TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/05/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2290/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2290/2023, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. LILLI FRANCESCO (C.F. , elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio in Milano, via dei Piatti n. 8
- parte attrice opponente- nei confronti di:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PERSANI SOFIA e dell'avv. CAVICCHI DAVIDE
( ) VIA ROMA,19 20077 MELEGNANO, elettivamente C.F._3 domiciliata in VIA ROMA, 19 20077 MELEGNANO presso lo studio dei difensori
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lodi, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: in rito, in via preliminare:
- non concedersi, ove richiesta dalla convenuta, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, difettando palesemente i presupposti di legge per la sua concessione;
nel merito, in via principale:
- per tutte le ragioni di cui alla narrativa degli atti di causa dell'opponente, nonché in forza della documentazione ai medesimi allegata, accertare e dichiarare che, con riferimento al contratto d'appalto stipulato in data 14.08.2021, nulla risulta più dovuto alla società appaltatrice da parte del Committente e, per l'effetto, revocare e/o annullare
e/o dichiarare inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 911/2023, emesso e pubblicato in data 20.06.2023; nel merito, in via subordinata ed in via di eccezione riconvenzionale:
pagina 1 di 13 - accertare e dichiarare la presenza di molteplici vizi e difetti afferenti le opere eseguite da parte della società convenuta all'interno dell'immobile del signor Parte_1 con particolare riferimento alla fornitura ed alla posa in opera dell'impianto elettrico, oltre a tutte quelle ulteriori lavorazioni che pure risultano eseguite in maniera difforme da quanto prescritto dalle regole dell'arte, come accertato dalla perizia dell'Arch. Parte_2 in data 09.05.2023; per l'effetto, ai sensi degli artt. 1667, 1218 e 1223 c.c., a titolo di garanzia e di risarcimento di tutti i ridetti danni subiti, condannare parte opposta a corrispondere all'opponente l'importo necessario alla rimozione dei suddetti difetti, quantificato nella complessiva somma di € 19.789,18
(diciannovemilasettecentoottantanove/18), ovvero in quel maggior o minor importo che dovesse risultare di giustizia all'esito del presente giudizio, ma in ogni caso entro i limiti ed in misura non superiore all'importo del decreto ingiuntivo opposto;
- in forza di quanto sopra, anche ai sensi dell'art. 1242 c.c., disporre la compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla convenuta e quanto, in accoglimento della superiore eccezione riconvenzionale, sarà riconosciuto in capo all'odierno opponente
a titolo di risarcimento dei danni dallo stesso subiti. in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari d'avvocato ex D.M. n. 147/2022, da liquidarsi anche ai sensi dell'art. 91 primo comma secondo periodo c.p.c., per le fasi istruttoria e decisoria del giudizio, avendo la sola parte convenuta opposta rifiutato la proposta conciliativa formulata dal Giudice alla prima udienza di comparizione delle parti. in via istruttoria: […]”
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda,
Nel merito,
- dichiarare che il signor è decaduto dal diritto di far valere la Parte_1 garanzia di cui all'art. 1667 c.c. in relazione ai vizi dell'opera fatti valere in questa sede;
- rigettare tutte le domande proposte dal signor con l'atto introduttivo Parte_1 del presente giudizio;
- e per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lodi, n.
911/2023, emesso in favore della e contro il signor Controparte_1
in data 13 giugno 2023, pubblicato il 20 giugno 2023, in seno al Parte_1 procedimento monitorio iscritto con il numero di R.G. 1579/2023, in questa sede opposto.
In via istruttoria,
- si richiamano integralmente tutte le istanze istruttorie, a prova diretta e contraria, dedotte con le memorie depositate ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c. nn. 2 e 3, da intendersi in questa sede trascritte.
Con vittoria di compensi e spese, anche forfetarie nella misura di legge”.
pagina 2 di 13
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione promossa da al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 911/2023 con cui il Tribunale di Lodi in data 20.6.2023 ha ingiunto all'opponente di pagare in favore di (di seguito Controparte_1
la somma di euro € 22.165,00 oltre interessi e spese. Controparte_1
In particolare, con ricorso monitorio depositato in data 22.5.2023 ha Controparte_1 dedotto le seguenti circostanze a fondamento della propria pretesa creditoria:
- Il signor è comproprietario, unitamente alla sig.ra Parte_1 CP_2
in ragione del 50% ciascuno, dell'immobile sito in Mediglia (MI), Via
[...]
Roma n. 77;
- Nel mese di agosto 2021, il sig. commissionava in appalto alla Parte_1
i lavori di manutenzione straordinaria Controparte_1 dell'immobile indicati analiticamente nel preventivo di spesa del 14.8.2021 (doc.1 – preventivo di spesa 14.8.2021;
- Per la realizzazione dei lavori, veniva pattuito un corrispettivo a corpo di €
127.879,00 oltre iva 10%, per complessivi € 140.666,90 (cfr. doc. 1);
- Successivamente, i lavori di ristrutturazione, su richiesta del committente, venivano ampliati con le variazioni di cui all'allegato elenco del 5.5.2022 (doc. 2 – consuntivo 5.5.2022);
- Tali variazioni comportavano l'aumento del corrispettivo originariamente pattuito da € 127.879,00 oltre iva 10%, per complessivi € 140.666,90 ad € 151.850,00 oltre iva 10%, per complessivi € 167.035,00 (cfr. doc. 2);
- I lavori sono stati ultimati a regola d'arte, come risulta anche dalla comunicazione di fine lavori trasmessa dal direttore dei lavori e progettista, arch. al CP_3
Comune di Mediglia, in data 12 ottobre 2022, unitamente ai seguenti documenti: asseverazione del direttore dei lavori relativa alla conformità delle opere ai sensi della L. 10/1991; asseverazione fine lavori;
dichiarazione conformità degli impianti;
foto relative ai prospetti riguardanti lo stato finale delle opere;
modulo unico di fine lavori;
planimetria catastale aggiornata e ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione castale conseguente le opere realizzate;
- Medio tempore il sig. ha corrisposto alla ricorrente i seguenti importi: Parte_1
- € 40.000,00 oltre iva 10% per complessivi € 44.000,00 in pagamento della fattura n. 65/2021 del 29.11.2021;
- € 11.600,00 oltre iva 10% per complessivi € 12.760,00 in pagamento della fattura n. 71/2021 del 10.12.2021;
pagina 3 di 13 - € 35.000,00 oltre iva 10% per complessivi € 38.500,00 in pagamento della fattura n. 74/2021 del 17.12.2021;
- € 17.100,00 oltre iva 10% per complessivi € 19.220,40 in pagamento della fattura n. 28/2022 dell'11.5.2022;
- € 25.000,00 oltre iva 10% per complessivi € 27.500,00 in pagamento della fattura n. 32/2022 del 10.06.2022; (doc. 4 – n. 5 fatture).
- Con il pagamento dei predetti importi, il sig. ha di fatto accettato le Parte_1 opere pagate;
peraltro, alcuna contestazione in merito a difformità o vizi dell'opera
è mai stata denunciata dal sig. alla ricorrente;
Parte_1
- Su esplicita richiesta del sig. la ricorrente ha atteso a richiedere le Parte_1 somme dovute a saldo, dapprima fino al mese di luglio 2022 e, successivamente, fino al mese di settembre 2022;
- Stante il perdurare dell'inerzia del sig. nel mese di febbraio 2023, la Parte_1 ricorrente lo ha invitato al pagamento delle somme dovute a saldo;
- A tale richiesta, il sig. ha risposto adducendo contestazioni generiche e Parte_1 non circostanziate in merito a presunti vizi dell'opera eseguita;
- Con raccomandata del 16 febbraio 2022, la ha Controparte_1 intimato formalmente al sig. il pagamento del saldo del corrispettivo Parte_1 dell'appalto, cioè la somma di € 20.150,00 oltre iva 10% per complessivi €
22.165,00 (doc. 5 – raccomandata 16 febbraio 2023);
- Con successiva raccomandata del 21.3.2023, la ricorrente ha trasmesso al sig. la relativa fattura, cioè la n. 15 del 21 marzo 2023, per complessivi € Parte_1
22.165,00 (doc. 6 – raccomandata 21.3.2023 Workinprogress Società Cooperativa /
Cremascoli);
- Ad oggi il pagamento non è avvenuto, per cui la ricorrente vanta, nei confronti del sig. un credito di € 20.150,00 oltre iva al 10%, per complessivi € Parte_1
22.165,00 oltre interessi legali e moratori ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 4), dal dovuto al saldo.
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato il sig. ha chiesto la Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo opposto alla luce delle seguenti considerazioni:
- con comunicazione del 14.08.2021 Workinginprogress sottoponeva al Committente una dettagliata offerta economica (doc. 1), contenente l'elenco dei lavori ed il preciso capitolato delle opere da eseguirsi “a corpo” presso l'immobile, per un totale complessivamente pari all'importo di € 127.879,00 (da maggiorarsi dell'iva di legge nella misura del 10%);
- Con l'accettazione di detto preventivo di spesa, quindi, l'odierno opponente decideva effettivamente di commissionare a al prezzo come sopra CP_1 stabilito, la fornitura e la posa in opera in tutta l'abitazione, previa la rimozione e lo smaltimento di quanto già esistente;
- Stipulato in tal modo il contratto, nel corso dei lavori che erano eseguiti fra la fine dell'estate 2021 e l'autunno 2022, la società appaltatrice provvedeva pagina 4 di 13 periodicamente ad emettere (e quindi a trasmettere al signor le varie Parte_1 fatture relative al pagamento del prezzo dell'appalto (doc. 2), che il Committente, pur in assenza della “fine lavori” e della definitiva consegna dell'opera ultimata, aveva in effetti provveduto di volta in volta a pagare, sino all'integrale saldo del complessivo importo che, in esito ad alcune leggere maggiorazioni resesi necessarie in corso d'opera, risultava alfine pari alla somma imponibile di € 133.320,40
(esclusa iva), ad oggi interamente saldato;
- In esito a detti pagamenti – effettuati, come detto, dal signor nel corso Parte_1 dei lavori, rispettivamente nei mesi di novembre 2021, dicembre 2021, maggio
2022 e giugno 2022 (cfr. doc. 2) – l'opera veniva effettivamente finita e consegnata al Committente nel successivo mese di ottobre 2022, come confermato dalla documentazione presentata presso il Comune di Mediglia da parte del Direttore
Lavori incaricato dall'appaltatrice (doc. 3), in cui, difatti, viene espressamente indicato il giorno 11.10.2022 quale data di chiusura del cantiere e di fine dei lavori presso l'immobile del Committente;
- Accadeva peraltro che, nel mese di febbraio 2023 (ossia: dopo circa 4 mesi dalla definitiva consegna dell'opera), nonostante l'esecuzione del contratto e l'avvenuto saldo dell'intero prezzo dell'appalto da parte del Committente, la società appaltatrice, in maniera del tutto inaspettata, trasmettesse al signor una Parte_1 ulteriore richiesta di pagamento (doc. 4), mediante la quale veniva inspiegabilmente richiesto all'odierno opponente il pagamento dell'ulteriore importo di € 20.150,00 oltre iva, che – a detta dell'opposta – sarebbe stato da corrispondersi a fronte di alcune variazioni nello svolgimento dei lavori, consistenti in alcune opere eseguite, da parte di in aggiunta ed in c.d. “extracapitolato” rispetto al CP_1 preventivo originario;
- Successivamente a detta richiesta – che il Committente provvedeva prontamente a contestare – veniva quindi emessa la fattura n. 15/2023, che veniva contabilizzata dall'appaltatrice e, quindi, trasmessa all'odierno opponente in data 21.03.2023 (doc.
5);
- Le suddette richieste economiche, in particolare, venivano effettuate dall'appaltatrice sulla base di un “consuntivo dei lavori” (che veniva rimesso in allegato alla fattura: cfr. doc. 2 fascicolo monitorio), che sosteneva CP_4 di aver stilato nel corso delle opere e di aver asseritamente consegnato in data
05.05.2022 al Committente, ma che, in realtà, era stato trasmesso a quest'ultimo solo poco tempo prima della trasmissione della fattura n. 15/2023, ossia in data
08.02.2023, come da comunicazione a mezzo e-mail che si allega (doc. 6), senza che l'odierno opponente conoscesse nulla a riguardo prima di tale data;
- Il signor in effetti, a prescindere dalla data di formazione e dalla Parte_1 effettiva trasmissione (o meno) di tale documento, non aveva in alcun modo mai approvato l'esecuzione delle opere extra ivi indicate, la maggior parte delle quali, fra l'altro, come si vedrà più dettagliatamente nel prosieguo, non risultano neppure pagina 5 di 13 essere mai state effettivamente eseguite, e costituiscono delle mere duplicazioni di quanto già contenuto (e dunque già pagato dall'opponente) nel capitolato di cui al preventivo dell'agosto 2021;
- Accadeva inoltre che, a seguito della consegna dell'opera nell'autunno 2022, il signor – nel riprendere a vivere la quotidianità della propria abitazione – Parte_1 iniziasse suo malgrado a percepire come i lavori recentemente eseguiti all'interno dell'immobile presentassero, in realtà, svariate manchevolezze, ammaloramenti, difetti di funzionamento e non conformità, sia nella fornitura del materiale che nella posa dello stesso, con particolare riferimento agli impianti (fra cui quello elettrico, che addirittura – come compiutamente accertato in un momento successivo – risulta tutt'ora sprovvisto dei requisiti minimi per la conformità alle vigenti normative edilizie, n.d.r.), oltre alla stesura dell'intonaco, alla esecuzione delle stuccature e delle rifiniture murarie, alla registrazione dei serramenti e delle persiane, alla installazione del box doccia, all'installazione dell'impianto di antifurto ed alla posa delle piastrelle del bagno, che presentano fughe del tutto deteriorate che necessitano di essere ripristinate;
- La compiuta e definitiva individuazione di dette anomalie, in quanto effettivamente tali, si rendeva peraltro possibile, per il Committente, solo all'esito del rilascio della Perizia licenziata in data 09 maggio 2023 dall'Arch. mandato Persona_1 che il professionista portava a compimento non solo confermando inequivocabilmente la effettiva presenza di tali problematiche, ma altresì quantificando nell'importo di € 19.789,18 il relativo deprezzamento delle opere in precedenza eseguita dall'opposta, tenuto anche in conto degli oneri necessari per la rimozione dei difetti riscontrati (il tutto come da elaborato peritale che si allega integralmente al presente atto: doc. 7);
- Alla luce di tutto quanto sopra, quindi, il signor provvedeva Parte_1 prontamente, dapprima, a contestare le nuove richieste economiche di in merito alle quali, per il tramite del legale dallo stesso in CP_1 precedenza incaricato, il Committente comunicava come nulla fosse più dovuto alla appaltatrice, in forza dell'avvenuto pagamento dell'intero prezzo dell'appalto e, soprattutto, della totale infondatezza del consuntivo del 05.05.2022, licenziato in maniera totalmente unilaterale ed arbitraria dall'opposta, riportante opere mai approvate dal Committente e pure risultanti, peraltro, parzialmente coincidenti con quanto già contenuto nel capitolato di cui al preventivo del 14.08.2021, come da comunicazione a firma dell'Avv. Negri che si allega, inviata alla società appaltatrice in data 23.02.2023 (doc. 8).
- Successivamente, una volta ricevuta la Perizia dell'Arch. in data Parte_2
09.05.2023, mediante un ulteriore intervento legale formalizzato dallo scrivente
Avvocato in data 13.06.2023 (doc. 9), l'odierno opponente ribadiva la totale infondatezza della fattura della appaltatrice e, trasmettendo la perizia a quest'ultima, provvedeva pure a denunciare alla stessa, in maniera fattiva e circostanziata, la pagina 6 di 13 presenza dei numerosi vizi e difetti riscontrati all'interno dell'immobile, invitando l'odierna opposta a ritirare le proprie richieste di pagamento e desistere da qualsivoglia iniziativa giudiziaria;
- A discapito di quanto sopra, nonostante le puntuali e specifiche contestazioni formalizzate a più riprese dall'odierno opponente, la società CP_1 insisteva viceversa nelle proprie richieste ed infine, mediante l'azione monitoria qui opposta, la stessa provvedeva ad azionare la fattura di pagamento dalla stessa arbitrariamente emessa, ottenendo un provvedimento di ingiunzione per complessivi
€ 22.165,00 in linea capitale.
Con comparsa di costituzione depositata in data 29.11.2023 si è costituita Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, alla luce delle seguenti difese:
- Nel caso di specie le variazioni sono state ordinane dal committente, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 1661 c.c.;
- i lavori di ristrutturazione, su richiesta del committente, venivano ampliati con le variazioni di cui all'allegato elenco del 5.5.2022 (doc. 2 – consuntivo 5.5.2022). Tali variazioni comportavano l'aumento del corrispettivo originariamente pattuito;
- l'opposta ha specificato quali variazioni qualitative e quantitative siano state poste in essere dall'appaltatore su richiesta del committente, rispetto al preventivo iniziale;
nessuna duplicazione di voci od opere è rinvenibile, in quanto ad ogni voce indicata nel consuntivo corrisponde un lavoro concretamente realizzato;
- In via preliminare, però, si eccepisce, ai sensi dell'art. 1667, 2° comma, c.c., la decadenza del committente dal diritto di far valere tali vizi, per tardività della loro denuncia, avvenuta ben oltre il termine di 60 giorni previsto dalla citata disposizione, in quanto i lavori sono terminati l'11.10.2022 e la prima contestazione risale al 23.2.2023;
- A tal fine appare irrilevante la perizia del 9.5.2023, in quanto i vizi nella stessa denunciati non abbiano natura tale da richiedere indagini ed approfondimenti tecnici, in quanto, per come rappresentati, si sarebbero potuti rilevare ictu oculi;
- i vizi, pur tardivamente denunciati, non sussistono: l'opera è stata eseguita a regola d'arte, per le ragioni che, senza rinuncia all'eccezione di decadenza, vengono indicate analiticamente nella relazione tecnica del 10.10.2023 redatta dall'arch. direttore dei lavori delle opere eseguite presso l'immobile di CP_3 proprietà del sig. e della sig.ra (doc. 13 - Parte_1 Controparte_2 relazione tecnica direttore lavori arch. del 10.10.2023. CP_3
In occasione della prima udienza del 9.2.2024 il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “versamento da parte dell'opponente dell'importo di euro 10.000,00
a tacitazione di ogni pretesa oggetto del presente giudizio, oltre a euro 3.000 a titolo di concorso nelle spese di lite”. La proposta è stata accettata esclusivamente da parte opponente e non da parte opposta. Con successiva ordinanza del 10.10.2024 il Giudice ha ammesso la prova orale, poi assunta all'udienza del 21.5.2024. Ritenuta la causa matura per pagina 7 di 13 la decisione il Giudice ha poi fissato udienza di rimessione della causa in decisione al
22.1.2025, concedendo alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Le opere di cui al consuntivo del 5.5.2022 pone a fondamento della propria opposizione l'assenza di alcun Parte_1 incarico da parte del committente allo svolgimento delle opere extracapitolato di cui al consuntivo del 5.5.2022. Inoltre, parte opponente ha contestato che abbia Controparte_1 mai eseguito le predette opere, le quali costituiscono mere duplicazioni di quanto convenuto nel preventivo originariamente approvato.
Tale motivo di opposizione risulta infondata per i motivi di seguito indicati.
Risulta pacifico e incontestato tra le parti che il sig. comproprietario con la Parte_1 moglie della villetta in Mediglia di via Roma n. 77, ha Parte_3 commissionato lavori di natura edilizia alla accettando la proposta di cui CP_1 al preventivo del 14 agosto 2021, recante importo netto di Euro 127.879,00 (oltre IVA al
10%). In particolare, come riconosciuto da parte attrice opponente e non contestato da parte opposta (cfr. anche preventivo del 14.8.2021, doc. 1 parte opponente), l'opponente ha commissionato all'opposta i seguenti lavori: la fornitura e la posa in opera in tutta l'abitazione, previa la rimozione e lo smaltimento di quanto già esistente: dei pavimenti, dei serramenti, del controsoffitto in cartongesso (con annessa fornitura e posa del materiale per la relativa illuminazione, costituita da faretti ad incasso e strisce led), dei sanitari e della rubinetteria nei bagni, degli infissi sia all'interno che all'esterno della abitazione, oltre alla sistemazione dei muri e della facciata, nonché alla fornitura ed alla realizzazione degli impianti, fra cui l'impianto elettrico, l'impianto di climatizzazione, l'impianto d'allarme e l'impianto citofonico. Risulta parimenti pacifico e incontestato che i lavori terminavano in data 11.10.2022 (doc. 3 parte opponente).
Secondo la ricostruzione di parte opponente gli importi di cui al consuntivo del 5.5.2022 sarebbero non dovuti in quanto varianti non autorizzate dal committente ex art. 1659 c.c.
Tuttavia, la disciplina richiamata da parte opponente riguarda esclusivamente le varianti, ovvero opere non comprese nel progetto originario ma necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientranti nel piano dell'opera.
Di contro, le opere la cui debenza è contestata da parte attrice sono lavori extracontrattuali, in quanto opere diverse che hanno ad oggetto opere diverse da quelle previste dal contratto di appalto e, in specie, a titolo esemplificativo: l'installazione di un camino e della relativa canna fumaria;
la fornitura e la posa di cassaforte;
il battiscopa in parquet anziché laminatino colore bianco.
Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, “In tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientrino nel piano dell'opera stessa e, invece, sono lavori extracontrattuali se siano in possesso di una individualità distinta da quella
pagina 8 di 13 dell'opera originaria pur ad essa connessi ovvero ne integrino una variazione quantitativa
o qualitativa oltre i limiti di legge, sicché, nel primo caso, l'appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle (nella specie, previo ordine scritto applicandosi, contrattualmente, l'art. 13 del capitolato generale delle opere pubbliche), mentre, nel secondo, le opere debbono costituire oggetto di un nuovo appalto” (Cassazione civile, sez.
II, sentenza 12/05/2016 n° 9767). Inoltre, certamente nel caso di specie – come peraltro confermato dall'istruttoria orale – si tratta di variazione ordinate dal committente, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 1661 c.c.
Quanto al regime probatorio, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente poiché, nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", mentre, nel secondo, l'art. 1661
c.c. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 32989 del 13/12/2019).
Nel caso di specie l'istruttoria orale ha ampiamente dimostrato che le variazioni di cui al consuntivo del 5.5.2022 sono state richieste dal committente:
- Il teste , posatore che ha eseguito i lavori per Testimone_1 Controparte_1 presso la casa del sig. ha riconosciuto che l'opponente ha Parte_1 commissionato i lavori di cui al predetto consuntivo in quanto era proprio il sig.
a richiedere i predetti lavori al sig. , il quale ha eseguito tantissimi Parte_1 Tes_1 dei predetti lavori1, pertanto confermandone l'esecuzione; l'affermazione “in linea di massima sì, tranne qualcosa che mi può sfuggire”, non mina l'attendibilità del teste né il valore delle proprie dichiarazioni (confermative del capitolo di prova n. 1
“vero che il sig. ha commissionato ala Workingprogress le opere di cui Parte_1 al consuntivo del 5.5.2022 che mi si rammostra”), in quanto – come affermato dal teste – le richieste venivano effettuate anche ai lavoratori Testimone_2 Tes_2
e Berches Vasile;
[...]
- Il teste socio cooperatore di che ha seguito i lavori Testimone_2 CP_1 svolti presso l'abitazione del sig. ha riconosciuto che l'opponente ha Parte_1 commissionato i lavori di cui al predetto consuntivo, dichiarando di essere “presente quando venivano richieste le opere, peraltro la richiesta veniva fatta anche a me oltre che ai lavoratori (Berches Vasile) e all'artigiano ; mi ricordo Testimone_1 che sono state richieste tutte le opere indicate nel consuntivo. Confermo che il sig.
pagina 9 di 13 era spesso presente (veniva tutti i giorni la mattina e la sera), anche Parte_1 perché abitava al piano di sopra. ADR: per alcune cose non c'era l'incarico scritto però erano comunicate con whatsapp oppure il sig. andava con il Parte_1 tecnico arch. e sceglievano i materiali e poi dava conferma;
a volte le CP_3 conferme erano verbali a volte scritte” (tale circostanza risulta poi confermata dal doc. 15 di parte opposta, recante messaggi whatsapp in cui il sig. ha Parte_1 commissionato alla la riparazione della copertura, la fornitura e CP_1 posa della cassaforte, la fornitura e posa della cancellata zincata con porfido, la fornitura e posa delle porte e la sostituzione delle tubazioni del riscaldamento di cui ai punti 4, 5, 10, 23 e 25 del consuntivo del 5.5.2022; le dichiarazioni del teste inoltre devono essere considerate attendibili in quanto precise, circostanziate e in quanto confermative di quanto già dichiarato dal teste;
Testimone_1
- Le dichiarazioni rese dal teste risultano inutilizzabili in Parte_3 quanto teste incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c.: la sig.ra risulta Parte_3 coniuge del sig. in regime di comunione legale riguardante anche Parte_1
l'immobile oggetto di causa (cfr. Cass. 8 maggio 2015 n. 9304);
- Il teste figlia dell'attore, ha reso invece dichiarazioni Testimone_3 generiche e de relato: “che io sappia non sono state commissionate quelle opere lo so perché me lo ha detto mio padre e perché io ero presente (passavo ogni tanto ma non in modo così frequente;
all'incirca una volta a settimana)”; pertanto, tali dichiarazioni risultano inidonee a smentire che le opere di cui al consuntivo del
5.5.2022 sono state commissionate espressamente da parte del sig. Parte_1
Inoltre, diversamente da quanto dedotto da parte opponente le predette opere sono state tutte eseguite e non costituiscono duplicazioni delle opere di cui all'originario preventivo del 14.8.2021, come peraltro analiticamente esposto da parte di Controparte_1
a) “fornitura e posa n. 1 faretto e n. 5 led trasformatori” (cfr. voce n. 10 del preventivo): il consuntivo indica la differenza di costo tra i lavori che il sig. ha commissionato al punto 10 del preventivo (formazione in Parte_1 controsoffitto in cartongesso in zona notte, zona ingresso e parte cucina per 20 mq ca. Fornitura n. 10 faretti ad incasso 7 ml LED per cucina e soggiorno) e CP_5 la variazione quantitativa richiesta successivamente cioè 11 faretti e 13 ml di led
(invece degli originari 10 faretti e 7 ml di led);
b) “fornitura e posa n. 8 lampade Rossini” (cfr. voce n. 10 del preventivo): risulta dagli atti di causa che i committenti hanno richiesto la fornitura delle lampade della nel mese di marzo 2022, durante l'esecuzione dei lavori, successivamente CP_5 alla redazione del preventivo del 14 agosto 2021 (cfr. doc. 12 parte opposta, corrispondenza mail 28.3.2022 / con cui la sig.ra Parte_3 CP_1 Parte_3 ha approvato il preventivo di € 1.180,00 oltre iva); c) “fornitura e posa di cassonetto per porta scorrevole vano scale comprese di demolizione e ripristini;
fornitura e posa porta scorrevole cieca vano scala;
fornitura e posa porta a vetri scorrevoli disimpegno notte” (cfr. voce n. 19 del pagina 10 di 13 preventivo): diversamente da quanto dedotto da parte opponente tale voce non risulta presente nel preventivo del 14.8.2021, il cui punto. 19 prevede la fornitura di e posa di 5 porte bianche in laminatino;
d) “sostituzione tubo riscaldamento” (cfr. voce n. 29 del preventivo): diversamente da quanto dedotto da parte opponente tale voce non risulta presente nel preventivo del
14.8.2021, il cui punto 29 prevede “modiche impianto caloriferi, comprensivo di assistenze murarie”;
e) “frutti light NO anziché MA;
impianto elettrico” (cfr. voce n. 22 del preventivo): non solo tali opere risultano evidentemente delle varianti rispetto a quanto originariamente previsto nel preventivo del 14.8.2021 (punto n. 22:
“impianto elettrico con quadro elettrico e frutti MA PL bianchi”), ma l'incarico di parte opponente di eseguire tale opera in variante trova riscontro nella conversazione whatapp del 29.11.2021 tra il sig. ed il geom. (doc. Parte_1 CP_3
11 parte opposta).
Per quanto attiene alla fornitura e alla posa della cancellata zincata, parte opponente sostiene di aver già pagato in contanti la predetta opera di cui alla voce n 10 del consuntivo.
Tuttavia, nel preventivo del 5 maggio 2022 è la stessa a dare atto della CP_1 corresponsione di tale somma: a pagina 2 dello stesso infatti emerge che, sebbene l'importo complessivo sia di € 23.150,00, quello effettivamente richiesto è di € 20.150,00 con una differenza in favore del sig. proprio di € 3.000,00 corrispondenti all'importo Parte_1 indicato nella quietanza di cui al doc. 11 di parte opponente.
Rispetto alle restanti voci del consuntivo, parte opponente si limita genericamente ad affermare che le stesse costituiscono lavorazioni effettuate in maniera totalmente arbitraria dall'appaltatrice nel corso dei lavori. Pertanto, non solo tale affermazione risulta sconfessata alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale e documentale, ma è la stessa parte opponente ad affermare che tali ulteriori lavori sono stati eseguiti da
Controparte_1
3. I presunti vizi e difetti delle opere appaltate: la decadenza ex art. 1667 comma
2 c.c. pone a fondamento della propria opposizione inoltre presunti vizi e Parte_1 difetti delle opere appaltate, formulando a tal fine eccezione riconvenzionale ex art. 1667
c.c.. Secondo la ricostruzione di parte opponente infatti, a seguito della consegna dell'opera nell'autunno 2022, il signor iniziava a percepire come i lavori Parte_1 recentemente eseguiti all'interno dell'immobile presentassero, in realtà, svariate manchevolezze, ammaloramenti, difetti di funzionamento e non conformità, sia nella fornitura del materiale che nella posa dello stesso, con particolare riferimento agli impianti oltre alla stesura dell'intonaco, alla esecuzione delle stuccature e delle rifiniture murarie, alla registrazione dei serramenti e delle persiane, alla installazione del box doccia, all'installazione dell'impianto di antifurto ed alla posa delle piastrelle del bagno, che presentano fughe del tutto deteriorate che necessitano di essere ripristinate. L'attore tuttavia pagina 11 di 13 poteva compiutamente e definitivamente individuare le predette anomalie solo in sede di redazione di perizia del 9.5.2023 da parte dell'arch. Parte_2
Parte opposta ha eccepito la decadenza di parte opponente ex art. 1667 comma 2 c.c.
Tale eccezione deve ritenersi fondata alla luce delle considerazioni che seguono:
- Ai sensi dell'art. 1667 comma 2 c.c. il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro 60 giorni dalla scoperta;
- Nel caso di specie la consegna dei lavori è avvenuta in data 11.10.2022 (doc. 3 parte opponente) e la prima denunzia dei vizi è avvenuta verbalmente a febbraio 2023, come risultante dalla comunicazione di parte opposta del 18.2.2023 in cui la parte afferma quanto segue “poi, solo nel mese corrente, a seguito della nostra richiesta di emissione del saldo, avete avanzato contestazioni verbali di natura indeterminata, pretestuose e infondate” (doc. 4 parte opponente), contestazioni poi confermata dalla seguente generica missiva del 23.2.2023 (doc. 8 parte opponente), allorquando il difensore del sig. nel contestare per la prima volta per Parte_1 iscritto gli importi dovuti di cui al consuntivo del 5.5.2022, lamentava genericamente che “i Sig.ri hanno più volte contestato […] i Parte_4 predetti lavori eseguiti, già in corso d'opera, con Vostre promesse di intervento, mai eseguito, per la migliore verifica delle opere e l'eliminazione dei vizi lamentati”, senza descrivere in alcun modo l'entità e la natura dei predetti vizi;
- A tal fine appare privo di pregio il fatto che la perizia di parte sia stata consegnata al sig. solo in data 9.5.2023; Parte_1
- Infatti, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, “In tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche
a carattere esplorativo. Sicché, l'inizio della decorrenza del termine di decadenza può essere però legittimamente spostato in avanti nel tempo solo quando gli accertamenti tecnici si rendano effettivamente necessari per comprendere appieno la gravità dei difetti e stabilire il corretto collegamento causale, allo scopo di indirizzare verso la giusta parte una eventuale azione del danneggiato. Non necessariamente né automaticamente il decorso del termine è postergato all'esito degli approfondimenti tecnici qualora, come nella specie, si tratti di problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili cause fin dal suo primo manifestarsi” (Cass. Sez. 2^, 29/10/2019 (Ud. 14/05/2019), Ordinanza
n.27693);
- Di contro nel caso di specie i vizi dedotti da parte opponente (ammaloramenti, difetti di funzionamento e non conformità, sia nella fornitura del materiale che nella pagina 12 di 13 posa dello stesso, oltre alla stesura dell'intonaco, alla esecuzione delle stuccature e delle rifiniture murarie, alla registrazione dei serramenti e delle persiane, alla installazione del box doccia, all'installazione dell'impianto di antifurto ed alla posa delle piastrelle del bagno) costituiscono vizi riconoscibili ictu oculi, peraltro la perizia prodotta in giudizio dall'opponente non svolge indagini strutturali, non compie verifiche tecniche in assenza delle quali non si sarebbe potuto rilevare il vizio, limitandosi a riportare riproduzioni fotografiche di parti dell'immobile e dell'opera che, a detta del perito, sarebbero rivelatrici della presenza vizi e difetti
(doc. 7 parte opponente).
Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono l'opposizione deve essere integralmente rigettata con conseguente conferma del decreto ingiutnivo opposto.
4. Spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 147/2022, devono essere interamente poste a carico di parte opponente.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione promossa da e per l'effetto dichiara Parte_1 definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 911/2023 emesso in data 20.6.2023 dal
Tribunale di Lodi;
2) condanna altresì a rimborsare in favore di Parte_1 Controparte_1
le spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre 15%
[...] per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Lodi, 15 maggio 2025
Il giudice
Ada Cappello
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare il teste ha dichiarato quanto segue: “in linea di massima sì, tranne qualcosa che mi può sfuggire;
tante volte io ero presente, il sig. era sempre lì e quindi ero presente Parte_1 quando lui chiedeva questi lavori;
tantissimi me li ricordo perché li ho fatti tutti io;
per esempio però la fornitura delle placche dell'elettrico non era di competenza mia quindi non sono andato a guardare oppure anche la fornitura del cronotermostato, della posa delle lampade;
anche la sig.ra era contenta di quello che avevamo eseguito”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2290/2023, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. LILLI FRANCESCO (C.F. , elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio in Milano, via dei Piatti n. 8
- parte attrice opponente- nei confronti di:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PERSANI SOFIA e dell'avv. CAVICCHI DAVIDE
( ) VIA ROMA,19 20077 MELEGNANO, elettivamente C.F._3 domiciliata in VIA ROMA, 19 20077 MELEGNANO presso lo studio dei difensori
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lodi, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: in rito, in via preliminare:
- non concedersi, ove richiesta dalla convenuta, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, difettando palesemente i presupposti di legge per la sua concessione;
nel merito, in via principale:
- per tutte le ragioni di cui alla narrativa degli atti di causa dell'opponente, nonché in forza della documentazione ai medesimi allegata, accertare e dichiarare che, con riferimento al contratto d'appalto stipulato in data 14.08.2021, nulla risulta più dovuto alla società appaltatrice da parte del Committente e, per l'effetto, revocare e/o annullare
e/o dichiarare inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 911/2023, emesso e pubblicato in data 20.06.2023; nel merito, in via subordinata ed in via di eccezione riconvenzionale:
pagina 1 di 13 - accertare e dichiarare la presenza di molteplici vizi e difetti afferenti le opere eseguite da parte della società convenuta all'interno dell'immobile del signor Parte_1 con particolare riferimento alla fornitura ed alla posa in opera dell'impianto elettrico, oltre a tutte quelle ulteriori lavorazioni che pure risultano eseguite in maniera difforme da quanto prescritto dalle regole dell'arte, come accertato dalla perizia dell'Arch. Parte_2 in data 09.05.2023; per l'effetto, ai sensi degli artt. 1667, 1218 e 1223 c.c., a titolo di garanzia e di risarcimento di tutti i ridetti danni subiti, condannare parte opposta a corrispondere all'opponente l'importo necessario alla rimozione dei suddetti difetti, quantificato nella complessiva somma di € 19.789,18
(diciannovemilasettecentoottantanove/18), ovvero in quel maggior o minor importo che dovesse risultare di giustizia all'esito del presente giudizio, ma in ogni caso entro i limiti ed in misura non superiore all'importo del decreto ingiuntivo opposto;
- in forza di quanto sopra, anche ai sensi dell'art. 1242 c.c., disporre la compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla convenuta e quanto, in accoglimento della superiore eccezione riconvenzionale, sarà riconosciuto in capo all'odierno opponente
a titolo di risarcimento dei danni dallo stesso subiti. in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari d'avvocato ex D.M. n. 147/2022, da liquidarsi anche ai sensi dell'art. 91 primo comma secondo periodo c.p.c., per le fasi istruttoria e decisoria del giudizio, avendo la sola parte convenuta opposta rifiutato la proposta conciliativa formulata dal Giudice alla prima udienza di comparizione delle parti. in via istruttoria: […]”
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda,
Nel merito,
- dichiarare che il signor è decaduto dal diritto di far valere la Parte_1 garanzia di cui all'art. 1667 c.c. in relazione ai vizi dell'opera fatti valere in questa sede;
- rigettare tutte le domande proposte dal signor con l'atto introduttivo Parte_1 del presente giudizio;
- e per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lodi, n.
911/2023, emesso in favore della e contro il signor Controparte_1
in data 13 giugno 2023, pubblicato il 20 giugno 2023, in seno al Parte_1 procedimento monitorio iscritto con il numero di R.G. 1579/2023, in questa sede opposto.
In via istruttoria,
- si richiamano integralmente tutte le istanze istruttorie, a prova diretta e contraria, dedotte con le memorie depositate ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c. nn. 2 e 3, da intendersi in questa sede trascritte.
Con vittoria di compensi e spese, anche forfetarie nella misura di legge”.
pagina 2 di 13
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione promossa da al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 911/2023 con cui il Tribunale di Lodi in data 20.6.2023 ha ingiunto all'opponente di pagare in favore di (di seguito Controparte_1
la somma di euro € 22.165,00 oltre interessi e spese. Controparte_1
In particolare, con ricorso monitorio depositato in data 22.5.2023 ha Controparte_1 dedotto le seguenti circostanze a fondamento della propria pretesa creditoria:
- Il signor è comproprietario, unitamente alla sig.ra Parte_1 CP_2
in ragione del 50% ciascuno, dell'immobile sito in Mediglia (MI), Via
[...]
Roma n. 77;
- Nel mese di agosto 2021, il sig. commissionava in appalto alla Parte_1
i lavori di manutenzione straordinaria Controparte_1 dell'immobile indicati analiticamente nel preventivo di spesa del 14.8.2021 (doc.1 – preventivo di spesa 14.8.2021;
- Per la realizzazione dei lavori, veniva pattuito un corrispettivo a corpo di €
127.879,00 oltre iva 10%, per complessivi € 140.666,90 (cfr. doc. 1);
- Successivamente, i lavori di ristrutturazione, su richiesta del committente, venivano ampliati con le variazioni di cui all'allegato elenco del 5.5.2022 (doc. 2 – consuntivo 5.5.2022);
- Tali variazioni comportavano l'aumento del corrispettivo originariamente pattuito da € 127.879,00 oltre iva 10%, per complessivi € 140.666,90 ad € 151.850,00 oltre iva 10%, per complessivi € 167.035,00 (cfr. doc. 2);
- I lavori sono stati ultimati a regola d'arte, come risulta anche dalla comunicazione di fine lavori trasmessa dal direttore dei lavori e progettista, arch. al CP_3
Comune di Mediglia, in data 12 ottobre 2022, unitamente ai seguenti documenti: asseverazione del direttore dei lavori relativa alla conformità delle opere ai sensi della L. 10/1991; asseverazione fine lavori;
dichiarazione conformità degli impianti;
foto relative ai prospetti riguardanti lo stato finale delle opere;
modulo unico di fine lavori;
planimetria catastale aggiornata e ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione castale conseguente le opere realizzate;
- Medio tempore il sig. ha corrisposto alla ricorrente i seguenti importi: Parte_1
- € 40.000,00 oltre iva 10% per complessivi € 44.000,00 in pagamento della fattura n. 65/2021 del 29.11.2021;
- € 11.600,00 oltre iva 10% per complessivi € 12.760,00 in pagamento della fattura n. 71/2021 del 10.12.2021;
pagina 3 di 13 - € 35.000,00 oltre iva 10% per complessivi € 38.500,00 in pagamento della fattura n. 74/2021 del 17.12.2021;
- € 17.100,00 oltre iva 10% per complessivi € 19.220,40 in pagamento della fattura n. 28/2022 dell'11.5.2022;
- € 25.000,00 oltre iva 10% per complessivi € 27.500,00 in pagamento della fattura n. 32/2022 del 10.06.2022; (doc. 4 – n. 5 fatture).
- Con il pagamento dei predetti importi, il sig. ha di fatto accettato le Parte_1 opere pagate;
peraltro, alcuna contestazione in merito a difformità o vizi dell'opera
è mai stata denunciata dal sig. alla ricorrente;
Parte_1
- Su esplicita richiesta del sig. la ricorrente ha atteso a richiedere le Parte_1 somme dovute a saldo, dapprima fino al mese di luglio 2022 e, successivamente, fino al mese di settembre 2022;
- Stante il perdurare dell'inerzia del sig. nel mese di febbraio 2023, la Parte_1 ricorrente lo ha invitato al pagamento delle somme dovute a saldo;
- A tale richiesta, il sig. ha risposto adducendo contestazioni generiche e Parte_1 non circostanziate in merito a presunti vizi dell'opera eseguita;
- Con raccomandata del 16 febbraio 2022, la ha Controparte_1 intimato formalmente al sig. il pagamento del saldo del corrispettivo Parte_1 dell'appalto, cioè la somma di € 20.150,00 oltre iva 10% per complessivi €
22.165,00 (doc. 5 – raccomandata 16 febbraio 2023);
- Con successiva raccomandata del 21.3.2023, la ricorrente ha trasmesso al sig. la relativa fattura, cioè la n. 15 del 21 marzo 2023, per complessivi € Parte_1
22.165,00 (doc. 6 – raccomandata 21.3.2023 Workinprogress Società Cooperativa /
Cremascoli);
- Ad oggi il pagamento non è avvenuto, per cui la ricorrente vanta, nei confronti del sig. un credito di € 20.150,00 oltre iva al 10%, per complessivi € Parte_1
22.165,00 oltre interessi legali e moratori ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 4), dal dovuto al saldo.
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato il sig. ha chiesto la Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo opposto alla luce delle seguenti considerazioni:
- con comunicazione del 14.08.2021 Workinginprogress sottoponeva al Committente una dettagliata offerta economica (doc. 1), contenente l'elenco dei lavori ed il preciso capitolato delle opere da eseguirsi “a corpo” presso l'immobile, per un totale complessivamente pari all'importo di € 127.879,00 (da maggiorarsi dell'iva di legge nella misura del 10%);
- Con l'accettazione di detto preventivo di spesa, quindi, l'odierno opponente decideva effettivamente di commissionare a al prezzo come sopra CP_1 stabilito, la fornitura e la posa in opera in tutta l'abitazione, previa la rimozione e lo smaltimento di quanto già esistente;
- Stipulato in tal modo il contratto, nel corso dei lavori che erano eseguiti fra la fine dell'estate 2021 e l'autunno 2022, la società appaltatrice provvedeva pagina 4 di 13 periodicamente ad emettere (e quindi a trasmettere al signor le varie Parte_1 fatture relative al pagamento del prezzo dell'appalto (doc. 2), che il Committente, pur in assenza della “fine lavori” e della definitiva consegna dell'opera ultimata, aveva in effetti provveduto di volta in volta a pagare, sino all'integrale saldo del complessivo importo che, in esito ad alcune leggere maggiorazioni resesi necessarie in corso d'opera, risultava alfine pari alla somma imponibile di € 133.320,40
(esclusa iva), ad oggi interamente saldato;
- In esito a detti pagamenti – effettuati, come detto, dal signor nel corso Parte_1 dei lavori, rispettivamente nei mesi di novembre 2021, dicembre 2021, maggio
2022 e giugno 2022 (cfr. doc. 2) – l'opera veniva effettivamente finita e consegnata al Committente nel successivo mese di ottobre 2022, come confermato dalla documentazione presentata presso il Comune di Mediglia da parte del Direttore
Lavori incaricato dall'appaltatrice (doc. 3), in cui, difatti, viene espressamente indicato il giorno 11.10.2022 quale data di chiusura del cantiere e di fine dei lavori presso l'immobile del Committente;
- Accadeva peraltro che, nel mese di febbraio 2023 (ossia: dopo circa 4 mesi dalla definitiva consegna dell'opera), nonostante l'esecuzione del contratto e l'avvenuto saldo dell'intero prezzo dell'appalto da parte del Committente, la società appaltatrice, in maniera del tutto inaspettata, trasmettesse al signor una Parte_1 ulteriore richiesta di pagamento (doc. 4), mediante la quale veniva inspiegabilmente richiesto all'odierno opponente il pagamento dell'ulteriore importo di € 20.150,00 oltre iva, che – a detta dell'opposta – sarebbe stato da corrispondersi a fronte di alcune variazioni nello svolgimento dei lavori, consistenti in alcune opere eseguite, da parte di in aggiunta ed in c.d. “extracapitolato” rispetto al CP_1 preventivo originario;
- Successivamente a detta richiesta – che il Committente provvedeva prontamente a contestare – veniva quindi emessa la fattura n. 15/2023, che veniva contabilizzata dall'appaltatrice e, quindi, trasmessa all'odierno opponente in data 21.03.2023 (doc.
5);
- Le suddette richieste economiche, in particolare, venivano effettuate dall'appaltatrice sulla base di un “consuntivo dei lavori” (che veniva rimesso in allegato alla fattura: cfr. doc. 2 fascicolo monitorio), che sosteneva CP_4 di aver stilato nel corso delle opere e di aver asseritamente consegnato in data
05.05.2022 al Committente, ma che, in realtà, era stato trasmesso a quest'ultimo solo poco tempo prima della trasmissione della fattura n. 15/2023, ossia in data
08.02.2023, come da comunicazione a mezzo e-mail che si allega (doc. 6), senza che l'odierno opponente conoscesse nulla a riguardo prima di tale data;
- Il signor in effetti, a prescindere dalla data di formazione e dalla Parte_1 effettiva trasmissione (o meno) di tale documento, non aveva in alcun modo mai approvato l'esecuzione delle opere extra ivi indicate, la maggior parte delle quali, fra l'altro, come si vedrà più dettagliatamente nel prosieguo, non risultano neppure pagina 5 di 13 essere mai state effettivamente eseguite, e costituiscono delle mere duplicazioni di quanto già contenuto (e dunque già pagato dall'opponente) nel capitolato di cui al preventivo dell'agosto 2021;
- Accadeva inoltre che, a seguito della consegna dell'opera nell'autunno 2022, il signor – nel riprendere a vivere la quotidianità della propria abitazione – Parte_1 iniziasse suo malgrado a percepire come i lavori recentemente eseguiti all'interno dell'immobile presentassero, in realtà, svariate manchevolezze, ammaloramenti, difetti di funzionamento e non conformità, sia nella fornitura del materiale che nella posa dello stesso, con particolare riferimento agli impianti (fra cui quello elettrico, che addirittura – come compiutamente accertato in un momento successivo – risulta tutt'ora sprovvisto dei requisiti minimi per la conformità alle vigenti normative edilizie, n.d.r.), oltre alla stesura dell'intonaco, alla esecuzione delle stuccature e delle rifiniture murarie, alla registrazione dei serramenti e delle persiane, alla installazione del box doccia, all'installazione dell'impianto di antifurto ed alla posa delle piastrelle del bagno, che presentano fughe del tutto deteriorate che necessitano di essere ripristinate;
- La compiuta e definitiva individuazione di dette anomalie, in quanto effettivamente tali, si rendeva peraltro possibile, per il Committente, solo all'esito del rilascio della Perizia licenziata in data 09 maggio 2023 dall'Arch. mandato Persona_1 che il professionista portava a compimento non solo confermando inequivocabilmente la effettiva presenza di tali problematiche, ma altresì quantificando nell'importo di € 19.789,18 il relativo deprezzamento delle opere in precedenza eseguita dall'opposta, tenuto anche in conto degli oneri necessari per la rimozione dei difetti riscontrati (il tutto come da elaborato peritale che si allega integralmente al presente atto: doc. 7);
- Alla luce di tutto quanto sopra, quindi, il signor provvedeva Parte_1 prontamente, dapprima, a contestare le nuove richieste economiche di in merito alle quali, per il tramite del legale dallo stesso in CP_1 precedenza incaricato, il Committente comunicava come nulla fosse più dovuto alla appaltatrice, in forza dell'avvenuto pagamento dell'intero prezzo dell'appalto e, soprattutto, della totale infondatezza del consuntivo del 05.05.2022, licenziato in maniera totalmente unilaterale ed arbitraria dall'opposta, riportante opere mai approvate dal Committente e pure risultanti, peraltro, parzialmente coincidenti con quanto già contenuto nel capitolato di cui al preventivo del 14.08.2021, come da comunicazione a firma dell'Avv. Negri che si allega, inviata alla società appaltatrice in data 23.02.2023 (doc. 8).
- Successivamente, una volta ricevuta la Perizia dell'Arch. in data Parte_2
09.05.2023, mediante un ulteriore intervento legale formalizzato dallo scrivente
Avvocato in data 13.06.2023 (doc. 9), l'odierno opponente ribadiva la totale infondatezza della fattura della appaltatrice e, trasmettendo la perizia a quest'ultima, provvedeva pure a denunciare alla stessa, in maniera fattiva e circostanziata, la pagina 6 di 13 presenza dei numerosi vizi e difetti riscontrati all'interno dell'immobile, invitando l'odierna opposta a ritirare le proprie richieste di pagamento e desistere da qualsivoglia iniziativa giudiziaria;
- A discapito di quanto sopra, nonostante le puntuali e specifiche contestazioni formalizzate a più riprese dall'odierno opponente, la società CP_1 insisteva viceversa nelle proprie richieste ed infine, mediante l'azione monitoria qui opposta, la stessa provvedeva ad azionare la fattura di pagamento dalla stessa arbitrariamente emessa, ottenendo un provvedimento di ingiunzione per complessivi
€ 22.165,00 in linea capitale.
Con comparsa di costituzione depositata in data 29.11.2023 si è costituita Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, alla luce delle seguenti difese:
- Nel caso di specie le variazioni sono state ordinane dal committente, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 1661 c.c.;
- i lavori di ristrutturazione, su richiesta del committente, venivano ampliati con le variazioni di cui all'allegato elenco del 5.5.2022 (doc. 2 – consuntivo 5.5.2022). Tali variazioni comportavano l'aumento del corrispettivo originariamente pattuito;
- l'opposta ha specificato quali variazioni qualitative e quantitative siano state poste in essere dall'appaltatore su richiesta del committente, rispetto al preventivo iniziale;
nessuna duplicazione di voci od opere è rinvenibile, in quanto ad ogni voce indicata nel consuntivo corrisponde un lavoro concretamente realizzato;
- In via preliminare, però, si eccepisce, ai sensi dell'art. 1667, 2° comma, c.c., la decadenza del committente dal diritto di far valere tali vizi, per tardività della loro denuncia, avvenuta ben oltre il termine di 60 giorni previsto dalla citata disposizione, in quanto i lavori sono terminati l'11.10.2022 e la prima contestazione risale al 23.2.2023;
- A tal fine appare irrilevante la perizia del 9.5.2023, in quanto i vizi nella stessa denunciati non abbiano natura tale da richiedere indagini ed approfondimenti tecnici, in quanto, per come rappresentati, si sarebbero potuti rilevare ictu oculi;
- i vizi, pur tardivamente denunciati, non sussistono: l'opera è stata eseguita a regola d'arte, per le ragioni che, senza rinuncia all'eccezione di decadenza, vengono indicate analiticamente nella relazione tecnica del 10.10.2023 redatta dall'arch. direttore dei lavori delle opere eseguite presso l'immobile di CP_3 proprietà del sig. e della sig.ra (doc. 13 - Parte_1 Controparte_2 relazione tecnica direttore lavori arch. del 10.10.2023. CP_3
In occasione della prima udienza del 9.2.2024 il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “versamento da parte dell'opponente dell'importo di euro 10.000,00
a tacitazione di ogni pretesa oggetto del presente giudizio, oltre a euro 3.000 a titolo di concorso nelle spese di lite”. La proposta è stata accettata esclusivamente da parte opponente e non da parte opposta. Con successiva ordinanza del 10.10.2024 il Giudice ha ammesso la prova orale, poi assunta all'udienza del 21.5.2024. Ritenuta la causa matura per pagina 7 di 13 la decisione il Giudice ha poi fissato udienza di rimessione della causa in decisione al
22.1.2025, concedendo alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Le opere di cui al consuntivo del 5.5.2022 pone a fondamento della propria opposizione l'assenza di alcun Parte_1 incarico da parte del committente allo svolgimento delle opere extracapitolato di cui al consuntivo del 5.5.2022. Inoltre, parte opponente ha contestato che abbia Controparte_1 mai eseguito le predette opere, le quali costituiscono mere duplicazioni di quanto convenuto nel preventivo originariamente approvato.
Tale motivo di opposizione risulta infondata per i motivi di seguito indicati.
Risulta pacifico e incontestato tra le parti che il sig. comproprietario con la Parte_1 moglie della villetta in Mediglia di via Roma n. 77, ha Parte_3 commissionato lavori di natura edilizia alla accettando la proposta di cui CP_1 al preventivo del 14 agosto 2021, recante importo netto di Euro 127.879,00 (oltre IVA al
10%). In particolare, come riconosciuto da parte attrice opponente e non contestato da parte opposta (cfr. anche preventivo del 14.8.2021, doc. 1 parte opponente), l'opponente ha commissionato all'opposta i seguenti lavori: la fornitura e la posa in opera in tutta l'abitazione, previa la rimozione e lo smaltimento di quanto già esistente: dei pavimenti, dei serramenti, del controsoffitto in cartongesso (con annessa fornitura e posa del materiale per la relativa illuminazione, costituita da faretti ad incasso e strisce led), dei sanitari e della rubinetteria nei bagni, degli infissi sia all'interno che all'esterno della abitazione, oltre alla sistemazione dei muri e della facciata, nonché alla fornitura ed alla realizzazione degli impianti, fra cui l'impianto elettrico, l'impianto di climatizzazione, l'impianto d'allarme e l'impianto citofonico. Risulta parimenti pacifico e incontestato che i lavori terminavano in data 11.10.2022 (doc. 3 parte opponente).
Secondo la ricostruzione di parte opponente gli importi di cui al consuntivo del 5.5.2022 sarebbero non dovuti in quanto varianti non autorizzate dal committente ex art. 1659 c.c.
Tuttavia, la disciplina richiamata da parte opponente riguarda esclusivamente le varianti, ovvero opere non comprese nel progetto originario ma necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientranti nel piano dell'opera.
Di contro, le opere la cui debenza è contestata da parte attrice sono lavori extracontrattuali, in quanto opere diverse che hanno ad oggetto opere diverse da quelle previste dal contratto di appalto e, in specie, a titolo esemplificativo: l'installazione di un camino e della relativa canna fumaria;
la fornitura e la posa di cassaforte;
il battiscopa in parquet anziché laminatino colore bianco.
Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, “In tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientrino nel piano dell'opera stessa e, invece, sono lavori extracontrattuali se siano in possesso di una individualità distinta da quella
pagina 8 di 13 dell'opera originaria pur ad essa connessi ovvero ne integrino una variazione quantitativa
o qualitativa oltre i limiti di legge, sicché, nel primo caso, l'appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle (nella specie, previo ordine scritto applicandosi, contrattualmente, l'art. 13 del capitolato generale delle opere pubbliche), mentre, nel secondo, le opere debbono costituire oggetto di un nuovo appalto” (Cassazione civile, sez.
II, sentenza 12/05/2016 n° 9767). Inoltre, certamente nel caso di specie – come peraltro confermato dall'istruttoria orale – si tratta di variazione ordinate dal committente, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 1661 c.c.
Quanto al regime probatorio, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente poiché, nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", mentre, nel secondo, l'art. 1661
c.c. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 32989 del 13/12/2019).
Nel caso di specie l'istruttoria orale ha ampiamente dimostrato che le variazioni di cui al consuntivo del 5.5.2022 sono state richieste dal committente:
- Il teste , posatore che ha eseguito i lavori per Testimone_1 Controparte_1 presso la casa del sig. ha riconosciuto che l'opponente ha Parte_1 commissionato i lavori di cui al predetto consuntivo in quanto era proprio il sig.
a richiedere i predetti lavori al sig. , il quale ha eseguito tantissimi Parte_1 Tes_1 dei predetti lavori1, pertanto confermandone l'esecuzione; l'affermazione “in linea di massima sì, tranne qualcosa che mi può sfuggire”, non mina l'attendibilità del teste né il valore delle proprie dichiarazioni (confermative del capitolo di prova n. 1
“vero che il sig. ha commissionato ala Workingprogress le opere di cui Parte_1 al consuntivo del 5.5.2022 che mi si rammostra”), in quanto – come affermato dal teste – le richieste venivano effettuate anche ai lavoratori Testimone_2 Tes_2
e Berches Vasile;
[...]
- Il teste socio cooperatore di che ha seguito i lavori Testimone_2 CP_1 svolti presso l'abitazione del sig. ha riconosciuto che l'opponente ha Parte_1 commissionato i lavori di cui al predetto consuntivo, dichiarando di essere “presente quando venivano richieste le opere, peraltro la richiesta veniva fatta anche a me oltre che ai lavoratori (Berches Vasile) e all'artigiano ; mi ricordo Testimone_1 che sono state richieste tutte le opere indicate nel consuntivo. Confermo che il sig.
pagina 9 di 13 era spesso presente (veniva tutti i giorni la mattina e la sera), anche Parte_1 perché abitava al piano di sopra. ADR: per alcune cose non c'era l'incarico scritto però erano comunicate con whatsapp oppure il sig. andava con il Parte_1 tecnico arch. e sceglievano i materiali e poi dava conferma;
a volte le CP_3 conferme erano verbali a volte scritte” (tale circostanza risulta poi confermata dal doc. 15 di parte opposta, recante messaggi whatsapp in cui il sig. ha Parte_1 commissionato alla la riparazione della copertura, la fornitura e CP_1 posa della cassaforte, la fornitura e posa della cancellata zincata con porfido, la fornitura e posa delle porte e la sostituzione delle tubazioni del riscaldamento di cui ai punti 4, 5, 10, 23 e 25 del consuntivo del 5.5.2022; le dichiarazioni del teste inoltre devono essere considerate attendibili in quanto precise, circostanziate e in quanto confermative di quanto già dichiarato dal teste;
Testimone_1
- Le dichiarazioni rese dal teste risultano inutilizzabili in Parte_3 quanto teste incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c.: la sig.ra risulta Parte_3 coniuge del sig. in regime di comunione legale riguardante anche Parte_1
l'immobile oggetto di causa (cfr. Cass. 8 maggio 2015 n. 9304);
- Il teste figlia dell'attore, ha reso invece dichiarazioni Testimone_3 generiche e de relato: “che io sappia non sono state commissionate quelle opere lo so perché me lo ha detto mio padre e perché io ero presente (passavo ogni tanto ma non in modo così frequente;
all'incirca una volta a settimana)”; pertanto, tali dichiarazioni risultano inidonee a smentire che le opere di cui al consuntivo del
5.5.2022 sono state commissionate espressamente da parte del sig. Parte_1
Inoltre, diversamente da quanto dedotto da parte opponente le predette opere sono state tutte eseguite e non costituiscono duplicazioni delle opere di cui all'originario preventivo del 14.8.2021, come peraltro analiticamente esposto da parte di Controparte_1
a) “fornitura e posa n. 1 faretto e n. 5 led trasformatori” (cfr. voce n. 10 del preventivo): il consuntivo indica la differenza di costo tra i lavori che il sig. ha commissionato al punto 10 del preventivo (formazione in Parte_1 controsoffitto in cartongesso in zona notte, zona ingresso e parte cucina per 20 mq ca. Fornitura n. 10 faretti ad incasso 7 ml LED per cucina e soggiorno) e CP_5 la variazione quantitativa richiesta successivamente cioè 11 faretti e 13 ml di led
(invece degli originari 10 faretti e 7 ml di led);
b) “fornitura e posa n. 8 lampade Rossini” (cfr. voce n. 10 del preventivo): risulta dagli atti di causa che i committenti hanno richiesto la fornitura delle lampade della nel mese di marzo 2022, durante l'esecuzione dei lavori, successivamente CP_5 alla redazione del preventivo del 14 agosto 2021 (cfr. doc. 12 parte opposta, corrispondenza mail 28.3.2022 / con cui la sig.ra Parte_3 CP_1 Parte_3 ha approvato il preventivo di € 1.180,00 oltre iva); c) “fornitura e posa di cassonetto per porta scorrevole vano scale comprese di demolizione e ripristini;
fornitura e posa porta scorrevole cieca vano scala;
fornitura e posa porta a vetri scorrevoli disimpegno notte” (cfr. voce n. 19 del pagina 10 di 13 preventivo): diversamente da quanto dedotto da parte opponente tale voce non risulta presente nel preventivo del 14.8.2021, il cui punto. 19 prevede la fornitura di e posa di 5 porte bianche in laminatino;
d) “sostituzione tubo riscaldamento” (cfr. voce n. 29 del preventivo): diversamente da quanto dedotto da parte opponente tale voce non risulta presente nel preventivo del
14.8.2021, il cui punto 29 prevede “modiche impianto caloriferi, comprensivo di assistenze murarie”;
e) “frutti light NO anziché MA;
impianto elettrico” (cfr. voce n. 22 del preventivo): non solo tali opere risultano evidentemente delle varianti rispetto a quanto originariamente previsto nel preventivo del 14.8.2021 (punto n. 22:
“impianto elettrico con quadro elettrico e frutti MA PL bianchi”), ma l'incarico di parte opponente di eseguire tale opera in variante trova riscontro nella conversazione whatapp del 29.11.2021 tra il sig. ed il geom. (doc. Parte_1 CP_3
11 parte opposta).
Per quanto attiene alla fornitura e alla posa della cancellata zincata, parte opponente sostiene di aver già pagato in contanti la predetta opera di cui alla voce n 10 del consuntivo.
Tuttavia, nel preventivo del 5 maggio 2022 è la stessa a dare atto della CP_1 corresponsione di tale somma: a pagina 2 dello stesso infatti emerge che, sebbene l'importo complessivo sia di € 23.150,00, quello effettivamente richiesto è di € 20.150,00 con una differenza in favore del sig. proprio di € 3.000,00 corrispondenti all'importo Parte_1 indicato nella quietanza di cui al doc. 11 di parte opponente.
Rispetto alle restanti voci del consuntivo, parte opponente si limita genericamente ad affermare che le stesse costituiscono lavorazioni effettuate in maniera totalmente arbitraria dall'appaltatrice nel corso dei lavori. Pertanto, non solo tale affermazione risulta sconfessata alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale e documentale, ma è la stessa parte opponente ad affermare che tali ulteriori lavori sono stati eseguiti da
Controparte_1
3. I presunti vizi e difetti delle opere appaltate: la decadenza ex art. 1667 comma
2 c.c. pone a fondamento della propria opposizione inoltre presunti vizi e Parte_1 difetti delle opere appaltate, formulando a tal fine eccezione riconvenzionale ex art. 1667
c.c.. Secondo la ricostruzione di parte opponente infatti, a seguito della consegna dell'opera nell'autunno 2022, il signor iniziava a percepire come i lavori Parte_1 recentemente eseguiti all'interno dell'immobile presentassero, in realtà, svariate manchevolezze, ammaloramenti, difetti di funzionamento e non conformità, sia nella fornitura del materiale che nella posa dello stesso, con particolare riferimento agli impianti oltre alla stesura dell'intonaco, alla esecuzione delle stuccature e delle rifiniture murarie, alla registrazione dei serramenti e delle persiane, alla installazione del box doccia, all'installazione dell'impianto di antifurto ed alla posa delle piastrelle del bagno, che presentano fughe del tutto deteriorate che necessitano di essere ripristinate. L'attore tuttavia pagina 11 di 13 poteva compiutamente e definitivamente individuare le predette anomalie solo in sede di redazione di perizia del 9.5.2023 da parte dell'arch. Parte_2
Parte opposta ha eccepito la decadenza di parte opponente ex art. 1667 comma 2 c.c.
Tale eccezione deve ritenersi fondata alla luce delle considerazioni che seguono:
- Ai sensi dell'art. 1667 comma 2 c.c. il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro 60 giorni dalla scoperta;
- Nel caso di specie la consegna dei lavori è avvenuta in data 11.10.2022 (doc. 3 parte opponente) e la prima denunzia dei vizi è avvenuta verbalmente a febbraio 2023, come risultante dalla comunicazione di parte opposta del 18.2.2023 in cui la parte afferma quanto segue “poi, solo nel mese corrente, a seguito della nostra richiesta di emissione del saldo, avete avanzato contestazioni verbali di natura indeterminata, pretestuose e infondate” (doc. 4 parte opponente), contestazioni poi confermata dalla seguente generica missiva del 23.2.2023 (doc. 8 parte opponente), allorquando il difensore del sig. nel contestare per la prima volta per Parte_1 iscritto gli importi dovuti di cui al consuntivo del 5.5.2022, lamentava genericamente che “i Sig.ri hanno più volte contestato […] i Parte_4 predetti lavori eseguiti, già in corso d'opera, con Vostre promesse di intervento, mai eseguito, per la migliore verifica delle opere e l'eliminazione dei vizi lamentati”, senza descrivere in alcun modo l'entità e la natura dei predetti vizi;
- A tal fine appare privo di pregio il fatto che la perizia di parte sia stata consegnata al sig. solo in data 9.5.2023; Parte_1
- Infatti, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, “In tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche
a carattere esplorativo. Sicché, l'inizio della decorrenza del termine di decadenza può essere però legittimamente spostato in avanti nel tempo solo quando gli accertamenti tecnici si rendano effettivamente necessari per comprendere appieno la gravità dei difetti e stabilire il corretto collegamento causale, allo scopo di indirizzare verso la giusta parte una eventuale azione del danneggiato. Non necessariamente né automaticamente il decorso del termine è postergato all'esito degli approfondimenti tecnici qualora, come nella specie, si tratti di problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili cause fin dal suo primo manifestarsi” (Cass. Sez. 2^, 29/10/2019 (Ud. 14/05/2019), Ordinanza
n.27693);
- Di contro nel caso di specie i vizi dedotti da parte opponente (ammaloramenti, difetti di funzionamento e non conformità, sia nella fornitura del materiale che nella pagina 12 di 13 posa dello stesso, oltre alla stesura dell'intonaco, alla esecuzione delle stuccature e delle rifiniture murarie, alla registrazione dei serramenti e delle persiane, alla installazione del box doccia, all'installazione dell'impianto di antifurto ed alla posa delle piastrelle del bagno) costituiscono vizi riconoscibili ictu oculi, peraltro la perizia prodotta in giudizio dall'opponente non svolge indagini strutturali, non compie verifiche tecniche in assenza delle quali non si sarebbe potuto rilevare il vizio, limitandosi a riportare riproduzioni fotografiche di parti dell'immobile e dell'opera che, a detta del perito, sarebbero rivelatrici della presenza vizi e difetti
(doc. 7 parte opponente).
Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono l'opposizione deve essere integralmente rigettata con conseguente conferma del decreto ingiutnivo opposto.
4. Spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 147/2022, devono essere interamente poste a carico di parte opponente.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione promossa da e per l'effetto dichiara Parte_1 definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 911/2023 emesso in data 20.6.2023 dal
Tribunale di Lodi;
2) condanna altresì a rimborsare in favore di Parte_1 Controparte_1
le spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre 15%
[...] per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Lodi, 15 maggio 2025
Il giudice
Ada Cappello
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare il teste ha dichiarato quanto segue: “in linea di massima sì, tranne qualcosa che mi può sfuggire;
tante volte io ero presente, il sig. era sempre lì e quindi ero presente Parte_1 quando lui chiedeva questi lavori;
tantissimi me li ricordo perché li ho fatti tutti io;
per esempio però la fornitura delle placche dell'elettrico non era di competenza mia quindi non sono andato a guardare oppure anche la fornitura del cronotermostato, della posa delle lampade;
anche la sig.ra era contenta di quello che avevamo eseguito”.