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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 193/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Rieti - Piazza Vittorio Emanuele Ii N. 1 02100 Rieti RI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2025 depositato il 19/11/2025 Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1o, come in atti rappresentato e difeso, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 29 dell'08.04.2024, per tassa rifiuti (TARI) per gli anni 2018,
2019,2020,2021 e 2022, emesso dal Comune di Rieti.
Con detto avviso, viene accertata l'omessa dichiarazione TARI e quindi è stato richiesto il pagamento di €. 3.050,96 più relative sanzioni ed interessi per un totale di €. 9.843,00 relativamente ad un locale cantina tenuto in affitto ed ubicato a Castelfranco, ad uso invecchiamento vini di qualità.
Con il ricorso la parte, chiede sia la riduzione del tributo accertato su una superficie utilizzata di mq. 69,75 anziché su una superficie di mq.178, tassati dal Comune, nonché l'annullamento delle sanzioni per omessa dichiarazione per gli anni successivi al primo accertato, in applicazione del cumulo giuridico. Resiste il Comune di Rieti con proprie controdeduzioni, chiedendo nel merito il rigetto delle ragioni oppositive, siccome inammissibili e comunque infondate sia in fatto che in diritto;
con vittoria di spese ed onorari di lite.
All'udienza del 22.09.2025, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, veniva accolta l'istanza di sospensione e rinviato per il merito all'udienza del 17.11.2025, ore 13,00.
All'udienza del 17.11.2025, sentite le parti, che si riportano ai rispettivi scritti difensivi, questo
Giudice monocratico, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da accogliere parzialmente.
Va osservato preliminarmente che l'oggetto del contendere è la mancata presentazione da parte del Signor Ricorrente_1 della dichiarazione e quindi il mancato pagamento della TARI, su un locale per uso non domestico (Categoria 3, autorimesse, magazzini) senza alcuna vendita diretta, ubicato nella frazione di Località_1 , sito nei pressi della Chiesa, per una superficie accertata di mq. 178,00 e censito nel catasto fabbricati di detto Comune al foglio dati cat_1 Chiesa_1Va rilevato, che trattasi di un locale di proprietà della di Rieti;
che con contratto di locazione non abitativa il 12.11.2018 concedeva in locazione al Sig. Ricorrente_1 il suddetto immobile distinto con la particella 36/parte (ossia parte dell'intera superficie di tutto il locale, accatastato per l'intero), costituito da tre ambienti comunicanti, al piano secondo sottostrada, con ingresso autonomo, a destinazione di cantina-deposito.
Con il presente contratto, il conduttore, si impegnava ad assolvere in proprio, ove necessario, al pagamento della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani e quindi si impegnava ad effettuare presso il competente ufficio comunale la relativa denuncia nei termini di legge.
Impegno che il conduttore non ha rispettato e quindi il Comune ha accertato sia l'omessa presentazione della dichiarazione TARI e quindi l'omesso pagamento della tassa dei rifiuti soliti urbani. Tari, che però, deve essere ricalcolata per la superficie reale occupata ed utilizzata dal conduttore e precisamente di mq. 69,75, così come risulta dal contratto di locazione ed anche nel capitolato di appalto, per lavori di manutenzione, allegati in atti.
Pertanto, l'accertamento va rettificato dal Comune prendendo per il calcolo della TARI, la superficie reale occupata di metri quadrati 69,75.
Va consigliata, la presentazione di una dichiarazione TARI per il futuro, con allegata una planimetria redatta da un tecnico, previo rilievo della superficie reale occupata ed oggetto di locazione.
Per quanto riguarda la seconda richiesta, ovvero sull'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, questo Giudice osserva che il meccanismo del cumulo giuridico delle sanzioni tributarie prevede l'irrogazione di un'unica sanzione per la pluralità di violazioni commesse dal medesimo contribuente, determinata applicando alla sanzione prevista per la violazione più grave, gli aumenti previsti dalla legge.
Pertanto, quando l'illecito continua ripetutamente in relazione alla medesima imposta ma in più periodi d'imposta, la continuazione della violazione rientra nella disciplina del comma 5 dell'art. 12 D.Lgs. n. 472/1997; secondo cui “quando, violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo ( cfr. Corte di Cassazione sentenze nn. 18423 del 2018, 26077 del 2015 e 13486 del 2019).
Questo Giudice, quindi, è del parere, nel caso di specie, di riconoscere l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni irrogate comportanti la rideterminazione del “quantum debeatur” che viene determinato in euro 2.348,00. Stante l'accoglimento parziale del ricorso, si ritiene, che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione, e ridetermina la sanzione in euro 2.348,00, in applicazione della normativa del “cumulo giuridico”. Spese compensate.
Rieti, 17 novembre 2025
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 193/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Rieti - Piazza Vittorio Emanuele Ii N. 1 02100 Rieti RI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2025 depositato il 19/11/2025 Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1o, come in atti rappresentato e difeso, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 29 dell'08.04.2024, per tassa rifiuti (TARI) per gli anni 2018,
2019,2020,2021 e 2022, emesso dal Comune di Rieti.
Con detto avviso, viene accertata l'omessa dichiarazione TARI e quindi è stato richiesto il pagamento di €. 3.050,96 più relative sanzioni ed interessi per un totale di €. 9.843,00 relativamente ad un locale cantina tenuto in affitto ed ubicato a Castelfranco, ad uso invecchiamento vini di qualità.
Con il ricorso la parte, chiede sia la riduzione del tributo accertato su una superficie utilizzata di mq. 69,75 anziché su una superficie di mq.178, tassati dal Comune, nonché l'annullamento delle sanzioni per omessa dichiarazione per gli anni successivi al primo accertato, in applicazione del cumulo giuridico. Resiste il Comune di Rieti con proprie controdeduzioni, chiedendo nel merito il rigetto delle ragioni oppositive, siccome inammissibili e comunque infondate sia in fatto che in diritto;
con vittoria di spese ed onorari di lite.
All'udienza del 22.09.2025, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, veniva accolta l'istanza di sospensione e rinviato per il merito all'udienza del 17.11.2025, ore 13,00.
All'udienza del 17.11.2025, sentite le parti, che si riportano ai rispettivi scritti difensivi, questo
Giudice monocratico, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da accogliere parzialmente.
Va osservato preliminarmente che l'oggetto del contendere è la mancata presentazione da parte del Signor Ricorrente_1 della dichiarazione e quindi il mancato pagamento della TARI, su un locale per uso non domestico (Categoria 3, autorimesse, magazzini) senza alcuna vendita diretta, ubicato nella frazione di Località_1 , sito nei pressi della Chiesa, per una superficie accertata di mq. 178,00 e censito nel catasto fabbricati di detto Comune al foglio dati cat_1 Chiesa_1Va rilevato, che trattasi di un locale di proprietà della di Rieti;
che con contratto di locazione non abitativa il 12.11.2018 concedeva in locazione al Sig. Ricorrente_1 il suddetto immobile distinto con la particella 36/parte (ossia parte dell'intera superficie di tutto il locale, accatastato per l'intero), costituito da tre ambienti comunicanti, al piano secondo sottostrada, con ingresso autonomo, a destinazione di cantina-deposito.
Con il presente contratto, il conduttore, si impegnava ad assolvere in proprio, ove necessario, al pagamento della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani e quindi si impegnava ad effettuare presso il competente ufficio comunale la relativa denuncia nei termini di legge.
Impegno che il conduttore non ha rispettato e quindi il Comune ha accertato sia l'omessa presentazione della dichiarazione TARI e quindi l'omesso pagamento della tassa dei rifiuti soliti urbani. Tari, che però, deve essere ricalcolata per la superficie reale occupata ed utilizzata dal conduttore e precisamente di mq. 69,75, così come risulta dal contratto di locazione ed anche nel capitolato di appalto, per lavori di manutenzione, allegati in atti.
Pertanto, l'accertamento va rettificato dal Comune prendendo per il calcolo della TARI, la superficie reale occupata di metri quadrati 69,75.
Va consigliata, la presentazione di una dichiarazione TARI per il futuro, con allegata una planimetria redatta da un tecnico, previo rilievo della superficie reale occupata ed oggetto di locazione.
Per quanto riguarda la seconda richiesta, ovvero sull'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, questo Giudice osserva che il meccanismo del cumulo giuridico delle sanzioni tributarie prevede l'irrogazione di un'unica sanzione per la pluralità di violazioni commesse dal medesimo contribuente, determinata applicando alla sanzione prevista per la violazione più grave, gli aumenti previsti dalla legge.
Pertanto, quando l'illecito continua ripetutamente in relazione alla medesima imposta ma in più periodi d'imposta, la continuazione della violazione rientra nella disciplina del comma 5 dell'art. 12 D.Lgs. n. 472/1997; secondo cui “quando, violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo ( cfr. Corte di Cassazione sentenze nn. 18423 del 2018, 26077 del 2015 e 13486 del 2019).
Questo Giudice, quindi, è del parere, nel caso di specie, di riconoscere l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni irrogate comportanti la rideterminazione del “quantum debeatur” che viene determinato in euro 2.348,00. Stante l'accoglimento parziale del ricorso, si ritiene, che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione, e ridetermina la sanzione in euro 2.348,00, in applicazione della normativa del “cumulo giuridico”. Spese compensate.
Rieti, 17 novembre 2025