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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/05/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 770/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Prima Sezione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona dei Dott.ri:
Giuseppe Campagna Presidente
Flavio Tovani Giudice relatore
Myriam Mulonia Giudice
a scioglimento della riserva assunta dal Giudice relatore il 07/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in epigrafe promossa da:
, nato a [...] il [...] (codice Parte_1
fiscale: ), rappresentato e difeso dall'Avv. PONTARI C.F._1
GIUSEPPE, presso il quale è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (codice Controparte_1
fiscale: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CARIATI C.F._2
SIMONA, presso il quale è elettivamente domiciliato
-convenuto-
con la partecipazione del Pubblico Ministero
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni del ricorrente:
“[L]'On.le Tribunale adito, voglia,
• ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., disporre la revoca del provvedimento di assegnazione esclusiva della citata abitazione alla moglie, SI.ra ; Controparte_1
• Condannare la predetta SI.ra , al rilascio immediato della citata Controparte_1
abitazione;
• Condannare la SI.ra , al risarcimento del danno pari quantomeno Controparte_1
alla metà del valore locatizio della precitata abitazione e quindi alla somma di €
200,00 dalla data della richiesta di rilascio (Racc. a r. del 07.03.2022 - All. n. 6) o comunque a quella somma che sarà ritenuta equa”
Conclusioni del convenuto:
“IN VIA PRINCIPALE:
1) accertare e dichiarare il diritto della SI.ra ad abitare nella ex Controparte_1
casa familiare, sita in Via Arangea II trav. Genovese n. 6, Piano 2, per le ragioni esposte in parte motiva, e, per l'effetto,
2) rigettare la domanda del SI. di revoca del provvedimento di assegnazione Pt_1
della casa familiare con conseguente rilascio dell'immobile e risarcimento somme da parte della SI.ra per le ragioni esposte in parte motiva. CP_1
IN VIA RICONVENZIONALE:
3) accogliere la domanda della SI.ra di aumento dell'importo Controparte_1
dell'assegno divorzile da euro 200,00 a euro 400,00 mensili, per le ragioni esposte in parte motiva, e, per l'effetto,
4) disporre che il SI. deve corrispondere mensilmente alla SI.ra Parte_1
un assegno di 400,00 euro” Controparte_1
2 Conclusioni del P.M.:
“Visto, nulla si oppone”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23/03/2024 ha chiesto la revoca Parte_1
dell'assegnazione della casa familiare a favore dell'ex moglie e la Controparte_1
conseguente condanna al rilascio immediato della stessa e la condanna della donna “al risarcimento del danno” (“pari quantomeno alla metà del valore locatizio” dell'immobile e dunque a 200 € mensili o comunque alla somma ritenuta equa) “dalla data della richiesta di rilascio”.
Con comparsa di costituzione del 23/12/2024 chiedeva Controparte_1
l'accertamento del suo diritto “ad abitare nella ex casa familiare”, con il conseguente rigetto delle domande del ricorrente e, in via riconvenzionale, l'aumento dell'assegno divorzile da 200 a 400 € mensili.
All'udienza del 07/03/2025, non essendo stata richiesta l'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti né essendo state formulate richieste istruttorie, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare le conclusioni e ordinato la discussione e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 1616 del 07/10/2016 (in atti) il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
Reggio Calabria il 02/09/1989 fra e e trascritto Parte_1 Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabra (anno 1989, parte
II, n. 665, s. A, u. 1) alle condizioni concordate fra i coniugi, fra le quali vi era la previsione di un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia , Per_1
all'epoca maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari a 400 € mensili
(da versare direttamente alla stessa), oltre al 50% delle spese straordinarie, di un assegno divorzile a carico del marito e a favore della moglie pari a 200 € mensili e
3 l'assegnazione della casa familiare (situata a Reggio Calabria, in via Ravagnese
Gallina II tronco n. 6, censita catastalmente alla sez. urb. GNA, fg. 3, part. 92, sub. 5), in comproprietà fra i coniugi (cfr. visura catastale), alla moglie.
Dal 2021 si è trasferita nel Regno Unito, dove risiede stabilmente (cfr. Per_1
certificato di residenza AIRE) e lavora, e, il 23/07/2021, ha rilasciato una dichiarazione al padre (in atti), in cui ha dichiarato, con riferimento all'assegno di mantenimento, “di non avere più nulla da pretendere” da lui, essendo “autonomamente sufficiente”, mentre costituisce circostanza non contestata che l'altro figlio della coppia, , Per_2
avesse già un proprio nucleo familiare (cfr. anche certificato di stato di famiglia) e fosse economicamente autosufficiente.
E' opportuno poi aggiungere che è parimenti incontestato che la resistente non abbia altre proprietà immobiliari, mentre il ricorrente sia proprietario anche di alcuni altri immobili (situati a Reggio Calabria, in via Arangea II trav. Genovese nn. 4 e 6, e in via
Sant'Agata al Fiume s.n.c.), oltre ad alcuni agrumeti (cfr. visura catastale).
Per quanto riguarda la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare, l'art. 337-sexies, co. 1, c.c. stabilisce che “[i]l godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”: conseguentemente, essa, di regola, viene assegnata al genitore al quale il figlio minorenne è affidato o è collocato in via prevalente, al fine di assicurargli la conservazione dell'habitat domestico.
Essa è ben possibile, però, per la medesima finalità, anche quando il figlio, pur maggiorenne, non sia economicamente autosufficiente, con la conseguenza che, invece, l'assegnazione cessa nel momento in cui il figlio ha raggiunto l'autosufficienza economica (Cass. 32151/2023), a prescindere dal fatto che egli continui o meno ad abitare con i genitori (Cass. 3015/2018), non essendoci più alcuna eSIenza di speciale protezione (Cass. 19561/2021).
Nel caso di specie, è incontestato che la figlia della coppia, , sia economicamente Per_1
autosufficiente e non risieda in quella che era la casa familiare. Il fatto che nella
4 sentenza di divorzio non vengano menzionate le ragioni dell'assegnazione della casa familiare o che la figlia non abbia espressamente rinunciato anche ad essa sono, evidentemente, del tutto irrilevanti, dovendosi ritenere che il genitore che ha dovuto lasciare la casa familiare abbia diritto a riottenere la disponibilità dell'immobile per il semplice venire meno delle condizioni che giustificavano l'assegnazione. Parimenti, se l'istituto dell'assegnazione della casa familiare è finalizzato alla protezione del figlio minorenne (o, al più, maggiorenne non economicamente autosufficiente) attraverso la conservazione dell'habitat domestico, è evidente che tale scopo non può sussistere (e, conseguentemente, non sussiste alcun diritto in tal senso) qualora la figlia, come nel caso di cui ci si occupa in questa sede, sia ormai economicamente autosufficiente e addirittura viva all'estero, non avendo alcuna rilevanza giuridica il mero interesse di fatto dello stesso ad avere un luogo in cui dimorare durante le vacanze nella città
d'origine, come preteso dalla resistente.
Non appare pertinente, poi, il riferimento fatto dalla convenuta all'art. 337-sexies c.c.
e al fatto che lo stesso preveda che “il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio” e, in particolare, alla circostanza che ella risulti di stato libero (cfr. certificato di stato civile) e abbia continuato ad abitare nella casa familiare: è evidente, infatti, che quelli indicati dalla norma menzionata sono casi in cui, pur sussistendo astrattamente le condizioni per l'assegnazione della casa familiare (o essendo la stessa già assegnata), ne debba essere disposta la revoca, ma tale norma, ovviamente, non implica che, quando tali circostanze legittimanti la revoca non si verifichino, debba essere disposta l'assegnazione (o non possa essere disposta la revoca della stessa) anche qualora non sussistano le condizioni per l'assegnazione stessa (che, come si è visto, presuppongono l'esistenza di figli minorenni o, perlomeno, maggiorenni non autosufficienti).
Da quanto detto segue che deve essere revocata l'assegnazione della casa familiare.
Una volta cessata l'assegnazione, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme ordinarie sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la
5 divisione (Cass. 6979/2007), per cui dovrà essere ordinato al coniuge assegnatario non il rilascio dell'intero bene, ma solo della quota di proprietà dell'altro, in modo da consentire anche a quest'ultimo di disporre della propria (cfr. Cass., 25882/2018 e
Cass. 7197/2014 e, nella giurisprudenza di merito, Trib. Torino 3232/2022).
Nel caso di specie, a nulla rilevando che i rapporti fra le parti siano conflittuali, deve essere quindi ordinato a il rilascio della quota dell'immobile di proprietà di CP_1
. Pt_1
Per quanto concerne, poi, la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione, a seguito della modifica del co. 1 dell'art. 473-bis c.p.c. ad opera del d.lgs. 164/2024, nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia può essere richiesto anche il risarcimento del danno da violazione dei doveri familiari, mentre, in precedenza, la relativa domanda doveva invece essere introdotta con un giudizio ordinario. Non è invece mutato il regime delle altre domande non oggettivamente connesse con quella principale, come quella relativa al pagamento dell'indennità di occupazione della casa familiare, che dunque va dichiarata inammissibile (cfr. Trib. Milano 4597/2024).
Pertanto, deve essere dichiarata inammissibile la richiesta del ricorrente di condanna della resistente al pagamento del “risarcimento del danno” quantificato nella metà del valore locatizio dell'immobile e quindi in 200 € (o dell'importo ritenuto equo) dalla data della richiesta di rilascio effettuata tramite lettera raccomandata a/r.
Quanto, poi, alla richiesta di aumento dell'assegno divorzile, il venir meno dell'onere del mantenimento del figlio maggiorenne, divenuto economicamente autosufficiente, indubbiamente comporta un aumento delle risorse a disposizione del genitore gravato dall'obbligo di pagamento dell'assegno.
Un ulteriore miglioramento della sua situazione deriva poi dalla revoca dell'assegnazione della casa familiare.
Infatti, l'assegnazione della casa familiare ha come finalità quella della tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, essa indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, e ciò anche quando il
6 coniuge assegnatario ne sia anche comproprietario, perché il godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota e si traduce, per esso, in un pregiudizio economico valutabile (Cass. 7961/2024, Cass. 27599/2022, Cass. 20858/2021, Cass. 25420/2015
e Cass. 4203/2006).
La disponibilità della casa familiare, così come la perdita della stessa, è dunque certamente una circostanza suscettibile di essere considerata ai fini della revisione dell'assegno divorzile, poiché connota le condizioni di vita di una persona anche se non si trasforma in un vero e proprio reddito o non incide sul suo patrimonio, costituendo comunque un vantaggio suscettibile di assumere volta per volta connotazione economica: a seguito della revoca, infatti, l'assegnatario viene a trovarsi in una condizione deteriore, perché è privato del relativo valore economico, mentre l'altro coniuge ne trae un vantaggio, potendo andare ad abitare la casa coniugale (o, nel caso di immobile in comproprietà, riacquistare il diritto di usare la cosa secondo le norme sulla comunione), concederla in locazione a terzi o comunque utilizzarla per attività produttive, compiendo così attività suscettibili di valutazione economica che, durante l'assegnazione all'altro coniuge, non erano consentite (Cass. 7961/2024; cfr. anche Cass. 16462/2024).
Nel caso di specie, il ricorrente, non essendo più gravato dall'onere di pagamento dell'assegno di mantenimento per la figlia e disponendo, a seguito della revoca dell'assegnazione pronunciata con questa sentenza, della propria quota della casa familiare, si trova certamente in una condizione economica migliore rispetto a quella in cui si trovava all'epoca del divorzio, mentre la resistente, trovandosi privata della disponibilità dell'intera casa familiare, ha subito un peggioramento della propria situazione. Ѐ dunque giustificato un aumento dell'assegno di divorzio, il cui importo può essere portato da 200 a 300 € mensili, con decorrenza dalla data della domanda riconvenzionale e dunque dal 23/12/2024.
7 Quanto alle spese processuali, essendovi soccombenza reciproca, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda di revoca l'assegnazione della casa familiare a
[...]
e, per l'effetto, le ordina il rilascio della quota di;
CP_1 Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda di indennità di occupazione della casa familiare;
- accoglie parzialmente la domanda di aumento dell'assegno divorzile e, per l'effetto, condanna al pagamento a favore di Parte_1 [...]
di un assegno divorzile di 300 € mensili con decorrenza dal CP_1
23/12/2024;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di competenza.
Reggio Calabria, 08/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Flavio Tovani Giuseppe Campagna
8
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Prima Sezione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona dei Dott.ri:
Giuseppe Campagna Presidente
Flavio Tovani Giudice relatore
Myriam Mulonia Giudice
a scioglimento della riserva assunta dal Giudice relatore il 07/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in epigrafe promossa da:
, nato a [...] il [...] (codice Parte_1
fiscale: ), rappresentato e difeso dall'Avv. PONTARI C.F._1
GIUSEPPE, presso il quale è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (codice Controparte_1
fiscale: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CARIATI C.F._2
SIMONA, presso il quale è elettivamente domiciliato
-convenuto-
con la partecipazione del Pubblico Ministero
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni del ricorrente:
“[L]'On.le Tribunale adito, voglia,
• ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., disporre la revoca del provvedimento di assegnazione esclusiva della citata abitazione alla moglie, SI.ra ; Controparte_1
• Condannare la predetta SI.ra , al rilascio immediato della citata Controparte_1
abitazione;
• Condannare la SI.ra , al risarcimento del danno pari quantomeno Controparte_1
alla metà del valore locatizio della precitata abitazione e quindi alla somma di €
200,00 dalla data della richiesta di rilascio (Racc. a r. del 07.03.2022 - All. n. 6) o comunque a quella somma che sarà ritenuta equa”
Conclusioni del convenuto:
“IN VIA PRINCIPALE:
1) accertare e dichiarare il diritto della SI.ra ad abitare nella ex Controparte_1
casa familiare, sita in Via Arangea II trav. Genovese n. 6, Piano 2, per le ragioni esposte in parte motiva, e, per l'effetto,
2) rigettare la domanda del SI. di revoca del provvedimento di assegnazione Pt_1
della casa familiare con conseguente rilascio dell'immobile e risarcimento somme da parte della SI.ra per le ragioni esposte in parte motiva. CP_1
IN VIA RICONVENZIONALE:
3) accogliere la domanda della SI.ra di aumento dell'importo Controparte_1
dell'assegno divorzile da euro 200,00 a euro 400,00 mensili, per le ragioni esposte in parte motiva, e, per l'effetto,
4) disporre che il SI. deve corrispondere mensilmente alla SI.ra Parte_1
un assegno di 400,00 euro” Controparte_1
2 Conclusioni del P.M.:
“Visto, nulla si oppone”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23/03/2024 ha chiesto la revoca Parte_1
dell'assegnazione della casa familiare a favore dell'ex moglie e la Controparte_1
conseguente condanna al rilascio immediato della stessa e la condanna della donna “al risarcimento del danno” (“pari quantomeno alla metà del valore locatizio” dell'immobile e dunque a 200 € mensili o comunque alla somma ritenuta equa) “dalla data della richiesta di rilascio”.
Con comparsa di costituzione del 23/12/2024 chiedeva Controparte_1
l'accertamento del suo diritto “ad abitare nella ex casa familiare”, con il conseguente rigetto delle domande del ricorrente e, in via riconvenzionale, l'aumento dell'assegno divorzile da 200 a 400 € mensili.
All'udienza del 07/03/2025, non essendo stata richiesta l'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti né essendo state formulate richieste istruttorie, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare le conclusioni e ordinato la discussione e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 1616 del 07/10/2016 (in atti) il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
Reggio Calabria il 02/09/1989 fra e e trascritto Parte_1 Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabra (anno 1989, parte
II, n. 665, s. A, u. 1) alle condizioni concordate fra i coniugi, fra le quali vi era la previsione di un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia , Per_1
all'epoca maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari a 400 € mensili
(da versare direttamente alla stessa), oltre al 50% delle spese straordinarie, di un assegno divorzile a carico del marito e a favore della moglie pari a 200 € mensili e
3 l'assegnazione della casa familiare (situata a Reggio Calabria, in via Ravagnese
Gallina II tronco n. 6, censita catastalmente alla sez. urb. GNA, fg. 3, part. 92, sub. 5), in comproprietà fra i coniugi (cfr. visura catastale), alla moglie.
Dal 2021 si è trasferita nel Regno Unito, dove risiede stabilmente (cfr. Per_1
certificato di residenza AIRE) e lavora, e, il 23/07/2021, ha rilasciato una dichiarazione al padre (in atti), in cui ha dichiarato, con riferimento all'assegno di mantenimento, “di non avere più nulla da pretendere” da lui, essendo “autonomamente sufficiente”, mentre costituisce circostanza non contestata che l'altro figlio della coppia, , Per_2
avesse già un proprio nucleo familiare (cfr. anche certificato di stato di famiglia) e fosse economicamente autosufficiente.
E' opportuno poi aggiungere che è parimenti incontestato che la resistente non abbia altre proprietà immobiliari, mentre il ricorrente sia proprietario anche di alcuni altri immobili (situati a Reggio Calabria, in via Arangea II trav. Genovese nn. 4 e 6, e in via
Sant'Agata al Fiume s.n.c.), oltre ad alcuni agrumeti (cfr. visura catastale).
Per quanto riguarda la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare, l'art. 337-sexies, co. 1, c.c. stabilisce che “[i]l godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”: conseguentemente, essa, di regola, viene assegnata al genitore al quale il figlio minorenne è affidato o è collocato in via prevalente, al fine di assicurargli la conservazione dell'habitat domestico.
Essa è ben possibile, però, per la medesima finalità, anche quando il figlio, pur maggiorenne, non sia economicamente autosufficiente, con la conseguenza che, invece, l'assegnazione cessa nel momento in cui il figlio ha raggiunto l'autosufficienza economica (Cass. 32151/2023), a prescindere dal fatto che egli continui o meno ad abitare con i genitori (Cass. 3015/2018), non essendoci più alcuna eSIenza di speciale protezione (Cass. 19561/2021).
Nel caso di specie, è incontestato che la figlia della coppia, , sia economicamente Per_1
autosufficiente e non risieda in quella che era la casa familiare. Il fatto che nella
4 sentenza di divorzio non vengano menzionate le ragioni dell'assegnazione della casa familiare o che la figlia non abbia espressamente rinunciato anche ad essa sono, evidentemente, del tutto irrilevanti, dovendosi ritenere che il genitore che ha dovuto lasciare la casa familiare abbia diritto a riottenere la disponibilità dell'immobile per il semplice venire meno delle condizioni che giustificavano l'assegnazione. Parimenti, se l'istituto dell'assegnazione della casa familiare è finalizzato alla protezione del figlio minorenne (o, al più, maggiorenne non economicamente autosufficiente) attraverso la conservazione dell'habitat domestico, è evidente che tale scopo non può sussistere (e, conseguentemente, non sussiste alcun diritto in tal senso) qualora la figlia, come nel caso di cui ci si occupa in questa sede, sia ormai economicamente autosufficiente e addirittura viva all'estero, non avendo alcuna rilevanza giuridica il mero interesse di fatto dello stesso ad avere un luogo in cui dimorare durante le vacanze nella città
d'origine, come preteso dalla resistente.
Non appare pertinente, poi, il riferimento fatto dalla convenuta all'art. 337-sexies c.c.
e al fatto che lo stesso preveda che “il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio” e, in particolare, alla circostanza che ella risulti di stato libero (cfr. certificato di stato civile) e abbia continuato ad abitare nella casa familiare: è evidente, infatti, che quelli indicati dalla norma menzionata sono casi in cui, pur sussistendo astrattamente le condizioni per l'assegnazione della casa familiare (o essendo la stessa già assegnata), ne debba essere disposta la revoca, ma tale norma, ovviamente, non implica che, quando tali circostanze legittimanti la revoca non si verifichino, debba essere disposta l'assegnazione (o non possa essere disposta la revoca della stessa) anche qualora non sussistano le condizioni per l'assegnazione stessa (che, come si è visto, presuppongono l'esistenza di figli minorenni o, perlomeno, maggiorenni non autosufficienti).
Da quanto detto segue che deve essere revocata l'assegnazione della casa familiare.
Una volta cessata l'assegnazione, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme ordinarie sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la
5 divisione (Cass. 6979/2007), per cui dovrà essere ordinato al coniuge assegnatario non il rilascio dell'intero bene, ma solo della quota di proprietà dell'altro, in modo da consentire anche a quest'ultimo di disporre della propria (cfr. Cass., 25882/2018 e
Cass. 7197/2014 e, nella giurisprudenza di merito, Trib. Torino 3232/2022).
Nel caso di specie, a nulla rilevando che i rapporti fra le parti siano conflittuali, deve essere quindi ordinato a il rilascio della quota dell'immobile di proprietà di CP_1
. Pt_1
Per quanto concerne, poi, la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione, a seguito della modifica del co. 1 dell'art. 473-bis c.p.c. ad opera del d.lgs. 164/2024, nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia può essere richiesto anche il risarcimento del danno da violazione dei doveri familiari, mentre, in precedenza, la relativa domanda doveva invece essere introdotta con un giudizio ordinario. Non è invece mutato il regime delle altre domande non oggettivamente connesse con quella principale, come quella relativa al pagamento dell'indennità di occupazione della casa familiare, che dunque va dichiarata inammissibile (cfr. Trib. Milano 4597/2024).
Pertanto, deve essere dichiarata inammissibile la richiesta del ricorrente di condanna della resistente al pagamento del “risarcimento del danno” quantificato nella metà del valore locatizio dell'immobile e quindi in 200 € (o dell'importo ritenuto equo) dalla data della richiesta di rilascio effettuata tramite lettera raccomandata a/r.
Quanto, poi, alla richiesta di aumento dell'assegno divorzile, il venir meno dell'onere del mantenimento del figlio maggiorenne, divenuto economicamente autosufficiente, indubbiamente comporta un aumento delle risorse a disposizione del genitore gravato dall'obbligo di pagamento dell'assegno.
Un ulteriore miglioramento della sua situazione deriva poi dalla revoca dell'assegnazione della casa familiare.
Infatti, l'assegnazione della casa familiare ha come finalità quella della tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, essa indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, e ciò anche quando il
6 coniuge assegnatario ne sia anche comproprietario, perché il godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota e si traduce, per esso, in un pregiudizio economico valutabile (Cass. 7961/2024, Cass. 27599/2022, Cass. 20858/2021, Cass. 25420/2015
e Cass. 4203/2006).
La disponibilità della casa familiare, così come la perdita della stessa, è dunque certamente una circostanza suscettibile di essere considerata ai fini della revisione dell'assegno divorzile, poiché connota le condizioni di vita di una persona anche se non si trasforma in un vero e proprio reddito o non incide sul suo patrimonio, costituendo comunque un vantaggio suscettibile di assumere volta per volta connotazione economica: a seguito della revoca, infatti, l'assegnatario viene a trovarsi in una condizione deteriore, perché è privato del relativo valore economico, mentre l'altro coniuge ne trae un vantaggio, potendo andare ad abitare la casa coniugale (o, nel caso di immobile in comproprietà, riacquistare il diritto di usare la cosa secondo le norme sulla comunione), concederla in locazione a terzi o comunque utilizzarla per attività produttive, compiendo così attività suscettibili di valutazione economica che, durante l'assegnazione all'altro coniuge, non erano consentite (Cass. 7961/2024; cfr. anche Cass. 16462/2024).
Nel caso di specie, il ricorrente, non essendo più gravato dall'onere di pagamento dell'assegno di mantenimento per la figlia e disponendo, a seguito della revoca dell'assegnazione pronunciata con questa sentenza, della propria quota della casa familiare, si trova certamente in una condizione economica migliore rispetto a quella in cui si trovava all'epoca del divorzio, mentre la resistente, trovandosi privata della disponibilità dell'intera casa familiare, ha subito un peggioramento della propria situazione. Ѐ dunque giustificato un aumento dell'assegno di divorzio, il cui importo può essere portato da 200 a 300 € mensili, con decorrenza dalla data della domanda riconvenzionale e dunque dal 23/12/2024.
7 Quanto alle spese processuali, essendovi soccombenza reciproca, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda di revoca l'assegnazione della casa familiare a
[...]
e, per l'effetto, le ordina il rilascio della quota di;
CP_1 Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda di indennità di occupazione della casa familiare;
- accoglie parzialmente la domanda di aumento dell'assegno divorzile e, per l'effetto, condanna al pagamento a favore di Parte_1 [...]
di un assegno divorzile di 300 € mensili con decorrenza dal CP_1
23/12/2024;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di competenza.
Reggio Calabria, 08/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Flavio Tovani Giuseppe Campagna
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