TRIB
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 14/12/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 417/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi, all'esito della discussione orale avvenuta alla udienza del 14.11.25
ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 417/2024 promossa da:
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
a Siena il 17. ede in Siena, Via Rosi n. 6, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Siena, via della Sapienza n. 39, presso e nello studio dell'Avv. Graziana Bonucci (C.F. ; PEC C.F._1
e dell'Avv. Silvia Chellini (C.F. Email_1
, dichiarando i predetti C.F._2 Email_2 difensori ai sensi dell'art. 170 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al numero fax 0577/236441 o indirizzo mail o pec Email_3
Email_1
ATTORE contro
(C.F. ) nata ad [...], il [...] e Controparte_3 C.F._3
C.F. , , nato a [...] il [...], CP_4 C.F._4
53 ), strada di Altichiari Cannuccio n.7, elettivamente domiciliati ai fini della presente procedura in 52025 Montevarchi (AR), via Isidoro del Lungo 7, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Taiti, del foro di Arezzo (CF: ; FAX: 0230133358; PEC: , che li C.F._5 Email_4
Per le comunicazioni e notificazioni riguardanti il presente giudizio l'avvocato Elisabetta Taiti indica l'indirizzo PEC Email_5
CONVENUTI
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, contraiis reiectis, previa acquisizione in via istruttoria del fascicolo del procedimento di ATP Trib. Siena RG 867/2023 - dr.ssa Clara Ciofetti, - accertare e dichiarare che la ricorrente ha adempiuto integralmente alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto e successivi computi metrici e per l'effetto condannare i sigg. e in Controparte_3 Parte_1 solido tra loro, al pagamento in favore della in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, della somma di € 78 l maggior danno dovuto agli interessi moratori extra-fido al 6,95% dal 28.02.2025 al saldo effettivo, o in subordine condannarli al pagamento degli interessi legali e rivalutazione come pe legge. - Rigettare tutte le eccezioni e le domande riconvenzionali dei resistenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto e sprovviste di prova. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio e della procedura di ATP – aumentate ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014.”
Parti convenute: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, - accertato e dichiarato che la causa richiede un'istruttoria complessa e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito semplificato a rito ordinario, per l'effetto fissando ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c. l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; - accertato e/o dichiarato il difetto nel signor dell'effettiva titolarità Parte_1 passiva del rapporto controverso per i motivi di cui alla narrativa che precede;
- autorizzata la chiamata in causa dei terzi OMetra domiciliato in 53100 Siena, in Strada di Busseto n.9, Ing. Controparte_5
domiciliato in 53100 Siena, in Via della Vecchietta n.47/A e Ing. Persona_1 [...]
domiciliato in 53100 Siena, in Via Casato di Sotto 33, sempre per le ragioni indicate in CP_6 premessa 1) condannare e i tecnici signori , e Controparte_7 Controparte_5 Persona_1
in ere a parte resist 7 Controparte_6 oltre Iva al 10%, dato dalla differenza dell'importo di Euro 170.000,00 oltre Iva già pagato dalla resistente e il costo dei lavori effettivamente svolti come sopra quantificato pari ad Euro 132.248,83 oltre Iva, corrisposto dalla committente in eccesso;
• l'importo di Euro 14.034,62 (Iva compresa) indebitamente percepito dalla a fronte di lavorazioni già fatturate e pagate ad altre imprese;
2) Controparte_1 condannare altresì la a corrispondere a parte resistente a fronte dei vizi, Controparte_1 dell'incompletezza delle zione delle stesse, l'importo di Euro 48.070,79 (oltre Iva sull'importo di Euro 38.070,79)) o quel diverso importo che risulterà in corso di causa, da quantificarsi anche in via equitativa. In caso contrario: - accertato e/o dichiarato il difetto nel signor CP_4 dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso per i motivi di cui alla narrativa che precede;
- autorizzata la chiamata in causa dei terzi OMetra domiciliato in 53100 Siena, in Controparte_5
Strada di Busseto n.9, Ing. domiciliato in 53100 Siena, in Via della Vecchietta Persona_1
n.47/A e Ing. in 53100 Siena, in Via Casato di Sotto 33, sempre per Controparte_6 le ragioni indicate in premessa 1) condannare e i tecnici signori Controparte_7 CP_5
e spondere a parte re
[...] Persona_1 Controparte_6
l'importo di Euro 37.751,17 oltre Iva, dato dalla differenza dell'importo di Euro 170.000,00 oltre Iva già pagato dalla resistente e il costo dei lavori effettivamente svolti come sopra quantificato pari ad Euro 132.248,83 oltre Iva, corrisposto dalla committente in eccesso;
• l'importo di Euro 14.034,62 (Iva compresa) indebitamente percepito dalla a fronte di lavorazioni già fatturate e Controparte_1 pagina 2 di 19 pagate ad altre imprese;
condannare altresì la a corrispondere a parte resistente a Controparte_1 fronte dei vizi, dell'incompletezza delle opere, dei ritardi nell'esecuzione delle stesse, l'importo di Euro 48.070,79 (oltre Iva al 10% sull'importo di Euro 38.070,79) o quel diverso importo che risulterà in corso di causa, da quantificarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze professionali comprese quelle della procedura di ATP.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la Controparte_1 introduceva il giudizio di merito conseguente ad ATP, convenend Siena, i Sig.ri e al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_3 CP_4 conclusioni “ le ta ogni contraria difesa, istanza ed eccezione, condannare i Signori (Cf. ) e il Sig. Controparte_3 C.F._3 CP_4
Cf. ment
[...] C.F._4 Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, per le causali di cui in narrativa, della complessiva somma di euro 78.006,39, oltre IVA sulla somma di euro € 64.196,70. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio e della procedura di ATP – aumentate ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014”.
In punto di fatto esponeva:
- che in data 10.03.2021 l'impresa concludeva con i Sig.ri Controparte_1 [...]
e il di lei marito ntratto di appalto ave CP_3 CP_4 oggetto la ristrutturazione di un fabbricato posto nel comune di Monteriggioni, in Loc. Altichiari Cannuccio n.7, come da capitolato ed elaborati progettuali forniti dalla committenza;
- che per gli interventi di efficienza energetica ed antisismici la committenza faceva accesso agli incentivi statali previsti dalla L. n. 77/2020 super bonus 110% e pertanto affidava incarico per la direzione dei lavori strutturali e per il sismabonus all'ing.
mentre per il superecobonus si avvaleva della prestazione Controparte_6
. mentre per la direzione dei lavori Persona_1 architettonici veniva invece affidata al OM. il quale veniva altresì Controparte_5 incaricato per l'attività di coordinamento della iere;
- Che per il corrispettivo le parti inizialmente rinviavano ad un computo metrico allegato al contratto, redatto in concerto tra i tre professionisti per complessivi €. 118.878,87=, così articolato: la somma di € 43.886,16 per infissi, isolamento, impianti (super ecobonus), € 31.554,41 per sismabonus, € 43.438,30 per lavori non rientranti nelle detrazioni del 110% (doc. 2);
- Che la comunicazione inizio lavori avveniva in data 09.03.2021 e i lavori avevano di fatto inizio in data 10.03.2021 e sarebbero dovuti terminare entro il 15 ottobre del 2021, salvo variazioni concordate con la committenza e la direzione dei lavori ( cfr doc. 1 contratto di appalto in atti);
- Che durante l'esecuzione dell'appalto venivano concordate con la committenza e i professionisti incaricati ulteriori opere rispetto all'iniziale computo metrico, mentre le lavorazioni già previste venivano modificate e variate su indicazioni espresse della pagina 3 di 19 DL ( cfr docc. 3 e 4 allegati al ricorso);
- Che nel corso delle lavorazioni la società ricorrente, in adempimento al programma contrattuale, comunicava con costanza le lavorazioni effettuate, alle quali, però, non seguiva sempre un puntuale e tempestivo riscontro da parte della committenza ( cfr doc. 5 e 6);
- Che in data 14.01.2021 , all'esito dei controlli e delle misurazioni eseguite dalla DL, la ricorrente, veniva che l'impresa doveva ancora completare 30 mq di rivestimento esterno a fronte di mq 149 complessivi, dei quali però era stata pagata esclusivamente la parte rientrante nel super ecobonus calcolata per la minor quantità di mq 52,28 nonché, la posa in opera della pavimentazione ed altre piccole rifiniture di modifica riferite alle soglie e alle gronde, oltre all'assistenza all'impiantistica;
- Che a fronte del mancato pagamento di tutte le opere eseguite e non ancora compiutamente contabilizzate la società ricorrente sospendeva ogni lavorazioni in cantiere;
- Che solo sul finire dell'anno 2021 venivano asseverate con un primo SAL le opere complessivamente imputabili a titolo di sisma bonus per l'importo di € 146.117,70 (doc. 12) e quelle rientranti nel super ecobonus per l'importo di € 50.411,54 (doc. 13);
- Che nonostante le assicurazioni di parte committente, nulla veniva corrisposto a fine anno per i lavori extra bonus già da tempo compiuti (doc. 14);
- Che a seguito della richiesta della DL di riprendere i lavori, la società ricorrente manifestava la necessità a che venisse verificata ancora una volta e di comune accordo la contabilità di tutte le lavorazioni sino all'ora complessivamente effettuate;
- Che in data 28.02.2022, all'esito di un sopralluogo avvenuto nel contraddittorio di tutte le parti, veniva inviata a mezzo e-mail la prima contabilità generale che comprendeva tutte le opere e le lavorazioni eseguite dalla impresa Controparte_1
e dalla quale emergenza un maggior credito in favore d
[...] complessivi € 59.357,80;
- Che nulla veniva corrisposto dalla committenza in ordine alle opere commissionate e non contestate all'esito della contabilità finale;
tant'è che il successivo 03.03.2022 la committenza con comunicazione pec dell'avv. Federico Favilli sollevava l'impresa dall'incarico e la invitava a liberare il cantiere, contestando genericamente vizi e difetti di alcune opere e disconoscendo l'ammontare delle somme ancora dovute all'impresa in forza della contabilità finale elaborata dalla propria direzione lavori (doc. 20);
- Che in ragione delle contestazione del quatum delle opere effettivamente realizzate la società attorea introduceva giudizio di accertamento tecnico preventivo volto ad accertare la reale consistenza delle opere effettivamente realizzate in favore della committenza;
- Che nell'ambito del sopra detto procedimento si costituivano gli odierni convenuti, adducendo che le opere effettivamente realizzate erano state integralmente pagate con i SAL emessi da tecnici incaricati e che nulla era più dovuto alla ricorrente, in quanto alcune opere risultavano viziate ed altre non erano state completate;
- Che all'esito della demandata indagine peritale veniva accertato che la società pagina 4 di 19 ricorrente aveva eseguito lavori per un importo complessivo di € 234.597,70, oltre IVA, come previsti nei computi metrici o nei SAL e quelli non previsti in essi perché ordinati dalla DL in corso d'opera e non rientranti nei computi destinati ad ottenere i benefici fiscali, al netto delle opere non completate e dei costi necessari per l'eliminazione dei vizi riscontrati;
- Che conseguentemente rispetto agli importi già corrisposti € 170.401,00 residuava ancora un credito di € 64.196,70, oltre IVA per opere eseguite ma non pagate;
In ragione di tutto quanto sopra esposto la ricorrente adiva la intestata Curia al fine di sentir accogliere le conclusioni rassegnate in epigrafe.
Si costituivano tempestivamente in giudizio i convenuti che in via preliminare avanzavano domanda di chiamata in causa dei terzi OMetra Ing. Controparte_5 Persona_1
e Ing. deducendo il loro inadempimento nello svolgimento della Controparte_6 direzio on conseguente concorso con la impresa appaltatrice nella causazione dei danni patiti.
Sempre in via preliminare, il eccepiva il proprio difetto di legittimazione Parte_1 passiva quanto alle obbligazioni derivanti dal cennato contratto di appalto per essere lo stesso imputabile alla esclusiva volontà della Controparte_3
Nel merito contestavano tutto quanto ex adverso dedotto dalla difesa attorea, osservando in via di estrema sintesi:
- Che la scarsa disciplina dettata nell'accordo contrattuale del marzo del 2021 doveva ritenersi necessariamente integrata dalla normativa statale riguardante l'accesso ai benefici fiscali per opere di riqualificazione sismica ed efficientamento energetico;
- Che era ben chiaro a tutte le parti interessate dalle lavorazioni in appalto come la Sig.ra non avesse le disponibilità economiche personali necessarie per CP_3 affron venti richiesti e che pertanto gli stessi avrebbero dovuto essere improntati ad un rigido contenimento dei costi con conseguente dedotta responsabilità delle figure professionali che ebbero ad assumere l'incarico di direttori lavori nonché della società ricorrente per l'espletamento di opere il cui importo superava abbondantemente i limiti degli incentivi fiscali sopra dedotti;
- Che nel medesimo senso dovesse essere interpretata la clausola di cui all'art. 7 del cennato accordo contrattuale con pacifica impossibilità originaria per la stessa committente di adempiere ai pagamenti alle scadenze concordate in ragione del notorio maggior termine necessario per ottenere l'accesso ai benefici fiscali ed alla conseguente loro monetizzazione anche sotto il profilo di prestito-ponte erogato dagli istituti di credito;
- Che la mancata contabilizzazione delle lavorazioni ad opera della direzioni lavori e la dedotta autonoma autorizzazione a varianti non preventivamente concordate con la committenza, ed esultanti dal computo originario, ha determinato un incontrollata crescita dei costi che non può essere imputata ai convenuti;
- che tra la fine di marzo ed i primi giorni di aprile, la signora , aveva CP_3 provveduto di tasca propria a corrispondere all'impresa parte recate pagina 5 di 19 dalla suddetta fattura e, nello specifico, euro 12.000,00 in data 22 marzo 2021, euro 10.000,00 in data 23 marzo 2021 e euro 13.200,00 in data 7 aprile 2021 (ALL.4-5);
- che a fronte della ulteriori pretese della società ricorrente e del di lei abbandono del cantiere, le lavorazioni ebbero a riprendere solo allorquando fu rappresentato dalla direzione lavori che il massimale di quelli agevolabili a titolo di sisma bonus sarebbe stato elevato al doppio in ragione della classificazione delle unità oggetti di intervento;
- che detta procedura non linea con le circolari 24/2020 e 765/2021 (ALL.9 e10), comportava la decadenza dall'ulteriore beneficio richiesto;
- che all'esito delle cessioni dei crediti erogati, la Banca erogava alla Sig.ra CP_3 la complessiva somma di Euro 214.818,32;
- che l'insufficienza della somma erogata, costringeva la committente, al fine di saldare l'intero importo sopra indicato di Euro 187.000,00, a fare accesso ad un prestito Compass (ALL.16), per l'importo di Euro 20.000,00; prestito che peraltro veniva ottenuto a tassi elevati;
- che nonostante ciò restavano ancora da espletare molte delle lavorazioni annoverabili nell'Eco bonus ( cfr allegati 17-19) mettendo nuovamente in difficoltà la committente, posto che la loro esecuzione di fatto impediva all'ing. di Per_1 asseverare il SAL e, quindi, per conseguenza, di monetizzare dalla Ba ari necessari per pagare altre imprese presenti nel cantiere che, a differenza dell'appaltatrice, avevano già lavorato (ALL.20);
- che l'impresa ricorrente dopo aver parzialmente proceduto all'acquisto di materiale isolante nuovamente abbandonava il cantiere ivi lasciando i rifiuti speciali delle demolizioni ( cfr doc. 22);
- che a dimostrazione del non corretto operato delle impresa appaltatrice e dei tecnici della direzione lavori( che senza indugio definisce compiacenti con la AB) la difesa dei resistenti conclusivamente deduceva come a fronte di pagamenti già avvenuti per tutte le opere di efficientamento energetico e sismico, molte delle stesse non risultano ancora terminate;
- che anche le lavorazioni extra poi contabilizzate risultavano affette da criticità sia sotto il profilo della loro necessarietà sia sotto il profilo della quantificazione dei costi;
- che in ragione di quanto sopra la indagine peritale condotta dall'ausiliare in sede di ATP doveva ritenersi errata perché scaturente del semplicistico presupposto che molte delle opere contabilizzate come espletate non fossero più visibili;
- che detto gap iniziale, peraltro smentito dalle osservazioni rese dal consulente della committenza, porta alla logica conseguenza della inattendibilità dei risultati ottenuti ed alla necessarietà del rinnovo della indagine peritale;
- che a fronte di quanto sopra e dei vizi affliggenti le opere nulla è dovuto alla impresa ricorrente rispetto a quanto già erogatole;
- che peraltro stante la irrisorietà degli importi previsti nella penale da ritardo di cui all'art. 8 del citato contratto di appalto la stessa doveva considerarsi nulla con conseguente reviviscenza ad ottenere la integralità di tutti i danni patiti. pagina 6 di 19 La difesa dei convenuti concludeva quindi affinchè “ Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, - accertato e dichiarato che la causa richiede un'istruttoria complessa e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito semplificato a rito ordinario, per l'effetto fissando ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c. l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; - accertato e/o dichiarato il difetto nel signor dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso per i motivi di cui alla Parte_1 narrativa che precede;
- autorizzata la chiamata in causa dei terzi OMetra domiciliato Controparte_5 in 53100 Siena, in Strada di Busseto n.9, Ing. domicili na, in Via Persona_1 della Vecchietta n.47/A e Ing. domiciliato in 53100 Siena, in Via Casato di Sotto Controparte_6
33, sempre per le ragioni indica annare e i tecnici signori Controparte_7
e in solido tra loro, a corrispondere a parte Controparte_5 Persona_1 Controparte_6
1 , dato dalla differenza dell'importo di Euro 170.000,00 oltre Iva già pagato dalla resistente e il costo dei lavori effettivamente svolti come sopra quantificato pari ad Euro 132.248,83 oltre Iva, corrisposto dalla committente in eccesso;
• l'importo di Euro 15.781,07 (Iva compresa) indebitamente percepito dalla a fronte di Controparte_1 lavorazioni già fatturate e pagate ad altre imprese;
2) condannar a Controparte_1 corrispondere a parte resistente a fronte dei vizi, dell'incompletezza delle opere, dei ritardi nell'esecuzione delle stesse, l'importo di Euro 48.070,79 (oltre Iva sull'importo di Euro 38.070,79)) o quel diverso importo che risulterà in corso di causa, da quantificarsi anche in via equitativa. In caso contrario: - accertato e/o dichiarato il difetto nel signor dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso per i CP_4 motivi di cui alla narrativa che precede;
autorizzata la chiamata in causa dei terzi OMetra
[...]
domiciliato in 53100 Siena, in Strada di Busseto n.9, Ing. domicil CP_5 Persona_1
53100 Siena, in Via della Vecchietta n.47/A e Ing. domiciliato in 53100 Siena, Controparte_6 in Via Casato di Sotto 33, sempre per le ragioni 1) condannare
[...]
e i tecnici signori , e in solido tra Controparte_7 Controparte_5 Persona_1 Controparte_6 dere a parte resi , lla differenza dell'importo di Euro 170.000,00 oltre Iva già pagato dalla resistente e il costo dei lavori effettivamente svolti come sopra quantificato pari ad Euro 132.248,83 oltre Iva, corrisposto dalla committente in eccesso;
• l'importo di Euro 15.781,07 (Iva compresa) indebitamente percepito dalla a Controparte_1 fronte di lavorazioni già fatturate e pagate ad altre imprese;
2) condannare altresì Controparte_1
a corrispondere a parte resistente a fronte dei vizi, dell'incompletezza delle opere dei ritardi nell'esecuzione delle stesse, l'importo di Euro 48.070,79 (oltre Iva al 10% sull'importo di Euro 38.070,79) o quel diverso importo che risulterà in corso di causa, da quantificarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze professionali comprese quelle della procedura di ATP. In via istruttoria, si richiede sin da ora che il signor Giudice adìto voglia disporre nuova CTU volta a quantificare le opere realmente svolte ed il relativo costo”.
Alla prima udienza di comparizione del 17.2.25 venivano concessi termini di cui all'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. per il deposito di memorie integrative.
Sulla scorta delle complessive difese articolate dalle parti, con ordinanza del 7 maggio 2025 qui da intendersi richiamata, reitta tanto la richiesta di chiamata in causa dei terzi quanto quella di rinnovazione della indagine peritale, la causa giungeva alla udienza del 14.11.25 per la discussione orale, previa concessione di termine per il deposito di brevi note conclusive.
Sulla scorta delle precisate conclusioni e della discussione delle parti, viene pronunziata la pagina 7 di 19 seguente sentenza.
****
All'esito della complessiva valutazione delle contrapposte difese, la domanda di parte ricorrente deve trovare accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Sulla insussistenza dei presupposti per procedere alla chiamata in causa delle figure professionali che collegialmente hanno assunto la direzione lavori
La difesa dei convenuti ha reiterato in sede di conclusioni la richiesta di essere autorizzata a chiamare in causa nel presente giudizio le figure professionali che ebbero collegialmente a svolgere per suo conto la funzione di direttore dei lavori.
Come già chiarito in sede di ordinanza istruttoria il provvedimento del giudice di autorizzazione alla chiamata del terzo, con contestuale fissazione di nuova udienza per consentire l'espletamento dell'incombente, ha natura discrezionale non essendovi l'esigenza, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, di trattare unitariamente la domanda di condanna introduttiva della lite con quelle eventualmente formulate dalla parte convenuta nei confronti di terzi (cfr. Cass. SS. UU., 23.2.2010, n. 4309; Cass. 21.11.2008, n. 27856; v. anche Cass. n. 9570/2015 Cass. n. 3692/2020: “in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo).
Del resto i principi di concentrazione e di rapida definizione delle questioni in lite sono entrambi corollari del più generale principio costituzionale del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., consentendosi per espressa previsione legislativa la prevalenza del primo sul secondo solo in ipotesi di litisconsorzio necessario.
Posto che nel caso che qui occupa oggetto del giudizio è l'accertamento delle opere complessivamente realizzate dall'impresa appaltatrice e la loro congruità rispetto all'accordo contrattuale complessivamente convenuto, i diversi profili di possibile responsabilità della direzione lavori dedotti per inadempimento all'incarico assunto nei confronti della committenza apparivano allora ,come in questa sede, non imprescindibili ai fini del decidere.
Va altresì precisato che a fronte della complessiva esposizione in fatto delle ragioni che giustificherebbero la chiamata in causa dei su cennati terzi, parte ricorrente pare dedurne in via derivativa la necessarietà dai diversi inadempimenti assertivamente imputabili alla impresa appaltatrice.
E, infatti, un conto è ritenere che, a fronte dell'accertamento dell'inadempimento sia dell'appaltatore che del direttore dei lavori, questi rispondano in solido, con conseguente applicazione dell'art. 2055 c.c., un altro è configurare la responsabilità del direttore dei lavori come una sorta di responsabilità dipendente da quella dell'appaltatore.
Più chiaramente, il direttore dei lavori può naturalmente rispondere (eventualmente in solido, se la sua condotta ha concorso con quella di altri soggetti alla produzione del fatto dannoso) quando è a lui rimproverabile un inadempimento contrattuale, ma non anche per pagina 8 di 19 fatti che sono ascrivibili esclusivamente a colpa di terzi soggetti.
Queste le complessive ragioni che nella comparazione degli iniziali corollari costituzionali hanno sconsigliato un ampliamento del thema decidendum a detti ulteriori profili peraltro coltivabili in separate sedi giudiziali.
Sulla assenza di collegamento negoziale tra la disciplina normativa di accesso ai benefici fiscali per l'efficientamento energetico e strutturale e l'accordo negoziale intercorso tra le parti
Può dirsi pacifico che il contratto di appalto intercorso tra le parti trovi sua principale fonte nella scrittura privata datata 10.3.21, la quale, tratteggiando le linee essenziali del rapporto negoziale, non prevede né in modo esplicito né implicito eventuali limiti qualitativi e quantitativi delle complessive opere di ristrutturazione in funzione de loro possibile assoggettamento alla disciplina degli incentivi fiscali.
Non può condividersi l'interpretazione difensiva offerta dai convenuti che nel ravvisare una sorta di collegamento negoziale tra il cennato contratto di appalto e l'assoggettabilità di taluni interventi agli incentivi fiscali derivanti dall'eco-sisma bonus, tenta di introdurre surrettiziamente, limiti di massima ottimizzazione dei costi delle opere ovvero ancora di esecuzione di opere entro il limite massimo del beneficio ottenibile.
Va premesso che, in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, cosicché le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c. e dovendosi intendere per «senso letterale delle parole» tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole: il significato delle frasi e delle parole dev'essere chiarito attraverso il raffronto delle stesse.
Ciò premesso si deve poi rilevare, in accordo con un indirizzo consolidato della giurisprudenza della S.C., che affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (Cass., n. 11974 del 17/05/2010).
Il collegamento negoziale, peraltro, non dà luogo a un nuovo e autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo accordo, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano una loro causa autonoma anche se ciascuno pagina 9 di 19 è finalizzato a un unitario regolamento dei reciproci interessi, cosicché, pur determinandosi, tra loro, un vincolo di reciproca dipendenza, in virtù del quale le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia ed alla risoluzione dell'uno possono ripercuotersi sugli altri, ciascuno di essi mantiene una propria individualità giuridica (Cass., n. 18585 del 22/09/2016; Cass., n. 20726 del 01/10/2014).
Se è vero che parte della ristrutturazione dell'immobile in comproprietà ai convenuti era diretta al miglioramento dell'edificio attraverso interventi di efficientamento energetico e sismico, dalle clausole contrattuali non emerge, sotto il profilo soggettivo, il comune intento pratico delle parti di volere limitare i demandati interventi entro i limiti del credito fiscale ottenibile, deponendo in senso contrario proprio le numerose varianti avvenute nel corso delle lavorazioni fino al recesso ad nutum esercitato dalla committenza a mezzo dell'Avv. Favilli ( cfr lettera in atti).
Al contrario, il fatto che le parti, abbiano pretermesso nel regolamento contrattuale ogni menzione ai successivi benefici fiscali anelabili della committente per talune delle opere di ristrutturazione, pur progettando una risistemazione globale dell'edificio, costituisce un indice univoco della comune volontà di non stabilire tra il cennato contratto di appalto e le dedotte agevolazioni fiscali un nesso di interdipendenza in senso limitativo come sopra chiarito.
Si deve quindi, conclusivamente, ritenere che i contraenti abbiamo voluto garantire la piena autonomia tra le opere complessivamente progettate per la risistemazione dell'immobile e quelle più limitate afferenti ai benefici fiscali.
Inconferente, fianco paradossale, è apparsa poi la deduzione difensiva dei convenuti in ordine alla consapevolezza delle parti contraenti ( e anche delle figure professionali incaricate della direzione lavori) circa l'originaria impossibilità economica della committenza di fronteggiare con proprie risorse i complessivi lavori di ristrutturazione si da inferirne l'originaria inattuabilità della previsione di cui all'art. 7 del citato contratto del 10.3.21.
Al netto del principio di autoresponsabilità delle parti contraenti sia bastevole in questa sede dar conto che il rischio di impotenza finanziaria grava sulla parte debitrice non potendo assurgere in alcun modo a causa giustificante il mancato adempimento del programma negoziale al quale questa si sia determinata.
Conclusivamente alcuna delle eccezioni sopra dedotte può trovare accoglimento.
Sul difetto di titolarità passiva di all'obbligazione di pagamento delle Parte_1 opere appaltate
Ante omnia deve confutarsi anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva ( meglio definibile come difetto di titolarità della obbligazione di pagamento) quanto al Sig.
[...]
. Pt_1
L'eccezione non può essere accolta.
Proprio dando atto che il contratto di appalto è negozio tipico non solenne deve evidenziarsi comunque che la committenza indicata nel contratto del 10.3.21 viene pagina 10 di 19 correttamente indicata nei soggetti che risultano essere comproprietari dell'immobile ovvero
Persona_2
La circostanza che quell'accordo risulti poi sottoscritto dalla sola sig.ra , verso la CP_3 quale nel corso del rapporto sono state indirizzate in via prevalente tutte le comunicazioni afferenti lo stato delle lavorazioni, non è bastevole ad escludere che il comproprietario Pt_1 abbia prestato quanto meno un consenso implicito.
Non può fare a meno di notarsi come le opere di riqualificazione dell'immobile in comproprietà siano andate anche a beneficio di tale ultimo, che peraltro risulta essere contitolare del conto corrente dal quale la committenza ha ordinato tutti i bonifici destinati al pagamento delle opere eseguite.
La mancanza di una sua sottoscrizione nell'accordo contrattuale del 10.3.21 non è quindi circostanza assolutamente ostativa al rinvenimento di un suo consenso quanto alle opere di complessiva riqualificazione dell'immobile in comproprietà; né può trovare ingresso il dedotto principio di simmetria delle forme in virtù del quale avendo le parti scelto di regolare i loro rapporti con scrittura privata, obbligati alle prestazioni possono ritenersi solo i soggetti che quel contratto hanno sottoscritto.
Affermazione in parte qua corretta ma che non tiene conto come nel termine “ committenza” ivi indicato sia presente, ed altrimenti non potrebbe essere, anche il Sig. Pt_1 che al pari della è pacificamente comproprietario dell'immobile og CP_3 dell'appalto che qui ci occupa.
Del resto giova osservare in diritto che in base all'art. 1294 c.c. i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
La norma codifica la presunzione di solidarietà passiva, che nelle obbligazioni con pluralità di debitori ha come suo presupposto l'assunzione da parte di questi di un unico debito, cioè la sussistenza di quella situazione condebitoria che è alla base del concetto stesso di solidarietà e che si concreta nel fatto che più debitori sono obbligati per una medesima prestazione.
Conseguentemente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo dei lavori conferiti in appalto da più committenti quali sono i comproprietari dell'immobile oggetto di causa, in assenza di un patto espresso di suddivisione della spesa per l'esecuzione dei lavori, assume la natura di una obbligazione solidale stante l'operatività della richiamata presunzione.
Pertanto l'eccepito difetto di titolarità passiva della obbligazione con riguardo al è Pt_1 destituito di ogni fondamento fattuale e giuridico.
Il merito
Il presente giudizio è stato introdotto dalla ricorrente a seguito dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., nel quale il CTU nominato dal Tribunale, Ing.
[...]
ha compiutamente ricostruito i rapporti economici intercorsi tra Per_3 accertando l'entità delle opere effettivamente eseguite da Controparte_1 nell'immobile di proprietà dei resistenti e quantificando il relativo valore economico. pagina 11 di 19 Tale relazione rappresenta peraltro il principale elemento istruttorio della presente causa, in considerazione dell'insussistenza di elementi per procedere all'espletamento di nuova CTU (come pure richiesto da parte attrice) stante l'esaustività della relazione dimessa dall'ausiliare in sede di ATP e l'assenza di elementi in grado di giustificare l'espletamento di nuove operazioni di consulenza.
Come chiarito dall'ausiliare oggetto di appalto sono i lavori di efficienza energetica ed antisismici di cui alla Legge n. 77 del 17-7-20 n 77- superbonus 110% e la ristrutturazione del fabbricato di proprietà dei convenuti.
Per descrivere e quantificare le opere, il consulente oltre aver effettuato sopralluogo sul posto, ha preso in esame i tre computi metrici redatti in data anteriore alla sottoscrizione del contratto di appalto dal geom e dall'Ing. nonché tutta la CP_5 CP_6 documentazione versata in atti dalle parti giungendo alla logica e condivisibile conclusione che al momento del contratto i progettisti intendessero i due computi come appartenenti ad una lista unica, da vagliare ed integrare successivamente durante i lavori in coerenza con quanto già previsto nel capitolato d'appalto al punto 6 cpv 3.
Sul punto le contestazioni della difesa dei convenuti che nel richiamare le osservazioni già svolte dai propri CCTTPP OM. IC ( pagg. 14 e ss CTU) quanto quelle del OM, ( allegato 33) circa la inidoneità della modalità operativa adottata dal CTU, e Pt_2 entemente delle risultanze dell'elaborato peritale perché non rispondenti al quesito proposto, muovono dall'errato presupposto che l'indagine definita “meramente formale condotta” dall'ausiliare, non consenta una valida verifica delle opere eseguite e delle loro quantità rispetto a quelle indicate nei computi.
Premesso che dalla semplice lettura ed analisi del complessivo elaborato peritale emerge pacificamente come l'indagine del CTU sia stata eseguita per il tramite di costanti e puntuali confronti, valutazioni, incroci, di tutti i documenti presenti agli atti quali SAL, computi metrici, integrazioni ed asseverazioni, non pare inutile sottolineare come la modalità operativa anelata dalla difesa dei convenuti non tiene conto del fatto storico, pacificamente non ovviabile, che l'oggetto del presente giudizio riguarda la valutazione a posteriori della coerenza tra le opere appaltate e quelle effettivamente eseguite ed imputabili alla società ricorrente.
L'ausiliare, in perfetta aderenza al quesito formulato dal Giudice ha chiarito, con motivazione immune da vizi logici come al procedimento indicato dal consulente dei convenuti si potesse far luogo solo ove tutte le opere indicate nei tre computi metrici fossero ancora perfettamente visibili;
circostanza se pur storicamente non più percorribile, in ragione dell'ovvia successione stratigrafica delle lavorazioni non più misurabili in loco, non per questo rende la valutazione del CTU tanto nelle premesse quanto nelle conclusioni errata.
Né potrebbe avere valenza indiziante assorbente l'erroneità del metodo di indagine condotto il richiamo agli studi condotti da perché totalmente avulsi Controparte_8 dallo specifico contesto contrattuale oggetto del presente giudizio: non si tratta di accertare la congruita delle lavorazioni ipoteticamente necessarie in un immobile avente pagina 12 di 19 caratteristiche simili a quello in comproprietà degli odierni convenuti, ma di verificare a posteriori, se le lavorazioni specificatamente commissionate dai convenuti alla impresa ricorrente in base alla complessiva documentazioni in atti siano state effettivamente espletate e sei costi per la realizzazione di quelle specifiche lavorazioni siano congrui.
Richiamando la puntuale risposta a tutte le osservazioni mosse dalle parti in sede di ATP, alle quali, quelle postume rese dall' OM. in occasione del presente giudizio di Pt_2 merito nulla aggiungono di nuovo.
Valga in via di estrema sintesi chiarire che le allegazioni difensive tecniche offerte dai convenuti anche per il tramite del nuovo CTP OM. risultano affette da un Pt_2 margine di evidente genericità e di non aderenza allo specifico dato documentale analizzato dal CTU e dal quale ultimo, tenuto conto che si verte in tema di inadempimento contrattuale, non può certo prescindersi.
Trattandosi di valutazioni prevalentemente unilaterali, prive di ogni riferimento al dato documentale oggetto della espletata CTU, su aspetti per i quali l'ausiliare ha già fornito ampie e motivate spiegazioni, ad esse non può attribuirsi alcuna valenza innovativa idonea a sorreggere la necessarietà di espletamento di ulteriore indagine peritale.
Decisamente singolare appare poi il sopraggiungere di ulteriori vizi rilevati dal OM solo in seguito all'espletamento dell'Atp, e verosimilmente non ritenuti tali Pt_2 dall'allora consulente dei convenuti OM. . Pt_3
Con particolare riferimento a tale presunto ed indimostrato vizio il OM rileva “ Pt_2
Si segnala, in aggiunta a quanto rilevato dal CTU, che la falda a NORD della copert opposta a quella sopra descritta, presenta un manto di tegole e coppi realizzato non a regola d'arte. Soltanto la prima fila di tegole risulta infatti murata, mentre i coppi sono stati montati in appoggio senza nessun fermo, sia esso costituito da gancio metallico o da bloccaggio con schiuma poliuretanica;
il pessimo montaggio, ha generato la conseguenza che i coppi sono già scivolati per gravità verso gronda e che alcuni si sono rotti. Le file, poi, non si presentano più dritte.”.
Orbene l'accertamento peritale condotto dal CTU non ha riguardato una sola parte della copertura ma la sua integralità come ben emerge a pag 9 della relazione in atti allorquando nel tratteggiare delle opere afferenti alla stessa si limita ad individuare quali cause vizianti solo quelle afferenti alla falda sud est “ emerge- interventi di posa del manto di copertura (tegole e coppi) nella zona sottostante i pannelli fotovoltaici…: la documentazione agli atti, (doc 16- parte convenuta- foto nn°11-12-13) mostra che il manto di copertura in tegole e coppi è assente su tutta la falda Sud-Est, perchè sostituito da lastre di lamiera grecata, necessarie per l'installazione dei pannelli fotovoltaici. Il bilancio delle lavorazioni è riportato nell'Elaborato Contabile al n° 8, per quanto riguarda il conteggio effettivo del manto in tegole e coppi, ed ai nn°77(78,79,80,81) per il conteggio della lamiera grecata. Aggiungo che le due lavorazioni richiamano le rispettive voci 10 sismabonus e 29,30,31,32,33 ecobonus, in quanto l'impiego della lamiera grecata sulla falda era prevista nella contabilità SAL Ecobonus e confermata per l'intera superficie della falda in 55 mq, quindi non costituisce vizio o difetto. Osservo d'altra parte, che, per intrinseca incompatibilità costruttiva, non sarebbe possibile inserire il manto di tegole e coppi sopra le zone di lamiera rimaste libere, in quanto sovrammonterebbero le linee di colmo e di gronda, ostacolando il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche. In ogni caso, si tratterebbe comunque di una ulteriore lavorazione da pagina 13 di 19 computare in aggiunta all'attuale contabilità.”
La circostanza che l'ausiliare abbia rilevato difetti solo nella parte sud non significa che il vizio ( solo oggi lamentato dalla parte convenuta) sia stato pretermesso dal CTU ma solo che detta modalità di sistemazione di Coppi e tegole non sia stata ritenuta integrante alcun vizio le lavorazioni condotte dalla società ricorrente.
Vieppiù che il sostenuto scivolamento delle tegole, solo dedotto e non provato come imporrebbe il relativo onere di allegazione, non è collocato né collocabile nel tempo con conseguente incertezza sia sull'an sia sul quomodo del suo verificarsi.
Quanto al marciapiede esterno ed alla umidità interna, già dedotte in sede di operazioni peritali, l'ausiliare ha chiarito come la documentazione fotografica trasmessa dal C.T.P. non dimostri in alcun modo la presenza di un vizio riguardante la “ grande propagazione della muffa…….”, nè tantomeno esso risulta riportato nei verbali nn° 1-2-3, allegando a confutazione di quanto affermato ulteriori foto scattate all'interno dell'abitazione durante il 1° sopralluogo del 17-07-2023.
In assenza di dati documentali fotografici adeguatamente storicizzati, quindi, il rilievo ulteriore di una errata impermeabilizzazione attribuibile alla quanto al CP_9 CP_1 rivestimento applicato direttamente sul cappotto esterno, risulta ne priva di adeguata allegazione e come tale non idonea ad inficiare l'indagine peritale sopra richiamata.
Stesso giudizio anche per la inadeguata impermeabilizzazione della finestra di accesso in copertura, che la parte convenuta non chiarisce se essere dovuta ad un difetto di montaggio della stessa ( verosimilmente imputabile alla ditta ovvero ad un presunto difetto CP_1 della finestra medesima come tale impotabile alla ditta fornitrice.
Conclusivamente l'indagine peritale condotta dall'ausiliare in sede di ATP è da ritenersi esaustiva sotto ogni profilo, non potendo assume in alcun modo valenza indiziante la sua erroneità il postumo rilievo di ulteriori fatti, solo asseritamente descritti come vizianti, meramente dedotti, avulsi dal dato documentale e per lo più non storicizzati.
Richiamando quanto ai fatti di causa le puntuali e complete conclusioni del CTU, alle quali questa giudicante presta integrale adesione proprio perché aderenti al dato documentale e storico fattuale accertato nel contraddittorio di tutte le parti ( ivi compresi i convenuti), i lavori complessivamente svolti dalla società ricorrente sono da stimarsi in complessi € 234.597,70 di cui € 120.829,57 a titolo di opere soggette al sisma bonus, € 50.297,69 a titolo di opere soggette ad eco bonus ed € 63.470,44 a titolo di opere extra capitolato, già epurate dei costi necessaria alla eliminazione dei vizi, le quali ultime risultano pacificamente autorizzate dalla committenza come risulta non solo dal tenere delle complessive mail allegate al fascicolo e di cui si è fatto cenno nell'incipit della parte motiva, ma perché, anche, conseguenti e necessarie a quelle pacificamente rientranti nella richiesta di accesso ai benefici fiscali.
Del resto sul punto le deduzioni difensive circa una presunta e non provata erroneità nelle determinazione del massimale quanto al c.d. super sisma bonus, è elemento inconferente ai fini dell'oggetto del presente giudizio, essendo, per contro rilevante accertare se quelle opere pagina 14 di 19 siano state commissionate ed effettivamente realizzate e se le stesse presentino i vizi lamentati.
In definitiva, alla luce delle indagini peritali sopra richiamate, i convenuti in qualità di comproprietari dell'immobile oggetto delle lavorazioni in appalto vanno condannati al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 64.196,70, oltre IVA quale importo residuo rimasto impagato rispetto agli acconti ricevuti per la minor somma di
€ 170.401,00, oltre IVA detratti dall'importo complessivo delle opere stimato in € 234.597,70.
Sulla somma sopra indicata decorrono interessi dalla data della domanda ( introduzione del giudizio di ATP sino al saldo).
Non può essere riconosciuto, invece il danno da ritardo richiesto dalla difesa della ricorrente perché non adeguatamente provato.
Sulle domande risarcitorie delle parti convenute
Risulta pacifico che l'opera appaltata alla società ricorrente non risulti completata a seguito di scioglimento anticipato del contratto da rinvenirsi nella decisione unilaterale della committente di allontanare l'appaltatrice dal cantiere comunicata con mail dell' Avv. Favilli del 3.3.22 ( cfr doc. in atti).
Tale condotta, qualificabile come recesso nutum ai sensi dell'art. 1671 c.c., rappresenta l'esercizio di un diritto potestativo e prescinde dall'eventuale inadempimento della controparte al contratto.
Tuttavia, come già chiarito dalla giurisprudenza, qualora il committente eserciti il proprio diritto di recesso ai sensi dell'art. 1671 c.c., “non è preclusa la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d'opera e addebitabili all'appaltatore; in tale evenienza la domanda risarcitoria non è sottoposta alla disciplina di cui alla garanzia speciale per le difformità e i vizi dell'opera e ai conseguenti termini decadenziali e prescrizionali previsti dall'art. 1667 c.c., posto che, a fronte della mancata ultimazione dell'opera, l'inadempimento contestato è attratto alla regolamentazione ordinaria e non a quella speciale” (Cass.
8.01.2024 n. 421).
Pertanto, sia ai fini dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sia ai fini della domanda risarcitoria spiegata dai convenuti, occorre valutare se, prima dello scioglimento del contratto per esercizio del diritto potestativo, fossero intervenute condotte inadempienti imputabili all'appaltatrice.
Alla data del recesso, infatti, l'appaltatrice aveva completato la maggior parte delle lavorazioni e può ragionevolmente ritenersi - alla luce delle allegazioni, delle prove precostituite, dalla tipologia di opere mancanti descritte dal CTU, della durata del rapporto e delle numerose comunicazioni intercorse tra le parti - che, qualora non fosse stata allontanata dal cantiere per decisione unilaterale della committente, avrebbe ultimato le opere.
Occorre peraltro chiarire che, a fronte del mancato completamento dell'opera, non pagina 15 di 19 possono trovare accoglimento le doglianze relative ai vizi e difetti lamentati dalla ricorrente, non essendo applicabile la disciplina di cui agli artt. 1667, 1668 c.c., posto che presupposto indefettibile per l'operatività della garanzia per vizi e difformità è che l'opera sia stata terminata.
Analogamente, fermo che - come sarà meglio chiarito in sede di esame delle domande afferenti alle penali da ritardo ed alle ulteriori, il ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto al termine del 15.10.2021, originariamente pattuito nel contratto, non è, in ogni caso, imputabile all'appaltatrice, atteso che risulta pacificamente accertato come alla stipula del contratto seguirono numerose richieste relative a modifiche ed aggiunte formulate dalla committente nel corso dei lavori.
Conseguentemente, non vi sono elementi di fatto per ascrivere alla appaltatrice una condotta inadempiente in tal senso.
I convenuti hanno poi altresì, formulato domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per i costi sostenuti per le opere rimediali e di completamento dei lavori.
Anche qualora fosse stata ravvisabile una condotta inadempiente in capo alla ricorrente, non potrebbe ritenersi che i convenuti, attraverso la produzione in giudizio dei preventivi e delle fatture relativi alle spese sostenute per l'ultimazione dei lavori abbiano adempiuto all'onere della prova.
La giurisprudenza ha, infatti, più volte chiarito che “nel caso di risoluzione dell'appalto per totale inesecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, il risarcimento dovuto al committente, liberato dall'obbligo del pagamento del prezzo, non può comprendere l'intero corrispettivo dal committente medesimo sostenuto per procurarsi, mediante la conclusione di un altro appalto, la stessa utilità perseguita con il contratto risolto, ma solo la differenza fra l'importo pattuito con l'appaltatore inadempiente ed il maggior costo sopportato per la stipulazione di un contratto maggiormente oneroso” (Cass. 17/06/2021 n. 17453).
Detto principio, espressamente affermato in relazione all'ipotesi di inesecuzione totale delle opere, vale, a fortiori, nel caso di inesecuzione parziale del contratto: i convenuti, pur avendo provato di aver sostenuto dei costi per il completamento delle opere, non hanno, tuttavia, dimostrato di aver sostenuto oneri maggiori rispetto a quelli che avrebbe sopportato qualora le medesime lavorazioni fossero state eseguite dall'appaltatrice originaria.
Difatti, il risarcimento del danno da inadempimento nel completamento dell'opera non può corrispondere al corrispettivo eventualmente sostenuto per il riappalto, poste che integra una voce di danno patrimoniale solo il maggior costo sostenuto dalla committente rispetto a quanto previsto nel contratto originario.
Risulta, in ogni caso, dirimente che la conclusione dell'opera da parte di imprese terze incaricate dai committenti rappresenta una causa idonea ad interrompere il nesso di causalità materiale tra la condotta della prima appaltatrice – allontanata dal cantiere – e le problematiche (qualificate erroneamente come vizi e difformità non ravvisabili prima del completamento dell'opera) allegate come sopravvenute solo all'esito della conclusione pagina 16 di 19 dell'opera da parte di terzi.
La committente, convenuta, ha chiesto, altresì, dichiararsi la nullità della previsione contrattuale della pena per il ritardo in ragione della evidente non congruità dell'importo stabilito, si da poter consentire quindi l'esercizio di una azione risarcitoria c.d. “ integrale”.
Costituisce fatto pacifico e documentalmente provato che le parti inserirono nel contratto di appalto una clausola penale per il solo ritardo in base alla quale alla committente venne riconosciuto un importo pari a € 8,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'opera.
In via preliminare, deve evidenziarsi come, secondo condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale, “la penale stabilita per l'inadempimento è ontologicamente diversa da quella pattuita per il semplice ritardo, posto che quest'ultima, per espressa previsione di legge, concorre con l'adempimento dell'obbligazione - cui è collegata - in quanto avvenuto, benché in ritardo. Di conseguenza è necessaria un'apposita pattuizione per ciascuno dei due tipi di penale, posto che la funzione della stessa risulta essere la preventiva forfetizzazione del ristoro del danno in relazione alla puntuale ipotesi prevista dalle parti e, cioè, o per il ritardo o per l'inadempimento” (Cass. 03/09/2019, n.22050).
In altri termini, dal momento che il ritardo presuppone necessariamente l'adempimento della prestazione – e, quindi, nel caso di contratto di appalto, l'ultimazione dell'opera (sebbene oltre il termine pattuito) – qualora una delle parti sia rimasta inadempiente, in capo all'altra si configura esclusivamente il diritto al risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento e non anche del ritardo.
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, poiché, nel caso di specie, è pacifico che non abbia completato i lavori, la domanda appare davvero inammissibile.
La scrivente, tuttavia, non ignora l'esistenza di una diversa linea interpretativa in giurisprudenza, che ritiene che il diritto al risarcimento del danno da ritardo, liquidato sulla base della clausola penale pattuita nel contratto, possa coesistere con diritto al risarcimento del danno da inadempimento (in questo senso, Cass. 31/10/2018, n.27994).
Anche a voler aderire a tale orientamento, non sembra che, nella vicenda oggetto di causa, possa riconoscersi un diritto al risarcimento del danno da ritardo in favore dei convenuti.
Sul punto, la giurisprudenza ha più volte avuto modo di chiarire che “la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti” (Cass. ord. 20/08/2019, n. 21515; Cass. 02/04/2019, n. 9152).
Secondo tale orientamento, infatti, l'efficacia della penale è conservata unicamente nel caso in cui le parti stabiliscano, di comune accordo, un nuovo termine di durata del contratto;
in mancanza, graverà sul committente, che voglia conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di provare la colpa dell'appaltatore.
Nel caso di specie, non risulta agli atti la prova che le parti avessero concordato un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori, a seguito della richiesta di varianti, né risulta provata la colpa dell'odierna ricorrente. pagina 17 di 19 Del tutto infondata poi è la domanda riconvenzionale svolta dai convenuti nei confronti della ricorrente tesa ad ottenere la ripetizione delle somme asseritamente percepite per lavorazioni eseguite da altri per complessivi € 15.781,07.
Sul punto sia bastevole richiamare le puntuali osservazioni della difesa della ricorrente allorquando nel contestare le pagg. 11-12 della comparsa, fondanti la ragioni della asserita duplicazione delle voci tra quanto riconosciuto alla impresa nella fattura n 71/21 ed CP_1 asseverato dal OM. nel SAL eco-bonus e q onosciuto sempre per Per_1
l'efficientamento energetico alle altre imprese e ME., ignora, per contro, che Pt_4 per effettuare l'impianto termico è servita, opera di competenza della impresa idraulica (LL ID ), anche l'accertata l'assistenza muraria appaltata alla ditta
CP_1
Lo stesso dicasi per gli infissi, di cui la ME (impresa di falegnami) ha curato la fornitura e montaggio, mentre la ricorrente ha dovuto provvedere, come peraltro accertato dal CTU, ad eseguire il lavoro preparatorio del controtelaio, l'imbotte e la modifica alle dimensioni delle finestre.
In ragione di quanto sopra esposto tutte le domande riconvenzionali debbono essere reiette, con condanna dei convenuti all'importo di € 64.196,70, oltre IVA ed interessi come in parte motiva a titolo di lavorazioni in appalto eseguite ma rimaste impagate.
Le spese di lite ed ATP seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti secondo il criterio del decisum , in base al D.M. 55/14 per come modificato dal D.M. 147/22 secondo valori prossimi al minimo edittale per tutte le fasi in ragione della natura documentale delle controversia.
Alcun aumento invece può essere riconosciuto per i collegamenti ipertestuali non tutti risultati funzionanti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CONDANNA i convenuti e n solido tra loro Controparte_3 CP_4 al pagamento in favore d ua 6,70, oltre IVA nonchè interessi dalla data della domanda di ATP sino al saldo effettivo per le ragioni di cui in parte motiva.
RIGETTA tutte le domande riconvenzionali dei convenuti.
Condanna altresì le parti convenute in solido tra loro a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano per la fase di ATP e per il presente giudizio nel modo che segue:
- per la fase di ATP in € 1.105,00 per onorari, oltre iva, cpa e 15 % per spese generali;
- per la fase giudiziale in € 861,36 per spese esenti di entrambe le fasi, € 7.052,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e 15% spese generali.
pagina 18 di 19 Siena, 14 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi, all'esito della discussione orale avvenuta alla udienza del 14.11.25
ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 417/2024 promossa da:
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
a Siena il 17. ede in Siena, Via Rosi n. 6, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Siena, via della Sapienza n. 39, presso e nello studio dell'Avv. Graziana Bonucci (C.F. ; PEC C.F._1
e dell'Avv. Silvia Chellini (C.F. Email_1
, dichiarando i predetti C.F._2 Email_2 difensori ai sensi dell'art. 170 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al numero fax 0577/236441 o indirizzo mail o pec Email_3
Email_1
ATTORE contro
(C.F. ) nata ad [...], il [...] e Controparte_3 C.F._3
C.F. , , nato a [...] il [...], CP_4 C.F._4
53 ), strada di Altichiari Cannuccio n.7, elettivamente domiciliati ai fini della presente procedura in 52025 Montevarchi (AR), via Isidoro del Lungo 7, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Taiti, del foro di Arezzo (CF: ; FAX: 0230133358; PEC: , che li C.F._5 Email_4
Per le comunicazioni e notificazioni riguardanti il presente giudizio l'avvocato Elisabetta Taiti indica l'indirizzo PEC Email_5
CONVENUTI
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, contraiis reiectis, previa acquisizione in via istruttoria del fascicolo del procedimento di ATP Trib. Siena RG 867/2023 - dr.ssa Clara Ciofetti, - accertare e dichiarare che la ricorrente ha adempiuto integralmente alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto e successivi computi metrici e per l'effetto condannare i sigg. e in Controparte_3 Parte_1 solido tra loro, al pagamento in favore della in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, della somma di € 78 l maggior danno dovuto agli interessi moratori extra-fido al 6,95% dal 28.02.2025 al saldo effettivo, o in subordine condannarli al pagamento degli interessi legali e rivalutazione come pe legge. - Rigettare tutte le eccezioni e le domande riconvenzionali dei resistenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto e sprovviste di prova. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio e della procedura di ATP – aumentate ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014.”
Parti convenute: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, - accertato e dichiarato che la causa richiede un'istruttoria complessa e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito semplificato a rito ordinario, per l'effetto fissando ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c. l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; - accertato e/o dichiarato il difetto nel signor dell'effettiva titolarità Parte_1 passiva del rapporto controverso per i motivi di cui alla narrativa che precede;
- autorizzata la chiamata in causa dei terzi OMetra domiciliato in 53100 Siena, in Strada di Busseto n.9, Ing. Controparte_5
domiciliato in 53100 Siena, in Via della Vecchietta n.47/A e Ing. Persona_1 [...]
domiciliato in 53100 Siena, in Via Casato di Sotto 33, sempre per le ragioni indicate in CP_6 premessa 1) condannare e i tecnici signori , e Controparte_7 Controparte_5 Persona_1
in ere a parte resist 7 Controparte_6 oltre Iva al 10%, dato dalla differenza dell'importo di Euro 170.000,00 oltre Iva già pagato dalla resistente e il costo dei lavori effettivamente svolti come sopra quantificato pari ad Euro 132.248,83 oltre Iva, corrisposto dalla committente in eccesso;
• l'importo di Euro 14.034,62 (Iva compresa) indebitamente percepito dalla a fronte di lavorazioni già fatturate e pagate ad altre imprese;
2) Controparte_1 condannare altresì la a corrispondere a parte resistente a fronte dei vizi, Controparte_1 dell'incompletezza delle zione delle stesse, l'importo di Euro 48.070,79 (oltre Iva sull'importo di Euro 38.070,79)) o quel diverso importo che risulterà in corso di causa, da quantificarsi anche in via equitativa. In caso contrario: - accertato e/o dichiarato il difetto nel signor CP_4 dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso per i motivi di cui alla narrativa che precede;
- autorizzata la chiamata in causa dei terzi OMetra domiciliato in 53100 Siena, in Controparte_5
Strada di Busseto n.9, Ing. domiciliato in 53100 Siena, in Via della Vecchietta Persona_1
n.47/A e Ing. in 53100 Siena, in Via Casato di Sotto 33, sempre per Controparte_6 le ragioni indicate in premessa 1) condannare e i tecnici signori Controparte_7 CP_5
e spondere a parte re
[...] Persona_1 Controparte_6
l'importo di Euro 37.751,17 oltre Iva, dato dalla differenza dell'importo di Euro 170.000,00 oltre Iva già pagato dalla resistente e il costo dei lavori effettivamente svolti come sopra quantificato pari ad Euro 132.248,83 oltre Iva, corrisposto dalla committente in eccesso;
• l'importo di Euro 14.034,62 (Iva compresa) indebitamente percepito dalla a fronte di lavorazioni già fatturate e Controparte_1 pagina 2 di 19 pagate ad altre imprese;
condannare altresì la a corrispondere a parte resistente a Controparte_1 fronte dei vizi, dell'incompletezza delle opere, dei ritardi nell'esecuzione delle stesse, l'importo di Euro 48.070,79 (oltre Iva al 10% sull'importo di Euro 38.070,79) o quel diverso importo che risulterà in corso di causa, da quantificarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze professionali comprese quelle della procedura di ATP.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la Controparte_1 introduceva il giudizio di merito conseguente ad ATP, convenend Siena, i Sig.ri e al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_3 CP_4 conclusioni “ le ta ogni contraria difesa, istanza ed eccezione, condannare i Signori (Cf. ) e il Sig. Controparte_3 C.F._3 CP_4
Cf. ment
[...] C.F._4 Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, per le causali di cui in narrativa, della complessiva somma di euro 78.006,39, oltre IVA sulla somma di euro € 64.196,70. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio e della procedura di ATP – aumentate ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014”.
In punto di fatto esponeva:
- che in data 10.03.2021 l'impresa concludeva con i Sig.ri Controparte_1 [...]
e il di lei marito ntratto di appalto ave CP_3 CP_4 oggetto la ristrutturazione di un fabbricato posto nel comune di Monteriggioni, in Loc. Altichiari Cannuccio n.7, come da capitolato ed elaborati progettuali forniti dalla committenza;
- che per gli interventi di efficienza energetica ed antisismici la committenza faceva accesso agli incentivi statali previsti dalla L. n. 77/2020 super bonus 110% e pertanto affidava incarico per la direzione dei lavori strutturali e per il sismabonus all'ing.
mentre per il superecobonus si avvaleva della prestazione Controparte_6
. mentre per la direzione dei lavori Persona_1 architettonici veniva invece affidata al OM. il quale veniva altresì Controparte_5 incaricato per l'attività di coordinamento della iere;
- Che per il corrispettivo le parti inizialmente rinviavano ad un computo metrico allegato al contratto, redatto in concerto tra i tre professionisti per complessivi €. 118.878,87=, così articolato: la somma di € 43.886,16 per infissi, isolamento, impianti (super ecobonus), € 31.554,41 per sismabonus, € 43.438,30 per lavori non rientranti nelle detrazioni del 110% (doc. 2);
- Che la comunicazione inizio lavori avveniva in data 09.03.2021 e i lavori avevano di fatto inizio in data 10.03.2021 e sarebbero dovuti terminare entro il 15 ottobre del 2021, salvo variazioni concordate con la committenza e la direzione dei lavori ( cfr doc. 1 contratto di appalto in atti);
- Che durante l'esecuzione dell'appalto venivano concordate con la committenza e i professionisti incaricati ulteriori opere rispetto all'iniziale computo metrico, mentre le lavorazioni già previste venivano modificate e variate su indicazioni espresse della pagina 3 di 19 DL ( cfr docc. 3 e 4 allegati al ricorso);
- Che nel corso delle lavorazioni la società ricorrente, in adempimento al programma contrattuale, comunicava con costanza le lavorazioni effettuate, alle quali, però, non seguiva sempre un puntuale e tempestivo riscontro da parte della committenza ( cfr doc. 5 e 6);
- Che in data 14.01.2021 , all'esito dei controlli e delle misurazioni eseguite dalla DL, la ricorrente, veniva che l'impresa doveva ancora completare 30 mq di rivestimento esterno a fronte di mq 149 complessivi, dei quali però era stata pagata esclusivamente la parte rientrante nel super ecobonus calcolata per la minor quantità di mq 52,28 nonché, la posa in opera della pavimentazione ed altre piccole rifiniture di modifica riferite alle soglie e alle gronde, oltre all'assistenza all'impiantistica;
- Che a fronte del mancato pagamento di tutte le opere eseguite e non ancora compiutamente contabilizzate la società ricorrente sospendeva ogni lavorazioni in cantiere;
- Che solo sul finire dell'anno 2021 venivano asseverate con un primo SAL le opere complessivamente imputabili a titolo di sisma bonus per l'importo di € 146.117,70 (doc. 12) e quelle rientranti nel super ecobonus per l'importo di € 50.411,54 (doc. 13);
- Che nonostante le assicurazioni di parte committente, nulla veniva corrisposto a fine anno per i lavori extra bonus già da tempo compiuti (doc. 14);
- Che a seguito della richiesta della DL di riprendere i lavori, la società ricorrente manifestava la necessità a che venisse verificata ancora una volta e di comune accordo la contabilità di tutte le lavorazioni sino all'ora complessivamente effettuate;
- Che in data 28.02.2022, all'esito di un sopralluogo avvenuto nel contraddittorio di tutte le parti, veniva inviata a mezzo e-mail la prima contabilità generale che comprendeva tutte le opere e le lavorazioni eseguite dalla impresa Controparte_1
e dalla quale emergenza un maggior credito in favore d
[...] complessivi € 59.357,80;
- Che nulla veniva corrisposto dalla committenza in ordine alle opere commissionate e non contestate all'esito della contabilità finale;
tant'è che il successivo 03.03.2022 la committenza con comunicazione pec dell'avv. Federico Favilli sollevava l'impresa dall'incarico e la invitava a liberare il cantiere, contestando genericamente vizi e difetti di alcune opere e disconoscendo l'ammontare delle somme ancora dovute all'impresa in forza della contabilità finale elaborata dalla propria direzione lavori (doc. 20);
- Che in ragione delle contestazione del quatum delle opere effettivamente realizzate la società attorea introduceva giudizio di accertamento tecnico preventivo volto ad accertare la reale consistenza delle opere effettivamente realizzate in favore della committenza;
- Che nell'ambito del sopra detto procedimento si costituivano gli odierni convenuti, adducendo che le opere effettivamente realizzate erano state integralmente pagate con i SAL emessi da tecnici incaricati e che nulla era più dovuto alla ricorrente, in quanto alcune opere risultavano viziate ed altre non erano state completate;
- Che all'esito della demandata indagine peritale veniva accertato che la società pagina 4 di 19 ricorrente aveva eseguito lavori per un importo complessivo di € 234.597,70, oltre IVA, come previsti nei computi metrici o nei SAL e quelli non previsti in essi perché ordinati dalla DL in corso d'opera e non rientranti nei computi destinati ad ottenere i benefici fiscali, al netto delle opere non completate e dei costi necessari per l'eliminazione dei vizi riscontrati;
- Che conseguentemente rispetto agli importi già corrisposti € 170.401,00 residuava ancora un credito di € 64.196,70, oltre IVA per opere eseguite ma non pagate;
In ragione di tutto quanto sopra esposto la ricorrente adiva la intestata Curia al fine di sentir accogliere le conclusioni rassegnate in epigrafe.
Si costituivano tempestivamente in giudizio i convenuti che in via preliminare avanzavano domanda di chiamata in causa dei terzi OMetra Ing. Controparte_5 Persona_1
e Ing. deducendo il loro inadempimento nello svolgimento della Controparte_6 direzio on conseguente concorso con la impresa appaltatrice nella causazione dei danni patiti.
Sempre in via preliminare, il eccepiva il proprio difetto di legittimazione Parte_1 passiva quanto alle obbligazioni derivanti dal cennato contratto di appalto per essere lo stesso imputabile alla esclusiva volontà della Controparte_3
Nel merito contestavano tutto quanto ex adverso dedotto dalla difesa attorea, osservando in via di estrema sintesi:
- Che la scarsa disciplina dettata nell'accordo contrattuale del marzo del 2021 doveva ritenersi necessariamente integrata dalla normativa statale riguardante l'accesso ai benefici fiscali per opere di riqualificazione sismica ed efficientamento energetico;
- Che era ben chiaro a tutte le parti interessate dalle lavorazioni in appalto come la Sig.ra non avesse le disponibilità economiche personali necessarie per CP_3 affron venti richiesti e che pertanto gli stessi avrebbero dovuto essere improntati ad un rigido contenimento dei costi con conseguente dedotta responsabilità delle figure professionali che ebbero ad assumere l'incarico di direttori lavori nonché della società ricorrente per l'espletamento di opere il cui importo superava abbondantemente i limiti degli incentivi fiscali sopra dedotti;
- Che nel medesimo senso dovesse essere interpretata la clausola di cui all'art. 7 del cennato accordo contrattuale con pacifica impossibilità originaria per la stessa committente di adempiere ai pagamenti alle scadenze concordate in ragione del notorio maggior termine necessario per ottenere l'accesso ai benefici fiscali ed alla conseguente loro monetizzazione anche sotto il profilo di prestito-ponte erogato dagli istituti di credito;
- Che la mancata contabilizzazione delle lavorazioni ad opera della direzioni lavori e la dedotta autonoma autorizzazione a varianti non preventivamente concordate con la committenza, ed esultanti dal computo originario, ha determinato un incontrollata crescita dei costi che non può essere imputata ai convenuti;
- che tra la fine di marzo ed i primi giorni di aprile, la signora , aveva CP_3 provveduto di tasca propria a corrispondere all'impresa parte recate pagina 5 di 19 dalla suddetta fattura e, nello specifico, euro 12.000,00 in data 22 marzo 2021, euro 10.000,00 in data 23 marzo 2021 e euro 13.200,00 in data 7 aprile 2021 (ALL.4-5);
- che a fronte della ulteriori pretese della società ricorrente e del di lei abbandono del cantiere, le lavorazioni ebbero a riprendere solo allorquando fu rappresentato dalla direzione lavori che il massimale di quelli agevolabili a titolo di sisma bonus sarebbe stato elevato al doppio in ragione della classificazione delle unità oggetti di intervento;
- che detta procedura non linea con le circolari 24/2020 e 765/2021 (ALL.9 e10), comportava la decadenza dall'ulteriore beneficio richiesto;
- che all'esito delle cessioni dei crediti erogati, la Banca erogava alla Sig.ra CP_3 la complessiva somma di Euro 214.818,32;
- che l'insufficienza della somma erogata, costringeva la committente, al fine di saldare l'intero importo sopra indicato di Euro 187.000,00, a fare accesso ad un prestito Compass (ALL.16), per l'importo di Euro 20.000,00; prestito che peraltro veniva ottenuto a tassi elevati;
- che nonostante ciò restavano ancora da espletare molte delle lavorazioni annoverabili nell'Eco bonus ( cfr allegati 17-19) mettendo nuovamente in difficoltà la committente, posto che la loro esecuzione di fatto impediva all'ing. di Per_1 asseverare il SAL e, quindi, per conseguenza, di monetizzare dalla Ba ari necessari per pagare altre imprese presenti nel cantiere che, a differenza dell'appaltatrice, avevano già lavorato (ALL.20);
- che l'impresa ricorrente dopo aver parzialmente proceduto all'acquisto di materiale isolante nuovamente abbandonava il cantiere ivi lasciando i rifiuti speciali delle demolizioni ( cfr doc. 22);
- che a dimostrazione del non corretto operato delle impresa appaltatrice e dei tecnici della direzione lavori( che senza indugio definisce compiacenti con la AB) la difesa dei resistenti conclusivamente deduceva come a fronte di pagamenti già avvenuti per tutte le opere di efficientamento energetico e sismico, molte delle stesse non risultano ancora terminate;
- che anche le lavorazioni extra poi contabilizzate risultavano affette da criticità sia sotto il profilo della loro necessarietà sia sotto il profilo della quantificazione dei costi;
- che in ragione di quanto sopra la indagine peritale condotta dall'ausiliare in sede di ATP doveva ritenersi errata perché scaturente del semplicistico presupposto che molte delle opere contabilizzate come espletate non fossero più visibili;
- che detto gap iniziale, peraltro smentito dalle osservazioni rese dal consulente della committenza, porta alla logica conseguenza della inattendibilità dei risultati ottenuti ed alla necessarietà del rinnovo della indagine peritale;
- che a fronte di quanto sopra e dei vizi affliggenti le opere nulla è dovuto alla impresa ricorrente rispetto a quanto già erogatole;
- che peraltro stante la irrisorietà degli importi previsti nella penale da ritardo di cui all'art. 8 del citato contratto di appalto la stessa doveva considerarsi nulla con conseguente reviviscenza ad ottenere la integralità di tutti i danni patiti. pagina 6 di 19 La difesa dei convenuti concludeva quindi affinchè “ Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, - accertato e dichiarato che la causa richiede un'istruttoria complessa e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito semplificato a rito ordinario, per l'effetto fissando ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c. l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; - accertato e/o dichiarato il difetto nel signor dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso per i motivi di cui alla Parte_1 narrativa che precede;
- autorizzata la chiamata in causa dei terzi OMetra domiciliato Controparte_5 in 53100 Siena, in Strada di Busseto n.9, Ing. domicili na, in Via Persona_1 della Vecchietta n.47/A e Ing. domiciliato in 53100 Siena, in Via Casato di Sotto Controparte_6
33, sempre per le ragioni indica annare e i tecnici signori Controparte_7
e in solido tra loro, a corrispondere a parte Controparte_5 Persona_1 Controparte_6
1 , dato dalla differenza dell'importo di Euro 170.000,00 oltre Iva già pagato dalla resistente e il costo dei lavori effettivamente svolti come sopra quantificato pari ad Euro 132.248,83 oltre Iva, corrisposto dalla committente in eccesso;
• l'importo di Euro 15.781,07 (Iva compresa) indebitamente percepito dalla a fronte di Controparte_1 lavorazioni già fatturate e pagate ad altre imprese;
2) condannar a Controparte_1 corrispondere a parte resistente a fronte dei vizi, dell'incompletezza delle opere, dei ritardi nell'esecuzione delle stesse, l'importo di Euro 48.070,79 (oltre Iva sull'importo di Euro 38.070,79)) o quel diverso importo che risulterà in corso di causa, da quantificarsi anche in via equitativa. In caso contrario: - accertato e/o dichiarato il difetto nel signor dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso per i CP_4 motivi di cui alla narrativa che precede;
autorizzata la chiamata in causa dei terzi OMetra
[...]
domiciliato in 53100 Siena, in Strada di Busseto n.9, Ing. domicil CP_5 Persona_1
53100 Siena, in Via della Vecchietta n.47/A e Ing. domiciliato in 53100 Siena, Controparte_6 in Via Casato di Sotto 33, sempre per le ragioni 1) condannare
[...]
e i tecnici signori , e in solido tra Controparte_7 Controparte_5 Persona_1 Controparte_6 dere a parte resi , lla differenza dell'importo di Euro 170.000,00 oltre Iva già pagato dalla resistente e il costo dei lavori effettivamente svolti come sopra quantificato pari ad Euro 132.248,83 oltre Iva, corrisposto dalla committente in eccesso;
• l'importo di Euro 15.781,07 (Iva compresa) indebitamente percepito dalla a Controparte_1 fronte di lavorazioni già fatturate e pagate ad altre imprese;
2) condannare altresì Controparte_1
a corrispondere a parte resistente a fronte dei vizi, dell'incompletezza delle opere dei ritardi nell'esecuzione delle stesse, l'importo di Euro 48.070,79 (oltre Iva al 10% sull'importo di Euro 38.070,79) o quel diverso importo che risulterà in corso di causa, da quantificarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze professionali comprese quelle della procedura di ATP. In via istruttoria, si richiede sin da ora che il signor Giudice adìto voglia disporre nuova CTU volta a quantificare le opere realmente svolte ed il relativo costo”.
Alla prima udienza di comparizione del 17.2.25 venivano concessi termini di cui all'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. per il deposito di memorie integrative.
Sulla scorta delle complessive difese articolate dalle parti, con ordinanza del 7 maggio 2025 qui da intendersi richiamata, reitta tanto la richiesta di chiamata in causa dei terzi quanto quella di rinnovazione della indagine peritale, la causa giungeva alla udienza del 14.11.25 per la discussione orale, previa concessione di termine per il deposito di brevi note conclusive.
Sulla scorta delle precisate conclusioni e della discussione delle parti, viene pronunziata la pagina 7 di 19 seguente sentenza.
****
All'esito della complessiva valutazione delle contrapposte difese, la domanda di parte ricorrente deve trovare accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Sulla insussistenza dei presupposti per procedere alla chiamata in causa delle figure professionali che collegialmente hanno assunto la direzione lavori
La difesa dei convenuti ha reiterato in sede di conclusioni la richiesta di essere autorizzata a chiamare in causa nel presente giudizio le figure professionali che ebbero collegialmente a svolgere per suo conto la funzione di direttore dei lavori.
Come già chiarito in sede di ordinanza istruttoria il provvedimento del giudice di autorizzazione alla chiamata del terzo, con contestuale fissazione di nuova udienza per consentire l'espletamento dell'incombente, ha natura discrezionale non essendovi l'esigenza, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, di trattare unitariamente la domanda di condanna introduttiva della lite con quelle eventualmente formulate dalla parte convenuta nei confronti di terzi (cfr. Cass. SS. UU., 23.2.2010, n. 4309; Cass. 21.11.2008, n. 27856; v. anche Cass. n. 9570/2015 Cass. n. 3692/2020: “in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo).
Del resto i principi di concentrazione e di rapida definizione delle questioni in lite sono entrambi corollari del più generale principio costituzionale del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., consentendosi per espressa previsione legislativa la prevalenza del primo sul secondo solo in ipotesi di litisconsorzio necessario.
Posto che nel caso che qui occupa oggetto del giudizio è l'accertamento delle opere complessivamente realizzate dall'impresa appaltatrice e la loro congruità rispetto all'accordo contrattuale complessivamente convenuto, i diversi profili di possibile responsabilità della direzione lavori dedotti per inadempimento all'incarico assunto nei confronti della committenza apparivano allora ,come in questa sede, non imprescindibili ai fini del decidere.
Va altresì precisato che a fronte della complessiva esposizione in fatto delle ragioni che giustificherebbero la chiamata in causa dei su cennati terzi, parte ricorrente pare dedurne in via derivativa la necessarietà dai diversi inadempimenti assertivamente imputabili alla impresa appaltatrice.
E, infatti, un conto è ritenere che, a fronte dell'accertamento dell'inadempimento sia dell'appaltatore che del direttore dei lavori, questi rispondano in solido, con conseguente applicazione dell'art. 2055 c.c., un altro è configurare la responsabilità del direttore dei lavori come una sorta di responsabilità dipendente da quella dell'appaltatore.
Più chiaramente, il direttore dei lavori può naturalmente rispondere (eventualmente in solido, se la sua condotta ha concorso con quella di altri soggetti alla produzione del fatto dannoso) quando è a lui rimproverabile un inadempimento contrattuale, ma non anche per pagina 8 di 19 fatti che sono ascrivibili esclusivamente a colpa di terzi soggetti.
Queste le complessive ragioni che nella comparazione degli iniziali corollari costituzionali hanno sconsigliato un ampliamento del thema decidendum a detti ulteriori profili peraltro coltivabili in separate sedi giudiziali.
Sulla assenza di collegamento negoziale tra la disciplina normativa di accesso ai benefici fiscali per l'efficientamento energetico e strutturale e l'accordo negoziale intercorso tra le parti
Può dirsi pacifico che il contratto di appalto intercorso tra le parti trovi sua principale fonte nella scrittura privata datata 10.3.21, la quale, tratteggiando le linee essenziali del rapporto negoziale, non prevede né in modo esplicito né implicito eventuali limiti qualitativi e quantitativi delle complessive opere di ristrutturazione in funzione de loro possibile assoggettamento alla disciplina degli incentivi fiscali.
Non può condividersi l'interpretazione difensiva offerta dai convenuti che nel ravvisare una sorta di collegamento negoziale tra il cennato contratto di appalto e l'assoggettabilità di taluni interventi agli incentivi fiscali derivanti dall'eco-sisma bonus, tenta di introdurre surrettiziamente, limiti di massima ottimizzazione dei costi delle opere ovvero ancora di esecuzione di opere entro il limite massimo del beneficio ottenibile.
Va premesso che, in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, cosicché le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c. e dovendosi intendere per «senso letterale delle parole» tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole: il significato delle frasi e delle parole dev'essere chiarito attraverso il raffronto delle stesse.
Ciò premesso si deve poi rilevare, in accordo con un indirizzo consolidato della giurisprudenza della S.C., che affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (Cass., n. 11974 del 17/05/2010).
Il collegamento negoziale, peraltro, non dà luogo a un nuovo e autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo accordo, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano una loro causa autonoma anche se ciascuno pagina 9 di 19 è finalizzato a un unitario regolamento dei reciproci interessi, cosicché, pur determinandosi, tra loro, un vincolo di reciproca dipendenza, in virtù del quale le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia ed alla risoluzione dell'uno possono ripercuotersi sugli altri, ciascuno di essi mantiene una propria individualità giuridica (Cass., n. 18585 del 22/09/2016; Cass., n. 20726 del 01/10/2014).
Se è vero che parte della ristrutturazione dell'immobile in comproprietà ai convenuti era diretta al miglioramento dell'edificio attraverso interventi di efficientamento energetico e sismico, dalle clausole contrattuali non emerge, sotto il profilo soggettivo, il comune intento pratico delle parti di volere limitare i demandati interventi entro i limiti del credito fiscale ottenibile, deponendo in senso contrario proprio le numerose varianti avvenute nel corso delle lavorazioni fino al recesso ad nutum esercitato dalla committenza a mezzo dell'Avv. Favilli ( cfr lettera in atti).
Al contrario, il fatto che le parti, abbiano pretermesso nel regolamento contrattuale ogni menzione ai successivi benefici fiscali anelabili della committente per talune delle opere di ristrutturazione, pur progettando una risistemazione globale dell'edificio, costituisce un indice univoco della comune volontà di non stabilire tra il cennato contratto di appalto e le dedotte agevolazioni fiscali un nesso di interdipendenza in senso limitativo come sopra chiarito.
Si deve quindi, conclusivamente, ritenere che i contraenti abbiamo voluto garantire la piena autonomia tra le opere complessivamente progettate per la risistemazione dell'immobile e quelle più limitate afferenti ai benefici fiscali.
Inconferente, fianco paradossale, è apparsa poi la deduzione difensiva dei convenuti in ordine alla consapevolezza delle parti contraenti ( e anche delle figure professionali incaricate della direzione lavori) circa l'originaria impossibilità economica della committenza di fronteggiare con proprie risorse i complessivi lavori di ristrutturazione si da inferirne l'originaria inattuabilità della previsione di cui all'art. 7 del citato contratto del 10.3.21.
Al netto del principio di autoresponsabilità delle parti contraenti sia bastevole in questa sede dar conto che il rischio di impotenza finanziaria grava sulla parte debitrice non potendo assurgere in alcun modo a causa giustificante il mancato adempimento del programma negoziale al quale questa si sia determinata.
Conclusivamente alcuna delle eccezioni sopra dedotte può trovare accoglimento.
Sul difetto di titolarità passiva di all'obbligazione di pagamento delle Parte_1 opere appaltate
Ante omnia deve confutarsi anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva ( meglio definibile come difetto di titolarità della obbligazione di pagamento) quanto al Sig.
[...]
. Pt_1
L'eccezione non può essere accolta.
Proprio dando atto che il contratto di appalto è negozio tipico non solenne deve evidenziarsi comunque che la committenza indicata nel contratto del 10.3.21 viene pagina 10 di 19 correttamente indicata nei soggetti che risultano essere comproprietari dell'immobile ovvero
Persona_2
La circostanza che quell'accordo risulti poi sottoscritto dalla sola sig.ra , verso la CP_3 quale nel corso del rapporto sono state indirizzate in via prevalente tutte le comunicazioni afferenti lo stato delle lavorazioni, non è bastevole ad escludere che il comproprietario Pt_1 abbia prestato quanto meno un consenso implicito.
Non può fare a meno di notarsi come le opere di riqualificazione dell'immobile in comproprietà siano andate anche a beneficio di tale ultimo, che peraltro risulta essere contitolare del conto corrente dal quale la committenza ha ordinato tutti i bonifici destinati al pagamento delle opere eseguite.
La mancanza di una sua sottoscrizione nell'accordo contrattuale del 10.3.21 non è quindi circostanza assolutamente ostativa al rinvenimento di un suo consenso quanto alle opere di complessiva riqualificazione dell'immobile in comproprietà; né può trovare ingresso il dedotto principio di simmetria delle forme in virtù del quale avendo le parti scelto di regolare i loro rapporti con scrittura privata, obbligati alle prestazioni possono ritenersi solo i soggetti che quel contratto hanno sottoscritto.
Affermazione in parte qua corretta ma che non tiene conto come nel termine “ committenza” ivi indicato sia presente, ed altrimenti non potrebbe essere, anche il Sig. Pt_1 che al pari della è pacificamente comproprietario dell'immobile og CP_3 dell'appalto che qui ci occupa.
Del resto giova osservare in diritto che in base all'art. 1294 c.c. i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
La norma codifica la presunzione di solidarietà passiva, che nelle obbligazioni con pluralità di debitori ha come suo presupposto l'assunzione da parte di questi di un unico debito, cioè la sussistenza di quella situazione condebitoria che è alla base del concetto stesso di solidarietà e che si concreta nel fatto che più debitori sono obbligati per una medesima prestazione.
Conseguentemente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo dei lavori conferiti in appalto da più committenti quali sono i comproprietari dell'immobile oggetto di causa, in assenza di un patto espresso di suddivisione della spesa per l'esecuzione dei lavori, assume la natura di una obbligazione solidale stante l'operatività della richiamata presunzione.
Pertanto l'eccepito difetto di titolarità passiva della obbligazione con riguardo al è Pt_1 destituito di ogni fondamento fattuale e giuridico.
Il merito
Il presente giudizio è stato introdotto dalla ricorrente a seguito dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., nel quale il CTU nominato dal Tribunale, Ing.
[...]
ha compiutamente ricostruito i rapporti economici intercorsi tra Per_3 accertando l'entità delle opere effettivamente eseguite da Controparte_1 nell'immobile di proprietà dei resistenti e quantificando il relativo valore economico. pagina 11 di 19 Tale relazione rappresenta peraltro il principale elemento istruttorio della presente causa, in considerazione dell'insussistenza di elementi per procedere all'espletamento di nuova CTU (come pure richiesto da parte attrice) stante l'esaustività della relazione dimessa dall'ausiliare in sede di ATP e l'assenza di elementi in grado di giustificare l'espletamento di nuove operazioni di consulenza.
Come chiarito dall'ausiliare oggetto di appalto sono i lavori di efficienza energetica ed antisismici di cui alla Legge n. 77 del 17-7-20 n 77- superbonus 110% e la ristrutturazione del fabbricato di proprietà dei convenuti.
Per descrivere e quantificare le opere, il consulente oltre aver effettuato sopralluogo sul posto, ha preso in esame i tre computi metrici redatti in data anteriore alla sottoscrizione del contratto di appalto dal geom e dall'Ing. nonché tutta la CP_5 CP_6 documentazione versata in atti dalle parti giungendo alla logica e condivisibile conclusione che al momento del contratto i progettisti intendessero i due computi come appartenenti ad una lista unica, da vagliare ed integrare successivamente durante i lavori in coerenza con quanto già previsto nel capitolato d'appalto al punto 6 cpv 3.
Sul punto le contestazioni della difesa dei convenuti che nel richiamare le osservazioni già svolte dai propri CCTTPP OM. IC ( pagg. 14 e ss CTU) quanto quelle del OM, ( allegato 33) circa la inidoneità della modalità operativa adottata dal CTU, e Pt_2 entemente delle risultanze dell'elaborato peritale perché non rispondenti al quesito proposto, muovono dall'errato presupposto che l'indagine definita “meramente formale condotta” dall'ausiliare, non consenta una valida verifica delle opere eseguite e delle loro quantità rispetto a quelle indicate nei computi.
Premesso che dalla semplice lettura ed analisi del complessivo elaborato peritale emerge pacificamente come l'indagine del CTU sia stata eseguita per il tramite di costanti e puntuali confronti, valutazioni, incroci, di tutti i documenti presenti agli atti quali SAL, computi metrici, integrazioni ed asseverazioni, non pare inutile sottolineare come la modalità operativa anelata dalla difesa dei convenuti non tiene conto del fatto storico, pacificamente non ovviabile, che l'oggetto del presente giudizio riguarda la valutazione a posteriori della coerenza tra le opere appaltate e quelle effettivamente eseguite ed imputabili alla società ricorrente.
L'ausiliare, in perfetta aderenza al quesito formulato dal Giudice ha chiarito, con motivazione immune da vizi logici come al procedimento indicato dal consulente dei convenuti si potesse far luogo solo ove tutte le opere indicate nei tre computi metrici fossero ancora perfettamente visibili;
circostanza se pur storicamente non più percorribile, in ragione dell'ovvia successione stratigrafica delle lavorazioni non più misurabili in loco, non per questo rende la valutazione del CTU tanto nelle premesse quanto nelle conclusioni errata.
Né potrebbe avere valenza indiziante assorbente l'erroneità del metodo di indagine condotto il richiamo agli studi condotti da perché totalmente avulsi Controparte_8 dallo specifico contesto contrattuale oggetto del presente giudizio: non si tratta di accertare la congruita delle lavorazioni ipoteticamente necessarie in un immobile avente pagina 12 di 19 caratteristiche simili a quello in comproprietà degli odierni convenuti, ma di verificare a posteriori, se le lavorazioni specificatamente commissionate dai convenuti alla impresa ricorrente in base alla complessiva documentazioni in atti siano state effettivamente espletate e sei costi per la realizzazione di quelle specifiche lavorazioni siano congrui.
Richiamando la puntuale risposta a tutte le osservazioni mosse dalle parti in sede di ATP, alle quali, quelle postume rese dall' OM. in occasione del presente giudizio di Pt_2 merito nulla aggiungono di nuovo.
Valga in via di estrema sintesi chiarire che le allegazioni difensive tecniche offerte dai convenuti anche per il tramite del nuovo CTP OM. risultano affette da un Pt_2 margine di evidente genericità e di non aderenza allo specifico dato documentale analizzato dal CTU e dal quale ultimo, tenuto conto che si verte in tema di inadempimento contrattuale, non può certo prescindersi.
Trattandosi di valutazioni prevalentemente unilaterali, prive di ogni riferimento al dato documentale oggetto della espletata CTU, su aspetti per i quali l'ausiliare ha già fornito ampie e motivate spiegazioni, ad esse non può attribuirsi alcuna valenza innovativa idonea a sorreggere la necessarietà di espletamento di ulteriore indagine peritale.
Decisamente singolare appare poi il sopraggiungere di ulteriori vizi rilevati dal OM solo in seguito all'espletamento dell'Atp, e verosimilmente non ritenuti tali Pt_2 dall'allora consulente dei convenuti OM. . Pt_3
Con particolare riferimento a tale presunto ed indimostrato vizio il OM rileva “ Pt_2
Si segnala, in aggiunta a quanto rilevato dal CTU, che la falda a NORD della copert opposta a quella sopra descritta, presenta un manto di tegole e coppi realizzato non a regola d'arte. Soltanto la prima fila di tegole risulta infatti murata, mentre i coppi sono stati montati in appoggio senza nessun fermo, sia esso costituito da gancio metallico o da bloccaggio con schiuma poliuretanica;
il pessimo montaggio, ha generato la conseguenza che i coppi sono già scivolati per gravità verso gronda e che alcuni si sono rotti. Le file, poi, non si presentano più dritte.”.
Orbene l'accertamento peritale condotto dal CTU non ha riguardato una sola parte della copertura ma la sua integralità come ben emerge a pag 9 della relazione in atti allorquando nel tratteggiare delle opere afferenti alla stessa si limita ad individuare quali cause vizianti solo quelle afferenti alla falda sud est “ emerge- interventi di posa del manto di copertura (tegole e coppi) nella zona sottostante i pannelli fotovoltaici…: la documentazione agli atti, (doc 16- parte convenuta- foto nn°11-12-13) mostra che il manto di copertura in tegole e coppi è assente su tutta la falda Sud-Est, perchè sostituito da lastre di lamiera grecata, necessarie per l'installazione dei pannelli fotovoltaici. Il bilancio delle lavorazioni è riportato nell'Elaborato Contabile al n° 8, per quanto riguarda il conteggio effettivo del manto in tegole e coppi, ed ai nn°77(78,79,80,81) per il conteggio della lamiera grecata. Aggiungo che le due lavorazioni richiamano le rispettive voci 10 sismabonus e 29,30,31,32,33 ecobonus, in quanto l'impiego della lamiera grecata sulla falda era prevista nella contabilità SAL Ecobonus e confermata per l'intera superficie della falda in 55 mq, quindi non costituisce vizio o difetto. Osservo d'altra parte, che, per intrinseca incompatibilità costruttiva, non sarebbe possibile inserire il manto di tegole e coppi sopra le zone di lamiera rimaste libere, in quanto sovrammonterebbero le linee di colmo e di gronda, ostacolando il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche. In ogni caso, si tratterebbe comunque di una ulteriore lavorazione da pagina 13 di 19 computare in aggiunta all'attuale contabilità.”
La circostanza che l'ausiliare abbia rilevato difetti solo nella parte sud non significa che il vizio ( solo oggi lamentato dalla parte convenuta) sia stato pretermesso dal CTU ma solo che detta modalità di sistemazione di Coppi e tegole non sia stata ritenuta integrante alcun vizio le lavorazioni condotte dalla società ricorrente.
Vieppiù che il sostenuto scivolamento delle tegole, solo dedotto e non provato come imporrebbe il relativo onere di allegazione, non è collocato né collocabile nel tempo con conseguente incertezza sia sull'an sia sul quomodo del suo verificarsi.
Quanto al marciapiede esterno ed alla umidità interna, già dedotte in sede di operazioni peritali, l'ausiliare ha chiarito come la documentazione fotografica trasmessa dal C.T.P. non dimostri in alcun modo la presenza di un vizio riguardante la “ grande propagazione della muffa…….”, nè tantomeno esso risulta riportato nei verbali nn° 1-2-3, allegando a confutazione di quanto affermato ulteriori foto scattate all'interno dell'abitazione durante il 1° sopralluogo del 17-07-2023.
In assenza di dati documentali fotografici adeguatamente storicizzati, quindi, il rilievo ulteriore di una errata impermeabilizzazione attribuibile alla quanto al CP_9 CP_1 rivestimento applicato direttamente sul cappotto esterno, risulta ne priva di adeguata allegazione e come tale non idonea ad inficiare l'indagine peritale sopra richiamata.
Stesso giudizio anche per la inadeguata impermeabilizzazione della finestra di accesso in copertura, che la parte convenuta non chiarisce se essere dovuta ad un difetto di montaggio della stessa ( verosimilmente imputabile alla ditta ovvero ad un presunto difetto CP_1 della finestra medesima come tale impotabile alla ditta fornitrice.
Conclusivamente l'indagine peritale condotta dall'ausiliare in sede di ATP è da ritenersi esaustiva sotto ogni profilo, non potendo assume in alcun modo valenza indiziante la sua erroneità il postumo rilievo di ulteriori fatti, solo asseritamente descritti come vizianti, meramente dedotti, avulsi dal dato documentale e per lo più non storicizzati.
Richiamando quanto ai fatti di causa le puntuali e complete conclusioni del CTU, alle quali questa giudicante presta integrale adesione proprio perché aderenti al dato documentale e storico fattuale accertato nel contraddittorio di tutte le parti ( ivi compresi i convenuti), i lavori complessivamente svolti dalla società ricorrente sono da stimarsi in complessi € 234.597,70 di cui € 120.829,57 a titolo di opere soggette al sisma bonus, € 50.297,69 a titolo di opere soggette ad eco bonus ed € 63.470,44 a titolo di opere extra capitolato, già epurate dei costi necessaria alla eliminazione dei vizi, le quali ultime risultano pacificamente autorizzate dalla committenza come risulta non solo dal tenere delle complessive mail allegate al fascicolo e di cui si è fatto cenno nell'incipit della parte motiva, ma perché, anche, conseguenti e necessarie a quelle pacificamente rientranti nella richiesta di accesso ai benefici fiscali.
Del resto sul punto le deduzioni difensive circa una presunta e non provata erroneità nelle determinazione del massimale quanto al c.d. super sisma bonus, è elemento inconferente ai fini dell'oggetto del presente giudizio, essendo, per contro rilevante accertare se quelle opere pagina 14 di 19 siano state commissionate ed effettivamente realizzate e se le stesse presentino i vizi lamentati.
In definitiva, alla luce delle indagini peritali sopra richiamate, i convenuti in qualità di comproprietari dell'immobile oggetto delle lavorazioni in appalto vanno condannati al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 64.196,70, oltre IVA quale importo residuo rimasto impagato rispetto agli acconti ricevuti per la minor somma di
€ 170.401,00, oltre IVA detratti dall'importo complessivo delle opere stimato in € 234.597,70.
Sulla somma sopra indicata decorrono interessi dalla data della domanda ( introduzione del giudizio di ATP sino al saldo).
Non può essere riconosciuto, invece il danno da ritardo richiesto dalla difesa della ricorrente perché non adeguatamente provato.
Sulle domande risarcitorie delle parti convenute
Risulta pacifico che l'opera appaltata alla società ricorrente non risulti completata a seguito di scioglimento anticipato del contratto da rinvenirsi nella decisione unilaterale della committente di allontanare l'appaltatrice dal cantiere comunicata con mail dell' Avv. Favilli del 3.3.22 ( cfr doc. in atti).
Tale condotta, qualificabile come recesso nutum ai sensi dell'art. 1671 c.c., rappresenta l'esercizio di un diritto potestativo e prescinde dall'eventuale inadempimento della controparte al contratto.
Tuttavia, come già chiarito dalla giurisprudenza, qualora il committente eserciti il proprio diritto di recesso ai sensi dell'art. 1671 c.c., “non è preclusa la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d'opera e addebitabili all'appaltatore; in tale evenienza la domanda risarcitoria non è sottoposta alla disciplina di cui alla garanzia speciale per le difformità e i vizi dell'opera e ai conseguenti termini decadenziali e prescrizionali previsti dall'art. 1667 c.c., posto che, a fronte della mancata ultimazione dell'opera, l'inadempimento contestato è attratto alla regolamentazione ordinaria e non a quella speciale” (Cass.
8.01.2024 n. 421).
Pertanto, sia ai fini dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sia ai fini della domanda risarcitoria spiegata dai convenuti, occorre valutare se, prima dello scioglimento del contratto per esercizio del diritto potestativo, fossero intervenute condotte inadempienti imputabili all'appaltatrice.
Alla data del recesso, infatti, l'appaltatrice aveva completato la maggior parte delle lavorazioni e può ragionevolmente ritenersi - alla luce delle allegazioni, delle prove precostituite, dalla tipologia di opere mancanti descritte dal CTU, della durata del rapporto e delle numerose comunicazioni intercorse tra le parti - che, qualora non fosse stata allontanata dal cantiere per decisione unilaterale della committente, avrebbe ultimato le opere.
Occorre peraltro chiarire che, a fronte del mancato completamento dell'opera, non pagina 15 di 19 possono trovare accoglimento le doglianze relative ai vizi e difetti lamentati dalla ricorrente, non essendo applicabile la disciplina di cui agli artt. 1667, 1668 c.c., posto che presupposto indefettibile per l'operatività della garanzia per vizi e difformità è che l'opera sia stata terminata.
Analogamente, fermo che - come sarà meglio chiarito in sede di esame delle domande afferenti alle penali da ritardo ed alle ulteriori, il ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto al termine del 15.10.2021, originariamente pattuito nel contratto, non è, in ogni caso, imputabile all'appaltatrice, atteso che risulta pacificamente accertato come alla stipula del contratto seguirono numerose richieste relative a modifiche ed aggiunte formulate dalla committente nel corso dei lavori.
Conseguentemente, non vi sono elementi di fatto per ascrivere alla appaltatrice una condotta inadempiente in tal senso.
I convenuti hanno poi altresì, formulato domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per i costi sostenuti per le opere rimediali e di completamento dei lavori.
Anche qualora fosse stata ravvisabile una condotta inadempiente in capo alla ricorrente, non potrebbe ritenersi che i convenuti, attraverso la produzione in giudizio dei preventivi e delle fatture relativi alle spese sostenute per l'ultimazione dei lavori abbiano adempiuto all'onere della prova.
La giurisprudenza ha, infatti, più volte chiarito che “nel caso di risoluzione dell'appalto per totale inesecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, il risarcimento dovuto al committente, liberato dall'obbligo del pagamento del prezzo, non può comprendere l'intero corrispettivo dal committente medesimo sostenuto per procurarsi, mediante la conclusione di un altro appalto, la stessa utilità perseguita con il contratto risolto, ma solo la differenza fra l'importo pattuito con l'appaltatore inadempiente ed il maggior costo sopportato per la stipulazione di un contratto maggiormente oneroso” (Cass. 17/06/2021 n. 17453).
Detto principio, espressamente affermato in relazione all'ipotesi di inesecuzione totale delle opere, vale, a fortiori, nel caso di inesecuzione parziale del contratto: i convenuti, pur avendo provato di aver sostenuto dei costi per il completamento delle opere, non hanno, tuttavia, dimostrato di aver sostenuto oneri maggiori rispetto a quelli che avrebbe sopportato qualora le medesime lavorazioni fossero state eseguite dall'appaltatrice originaria.
Difatti, il risarcimento del danno da inadempimento nel completamento dell'opera non può corrispondere al corrispettivo eventualmente sostenuto per il riappalto, poste che integra una voce di danno patrimoniale solo il maggior costo sostenuto dalla committente rispetto a quanto previsto nel contratto originario.
Risulta, in ogni caso, dirimente che la conclusione dell'opera da parte di imprese terze incaricate dai committenti rappresenta una causa idonea ad interrompere il nesso di causalità materiale tra la condotta della prima appaltatrice – allontanata dal cantiere – e le problematiche (qualificate erroneamente come vizi e difformità non ravvisabili prima del completamento dell'opera) allegate come sopravvenute solo all'esito della conclusione pagina 16 di 19 dell'opera da parte di terzi.
La committente, convenuta, ha chiesto, altresì, dichiararsi la nullità della previsione contrattuale della pena per il ritardo in ragione della evidente non congruità dell'importo stabilito, si da poter consentire quindi l'esercizio di una azione risarcitoria c.d. “ integrale”.
Costituisce fatto pacifico e documentalmente provato che le parti inserirono nel contratto di appalto una clausola penale per il solo ritardo in base alla quale alla committente venne riconosciuto un importo pari a € 8,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'opera.
In via preliminare, deve evidenziarsi come, secondo condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale, “la penale stabilita per l'inadempimento è ontologicamente diversa da quella pattuita per il semplice ritardo, posto che quest'ultima, per espressa previsione di legge, concorre con l'adempimento dell'obbligazione - cui è collegata - in quanto avvenuto, benché in ritardo. Di conseguenza è necessaria un'apposita pattuizione per ciascuno dei due tipi di penale, posto che la funzione della stessa risulta essere la preventiva forfetizzazione del ristoro del danno in relazione alla puntuale ipotesi prevista dalle parti e, cioè, o per il ritardo o per l'inadempimento” (Cass. 03/09/2019, n.22050).
In altri termini, dal momento che il ritardo presuppone necessariamente l'adempimento della prestazione – e, quindi, nel caso di contratto di appalto, l'ultimazione dell'opera (sebbene oltre il termine pattuito) – qualora una delle parti sia rimasta inadempiente, in capo all'altra si configura esclusivamente il diritto al risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento e non anche del ritardo.
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, poiché, nel caso di specie, è pacifico che non abbia completato i lavori, la domanda appare davvero inammissibile.
La scrivente, tuttavia, non ignora l'esistenza di una diversa linea interpretativa in giurisprudenza, che ritiene che il diritto al risarcimento del danno da ritardo, liquidato sulla base della clausola penale pattuita nel contratto, possa coesistere con diritto al risarcimento del danno da inadempimento (in questo senso, Cass. 31/10/2018, n.27994).
Anche a voler aderire a tale orientamento, non sembra che, nella vicenda oggetto di causa, possa riconoscersi un diritto al risarcimento del danno da ritardo in favore dei convenuti.
Sul punto, la giurisprudenza ha più volte avuto modo di chiarire che “la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti” (Cass. ord. 20/08/2019, n. 21515; Cass. 02/04/2019, n. 9152).
Secondo tale orientamento, infatti, l'efficacia della penale è conservata unicamente nel caso in cui le parti stabiliscano, di comune accordo, un nuovo termine di durata del contratto;
in mancanza, graverà sul committente, che voglia conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di provare la colpa dell'appaltatore.
Nel caso di specie, non risulta agli atti la prova che le parti avessero concordato un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori, a seguito della richiesta di varianti, né risulta provata la colpa dell'odierna ricorrente. pagina 17 di 19 Del tutto infondata poi è la domanda riconvenzionale svolta dai convenuti nei confronti della ricorrente tesa ad ottenere la ripetizione delle somme asseritamente percepite per lavorazioni eseguite da altri per complessivi € 15.781,07.
Sul punto sia bastevole richiamare le puntuali osservazioni della difesa della ricorrente allorquando nel contestare le pagg. 11-12 della comparsa, fondanti la ragioni della asserita duplicazione delle voci tra quanto riconosciuto alla impresa nella fattura n 71/21 ed CP_1 asseverato dal OM. nel SAL eco-bonus e q onosciuto sempre per Per_1
l'efficientamento energetico alle altre imprese e ME., ignora, per contro, che Pt_4 per effettuare l'impianto termico è servita, opera di competenza della impresa idraulica (LL ID ), anche l'accertata l'assistenza muraria appaltata alla ditta
CP_1
Lo stesso dicasi per gli infissi, di cui la ME (impresa di falegnami) ha curato la fornitura e montaggio, mentre la ricorrente ha dovuto provvedere, come peraltro accertato dal CTU, ad eseguire il lavoro preparatorio del controtelaio, l'imbotte e la modifica alle dimensioni delle finestre.
In ragione di quanto sopra esposto tutte le domande riconvenzionali debbono essere reiette, con condanna dei convenuti all'importo di € 64.196,70, oltre IVA ed interessi come in parte motiva a titolo di lavorazioni in appalto eseguite ma rimaste impagate.
Le spese di lite ed ATP seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti secondo il criterio del decisum , in base al D.M. 55/14 per come modificato dal D.M. 147/22 secondo valori prossimi al minimo edittale per tutte le fasi in ragione della natura documentale delle controversia.
Alcun aumento invece può essere riconosciuto per i collegamenti ipertestuali non tutti risultati funzionanti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CONDANNA i convenuti e n solido tra loro Controparte_3 CP_4 al pagamento in favore d ua 6,70, oltre IVA nonchè interessi dalla data della domanda di ATP sino al saldo effettivo per le ragioni di cui in parte motiva.
RIGETTA tutte le domande riconvenzionali dei convenuti.
Condanna altresì le parti convenute in solido tra loro a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano per la fase di ATP e per il presente giudizio nel modo che segue:
- per la fase di ATP in € 1.105,00 per onorari, oltre iva, cpa e 15 % per spese generali;
- per la fase giudiziale in € 861,36 per spese esenti di entrambe le fasi, € 7.052,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e 15% spese generali.
pagina 18 di 19 Siena, 14 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 19 di 19