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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/07/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3162/2021
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 3162 del ruolo generale dell'anno 2021 e promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. ANTONIO SARACINO, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORE
contro
, in persona dell'amministratore Controparte_1 [...]
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 contumace;
CONVENUTO
Oggetto:
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in data 16-4-2025
per parte attrice: “come da citazione, chiedendo che sulla zona indicata nell'allegato 1bis della CTU d.d. 24/12/202 4 e individuata con il tri angolo retinato sia accertata e dichiarata l'inesistenza della servitù di passaggio a piedi e con mezzi a favore della p.ed. 1008 CC e a car i co della p.f. 74/4 CC contestualmente autorizzando l'attore Pt_2 Pt_2 a utilizzare liberamente e senza vincolo la relativa superficie. Insistendo altresì per l'ammissione delle istanze istruttorie rassegnate nella memoria ex art 183 co. 6 n. 2 c.p.c. ante riforma”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sui fatti di causa.
L'attore agisce in giudizio esponendo:
-di essere proprietario in C.C. Povo della p.ed. 603, della p.f. 74/3, pertinenziale alla prima, e della strada contigua sub p.f. 74/4, compendio ubicato a valle di strada pubblica, cui è collegata la discesa insistente sulla p.f. 74/4, che collega detta strada pubblica alla p.ed. 1008;
-che, nell'anno 1989, è stata costituita servitù di passo a piedi e con mezzi a carico della p.f. 74/4, per l'ampiezza di 3,50 metri e per il percorso di cui frazionamento dd. 22-
2-1989;
-che porzione della p.f. 74/4, per una superficie a L a nord-est, non è gravata dalla menzionata servitù;
-di essersi attivato, nel 2014, in esito a segnalazione da parte della proprietà della p.ed.
1060 in ordine a pericolo di crollo del muro a confine fra la p.f. 74/4 e la p.ed. 1060, nei confronti del condominio, che negava di intendere partecipare alle spese concernenti la parte di muro coincidente con la zona non gravata da servitù;
-che le spese di rifacimento sono state suddivise, per la parte coincidente con la fine della zona non interessata da servitù fino all'ingresso della p.ed. 1008, per la lunghezza di 22 metri a carico della convenuta e per la zona a L pari a 11 metri a carico dell'attore;
-che nel contesto dei lavori relativi al muro, iniziati a settembre del 2017 e conclusisi nel dicembre 2017, la porzione non gravata da servitù è rimasta inutilizzata in quanto inagibile e, infatti, transennata;
-di aver successivamente delimitato detta porzione con una linea di colore giallo, ciò onde poter parcheggiare le autovetture proprie e di parenti e amici;
-che il Condominio presentava querela a carico dell'attore con avvio di procedimento penale, al cui esito è stata emessa sentenza di condanna oggetto di appello, e procedimento per la reintegra nel possesso, quest'ultimo conclusosi nel febbraio 2019 con accoglimento della domanda del condominio;
-che, dal febbraio 2019, a fronte degli esiti del procedimento possessorio, l'attore non
è in condizione di poter far uso della porzione a L non gravata da servitù;
-che la servitù è stata usufruita per il percorso intavolato, il raggio di manovra di veicoli non potendo interessare detta porzione a L, i condomini, inoltre, provvedendo a pag. 2/10 liberare dalla neve il solo tracciato tavolare, assente, ancora, nella zona de qua, corrimano, invece presente sul muro di contenimento, ai fini dell'esercizio del passo a piedi;
-che, quanto alle pp.mm. 9 e 10, le stesse sino all'agosto 2014 erano di proprietà di sorelle dell'attore, altresì con consequenziale tolleranza;
-di aver proposto svariate soluzioni a parte convenuta, senza esito;
conclusivamente richiedendo, l'accertamento dell'inesistenza della servitù di passo in favore di parte convenuta, contestualmente autorizzando l'attore a utilizzare liberamente e senza vincolo la relativa superficie;
in subordine, la dichiarazione di inesistenza della servitù di passaggio in favore delle pp.mm. 9 e 10 per tolleranza.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 9-3-2022.
Depositate le memorie istruttorie di parte attrice e, previa rimessione in istruttoria, acquisita C.T.U. sui luoghi di causa (C.T.U. del 24-12-2024), la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione di termini per il deposito delle sole comparse conclusionali.
Sollevato ex art. 101 c.p.c. il contraddittorio in ordine ai rilievi emersi in sede peritale in ordine alla documentazione versata dall'attore, nonché in ordine alla disciplina dettata in materia anche dell'art. 12 R.D. n. 499/1929 (ordinanza del 2-6-2025), nulla è stato dedotto o prodotto da parte attrice.
2. Sul difetto di prova della domanda attorea.
In via pregiudiziale, va rilevata la corretta evocazione in giudizio del per CP_1 il tramite del suo amministratore, ciò in conformità all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di controversie condominiali, la legittimazione dell'amministratore del dal lato passivo ai sensi dell'art. 1131, 2° co., cod. CP_1 civ. non incontra limiti e sussiste, anche in ordine all'interposizione d'ogni mezzo di gravame che si renda eventualmente necessario, in relazione ad ogni tipo d'azione, anche reale o possessoria, promossa nei confronti del da terzi o da un singolo CP_1 condòmino (trovando ragione nell'esigenza di facilitare l'evocazione in giudizio del
, quale ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei CP_1 singoli condòmini) in ordine alle parti comuni dello stabile tali dovendo CP_3 estensivamente ritenersi anche quelle esterne, purché adibite all'uso comune di tutti i
pag. 3/10 condòmini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, negata la natura condominiale di un'area cortilizia, esterna al fabbricato ma adibita ad uso comune, aveva escluso la legittimazione passiva dell'amministratore rispetto a un'actio negatoria proposta da un condomino relativamente a tale area”) (Cass. Civ.,
Sez. 2, Ordinanza n. 22911 del 26/09/2018; cfr. anche Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n.
9206 del 04/05/2005; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 919 del 21/01/2004: “La legittimazione passiva dell'amministratore di condominio sussiste, con riguardo ad azioni negatorie e confessorie di servitù, anche nel caso in cui sia domandata la rimozione di opere comuni o (come nella specie) la eliminazione di ostacoli che impediscano o turbino l'esercizio della servitù medesima, non rendendosi necessaria
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini”; v. anche Cass. Civ., Sez.
6, Ordinanza n. 30302 del 14/10/2022).
Nel caso concreto, oggetto di causa è il diritto di servitù di passaggio a piedi e con veicoli istituito a favore della p.ed. 1008 C.C. di cui si allega la corrispondenza al Pt_2
Condominio “Residence al Sole” (cfr. anche docc. 7, 13 e 14 att.), a carico dei fondi di proprietà esclusiva dell'attore sub p.ed. 603 e p.f. e p.ed. 74/4 (doc. 1 att.), in particolare, in relazione alla porzione c.d. a L della p.f. 74/4. L'attore asserisce che sulla base del titolo il relativo esercizio deve intendersi per una larghezza di 3,5 metri e nel tracciato delineato dal frazionamento allegato (doc. 3 att.). Deduce, sulla base di ciò, che non sarebbe attinta da aggravio reale l'area delimitata con linea di colore giallo come rappresentata anche fotograficamente (doc. 12 att.; cfr. anche doc. 19 att.).
L'attore, tuttavia, produce non il titolo costitutivo nella sua integralità, soltanto richiamato, ma il preteso tipo di frazionamento (doc. 3 cit.).
Sulla base delle risultanze tavolari, detta servitù (G.N. 7638/2) è così descritta:
“passaggio a piedi e con veicoli da esercitarsi ai sensi del punto 11) del documento e del tipo di frazionamento dd. 22-02-1989 a carico p.f. 74/4 a favore p.ed. 1008 Atto di divisione d.d. 10/05/1989” (doc. 1 att.).
Va, innanzitutto, rammentato che “In tema di "actio negatoria servitutis", ai sensi dell'art. 2697 c.c., il proprietario del fondo servente che ammetta l'esistenza legittima della servitù, deducendo solo che la stessa debba esercitarsi con determinate modalità ed entro certi limiti, ha l'onere di provare l'esistenza delle dedotte modalità e limitazioni” pag. 4/10 (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 476 del 14/01/2016; cfr. anche in motivazione: “può dirsi che costituisce actio negatoria servitutis non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza di una pretesa servitù, ovvero all'eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere da un terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate dal medesimo, ma anche la domanda con cui il proprietario del fondo, che si assume servente, pur ammettendo l'esistenza legittima di una servitù, affermi che la stessa sia connotata da limiti, modalità, ovvero dal perseguimento di un determinato scopo, che risultino in concreto violati dal proprietario del fondo dominante.
La disciplina tipica dell'onere probatorio che caratterizza l'actio negatoria suppone che
l'attore possa limitarsi a provare il suo diritto di proprietà, mentre è il convenuto che deve provare l'esistenza della servitù sul fondo in questione (Cass. 27 dicembre 2004, n.
24028). Ove invece si domandi l'accertamento di modalità e limiti di esercizio di una servitù che si deduce esistente (…) non può certamente negarsi l'interesse dell'attore ad agire per rimuovere un siffatto stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, derivante della contestazione circa l'estensione del peso gravante sul fondo servente, e non superabile se non con l'intervento del giudice. Secondo, tuttavia, il criterio generale dettato dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto che si chiede di accertare in quella determinata portata grava sempre su colui che si affermi titolare del diritto stesso ed intenda farlo valere. Ove pertanto il proprietario del fondo, che agisca in negatoria servitutis, ammetta l'esistenza legittima della servitù (nella specie, di passaggio), ma affermi che la stessa debba esercitarsi con determinate modalità ed entro certi limiti, spetta a lui dar prova dell'esistenza delle dedotte modalità
e limitazioni (Cass. 29 gennaio 1980, n. 689)”).
Siffatto onere della prova a carico della parte implica in ipotesi di servitù costituite in via negoziale la necessaria produzione del titolo, vieppiù ove non constino risultanze esaustive in sede tavolare.
Deve, inoltre, osservarsi che, nell'ambito del c.d. sistema tavolare, ai sensi dell'art. 5
R.D. n. 499/1929, “Nel libro maestro si iscrivono gli elementi essenziali dei diritti tavolari. Qualora questi non possano esprimersi succintamente, potrà farsi richiamo nel libro maestro alle rispettive disposizioni, da indicarsi con precisione, dei documenti sui quali l'iscrizione si fonda;
le disposizioni richiamate si hanno per scritte nel libro pag. 5/10 maestro”; mentre l'art. 12 precisa che “Per le servitù prediali, per l'usufrutto, l'uso,
l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie dovrà indicarsi con tutta precisione il contenuto e
l'estensione del diritto da iscriversi con gli eventuali confini;
non occorre indicare il valore in danaro. Per le servitù che non gravano l'intera particella, dovrà essere allegata all'atto una planimetria in scala di mappa o maggiore, dalla quale risulti chiaramente
l'estensione dell'esercizio del diritto”.
Quest'ultima previsione non può che implicare, in difetto di planimetria “in scala di mappa o maggiore” recante “chiaramente l'estensione dell'esercizio del diritto”, una presunzione di insistenza sull'intera particella.
Nel caso concreto, le risultanze tavolari (doc. 1 att.) in ordine all'aggravio della “p.f.
74/4” non recano precisazioni in punto di estensione, diversamente da quanto a dirsi in ordine alla “p.ed. 603 parte” (doc. 1), con richiamo a quest'ultimo riguardo anche a una
“evidenza traporto” del 3-10-2019 sub G.N. 8375/3.
Se è vero, inoltre, che dette risultanze precisano che il passaggio a piedi e con veicoli debba “esercitarsi a sensi del punto 11) del documento e del tipo di frazionamento dd.
22-02-1989” (doc. 1 cit.), del documento (atto di divisione) e del punto 11) non vi è alcuna contezza in difetto di produzione agli atti di causa, mentre il “tipo di frazionamento” prodotto dall'attore integra in realtà planimetria “a vista” (doc. 3), di per sé sola non esaustiva ai fini de quibus tenuto conto che nella stessa è semmai evincibile una linea tratteggiata in una planimetria con scala appunto “a vista”, ove i punti rilevati con misurazione (e indicazione di “3,50”) afferiscono ad aree diverse e non rilevanti ai fini di causa.
Il Consulente nominato, in modo adeguatamente e sufficientemente motivato, ha sottolineato, infatti, come “il doc. 3 del ricorso non consenta di definire in modo puntuale ed analitico il percorso della servitù, in quanto si riferisce ad una planimetria a vista
(non in scala) che non riporta alcun punto rilevato topograficamente sul fondo assoggettato a servitù (p.f. 74/3 all'epoca di costituzione). Del resto tale frazionamento non riguardava la p.f. 74/4, non tanto perché inesistente all'epoca, ma soprattutto perché trattava un'operazione topografica interna fra le p.f. 74/1 e 74/2 (l'odierna p.ed. 1008 sostanzialmente). Su tali fondi si trovano infatti i punti rilevati riportati nel frazionamento predetto del 1989. Il doc. 3 in altri termini, a prescindere dalla nomenclatura dei fondi, pag. 6/10 non riporta lo stato reale della strada, ma è una sorta di schizzo senza riferimenti metrici, nemmeno desumibili graficamente. L'unico riferimento è la larghezza del transito di ml.
3,50” (C.T.U., pag. 7). Il Consulente ha, dunque, rilevato l'indisponibilità dell'atto di divisione e del relativo punto 11 e ha “assunto” in ipotesi che “il passaggio gravato da servitù intavolata a carico della p.f. 74/4, sia quello raffigurato dalla linea tratteggiata nel doc. 3 del ricorso”, nondimeno precisando come “La p.f. 74/4 all'epoca del doc. 3 non esisteva ancora e l'area esterna attorno all'edificio residenziale p.ed. 603 che conglobava la costituenda servitù era indicata come p.f. 74/3 (successivamente estinta)
Dunque la servitù in causa, incide all'attualità su area appartenete alla p.ed. 603 (casa con circostante cortile parte dell'ex. p.f. 74/3) e p.f. 74/4 (costituita in luogo di parte della
p.f. 74/3 che veniva estinta)” (C.T.U., pagg. 2 e 3).
In definitiva, dunque, il citato doc. 3 non è una planimetria di mappa, né riporta dati numerici all'infuori di quello relativo a larghezza di ml 3,50 e, tuttavia, quest'ultimo soltanto in un tratto diverso da quello per cui è causa, ciò nell'ambito di quello che è definito uno schizzo (C.T.U., pag. 7).
Il C.T.U. ha evidenziato ancora come “l'area retinata del doc. 3 del ricorso non è riproducibile sui luoghi di causa, ovvero costituirebbe transito non idoneo sulla base dei luoghi attuali, determinando in corrispondenza allo spigolo del muretto di recinzione
(vedasi in allegato n° 2 il punto 1 sulla foto n° 3), una larghezza di ml. 2,00” (C.T.U., pagg. 4 e seg.), precisando che “la larghezza utile di 3,5 metri sussiste solo nel tratto finale della rampa, ossia salendo, dall'inizio della svolta in corrispondenza all'accesso della casa dell'attore (foto n° 8), fino al cancello in prossimità dell'innesto alla viabilità pubblica (foto n° 9)”, peraltro “Larghezza garantita utilizzando la parte di rampa ubicata sul suolo della p.f. 2322/1 (Bene Pubblico) il quale si “confonde” senza soluzione di continuità con la rampa stessa (foto n° 7). Suolo non usufruibile dalla viabilità pubblica, essendo separato da muro di sostegno con recinzione” (C.T.U., pagg. 14 e 15).
Risultano, dunque, anche sotto tale profilo confutate l'utilità e l'autosufficienza in concreto del documento sub n. 3, di cui va esclusa la capacità sia costitutiva, sia rappresentativa-probatoria, vieppiù nel difetto della produzione del titolo parimenti e specificatamente richiamato in sede tavolare.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della previsione di cui all'art. 12 R.D. n. pag. 7/10 499/1929, in difetto di planimetria “in scala di mappa o maggiore” recante “chiaramente
l'estensione dell'esercizio del diritto”, non può presumersi l'insistenza sull'intera particella.
A ciò si aggiunga che, nell'eventuale esistenza di una porzione non gravata da servitù, il fatto che detta porzione possa anche in ipotesi farsi corrispondere all'area pretesa dall'attore è stato escluso in sede peritale (C.T.U., pagg. 11 e seg.).
Deve ancora osservarsi che nell'atto di citazione si legge che “inizialmente, come si può agevolmente ricavare dall'allegato progetto iniziale del 1988, la p.f. 74/4 doveva risultare perimetrata da un muretto corrente lungo l'esatto percorso di mt 3,50 di larghezza (…) successivamente al 1995, data di ultimazione dei lavori sul plesso della
p.f. 74/4, al solo fine di permettere al signor e ai suoi familiari un libero Pt_1 parcheggio, era lasciato lo spazio, quella che sarebbe stata la “L” non interessata dal passo intavolato, senza dunque ricorrere al muro perimetrale (…) la p.ed. 1008, invece, era ultimata e dichiarata agibile nell'aprile del 1996 come da dichiarazione comunale allegata” (atto di citazione, pag. 2). Tuttavia il progetto del 1988 prodotto sub doc. 5 att. non sembra trovare esatta corrispondenza nella planimetria allegata sub doc. 3 att. Al contempo la deduzione circa un'eventuale scelta, volta a lasciare il c.d. spazio a L libero per l'utilizzo ad opera della proprietà del fondo servente, in quanto riferita come intervenuta “successivamente al 1995”, rivela una contraddizione temporale, in quanto successiva rispetto all'intavolazione del 1989, non risultando chiarita la compatibilità dell'originaria previsione di un muretto di delimitazione con l'enucleazione di una porzione non gravata da servitù.
Anche il contegno assunto dalle parti, seppur potendo concorrere, in caso di lacune, ai fini dell'interpretazione del titolo (Cass. Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 15046 del 11/06/2018), non può sovvenire in difetto di produzione del titolo oggetto di pretesa interpretazione.
Di siffatto contegno va comunque escluso il carattere univoco nel caso concreto.
Di per sé sola non dirimente appare, infatti, la missiva del 7-10-2014 (doc. 7 att.) già oggetto di esame in sede possessoria (doc. 14 att.), ove si è osservato che -oltre a trattarsi di dichiarazione contenuta in scritto a firma del solo difensore della parte e, anche ove questi risultasse altresì parte, comunque sprovvista di efficacia di prova legale ex art. pag. 8/10 2733, comma 3, c.c.- la stessa si è inserita in contenzioso fra le parti volto all'individuazione del soggetto da intendersi gravato delle spese inerenti al muro (in ogni caso di proprietà dell'attore, salvo l'eventuale richiamo per la relativa regolazione all'art. 1069 c.c.)- e che “nel corso dei precedenti contenziosi entrambe le parti hanno affermato il contrario di quanto qui sostenuto”, riportandosi anche le dichiarazioni ascritte all'attore nel senso dell'utilizzo dell'area per cui è causa nella sua interezza da parte del
Condominio (cfr. doc. 14 att., spec. pagg. 4 e 5, ivi anche con richiamo a planimetria che avrebbe recato semmai distinguo fra parte ad “uso comune da parte delle pp.edd. 603 e
1008” e porzione a “uso esclusivo da parte della p.ed. 1008”).
Inoltre, il dedotto rispetto da parte dei condomini, dopo la rimozione del transennamento nel 2017, del “perimetro definito a livello tavolare” è circostanza contraddetta dalle emergenze relative ai contenziosi riferiti dalla stessa difesa attorea
(docc. 13 e 14 att.).
In ordine all'asserito utilizzo per parcheggio e per ciò che concerne la prova testimoniale assunta al riguardo, esclusa l'utilizzabilità di quelle de relato actoris (Cass.
Civ., Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015), il fatto che l'attore abbia tracciato una linea gialla a demarcazione della pretesa porzione non gravata e l'eventuale condotta di parcheggio, oltre a emergere in via del tutto generica, sono semmai stati oggetto della contestazione ad opera del in seno al procedimento possessorio, con CP_1 connotazione temporale successiva rispetto ai lavori di intervento sul muro, connotazione che non appare confutata dalle dichiarazioni dei testimoni, tenuto conto che l'unico teste che ha in concreto riferito di un'attività di parcheggio ascritta a sé o all'attore è stato il quale ha indicato al riguardo “il parcheggio delimitato dalla linea Testimone_1 gialla” (verbale di udienza del 30-9-2022), la cui apposizione è, tuttavia, collocata dall'attore soltanto alla fine del 2017.
Non corredata da idoneo supporto probatorio permane, infine, l'asserzione per cui la servitù non ricomprenderebbe altresì il diritto di passaggio con riguardo a mezzi pesanti o meccanici, asserzione quest'ultima semmai confutata dall'assenza di precisazioni in tal senso in sede tavolare (oltre che sulla base delle risultanze di cui al collaudo sub doc. 11 att.).
Alla luce di tutto quanto sopra permangono incerti sia la pretesa delimitazione quanto pag. 9/10 all'oggetto, sia l'esatta enucleazione della porzione della p.f. 74/4 asseritamente non gravata, sia l'esclusione di mezzi pesanti o meccanici non trovando riscontro in sede tavolare. Inoltre, fermo il rilievo dirimente circa la mancata produzione del titolo, le complessive emergenze di causa non consentirebbero comunque di reputare soddisfatti gli oneri probatori a carico di parte attrice anche con riguardo alla compatibilità della pretesa delimitazione della servitù di passo con i criteri sussidiari di cui agli artt. 1064 e
1065 c.c.
Per tutto quanto sopra, in difetto di adeguata prova delle asserzioni attoree e in applicazione dei generali principi di cui all'art. 2697 c.c., la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Attesa la contumacia della parte convenuta, nulla va disposto in punto di spese.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di giudizio (decreto 7-1-2025), vanno definitivamente poste a carico dell'attore, soccombente.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita
1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. nulla per le spese;
3. pone definitivamente a carico dell'attore le spese di C.T.U. come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Trento, 11/07/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3162/2021
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 3162 del ruolo generale dell'anno 2021 e promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. ANTONIO SARACINO, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORE
contro
, in persona dell'amministratore Controparte_1 [...]
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 contumace;
CONVENUTO
Oggetto:
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in data 16-4-2025
per parte attrice: “come da citazione, chiedendo che sulla zona indicata nell'allegato 1bis della CTU d.d. 24/12/202 4 e individuata con il tri angolo retinato sia accertata e dichiarata l'inesistenza della servitù di passaggio a piedi e con mezzi a favore della p.ed. 1008 CC e a car i co della p.f. 74/4 CC contestualmente autorizzando l'attore Pt_2 Pt_2 a utilizzare liberamente e senza vincolo la relativa superficie. Insistendo altresì per l'ammissione delle istanze istruttorie rassegnate nella memoria ex art 183 co. 6 n. 2 c.p.c. ante riforma”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sui fatti di causa.
L'attore agisce in giudizio esponendo:
-di essere proprietario in C.C. Povo della p.ed. 603, della p.f. 74/3, pertinenziale alla prima, e della strada contigua sub p.f. 74/4, compendio ubicato a valle di strada pubblica, cui è collegata la discesa insistente sulla p.f. 74/4, che collega detta strada pubblica alla p.ed. 1008;
-che, nell'anno 1989, è stata costituita servitù di passo a piedi e con mezzi a carico della p.f. 74/4, per l'ampiezza di 3,50 metri e per il percorso di cui frazionamento dd. 22-
2-1989;
-che porzione della p.f. 74/4, per una superficie a L a nord-est, non è gravata dalla menzionata servitù;
-di essersi attivato, nel 2014, in esito a segnalazione da parte della proprietà della p.ed.
1060 in ordine a pericolo di crollo del muro a confine fra la p.f. 74/4 e la p.ed. 1060, nei confronti del condominio, che negava di intendere partecipare alle spese concernenti la parte di muro coincidente con la zona non gravata da servitù;
-che le spese di rifacimento sono state suddivise, per la parte coincidente con la fine della zona non interessata da servitù fino all'ingresso della p.ed. 1008, per la lunghezza di 22 metri a carico della convenuta e per la zona a L pari a 11 metri a carico dell'attore;
-che nel contesto dei lavori relativi al muro, iniziati a settembre del 2017 e conclusisi nel dicembre 2017, la porzione non gravata da servitù è rimasta inutilizzata in quanto inagibile e, infatti, transennata;
-di aver successivamente delimitato detta porzione con una linea di colore giallo, ciò onde poter parcheggiare le autovetture proprie e di parenti e amici;
-che il Condominio presentava querela a carico dell'attore con avvio di procedimento penale, al cui esito è stata emessa sentenza di condanna oggetto di appello, e procedimento per la reintegra nel possesso, quest'ultimo conclusosi nel febbraio 2019 con accoglimento della domanda del condominio;
-che, dal febbraio 2019, a fronte degli esiti del procedimento possessorio, l'attore non
è in condizione di poter far uso della porzione a L non gravata da servitù;
-che la servitù è stata usufruita per il percorso intavolato, il raggio di manovra di veicoli non potendo interessare detta porzione a L, i condomini, inoltre, provvedendo a pag. 2/10 liberare dalla neve il solo tracciato tavolare, assente, ancora, nella zona de qua, corrimano, invece presente sul muro di contenimento, ai fini dell'esercizio del passo a piedi;
-che, quanto alle pp.mm. 9 e 10, le stesse sino all'agosto 2014 erano di proprietà di sorelle dell'attore, altresì con consequenziale tolleranza;
-di aver proposto svariate soluzioni a parte convenuta, senza esito;
conclusivamente richiedendo, l'accertamento dell'inesistenza della servitù di passo in favore di parte convenuta, contestualmente autorizzando l'attore a utilizzare liberamente e senza vincolo la relativa superficie;
in subordine, la dichiarazione di inesistenza della servitù di passaggio in favore delle pp.mm. 9 e 10 per tolleranza.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 9-3-2022.
Depositate le memorie istruttorie di parte attrice e, previa rimessione in istruttoria, acquisita C.T.U. sui luoghi di causa (C.T.U. del 24-12-2024), la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione di termini per il deposito delle sole comparse conclusionali.
Sollevato ex art. 101 c.p.c. il contraddittorio in ordine ai rilievi emersi in sede peritale in ordine alla documentazione versata dall'attore, nonché in ordine alla disciplina dettata in materia anche dell'art. 12 R.D. n. 499/1929 (ordinanza del 2-6-2025), nulla è stato dedotto o prodotto da parte attrice.
2. Sul difetto di prova della domanda attorea.
In via pregiudiziale, va rilevata la corretta evocazione in giudizio del per CP_1 il tramite del suo amministratore, ciò in conformità all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di controversie condominiali, la legittimazione dell'amministratore del dal lato passivo ai sensi dell'art. 1131, 2° co., cod. CP_1 civ. non incontra limiti e sussiste, anche in ordine all'interposizione d'ogni mezzo di gravame che si renda eventualmente necessario, in relazione ad ogni tipo d'azione, anche reale o possessoria, promossa nei confronti del da terzi o da un singolo CP_1 condòmino (trovando ragione nell'esigenza di facilitare l'evocazione in giudizio del
, quale ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei CP_1 singoli condòmini) in ordine alle parti comuni dello stabile tali dovendo CP_3 estensivamente ritenersi anche quelle esterne, purché adibite all'uso comune di tutti i
pag. 3/10 condòmini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, negata la natura condominiale di un'area cortilizia, esterna al fabbricato ma adibita ad uso comune, aveva escluso la legittimazione passiva dell'amministratore rispetto a un'actio negatoria proposta da un condomino relativamente a tale area”) (Cass. Civ.,
Sez. 2, Ordinanza n. 22911 del 26/09/2018; cfr. anche Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n.
9206 del 04/05/2005; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 919 del 21/01/2004: “La legittimazione passiva dell'amministratore di condominio sussiste, con riguardo ad azioni negatorie e confessorie di servitù, anche nel caso in cui sia domandata la rimozione di opere comuni o (come nella specie) la eliminazione di ostacoli che impediscano o turbino l'esercizio della servitù medesima, non rendendosi necessaria
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini”; v. anche Cass. Civ., Sez.
6, Ordinanza n. 30302 del 14/10/2022).
Nel caso concreto, oggetto di causa è il diritto di servitù di passaggio a piedi e con veicoli istituito a favore della p.ed. 1008 C.C. di cui si allega la corrispondenza al Pt_2
Condominio “Residence al Sole” (cfr. anche docc. 7, 13 e 14 att.), a carico dei fondi di proprietà esclusiva dell'attore sub p.ed. 603 e p.f. e p.ed. 74/4 (doc. 1 att.), in particolare, in relazione alla porzione c.d. a L della p.f. 74/4. L'attore asserisce che sulla base del titolo il relativo esercizio deve intendersi per una larghezza di 3,5 metri e nel tracciato delineato dal frazionamento allegato (doc. 3 att.). Deduce, sulla base di ciò, che non sarebbe attinta da aggravio reale l'area delimitata con linea di colore giallo come rappresentata anche fotograficamente (doc. 12 att.; cfr. anche doc. 19 att.).
L'attore, tuttavia, produce non il titolo costitutivo nella sua integralità, soltanto richiamato, ma il preteso tipo di frazionamento (doc. 3 cit.).
Sulla base delle risultanze tavolari, detta servitù (G.N. 7638/2) è così descritta:
“passaggio a piedi e con veicoli da esercitarsi ai sensi del punto 11) del documento e del tipo di frazionamento dd. 22-02-1989 a carico p.f. 74/4 a favore p.ed. 1008 Atto di divisione d.d. 10/05/1989” (doc. 1 att.).
Va, innanzitutto, rammentato che “In tema di "actio negatoria servitutis", ai sensi dell'art. 2697 c.c., il proprietario del fondo servente che ammetta l'esistenza legittima della servitù, deducendo solo che la stessa debba esercitarsi con determinate modalità ed entro certi limiti, ha l'onere di provare l'esistenza delle dedotte modalità e limitazioni” pag. 4/10 (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 476 del 14/01/2016; cfr. anche in motivazione: “può dirsi che costituisce actio negatoria servitutis non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza di una pretesa servitù, ovvero all'eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere da un terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate dal medesimo, ma anche la domanda con cui il proprietario del fondo, che si assume servente, pur ammettendo l'esistenza legittima di una servitù, affermi che la stessa sia connotata da limiti, modalità, ovvero dal perseguimento di un determinato scopo, che risultino in concreto violati dal proprietario del fondo dominante.
La disciplina tipica dell'onere probatorio che caratterizza l'actio negatoria suppone che
l'attore possa limitarsi a provare il suo diritto di proprietà, mentre è il convenuto che deve provare l'esistenza della servitù sul fondo in questione (Cass. 27 dicembre 2004, n.
24028). Ove invece si domandi l'accertamento di modalità e limiti di esercizio di una servitù che si deduce esistente (…) non può certamente negarsi l'interesse dell'attore ad agire per rimuovere un siffatto stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, derivante della contestazione circa l'estensione del peso gravante sul fondo servente, e non superabile se non con l'intervento del giudice. Secondo, tuttavia, il criterio generale dettato dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto che si chiede di accertare in quella determinata portata grava sempre su colui che si affermi titolare del diritto stesso ed intenda farlo valere. Ove pertanto il proprietario del fondo, che agisca in negatoria servitutis, ammetta l'esistenza legittima della servitù (nella specie, di passaggio), ma affermi che la stessa debba esercitarsi con determinate modalità ed entro certi limiti, spetta a lui dar prova dell'esistenza delle dedotte modalità
e limitazioni (Cass. 29 gennaio 1980, n. 689)”).
Siffatto onere della prova a carico della parte implica in ipotesi di servitù costituite in via negoziale la necessaria produzione del titolo, vieppiù ove non constino risultanze esaustive in sede tavolare.
Deve, inoltre, osservarsi che, nell'ambito del c.d. sistema tavolare, ai sensi dell'art. 5
R.D. n. 499/1929, “Nel libro maestro si iscrivono gli elementi essenziali dei diritti tavolari. Qualora questi non possano esprimersi succintamente, potrà farsi richiamo nel libro maestro alle rispettive disposizioni, da indicarsi con precisione, dei documenti sui quali l'iscrizione si fonda;
le disposizioni richiamate si hanno per scritte nel libro pag. 5/10 maestro”; mentre l'art. 12 precisa che “Per le servitù prediali, per l'usufrutto, l'uso,
l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie dovrà indicarsi con tutta precisione il contenuto e
l'estensione del diritto da iscriversi con gli eventuali confini;
non occorre indicare il valore in danaro. Per le servitù che non gravano l'intera particella, dovrà essere allegata all'atto una planimetria in scala di mappa o maggiore, dalla quale risulti chiaramente
l'estensione dell'esercizio del diritto”.
Quest'ultima previsione non può che implicare, in difetto di planimetria “in scala di mappa o maggiore” recante “chiaramente l'estensione dell'esercizio del diritto”, una presunzione di insistenza sull'intera particella.
Nel caso concreto, le risultanze tavolari (doc. 1 att.) in ordine all'aggravio della “p.f.
74/4” non recano precisazioni in punto di estensione, diversamente da quanto a dirsi in ordine alla “p.ed. 603 parte” (doc. 1), con richiamo a quest'ultimo riguardo anche a una
“evidenza traporto” del 3-10-2019 sub G.N. 8375/3.
Se è vero, inoltre, che dette risultanze precisano che il passaggio a piedi e con veicoli debba “esercitarsi a sensi del punto 11) del documento e del tipo di frazionamento dd.
22-02-1989” (doc. 1 cit.), del documento (atto di divisione) e del punto 11) non vi è alcuna contezza in difetto di produzione agli atti di causa, mentre il “tipo di frazionamento” prodotto dall'attore integra in realtà planimetria “a vista” (doc. 3), di per sé sola non esaustiva ai fini de quibus tenuto conto che nella stessa è semmai evincibile una linea tratteggiata in una planimetria con scala appunto “a vista”, ove i punti rilevati con misurazione (e indicazione di “3,50”) afferiscono ad aree diverse e non rilevanti ai fini di causa.
Il Consulente nominato, in modo adeguatamente e sufficientemente motivato, ha sottolineato, infatti, come “il doc. 3 del ricorso non consenta di definire in modo puntuale ed analitico il percorso della servitù, in quanto si riferisce ad una planimetria a vista
(non in scala) che non riporta alcun punto rilevato topograficamente sul fondo assoggettato a servitù (p.f. 74/3 all'epoca di costituzione). Del resto tale frazionamento non riguardava la p.f. 74/4, non tanto perché inesistente all'epoca, ma soprattutto perché trattava un'operazione topografica interna fra le p.f. 74/1 e 74/2 (l'odierna p.ed. 1008 sostanzialmente). Su tali fondi si trovano infatti i punti rilevati riportati nel frazionamento predetto del 1989. Il doc. 3 in altri termini, a prescindere dalla nomenclatura dei fondi, pag. 6/10 non riporta lo stato reale della strada, ma è una sorta di schizzo senza riferimenti metrici, nemmeno desumibili graficamente. L'unico riferimento è la larghezza del transito di ml.
3,50” (C.T.U., pag. 7). Il Consulente ha, dunque, rilevato l'indisponibilità dell'atto di divisione e del relativo punto 11 e ha “assunto” in ipotesi che “il passaggio gravato da servitù intavolata a carico della p.f. 74/4, sia quello raffigurato dalla linea tratteggiata nel doc. 3 del ricorso”, nondimeno precisando come “La p.f. 74/4 all'epoca del doc. 3 non esisteva ancora e l'area esterna attorno all'edificio residenziale p.ed. 603 che conglobava la costituenda servitù era indicata come p.f. 74/3 (successivamente estinta)
Dunque la servitù in causa, incide all'attualità su area appartenete alla p.ed. 603 (casa con circostante cortile parte dell'ex. p.f. 74/3) e p.f. 74/4 (costituita in luogo di parte della
p.f. 74/3 che veniva estinta)” (C.T.U., pagg. 2 e 3).
In definitiva, dunque, il citato doc. 3 non è una planimetria di mappa, né riporta dati numerici all'infuori di quello relativo a larghezza di ml 3,50 e, tuttavia, quest'ultimo soltanto in un tratto diverso da quello per cui è causa, ciò nell'ambito di quello che è definito uno schizzo (C.T.U., pag. 7).
Il C.T.U. ha evidenziato ancora come “l'area retinata del doc. 3 del ricorso non è riproducibile sui luoghi di causa, ovvero costituirebbe transito non idoneo sulla base dei luoghi attuali, determinando in corrispondenza allo spigolo del muretto di recinzione
(vedasi in allegato n° 2 il punto 1 sulla foto n° 3), una larghezza di ml. 2,00” (C.T.U., pagg. 4 e seg.), precisando che “la larghezza utile di 3,5 metri sussiste solo nel tratto finale della rampa, ossia salendo, dall'inizio della svolta in corrispondenza all'accesso della casa dell'attore (foto n° 8), fino al cancello in prossimità dell'innesto alla viabilità pubblica (foto n° 9)”, peraltro “Larghezza garantita utilizzando la parte di rampa ubicata sul suolo della p.f. 2322/1 (Bene Pubblico) il quale si “confonde” senza soluzione di continuità con la rampa stessa (foto n° 7). Suolo non usufruibile dalla viabilità pubblica, essendo separato da muro di sostegno con recinzione” (C.T.U., pagg. 14 e 15).
Risultano, dunque, anche sotto tale profilo confutate l'utilità e l'autosufficienza in concreto del documento sub n. 3, di cui va esclusa la capacità sia costitutiva, sia rappresentativa-probatoria, vieppiù nel difetto della produzione del titolo parimenti e specificatamente richiamato in sede tavolare.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della previsione di cui all'art. 12 R.D. n. pag. 7/10 499/1929, in difetto di planimetria “in scala di mappa o maggiore” recante “chiaramente
l'estensione dell'esercizio del diritto”, non può presumersi l'insistenza sull'intera particella.
A ciò si aggiunga che, nell'eventuale esistenza di una porzione non gravata da servitù, il fatto che detta porzione possa anche in ipotesi farsi corrispondere all'area pretesa dall'attore è stato escluso in sede peritale (C.T.U., pagg. 11 e seg.).
Deve ancora osservarsi che nell'atto di citazione si legge che “inizialmente, come si può agevolmente ricavare dall'allegato progetto iniziale del 1988, la p.f. 74/4 doveva risultare perimetrata da un muretto corrente lungo l'esatto percorso di mt 3,50 di larghezza (…) successivamente al 1995, data di ultimazione dei lavori sul plesso della
p.f. 74/4, al solo fine di permettere al signor e ai suoi familiari un libero Pt_1 parcheggio, era lasciato lo spazio, quella che sarebbe stata la “L” non interessata dal passo intavolato, senza dunque ricorrere al muro perimetrale (…) la p.ed. 1008, invece, era ultimata e dichiarata agibile nell'aprile del 1996 come da dichiarazione comunale allegata” (atto di citazione, pag. 2). Tuttavia il progetto del 1988 prodotto sub doc. 5 att. non sembra trovare esatta corrispondenza nella planimetria allegata sub doc. 3 att. Al contempo la deduzione circa un'eventuale scelta, volta a lasciare il c.d. spazio a L libero per l'utilizzo ad opera della proprietà del fondo servente, in quanto riferita come intervenuta “successivamente al 1995”, rivela una contraddizione temporale, in quanto successiva rispetto all'intavolazione del 1989, non risultando chiarita la compatibilità dell'originaria previsione di un muretto di delimitazione con l'enucleazione di una porzione non gravata da servitù.
Anche il contegno assunto dalle parti, seppur potendo concorrere, in caso di lacune, ai fini dell'interpretazione del titolo (Cass. Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 15046 del 11/06/2018), non può sovvenire in difetto di produzione del titolo oggetto di pretesa interpretazione.
Di siffatto contegno va comunque escluso il carattere univoco nel caso concreto.
Di per sé sola non dirimente appare, infatti, la missiva del 7-10-2014 (doc. 7 att.) già oggetto di esame in sede possessoria (doc. 14 att.), ove si è osservato che -oltre a trattarsi di dichiarazione contenuta in scritto a firma del solo difensore della parte e, anche ove questi risultasse altresì parte, comunque sprovvista di efficacia di prova legale ex art. pag. 8/10 2733, comma 3, c.c.- la stessa si è inserita in contenzioso fra le parti volto all'individuazione del soggetto da intendersi gravato delle spese inerenti al muro (in ogni caso di proprietà dell'attore, salvo l'eventuale richiamo per la relativa regolazione all'art. 1069 c.c.)- e che “nel corso dei precedenti contenziosi entrambe le parti hanno affermato il contrario di quanto qui sostenuto”, riportandosi anche le dichiarazioni ascritte all'attore nel senso dell'utilizzo dell'area per cui è causa nella sua interezza da parte del
Condominio (cfr. doc. 14 att., spec. pagg. 4 e 5, ivi anche con richiamo a planimetria che avrebbe recato semmai distinguo fra parte ad “uso comune da parte delle pp.edd. 603 e
1008” e porzione a “uso esclusivo da parte della p.ed. 1008”).
Inoltre, il dedotto rispetto da parte dei condomini, dopo la rimozione del transennamento nel 2017, del “perimetro definito a livello tavolare” è circostanza contraddetta dalle emergenze relative ai contenziosi riferiti dalla stessa difesa attorea
(docc. 13 e 14 att.).
In ordine all'asserito utilizzo per parcheggio e per ciò che concerne la prova testimoniale assunta al riguardo, esclusa l'utilizzabilità di quelle de relato actoris (Cass.
Civ., Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015), il fatto che l'attore abbia tracciato una linea gialla a demarcazione della pretesa porzione non gravata e l'eventuale condotta di parcheggio, oltre a emergere in via del tutto generica, sono semmai stati oggetto della contestazione ad opera del in seno al procedimento possessorio, con CP_1 connotazione temporale successiva rispetto ai lavori di intervento sul muro, connotazione che non appare confutata dalle dichiarazioni dei testimoni, tenuto conto che l'unico teste che ha in concreto riferito di un'attività di parcheggio ascritta a sé o all'attore è stato il quale ha indicato al riguardo “il parcheggio delimitato dalla linea Testimone_1 gialla” (verbale di udienza del 30-9-2022), la cui apposizione è, tuttavia, collocata dall'attore soltanto alla fine del 2017.
Non corredata da idoneo supporto probatorio permane, infine, l'asserzione per cui la servitù non ricomprenderebbe altresì il diritto di passaggio con riguardo a mezzi pesanti o meccanici, asserzione quest'ultima semmai confutata dall'assenza di precisazioni in tal senso in sede tavolare (oltre che sulla base delle risultanze di cui al collaudo sub doc. 11 att.).
Alla luce di tutto quanto sopra permangono incerti sia la pretesa delimitazione quanto pag. 9/10 all'oggetto, sia l'esatta enucleazione della porzione della p.f. 74/4 asseritamente non gravata, sia l'esclusione di mezzi pesanti o meccanici non trovando riscontro in sede tavolare. Inoltre, fermo il rilievo dirimente circa la mancata produzione del titolo, le complessive emergenze di causa non consentirebbero comunque di reputare soddisfatti gli oneri probatori a carico di parte attrice anche con riguardo alla compatibilità della pretesa delimitazione della servitù di passo con i criteri sussidiari di cui agli artt. 1064 e
1065 c.c.
Per tutto quanto sopra, in difetto di adeguata prova delle asserzioni attoree e in applicazione dei generali principi di cui all'art. 2697 c.c., la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Attesa la contumacia della parte convenuta, nulla va disposto in punto di spese.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di giudizio (decreto 7-1-2025), vanno definitivamente poste a carico dell'attore, soccombente.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita
1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. nulla per le spese;
3. pone definitivamente a carico dell'attore le spese di C.T.U. come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Trento, 11/07/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 10/10