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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/11/2024, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. 677/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.09.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 677/2019, 117/2020, 1259/2021, 8/2023 e 1259/2023 R.G., promosse da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Pietro a Parte_1 C.F._1
Maida alla Via P. Sgrò n. 153 presso lo studio degli Avv.ti Nicola Currado e Patrizia Nosdeo, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Giuseppe Lazzati n. 185, presso lo studio dell'Avv. Graziella Brancaccio, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.05.2019, iscritto al n. 677/2019 R.G., proponeva Parte_1 opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 33020140001152085000, n. 33020150001400138000,
n. 33020160001687916000, n. 33020170002114277000 e n. 33020180002383455000, notificati il
17.04.2019, con i quali gli era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 16.461,00
a titolo di contributi dovuti alla gestione lavoratori autonomi coltivatori diretti per gli anni 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 e 2017, eccependo, in via preliminare, l'estinzione dei crediti relativi agli anni 2012 e 2013, per intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 della L.
n. 335/1995.
Nel merito, esponendo che la pretesa contributiva azionata dall' era scaturita dalla sua iscrizione CP_1
d'ufficio nell'elenco dei coltivatori diretti a decorrere dall'1.01.2012, per effetto del verbale di accertamento n. 2201000294501 del 15.10.2012 (impugnato, in sede amministrativa, in data
15.11.2012), eccepiva l'insussistenza di tutti i requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione alla gestione coltivatori diretti.
Concludeva, previa sospensione dell'esecutività degli avvisi di addebito opposti, per l'annullamento dell'avviso di addebito n. 33020140001152085000 per intervenuta prescrizione della pretesa contributiva (2012 e 2013), nonché degli ulteriori avvisi di addebito impugnati per illegittimità dell'iscrizione d'ufficio negli elenchi dei coltivatori diretti.
2. Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza delle avverse pretese eccependo, in CP_1 via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999 e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, posto che le comunicazioni di addebito erano state ritualmente notificate all'indirizzo di residenza dell'odierno ricorrente (Via G. Nicotera, 88025 San Pietro a Maida (CZ)), risultante all'anagrafe tributaria dal
15.10.2009 al 18.12.2019, ma erano state restituite al mittente per “indirizzo insufficiente”.
Nel merito, deduceva la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione coltivatori diretti, richiamando integralmente il contenuto del verbale di accertamento n. 2201000294501 del
15.10.2012 e, dunque, insisteva per l'inammissibilità dell'opposizione o, in subordine, per il rigetto della domanda. In via subordinata, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento di tutte le somme risultate effettivamente dovute in corso di causa a titolo di contributi e di somme aggiuntive.
3. Con successivi ricorsi depositati, rispettivamente, il 28.01.2020 (iscritto al n. 117/2020 R.G.), il
16.11.2021 (iscritto al n. 1259/2021 R.G.) ed il 3.01.2023 (iscritto al n. 8/2023 R.G.) Parte_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33020190002875429000, notificato il
17.01.2020, avente ad oggetto i contributi dovuti alla gestione lavoratori autonomi coltivatori diretti per l'anno 2018, avverso l'avviso di addebito n. 33020210000254815000, notificato il 3.11.2021, avente ad oggetto i contributi dovuti alla gestione lavoratori autonomi coltivatori diretti per l'anno
2019, e avverso l'avviso di addebito n. 33020220001644336000, notificato il 16.12.2022, avente ad oggetto i contributi dovuti alla gestione lavoratori autonomi coltivatori diretti per gli anni 2020 e
2021, reiterando le medesime eccezioni e difese svolte nell'ambito del procedimento iscritto al n.
677/2019 R.G.
4. Con ricorso depositato il 14.10.2023, iscritto al n. 1259/2023 R.G., proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020239004340211000, notificata il
24.09.2023, relativamente all'avviso di addebito n. 33020190002875429000 (già opposto nel procedimento n. 117/2020 R.G.), avente ad oggetto i contributi previdenziali per l'anno 2018, reiterando, anche in tal caso, le eccezioni e difese spiegate con il ricorso iscritto al n. 677/2019 R.G.
5. Riuniti i procedimenti nn. 117/2020, 1259/2021 e 8/2023 R.G. al giudizio n. 677/2019 di R.G., per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, istruita documentalmente la causa, con ordinanza pronunciata all'udienza del 21.11.2023 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
17.09.2024, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
6. In via preliminare deve essere disposta la riunione al presente procedimento di quello recante il n.
1259/2023 R.G., avente ad oggetto l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03020239004340211000, atteso che, come detto, l'avviso di addebito sotteso alla predetta intimazione è quello impugnato con il ricorso iscritto al n. 117/2020 R.G., già riunito all'originario procedimento n. 677/2019 R.G.
7. Ciò posto, va, innanzitutto, respinta l'eccezione di inammissibilità delle opposizioni sollevata dall' , posto che i ricorsi iscritti ai nn. 677/2019 R.G., 117/2020 R.G., 1259/2021 R.G. e 8/2023 CP_1
R.G. sono stati proposti il 25.05.2019, il 17.01.2020, il 16.11.2021 ed il 3.01.2023 e, dunque, entro il termine decadenziale di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5 del D. Lgs. 46/1999 - termine che decorre dalla data di notifica dei rispettivi avvisi di addebito (17.04.2019; 17.01.2020; 3.11.2021;
16.12.2022).
Risultano, di conseguenza, tempestive le doglianze che attengono al merito della pretesa creditoria azionata dall' , sia sotto il profilo della dedotta prescrizione dei crediti riferiti agli anni 2012 e CP_1
2013, sia dell'asserita insussistenza dell'obbligazione contributiva per mancanza dei presupposti richiesti ai fini dell'iscrizione alla gestione coltivatori diretti.
8. Orbene, la pretesa contributiva per cui è causa trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2201000294501 del 15.10.2012, con il quale, a conclusione della verifica ispettiva svolta, l' ha iscritto d'ufficio il ricorrente alla gestione coltivatori diretti, con decorrenza CP_1 dall'1.01.2012, attesa la ritenuta sussistenza dei requisiti tempo lavoro/reddito previsti dalla disciplina vigente in materia.
ha contestato la sussistenza dei requisiti prescritti, ex lege, per l'iscrizione d'ufficio Parte_1 nell'elenco dei coltivatori diretti, ovverosia a) il raggiungimento di n. 104 giornate minime per estensione del fondo (art. 3, comma 1, L. 9/1963); b) la manuale coltivazione del fondo, precisando, al riguardo, di aver cessato la propria ditta individuale in data 24.10.2012, con efficacia retroattiva dal 31.12.2011; c) il reddito derivante dall'attività agricola.
9. Occorre, pertanto, verificare se ricorrano o meno nella fattispecie in esame i presupposti previsti per l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti e la conseguente insorgenza dell'obbligazione contributiva.
La disciplina di riferimento, richiamata anche dall'ente previdenziale, si rinviene nell'art. 2 della L.
n. 1047/1957, secondo cui “Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame.”. L'art. 2 della L.
9.01.1963 n. 9 stabilisce, inoltre, che “è condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri o coloni e per quello all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni dei fondi o per
l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito dell'abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame (…), si ritiene sussistente quando i soggetti indicati (…) si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggiore fonte di reddito.”.
In punto di diritto, si richiama l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui: “presupposti per la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto, ai fini del godimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, sono: a) esercizio effettivo dell'attività di coltivatore diretto, che ricorre allorché la coltivazione dei campi costituisce l'occupazione prevalente e la maggior fonte di reddito del soggetto;
b) lavorazione del fondo richiedente un fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate annue, da intendere anche come numero minimo di giornate prestate dal coltivatore;
c) effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo.” (Cfr. ex multis, Cass. Sez. Lav.
9.06.2003 n. 9208; nel medesimo senso, Cass. Sez. Lav.
n. 8508 del 22.06.2000, nonché Cass. SS. UU. n. 616 dell'1.09.1999).
Ed ancora, “ai fini dell'applicazione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della l. n.
1047 del 1957 e 2 e 3 della l. n. 9 del 1963, sicché è necessario che sia svolta una diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o un diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché
l'interessato si dedichi a tali incombenti in modo esclusivo, o anche solo prevalente, nel senso che
l'attività deve impegnare il coltivatore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituire per esso la maggior fonte di reddito.” […] “Non è, pertanto, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo sufficiente che gli stessi siano destinati al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo”. (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 30261 del
14.10.2022; Cass. Sez. Lav. n. 15869 del 26.06.2017; Cass. Sez. Lav. n. 13938 del 16.06.2006).
Di conseguenza, per il riconoscimento della qualità di coltivatore diretto (di cui manca nell'ordinamento una nozione di carattere generale) ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione obbligatoria IVS, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché
l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggiore fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché c) fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue (limite fissato dall'art. 3 della medesima legge) (cfr. Cass.
Sez. Lav. n. 15869 del 26.06.2017).
10. Tanto premesso, l'accertamento da cui è scaturita l'iscrizione d'ufficio negli elenchi dei coltivatori diretti si fonda sulle risultanze dell'attività di verifica di regolarità aziendale eseguita dall'ente previdenziale, a seguito della segnalazione della sede regionale della Calabria CP_1 nell'ambito del Progetto cd. “Agricoltura 2012”.
Dalla lettura del verbale ispettivo si evince che:
a) l'accertamento ispettivo ha riguardato il periodo compreso tra l'1.01.2012 ed il 4.10.2012;
b) il ricorrente era titolare di P.IVA dal 15.10.2009 in quanto esercente l'attività di P.IVA_3 coltivazione di frutti oleosi, a cui era collegata la denuncia aziendale del 16.02.2010, identificata dal n. indicante un fabbisogno giornaliero annuo pari a n. 102 giornate per un'estensione NumeroDi_1 di Ha 01,80,17;
c) il ricorrente risultava essere affittuario dei terrenti aziendali siti nel Comune di San Pietro a Maida
(CZ) e concessi dalla madre e dai fratelli e Persona_1 Persona_2 Per_3
; inoltre, tali terreni risultavano essere stati ereditati alla morte di (padre
[...] Persona_4 dell'odierno ricorrente);
d) il ricorrente aveva assunto alle proprie dipendenze (di lui cognata), per n. 102 Controparte_3 giornate lavorative nel 2009, n. 102 giornate lavorative nel 2010 e n. 102 giornate lavorative nel 2011; mentre, nel 2012 la risultava essere stata assunta da tale;
CP_3 Persona_5
d) in data 4.10.2012 era stato escusso dagli ispettori ed aveva dichiarato “di Parte_1 CP_1 condurre circa due ettari e mezzo di terreno (...) Tutto il terreno è coltivato ad olive (...) dovrebbero essere all'incirca 250/300. Posso affermare che dal prodotto ricaviamo circa quattro/cinque quintali di olio all'anno; dipende naturalmente dall'annata. Dell'olio prodotto faccio un uso familiare.
Preciso che percepisco contributi per l'integrazione dell'olio. Del terreno me ne occupo io personalmente con l'ausilio di mia cognata per 102 giornate all'anno Controparte_3 generalmente dal mese di giugno al mese di dicembre (...) Preciso che tutti i terreni escluso quello in località Baroni sono di mia madre, miei e di mio fratello e di mia sorella Persona_3
che mi hanno concesso per la loro parte di competenza l'uso con regolare contratto di Per_2 affitto. Preciso ancora che per uso familiare del prodotto intendo che una parte di esso lo do anche
a mia madre che abita con me, a mio fratello e a mia sorella
Preciso, infine, che la conduzione dei terreni è per me l'unica fonte di reddito e attualmente attività lavorativa esclusiva in quanto non svolgo altri lavori.”.
Di conseguenza, l' ha concluso che l'unica attività lavorativa fonte di reddito costantemente e CP_1 continuativamente svolta dall'odierno ricorrente fosse da considerare la coltivazione dei fondi condotti in affitto e che, inoltre, il fabbisogno giornaliero annuo necessario all'espletamento delle normali esigenze aziendali ammontasse a più del minimo previsto dalla normativa del Coltivatore
Diretto.
11. Tuttavia, le argomentazioni addotte dall' previdenziale non appaiono persuasive, poiché CP_1 non si ravvisano in capo all'odierno ricorrente tutte le condizioni richieste per assumere la qualifica di coltivatore diretto, siccome enucleate dalla giurisprudenza di legittimità alla luce di un dettato normativo di per sé chiaro e, dunque, di agevole interpretazione.
Nel caso in esame, infatti, non è stata espletata alcuna ispezione sui terreni agricoli di cui il Parte_1 risulta essere comproprietario solo per la quota di 1/9, unitamente alla madre per Persona_1
6/9 ed ai fratelli e per 1/9 ciascuno, al fine di verificarne lo Persona_2 Persona_3 stato di conservazione e, conseguentemente, di stabilire l'effettivo fabbisogno di manodopera negli anni oggetto della pretesa contributiva.
Ed ancora, è d'uopo evidenziare che, sebbene risulti che il ricorrente avesse stipulato con la propria madre ( ) ed i propri fratelli ( e ) regolare Persona_1 Persona_3 Persona_2 contratto di affitto (registrato con il n. 68/2010 presso l' ), avente ad oggetto i Controparte_2 fondi siti in San Pietro a Maida (CZ), identificati al Catasto Terreni del predetto Comune e censiti al foglio 2, particelle 41, 42, 43, 48, 49, 53, 98 (tot. Ha 1.80.17), è documentalmente provato che tale contratto è stato oggetto di disdetta anticipata in data 20.11.2012, avente decorrenza retroattiva dalla data del 31.12.2011.
Risulta, altresì, provato che in data 24.10.2012 il ricorrente aveva già provveduto alla cancellazione della partita iva di cui era titolare, con decorrenza dal 31.12.2011.
Né risulta accertato che la coltivazione dei fondi sia riconducibile all'attività lavorativa svolta, in proprio e di persona, dal ricorrente o da altri componenti del suo nucleo familiare per tutti gli anni oggetto di pretesa contributiva, ovvero dal 2012 al 2021, rammentandosi, al riguardo, che l'accertamento ispettivo è riferito all'arco temporale compreso tra l'1.01.2012 ed il 4.10.2012.
Non vi è dubbio che la valenza probatoria degli accertamenti ispettivi deve intendersi limitata al solo anno 2012, in ordine al quale può dirsi comprovata la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione d'ufficio alla gestione ciò tenuto conto delle risultanze documentali e Parte_2 sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente escusso dagli ispettori . CP_1
Ne discende che, per gli anni dal 2013 al 2021, non può dirsi provata, neppure in maniera indiziaria, la sussistenza, in capo all'odierno ricorrente, dei requisiti previsti ex lege per l'iscrizione alla gestione coltivatori diretti.
Non risulta, inoltre, dimostrato l'ulteriore e concorrente presupposto costituito dalla prevalenza dell'attività agricola esercitata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, al fine di accertare se sussista il requisito dello svolgimento di attività agricola prevalente, richiesto dall'art. 2 della L. n. 9/1963, il giudizio di prevalenza deve tenere conto sia del criterio temporale che di quello reddituale, in riferimento al quale la comparazione deve essere instaurata tra il reddito da lavoro agricolo e tutti gli altri redditi del lavoratore, derivino essi dalla prestazione di altra attività o da pensione (Cfr. Cass. Sez. Lav. 16.06.2006 n. 13938). L'impegno profuso nell'attività di coltivazione dei fondi non può desumersi, esclusivamente ed in via presuntiva, dall'estensione dei terreni considerati, non avendo l' dimostrato altrimenti che CP_1
l'eventuale conduzione dei medesimi abbia tenuto occupato il ricorrente per la maggior parte dell'anno e che l'attività agricola esercitata per la coltivazione dei fondi predetti abbia costituito la maggiore fonte di sostentamento per il ricorrente e per la sua famiglia.
Inoltre, non può reputarsi dirimente, alla luce delle emergenze istruttorie sopra illustrate, neppure la titolarità di una P.IVA, con cessazione dell'attività con efficacia retroattiva a decorrere dal
31.12.2011. Sul punto è sufficiente osservare che l'iscrizione può solo costituire una presunzione semplice di svolgimento dell'attività lavorativa nel settore agricolo, in quanto tale suscettibile di essere smentita da una prova contraria.
Infine, non risulta fornita alcuna prova della percezione, da parte del dei contributi erogati Parte_1 dall'AGEA e/o dall'ARCEA.
Alla stregua delle considerazioni esposte, pertanto, si ritiene che non ricorrano i presupposti per l'iscrizione dell'odierno ricorrente alla gestione speciale agricola prevista per i coltivatori diretti relativamente agli anni dal 2013 al 2021 e che, di conseguenza, non sia insorta alcuna obbligazione contributiva per gli anni sopraindicati.
12. Per quanto concerne, invece, le somme dovute dal ricorrente, a titolo contributivo, per l'anno
2012 - rispetto al quale risulta provato il possesso dei requisiti previsti ex lege per l'iscrizione alla gestione coltivatori diretti -, si duole dell'intervenuta estinzione dei crediti in data Parte_1 antecedente alla notifica degli avvisi di addebito impugnati, stante il mancato compimento di atti interruttivi nel periodo intercorrente tra la data di notifica del verbale di accertamento n.
2201000294501 (15.10.2012) e la data di notifica dell'avviso di addebito n.
330201400011520850000, riferito agli anni 2012 e 2013 (17.04.2019).
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione dei crediti per contributi IVS dovuti alla gestione coltivatori diretti e somme aggiuntive riferiti all'anno 2012, per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 della L. n. 335/1995.
13. In conclusione, devono essere annullati gli avvisi di addebito opposti n. 33020140001152085000,
n. 33020150001400138000, n. 33020160001687916000, n. 33020170002114277000, n.
33020180002383455000, n. 33020190002875429000, n. 33020210000254815000 e n.
33020220001644336000, nonché dell'intimazione di pagamento n. 03020239004340211000.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra l'opponente e l' e si liquidano CP_1 come da dispositivo, tenuto conto del valore complessivo della controversia e della sostanziale identità delle difese spiegate dalle parti nei procedimenti riuniti, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Le spese di lite possono essere compensate tra l'opponente e l' Controparte_2 costituita nel procedimento n. 1259/2023 R.G.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - accoglie le opposizioni proposte da e, per l'effetto, dichiara estinti per intervenuta Parte_1 prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 della L. n. 335/1995 i crediti previdenziali riferiti all'anno 2012;
- dichiara, inoltre, l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente negli elenchi dei coltivatori diretti per gli anni dal 2013 al 2021, con conseguente insussistenza dell'obbligo di versare i contributi alla gestione coltivatori diretti per gli anni sopraindicati;
- annulla gli avvisi di addebito n. 33020140001152085000, n. 33020150001400138000, n.
33020160001687916000, n. 33020170002114277000, n. 33020180002383455000, n.
33020190002875429000, n. 33020210000254815000 e n. 33020220001644336000, nonché dell'intimazione di pagamento n. 03020239004340211000;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 4.636,50 per CP_1 compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.;
- compensa le spese di lite tra l'opponente e l . Controparte_2
Lamezia Terme, 8.11.2024
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.09.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 677/2019, 117/2020, 1259/2021, 8/2023 e 1259/2023 R.G., promosse da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Pietro a Parte_1 C.F._1
Maida alla Via P. Sgrò n. 153 presso lo studio degli Avv.ti Nicola Currado e Patrizia Nosdeo, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Giuseppe Lazzati n. 185, presso lo studio dell'Avv. Graziella Brancaccio, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.05.2019, iscritto al n. 677/2019 R.G., proponeva Parte_1 opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 33020140001152085000, n. 33020150001400138000,
n. 33020160001687916000, n. 33020170002114277000 e n. 33020180002383455000, notificati il
17.04.2019, con i quali gli era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 16.461,00
a titolo di contributi dovuti alla gestione lavoratori autonomi coltivatori diretti per gli anni 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 e 2017, eccependo, in via preliminare, l'estinzione dei crediti relativi agli anni 2012 e 2013, per intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 della L.
n. 335/1995.
Nel merito, esponendo che la pretesa contributiva azionata dall' era scaturita dalla sua iscrizione CP_1
d'ufficio nell'elenco dei coltivatori diretti a decorrere dall'1.01.2012, per effetto del verbale di accertamento n. 2201000294501 del 15.10.2012 (impugnato, in sede amministrativa, in data
15.11.2012), eccepiva l'insussistenza di tutti i requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione alla gestione coltivatori diretti.
Concludeva, previa sospensione dell'esecutività degli avvisi di addebito opposti, per l'annullamento dell'avviso di addebito n. 33020140001152085000 per intervenuta prescrizione della pretesa contributiva (2012 e 2013), nonché degli ulteriori avvisi di addebito impugnati per illegittimità dell'iscrizione d'ufficio negli elenchi dei coltivatori diretti.
2. Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza delle avverse pretese eccependo, in CP_1 via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999 e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, posto che le comunicazioni di addebito erano state ritualmente notificate all'indirizzo di residenza dell'odierno ricorrente (Via G. Nicotera, 88025 San Pietro a Maida (CZ)), risultante all'anagrafe tributaria dal
15.10.2009 al 18.12.2019, ma erano state restituite al mittente per “indirizzo insufficiente”.
Nel merito, deduceva la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione coltivatori diretti, richiamando integralmente il contenuto del verbale di accertamento n. 2201000294501 del
15.10.2012 e, dunque, insisteva per l'inammissibilità dell'opposizione o, in subordine, per il rigetto della domanda. In via subordinata, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento di tutte le somme risultate effettivamente dovute in corso di causa a titolo di contributi e di somme aggiuntive.
3. Con successivi ricorsi depositati, rispettivamente, il 28.01.2020 (iscritto al n. 117/2020 R.G.), il
16.11.2021 (iscritto al n. 1259/2021 R.G.) ed il 3.01.2023 (iscritto al n. 8/2023 R.G.) Parte_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33020190002875429000, notificato il
17.01.2020, avente ad oggetto i contributi dovuti alla gestione lavoratori autonomi coltivatori diretti per l'anno 2018, avverso l'avviso di addebito n. 33020210000254815000, notificato il 3.11.2021, avente ad oggetto i contributi dovuti alla gestione lavoratori autonomi coltivatori diretti per l'anno
2019, e avverso l'avviso di addebito n. 33020220001644336000, notificato il 16.12.2022, avente ad oggetto i contributi dovuti alla gestione lavoratori autonomi coltivatori diretti per gli anni 2020 e
2021, reiterando le medesime eccezioni e difese svolte nell'ambito del procedimento iscritto al n.
677/2019 R.G.
4. Con ricorso depositato il 14.10.2023, iscritto al n. 1259/2023 R.G., proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020239004340211000, notificata il
24.09.2023, relativamente all'avviso di addebito n. 33020190002875429000 (già opposto nel procedimento n. 117/2020 R.G.), avente ad oggetto i contributi previdenziali per l'anno 2018, reiterando, anche in tal caso, le eccezioni e difese spiegate con il ricorso iscritto al n. 677/2019 R.G.
5. Riuniti i procedimenti nn. 117/2020, 1259/2021 e 8/2023 R.G. al giudizio n. 677/2019 di R.G., per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, istruita documentalmente la causa, con ordinanza pronunciata all'udienza del 21.11.2023 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
17.09.2024, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
6. In via preliminare deve essere disposta la riunione al presente procedimento di quello recante il n.
1259/2023 R.G., avente ad oggetto l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03020239004340211000, atteso che, come detto, l'avviso di addebito sotteso alla predetta intimazione è quello impugnato con il ricorso iscritto al n. 117/2020 R.G., già riunito all'originario procedimento n. 677/2019 R.G.
7. Ciò posto, va, innanzitutto, respinta l'eccezione di inammissibilità delle opposizioni sollevata dall' , posto che i ricorsi iscritti ai nn. 677/2019 R.G., 117/2020 R.G., 1259/2021 R.G. e 8/2023 CP_1
R.G. sono stati proposti il 25.05.2019, il 17.01.2020, il 16.11.2021 ed il 3.01.2023 e, dunque, entro il termine decadenziale di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5 del D. Lgs. 46/1999 - termine che decorre dalla data di notifica dei rispettivi avvisi di addebito (17.04.2019; 17.01.2020; 3.11.2021;
16.12.2022).
Risultano, di conseguenza, tempestive le doglianze che attengono al merito della pretesa creditoria azionata dall' , sia sotto il profilo della dedotta prescrizione dei crediti riferiti agli anni 2012 e CP_1
2013, sia dell'asserita insussistenza dell'obbligazione contributiva per mancanza dei presupposti richiesti ai fini dell'iscrizione alla gestione coltivatori diretti.
8. Orbene, la pretesa contributiva per cui è causa trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2201000294501 del 15.10.2012, con il quale, a conclusione della verifica ispettiva svolta, l' ha iscritto d'ufficio il ricorrente alla gestione coltivatori diretti, con decorrenza CP_1 dall'1.01.2012, attesa la ritenuta sussistenza dei requisiti tempo lavoro/reddito previsti dalla disciplina vigente in materia.
ha contestato la sussistenza dei requisiti prescritti, ex lege, per l'iscrizione d'ufficio Parte_1 nell'elenco dei coltivatori diretti, ovverosia a) il raggiungimento di n. 104 giornate minime per estensione del fondo (art. 3, comma 1, L. 9/1963); b) la manuale coltivazione del fondo, precisando, al riguardo, di aver cessato la propria ditta individuale in data 24.10.2012, con efficacia retroattiva dal 31.12.2011; c) il reddito derivante dall'attività agricola.
9. Occorre, pertanto, verificare se ricorrano o meno nella fattispecie in esame i presupposti previsti per l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti e la conseguente insorgenza dell'obbligazione contributiva.
La disciplina di riferimento, richiamata anche dall'ente previdenziale, si rinviene nell'art. 2 della L.
n. 1047/1957, secondo cui “Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame.”. L'art. 2 della L.
9.01.1963 n. 9 stabilisce, inoltre, che “è condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri o coloni e per quello all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni dei fondi o per
l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito dell'abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame (…), si ritiene sussistente quando i soggetti indicati (…) si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggiore fonte di reddito.”.
In punto di diritto, si richiama l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui: “presupposti per la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto, ai fini del godimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, sono: a) esercizio effettivo dell'attività di coltivatore diretto, che ricorre allorché la coltivazione dei campi costituisce l'occupazione prevalente e la maggior fonte di reddito del soggetto;
b) lavorazione del fondo richiedente un fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate annue, da intendere anche come numero minimo di giornate prestate dal coltivatore;
c) effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo.” (Cfr. ex multis, Cass. Sez. Lav.
9.06.2003 n. 9208; nel medesimo senso, Cass. Sez. Lav.
n. 8508 del 22.06.2000, nonché Cass. SS. UU. n. 616 dell'1.09.1999).
Ed ancora, “ai fini dell'applicazione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della l. n.
1047 del 1957 e 2 e 3 della l. n. 9 del 1963, sicché è necessario che sia svolta una diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o un diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché
l'interessato si dedichi a tali incombenti in modo esclusivo, o anche solo prevalente, nel senso che
l'attività deve impegnare il coltivatore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituire per esso la maggior fonte di reddito.” […] “Non è, pertanto, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo sufficiente che gli stessi siano destinati al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo”. (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 30261 del
14.10.2022; Cass. Sez. Lav. n. 15869 del 26.06.2017; Cass. Sez. Lav. n. 13938 del 16.06.2006).
Di conseguenza, per il riconoscimento della qualità di coltivatore diretto (di cui manca nell'ordinamento una nozione di carattere generale) ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione obbligatoria IVS, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché
l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggiore fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché c) fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue (limite fissato dall'art. 3 della medesima legge) (cfr. Cass.
Sez. Lav. n. 15869 del 26.06.2017).
10. Tanto premesso, l'accertamento da cui è scaturita l'iscrizione d'ufficio negli elenchi dei coltivatori diretti si fonda sulle risultanze dell'attività di verifica di regolarità aziendale eseguita dall'ente previdenziale, a seguito della segnalazione della sede regionale della Calabria CP_1 nell'ambito del Progetto cd. “Agricoltura 2012”.
Dalla lettura del verbale ispettivo si evince che:
a) l'accertamento ispettivo ha riguardato il periodo compreso tra l'1.01.2012 ed il 4.10.2012;
b) il ricorrente era titolare di P.IVA dal 15.10.2009 in quanto esercente l'attività di P.IVA_3 coltivazione di frutti oleosi, a cui era collegata la denuncia aziendale del 16.02.2010, identificata dal n. indicante un fabbisogno giornaliero annuo pari a n. 102 giornate per un'estensione NumeroDi_1 di Ha 01,80,17;
c) il ricorrente risultava essere affittuario dei terrenti aziendali siti nel Comune di San Pietro a Maida
(CZ) e concessi dalla madre e dai fratelli e Persona_1 Persona_2 Per_3
; inoltre, tali terreni risultavano essere stati ereditati alla morte di (padre
[...] Persona_4 dell'odierno ricorrente);
d) il ricorrente aveva assunto alle proprie dipendenze (di lui cognata), per n. 102 Controparte_3 giornate lavorative nel 2009, n. 102 giornate lavorative nel 2010 e n. 102 giornate lavorative nel 2011; mentre, nel 2012 la risultava essere stata assunta da tale;
CP_3 Persona_5
d) in data 4.10.2012 era stato escusso dagli ispettori ed aveva dichiarato “di Parte_1 CP_1 condurre circa due ettari e mezzo di terreno (...) Tutto il terreno è coltivato ad olive (...) dovrebbero essere all'incirca 250/300. Posso affermare che dal prodotto ricaviamo circa quattro/cinque quintali di olio all'anno; dipende naturalmente dall'annata. Dell'olio prodotto faccio un uso familiare.
Preciso che percepisco contributi per l'integrazione dell'olio. Del terreno me ne occupo io personalmente con l'ausilio di mia cognata per 102 giornate all'anno Controparte_3 generalmente dal mese di giugno al mese di dicembre (...) Preciso che tutti i terreni escluso quello in località Baroni sono di mia madre, miei e di mio fratello e di mia sorella Persona_3
che mi hanno concesso per la loro parte di competenza l'uso con regolare contratto di Per_2 affitto. Preciso ancora che per uso familiare del prodotto intendo che una parte di esso lo do anche
a mia madre che abita con me, a mio fratello e a mia sorella
Preciso, infine, che la conduzione dei terreni è per me l'unica fonte di reddito e attualmente attività lavorativa esclusiva in quanto non svolgo altri lavori.”.
Di conseguenza, l' ha concluso che l'unica attività lavorativa fonte di reddito costantemente e CP_1 continuativamente svolta dall'odierno ricorrente fosse da considerare la coltivazione dei fondi condotti in affitto e che, inoltre, il fabbisogno giornaliero annuo necessario all'espletamento delle normali esigenze aziendali ammontasse a più del minimo previsto dalla normativa del Coltivatore
Diretto.
11. Tuttavia, le argomentazioni addotte dall' previdenziale non appaiono persuasive, poiché CP_1 non si ravvisano in capo all'odierno ricorrente tutte le condizioni richieste per assumere la qualifica di coltivatore diretto, siccome enucleate dalla giurisprudenza di legittimità alla luce di un dettato normativo di per sé chiaro e, dunque, di agevole interpretazione.
Nel caso in esame, infatti, non è stata espletata alcuna ispezione sui terreni agricoli di cui il Parte_1 risulta essere comproprietario solo per la quota di 1/9, unitamente alla madre per Persona_1
6/9 ed ai fratelli e per 1/9 ciascuno, al fine di verificarne lo Persona_2 Persona_3 stato di conservazione e, conseguentemente, di stabilire l'effettivo fabbisogno di manodopera negli anni oggetto della pretesa contributiva.
Ed ancora, è d'uopo evidenziare che, sebbene risulti che il ricorrente avesse stipulato con la propria madre ( ) ed i propri fratelli ( e ) regolare Persona_1 Persona_3 Persona_2 contratto di affitto (registrato con il n. 68/2010 presso l' ), avente ad oggetto i Controparte_2 fondi siti in San Pietro a Maida (CZ), identificati al Catasto Terreni del predetto Comune e censiti al foglio 2, particelle 41, 42, 43, 48, 49, 53, 98 (tot. Ha 1.80.17), è documentalmente provato che tale contratto è stato oggetto di disdetta anticipata in data 20.11.2012, avente decorrenza retroattiva dalla data del 31.12.2011.
Risulta, altresì, provato che in data 24.10.2012 il ricorrente aveva già provveduto alla cancellazione della partita iva di cui era titolare, con decorrenza dal 31.12.2011.
Né risulta accertato che la coltivazione dei fondi sia riconducibile all'attività lavorativa svolta, in proprio e di persona, dal ricorrente o da altri componenti del suo nucleo familiare per tutti gli anni oggetto di pretesa contributiva, ovvero dal 2012 al 2021, rammentandosi, al riguardo, che l'accertamento ispettivo è riferito all'arco temporale compreso tra l'1.01.2012 ed il 4.10.2012.
Non vi è dubbio che la valenza probatoria degli accertamenti ispettivi deve intendersi limitata al solo anno 2012, in ordine al quale può dirsi comprovata la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione d'ufficio alla gestione ciò tenuto conto delle risultanze documentali e Parte_2 sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente escusso dagli ispettori . CP_1
Ne discende che, per gli anni dal 2013 al 2021, non può dirsi provata, neppure in maniera indiziaria, la sussistenza, in capo all'odierno ricorrente, dei requisiti previsti ex lege per l'iscrizione alla gestione coltivatori diretti.
Non risulta, inoltre, dimostrato l'ulteriore e concorrente presupposto costituito dalla prevalenza dell'attività agricola esercitata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, al fine di accertare se sussista il requisito dello svolgimento di attività agricola prevalente, richiesto dall'art. 2 della L. n. 9/1963, il giudizio di prevalenza deve tenere conto sia del criterio temporale che di quello reddituale, in riferimento al quale la comparazione deve essere instaurata tra il reddito da lavoro agricolo e tutti gli altri redditi del lavoratore, derivino essi dalla prestazione di altra attività o da pensione (Cfr. Cass. Sez. Lav. 16.06.2006 n. 13938). L'impegno profuso nell'attività di coltivazione dei fondi non può desumersi, esclusivamente ed in via presuntiva, dall'estensione dei terreni considerati, non avendo l' dimostrato altrimenti che CP_1
l'eventuale conduzione dei medesimi abbia tenuto occupato il ricorrente per la maggior parte dell'anno e che l'attività agricola esercitata per la coltivazione dei fondi predetti abbia costituito la maggiore fonte di sostentamento per il ricorrente e per la sua famiglia.
Inoltre, non può reputarsi dirimente, alla luce delle emergenze istruttorie sopra illustrate, neppure la titolarità di una P.IVA, con cessazione dell'attività con efficacia retroattiva a decorrere dal
31.12.2011. Sul punto è sufficiente osservare che l'iscrizione può solo costituire una presunzione semplice di svolgimento dell'attività lavorativa nel settore agricolo, in quanto tale suscettibile di essere smentita da una prova contraria.
Infine, non risulta fornita alcuna prova della percezione, da parte del dei contributi erogati Parte_1 dall'AGEA e/o dall'ARCEA.
Alla stregua delle considerazioni esposte, pertanto, si ritiene che non ricorrano i presupposti per l'iscrizione dell'odierno ricorrente alla gestione speciale agricola prevista per i coltivatori diretti relativamente agli anni dal 2013 al 2021 e che, di conseguenza, non sia insorta alcuna obbligazione contributiva per gli anni sopraindicati.
12. Per quanto concerne, invece, le somme dovute dal ricorrente, a titolo contributivo, per l'anno
2012 - rispetto al quale risulta provato il possesso dei requisiti previsti ex lege per l'iscrizione alla gestione coltivatori diretti -, si duole dell'intervenuta estinzione dei crediti in data Parte_1 antecedente alla notifica degli avvisi di addebito impugnati, stante il mancato compimento di atti interruttivi nel periodo intercorrente tra la data di notifica del verbale di accertamento n.
2201000294501 (15.10.2012) e la data di notifica dell'avviso di addebito n.
330201400011520850000, riferito agli anni 2012 e 2013 (17.04.2019).
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione dei crediti per contributi IVS dovuti alla gestione coltivatori diretti e somme aggiuntive riferiti all'anno 2012, per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 della L. n. 335/1995.
13. In conclusione, devono essere annullati gli avvisi di addebito opposti n. 33020140001152085000,
n. 33020150001400138000, n. 33020160001687916000, n. 33020170002114277000, n.
33020180002383455000, n. 33020190002875429000, n. 33020210000254815000 e n.
33020220001644336000, nonché dell'intimazione di pagamento n. 03020239004340211000.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra l'opponente e l' e si liquidano CP_1 come da dispositivo, tenuto conto del valore complessivo della controversia e della sostanziale identità delle difese spiegate dalle parti nei procedimenti riuniti, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Le spese di lite possono essere compensate tra l'opponente e l' Controparte_2 costituita nel procedimento n. 1259/2023 R.G.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - accoglie le opposizioni proposte da e, per l'effetto, dichiara estinti per intervenuta Parte_1 prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 della L. n. 335/1995 i crediti previdenziali riferiti all'anno 2012;
- dichiara, inoltre, l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente negli elenchi dei coltivatori diretti per gli anni dal 2013 al 2021, con conseguente insussistenza dell'obbligo di versare i contributi alla gestione coltivatori diretti per gli anni sopraindicati;
- annulla gli avvisi di addebito n. 33020140001152085000, n. 33020150001400138000, n.
33020160001687916000, n. 33020170002114277000, n. 33020180002383455000, n.
33020190002875429000, n. 33020210000254815000 e n. 33020220001644336000, nonché dell'intimazione di pagamento n. 03020239004340211000;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 4.636,50 per CP_1 compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.;
- compensa le spese di lite tra l'opponente e l . Controparte_2
Lamezia Terme, 8.11.2024
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino