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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5657/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato in data 10.9.2024 da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2 con l'avv. Marco Bertè ricorrenti nei confronti di
P. IVA CP_1 P.IVA_1 con l'avv. Maria Beatrice Mazzucato resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i IGi e Parte_2 Parte_1 hanno evocato in giudizio la onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1 In via preliminare:
. accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle clausole premessa nn. 1, 3, 4 del contratto n. 3736, in quanto vessatorie e/o abusive ex artt. 33 e seguenti del Codice del
Consumo e artt. 1341 e 1342 c.c. per le ragioni di cui in atti;
In via principale
• accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità del contratto n. 3736 stipulato tra i IGi
e con avente ad oggetto l'acquisto del Parte_2 Pt_1 Parte_1 CP_1
“certificato di associazione” di CL AW, per i motivi di cui in atti e conseguentemente:
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
1 restituzione agli attori delle somme percepite, fino all'importo di euro 13.820,00 o altra diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa.
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore a tenere CP_1 indenne i IGi e , quale conseguenza della nullità Parte_2 Parte_1 del contratto, dall'obbligo al pagamento delle spese di gestione in favore del CL con esonero dei Ricorrenti al versamento della quota annuale nei confronti di CL AW e
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 provvedere, a proprie spese, alla cancellazione dei IGi e Parte_2 [...]
dal Registro degli associati di CL AW (iscrizione n. 0411). Parte_1 In via subordinata
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento precontrattuale e/o contrattuale di nel contratto di acquisto concluso con i IGi CP_1 [...]
e per i motivi di cui agli atti e conseguentemente Parte_2 Parte_1
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione CP_1 agli attori delle somme percepite, fino all'importo di euro 13.820,00 o altra diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa.
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore a tenere CP_1 indenne i IGi e quale conseguenza della Parte_2 Parte_1 risoluzione del contratto, dall'obbligo al pagamento delle spese di gestione in favore del CL con esonero dei Ricorrenti al versamento della quota annuale nei confronti di CL AW e
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere, a CP_1 proprie spese, alla cancellazione dei IGi e dal Parte_2 Parte_1 Registro degli associati di CL AW (iscrizione n. 0411).
Con vittoria di spese e onorari della presente controversia da versarsi al legale antistatario.
La si costituiva con comparsa 28.11.2024, chiedendo il rigetto delle domande CP_1 avversarie. All'udienza del 2.12.2024 la causa veniva rinviata per valutare eventuali proposte transattive, che non venivano raggiunte. Ritenuto il giudizio documentalmente istruito, la causa veniva discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, 3 comma c.p.c.. Le domande formulate dai ricorrenti meritano accoglimento.
Dalla narrativa esposta dai ricorrenti è emerso quanto segue:
-verso la fine del mese di ottobre 2019 i IGi e Parte_2 Parte_1 venivano contattati telefonicamente da un promotore della che proponeva un CP_1 incontro presso il loro domicilio per consegnare un buono vacanza del valore di euro 150,00 e per illustrare un prodotto di vacanze innovativo;
- fissato l'appuntamento per il 23.11.2019 si presentava un promotore di tale CP_1 IG Marco, che consegnava il buono vacanza e proponeva l'adesione al prodotto vacanza denominato “My energy world”, presentato come una forma di investimento in vacanze alternativo, dinamico e al passo con i tempi, con la possibilità di poter soggiornare in centinaia di strutture alberghiere, compreso di vitto e trasporto, sparse in vari paesi del mondo, oppure cederlo a terzi, destinato al nucleo familiare e ai parenti;
- dopo aver ricevuto la rassicurazione che il prodotto vacanza sarebbe stato usufruibile per la famiglia, inclusi parenti ed amici e che, in caso di insoddisfazione, la avrebbe CP_1 riacquistato il prodotto con recupero del capitale investito, i ricorrenti si lasciavano convincere ad aderire all'offerta e il solo IG sottoscriveva il contratto n. 3736, senza Parte_1 ricevere alcuna copia dello Statuto del club, il depliant e adeguato foglio informativo (v. doc.
2);
2 - i ricorrenti versavano alla la somma di euro 13.820,00 con le seguenti modalità: CP_1 euro 200,00 in contanti versati in data 17.12.2019 (doc. 3), euro 12.820,00 con bonifico bancario in data 8.1.2020 (doc. 4), euro 500,00 con titolo cambiario scadenza 30.5.2020 (doc.
5), euro 600,00 con titolo cambiario scadenza 29.10.2020 (doc. 5b);
- i ricorrenti usufruivano del buono vacanza promesso e soggiornavano una settimana presso una struttura in Sardegna;
- nel mese di marzo 2021 i ricorrenti ricevevano il certificato di iscrizione a CL AW n.
0411 (doc. 6), scoprendo in quel momento di essere iscritti presso il club inglese CL AW, che l'iscrizione permaneva fino al 31.12.2053, con obbligo di pagamento delle spese annuali e che non si trattava di un diritto cedibile e trasmissibile agli eredi, che l'iscrizione era definita come “basic”, senza comprendere il contenuto di tale iscrizione e i servizi collegati alla partecipazione al club, che l'iscrizione era riferita ad un generico e variabile periodo di una settimana all'anno legato alla disponibilità del club, che erano tenuti al pagamento delle spese di gestione sino alla scadenza dell'iscrizione, adeguate all'indice Istat;
- i ricorrenti, compresa la reale natura del contratto, chiedevano ad di voler CP_1 provvedere al riacquisto del certificato con restituzione del capitale investito senza ottenere soddisfazione, ricevendo la richiesta di pagamento delle spese di gestione del club da parte della società LO S.A. (doc. 7).
In primis, va rilevato che il certificato di associazione al CL AW indica quale associato anche la IG , anche se il contratto della cui validità si discute è Parte_2 stato tuttavia sottoscritto unicamente dal IG e dal conto corrente di Parte_1 quest'ultimo sono stati disposti i pagamenti a favore della resistente. Pertanto, non essendo stato sottoscritto alcun contratto tra la IG e la società resistente, Parte_2 ben può essere dichiarata l'inesistenza di un rapporto contrattuale relativo al certificato di associazione, difettando proprio un elemento essenziale quale l'accordo delle parti. Quanto alla posizione del IG , si evidenzia che gli artt. 1.1, 3.1, 4.4 e 4.5 Parte_1 del contratto n. 3736 sottoscritto in data 23.11.2019 danno atto della consegna del depliant sulle destinazioni turistiche offerte, nonché dello Statuto e del regolamento, documenti che, tuttavia, i ricorrenti negano di aver ricevuto. La ha documentato di aver CP_1 consegnato al IG in data 23.11.2029 l'allegato A del contratto, Parte_1 denominato “formulario informativo”, dal quale si evince che al ricorrente sarebbero stati consegnati, all'atto della sottoscrizione del contratto, anche altri documenti, tra cui il depliant, lo statuto e il regolamento, non prodotti, malgrado le contestazioni dei ricorrenti, dalla resistente nel presente giudizio. Al riguardo l'art. 33 comma II lett. L) del D.Lvo. n. 206/2005 prevede che si considerano vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto “di prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”; il successivo art. 36 del precitato decreto legislativo prevede la nullità delle clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o effetto di “prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”. Il testo delle clausole contrattuali sopra indicate dà conto di una consegna dei citati documenti negoziali integrativi che sarebbe avvenuta solo contestualmente alla sottoscrizione del contratto, senza la doverosa informazione precontrattuale, in contrasto con le disposizioni imperative sopra citate. Stante il carattere abusivo e vessatorio, sono, pertanto, nulle le citate clausole 1.1, 3.1, 4.4 e 4.5 del contratto, nella parte in cui rinviano al Regolamento, statuto, depliant, allegato A. Inoltre si rileva anche che l'approvazione delle clausole vessatorie è avvenuta in blocco, senza che vi sia stata alcuna evidenziazione della peculiarità che ha contraddistinto le varie
3 limitazioni imposte al consumatore, con conseguente violazione dell'art. 1341, 2 comma c.c.. Il contratto sottoscritto in data 23.11.2019 deve ritenersi nullo per indeterminatezza del suo oggetto. In particolare, dal contenuto del contratto non è dato evincere il diritto di cui l'acquirente sarebbe divenuto titolare con l'acquisito del diritto di iscrizione al CL AW e di conseguenza quale sarebbe la prestazione a carico della venditrice. Il contratto si riferisce genericamente ad un certificato di iscrizione (cedibile) al CL AW attraverso il quale sembra che l'acquirente possa usufruire di servizi turistici che però non vengono definiti, né in riferimento agli alloggi residenziali facenti parte dei complessi turistici e alla loro ubicazione, né in riferimento al trattamento nel periodo di soggiorno, né in relazione alle modalità e condizioni di prenotazione e neppure al periodo, genericamente indicato in una settimana all'anno. Lo stesso dicasi dell'allegato A del contratto denominato “formulario informativo”, contenente informazioni di carattere generico.
Neppure il certificato n. 0411, pervenuto ai ricorrenti dopo oltre un anno rispetto alla sottoscrizione del contratto contiene una descrizione del diritto attribuito dalla compravendita in questione. Tale documento, infatti, indica che i ricorrenti sono divenuti soci del CL
AW e riproduce le condizioni negli stessi termini lacunosi del contratto, senza neppure precisare il contenuto della tipologia basic dei servizi, che sarebbe stata scelta dai ricorrenti. Né trova riscontro l'assunto sostenuto dalla resistente che i ricorrenti avevano compreso l'oggetto del contratto per aver goduto della settimana di soggiorno in Sardegna con partenza il 27.8.2021, in quanto, come si evince dalla stessa prenotazione, tale vacanza, denominata
“settimana di cortesia”, era stata offerta gratuitamente dal CLUB, con estensione anche a soggetti terzi. La norma di cui all'art. 1418 comma II c.c. sancisce la nullità del contratto in caso di mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1346 c.c., tra cui è compreso il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto. Risulta in modo palmare che il contratto de quo presenta un oggetto indeterminato ed indeterminabile;
pertanto, esso va dichiarato nullo ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c.. Va poi aggiunto che la condotta tenuta da parte convenuta viola anche le disposizioni del Codice del Consumo che garantiscono all'acquirente di un “contratto relativo ad un prodotto per le vacanze di lungo termine” un'informazione “chiara e comprensibile, accurata e sufficiente” nella fase di promozione del prodotto (art. 70), di trattativa precontrattuale (doc. 71) e anche contrattuale (art. 72 comma 4 e comma 5): disposizione queste che, nella vicenda in esame, risultano palesemente disattese dalla società venditrice. Al IG non risulta siano state fornite, prima che lo stesso fosse vincolato Parte_1 dalla stipula del negozio, informazioni chiare e comprensibili mediante consegna del previsto documento informativo, non avendo i ricorrenti ricevuto alcuna informazione relativa all'acquisto del certificato, né gli stessi sono stati resi edotti in merito alla durata del certificato (rectius alla durata dei versamenti a titolo di gestione annuale), al soggetto titolare del diritto di vacanza (genericamente indicato in 2 persone); in sostanza i ricorrenti non hanno avuto alcuna possibilità di valutare la reale portata del diritto oggetto di sollecitazione all'acquisto. Essendo nullo il contratto, il pagamento effettuato dal IG è privo di Parte_1 giustificazione causale ed è, quindi, fondata la domanda di ripetizione. Il pagamento è provato dagli estratti del conto corrente (doc. 45 fascicolo ricorrenti).
Come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con le pronunce rese in data 05.06.2020 (n. 108109 e 09.05.2007 (n. 10634), la legittimazione attiva all'azione di ripetizione di indebito compete al soggetto cui è riferibile il pagamento. La condanna alla restituzione deve essere, pertanto, pronunciata in favore del IG , dal cui Parte_1 conto corrente risultano essere stati effettuati i pagamenti in favore della resistente.
4 La deve, quindi, essere condannata al pagamento in favore del IG CP_1 [...]
della somma di euro 13.820,00, oltre interessi legali dal giorno dei versamenti al Parte_1 saldo. In ragione della dichiarata nullità del contratto, deve altresì accertarsi l'inesistenza di alcun obbligo dei ricorrenti di pagare le spese di gestione del CL AW;
la società convenuta deve inoltre essere condannata a cancellare i ricorrenti dal registro degli associati al CL
AW.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide: 1) accerta e dichiara l'inesistenza di alcun rapporto contrattuale tra la IG
[...]
e la conseguente al contratto n. 3736 del 23.11.2019 ed al Parte_2 CP_1 successivo certificato di associazione n. 0411 al CL AW;
2) accertata la nullità delle clausole vessatorie di cui agli artt. 1.1, 3.1, 4.4 e 4.5 del contratto n. 3637 del 23.11.2019 stipulato tra il IG e la dichiara la Parte_1 CP_1 nullità del predetto contratto per indeterminatezza del suo oggetto;
3) condanna la alla restituzione a favore del IG della CP_1 Parte_1 somma di euro 13.820,00 oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti al saldo;
4) accerta e dichiara l'inesistenza di alcun obbligo dei IGi e Parte_1 [...]
di pagare le spese di gestione del CL AW con esonero degli stessi al Parte_2 versamento della quota annuale nei confronti di CL AW;
5) condanna la a cancellare, a propria cura e spese, i IGi e CP_1 Parte_1
dal Registro degli associati del CL AW (iscrizione n. 0411); Parte_2 6) condanna la al pagamento in favore dei IGi e CP_1 Parte_1 [...]
della somma di euro 264,00 per anticipazioni e della somma di euro 2.000,00 Parte_2 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Marco Bertè, procuratore antistastario. Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto ai sensi dell'art. 282 c.p.c.. Monza, 7 febbraio 2025
Il G.O.T
Stefania Maxia
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato in data 10.9.2024 da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2 con l'avv. Marco Bertè ricorrenti nei confronti di
P. IVA CP_1 P.IVA_1 con l'avv. Maria Beatrice Mazzucato resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i IGi e Parte_2 Parte_1 hanno evocato in giudizio la onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1 In via preliminare:
. accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle clausole premessa nn. 1, 3, 4 del contratto n. 3736, in quanto vessatorie e/o abusive ex artt. 33 e seguenti del Codice del
Consumo e artt. 1341 e 1342 c.c. per le ragioni di cui in atti;
In via principale
• accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità del contratto n. 3736 stipulato tra i IGi
e con avente ad oggetto l'acquisto del Parte_2 Pt_1 Parte_1 CP_1
“certificato di associazione” di CL AW, per i motivi di cui in atti e conseguentemente:
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
1 restituzione agli attori delle somme percepite, fino all'importo di euro 13.820,00 o altra diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa.
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore a tenere CP_1 indenne i IGi e , quale conseguenza della nullità Parte_2 Parte_1 del contratto, dall'obbligo al pagamento delle spese di gestione in favore del CL con esonero dei Ricorrenti al versamento della quota annuale nei confronti di CL AW e
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 provvedere, a proprie spese, alla cancellazione dei IGi e Parte_2 [...]
dal Registro degli associati di CL AW (iscrizione n. 0411). Parte_1 In via subordinata
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento precontrattuale e/o contrattuale di nel contratto di acquisto concluso con i IGi CP_1 [...]
e per i motivi di cui agli atti e conseguentemente Parte_2 Parte_1
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione CP_1 agli attori delle somme percepite, fino all'importo di euro 13.820,00 o altra diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa.
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore a tenere CP_1 indenne i IGi e quale conseguenza della Parte_2 Parte_1 risoluzione del contratto, dall'obbligo al pagamento delle spese di gestione in favore del CL con esonero dei Ricorrenti al versamento della quota annuale nei confronti di CL AW e
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere, a CP_1 proprie spese, alla cancellazione dei IGi e dal Parte_2 Parte_1 Registro degli associati di CL AW (iscrizione n. 0411).
Con vittoria di spese e onorari della presente controversia da versarsi al legale antistatario.
La si costituiva con comparsa 28.11.2024, chiedendo il rigetto delle domande CP_1 avversarie. All'udienza del 2.12.2024 la causa veniva rinviata per valutare eventuali proposte transattive, che non venivano raggiunte. Ritenuto il giudizio documentalmente istruito, la causa veniva discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, 3 comma c.p.c.. Le domande formulate dai ricorrenti meritano accoglimento.
Dalla narrativa esposta dai ricorrenti è emerso quanto segue:
-verso la fine del mese di ottobre 2019 i IGi e Parte_2 Parte_1 venivano contattati telefonicamente da un promotore della che proponeva un CP_1 incontro presso il loro domicilio per consegnare un buono vacanza del valore di euro 150,00 e per illustrare un prodotto di vacanze innovativo;
- fissato l'appuntamento per il 23.11.2019 si presentava un promotore di tale CP_1 IG Marco, che consegnava il buono vacanza e proponeva l'adesione al prodotto vacanza denominato “My energy world”, presentato come una forma di investimento in vacanze alternativo, dinamico e al passo con i tempi, con la possibilità di poter soggiornare in centinaia di strutture alberghiere, compreso di vitto e trasporto, sparse in vari paesi del mondo, oppure cederlo a terzi, destinato al nucleo familiare e ai parenti;
- dopo aver ricevuto la rassicurazione che il prodotto vacanza sarebbe stato usufruibile per la famiglia, inclusi parenti ed amici e che, in caso di insoddisfazione, la avrebbe CP_1 riacquistato il prodotto con recupero del capitale investito, i ricorrenti si lasciavano convincere ad aderire all'offerta e il solo IG sottoscriveva il contratto n. 3736, senza Parte_1 ricevere alcuna copia dello Statuto del club, il depliant e adeguato foglio informativo (v. doc.
2);
2 - i ricorrenti versavano alla la somma di euro 13.820,00 con le seguenti modalità: CP_1 euro 200,00 in contanti versati in data 17.12.2019 (doc. 3), euro 12.820,00 con bonifico bancario in data 8.1.2020 (doc. 4), euro 500,00 con titolo cambiario scadenza 30.5.2020 (doc.
5), euro 600,00 con titolo cambiario scadenza 29.10.2020 (doc. 5b);
- i ricorrenti usufruivano del buono vacanza promesso e soggiornavano una settimana presso una struttura in Sardegna;
- nel mese di marzo 2021 i ricorrenti ricevevano il certificato di iscrizione a CL AW n.
0411 (doc. 6), scoprendo in quel momento di essere iscritti presso il club inglese CL AW, che l'iscrizione permaneva fino al 31.12.2053, con obbligo di pagamento delle spese annuali e che non si trattava di un diritto cedibile e trasmissibile agli eredi, che l'iscrizione era definita come “basic”, senza comprendere il contenuto di tale iscrizione e i servizi collegati alla partecipazione al club, che l'iscrizione era riferita ad un generico e variabile periodo di una settimana all'anno legato alla disponibilità del club, che erano tenuti al pagamento delle spese di gestione sino alla scadenza dell'iscrizione, adeguate all'indice Istat;
- i ricorrenti, compresa la reale natura del contratto, chiedevano ad di voler CP_1 provvedere al riacquisto del certificato con restituzione del capitale investito senza ottenere soddisfazione, ricevendo la richiesta di pagamento delle spese di gestione del club da parte della società LO S.A. (doc. 7).
In primis, va rilevato che il certificato di associazione al CL AW indica quale associato anche la IG , anche se il contratto della cui validità si discute è Parte_2 stato tuttavia sottoscritto unicamente dal IG e dal conto corrente di Parte_1 quest'ultimo sono stati disposti i pagamenti a favore della resistente. Pertanto, non essendo stato sottoscritto alcun contratto tra la IG e la società resistente, Parte_2 ben può essere dichiarata l'inesistenza di un rapporto contrattuale relativo al certificato di associazione, difettando proprio un elemento essenziale quale l'accordo delle parti. Quanto alla posizione del IG , si evidenzia che gli artt. 1.1, 3.1, 4.4 e 4.5 Parte_1 del contratto n. 3736 sottoscritto in data 23.11.2019 danno atto della consegna del depliant sulle destinazioni turistiche offerte, nonché dello Statuto e del regolamento, documenti che, tuttavia, i ricorrenti negano di aver ricevuto. La ha documentato di aver CP_1 consegnato al IG in data 23.11.2029 l'allegato A del contratto, Parte_1 denominato “formulario informativo”, dal quale si evince che al ricorrente sarebbero stati consegnati, all'atto della sottoscrizione del contratto, anche altri documenti, tra cui il depliant, lo statuto e il regolamento, non prodotti, malgrado le contestazioni dei ricorrenti, dalla resistente nel presente giudizio. Al riguardo l'art. 33 comma II lett. L) del D.Lvo. n. 206/2005 prevede che si considerano vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto “di prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”; il successivo art. 36 del precitato decreto legislativo prevede la nullità delle clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o effetto di “prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”. Il testo delle clausole contrattuali sopra indicate dà conto di una consegna dei citati documenti negoziali integrativi che sarebbe avvenuta solo contestualmente alla sottoscrizione del contratto, senza la doverosa informazione precontrattuale, in contrasto con le disposizioni imperative sopra citate. Stante il carattere abusivo e vessatorio, sono, pertanto, nulle le citate clausole 1.1, 3.1, 4.4 e 4.5 del contratto, nella parte in cui rinviano al Regolamento, statuto, depliant, allegato A. Inoltre si rileva anche che l'approvazione delle clausole vessatorie è avvenuta in blocco, senza che vi sia stata alcuna evidenziazione della peculiarità che ha contraddistinto le varie
3 limitazioni imposte al consumatore, con conseguente violazione dell'art. 1341, 2 comma c.c.. Il contratto sottoscritto in data 23.11.2019 deve ritenersi nullo per indeterminatezza del suo oggetto. In particolare, dal contenuto del contratto non è dato evincere il diritto di cui l'acquirente sarebbe divenuto titolare con l'acquisito del diritto di iscrizione al CL AW e di conseguenza quale sarebbe la prestazione a carico della venditrice. Il contratto si riferisce genericamente ad un certificato di iscrizione (cedibile) al CL AW attraverso il quale sembra che l'acquirente possa usufruire di servizi turistici che però non vengono definiti, né in riferimento agli alloggi residenziali facenti parte dei complessi turistici e alla loro ubicazione, né in riferimento al trattamento nel periodo di soggiorno, né in relazione alle modalità e condizioni di prenotazione e neppure al periodo, genericamente indicato in una settimana all'anno. Lo stesso dicasi dell'allegato A del contratto denominato “formulario informativo”, contenente informazioni di carattere generico.
Neppure il certificato n. 0411, pervenuto ai ricorrenti dopo oltre un anno rispetto alla sottoscrizione del contratto contiene una descrizione del diritto attribuito dalla compravendita in questione. Tale documento, infatti, indica che i ricorrenti sono divenuti soci del CL
AW e riproduce le condizioni negli stessi termini lacunosi del contratto, senza neppure precisare il contenuto della tipologia basic dei servizi, che sarebbe stata scelta dai ricorrenti. Né trova riscontro l'assunto sostenuto dalla resistente che i ricorrenti avevano compreso l'oggetto del contratto per aver goduto della settimana di soggiorno in Sardegna con partenza il 27.8.2021, in quanto, come si evince dalla stessa prenotazione, tale vacanza, denominata
“settimana di cortesia”, era stata offerta gratuitamente dal CLUB, con estensione anche a soggetti terzi. La norma di cui all'art. 1418 comma II c.c. sancisce la nullità del contratto in caso di mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1346 c.c., tra cui è compreso il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto. Risulta in modo palmare che il contratto de quo presenta un oggetto indeterminato ed indeterminabile;
pertanto, esso va dichiarato nullo ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c.. Va poi aggiunto che la condotta tenuta da parte convenuta viola anche le disposizioni del Codice del Consumo che garantiscono all'acquirente di un “contratto relativo ad un prodotto per le vacanze di lungo termine” un'informazione “chiara e comprensibile, accurata e sufficiente” nella fase di promozione del prodotto (art. 70), di trattativa precontrattuale (doc. 71) e anche contrattuale (art. 72 comma 4 e comma 5): disposizione queste che, nella vicenda in esame, risultano palesemente disattese dalla società venditrice. Al IG non risulta siano state fornite, prima che lo stesso fosse vincolato Parte_1 dalla stipula del negozio, informazioni chiare e comprensibili mediante consegna del previsto documento informativo, non avendo i ricorrenti ricevuto alcuna informazione relativa all'acquisto del certificato, né gli stessi sono stati resi edotti in merito alla durata del certificato (rectius alla durata dei versamenti a titolo di gestione annuale), al soggetto titolare del diritto di vacanza (genericamente indicato in 2 persone); in sostanza i ricorrenti non hanno avuto alcuna possibilità di valutare la reale portata del diritto oggetto di sollecitazione all'acquisto. Essendo nullo il contratto, il pagamento effettuato dal IG è privo di Parte_1 giustificazione causale ed è, quindi, fondata la domanda di ripetizione. Il pagamento è provato dagli estratti del conto corrente (doc. 45 fascicolo ricorrenti).
Come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con le pronunce rese in data 05.06.2020 (n. 108109 e 09.05.2007 (n. 10634), la legittimazione attiva all'azione di ripetizione di indebito compete al soggetto cui è riferibile il pagamento. La condanna alla restituzione deve essere, pertanto, pronunciata in favore del IG , dal cui Parte_1 conto corrente risultano essere stati effettuati i pagamenti in favore della resistente.
4 La deve, quindi, essere condannata al pagamento in favore del IG CP_1 [...]
della somma di euro 13.820,00, oltre interessi legali dal giorno dei versamenti al Parte_1 saldo. In ragione della dichiarata nullità del contratto, deve altresì accertarsi l'inesistenza di alcun obbligo dei ricorrenti di pagare le spese di gestione del CL AW;
la società convenuta deve inoltre essere condannata a cancellare i ricorrenti dal registro degli associati al CL
AW.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide: 1) accerta e dichiara l'inesistenza di alcun rapporto contrattuale tra la IG
[...]
e la conseguente al contratto n. 3736 del 23.11.2019 ed al Parte_2 CP_1 successivo certificato di associazione n. 0411 al CL AW;
2) accertata la nullità delle clausole vessatorie di cui agli artt. 1.1, 3.1, 4.4 e 4.5 del contratto n. 3637 del 23.11.2019 stipulato tra il IG e la dichiara la Parte_1 CP_1 nullità del predetto contratto per indeterminatezza del suo oggetto;
3) condanna la alla restituzione a favore del IG della CP_1 Parte_1 somma di euro 13.820,00 oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti al saldo;
4) accerta e dichiara l'inesistenza di alcun obbligo dei IGi e Parte_1 [...]
di pagare le spese di gestione del CL AW con esonero degli stessi al Parte_2 versamento della quota annuale nei confronti di CL AW;
5) condanna la a cancellare, a propria cura e spese, i IGi e CP_1 Parte_1
dal Registro degli associati del CL AW (iscrizione n. 0411); Parte_2 6) condanna la al pagamento in favore dei IGi e CP_1 Parte_1 [...]
della somma di euro 264,00 per anticipazioni e della somma di euro 2.000,00 Parte_2 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Marco Bertè, procuratore antistastario. Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto ai sensi dell'art. 282 c.p.c.. Monza, 7 febbraio 2025
Il G.O.T
Stefania Maxia
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