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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 09/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1466/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore
dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1466/2023 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il PAte_1 C.F._1
31.05.1983 e residente a [...] in Villaggio MAP n. 54 Picenze , PAte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Giannangeli del Foro dell'Aquila, giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) nato a [...] il [...] e P_ C.F._2 residente in [...] Villaggio Map, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Ercole del Foro di L'Aquila, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE
EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) stabilire l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, Per_1 [...] con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé, sempre previo accordo con PAte_1 PA la NO in ogni caso il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 17 alle ore 21, due fine settimana alternati, festività natalizie e pasquali alternate, dieci giorni PA consecutivi nel periodo estivo, sempre previo accordo con la NO 3) assegnare la casa familiare sita a Barisciano (AQ), villaggio MAP n. 54 Picenze di Barisciano sita PA all'Aquila alla NO che vi vivrà con il figlio minore e con l'altro figlio Per_1
(domanda successivamente rinunciata con memoria del 17 aprile Persona_2
2023; vds. anche memoria ex art. 183 n. 1, c.p.c. che non la contempla); 4) stabilire a carico del l'obbligo di corrispondere in favore del figlio una somma P_ Per_1 mensile pari ad € 400,00, con rivalutazione dell'indice Istat;
5) in relazione alle eventuali spese straordinarie occorrenti per il figlio minore, si applicheranno le modalità di concertazione e pagamento stabilite con “Protocollo d'intesa tra avvocati e magistrati per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” (Prot. Int. 87/1.2.1.), sottoscritto in data 2 marzo 2020; 6) stabilire PA a carico del l'obbligo di corrispondere in favore della NO un assegno P_ di mantenimento pari ad € 250,00 mensili;
”
Per il resistente: “accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, sia rigettata la domanda di addebito al marito per tutti i fatti esposti in narrativa, e sia dichiarata la loro separazione personale alle seguenti condizioni, 1) pronunciare la separazione- senza addebito- fra i coniugi e e per l'effetto PAte_1 P_ ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Barisciano di procedere alla relativa annotazione sul certificato dimatrimonio contratto fra i coniugi in data 14 dicembre
2013; autorizzando i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto;
2) stabilire l'affido condiviso del figlio ( difettando ed essendo insussistenti i requisiti per un Per_1 affido esclusivo a favore della madre) con la sua collocazione prevalente presso la madre e per l'effetto voglia disciplinare il diritto di frequentazione e di vista del padre come appresso: martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 17.30 e fino alle ore
21:00, due fine settimana al mese alternati fra loro dalle ore 17 e 30 del venerdì alle ore
21:00 della domenica;
e comunque con la più ampia possibilità di esercitare il diritto di visita in ogni momento ed occasione previo preventivo accordo e consenso rilasciato dall'altro coniuge ed anche di concordare anche per le vie brevi nuovi ed alternativi giorni settimanali rispetto a quelli su indicati, in funzione delle esigenze che di volta in volta possano verificarsi e di prevedere in dette circostanze anche la possibilità di pernotto del figlio presso di sè; 3) stabilire che, ad anni alterni, il figlio trascorra la vigilia di natale con la madre ed il giorno di natale con il padre, la vigilia di fine anno con la madre ed il primo dell'anno con il padre, il giorno di pasqua con il padre ed il lunedì di pasqua con la madre, ed, infine, il giorno di ferragosto in via alternata di anno in anno. Stabilire, inoltre, che durante la stagione estiva, ed in concomitanza con le ferie e le vacanze scolastiche, il figlio possa trascorrere 15 giorni consecutivi e non
pag. 2/8 con il padre con possibilità di allontanarsi per i luoghi di villeggiatura previa comunicazione delle località e dei recapiti alla madre. Analoga disposizione, sia nei tempi che nelle modalità, si chiede venga convenuta a favore della madre. Tali periodi di vacanze vengano concordati fra i coniugi nel periodo e nella durata ogni anno entro il 30 di maggio. 4) stabilire che le le spese straordinarie siano ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti debbano essere preventivamente concordate. Stabilire, inoltre, che le spese straordinarie non necessarie e non urgenti non precedentemente concordate così come quelle puramente voluttuarie, non preventivamente concordate, rimangano ad esclusivo carico del coniuge che le ha sopportate. 5) porre a carico del sig. un P_ assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura di euro 250,00 Per_1 mensili, con rivalutazione, ma con contestuale statuizione di riconoscere in suo favore la somma pari al 50% dell'assegno unico oggi (NUOVAMENTE) percepito PA nell'interezza dalla ricorrente. 6) rigetti ed escluda il diritto della sig.ra di vedersi riconoscere il diritto all'assegno di mantenimento in suo favore. E' rimasto accertato, infatti, nel procedimento 2521/23 rgnr ( che vede indagato per non aver potuto P_ versare nell'interezza le somme dovute a titolo di mantenimento) che nelle more del PAt procedimento di separazione la sig.ra ha trovato una ulteriore occupazione presso il Ristorante Cuore Nero sito in Calascio cosa questa, per quanto di interesse che gli consente di avere uno stipendio medio mensile di oltre 1500 euro, mentre il a P_ seguito di perdita del posto di lavoro all'attualità percepisce una indennità naspi per
800 euro. 7) assegni il diritto di abitazione della casa coniugale in favore del P_ PA PA vista la rinuncia della sig.ra alla domanda, ponendo a carico della sig.ra tutte le spese inerenti la conduzioni della stessa dal maggio 2022 e fino alla formale riconsegna della stessa in favore dello stesso- avendola lei medio tempore abitata- e con contestuale obbligo di rilasciare la stessa abitazione libera e vuota di cose di PA pertinenza della sig.ra e con rimozione a sua cura ed onere di eventuali sistemi audio visivi installati ancorchè privi di formale autorizzazione. 8) accerti e dichiari visto il preesistente regime di separazione dei beni che non vi sono ulteriori beni, aspetti patrimoniali ed economici da disciplinare.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 05.08.2022, , premesso di PAte_1 aver contratto matrimonio con in Barisciano (AQ) il P_
14.12.2013 e che dall'unione era nato il figlio in data 29.12.2012, Per_1 chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi;
PAte_3
2. La ricorrente rappresentava che: a) i coniugi avevano vissuto due anni e mezzo circa in Polonia, presso l'abitazione della ricorrente, per poi tornare in Italia;
b) la relazione coniugale, inizialmente, era stata abbastanza serena, ma pag. 3/8 gradualmente la ricorrente registrava cambiamenti significativi nelle condotte del coniuge, in particolare nel periodo della pandemia, quando il coniuge aveva iniziato ad abusare di sostanze alcoliche, il cui effetto era quello di renderlo via Pa via sempre più aggressivo ed offensivo nei confronti della GN , la quale era sottoposta ad insulti, offese e minacce continue;
c) il inoltre, P_ assumeva condotte sempre più controllanti ed ossessive nei confronti della ricorrente, la quale aveva iniziato a temere le sue reazioni;
durante la permanenza della coppia in Polonia, in ben due occasioni il avrebbe P_ inscenato un suicidio e queste condotte, insieme a quelle già descritte, avrebbero in sostanza alimentato nella ricorrente un senso di insicurezza e paura per sé e Pa per il figlio minore, ma anche per l'altro figlio che la NO aveva avuto da una precedente relazione e che viveva sotto lo stesso tetto;
d) la crescente Pa violenza psicologica sulla NO era sfociata, in data 28.12.2021, in un vero e proprio episodio di violenza fisica, che l'aveva costretta a recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale dell'Aquila, come da referto che allegava al ricorso, nonché a rivolgersi al Centro Antiviolenza dell'Aquila, dal quale è tutt'ora seguita, per richiedere supporto;
e) visto il crescendo di violenza e di PA umiliazioni inferte, la NO si era indotta ad interrompere la relazione e in data 20.05.2022 il lasciava la casa familiare, inducendo nella NO P_ Pa
la speranza di raggiungere un accordo per una separazione consensuale, ma inutilmente, posto che il continuava le sue condotte prevaricanti, oltre a P_ PA non rispettare gli accordi per le visite al figlio minore;
f) la NO , pertanto, al fine di tutelare se stessa ed i figli, si era risolta, in data 14.7.2022, a sporgere formale denuncia querela nei confronti del che veniva rinviato a P_ giudizio nel procedimento penale n. 1/2022 R.G.N.R.- n. 1771/2022 R.G.GIP per i reati di cui agli artt. 572 e 609 bis c.p., pendente alla data della proposizione della domanda;
g) deduceva, inoltre, che vi era evidente squilibrio tra le posizioni economiche dei coniugi, posto che la ricorrente svolgeva attività di assistente domiciliare presso la Cooperativa Tre età con sede all'Aquila, mentre il signor svolgeva mansioni di muratore di II livello presso vari P_ cantieri, anche con funzioni di preposto alla sicurezza;
inoltre, il medesimo non contribuiva in alcun modo al sostentamento del nucleo familiare, ragion per cui la ricorrente doveva moltiplicare gli sforzi per provvedere al sostentamento suo e del figlio;
3. Sulla base di tali premesse, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione tra i coniugi con addebito a carico del marito, l'affido esclusivo del figlio minore l'assegnazione della casa familiare, la concessione di assegno di € Per_1
400,00 mensili in favore del figlio e di € 250,00 mensili in suo favore;
pag. 4/8 4. In data 26.10.2022 si costituiva in giudizio il IG. il quale, pur aderendo P_ alla richiesta di declaratoria di separazione personale dei coniugi, contestava integralmente quanto ex adverso rappresentato, in particolare la richiesta di addebito della separazione. Riferiva che: a) contrariamente a quanto dichiarato PA dalla IG.ra , egli non aveva mai avuto atteggiamenti violenti o prevaricanti nei confronti della moglie, non aveva mai espresso intenti suicidari, né abusato di sostanze alcoliche, anche perché affetto da patologia fisica assolutamente incompatibile con tali tipi di abusi, e non corrispondevano al vero i riferiti episodi di aggressione fisica denunciati dalla ricorrente;
b) confermava di aver PA soggiornato in Polonia con la IG.ra , dove aveva costituito senza successo un'impresa edile;
la chiusura della predetta impresa, unitamente alle difficoltà di adattamento del IG. avevano determinato il ritorno in Italia dei due P_ PA coniugi;
c) tuttavia la IG.ra non riusciva ad adattarsi nel nuovo Paese e ciò aveva provocato, a detta del resistente, una sempre più crescente tensione familiare, sfociata in frequenti litigi, che rendevano intollerabile il menage matrimoniale, tanto che era sarebbe stato per iniziativa del IG. e della P_ ricorrente, che si sarebbero avviate le pratiche di separazione dalla moglie, che inizialmente avanzava solo richieste economiche;
d) deduceva inoltre che, se era vero che l'esponente percepiva uno stipendio medio di euro 1600/1700 mensili, era anche vero che egli dal momento dell'allontanamento dalla casa coniugale sopportava notevoli esborsi economici mensili, comprensivi del mantenimento del figlio dei quali offriva documentazione, per un totale complessivo Per_1 di circa euro 1.300,00 mensili, residuando così in suo favore solamente 400-500 euro, utilizzati per i suoi bisogni primari;
5. All'esito dell'udienza presidenziale, con ordinanza del 23.03.2023 venivano emanati i provvedimenti provvisori consistenti nell' autorizzazione dei coniugi a vivere separati;
nell' affido condiviso del figlio minore con Per_1 collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione della casa familiare alla Pa NO , nell'obbligo a carico del signor di corrispondere un assegno P_ di mantenimento in favore del figlio dell'importo di € 350,00 mensili, oltre alla contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie, secondo protocollo Pa di intesa vigente, nonché l'assegno di mantenimento in favore della IG.ra per l'importo di € 150,00 mensili. Venivano inoltre regolamentate le visite del padre al figlio Per_1
Pa
6. Dopo l'emanazione di detta ordinanza, la NO introduceva un procedimento ex art. 709 ter. c.p.c., iscritto come sub di quello principale di separazione, per chiedere la modifica dei provvedimenti provvisori nella parte in cui era stata assegnata alla stessa la casa familiare. A sostegno di tale richiesta la ricorrente adduceva la circostanza di aver dovuto lasciare la casa, a seguito della pag. 5/8 persistenza delle condotte controllanti e eccessive del coniuge, che rendevano intollerabile per sé e per i figli continuare a vivere in quel modo;
7. Con decreto del 17.04.2023 veniva revocata l'assegnazione della casa coniugale PA in favore della GN .
8. La causa veniva rinviata all'udienza del 15.05.2023, nella quale il resistente chiedeva la diminuzione dell'importo dell'assegno posto a suo carico, per il peggioramento della sua situazione economica, causata dal licenziamento dovuto all'aggravarsi delle sue condizioni di salute. La ricorrente si opponeva alle richieste del IG. e, con ordinanza del 20.06.2023, il Giudice P_ PA revocava l'assegno di mantenimento stabilito in favore della IG.ra , ma non l'assegno di mantenimento del figlio Per_1
9. La causa veniva successivamente rinviata all'udienza del 10.07.2024, dove veniva trattenuta a decisione, con concessione dei termini i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi;
10. Va dichiarata la separazione personale tra i coniugi, essendo evidente come la comunione materiale e spirituale da tempo interrotta non sia stata mai ripristinata.
11. Resta da valutare la domanda di addebito, che non può ritenersi fondata. Se il PA dato storico dell'avere la sig. formulato denuncia-querela nei confronti del
è circostanza incontroversa, resta da considerare che nessuna specifica P_ documentazione risulta al riguardo prodotta, né relativamente alla denuncia stessa, né agli sviluppi processuali che ne sono conseguiti. I fatti addebitati in tale contesto, quando avvenuti e con quali modalità, non sono dunque conoscibili dal tribunale. La richiesta di prova testimoniale al riguardo avanzata, inoltre, è articolata con riferimento a fatti interamente valutativi e del tutto privi di qualsivoglia contestualizzazione nello spazio e nel tempo (manca del tutto la descrizione di singoli episodi, con indicazione del luogo e del tempo in cui sarebbero avvenuti, indispensabile a verificare l'attendibilità dell'allegazione e consentire di approntare alla controparte adeguata controprova). Neppure risulta allegata documentazione relativa ad eventuale relazioni stilate dal Centro Anti-
Violenza, cui pure la ricorrente ha sostenuto di essersi recata a cercare sostegno.
A fronte della totale assenza di riscontri, il collegio non può che respingere la domanda di addebito, la quale – è bene precisarlo – potrebbe essere accolta non solo previa dimostrazione di comportamenti violativi dei doveri coniugali, ma anche previa dimostrazione che tali comportamenti siano stati motivo della crisi del rapporto, che ben potrebbe essere fondata su altre ragioni.
pag. 6/8 12. Respinta la domanda di addebito, resta da valutare la domanda di affidamento esclusivo del minore alla madre. La domanda merita alcuni approfondimenti.
Giova precisare che la stessa difesa attorea, che non ha depositato alcunché per consentire una valutazione dei fatti denunciati penalmente a questo collegio, ha comunque sottolineato in comparsa conclusionale che i fatti denunciati non sono ancora esitati in sentenza di condanna. La stessa difesa di parte ricorrente, peraltro, se da un lato ha chiesto l'affidamento esclusivo, allegando condotte abusive, non ha poi esitato a prospettare essa stessa di regolamentare il diritto di visita e di pernotto del minore del padre, comprensivo di un lungo periodo estivo, alla sola condizione che quest'ultimo periodo sia previamente concordato. Ciò induce qualche elemento di dubbio a parere del collegio posto che verosimilmente in presenza di situazioni concretamente pregiudizievoli mai la difesa avrebbe acconsentito a che il figlio avesse rapporti diretti, non controllati o protetti per il tramite del servizio sociale. Del resto,
13. Tanto premesso, tuttavia, ferma l'assoluta inammissibilità delle richieste di prova orale, e pur tenuto conto che nessuna situazione specifica di pregiudizio è mai stata veicolata e fatta oggetto di richieste da parte dei genitori, prima di decidere sulle residue domande, il collegio ritiene opportuno svolgere un approfondimento d'ufficio, richiedendo ogni utile informazione circa lo stato del procedimento e, soprattutto, l'eventuale evidenza di pregiudizio in danno del minore che richiedano di essere valutate nell'ambito del presente procedimento.
A ciò si provvede con separata ordinanza, anche sotto il profilo dell'aggiornamento della situazione reddituale dei due genitori.
14. Dichiarata dunque la separazione senza addebito, rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo istruttorio.
15. Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, non definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi e PAte_1 P_ che hanno contratto matrimonio civile in Barisciano (AQ) in data 14.12.2013 (Atto N. 1
PAte I Serie Ufficio 2) senza addebito;
- RIMETTE la causa sul ruolo con separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in videoconferenza il 3 aprile 2025
pag. 7/8 Il Presidente rel.est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore
dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1466/2023 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il PAte_1 C.F._1
31.05.1983 e residente a [...] in Villaggio MAP n. 54 Picenze , PAte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Giannangeli del Foro dell'Aquila, giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) nato a [...] il [...] e P_ C.F._2 residente in [...] Villaggio Map, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Ercole del Foro di L'Aquila, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE
EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) stabilire l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, Per_1 [...] con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé, sempre previo accordo con PAte_1 PA la NO in ogni caso il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 17 alle ore 21, due fine settimana alternati, festività natalizie e pasquali alternate, dieci giorni PA consecutivi nel periodo estivo, sempre previo accordo con la NO 3) assegnare la casa familiare sita a Barisciano (AQ), villaggio MAP n. 54 Picenze di Barisciano sita PA all'Aquila alla NO che vi vivrà con il figlio minore e con l'altro figlio Per_1
(domanda successivamente rinunciata con memoria del 17 aprile Persona_2
2023; vds. anche memoria ex art. 183 n. 1, c.p.c. che non la contempla); 4) stabilire a carico del l'obbligo di corrispondere in favore del figlio una somma P_ Per_1 mensile pari ad € 400,00, con rivalutazione dell'indice Istat;
5) in relazione alle eventuali spese straordinarie occorrenti per il figlio minore, si applicheranno le modalità di concertazione e pagamento stabilite con “Protocollo d'intesa tra avvocati e magistrati per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” (Prot. Int. 87/1.2.1.), sottoscritto in data 2 marzo 2020; 6) stabilire PA a carico del l'obbligo di corrispondere in favore della NO un assegno P_ di mantenimento pari ad € 250,00 mensili;
”
Per il resistente: “accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, sia rigettata la domanda di addebito al marito per tutti i fatti esposti in narrativa, e sia dichiarata la loro separazione personale alle seguenti condizioni, 1) pronunciare la separazione- senza addebito- fra i coniugi e e per l'effetto PAte_1 P_ ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Barisciano di procedere alla relativa annotazione sul certificato dimatrimonio contratto fra i coniugi in data 14 dicembre
2013; autorizzando i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto;
2) stabilire l'affido condiviso del figlio ( difettando ed essendo insussistenti i requisiti per un Per_1 affido esclusivo a favore della madre) con la sua collocazione prevalente presso la madre e per l'effetto voglia disciplinare il diritto di frequentazione e di vista del padre come appresso: martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 17.30 e fino alle ore
21:00, due fine settimana al mese alternati fra loro dalle ore 17 e 30 del venerdì alle ore
21:00 della domenica;
e comunque con la più ampia possibilità di esercitare il diritto di visita in ogni momento ed occasione previo preventivo accordo e consenso rilasciato dall'altro coniuge ed anche di concordare anche per le vie brevi nuovi ed alternativi giorni settimanali rispetto a quelli su indicati, in funzione delle esigenze che di volta in volta possano verificarsi e di prevedere in dette circostanze anche la possibilità di pernotto del figlio presso di sè; 3) stabilire che, ad anni alterni, il figlio trascorra la vigilia di natale con la madre ed il giorno di natale con il padre, la vigilia di fine anno con la madre ed il primo dell'anno con il padre, il giorno di pasqua con il padre ed il lunedì di pasqua con la madre, ed, infine, il giorno di ferragosto in via alternata di anno in anno. Stabilire, inoltre, che durante la stagione estiva, ed in concomitanza con le ferie e le vacanze scolastiche, il figlio possa trascorrere 15 giorni consecutivi e non
pag. 2/8 con il padre con possibilità di allontanarsi per i luoghi di villeggiatura previa comunicazione delle località e dei recapiti alla madre. Analoga disposizione, sia nei tempi che nelle modalità, si chiede venga convenuta a favore della madre. Tali periodi di vacanze vengano concordati fra i coniugi nel periodo e nella durata ogni anno entro il 30 di maggio. 4) stabilire che le le spese straordinarie siano ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti debbano essere preventivamente concordate. Stabilire, inoltre, che le spese straordinarie non necessarie e non urgenti non precedentemente concordate così come quelle puramente voluttuarie, non preventivamente concordate, rimangano ad esclusivo carico del coniuge che le ha sopportate. 5) porre a carico del sig. un P_ assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura di euro 250,00 Per_1 mensili, con rivalutazione, ma con contestuale statuizione di riconoscere in suo favore la somma pari al 50% dell'assegno unico oggi (NUOVAMENTE) percepito PA nell'interezza dalla ricorrente. 6) rigetti ed escluda il diritto della sig.ra di vedersi riconoscere il diritto all'assegno di mantenimento in suo favore. E' rimasto accertato, infatti, nel procedimento 2521/23 rgnr ( che vede indagato per non aver potuto P_ versare nell'interezza le somme dovute a titolo di mantenimento) che nelle more del PAt procedimento di separazione la sig.ra ha trovato una ulteriore occupazione presso il Ristorante Cuore Nero sito in Calascio cosa questa, per quanto di interesse che gli consente di avere uno stipendio medio mensile di oltre 1500 euro, mentre il a P_ seguito di perdita del posto di lavoro all'attualità percepisce una indennità naspi per
800 euro. 7) assegni il diritto di abitazione della casa coniugale in favore del P_ PA PA vista la rinuncia della sig.ra alla domanda, ponendo a carico della sig.ra tutte le spese inerenti la conduzioni della stessa dal maggio 2022 e fino alla formale riconsegna della stessa in favore dello stesso- avendola lei medio tempore abitata- e con contestuale obbligo di rilasciare la stessa abitazione libera e vuota di cose di PA pertinenza della sig.ra e con rimozione a sua cura ed onere di eventuali sistemi audio visivi installati ancorchè privi di formale autorizzazione. 8) accerti e dichiari visto il preesistente regime di separazione dei beni che non vi sono ulteriori beni, aspetti patrimoniali ed economici da disciplinare.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 05.08.2022, , premesso di PAte_1 aver contratto matrimonio con in Barisciano (AQ) il P_
14.12.2013 e che dall'unione era nato il figlio in data 29.12.2012, Per_1 chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi;
PAte_3
2. La ricorrente rappresentava che: a) i coniugi avevano vissuto due anni e mezzo circa in Polonia, presso l'abitazione della ricorrente, per poi tornare in Italia;
b) la relazione coniugale, inizialmente, era stata abbastanza serena, ma pag. 3/8 gradualmente la ricorrente registrava cambiamenti significativi nelle condotte del coniuge, in particolare nel periodo della pandemia, quando il coniuge aveva iniziato ad abusare di sostanze alcoliche, il cui effetto era quello di renderlo via Pa via sempre più aggressivo ed offensivo nei confronti della GN , la quale era sottoposta ad insulti, offese e minacce continue;
c) il inoltre, P_ assumeva condotte sempre più controllanti ed ossessive nei confronti della ricorrente, la quale aveva iniziato a temere le sue reazioni;
durante la permanenza della coppia in Polonia, in ben due occasioni il avrebbe P_ inscenato un suicidio e queste condotte, insieme a quelle già descritte, avrebbero in sostanza alimentato nella ricorrente un senso di insicurezza e paura per sé e Pa per il figlio minore, ma anche per l'altro figlio che la NO aveva avuto da una precedente relazione e che viveva sotto lo stesso tetto;
d) la crescente Pa violenza psicologica sulla NO era sfociata, in data 28.12.2021, in un vero e proprio episodio di violenza fisica, che l'aveva costretta a recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale dell'Aquila, come da referto che allegava al ricorso, nonché a rivolgersi al Centro Antiviolenza dell'Aquila, dal quale è tutt'ora seguita, per richiedere supporto;
e) visto il crescendo di violenza e di PA umiliazioni inferte, la NO si era indotta ad interrompere la relazione e in data 20.05.2022 il lasciava la casa familiare, inducendo nella NO P_ Pa
la speranza di raggiungere un accordo per una separazione consensuale, ma inutilmente, posto che il continuava le sue condotte prevaricanti, oltre a P_ PA non rispettare gli accordi per le visite al figlio minore;
f) la NO , pertanto, al fine di tutelare se stessa ed i figli, si era risolta, in data 14.7.2022, a sporgere formale denuncia querela nei confronti del che veniva rinviato a P_ giudizio nel procedimento penale n. 1/2022 R.G.N.R.- n. 1771/2022 R.G.GIP per i reati di cui agli artt. 572 e 609 bis c.p., pendente alla data della proposizione della domanda;
g) deduceva, inoltre, che vi era evidente squilibrio tra le posizioni economiche dei coniugi, posto che la ricorrente svolgeva attività di assistente domiciliare presso la Cooperativa Tre età con sede all'Aquila, mentre il signor svolgeva mansioni di muratore di II livello presso vari P_ cantieri, anche con funzioni di preposto alla sicurezza;
inoltre, il medesimo non contribuiva in alcun modo al sostentamento del nucleo familiare, ragion per cui la ricorrente doveva moltiplicare gli sforzi per provvedere al sostentamento suo e del figlio;
3. Sulla base di tali premesse, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione tra i coniugi con addebito a carico del marito, l'affido esclusivo del figlio minore l'assegnazione della casa familiare, la concessione di assegno di € Per_1
400,00 mensili in favore del figlio e di € 250,00 mensili in suo favore;
pag. 4/8 4. In data 26.10.2022 si costituiva in giudizio il IG. il quale, pur aderendo P_ alla richiesta di declaratoria di separazione personale dei coniugi, contestava integralmente quanto ex adverso rappresentato, in particolare la richiesta di addebito della separazione. Riferiva che: a) contrariamente a quanto dichiarato PA dalla IG.ra , egli non aveva mai avuto atteggiamenti violenti o prevaricanti nei confronti della moglie, non aveva mai espresso intenti suicidari, né abusato di sostanze alcoliche, anche perché affetto da patologia fisica assolutamente incompatibile con tali tipi di abusi, e non corrispondevano al vero i riferiti episodi di aggressione fisica denunciati dalla ricorrente;
b) confermava di aver PA soggiornato in Polonia con la IG.ra , dove aveva costituito senza successo un'impresa edile;
la chiusura della predetta impresa, unitamente alle difficoltà di adattamento del IG. avevano determinato il ritorno in Italia dei due P_ PA coniugi;
c) tuttavia la IG.ra non riusciva ad adattarsi nel nuovo Paese e ciò aveva provocato, a detta del resistente, una sempre più crescente tensione familiare, sfociata in frequenti litigi, che rendevano intollerabile il menage matrimoniale, tanto che era sarebbe stato per iniziativa del IG. e della P_ ricorrente, che si sarebbero avviate le pratiche di separazione dalla moglie, che inizialmente avanzava solo richieste economiche;
d) deduceva inoltre che, se era vero che l'esponente percepiva uno stipendio medio di euro 1600/1700 mensili, era anche vero che egli dal momento dell'allontanamento dalla casa coniugale sopportava notevoli esborsi economici mensili, comprensivi del mantenimento del figlio dei quali offriva documentazione, per un totale complessivo Per_1 di circa euro 1.300,00 mensili, residuando così in suo favore solamente 400-500 euro, utilizzati per i suoi bisogni primari;
5. All'esito dell'udienza presidenziale, con ordinanza del 23.03.2023 venivano emanati i provvedimenti provvisori consistenti nell' autorizzazione dei coniugi a vivere separati;
nell' affido condiviso del figlio minore con Per_1 collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione della casa familiare alla Pa NO , nell'obbligo a carico del signor di corrispondere un assegno P_ di mantenimento in favore del figlio dell'importo di € 350,00 mensili, oltre alla contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie, secondo protocollo Pa di intesa vigente, nonché l'assegno di mantenimento in favore della IG.ra per l'importo di € 150,00 mensili. Venivano inoltre regolamentate le visite del padre al figlio Per_1
Pa
6. Dopo l'emanazione di detta ordinanza, la NO introduceva un procedimento ex art. 709 ter. c.p.c., iscritto come sub di quello principale di separazione, per chiedere la modifica dei provvedimenti provvisori nella parte in cui era stata assegnata alla stessa la casa familiare. A sostegno di tale richiesta la ricorrente adduceva la circostanza di aver dovuto lasciare la casa, a seguito della pag. 5/8 persistenza delle condotte controllanti e eccessive del coniuge, che rendevano intollerabile per sé e per i figli continuare a vivere in quel modo;
7. Con decreto del 17.04.2023 veniva revocata l'assegnazione della casa coniugale PA in favore della GN .
8. La causa veniva rinviata all'udienza del 15.05.2023, nella quale il resistente chiedeva la diminuzione dell'importo dell'assegno posto a suo carico, per il peggioramento della sua situazione economica, causata dal licenziamento dovuto all'aggravarsi delle sue condizioni di salute. La ricorrente si opponeva alle richieste del IG. e, con ordinanza del 20.06.2023, il Giudice P_ PA revocava l'assegno di mantenimento stabilito in favore della IG.ra , ma non l'assegno di mantenimento del figlio Per_1
9. La causa veniva successivamente rinviata all'udienza del 10.07.2024, dove veniva trattenuta a decisione, con concessione dei termini i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi;
10. Va dichiarata la separazione personale tra i coniugi, essendo evidente come la comunione materiale e spirituale da tempo interrotta non sia stata mai ripristinata.
11. Resta da valutare la domanda di addebito, che non può ritenersi fondata. Se il PA dato storico dell'avere la sig. formulato denuncia-querela nei confronti del
è circostanza incontroversa, resta da considerare che nessuna specifica P_ documentazione risulta al riguardo prodotta, né relativamente alla denuncia stessa, né agli sviluppi processuali che ne sono conseguiti. I fatti addebitati in tale contesto, quando avvenuti e con quali modalità, non sono dunque conoscibili dal tribunale. La richiesta di prova testimoniale al riguardo avanzata, inoltre, è articolata con riferimento a fatti interamente valutativi e del tutto privi di qualsivoglia contestualizzazione nello spazio e nel tempo (manca del tutto la descrizione di singoli episodi, con indicazione del luogo e del tempo in cui sarebbero avvenuti, indispensabile a verificare l'attendibilità dell'allegazione e consentire di approntare alla controparte adeguata controprova). Neppure risulta allegata documentazione relativa ad eventuale relazioni stilate dal Centro Anti-
Violenza, cui pure la ricorrente ha sostenuto di essersi recata a cercare sostegno.
A fronte della totale assenza di riscontri, il collegio non può che respingere la domanda di addebito, la quale – è bene precisarlo – potrebbe essere accolta non solo previa dimostrazione di comportamenti violativi dei doveri coniugali, ma anche previa dimostrazione che tali comportamenti siano stati motivo della crisi del rapporto, che ben potrebbe essere fondata su altre ragioni.
pag. 6/8 12. Respinta la domanda di addebito, resta da valutare la domanda di affidamento esclusivo del minore alla madre. La domanda merita alcuni approfondimenti.
Giova precisare che la stessa difesa attorea, che non ha depositato alcunché per consentire una valutazione dei fatti denunciati penalmente a questo collegio, ha comunque sottolineato in comparsa conclusionale che i fatti denunciati non sono ancora esitati in sentenza di condanna. La stessa difesa di parte ricorrente, peraltro, se da un lato ha chiesto l'affidamento esclusivo, allegando condotte abusive, non ha poi esitato a prospettare essa stessa di regolamentare il diritto di visita e di pernotto del minore del padre, comprensivo di un lungo periodo estivo, alla sola condizione che quest'ultimo periodo sia previamente concordato. Ciò induce qualche elemento di dubbio a parere del collegio posto che verosimilmente in presenza di situazioni concretamente pregiudizievoli mai la difesa avrebbe acconsentito a che il figlio avesse rapporti diretti, non controllati o protetti per il tramite del servizio sociale. Del resto,
13. Tanto premesso, tuttavia, ferma l'assoluta inammissibilità delle richieste di prova orale, e pur tenuto conto che nessuna situazione specifica di pregiudizio è mai stata veicolata e fatta oggetto di richieste da parte dei genitori, prima di decidere sulle residue domande, il collegio ritiene opportuno svolgere un approfondimento d'ufficio, richiedendo ogni utile informazione circa lo stato del procedimento e, soprattutto, l'eventuale evidenza di pregiudizio in danno del minore che richiedano di essere valutate nell'ambito del presente procedimento.
A ciò si provvede con separata ordinanza, anche sotto il profilo dell'aggiornamento della situazione reddituale dei due genitori.
14. Dichiarata dunque la separazione senza addebito, rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo istruttorio.
15. Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, non definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi e PAte_1 P_ che hanno contratto matrimonio civile in Barisciano (AQ) in data 14.12.2013 (Atto N. 1
PAte I Serie Ufficio 2) senza addebito;
- RIMETTE la causa sul ruolo con separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in videoconferenza il 3 aprile 2025
pag. 7/8 Il Presidente rel.est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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