Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/06/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 893/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE O RDINARIO DI PISTO IA
Il Tri bunal e, in com posi zione coll egi al e nell e persone dei seguenti m agi strati: dott. Stefano Bill et Presidente dott.ssa Gi uli a Gargi ulo Giudice rel. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a causa civil e di prim o grado iscritt a al n. r.g. n. 893/ 2024 avent e ad oggetto lo scioglim ent o del mat rimonio, vertente tra:
C .F. , nato a Pistoi a [...] 5 Parte_1 C.F._1
dicembre 1973, resident e in Quarrat a (PT), via Gi useppe Parini n. 14, rappresentato e difeso dall'avvocata Barbara Giovannelli ed elettivamente domi cili ato pres so i l suo studio i n Quarrat a (PT), via dell a Repubbl ica n. 88/9, giust a procura i n atti
R ICORR ENTE
e
C.F. , nat a a Lucca il 29 Controparte_1 C.F._2
marzo 1975 e residente i n Quarrata (PT), via di Col lecchio n. 4/B, rappresent ata e difesa dall'avv. Claudio Rosellini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito i n Mont ecati ni Term e (P T), corso Matteot ti n. 16, giusta procura in att i
RES ISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1
Ragi oni di fatto e d i diri tto d ella deci si one
1. Con ri corso depositat o in dat a 3 m aggio 2024, i l sig. ha Parte_1
chi est o la pronunci a dello s ci oglim ent o del m at rimonio cont rat to in Quarrata (P T) il 29 novembre 2008 con l a sig.ra esponendo che Controparte_1 dall'unione è nata la figlia (in data 11 dicembre 2010) e precisando che Per_1
non vi era stata alcuna form a di riconciliaz i one t ra i coniugi a far dat a dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale
(R.G. n. 521/ 2018), definit a con s entenza n. 393/ 2021 del Tribunale di Pi stoi a.
Quanto all e condi zioni di di vorzio, il ri corrent e ha chi est o di: di sporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso l'abitazione familiare;
assegnare la casa familiare in favore della sig.ra dis porre che il padre continui a frequentare l a figlia s econdo Controparte_1
le m edesim e modal it à gi à st abil ite i n sede di separazi one;
det erm inare nell a mis ura di euro 250 l'assegno perequativo dovuto dal padre a titolo di contributo al mant eni mento della figlia;
di sporre i l concorso parit ari o dei genitori nel pagam ent o del l e spes e st raordi nari e.
Con comparsa di costituzione deposi tata il 24 luglio 2024, si è cost ituit a i n giudi zio la sig.ra aderendo all e domande di sci oglim ento Controparte_1
del m at rimonio, affi dam ent o condiviso dell a figli a minore con residenza press o l a madre e ass egnazi one dell a casa fam il iare in proprio favore. La resist ent e ha chi est o, i nvece, di porre a carico del ri corrente l 'obbli go di cont ribuire al mant eni mento dell a figli a mi nore corrispondendo un assegno perequativo di euro
400, olt re al 100% del le spes e straordinari e e di condannare il ri corrent e al pagam ent o di un ass egno divorzi l e dell 'i mporto di euro 300 mensili.
All'udienza del 3 ottobre 2024, la giudice delegata ha sentito le parti e i rispettivi difensori e ha vanam ent e es perito il tentativo di concil iazione.
Con ordinanza del 13 ottobre 2024, l a giudi ce ha pronunciato i pro vvedim ent i temporanei e urgenti ritenuti opportuni nell'interesse delle parti e della figlia minore e ha onerato le parti di provvedere al deposito della copia dell'atto di matrimonio e della documentazione di cui all'art. 473 -bis.12, comm a 3, c.p.c.
2 All'udienza del 25 febbraio 2025, la giudice ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 473 -bis.28 c.p.c.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione della ca usa in decisi one, con provvedim ent o del 24 m aggio 2025, la giudi ce del egat a ha rimesso la causa i n decisi one con ris erva di ri ferire al col legio.
2. La dom anda di divorzio è fondat a e m erit a accoglim ent o.
Deve infatti rit enersi provat a, anche in ragione d el t empo t rascorso dall a pronunci a della separazione personale, l'impossibilità di una ricostruzione della comunione mat eri al e e spi ritual e tra i coniugi.
Sussist ono, dunque, i pres upposti di legge per l a pronunci a di cessazione degli effetti ci vili del m a trimonio ex art. 3, n. 2, l ettera b, dell a legge 898 del 1970.
3. Le parti hanno concordemente chiesto di disporre l'affidamento condiviso della figli a minore con res idenza abi tuale presso l a m adre nell a casa coniugal e.
Il Collegio ritiene conforme rispetto all'interesse della minore il suo affidamento ad entrambi i genitori, considerando che l'art. 337 -t er c.c. prevede t al e modalit à di affid am ent o come quella m aggiorment e rispondent e all a tutel a dell 'equili bri o psicofisi co dei figli.
Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilit à genit ori al e per l e quest i oni di maggi or i nt eresse per i minori - rigua rdanti l a rel ati va ist ruzi one, educazione e salut e - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questi oni di ordi nari a gestione e limit at am ent e a ciò che atti ene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coinci denti con l a pe rmanenza presso di sé degli st essi.
La minore conti nuerà a risi edere presso la casa famili are con l a m adre, alla quale deve pertanto essere assegnato l'immobile, come richiesto da entrambe le parti.
4. Ent rambe l e parti hanno chi est o la conferm a dell a rego l ament azi one dell e frequent azi oni del la minore con i geni tori stabilit e con l a sentenza che ha defi nito il giudi zio di s eparazione.
All'esito del giudizio di separazione, i coniugi avevano concordato quanto segue:
3 “- frequentazi one paterna s econdo le segu enti modalità:
* lunedì, mart edì e giovedì dall'us cita di scuola o, in peri odo non scolasti co, dalle ore 11,30, si no alle ore 21,00, quando il padre riaccompagnerà l a mi nore pres so la madre;
* a w eek end alterni, dal s abato mattina alle ore 10,00 alla do meni ca sera alle or e
21,00, quando il padre l a ri accompagnerà presso l a madre;
* due giorni durante l e f esti vit à natal izie, inclusivi, ad anni alt erni , del 25 dicembre e del 26 di cembre o del 31 di cembre e del 1 gennaio;
* durant e i l gior no di Pasqua o i l gi orno di Pasquetta ad anni alt erni con la madre;
* per due setti mane, anche cons ecuti ve, durant e il mese di agosto, da det erminars i entro il 31 maggi o di ogni anno”.
Tali condi zioni possono ess ere conferm at e, perché congrue e conform i all'interesse della minore, essendo idonee ad assicurare il diritto della figlia di mant enere un rapport o equili brat o e cont i nuativo con ci ascuno dei genit ori.
L'accordo tra le parti sulle condizioni di affidamento della minore rende il suo ascolt o (ri chies to dal la resist e nt e) m ani festam ent e superfluo.
5. P er ci ò che concerne il mantenim ent o dell a figli a minore, va considerato che ai sensi dell'art. 316-bi s c.c. ent rambi i geni tori devono adem piere i loro obblighi nei confront i dei fi gli in proporzi one del l e rispett ive sost anze e secondo l a l oro capacit à di l avoro professi onal e o casali ngo.
L'art. 337-ter c.c. s tabil is ce poi che, nel det erminare l'assegno, il gi ud i ce deve considerare l e at tuali esigenze del figli o, i l t enore di vit a godut o dal figl io in cost anza di convivenza con entram bi i genitori, i t empi di perm anenza press o ci ascun geni tore, l e ri sors e economi che di entram bi, l a val enza dei com piti dom esti ci e di cura assunti da ci as cun genitore.
Quanto all e condizi oni economi che e reddituali dell e parti , dagli atti di caus a risul ta quant o s egue.
5.1. Il ri corrente è titol are di un'attivit à commerci ale di vendit a al dett agli o di biancheri a per l a cas a, con s ede in Chi anci ano Term e (S I) e ha di chi arato redditi : per 2.460 euro in rel azione al periodo di impost a 2021; euro 3.364 in rel azione al periodo di imposta 2022; 1.583,00 euro in rel azione al peri odo di impost a 2023
(cfr. dichi arazione dei reddit i in atti).
4 È proprietario dell a cas a coni ugal e assegnata all a ricorrent e e di un fondo commerciale posto in Chianciano Terme che utilizza per l'esercizio de lla propria attività di impresa.
Per l a quot a di 1/6 è com proprietario insiem e al padre e ai frat elli dei seguenti cespiti eredit ati dall a m adre: due immobili sit i in Gatt eo, due immobili siti i n
Chianci ano Terme, un immobil e sit o in Fiumal bo. Nell a m emor i a deposit ata il 7 febbraio 2025 ha all egato che t ali imm obili sono utili zzati dai compropri et ari a titolo gratuito ad eccezione dell'immobile di Fiumalbo, che viene concesso in locazione per uso turistico nei mesi esti vi (cfr. doc. n. 34 fasc. ri corrente) .
È ti tol are di : un cont o corrente personale presso BCC Toscana Um bria con sal do di euro 20.599,94 alla dat a del 1 gennaio 2025 (doc. n. 35 fasc. ri corrent e); di un conto corrent e azi endal e presso BCC Toscana Umbri a con sal do di euro 18.475,96 all a data del 1 gennaio 2025 (doc. n. 36 fasc. ri corrent e); di un cont o corrent e presso poste it ali ane con sal do di ci rca 113 euro al la dat a del 17 gennai o 2025 con
(doc. 37 fasc. ricorrent e); due pi ani di accumulo presso CP_2 [...]
(doc. 38 e 39 fa s c. ricorrent e) di cui non risult a document at a l a situazione CP_2
aggiornata; di un conto personal e presso B anca Monte dei Paschi di Siena con saldo di euro 762,48 all a dat a del 9 gennaio 2025 (doc. n. 37 fasc. ri corrente.
È gravato dal pagament o di: una rata d i circa 309 euro per la resti tuzione del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale (doc. n. 15 fasc. ricorrente) e di una rata 534,17 euro per la restituzione di un mutuo contratto nell'esercizio della propria attività d'impresa (doc. n. 17 fasc. ricorrente); una rata di euro
446,12 per la restituzione del finanziamento sottoscritto per l'acquisto della propri a auto (doc. n. 18 fasc. ricorrent e).
Ha dichiarato di ri cevere occasionalment e ai uti economi ci dal propri o padre, com e risulta anche dall'esame degli estratti conto prodotti.
5.2. La resis tente: vi ve nell a casa coni ugal e l ei assegnat a qui ndi non è gravat a dal pagam ent o di oneri di locazione;
prest a attività l avorativa con contratt o a tem po parzial e e indet ermi nat o, percependo una retri buzion e nett a mensile di circa 1.000 euro (cfr. est ratti conto 2023); ha di chi arat o un reddito da l avoro di pendent e di euro 16.507 in relazione all'anno di imposta 2022 e di euro 17.847 in relazione all'anno di imposta 2023 (cfr. dichiarazioni dei redditi); perc episce l'assegno unico universale per la figlia dell'importo di 189 euro mensili (cfr. estratti conto);
5 è titol are di un cont o corrente post al e con sal do 128,59 euro al mese di novem bre
2024.
Part e ri corrent e aveva prodotto i n gi udi zio un estratto del si t o dell 'Agenzia dell'Entrate contenente l'elenco dei rapporti finanziari della sig.ra che CP_1
indi ca la suss ist enza di rapport i bancari e finanzi ari non docum ent ati dall a resistente (doc. n. 22 fasc. ricorrente). L'elenco era aggiornato al mese di ottob re
2022 e, pertanto, la resistente aveva l'obbligo di documentarne l'esistenza ai sensi dell'art. 473-bis.12, comm a 3, c.p.c., i nvece, prim a del m aturare dell e preclus ioni assertive e probatorie, si era limitata solo ad affermare che i rapporti “con ES
AN OL SP , con Eur izon Capit al GR SP e EP ON GR SP (…) non esist ono” senza fornire alcun chiarimento in ordine alle diverse risultanze del docum ento prodott o dal ricorrent e, di cui non aveva cont est ato l a genuinit à, e senza forni re al cuna spi ega zione di due ulteriori conti deposito a risparmi o li bero presso la cui esistenza (o eventual e estinzi one) non era st ata CP_2
docum ent at a.
Solo con m emori a del 10 febbraio 2025, la resi stent e ha all egato di essere st at a solo delegat a ad operare s u t ali rapporti bancari e i conti titoli, che erano i nt est at i all a propri a nonna Persona_2
Persiste, invece, tutt'ora una lacuna assertiva e probatoria in relazione ad un librett o coint es tat o post al e all a resist ente e all a si g.ra che, secondo qua nt o Per_2 risulta dalla dichiarazione apparentemente sottoscritta da quest'ultima (doc. n. 3 prodotto in data 10 febbraio 2025) è stato “mant enuto apert o ma i piccol i risparmi presenti negli anni precedenti sono piano pi ano esauriti”. Tale circostanza non appare in al cun m odo documentata.
5.3. Considerat e l e presum ibili condi zi oni economi che e reddituali delle parti, tenuto conto dell e presum ibili esi genze economi che della minore (i n considerazione dell'età e del tenore di vita che i redditi dei genitori possono garanti rle), t enuto conto dell a val enza economi ca dei t em pi domesti ci e di cura assunti da ciascun genitore, considerato che la resistente percepisce l'intero importo dell'assegno unico universale per la figlia e considerato il valore dell'assegnazione della casa coniugale, appare congruo confermare l'importo dell'assegno di mantenimento della figlia nella misura di euro 350 mensili.
6 L'importo così determinato dovrà essere corrisposto alla sig.ra Controparte_1
entro i l giorno 25 di ogni m ese, c on decorrenza dal mese di m aggi o 2024
[...]
(data della domanda) al netto delle somme già corrisposte. Affinché l'importo predetto ri manga adeguat o anche i n fut uro, si di spone che esso sia aggi ornat o aut omat icam ent e ogni anno s econdo gli indi ci del costo dell a v it a per l e famigli e di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
6. P er ciò che concerne il pagam ento dell e spese st raordinarie, va premesso che sono da consi derare t ali – in ossequio al P rotocollo d'intesa concluso tra l'intestato Tribunale e il Consigli o dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia in data 1 ottobre 2018 – quelle caratt erizzat e dai requi siti di occasi onalità, sporadici tà, imprevedi bilit à gravosit à o vol uttuarietà e quindi: quelle non ri chi edono il prevent ivo accordo a) sanit ari e di necessità ed urgenza;
esami e visite special istiche da pedi atra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farm aceut iche conseguenzi ali (per i mpianti di ausilio sanitario, ort odonti che, oculisti che, com pres i gli occhi ali da vista e l enti a cont atto, ortopediche ed acusti che);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scol astico;
c) extrasc olasti che: spese per l'atti vit à sport iva (compreso abbigli am ent o); spes e di m anut enzione (ordinari a e straordinaria per m eccanica e/o carrozzeri a) rel ati ve ai m ezzi di locom ozione: bi ci cl ett a e bici el ett ri ca, ci clom ot ore, m otoci clo, mi ni - car, auto) acquis t at i d'accordo dai genitori e rel ative spese connesse (bollo, assi curazione, corso pat ent e di guida); quelle che richiedono il cons ens o espresso o t acito di am bo i genitori:
a) sani tari e: visit e medi che;
es ami di agnost ici ed analisi cl ini che;
spese per intervent i chirurgici;
spese odontoi at ri che, oculisti che e prest azioni sanit ari e i n strut ture pri vat e non urgenti e non accom pagnat e da prescri zione m edi ca;
apparecchi s anit ari e ort odonti ci;
ci cli di psicot erapi a e logopedi a;
b) scol asti che: ripeti zioni;
git e s col ast iche con pernot tam ento;
iscri zioni e rett e di scuole pri vat e;
l ezioni pri vat e;
st ages;
corsi di li ngua;
corsi di m usi ca ed acquis t o strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università,
7 la form azione o speci ali zzazion e universitari a o l 'avvio nel mondo del l avoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e rel ati ve utenze dom estiche;
corsi di form azione post -universit ari (speci ali zzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utili zza;
c) ext rascol asti che: baby sitt er dopo l a separazione;
viaggi e vacanze t rascorsi aut onom am ent e dal figlio;
atti vit à sportiva agonistica, com prensiva dell 'at trezzat ura ed il necess ario per parteci pazi one a gare e tornei (comprese spese di tras porto e s tages ); attivit à l udi co -ri creati ve (centri estivi ); acquist o cellul are;
acqui sto di mezzi di locom ozi one (bicicl et ta e bi ci el ett ri ca, ci clomotore, motoci clo, mini -car, auto) e casco;
corso pat ente di guida;
att ivit à art isti che, culturali e ricreative (acquist o st rum enti musi cali , corsi di informatica, et c.); festeggi am enti dedi cat i ai figli;
per le spese straordi nari e da concordare, il genit ore, a seguit o di form al e ri chi es t a scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e -mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un mot ivato diss enso scritto, ent ro 20gg. dall a dat a di ricevim ent o dell a richi est a;
in di fett o di ris pos ta, il sil enzio è int eso com e consenso all a spesa;
ove si a addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore ant i ci patari o, entro 15 giorni dall a effettuazione dell a spesa, dovrà richi edere il rim borso pro quota previa esi bizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dal la ri chies ta.
Considerate le condi zioni econom iche e reddituali dell e parti , com e risultanti dagli atti di causa, appare congruo prevedere che al pagam ent o dell e spese st raordinari e necessari e per la fi glia il padre provveda nell a m isura del 60% e l a madre nel la misura del 40%.
7. Quant o all a dom anda di ass egno divorzil e, occorre osservare che l e Sezioni
Unit e della Cort e di Cass azione, con sent enza n. 18287 del 2018, al fine di forni re un'interpretazione “più coer ente con i l quadro costituzi onal e di ri feriment o costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, hanno rilevato la necessità di superare la consoli dat a giuris prudenza che aveva afferm ato l a nat ura m eram ent e assist enzi ale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della
8 dom anda, che prevedeva l a rigi da bipartizione del gi udi zio tra l a fase riservat a all'individuazione dei criteri attributivi e quella destinata all'analisi dei criteri det erminativi dell a domanda.
Quanto alla natura dell'assegno divorzile, la Suprema Corte, rilevando come “l o scio gli mento del vincol o incide s ullo st atus ma non cancella tutti gli eff ett i e l e conseguenze dell e s celt e e dell e modali tà di reali zzazione del la vita f amil iar e” e valorizzando l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, ha rit enuto di ri conoscere al cont ributo periodi co una funzione com posit a e, qui ndi, natura s ia assi stenzi al e (fondata sui param etri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia compensativo - perequativa (cons iderando il cont ributo per sonal e ed economico dat o da ciascun coniuge all a condi zione dell a famiglia ed all a form azi one del pat rimonio di ent rambi i partner) s ia ris arci toria (avuto riguardo all e ragioni della decisione).
Il fondam ent o di tal e conclusi one è da rinveni re, secondo l e Sezi oni Unit e, nell a necessit à di garantire ril evanza, anche nell a fase dell o scioglim ent o del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo proceders i all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debol e all a for maz i one del pat rimoni o comune ed alla f ormazione del profil o economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni , adott ate in sede d i costi tuzi one del la comuni tà f amiliare, riguardanti i ruoli endof amili ari i n relazi one all 'assol vimento dei doveri i ndi cati nel l'art. 143
c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unir si e di s ciogliersi dal matri monio”.
Il pri ncipio di di ritt o enunci at o dall e Sezioni Unit e, che questo C oll egio int ende condivi dere, consent e dunque al gi udi ce di merit o di accertare l a fondat ezza dell a dom anda di ass egno di vorzi le all a luce dell e risult anze dell e scelt e operat e dall e parti i n cost anza di mat rimonio, non annullando la pregressa vita coniugale.
Nel la concret a appl icazi one di tal i pri nci pi occorre in primo l uogo accert are l'esistenza e la quantificazione dell'entità “dello squilibrio det erminato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi, sulla base delle allegazioni delle parti, anche con l'utilizzo dei poteri
9 officiosi att ri buiti al giudi ce e ciò “nonost ant e l a nat ura prevalent ement e disponibil e dei di ritt i in gioco”. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale dell e parti occorre quindi valut are se sussist a una sperequazione e in presenza della stessa verificare “il parametro sulla base del quale deve essere f ondato
l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla val utazi one, del t utt o equi ordi nat a degl i indicatori con tenuti nella prima part e dell 'art. 5, comma 6, in quanto ri levatori della declinazi one del principi o di solidari età, posto a bas e del giudi zio rel ativi sti co e comparativo di adeguat ez za”.
Dat a la natura perequativo -compensativa dell 'assegno divorzil e, che si affi anca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quel l o dett ato dal raffront o oggetti vo dell e condizioni economi co patri moni ali dell e parti” “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economi cament e più debol e alla formazione del patri moni o comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle pot enziali tà f uture”.
In altri termini, accertata l'esistenza di uno squilibrio tra la sit uazione reddituale e pat rimoni ale delle part i, occorrerà veri fi care se la disparit à economico -redditual e sia frutto dell e s celt e condi vis e assunte in costanza di m at ri monio all a luce del contri buto dat o da ci as cun coni uge al l a form azione del patrimonio com une e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durat a del vincol o coniugal e, chi ave di lettura di tutt i gli altri crit eri di val utazi one, che as s ume una ril evanza pregnant e. È infat ti di immediat a evi denza che m aggiore s arà st at a l a durata del mat rimonio, pi ù ril evant e sarà st at o l 'apport o di ciascuno al la formazione delle sostanze com uni e all o sviluppo del le capaci tà reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione t ra i l lav oro dom est ico, di cura e di accudim ent o dell'alt ro e dell a casa fam iliare, allo stat o pri vo di concreto ri conoscim ento redditual e, e il l avoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
7.1. Appli cando tal i principi al caso di speci e, occorre consi derare che l a resistente aveva iniziato a svolgere “piccoli lavoretti per poche ore setti manali” già nel corso dell a s eparazione (ci rcostanza dedott a dal ri corrente e non contestat a) e dal m es e di luglio 2021 prest a atti vit à l avorativa all e dipendenze
10 dell a soci età But ali S.p.A. prim a con contratto a tem po determinat o e poi, dal m ese di luglio 2022, con contratt o a t empo i ndet ermi nato.
La ret ribuzi one appare adeguat a al ti po di contratt o sottoscritt o (a t em po parzi ale).
Nei propri atti difens ivi l a ri corrent e ave va di chi arato di non poter implem entare il proprio orario di lavoro “dovendo, per la ri manent e parte del tempo, at tendere all e esigenze quotidiane dell a fi glia” ma, come già osservato dalla giudice delegata con ordi nanza ex art. 473 -bis.22 c.p.c., l'allegazione era smentita dal fatto che l'orario di lavoro indicato nel contratto prodotto al momento della costituzione in giudi zio (doc. n. 5 fas c. resist ent e) era già i n fasci a orari a pom eri diana, dunque, tal e da non impedire all a resist ent e di richi edere un a m pli am ento dell 'orario di lavoro in orario mattutino, quando la figlia è a scuola, o di cercare un'altra attività lavorativa da espl et are in fas ci a m attutina.
Solo tardi vamente, con not a deposit ata il 10 febbraio 2025, ben olt re il mat urare dell e preclusio ni ass ert ive e probatori e, la resist ente ha genericam ente dedotto di non pot er chi edere un ampliam ento del propri o orario lavorativo per esigenze di organizzazione aziendale. La tardività dell'allegazione non consente di valutarla ai fini dell a decisi one.
Non vi è qui ndi la prova che l a resist ent e non gode, i n modo incolpevol e, di redditi adeguati.
Non sussist e, poi , al cuna prova del fatt o che cost ei abbia ri nunci ato all e propri e aspi razioni professi onali in ragione dell e scelte concordat e dai coniugi dura nt e il mat rimonio (circost anza genericam ent e all egat a dall a resist ent e e contest ata dal ricorrent e), né vi è prova che l a resist ent e abbi a l asci ato il proprio l avoro per prestare attività lavorativa nell'attività commerciale del marito su richiesta o imposi zione di cost ui (circostanza all egat a dall a resi stent e sol o con la mem oria ex art . 473 -bi s.17, com ma 2, c.p.c.).
Risult a però paci fi co – perché non tempestivament e cont est at o dal ricorrent e – che durant e i dieci anni del m at rimonio l a resistent e olt re ad occuparsi della gestione della casa e dell'accudimento della prole, abbia anche prestato attività lavorativa nell'impresa di cui è tutt'ora titolare il marito. TE ha dichiarato di aver svolto tale attività senza un'adeguata retribuzione e senza un'eff ettiva compartecipazione agli utili dell'azienda, salvo com'è ragionevole ritenere quelli che venivano impiegati per il soddisfacim ent o dell e esigenze famili ari. Tal e all egazi one non è
11 stat a t empesti vam ente e s peci fi camente cont est at a dal ri corrent e (che s i era limitato a documentare il pagamento della retribuzione fino all'anno 2008 quando la resistente era assunta alle dipendenze dell'impresa come commessa) e, pertanto, deve rit enersi incont est at a e può essere posta a fondamento dell a decisione ex art .
115 c.p.c.
In appli cazi one degl i illustrati principi di di ritt o i n t em a di assegno di vorzile, a fronte dell'accertato squilibrio quantitativo tra le condizioni economiche delle parti e consi derato il cont ri buto personal e ed economi co fornito dall a sig.ra Pt_2
coniuge economi cam ent e più debol e, all a conduzione fami liare e all a
[...]
formazi one del patri monio comune e considerati i redditi che costei percepi sce e che pot rebbe percepire (implem entando l a propri a at tivit à l avorati va) appare opportuno st imare l 'import o dell 'assegno di m ant enim ento nell a misura di euro
150 m ensili, olt re rivalut azione annual e ISTAT.
7.2. Quanto all a decorrenza dell 'assegno di di vorzio, il Collegio ril eva che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispett o al qual e l a pronunci a del giudice ha effi caci a costitutiva, decorre dal passaggio i n gi udi cato dell a st at uizione di risoluzione del vincolo coniugal e, rim anendo fermi per il periodo pregresso i provvedim enti provvi sori (che disciplinavano la determinazione dell'assegno di mantenimento).
A tale principio ha introdotto un temperamento l'art. 4, comma 13, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, così com e sostit uito dall'art. 8 del la legge 6 m arzo 1987 n.
74, conferendo al gi udi ce il potere di di sporre, in rel azione all e ci rcost anze del caso concreto, ed anche i n ass enza di speci fi ca ri chi est a, la decorrenza dell o stesso assegno dall a dat a dell a domanda di divorzio: peral tro il giudice, ove si avval ga di tal e pot ere, è tenuto a mot ivare adeguat am ent e la propri a decisi one.
Nel caso di specie, non sus sistono el em enti suffi cienti a gi ustificare una di vers a decorrenza, né s ono stati allegati.
La decorrenza dell'assegno divorzile deve pertanto essere fissata dalla data del passaggio in giudicato della decisione sullo status, salva l'efficacia medio t empor e dei provvedim enti temporanei e urgenti .
8. La soccombenza reciproca gi usti fi ca l a compensazione del le spese di l ite t ra l e parti.
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P.Q.M.
Il Tri bunal e di Pist oi a, in com posi zi one collegiale, definit ivament e deci dendo:
a) pronunci a lo s ci oglim ent o del m at ri monio cont ratto t ra i signori
[...]
in Quarrat a (PT) il 29 novem bre 2008; Controparte_1 Parte_1
b) ordi na l 'annot azione della s ent enza nei registri dello Stato civil e del Com une di
Quarrata (att o n. 31, part e I, anno 2008);
c) affida la figli a minore (nat a a Pist oia in data 11 di cembre Persona_3
2010) ad ent rambi i genitori, con eserci zi o congiunto della responsabili tà genitoriale per l e quest ioni di m aggior int eresse per la mi nore - riguardanti l a rel ati va istruzi one, educazione e sal ute - da assum ere di com une accordo t enendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della min ore medesim a, ed es erci zio disgi unt o per le sol e questioni di ordi nari a gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività l udi che e di svago) nei periodi di t empo coincident i con l a perm anenza presso di sé dell a stessa;
d) dispone che la minore risieda presso l'abitazione materna;
e) assegna la cas a coniugal e sit a in Quarrat a (P T), vi a di C olecchio n. 4/ b, all a sig.ra Controparte_1
f) di spone che, s alvo di vers o accordo tra l e parti, il padre veda e t enga con sé l a figli a:
- i l l unedì , il m art edì e il giovedì dall'uscit a di scuola (o, in periodo non scol astico, dalle ore 11:30) sino all e ore 21:00, quando il padre ri a ccompagnerà l a minore presso la m adre;
- a set tim ane alt erne, dall e ore 10: 00 del sabato mat tina sino all e ore 21:00 dell a domenica sera, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- due gi orni durant e le festi vit à nat ali zi e, incl usi, ad anni alterni, i giorni del 25 dicembre e del 26 di cembre o del 31 di cembre e del 1° gennai o;
- ad anni alt erni, il giorno di P asqua o il giorno di P asquett a;
- durante l e vacanze estive, due s ettim ane, anche consecutive, durant e i l m es e di agosto, da concorda re t ra l e parti entro il 31 m aggio di ogni anno;
13 g) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al Parte_1
mant eni mento dell a figli a mi nore corrispondendo in favore dell a sig.ra
[...]
ent ro il giorno 25 di ci ascun mese, con decorrenza dal mese di Controparte_1
maggio 2024, la s om ma di euro 350, ri valutabil e al termine di ogni anno secondo indi ci ISTAT;
h) dispone che alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, com e i ndivi duat e e s econdo l e modalit à previst e dal l 'art. 6 del Prot ocollo d'int es a concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Pistoi a in data 1 ot tobre 2018, il padre contri bui sca nell a misura del 60% e l a madre nell a mi sura del 50%;
i) determina in euro 150 mensili l' ammontare dell'assegno divorzile dovuto dal sig. i n favore del la si g.ra da Parte_1 Controparte_1
corri spondere entro i l giorno 25 di ciascun m ese, con decorrenza dal passaggio in giudi cato dell a s entenza non defi nitiva di cessazione degli effetti ci vili del mat rimonio, ferm i rest ando i provvedi menti assunt i in corso di causa per il pregresso, e s uccess ivo adeguam ento automat ico annual e secondo gli i ndi ci del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
j) compensa le spes e legali t ra le pa rti.
Pistoi a, così decis o nell a camera di consiglio del 29 maggio 2025.
La Gi udi ce Il Presidente
Giulia Gar giulo Stef ano Bill et
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