiva, composto da 4 vani ed accessori, con annessa soffitta sovrastante impraticabile, confinante con aventi causa a tre lati e distacco condominiale a due lati;
Persona_2
b) locale garage al piano seminterrato confinante con: distacco condominiale a due lati, locale di cui appresso e aventi causa Persona_2
c) piccolo locale a piano seminterrato adibito a centrale termica confinante con: il garage di cui sopra, distacco condominiale e aventi causa Persona_2
distinte in catasto fabbricati al foglio 3, rispettivamente particelle:
- 585 sub 6 p.1 cat. A/2 cl.1 vani 6,5 rendita euro 436,41;
- 585 sub 1 P.S.1 cat. C/6 cl. 3 mq 48 rendita euro 91,72;
- 585 sub. 2 P.S.1 cat. C/2 cl 1 mq 5 rendita euro 7,75;
Sono annessi a quanto sopra, in proprietà esclusiva, tre piccole zone di distacco delle quali: la prima, su cui insiste la gradinata esterna, confina con: corte comune, strada privata, aventi causa da la seconda confina con: corte comune, strada e Per_2
pagina 5 di 8 fratelli e la terza confina con: proprietà , fratelli corte Per_3 Per_4 Per_3
comune e aventi causa da distinte in catasto terreni al foglio 3 particelle Per_2
589 mq 75,590 mq 20,591 mq 15.
Confini:
- L' appartamento è posto al primo piano sul lato Sud-Est di una palazzina quadrifamiliare composta da n. 2 piani fuori terra, seminterrato e soffitta confinante con aventi causa;
Persona_2
Provenienza:
Il cedente dichiara che l'immobile sito in Cappelle Sul Tavo alla via Pignatara 199, censito al catasto fabbricati al foglio 3, particelle 585 sub 6 p.1 cat. A/2 cl.1 vani 6,5 rendita euro 436,41; 585 sub 1 P.S.1 cat. C/6 cl. 3 mq 48 rendita euro 91,72; 585 sub.
2 P.S.1 cat. C/2 cl 1 mq 5 rendita euro 7,75, bene di sua piena proprietà per 1/2, pervenuto da atto di compravendita del 26.01.2005, rogato dal Notaio
[...]
repertorio n. 10.132 raccolta n. 5.537, registrato in Pescara il 27.01.2006 al Per_5
n 186, tra il sig. -quale parte venditrice- e la sig.ra Controparte_2 Pt_1
e il sig. – parte acquirente.
[...] Controparte_1
Situazione Urbanistica
L'immobile oggetto di trasferimento è stato costruito in base a concessione edilizia rilasciata dal Comune di Cappelle Sul Tavo n. 6 del 27/02/1981 e che dopo la sua costruzione non ha subito modifiche che comportino permesso di costruire o DIA o
SCIA.
Si precisa inoltre che in data 06/07/1982 il Comune di Cappelle Sul Tavo autorizzava l'abitabilità e l'agibilità dell'immobile in questione.
Dichiarazioni delle parti:
La signora ai sensi dell'art.19 comma 14 D.L.31 maggio 2010 n.78 Parte_1
conv. in L.122/2010, quale parte cedente dichiara, e parte ricevente sig. CP_1
prende atto, confermando la dichiarazione del cedente, che i dati catastali e la
[...]
pagina 6 di 8 planimetria sono conformi allo stato di fatto e dichiara, altresì, la conformità degli intestatari catastali con le risultanze dei registri immobiliari e in particolare ulteriormente dichiara che non sussiste difformità alcuna che comporti l'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
Quanto ceduto viene trasferito dalla cedente signora al sig. Parte_1 CP_1
con tutti i diritti, ragioni, azioni, accessori, accessioni e pertinenze, servitù
[...]
attive e passive inerenti, nonché i proporzionali diritti ed obblighi sulle parti, spazi, enti e servizi comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c. e seguenti, compresi i diritti pari ad
½ sull'area coperta e scoperta fatta eccezione per la corte esclusiva.
La sig.ra quale parte cedente dichiara ex art.62 ter del D. Lgs. Parte_1
192/2005 di aver consegnato e il sig. in qualità di cedente prende Controparte_1
atto di aver ricevuto, le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile Classe Energetica F.
La sig.ra , in qualità di cedente, dichiara espressamente che il valore Parte_1
complessivo dell'immobile oggetto di trasferimento è pari ad € 94.000,00 e che il valore della propria quota pari al 50% della proprietà dell'immobile, oggetto di cessione, è dunque pari ad € 47.200,00.
I signori e autorizzano fin d'ora la trascrizione della presente Pt_1 CP_1
sentenza di scioglimento del matrimonio contenente l'accordo di separazione con trasferimento immobiliare rinunciando all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2879
c.c..
Le parti si impegnano a procedere alla relativa trascrizione e voltura della sentenza di scioglimento del matrimonio, che codesto Ill.mo Tribunale vorrà emettere, contenente l'accordo di separazione con trasferimento immobiliare presso il competente Ufficio della Pubblicità Immobiliare, esonerando espressamente la cancelleria dal relativo onere e da ogni responsabilità a qualsiasi titolo.
pagina 7 di 8 Le parti chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art.19 L.74/87 e delle sentenze della Corte Cost. 154/99
e 202/03.
I signori e chiedono infine che, in conformità alla sent. n. Pt_1 CP_1
21761/21 sez. unite e di quanto stabilito dall'art. 29 comma 1bis legge n. 52/85, inserito dall'art. 19 comma 14 DL n. 78/2010 conv. con L. n. 122/10, venga emessa da parte della Cancelleria attestazione di intervenuta produzione degli atti richiesti dalla richiamata disposizione (visura catastale, planimetria dell'immobile), nonché di intervenuta dichiarazione da parte dell'intestatario cedente della suestesa conformità allo stato di fatto di detto immobile, sia ai dati catastali che alla planimetria.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 8 di 8