Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Sara Marino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3858 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Monreale (PA) in data 24/11/1976, elettivamente domiciliata in Palermo Parte_1
Via Della Libertà n.167, presso lo studio dell'avv. Terzo Roberto che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 15/10/1970, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Palermo, via G. Carducci n. 2, presso lo studio dell'avv. Cinà Daniela che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da accordo di separazione depositato il 03/03/2025 e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 30/08/2024.
In data 03/03/2025 le parti, hanno provveduto a depositare un nuovo accordo di separazione e con note scritte depositate nella medesima data, in sostituzione dell'udienza del 4 marzo 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nell'accoglimento delle condizioni contenute nel predetto accordo. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo del 03/03/2025 e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) entrambi i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e senza pregiudizio alcuno per l'altro coniuge;
2) La casa coniugale, sita in Monreale (PA) via Salita Gravina n. 4, di proprietà di entrambi i coniugi stante il regime patrimoniale di comunione dei beni, verrà assegnata al sig. che Controparte_1 continuerà ad abitarla insieme ai figli ( 22 anni) e ( 15 anni); Per_1 Per_2
3) La sig.ra , che lavora stabilmente, rinuncia ad ogni forma di mantenimento da parte Parte_1 del marito e trasferirà, a proprie cure e spese, la propria residenza altrove;
4) Il sig. , che è un dipendente del Comune di Palermo, rinuncia a sua volta ad ogni Controparte_1 forma di mantenimento a carico della moglie e si obbliga a pagare le rate mensili dei finanziamenti richiesti durante il matrimonio nella misura di € 700,00 circa;
5) Il sig. provvederà al mantenimento del figlio ( maggiorenne ma economicamente CP_1 Per_1 non ancora del tutto autosufficiente), fatta eccezione per le spese straordinarie pertinenti allo stesso, che saranno corrisposte da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, nei termini di cui al protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Palermo con il relativo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
6) Il figlio minorenne viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio Per_2 prevalente presso il padre e, come detto, continuerà ad abitare nella casa coniugale;
7) la sig.ra corrisponderà in favore del figlio minore un assegno di contributo Parte_1 Per_2 al mantenimento pari ad euro 150,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Detto assegno sarà corrisposto a far data dalla dal mese di marzo 2025 ed aggiornato annualmente, in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT del potere di acquisto dell'Euro. Le spese straordinarie pertinenti al minore saranno corrisposte da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, nei termini di cui al protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Palermo con il relativo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al quale le parti dichiarano di aderire;
8) L'assegno unico del figlio minore sarà percepito in misura pari al 50% da entrambi i Per_2 coniugi;
2 9) La sig.ra eserciterà il proprio diritto di visita al figlio a settimane alterne dal sabato Pt_1 Per_2 mattina alle ore 9:00 sino alla domenica sera alle ore 21:00 con cena e pernottamento inclusi. Potrà altresì incontrare il figlio quando vorrà, previo accordo con lo stesso, considerata l'età di quest'ultimo ( 16 anni). Per quanto attiene le festività, ciascun genitore trascorrerà con il figlio alternativamente per ciascun anno, un giorno per ciascuna festività ( ad es. 24 decembre con la madre e 25 dicembre con il padre,
31 dicembre con la madre e 1 gennaio con il padre) ad anni alterni. La medesima alternanza sarà applicata anche alle festività quali 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 settembre, 8 dicembre ed eventuali festività sopravvenute.
Durante il mese di agosto, la madre trascorrerà con il figlio un periodo di 15 giorni continuativi ad anni alterni con il padre, da individuarsi nei giorni dal 1-15 agosto o 16-31 agosto, in alternanza per ciascun anno. Tale periodo dovrà essere previamente concordato per iscritto ( anche a mezzo mail o whatsapp) entro il giorno 30 maggio di ciascun anno.
Per i compleanni, il figlio trascorrerà ad anni alterni il pranzo con la madre e la cena con il padre e viceversa, o come riterrà opportuno a sua discrezione.
10) i coniugi si scambiano con il presente atto, il consenso per il rilascio del passaporto e dichiarano di aver provveduto a dividere i propri beni ed effetti personali e di non dover procedere alla divisione di altri beni”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui all'accordo congiunto depositato in data 03/03/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 03/06/2000 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Monreale al n. 42 - P. II – serie A - Anno 2000).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 11 marzo 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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