Sentenza breve 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 25/06/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00732/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00713/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA MA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 713 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Valentina Laurenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bologna - Ministero dell'Interno, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del Decreto del Questore della Provincia di Bologna del 10 marzo 2025, notificato in data 23 maggio 2025, con cui la Questura di Bologna ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso soggiorno posseduto dal ricorrente;
- di tutti i provvedimenti antecedenti concomitanti e conseguenti, nonché presupposti rispetto a quello impugnato e non conosciuti dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Bologna - Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
In data 13 giugno 2024, il ricorrente ha chiesto il rinnovo del suo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, in scadenza il 7 luglio 2024.
L’istanza è stata, però, rigettata a causa della condanna riportata dallo straniero in data 5 marzo 2024, per violenza sessuale consistita in più azioni esecutive commesse nell’ambito di un unico disegno criminoso nei confronti di una donna nell’abitazione presso cui lavorava come domestico. Sentenza che, peraltro, ha anche subordinato la sospensione condizionale della pena alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei soggetti condannati per la medesima tipologia di reati.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97, 10, comma 2, della Costituzione, dell’art. 4 e 5 del d.lgs. n. 286 del 1998, eccesso di potere per omessa valutazione di fatti rilevanti, erronea individuazione dei presupposti, falsa interpretazione di legge, carenza di motivazione e di istruttoria, ingiustizia grave e manifesta.
Secondo parte ricorrente il giudizio sulla pericolosità sociale che ha condotto al diniego del titolo di soggiorno sarebbe stato basato esclusivamente sulla condanna ex art. 609 c.p. intesa anche come dimostrazione della mancata integrazione nel tessuto sociale del Paese, della tendenza dello straniero a vivere una vita “scorretta” e ritenuta dalla Questura come relativa a un reato destante un grave allarme sociale.
Nel fare ciò, secondo quanto dedotto in ricorso, l’Amministrazione avrebbe omesso di considerare che trattasi dell’unica condanna del ricorrente, il quale non sarebbe mai entrato in carcere, avendo ottenuto la sospensione condizionale della pena: beneficio la cui concessione escluderebbe la pericolosità sociale del condannato.
Inoltre, l’Amministrazione non avrebbe valutato che il ricorrente, oltre ad aver attivato un’attività di lavoro autonomo come barbiere e parrucchiere, ha chiesto il ricongiungimento familiare con la moglie e la figlia.
Sarebbe, dunque, mancata una complessiva valutazione della situazione del ricorrente.
Il ricorso, così articolato, non può trovare positivo apprezzamento.
L’ampio provvedimento adottato dalla Questura, pur contenendo più riferimenti a precedenti giurisprudenziali, che considerazioni sulla specifica situazione del ricorrente, appare comunque immune dai vizi dedotti, in quanto la trascrizione di ampi stralci della sentenza che lo ha condannato integra in modo adeguato la motivazione del provvedimento, fondata su di una valutazione di pericolosità sociale, desunta dalle particolari modalità con cui il reato, continuato, è stato commesso, che comprendono anche la minaccia di gravi ritorsioni utilizzata a fronte del rifiuto di compiere atti sessuali e per rafforzare l’intimazione alla vittima di non parlare con nessuno di quanto subìto.
Del resto il ricorrente non ha depositato alcun documento atto a dimostrare l’inadeguatezza, illogicità e sproporzione del provvedimento adottato, né ha dimostrato di aver aderito a un percorso di recupero, così come prescritto per evitare la reclusione in carcere. È pur vero che parte ricorrente risulta aver appellato la condanna subita: ciononostante non può non darsi peso al fatto che il condannato non ha fornito alcun elemento utile a dimostrare il proprio inserimento sociale.
Ciò nemmeno in termini di attività lavorativa, dal momento che tutto quanto prodotto in atti dimostra solo la percezione di un reddito superiore al minimo dell’assegno sociale, ma con esclusivo riferimento all’anno 2023. Nulla è stata prodotto in relazione all’attività svolta nel 2024 e nel 2025.
Né certamente il ricorrente poteva pretendere che fosse considerata a suo favore una situazione familiare che vede moglie e figlia tuttora residenti nel Paese di origine, dal momento che è stata solo richiesto il ricongiungimento familiare, con la conseguenza che non può ravvisarsi un’unità familiare da preservarsi sul territorio italiano.
Il ricorso deve, dunque, essere respinto, con conseguente imputazione delle spese secondo l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'IA MA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.