Articolo 2879 del Codice civile
Articolo 2635 bisArticolo 2826
Versione
19 aprile 1942
Art. 2879.

(Rinunzia all'ipoteca).

La rinunzia del creditore all'ipoteca deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullita'.

La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell'ipoteca abbiano acquistato il diritto all'ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell'articolo 2843.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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