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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 294/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
BA FO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2637/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1476/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
28 e pubblicata il 28/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240090673585000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7875/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1476/2025, depositata il 28-1-2025, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato la cartella di pagamento recante un carico di tributi a titolo di IRPEF ed IVA anno di imposta 2018 per complessivi €.12.752,29, eccependo l'intervenuta decadenza dell'azione dell'A.F.
Aveva quindi rigettato il ricorso rilevando la insussistenza della eccepita decadenza atteso che la impugnata cartella di pagamento ed i prodromici atti di accertamento, relativi all'anno di imposta 2018, erano stati notificati tempestivamente rispetto al termine fissato dall'art. 43 comma, legge n. 208/2015, cosi come prorogati per effetto della sospensione dei termini di versamento, decadenza e prescrizione dettati dalla disciplina emergenziale covid-19 ex l'art. 67, co. 1 del D. L. n. 18 del 2020. Nulla per le spese.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il UF lamentandone l'erroneità: a) nella parte in cui non aveva dichiarato la decadenza dell'Amministrazione dalla pretesa tributaria, in violazione dell'art.5 co.8 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 e norme successive;
b) nella parte in cui non aveva rilevato il difetto di motivazione circa il calcolo degli interessi. Aveva concluso pe l'annullamento dell'atto impugnato. All'atto di appello era allagato provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione relativa a n.10 cartelle di pagamento (tra cui quella impugnata nel presente giudizio)
Si era costituita la parte appellata Agenzia delle Entrate D.P.II di Napoli, chiedendo il rigetto del gravame siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
La parte appellata Agenzia delle Entrate OS non si era costituita.
Con ordinanza n.908/2025 depositata il 18-4-2025 (udienza del 15-4-2025) la Corte aveva rigettato l'istanza di sospensione della sentenza impugnata.
All'odierna udienza è comparso il rappresentante dell'Ufficio appellato costituito che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
In punto di fatto è rimasto accertato che la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controlli automatizzati ai sensi degli artt.36 bis D.P.R. n.600 del 1973 e 54 bis D.P.R. n.633 del 1972 e preceduta da comunicazioni di irregolarità.
La cartella di pagamento andava notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (nel caso di specie, trattandosi di anno 2018 -dichiarazione presentata nell'anno 2019- il termine ordinario scadeva il 31-12-2022).
Va però considerata la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di cui alla legislazione emergenziale covid 19
L'art.68 co.1 D.L. 18/2020 richiama l'art.12 del D.L.vo 159/2015 che al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dell'attività di riscossione per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni) e al co.2 stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione;
poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre
2023.
Quindi, se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021
i termini di prescrizione e decadenza slittavano al 31 dicembre 2023; se fosse scaduto successivamente i termini di prescrizione sarebbero stati sospesi per 542 giorni.
Nel caso di specie, scadendo il termine di decadenza il 31-12-2022, lo stesso era prorogato di giorni 542, venendo a maturare oltre la data della notifica dell'atto impugnato (19-6-2024).
La doglianza concernente il calcolo degli interessi è priva di fondamento contendo l'atto impugnato la specifica indicazione delle modalità di calcolo.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in € 1.500,00, oltre accessori.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
BA FO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2637/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1476/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
28 e pubblicata il 28/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240090673585000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7875/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1476/2025, depositata il 28-1-2025, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato la cartella di pagamento recante un carico di tributi a titolo di IRPEF ed IVA anno di imposta 2018 per complessivi €.12.752,29, eccependo l'intervenuta decadenza dell'azione dell'A.F.
Aveva quindi rigettato il ricorso rilevando la insussistenza della eccepita decadenza atteso che la impugnata cartella di pagamento ed i prodromici atti di accertamento, relativi all'anno di imposta 2018, erano stati notificati tempestivamente rispetto al termine fissato dall'art. 43 comma, legge n. 208/2015, cosi come prorogati per effetto della sospensione dei termini di versamento, decadenza e prescrizione dettati dalla disciplina emergenziale covid-19 ex l'art. 67, co. 1 del D. L. n. 18 del 2020. Nulla per le spese.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il UF lamentandone l'erroneità: a) nella parte in cui non aveva dichiarato la decadenza dell'Amministrazione dalla pretesa tributaria, in violazione dell'art.5 co.8 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 e norme successive;
b) nella parte in cui non aveva rilevato il difetto di motivazione circa il calcolo degli interessi. Aveva concluso pe l'annullamento dell'atto impugnato. All'atto di appello era allagato provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione relativa a n.10 cartelle di pagamento (tra cui quella impugnata nel presente giudizio)
Si era costituita la parte appellata Agenzia delle Entrate D.P.II di Napoli, chiedendo il rigetto del gravame siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
La parte appellata Agenzia delle Entrate OS non si era costituita.
Con ordinanza n.908/2025 depositata il 18-4-2025 (udienza del 15-4-2025) la Corte aveva rigettato l'istanza di sospensione della sentenza impugnata.
All'odierna udienza è comparso il rappresentante dell'Ufficio appellato costituito che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
In punto di fatto è rimasto accertato che la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controlli automatizzati ai sensi degli artt.36 bis D.P.R. n.600 del 1973 e 54 bis D.P.R. n.633 del 1972 e preceduta da comunicazioni di irregolarità.
La cartella di pagamento andava notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (nel caso di specie, trattandosi di anno 2018 -dichiarazione presentata nell'anno 2019- il termine ordinario scadeva il 31-12-2022).
Va però considerata la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di cui alla legislazione emergenziale covid 19
L'art.68 co.1 D.L. 18/2020 richiama l'art.12 del D.L.vo 159/2015 che al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dell'attività di riscossione per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni) e al co.2 stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione;
poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre
2023.
Quindi, se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021
i termini di prescrizione e decadenza slittavano al 31 dicembre 2023; se fosse scaduto successivamente i termini di prescrizione sarebbero stati sospesi per 542 giorni.
Nel caso di specie, scadendo il termine di decadenza il 31-12-2022, lo stesso era prorogato di giorni 542, venendo a maturare oltre la data della notifica dell'atto impugnato (19-6-2024).
La doglianza concernente il calcolo degli interessi è priva di fondamento contendo l'atto impugnato la specifica indicazione delle modalità di calcolo.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in € 1.500,00, oltre accessori.