Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/01/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: ET UN de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4910 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 16.12.2024 tra
Parte_1
(cod. fisc. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, prof. , in proprio e in qualità Parte_2 di mandataria capogruppo dell' costituita con i mandanti CP_1 [...]
Controparte_2
[...] Controparte_3 Controparte_4
,
[...] [...]
, Controparte_5 [...]
Controparte_6 Controparte_7
,
[...] Controparte_8
,
[...] Controparte_9 [...]
Controparte_10
, elettivamente domiciliata
[...] in Via Crescenzio n. 62, presso lo studio dell'avv. Salvatore Lorefice, CP_10 che la rappresenta e difende unitamente all'avv. prof. Federico Tedeschini e all'avv. Tommaso Pallavicini per procura alle liti in calce all'atto di appello;
-appellante - appellato incidentale- e
Controparte_11
(cod. fisc ), in persona del Ministro in carica,
[...] P.IVA_2
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
-appellato - appellante incidentale- e e Controparte_12 Controparte_13
-appellate contumaci- OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per ” Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello e, per l'effetto,
- rigettare siccome infondato, in fatto e diritto, l'appello incidentale;
- accertare la infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla Commis- sione Europea e dal e, per l'effetto, dichiarare che questi ultimi non CP_14 vantano alcun diritto di procedere esecutivamente in danno d;
Pt_1
- in subordine, accertare la infondatezza, della pretesa creditoria, quanto meno della quota nazionale avanzata dal e, per l'effetto, dichiarare CP_14 che quest'ultimo non vanta alcun diritto di procedere per tale titolo esecuti- vamente in danno d;
Pt_1
- con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarre ai sottoscritti avvocati che si dichiarano, ex art. 93 c.p.c., antistatari”; per “Affinché la Corte Controparte_15
d'appello a) Rigetti l'appello principale, previa reiezione dell'istanza di sospensione, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
b) In accoglimento dell'appello incidentale, dichiari il proprio difetto di giuri- sdizione a conoscere della controversia, appartenendo la giurisdizione al tri- bunale dell'Unione Europea;
c) con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 19.12.2014, l'
[...]
in proprio e in qualità di Parte_3 mandataria capogruppo dell' co- Controparte_16 stituita con i mandanti Parte_4
[...
[...] Con-
[...] Controparte_3
, Controparte_17
Controparte_5
,
[...] Controparte_6 [...]
, Controparte_18 [...]
, Controparte_19 [...]
Controparte_9 [...]
Controparte_20
, ha citato il
[...] Controparte_15
la e la Corte di Conti Europea innanzi al
[...] Controparte_12
Tribunale di Roma, chiedendo di accertare e dichiarare non dovute le somme alla stessa già corrisposte e di cui è stata chiesta la restituzione con la nota prot. n. 21285 del 21.10.2014 inviatale dal convenuto, a seguito CP_11 della nota di addebito n. 3241411395 del 30.9.2014 della CP_12
In particolare, l'associazione attrice ha allegato:
[...]
- di avere partecipato al Programma Nazionale Italiano di rilevazione dei dati sulla pesca per il periodo 2009-2010 e di avere ottenuto i finanziamenti previsti dall'art. 9 del Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio del 22.5.2006, che le sono stati erogati dal Controparte_15 in due quote di pari importo, una comunitaria e una
[...] nazionale;
- di avere stipulato in data 13.3.2009 una Convenzione con il con- CP_11 venuto per disciplinare lo svolgimento delle attività di rilevazione dati;
- di avere affidato, a sua volta, a un soggetto terzo, lo Studio Nouvelle s.r.l. (iscritto “all'Albo Fornitori” della stessa) il servizio di ricostruzione e raccolta dati annuali;
- che, sulla base dei rilievi della Corte dei Conti Europea, la CP_12
con nota (2013) 2644562 del 12.7.2013, e poi con nota
[...] Per_1
(2014) 2605588 del 6.8.2014, ha contestato allo Stato italiano la le- Per_1 gittimità delle spese sostenute dall' di cui è mandataria nell'attuazione CP_1 del suddetto programma, più nello specifico di due categorie di costi: il “Co- sto del Personale” per l'importo di € 243.335,70 e il “Costo per l'assistenza esterna” per l'importo di € 673.359,00;
3 - che, in particolare, la Corte dei Conti Europea ha rilevato come parte dei costi per il personale non soddisfacesse le condizioni di ammissibilità indi- cate nell'Allegato 1 al Regolamento CE n. 1078/2008 della Commissione del 3.11.2008, poiché erano stati pagati forfetariamente, e non sulla base del lavoro effettivamente svolto, né in base ai 210 giorni produttivi con re- lativa compilazione del c.d. time sheet;
- che, quanto al “Costo per l'assistenza esterna”, la Corte dei Conti Europea ha contestato le modalità di assegnazione del subcontratto allo
[...]
e, in particolare: (i) l'assenza di una procedura ad evidenza pubblica Parte_5 per l'affidamento dell'incarico; (ii) la mancanza di documentazione relativa ai controlli che l' avrebbe dovuto eseguire sui risultati ottenuti dallo Parte_1
Studio Nouvelle;
(iii) l'inserimento, nella richiesta di rimborso di spesa for- mulata alla Commissione, di un costo non ancora effettivamente sostenuto dallo Stato italiano;
- che, sulla base di tali contestazioni, con la nota prot. n. 21285 del
21.10.2014 il ha Controparte_15 adottato, da un lato, ha trasmesso all la nota di addebito della Parte_1 relativa alla quota comunitaria, e, dall'altro, ha richie- Controparte_12 sto alla stessa il pagamento ex art. 11 del d.P.R. 29.12.1988, n. 568 della relativa quota nazionale di finanziamento.
L'attrice ha dedotto, quindi, l'infondatezza delle contestazioni formulate da- gli organi comunitari, e segnatamente che: (a) la contestazione relativa al
“Costo del personale” fosse in contrasto con il principio del legittimo affida- mento avendo la Commissione Europea avallato il sistema di calcolo di tale costo in sede di approvazione dello stanziamento per il periodo 2009-2010;
(b) la scelta del collaboratore, la Studio Nouvelle s.r.l., fosse avvenuta me- diante una procedura selettiva conforme all'art. 32, co. 3, del d.lgs n. 163/2006 e che, in ogni caso, il servizio affidato non era soggetto alla di- sciplina dei contratti pubblici;
(c) i controlli sul servizio reso dal collaboratore terzo fossero stati effettuati secondo le procedure conformi all'art. 14 del
Regolamento CE n. 199/2008 emanato dal Consiglio il 25.2.2008. E, ha richiesto di sospendere il giudizio, ai sensi dell'art. 337, co. 2 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi al giudice amministrativo e relativo all'annullamento sia del provvedimento con cui il CP_21
4
[...] convenuto aveva richiesto la restituzione delle somme erogate a titolo di finanziamento, sia delle note comunitarie aventi ad oggetto le specifiche con- testazioni.
Si è costituito nel giudizio di primo grado il Controparte_15
che ha dedotto, in via pregiudiziale di rito, il difetto di
[...] giurisdizione del giudice nazionale in favore di quello comunitario, ai sensi dell'art. 263, par. 4, T.F.U.E.; in via preliminare di rito, l'inammissibilità della domanda perché proposta con la forma dell'opposizione ad ordinanza in- giunzione, laddove la nota prot. n. 21285 del 21.10.2014 non è tale, ma con la stessa l'Amministrazione si è limitata a richiedere la restituzione di quanto corrisposto a seguito della richiesta ricevuta, a sua volta, dalla Com- missione Europea;
nel merito, il rigetto della domanda proposta dall'attrice perché infondata.
La Commissione Europea e la Corte dei Conti Europea non si sono costituite nel primo grado di giudizio e sono state dichiarate contumaci.
La causa è stata istruita mediante deposito di documentazione da parte di entrambe le parti.
Nelle more del giudizio di primo grado, l' sempre in proprio e Parte_1 quale mandataria capogruppo dell' costituita con i mandanti CP_1 [...]
Controparte_2
[...] Controparte_3 [...]
, Controparte_22 [...]
, Controparte_5 [...]
Controparte_6 Controparte_7
,
[...] Controparte_8
,
[...] Controparte_9 [...]
Controparte_10
, ha proposto ricorso ex
[...] art. 263, co.
4. T.F.U.E. innanzi al Tribunale dell'Unione europea per conse- guire l'annullamento la decisione contenuta nella nota di addebito del 30.9.2014 emessa dalla Commissione europea, della relazione della Corte dei Conti del 27.2.2013, delle note Ares della Commissione europea del 12.7.2013 e del 6.8.2014, nonché ogni atto presupposto e connesso. Il giudice comunitario ha dichiarato irricevibile il ricorso, ritenendo che non
5 ricorressero i presupposti di cui all'art. 263, par. 4, del T.F.U.E. atteso che il rimborso delle somme in questione è conseguenza diretta non già degli atti impugnati, bensì della richiesta nei confronti della ricorrente dallo Stato ita- liano.
Con sentenza n. 5845/2019 emessa in data 19.3.2019 Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'a.g.o. sollevata dal convenuto, ha integralmente rigettato le CP_11 domande proposte dall' condannandola al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore dell'Amministrazione convenuta e costituita.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivamente appello l' Pt_1
in proprio e in qualità di mandataria capogruppo dell' costituita
[...] con i mandanti Controparte_2
[...] Controparte_3 [...]
, Controparte_22 [...]
Controparte_5
,
[...] Controparte_6 [...]
, Controparte_23 [...]
, Controparte_24 Controparte_25
[...] [...]
Controparte_26
, svolgendo i motivi indicati di seguito e concludendo come in epi-
[...] grafe.
Si è costituito nel presente grado di giudizio il Controparte_27
che ha dedotto l'infondatezza delle censure
[...] svolte dall'appellante, concludendo per il rigetto dell'impugnazione proposta da questa, e ha proposto appello in via incidentale avverso la decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdi- zione del giudice ordinario.
La Commissione Europea e la Corte dei Conti Europea non si sono costituite nel presente giudizio e la prima è stata dichiarata contumace con ordinanza assunta all'udienza del 17.2.2020.
2. Con l'unico motivo di appello incidentale – da esaminare preliminarmente nell'ordine logico di trattazione delle questioni – il
[...] censura la sentenza di primo grado laddove Controparte_15
6 ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice italiano anziché quella del
Tribunale dell'Unione Europea ex art. 263 T.F.U.E., rilevando come il Tribu- nale di Roma, nello statuire ciò, abbia richiamato quanto ritenuto da tale giudice comunitario con l'ordinanza emessa il 9.6.2016. In particolare, l'ap- pellante in via incidentale deduce che quest'ultima decisione non assume- rebbe alcuna rilevanza nel presente giudizio sia perché la stessa è stata resa tra parti diverse rispetto al giudizio in oggetto (in particolare, è stata propo- sta dall' nei confronti della e della Corte Parte_1 Controparte_12 dei Conti Europea, non nei confronti del Controparte_15
, sia perché non statuisce alcunché in punto di giuri-
[...] sdizione, avendo dichiarato irricevibile il ricorso ex art. 263, par. 4, T.F.U.E. proposto dall'odierna appellante.
Il motivo è privo di pregio.
2.1. Ai sensi dell'art. 263, par. 4, T.F.U.E., una persona fisica o giuridica può proporre ricorso innanzi al Tribunale dell'Unione Europea contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, lo riguar- dino direttamente e individualmente. Tale disposizione richiede, dunque, la compresenza di due presupposti, vale a dire che il provvedimento comuni- tario di cui si chiede l'annullamento, in primo luogo, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo;
e, in secondo luogo, non lasci ai propri destinatari alcun potere discrezionale quanto alla sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa co- munitaria, senza intervento di altre norme intermedie.
Riguardo al primo presupposto richiesto, il fatto che l'IREPA onlus sia il be- neficiario principale del contributo finanziario comunitario non implica che tale soggetto sia esso stesso titolare del diritto al contributo. Infatti, il con- tributo finanziario è stato richiesto alla Commissione Europea dallo Stato italiano e a quest'ultimo è stato, poi, concesso, essendo dunque l'Ammini- strazione, e non l' il soggetto finanziato dall'UE. Tanto è vero ciò che CP_1
– come rileva e documenta la stessa parte appellante – il pagamento di quanto dovuto a titolo di restituzione è stato richiesto dalla CP_12 allo Stato italiano, e per esso al Ministero dell'Economia e delle
[...]
Finanze (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellante – primo grado di
7 giudizio), il quale ha dunque chiesto al odierno appellato di prov- CP_11 vedere a corrispondere allo stesso l'importo di cui alla nota di addebito n. 3241411395 emessa dalla Commissione europea (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
Quanto al secondo presupposto richiesto dall'art. 263, par. 4, T.F.U.E., la circostanza che le autorità nazionali abbiano manifestato l'intenzione di re- cuperare le somme indebitamente percepite dall'appellante esprime l'esi- stenza di una loro volontà autonoma, che discende dall'applicazione della normativa nazionale, e non è dunque diretta conseguenza della suddetta nota di addebito della Commissione europea. In altri termini, sebbene il re- cupero dall'IREPA onlus di quanto corrisposto dallo Stato italiano alla Com- missione europea si sia imposto a seguito della nota di addebito n. 3241411395 emessa dalla Commissione europea per € 458.347,35, que- sto non discende direttamente dall'applicazione di tale provvedimento, che produceva effetti esclusivamente nei confronti dello Stato italiano.
Conseguentemente, si deve ritenere che - come ha correttamente ritenuto il giudice di primo grado – sia preclusa la tutela giurisdizionale dell'IREPA on- lus innanzi al Tribunale dell'Unione europea ai sensi dell'art. 263, co. 4,
T.F.U.E.; e che, “trattandosi di controversia che ha ad oggetto l'obbligo di restituzione di un finanziamento erogato con fondi pubblici, essa appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario poiché la restituzione di quanto rice- vuto a titolo di pubblica erogazione rientra nella comune disciplina dei rap- porti di debito e credito (Cass. sez. un. 7.5.2014, n. 9826)”. E questa con- clusione a cui è pervenuto il giudice di prime cure non è inficiata dalle cen- sure avanzate dal . CP_11
2.2. Nell'ambito della giurisdizione nazionale, poi, secondo il consolidato in- dirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., SS.UU., 20.7.2011, n. 15867; Cass. civ., SS.UU., 13.10.2011, n. 21062; Cass. civ., SS.UU.,
25.1.2013, n. 1776; Cass. civ., SS.UU., 18.1.2024, n. 1946; Cass. civ., SS.UU., 20.5.2024, n. 13992), secondo cui il riparto di giurisdizione tra giu- dice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuata sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Ne consegue che: (a) sussiste sempre la giurisdizione
8 del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza pro- cedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, e il quomodo dell'erogazione; (b) qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdi- zione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formal- mente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo.
Nel caso in esame, assumono determinante rilievo due circostanze. Da un lato, che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado la Parte_1 abbia fatto valere la situazione soggettiva diretta a trattenere la disponibilità dei contributi percepiti, situazione soggettiva definitivamente pregiudicata dalla nota di addebito emessa dal convenuto. Dall'altro, che il re- CP_11 cupero di quanto corrisposto all' di cui è mandataria l'odierna appel- CP_1 lante, ed a monte del finanziamento concesso dall'UE allo Stato italiano, è motivato sul presupposto di condotte nelle quali è ravvisabile un inadempi- mento agli obblighi e agli oneri imposti al privato dalla convenzione stipu- lata. Tali inosservanze riguardando la realizzazione dell'investimento cofi- nanziato, sono successive alla concessione del finanziamento e attengono alla fase esecutiva del rapporto tra l'Amministrazione e il prestatore del ser- vizio.
Peraltro, è la stessa Convenzione del 13.3.2009 a prevedere, all'art. 14, che
“le controversie di qualsiasi natura in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione (…) saranno deferite al Giudice Ordinario competente a cui la parte attrice potrà rivolgersi a norma del Co- dice di procedura civile e del T.U. 30 ottobre 1933, n.1611 e successive integrazioni e modificazioni”.
2.3. Nessun pregio riveste, poi, la deduzione del secondo cui non CP_11 sarebbe più contestabile la sussistenza della giurisdizione del giudice comu- nitario a seguito della sentenza n. 7242/2015 emessa del T.A.R. Lazio in
9 data 22.5.2015 (che, peraltro, risulta essere stata impugnata dinanzi al Con- siglio di Stato).
Al riguardo, è sufficiente rilevare che tale giudice amministrativo ha dichia- rato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale in favore di quello euro- unitario prima che intervenisse la decisione sopra riportata del Tribunale dell'Unione europea, la quale ha invece tenuto conto della pronuncia nazio- nale. In particolare, nella decisione assunta dal Tribunale dell'Unione Europea in data 9.6.2016, dopo avere dato atto che “il ricorrente ha depositato presso la cancelleria del Tribunale la sentenza del 16 maggio 2015 del Tri- bunale amministrativo (…) che è stata acclusa in atti”, ha comunque ritenuto che, nel caso di specie, “si ricadrebbe nella cognizione del giudice ordinario, competente a conoscere dei diritti soggettivi e di questioni inerenti il recu- pero di sovvenzioni o altri ausili finanziati per ragioni attinenti all'inadempi- mento di obbligazioni (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, VI, 14 di-cembre 2014, nr. 6144) e che non a caso è come tale espressamente indicato nella convenzione medesima quale autorità giudiziaria da adire per la risoluzione delle controversie attinenti alla fase esecutiva del rapporto” (v. fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio).
3. Con il primo motivo di appello principale la deduce l'omessa Parte_1 indicazione da parte del giudice di prime cure delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione. In particolare, l'appellante principale deduce come il Tribunale di Roma si sia limitato a reiterare le argomentazioni svolte dalle autorità comunitarie “in assenza di qualsivoglia analisi critica”. In parti- colare, l'appellante principale deduce che “Le motivazioni 'apparentemente' addotte a fondamento della sentenza di rigetto (…) non costituiscono espressione di un autonomo processo deliberativo, ma rappresentano di fatto una generica affermazione di condivisione delle conclusioni cui è giunta la ”, e quindi censura la sentenza di primo grado per Controparte_12 motivazione apparente.
Il motivo non è fondato.
Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far
10 conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 1°.3.2022, n. 6758; Cass. civ., Sez. VI-5, ord. 23.5.2019, n. 13977). In buona sostanza, ricorre il vizio di omessa motivazione allorquando il giudice, pur indicando gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ne omette qualsiasi approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragio- namento (cfr. Cass. civ., Sez. V, 6.6.2012, n. 9113; Cass. civ., I, 25.2.1998, n. 9097).
Nel caso in esame, tuttavia, non è possibile ritenere – come fa parte appel- lante – che, “sebbene la motivazione della pronuncia oggetto del presente gravame possa ritenersi graficamente esistente, la medesima è palesemente idonea ad illustrare il ragionamento seguito dal Giudice di prime cure per la formazione del proprio convincimento”. Sulla scorta del tenore stesso della censura mossa dall'appellante principale è evidente come non si intenda de- durre – a ben considerare – il vizio di motivazione apparente, ma al più di una motivazione per relationem, deducendo come il giudice monocratico del Tribunale di Roma “non ha svolto alcuna argomentazione per suffragare la legittimità delle suddette contestazioni, limitandosi semplicemente ad ad- durle quale fondamento della decisione di rigetto, dandone per scontata la loro correttezza”.
La motivazione della sentenza, con rinvio per relationem è ammissibile e ri- spetta il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., purché la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame cri- tico dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere in una acritica adesione al provvedimento ri- chiamato (cfr., seppure con riguardo al rinvio per relationem a provvedimenti giudiziari resi in altro processo, Cass. civ., Sez. V, 6.7.2022, n. 21443; Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 10.1.2022, n. 469). Nel caso in esame, nella motivazione della sentenza appellata viene riportato, sia pure sinteticamente, il contenuto degli atti comunitari e delle ragioni che li sorreggono, e inoltre viene dato atto delle doglianze dell' soprattutto, il giudice di primo grado Parte_1 ha ritenuto che l'attrice non abbia articolato alcuna argomentazione ulteriore per superare le repliche dell'autorità comunitaria. Viene, poi, esplicitamente 11 affrontata la questione del recupero da parte del odierno appellato, CP_11 rilevando come questo sia avvenuto in applicazione dell'art. 11 del d.P.R. 29.12.1988, n. 568, oltre a ritenere che, una volta decaduto dal beneficio comunitario, l'amministrazione non avesse alcun potere discrezionale ri- guardo al recupero delle relative somme.
4. Con il secondo motivo di appello principale si deduce l'omessa valutazione da parte del giudice monocratico del Tribunale di Roma delle prove docu- mentali prodotte nel corso del giudizio di primo grado, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. In particolare, la ritiene che il giudice di Parte_1 primo grado si sarebbe limitato a porre a fondamento della sua decisione quanto dedotto dal convenuto – sulla scorta delle contestazioni CP_11 mosse dagli organismi comunitari – così considerando l'appellante decaduta dal beneficio comunitario “senza premurarsi di accertare l'effettiva sussi- stenza dei presupposti idonei a configurarla”.
Con il terzo motivo di appello principale si deduce l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. In particolare, l'appellante deduce che, “anche a voler ritenere sussistente – come fa il Tribunale – un inadempimento (o un inesatto adempimento) da parte dell'odierna appellante, la sentenza oggi gravata omette e non offre la benché minima valutazione dell'imputabilità e della gravità del medesimo”. E, quindi, con il quarto motivo si deduce, poi, l'erroneità della sentenza emessa dal Tribunale di Roma per avere ritenuto, in ogni caso, sussistente un inadempimento alla convenzione da parte di Parte_1
In particolare, l'appellante principale ripropone quanto dedotto nel primo grado di giudizio, allegando che:
- con riguardo al “Costo del personale”, la aveva ap- Controparte_12 provato e condiviso, sia in sede di presentazione del Programma Nazionale relativo all'anno 2010 (vale a dire, quello successivo a quello per cui è causa) sia in sede di rendicontazione, le modalità operative di raccolta dei dati eco- nomici e il relativo budget che si riferiva proprio agli ”; CP_28
- il mancato esperimento di procedure di gara per l'affidamento dell'incarico a collaboratori terzi si giustificava sia in quanto il collaboratore utilizzato (la
Studio Nouvelle Consulting s.r.l.) aveva già in essere contratti di
12 collaborazione con l'appellante, sia perché, in ogni caso, le norme nazionali e comunitarie escluderebbero, nel caso di specie, il ricorso all'evidenza pub- blica;
- con riguardo al “Costo di assistenza esterna”, il Regolamento CE n. 1078/2008 attribuiva al soggetto attuatore del Programma la facoltà di ri- correre all'assistenza esterna e che, comunque, l'IREPA onlus aveva proce- duto alla selezione della Studio Nouvelle Consulting s.r.l. con apposita pro- cedura selettiva, con inviti a partecipare a cinque operatori selezionati dall'Albo Fornitori, in conformità agli artt. 19, 27, 32 del d.lgs. n.163/2006;
- quanto ai controlli circa la qualità del servizio di raccolta dati, l'art.14 del Regolamento CE n.199/2008 si limitava ad attribuire allo Stato membro la responsabilità della qualità e della completezza dei dati, senza però indivi- duare una specifica modalità di controllo, e che l'IREPA aveva eseguito i con- trolli suddetti secondo specifiche procedure e prassi;
- quanto all'inserimento di spese non sostenute nella richiesta di rimborso, lo Stato italiano aveva operato legittimamente rispetto alle prescrizioni re- golamentari avendo rendicontato le somme che aveva effettivamente soste- nuto anche sotto forma di impegni di spesa.
I tre motivi di appello sopra riassunti sono connessi tra loro e, pertanto, possono pertanto essere esaminati congiuntamente. E non meritano accogli- mento.
4.1. I regolamenti che costituiscono il quadro normativo di riferimento della (e, quindi, parte integrante della disciplina dettata dalla) Convenzione stipu- lata dal e dall' Controparte_15 CP_1 rappresentata dall' sono i seguenti: Parte_1
- il Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio del 25.2.2008, il quale, istituendo un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca, nonché un sostegno alla consulenza scientifica rela- tiva alla politica comune della pesca, costituisce la base per l'analisi scienti- fica della pesca e per la fornitura di pareri scientifici di qualità ai fini dell'at- tuazione della politica comune della pesca: è proprio in applicazione di tale regolamento che la Commissione Europea è tenuta a adottare un programma comunitario pluriennale, sulla base del quale gli Stati membri definiscono a loro volta programmi pluriennali per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati;
13 - il Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio del 22.5.2006, il quale prevede, all'art. 9, che la Comunità eroghi un contributo finanziario per l'ado- zione di misure nell'ambito della raccolta di dati di base;
- il Regolamento (CE) n.1078/2008 della Commissione del 3.11.2008, re- cante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 861/2006 del Con- siglio.
La presente controversia, infatti, concerne la domanda di accertamento del diritto dell'attrice a fruire del finanziamento di cui al Regolamento (CE) n. 1078/2008, anche se questo viene erogato – come si è detto – allo Stato membro, e dunque della conseguente non debenza della restituzione delle somme ricevute sulla base di una contestazione delle note di addebito che imputano all'attrice inadempimenti in ordine alla disciplina comunitaria. Ne consegue che tale accertamento non può che fondarsi sull'interpretazione di quanto previsto dalla Convenzione del 13.3.2009 alla luce di quanto dispo- sto dal Regolamento (CE) n. 1078/2008.
4.2. Ciò necessariamente premesso, quanto alla contestazione sollevata dalle istituzioni euro-unitarie e relativa al “Costo del personale”, l' ha Parte_1 dichiarato di avere utilizzato un metodo di calcolo difforme rispetto a quello prescritto dalla norma regolamentare.
Non è contestato, oltre ad essere documentato in atti, che l'odierna appel- lante in via principale abbia calcolato i costi del personale forfettariamente, e quindi senza allegare una scheda di rilevazione dei tempi. Tuttavia, l'Alle- gato 1 al Regolamento (CE) n. 1078/2008 prescrive, per quanto qui d'inte- resse: “Tra le spese ammissibili rientrano, interamente o parzialmente, le se- guenti categorie di costi:
a) spese di personale:
- le spese di personale corrispondono alle ore effettivamente dedicate al programma nazionale da parte di personale esclusivamente scientifico o tec- nico,
- le spese di personale sono stabilite in relazione alle ore effettivamente de- dicate al programma nazionale e sono calcolate sulla base dell'effettivo costo del lavoro (salari, oneri sociali, contributi previdenziali e spese pensionisti- che) ma esclusi tutti gli altri costi,
14 - il calcolo delle tariffe orarie/giornaliere è effettuato sulla base di 210 giorni produttivi per esercizio,
- il tempo dedicato dal personale al programma deve figurare interamente nei registri (schede orarie) ed essere certificato almeno una volta al mese dalla persona responsabile;
le schede orarie vengono messe a disposizione dell qualora ne faccia richiesta”. CP_12
Alla luce di tale previsione regolamentare, i costi per il personale non corre- dati di un'indicazione delle voci di spesa e degli elementi per determinare le stessi indicati dall'Allegato 1 sopra riportato, e quindi senza che i costi so- stenuti siano stati posti chiaramente in relazione al progetto realizzato dall' non possono essere ammessi al rimborso, come ha correttamente CP_1 ritenuto la Commissione europea.
Neanche è possibile dedurre che “in sede di approvazione del budget 2009 da parte della era stato sottolineato come la natura peculiare CP_12 dell'attività di raccolta di determinati dati dovesse essere rapportata alle pre- visioni regolamentari sull'ammissibilità degli ”, considerando che CP_28 dalla documentazione in atti – ivi inclusa la nota di accompagnamento al Budget 2009 (v. doc. n. 13 del fascicolo del primo grado di giudizio della
– non si evince alcuna autorizzazione della in Parte_1 CP_12 ordine al pagamento forfettario dei compensi. Del resto, l'attrice sostiene che
“non è possibile prevedere un compenso sulla base del tempo di lavoro ef- fettivamente impiegato, né risulta appropriato presentare un time sheet dell'attività di collaborazione”, senza però indicare la ragione per la quale la natura dell'attività espletata non permetterebbe anche solo la redazione di una scheda oraria.
Del tutto priva di pregio, poi, è la doglianza secondo cui “non si comprende come mai una modalità di raccolta dei dati economici sulla flotta prevista nel Programma Nazionale (e nel relativo budget) possa essere stata oggetto di contestazione postuma, sebbene la avesse a suo Controparte_12 tempo specificatamente approvato detto Programma”. Al fine di garantire un utilizzo corretto dei finanziamenti comunitari, la Europea e la CP_12
Corte dei Conti Europea, anche a seguito dell'erogazione del rimborso, pos- sono comunque verificare il rispetto delle disposizioni del regolamento;
e, a tal fine, possano disporre di tutte le informazioni necessarie per effettuare
15 gli audit e le rettifiche finanziarie di cui all'art. 28 del regolamento (CE) n. 861/2006, come del resto previsto dal considerando 11 al Regolamento
(CE) n. 1078/2008 della CP_12
4.3. Con riguardo, invece alla seconda contestazione relativa al “Costo dell'assistenza esterna” realizzata mediante il sostegno della Studio Nouvelle s.r.l., parte appellante ha dedotto che, seppure “è altresì incontestabile il mancato esperimento di procedure di gara per l'affidamento degli incarichi di raccolta dei dati” , si debba ritenere che per i servizi in questione le norme nazionali e comunitarie escluderebbero il ricorso all'evidenza pubblica.
Ciò nondimeno, il Regolamento (CE) n. 1078/2008 prescrive espressamente, sempre all'Allegato 1, l'applicazione della normativa vigente in materia di appalti pubblici.
In particolare, con riguardo ai “f) costi di subappalto/assistenza esterna”, l'Allegato 1 dispone che “il subappalto o l'assistenza esterna riguardano ser- vizi di base e non innovativi forniti allo Stato membro e/o ai partner quando essi non siano in grado di provvedervi con i loro mezzi e il loro costo non può superare il 20% del bilancio annuo globale approvato. Qualora l'importo cumulato dei contratti di subappalto nel programma nazionale superi il limite sopra specificato è necessaria la preventiva autorizzazione scritta della Com- missione”, e quindi che “l'aggiudicazione di contratti di subappalto da parte dello Stato membro/partner deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici e in conformità con le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici”. Inoltre, si dispone che:
“— tutte le fatture rilasciate dai subcontraenti devono presentare un chiaro riferimento al programma nazionale e al modulo (ovvero, numero e titolo o titolo breve). Tutte le fatture devono essere sufficientemente precise per con- sentire di individuare le singole voci che costituiscono il servizio prestato (descrizione chiara e costo di ciascuna voce),
— lo Stato membro e i partner provvedono affinché ciascun contratto di subappalto contenga una clausola in cui si dichiara espressamente che la e la Corte dei conti esercitano poteri di controllo sui documenti CP_12
e sui locali del subcontraente che ha ricevuto fondi comunitari (…)”.
Alla luce della disciplina suddetta, dunque, il subappalto alla Studio Nouvelle
s.r.l. da parte della di cui era mandataria l' a sua volta CP_1 Parte_1
16 aggiudicataria dell'appalto per la predisposizione del Programma Nazionale Italiano di rilevazione dei dati sulla pesca per il periodo 2009-2010, doveva avvenire nel rispetto della normativa nazionale in materia di appalti pubblici.
Nell'ambito di questa le disposizioni che derogano alla regola della proce- dura di evidenza pubblica, in quanto eccezionali, rispetto ai principi che in- formano la materia, sono di stretta interpretazione. Si impone, allora, una valutazione rigorosa in ordine alla ricorrenza dei presupposti che giustificano la sottrazione dell'affidamento alla regola del confronto competitivo.
Nel caso in esame, la deroga alla regola dell'evidenza pubblica non trova adeguato fondamento nel disposto dell'art. 19 del d.lgs. n. 163/2006, il quale dispone, alla lett. f), che la disciplina dettata dal codice degli appalti pubblici non si applica “per i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, purché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servi- zio sia interamente retribuita da tale amministrazione”. Infatti, contraria- mente da quanto sostenuto da parte appellante, nel caso in esame non è possibile affermare la natura di “amministrazione appaltante” in capo all' di cui era mandataria l' È invece pacifico che questa CP_1 Parte_1 abbia natura privata, peraltro per espressa ammissione della stessa che “la scelta del (parte privata) è avvenuta mediante procedura di evidenza pubblica”. La stazione appaltante, nel caso in esame, era semmai il
[...]
che ha stipulato la conven- Controparte_15
con l'odierna appellante principale. CP_29
Inoltre, l'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 1078/2008 prevede – come si è detto – che l'aggiudicazione di un subcontratto da parte di uno Stato mem- bro/partner debba avvenire nel rispetto di tutte le norme applicabili in ma- teria di offerta pubblica, incluse le Direttive europee sulle pubbliche forniture.
Al caso di specie sono applicabili ratione temporis le Direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE, approvate allo scopo di rendere omogenee, a livello europeo, le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
In attuazione degli artt. 25 e 60 della Direttiva 2004/18/CE, il legislatore ha introdotto all'art. 118 del d.lgs. 12.4.2006, n. 163, una disciplina del su- bappalto sostanzialmente riproduttiva del contenuto del citato art. 18 della legge 19.3.1990, n. 55. In particolare, la disposizione richiamata del Codice
17 dei Contratti pubblici disponeva che “per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappal- tabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie me- desime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto”.
Nel caso in esame, la richiesta di rimborso presentata alla – CP_12 sulla base degli importi dichiarati dall'IREPA onlus – ammontava a € 1.529.033,53, dei quali € 673.359,00 esclusivamente per l'assistenza esterna, e quindi era ampiamente superata la soglia consentita (più di pre- ciso: il 30% di € 1.529.033,53 corrisponde a € 458.709,9) dalla disciplina dettata dalle Direttive europee sulle pubbliche forniture.
Ancora, l'art. 31 della Direttiva 2004/18/CE prevedeva che, per aggiudicare gli appalti di forniture, lavori e di servizi, gli enti aggiudicatori dovessero ricorrere alle procedure di evidenza pubblica e che potessero avvalersi di una procedura senza la previa indizione di una gara soltanto in ipotesi ecce- zionali, come quelle di cui al n. 1, lett. b) e lett. c), vale a dire: “ b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore econo- mico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudica- trici in questione, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'Articolo 30. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”. Tuttavia, tali ipotesi non ricorrono nel caso di specie: da un lato, non vi è prova che “se l'ATS avesse esperito una procedura aperta quasi certamente avrebbe compromesso la raccolta dati”, anche tenuto conto che il Pro- gramma Nazionale 2009 non era stato ancora approvato dalla CP_12 quando è stata individuata la Studio Nouvelle Consulting s.r.l.; dall'altro, in- vece, si osserva che l' aveva invitato più di un operatore econo- Parte_1 mico a presentare un'offerta, così dimostrando che più di un operatore eco- nomico avesse in astratto i requisiti tecnici per svolgere l'attività.
Peraltro, se si potessero invocare i precedenti rapporti professionali con il collaboratore per poter escludere qualsivoglia procedura di gara, l'obiettivo
18 stesso dell'apertura degli appalti pubblici risulterebbe inevitabilmente com- presso e si giungerebbe al risultato paradossale, e contrario a quello avuto di mira dalla disciplina comunitaria sopra richiamata, di ostacolare la concor- renza.
Né ricorre nel caso in esame un rapporto di partenariato pubblico-privato, che tra l'altro non dovrebbe essere tra il e l' rappresentata CP_11 CP_1 dall' , quanto piuttosto tra quest'ultima e la Studio Nouvelle Consulting Pt_1
s.r.l., essendo quest'ultimo il rapporto che viene in rilievo nel caso in esame.
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 163/2006, applicabile al caso di specie (come si è detto sopra), il rapporto di partenariato pubblico-privato è un contratto avente ad oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costru- zione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica uti- lità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comuni- tari vigenti. Rientrano tra i contratti di partenariato pubblico-privato, solo a titolo esemplificativo, la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità, l'affidamento di lavori me- diante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico-privato l'affidamento a contraente gene- rale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi.
Quindi, tra le componenti che devono sussistere affinché l'operazione eco- nomica possa qualificarsi come partenariato pubblico-privato è presente quella secondo cui la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realiz- zazione del progetto deve provenire in misura rilevante da risorse reperite dalla parte privata. Con tutta evidenza, tale componente non ricorre nel caso oggetto del presente giudizio, anche qualora si volesse ritenere – ma non è di questo avviso la Corte – che questa disciplina possa trovare applicazione anche al rapporto tra l'appaltatore del e il suo subappaltatore. CP_11
4.4. Con riguardo, invece, alle violazioni relative alla mancanza di documen- tazione in relazione ai controlli effettuati sul servizio prestato dalla Studio Nouvelle s.r.l., si osserva che con nota del 12.7.2013 la Commissione
19 Europea ha contestato allo Stato italiano, pure “senza mettere in discussione i risultati scientifici”, che l' avrebbe dovuto dimostrare documental- CP_1 mente il fatto che le prestazioni fornite per un costo di € 673.359,00 erano state effettivamente svolte. E tale contestazione si fonda su quanto previsto dal già richiamato Allegato 1 del Regolamento (CE) 1078/2008, il quale prevede, alla lett. f), relativa ai costi dell'assistenza esterna, che “tutte le fat- ture rilasciate dai subcontraenti devono presentare un chiaro riferimento al programma nazionale e al modulo (ovvero, numero e titolo o titolo breve). Tutte le fatture devono essere sufficientemente precise per consentire di in- dividuare le singole voci che costituiscono il servizio prestato (descrizione chiara e costo di ciascuna voce), - una copia autenticata del contratto con il subcontraente, e i relativi giustificativi del pagamento, devono essere tra- smessi alla Commissione unitamente alla dichiarazione delle spese”.
A tale riguardo, l'odierna appellante si limita a dedurre la validità del sistema di verifica della qualità dei dati, in difetto di alcun riferimento circa i giustifi- cativi dei pagamenti e, quindi, i costi di ciascuna voce e servizio prestato dalla Studio Nouvelle s.r.l. Si deve ritenere, pertanto, che in mancanza di allegazione, ancor prima che di prova, non è possibile dedurre che l di CP_1 cui è mandataria l' abbia svolto – nei confronti del collaboratore Parte_1
– una verifica idonea ad accertare la corrispondenza tra il servizio reso e il costo sostenuto.
4.5. Ad ogni buon conto, l'art. 12 del Regolamento (CE) n. 1078/2008 di- spone che “Se gli Stati membri non trasmettono chiarimenti sufficienti entro il termine di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e la Commissione ritiene che la domanda di rimborso non sia conforme alle condizioni di cui al presente regolamento, essa invita gli Stati membri a presentare le loro osservazioni entro 15 giorni di calendario. Se l'esame conferma il mancato rispetto delle suddette condizioni, la Commissione rifiuta di rimborsare, in tutto o in parte, le spese considerate non conformi e, se del caso, esige il rimborso dei pa- gamenti indebitamente eseguiti o disimpegna gli importi non ancora versati”.
Peraltro, tale disposizione è richiamata dalla Convenzione del 13.3.2009 sulla scorta della quale sono state rese dall' le prestazioni oggetto di CP_1 causa. In particolare, l'art. 7 della Convenzione dispone che “il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui al Programma
20 Nazionale 2009-2010 è stabilito nelle previsioni finanziarie allegate al pro- gramma stesso (…) salvo l'approvazione da parte della Euro- CP_12 pea e delle eventuali modifiche che potranno essere apportate”. E prevede, poi, che il 20% del rimborso verrà erogato a saldo, previo pagamento delle domande di rimborso delle spese sostenute da parte della Parte_6
e delle verifiche contabili-amministrative effettuate dal .
[...] CP_11
In altri termini, l' e quindi l di cui era ed è mandataria, era Parte_1 CP_1 consapevole del fatto che, in mancanza dell'approvazione della CP_12
non avrebbe ottenuto il rimborso delle spese sostenute nell'effet-
[...] tuazione della attività di cui alla Convenzione. Tanto è vero ciò che, nello stesso atto costitutivo dell' viene specificato, all'art. 15, che, “Fatto CP_1 salvo il caso di forza maggiore, quale convenuto contrattualmente con il in caso di inadempimento ( ritardi, errori, difformità dell'incarico, CP_14 errata rendicontazione delle spese, ecc.) saranno a carico della Parte inadem- piente la mancata approvazione delle spese da parte dell'UE” (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte attrice - primo grado di giudizio).
5. Tutto ciò osservato, a fronte dell'avvenuta decadenza dal beneficio comu- nitario e della richiesta alla Stato italiano da parte della Commissione Euro- pea di restituzione del finanziamento erogato, il
[...] non poteva che richiedere, a sua volta, la Controparte_15 restituzione anche della quota nazionale, in applicazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 568/1998 sopra citato, ai sensi del quale: “1. Oltre che nel caso previsto dall'art. 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammini- strazione competente è tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al Fondo di rotazione delle somme erogate o anticipate, ivi compresi gli in- teressi in conformità con l'ordinamento vigente e la legislazione comunitaria, anche in tutti i casi di decadenza dal beneficio comunitario”. Detto decreto trova applicazione per gli interventi cofinanziati da un lato, con risorse deri- vanti da strumenti del bilancio UE e, dall'altro, con risorse derivanti dal Fondo
Nazionale di Rotazione, il quale eroga risorse a titolo di prefinanziamento, di pagamento intermedio e a saldo, al fine di assicurare la tempestiva esecu- zione degli interventi. Del resto, tale decreto contiene l'ulteriore previsione per cui, “in tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario con- cesso, le predette amministrazioni sono altresì responsabili del recupero e
21 della restituzione al Fondo di rotazione di cui alla legge n.183/1987 delle corrispondenti somme erogate” (art. 9).
Tale recupero è disciplinato dalla stessa Convenzione oggetto di causa, la quale dispone all'art. 9 che, “nel caso di parziale inosservanza degli adem- pimenti previsti dalla presente convenzione da parte del il Ministero provvederà alla riduzione del rimborso delle spese in ragione dell'incidenza percentuale non eseguita”. In buona sostanza, essendo la decadenza moti- vata con riguardo alla violazione di obblighi condizionanti il finanziamento, si fa questione di un fatto sopravvenuto che incide sul rapporto tra l
[...]
e l' che obbliga quest'ultima alla restituzione di parte del Parte_7 CP_1 corrispettivo economico ricevuto.
Ed è di tutta evidenza come, di conseguenza, non assuma alcuna rilevanza la circostanza per cui “le determinazioni ministeriali di recupero si pongono in netto contrasto rispetto alla posizione che la stessa amministrazione na- zionale aveva espresso in occasione del chiarimento reso alla CP_12 in data 11 settembre 2013, in cui venivano sostanzialmente conte-
[...] state le risultanze dell'audit comunitario”.
6. Quanto, invece, all'asserita violazione del legittimo affidamento dell'odierna parte appellante, è opportuno sottolineare come il diritto di av- valersi del principio di tutela del legittimo affidamento presuppone rassicu- razioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili da parte di autorità competenti, che nel caso in esame non pos- sono che essere quelle dell'Unione Europea (cfr. C.GU.E. sentenza 11.3.1987, n. 265/1985, den Bergh e Van Dijk Food Pro- CP_31 ducts).
In particolare, il radicarsi di un legittimo affidamento presuppone il ricorrere di tre condizioni cumulative (cfr. C.G.U.E. sentenza 30.6.2005, n. T - 347/03, Branco/Commissione): (i) un'istituzione dell'Unione Europea deve aver for- nito all'interessato assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, pro- venienti da fonti autorizzate ed affidabili;
(ii) tali assicurazioni devono essere idonee a generare fondate aspettative nella persona cui si rivolgono;
(iii) le predette assicurazioni devono essere conformi alle norme applicabili. Nel caso di specie, invece, non risulta che la Europea abbia fornito CP_12 allo Stato italiano, e quindi all'appellante, l'assicurazione precisa circa il fatto
22 che essa avrebbe accettato e, quindi, approvato la metodologia di calcolato dei costi del personale o i costi dell'assistenza esterna.
7. In conclusione, devono essere rigettati sia l'appello incidentale del
[...] sia quello principale pro- Controparte_32 posto dalla in proprio e quale capogruppo dell costituita Parte_1 CP_1 con i mandati Controparte_2
[...] Controparte_3 [...]
, Controparte_33 [...]
Controparte_5
,
[...] Controparte_6 [...]
, Controparte_23 [...]
, Controparte_24 Controparte_25
[...] Controparte_20
e
[...] Controparte_26
, avverso la sentenza n. 5845/2019 emessa dal Tribunale di Roma,
[...] in composizione monocratica, in data 19.3.2019.
Le spese del presente grado di giudizio devono essere integralmente com- pensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza, mentre non deve essere assunta alcuna statuizione in ordine alle spese di lite tra gli appellanti e le appellate contumaci, le quali non hanno svolto alcuna attività difensiva nel presente giudizio.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 nei confronti dell'appellante principale, non anche nei confronti dell'appellante in via inci- dentale: infatti, essendo l'appellante in via incidentale soccombente un
[...]
, è istituzionalmente esonerata, per valutazione nor- Controparte_34 mativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, non trova ap- plicazione l'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.3.2014, n. 5955).
P.Q.M.
23 La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello incidentale proposto dal Controparte_27 avverso la sentenza n. 5845/2019 emessa dal
[...]
Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 19.3.2019; rigetta l'appello proposto da in proprio e quale capo- Parte_1 gruppo dell' costituita con i mandati CP_1 [...]
Controparte_35 [...]
Controparte_3 Controparte_36
,
[...] Controparte_37
,
[...] Controparte_6
[...] Controparte_18
, ,
[...] Controparte_24 [...]
Controparte_38 [...]
e Controparte_20 [...]
, avverso la sentenza n. 5845/2019 Controparte_39 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data
19.3.2019; compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra l' in proprio e quale capogruppo dell' costituita con i man- Parte_1 CP_1 dati Controparte_2
[...] Controparte_3 [...]
, Controparte_22 [...]
Controparte_5
,
[...] Controparte_6 [...]
, Controparte_18 Controparte_40
,
[...] Controparte_9
[...] Controparte_20
e , e il
[...] Controparte_10 [...]
Controparte_15
nulla per le spese del presente grado di giudizio tra il
[...]
e la Controparte_15 Controparte_12
24 nulla per le spese del presente grado di giudizio tra il
[...]
e la Corte dei Conti europea;
Controparte_15
nulla per le spese del presente grado di giudizio tra la in Parte_1 proprio e quale capogruppo dell' costituita con i mandati CP_1 [...]
Controparte_2
[...] Controparte_3 [...]
, Controparte_22 [...]
, Controparte_5 [...]
Controparte_6 Controparte_7
,
[...] Controparte_8
,
[...] Controparte_9 [...]
Controparte_10
, e la Commissione euro-
[...] pea;
nulla per le spese del presente grado di giudizio tra la in Parte_1 proprio e quale capogruppo dell' costituita con i mandati CP_1 [...]
Controparte_2
[...] Controparte_3 [...]
, Controparte_22 [...]
, Controparte_5 [...]
Controparte_6 Controparte_7
,
[...] Controparte_8
,
[...] Controparte_9 [...]
Controparte_10
, e la Corte dei Conti
[...] europea;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 nei confronti della in proprio e quale capogruppo dell' Parte_1 CP_1 costituita con i mandati Controparte_2
[...] Controparte_3 [...]
, Controparte_41
Controparte_5
,
[...] Controparte_6 [...]
[...]
[...] , Controparte_42 [...]
, Controparte_19 [...]
Controparte_9 [...]
Controparte_20 Controparte_10
.
[...]
Roma, 16.12.2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro ET Thellung de Courtelary
26