TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/04/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 5264/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Parte_1
Zebio, n. 32, presso lo studio dell'Avv. Davide Piazzoni, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
ADOTTANTE
e e Controparte_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliate in Roma, Via Monte Zebio, n. 32,
[...] presso lo studio dell'Avv. Davide Piazzoni, che le rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
ADOTTANDE
e e Controparte_3 Controparte_4
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
Con ricorso depositato in data 22.12.2024, ha agito per Parte_1
l'adozione delle maggiorenni e Controparte_1 [...]
. Controparte_2
Nonostante regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo e decreto di fissazione dell'udienza, e Controparte_3 Controparte_4 genitori delle adottande, non si sono costituiti in giudizio, risultando pertanto contumaci.
Successivamente al deposito del ricorso e precedentemente rispetto alla prima udienza di comparizione, in data 08.03.2025, si è verificato il decesso dell'adottante Parte_1
[...]
All'udienza del 26.03.2025, il difensore di parte ricorrente e il nominato Curatore Speciale dell'adottante hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Nel caso di specie, la morte dell'adottante è intervenuta Parte_1 successivamente al deposito del ricorso per l'adozione delle maggiorenni, ma anteriormente all'udienza fissata, così impedendo la formale manifestazione del consenso del ricorrente all'adozione. Sul punto, risulta condivisibile la premesse per cui “la manifestazione del consenso da parte dell'adottante, a differenza dell'assenso da parte di coniugi e figli dell'adottante, che può essere demandato ad un rappresentante, è generalmente considerata quale atto personalissimo, per di più sottoposto ad una precipua formalità, quale la personale manifestazione della volontà raccolta dal presidente del Tribunale competente: atto personalissimo tale da dover riflettere la definitiva determinazione volitiva del soggetto, il quale ha per tale ragione facoltà di mutare d'intento fintanto che il decreto conclusivo del procedimento non sia stato emanato” (Cass. 21.08.2023, n. 24888, conf.
Cass. 11.11.1970, n. 2355).
In considerazione della natura di atto personalissimo del consenso dell'adottante, che deve riflettere una definitiva manifestazione volitiva del ricorrente, assume specifica rilevanza la formalità alla quale l'atto risulta sottoposto, costituita dalla manifestazione della relativa volontà nel corso dell'udienza a tal fine fissata.
Conseguentemente, risulta coerente la conclusione per cui “l'evento morte è difatti espressamente considerato dal legislatore, il quale ha previsto che il procedimento di adozione possa concludersi anche se sopravviene la morte dell'adottante, ma solo qualora egli abbia già effettuato la dichiarazione rivolta al presidente del Tribunale.
Tale previsione, dunque, lungi dal condurre a reputare che detta dichiarazione possa essere supplita dalla semplice sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio, impone 3
di ritenere che lo snodo della dichiarazione, proprio in ragione del carattere personalissimo dell'atto, debba essere stato superato” (Cass. 21.08.2023, n. 24888).
Risulta conforme con tale conclusione l'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di merito, per cui “nel procedimento di adozione di maggiorenni, il consenso dell'adottante deve essere manifestato, oltre che personalmente, anche in udienza, non essendo al riguardo sufficiente l'eventuale consenso prestato con la sottoscrizione personale del ricorso. Ne consegue che, qualora l'adottante muoia dopo la proposizione del ricorso ma prima dell'udienza fissata per la manifestazione del consenso, manca uno dei presupposti normativamente richiesti ai fini dell'accoglimento della domanda, sicché va dichiarata cessata la materia del contendere” (Trib. Palermo,
14.10.2022).
Conseguentemente, avendo il decesso dell'adottante precluso la possibilità per lo stesso di manifestare il proprio consenso all'adozione in sede di udienza, risulta mancante uno dei presupposti necessari per l'accoglimento della domanda, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio, in considerazione delle domande proposte, della natura e delle specificità del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 5264/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Parte_1
Zebio, n. 32, presso lo studio dell'Avv. Davide Piazzoni, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
ADOTTANTE
e e Controparte_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliate in Roma, Via Monte Zebio, n. 32,
[...] presso lo studio dell'Avv. Davide Piazzoni, che le rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
ADOTTANDE
e e Controparte_3 Controparte_4
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
Con ricorso depositato in data 22.12.2024, ha agito per Parte_1
l'adozione delle maggiorenni e Controparte_1 [...]
. Controparte_2
Nonostante regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo e decreto di fissazione dell'udienza, e Controparte_3 Controparte_4 genitori delle adottande, non si sono costituiti in giudizio, risultando pertanto contumaci.
Successivamente al deposito del ricorso e precedentemente rispetto alla prima udienza di comparizione, in data 08.03.2025, si è verificato il decesso dell'adottante Parte_1
[...]
All'udienza del 26.03.2025, il difensore di parte ricorrente e il nominato Curatore Speciale dell'adottante hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Nel caso di specie, la morte dell'adottante è intervenuta Parte_1 successivamente al deposito del ricorso per l'adozione delle maggiorenni, ma anteriormente all'udienza fissata, così impedendo la formale manifestazione del consenso del ricorrente all'adozione. Sul punto, risulta condivisibile la premesse per cui “la manifestazione del consenso da parte dell'adottante, a differenza dell'assenso da parte di coniugi e figli dell'adottante, che può essere demandato ad un rappresentante, è generalmente considerata quale atto personalissimo, per di più sottoposto ad una precipua formalità, quale la personale manifestazione della volontà raccolta dal presidente del Tribunale competente: atto personalissimo tale da dover riflettere la definitiva determinazione volitiva del soggetto, il quale ha per tale ragione facoltà di mutare d'intento fintanto che il decreto conclusivo del procedimento non sia stato emanato” (Cass. 21.08.2023, n. 24888, conf.
Cass. 11.11.1970, n. 2355).
In considerazione della natura di atto personalissimo del consenso dell'adottante, che deve riflettere una definitiva manifestazione volitiva del ricorrente, assume specifica rilevanza la formalità alla quale l'atto risulta sottoposto, costituita dalla manifestazione della relativa volontà nel corso dell'udienza a tal fine fissata.
Conseguentemente, risulta coerente la conclusione per cui “l'evento morte è difatti espressamente considerato dal legislatore, il quale ha previsto che il procedimento di adozione possa concludersi anche se sopravviene la morte dell'adottante, ma solo qualora egli abbia già effettuato la dichiarazione rivolta al presidente del Tribunale.
Tale previsione, dunque, lungi dal condurre a reputare che detta dichiarazione possa essere supplita dalla semplice sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio, impone 3
di ritenere che lo snodo della dichiarazione, proprio in ragione del carattere personalissimo dell'atto, debba essere stato superato” (Cass. 21.08.2023, n. 24888).
Risulta conforme con tale conclusione l'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di merito, per cui “nel procedimento di adozione di maggiorenni, il consenso dell'adottante deve essere manifestato, oltre che personalmente, anche in udienza, non essendo al riguardo sufficiente l'eventuale consenso prestato con la sottoscrizione personale del ricorso. Ne consegue che, qualora l'adottante muoia dopo la proposizione del ricorso ma prima dell'udienza fissata per la manifestazione del consenso, manca uno dei presupposti normativamente richiesti ai fini dell'accoglimento della domanda, sicché va dichiarata cessata la materia del contendere” (Trib. Palermo,
14.10.2022).
Conseguentemente, avendo il decesso dell'adottante precluso la possibilità per lo stesso di manifestare il proprio consenso all'adozione in sede di udienza, risulta mancante uno dei presupposti necessari per l'accoglimento della domanda, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio, in considerazione delle domande proposte, della natura e delle specificità del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai