Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01203/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00829/2022 REG.RIC.
N. 00132/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 829 del 2022, proposto da
ST RE, IO IO, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Luppi, Francesco Luppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Melzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2023, proposto da
ST RE, IO IO, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Luppi, Francesco Luppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Melzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 829 del 2022:
- del provvedimento inibitorio del Comune di Castiglione delle Stiviere, Prot. 2022/0036206 del 11/07/2022, avente ad oggetto: “ Segnalazione certificata di inizio attività n 2022/00614/PE-ordine di non effettuare l'intervento relativo ai seguenti lavori: ristrutturazione edilizia da eseguirsi su immobile posto in via Fichetto n 13 ”;
- dell'art. 25 delle NTA del PDR del PGT vigente, limitatamente alla previsione di assoggettamento degli interventi di ristrutturazione a permesso di costruire convenzionato, come approvato in via definitiva con deliberazione di consiglio comunale n 42 del 21/4/2017, pubblicata sul BURL n 17 del 13/9/2017;
- dell'art. 9 delle NTA del PDS del PGT vigente, limitatamente all'assoggettamento delle opere di ristrutturazione e dei cambi d'uso senza opere al reperimento di standard e servizi pubblici, come approvato in via definitiva con deliberazione di consiglio comunale n 42 del 21/4/2017, pubblicata sul BURL n 17 del 13/9/2017;
per l’accertamento
- dell'inefficacia e/o la nullità e, in ogni caso, annullamento della comunicazione del Comune di Castiglione delle Stiviere datata 5/10/2022, prot. n 51350;
- ex artt. 31 e 34 c.p.a., della fondatezza della pretesa dedotta in termini di regime autorizzativo dell'intervento di progetto ed esclusione dello stesso dall'obbligo di reperimento di aree per servizi pubblici o monetizzazione, oltre che con gratuità dell'intervento;
quanto al ricorso n. 132 del 2023:
in via principale:
- per l’accertamento della gratuità dell'intervento oggetto di pratica n 2022/00854/PE, PDC prot. 6583 del 6/2/2023, o, in via subordinata, per la determinazione delle somme eventualmente dovute, a titolo di contributo di costruzione e monetizzazione per l'intervento di progetto, con condanna del Comune di Castiglione delle Stiviere alla restituzione ai ricorrenti delle somme versate in eccesso, in misura pari ad euro 32.700,84, o alla diversa misura determinata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal versamento alla domanda e, nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo;
- per l’accertamento dell'illegittimità e, ove occorra, per l’annullamento in parte qua :
- del PDC convenzionato n 2022/00854/PE, prot. n 6583 del 6/2/2023 limitatamente al diniego di gratuità dell'intervento e alla determinazione del contributo di costruzione e delle monetizzazioni;
- del provvedimento prot. n 64259 del 9/12/2022, comunicato in pari data alla progettista, limitatamente alla parte in cui il Comune di Castiglione riteneva l'intervento soggetto a PDC convenzionato e disponeva il rigetto dell'istanza di gratuità dell'intervento n 2022/00854/PE;
- della delibera di Giunta Comunale n 150 del 23/12/2022, comunicata in data 2/1/2023, nonché, ove occorra, dell'allegata proposta di delibera n 190 del Dirigente dell'Area tecnica, entrambi, limitatamente alla parte in cui il Comune di Castiglione riteneva l'intervento soggetto a PDC convenzionato e disponeva il rigetto dell'istanza di gratuità dell'intervento n 2022/00854/PE;
- ove occorra, della comunicazione degli oneri dovuti, prot. n 408/2023 del 2/1/2023, comunicato al progettista in pari data e, in quanto richiamata in motivazione, della comunicazione dei motivi ostativi prot. 59300 del 14/11/2022, comunicata al progettista in pari data;
- dell'art. 25 delle NTA del PDR del PGT vigente, limitatamente alla previsione di assoggettamento degli interventi di ristrutturazione a permesso di costruire convenzionato; nonché, ove occorra, dell'art. 9 delle NTA del PDS del PGT vigente, limitatamente all'assoggettamento delle opere di ristrutturazione e dei cambi d'uso senza opere al reperimento di standard e servizi pubblici, come approvati in via definitiva con deliberazione di consiglio comunale n 42 del 21/4/2017, pubblicata sul BURL n 17 del 13/9/2017;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castiglione delle Stiviere;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa AN PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti IA EF e IA BO sono proprietari, a far data dal 6 gennaio 2021, di un complesso immobiliare, comprensivo di un edificio da destinare a prima casa, sito in Castiglione delle Stiviere, via Fichetto n 13, catastalmente identificato al foglio 18, mappale 101 sub. 1 e 2.
Gli immobili sono inseriti dal PGT vigente in zona agricola, e comprendono un fabbricato rurale abitativo, identificato catastalmente con il mappale 101 sub 1, graffato con il mappale 102 sub 1 (cortile), un fabbricato rurale strumentale nei pressi, identificato catastalmente con il mappale 101 sub 2, entrambi posti in via Fichetto al n. 13, e alcuni terreni identificati al catasto terreni con le particelle 92, 249, 251 e 252.
In data 1 febbraio 2022, IA EF presentava domanda di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia, da eseguirsi sui due fabbricati citati, l’uno rurale abitativo e l’altro rurale strumentale.
L’intervento veniva autorizzato con provvedimento in data 30 maggio 2022.
In data 20 giugno 2022, i ricorrenti trasmettevano al Comune di Castiglione delle Stiviere SCIA edilizia di ristrutturazione, avente ad oggetto le opere già autorizzate sotto il profilo paesaggistico, con protocollo 2022/0032518 del 22 giugno 2022.
Con provvedimento inibitorio prot. 36206 dell’11 luglio 2022, il Comune di Castiglione delle Stiviere ordinava, richiamando l’art. 25 comma 4 delle N.T.A., di non effettuare l’intervento, disponendo l’archiviazione della pratica, ritenendo che il progetto di ristrutturazione dell’edificio richiedesse la presentazione di una domanda di permesso di costruire convenzionato, anche in ragione della necessità di normare le monetizzazioni dovute a fronte del cambio di destinazione d’uso dell’immobile. L’inibizione della SCIA è stata esplicitata a mezzo della successiva nota prot. 51350 del 5 ottobre 2022.
Con ricorso notificato il 7 ottobre 2022 e ritualmente depositato, contraddistinto con il n. 829/2022, i ricorrenti agivano per l’annullamento di detti provvedimenti, affidando il gravame ai seguenti motivi di censura:
“ 1) Violazione dell’art. 97 cost.; Violazione degli artt. 1, 2, 3, 10bis, 19 L 241/1990; Violazione degli artt. 31 e 41 quinquies, L. 17/08/1942, n. 1150, degli artt. 3 e 4, DM 1444/1968; degli artt. 9 e 10, L. 28/01/1977, n. 10; degli artt. 3, 6bis, 9bis, 10, 22, 28 bis DPR 380/01, dell’art. 119, DL 19/5/2020 n 34, convertito con L 17/7/2020 n 77, dell’art. 9, DL 1/3/2022 n 17, convertito con L 34/2022 e degli artt. 9, 14, 33, 34, 51 L.R. Lombardia 11/03/2005, n. 12; Contraddittorietà e violazione dell’art. 9 delle 3 NTA del Piano dei Servizi e degli artt. 2 e 10 delle NTA del piano delle regole del PGT vigente; Carenza di istruttoria e difetto di motivazione; Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, necessarietà e adeguatezza; Violazione dei principi di efficienza, trasparenza, leale collaborazione e non aggravamento del procedimento ”, per aver il Comune di Castiglione delle Stiviere operato un’errata qualificazione della destinazione d’uso del fabbricato, sebbene le risultanze catastali deponessero per una destinazione dell’immobile a civile abitazione;
“ 2) Violazione dell’art. 97 cost.; Violazione degli artt. 1, 3, 19 L 241/1990, degli artt. 3, 9, 10, 22, 28 bis DPR 380/01 e degli artt. 8, 9, 10, 14, 33, 34 L.R. Lombardia 11/03/2005, n. 12; Contraddittorietà; Violazione del principio di specialità e degli artt. 9 e 12 delle NTA del Piano dei Servizi, degli artt. 2 e 10 delle NTA del piano delle regole e del documento di piano del PGT vigente; Violazione dell’art. 12 preleggi e degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1371 c.c.; Carenza di istruttoria e difetto di motivazione; Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, necessarietà e adeguatezza; Violazione dei principi di efficienza, trasparenza, leale collaborazione e non aggravamento del procedimento ”, ritenendo illegittimo l’art. 25 N.T.A. laddove prevede il titolo edilizio convenzionato anche per interventi che esulano dagli ambiti di trasformazione o dagli altri casi previsti specificamente dall’art. 10 della N.T.A. così realizzando una un contrasto intrinseco tra le norme del piano;
“ 3) Violazione degli artt. 23, 97, 117 e 118 cost.; Violazione degli artt. 1, 3 e 4, preleggi; Carenza di potere; Incompetenza; Sviamento; Violazione degli artt. 1, 3, 19 L 241/1990; degli artt. 7, 13, 28, 41quinquies, L. 17/08/1942, n. 1150, degli artt. 3 e 4 del DM 02/04/1968, n. 1444; degli artt. 3, 9, 10, 16, 17, 18, 22, 28 bis DPR 380/01 e degli artt. 7, 8, 9, 10, 14, 33, 34, 43-47, 51 L.R. Lombardia 11/03/2005, n. 12; Carenza di istruttoria e difetto di motivazione; Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, necessarietà e adeguatezza; Violazione dei principi di efficienza, trasparenza, leale collaborazione e non aggravamento del procedimento ”, per aver il Comune di Castiglione delle Stiviere consentito un’illegittima modifica del regime abilitativo degli interventi edilizi ad opera di una norma secondaria regolamentare e dunque in carenza di potere e violazione degli artt. 117 e 118 Cost.. Inoltre la previsione di un obbligo di convenzionamento a prescindere dalla consistenza dell’intervento sarebbe funzionale unicamente ad una finalità di cassa e dunque al fine di giustificare oneri non dovuti;
“ 4) Violazione degli artt. 23 e 97 cost.; Violazione degli artt. 1, 2, 3, 7, 10bis, 19, 21 quinquies, 21 nonies, L 241/1990; Violazione degli artt. 3 e 4 del DM 02/04/1968, n. 1444, dell’art. 41 quinquies, L 17/08/1942, n. 1150, degli artt. 3, 9, 9bis, 10, 16, 17, 18, 22, 28 bis DPR 380/01 e degli artt. L.R. Lombardia 11/03/2005, n. 12; Contraddittorietà e violazione dell’art. 9 delle NTA del PDS del PGT vigente; Carenza di istruttoria e di motivazione; Sviamento; Violazione dei principi del corretto procedimento, di trasparenza, correttezza e leale collaborazione ”, per aver l’Amministrazione con la comunicazione prot. 51350/2022 del 5 ottobre 2022, pur sprovvista di natura provvedimentale e non idonea ad incidere su un procedimento già concluso, realizzato un tentativo di integrazione postuma della motivazione.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Castiglione delle Stiviere con atto di stile il 5 aprile 2023.
4. Nelle more del giudizio, con istanza prot. 2022/0046346 di data 9 settembre 2022, i ricorrenti chiedevano il rilascio di un permesso di costruire convenzionato con esonero dal contributo di costruzione ex art. 17 D.P.R. 380/2001.
Con atto prot. 59300 del 14 novembre 2022, il Comune comunicava ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990 la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di costruire in convenzione, ma evidenziava anche i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di gratuità dell’intervento edilizio, consistenti nella qualificazione dell’intervento stesso come mutamento d’uso urbanisticamente rilevante.
In data 23 novembre 2022, i ricorrenti presentavano osservazioni al preavviso di diniego.
Con provvedimento prot. 64259 del 9 dicembre 2022, il Comune di Castiglione accoglieva l’istanza di permesso di costruire convenzionato rigettando l’istanza di gratuita dell’intervento.
Con delibera di Giunta n. 150 del 23 dicembre 2022, il Comune approvava la richiesta di permesso di costruire convenzionato, ritenendo integrato un cambio d’uso e quantificando gli oneri dovuti in misura di euro 32.700,84, di cui chiedeva il pagamento con comunicazione del 2 gennaio 2023.
Il successivo 10 gennaio 2023, i ricorrenti comunicavano che avrebbero proceduto al pagamento con animo di rivalsa. Il pagamento è stato eseguito il 26 gennaio 2023.
In data 6 febbraio 2023, veniva rilasciato il permesso di costruire n. 2022/00854/PE prot. n 6583/2023.
5. Con ricorso notificato il 6 febbraio 2023, e ritualmente depositato, contraddistinto con il n. 132/2023, i ricorrenti IA EF e IA BO agivano dinanzi a questo T.A.R. per l’accertamento della gratuità dell’intervento oggetto del citato permesso di costruire convenzionato, e per la condanna del Comune di Castiglione delle Stiviere alla restituzione delle somme versate in esecuzione degli atti contestati, previo, ove occorra, accertamento dell’illegittimità e annullamento, in parte qua degli atti presupposti, e in particolare del provvedimento prot. n 64259 del 9 dicembre 2022, limitatamente al punto in cui il Comune ha ritenuto l’intervento soggetto a PDC convenzionato e ha disposto il rigetto dell’istanza di gratuità dell’intervento.
6. Il secondo ricorso è articolato nei seguenti motivi di censura:
- “ 1) Violazione degli artt. 23 e 97 cost. e dell’art. 1, L 241/1990; Sviamento; Violazione degli artt. 2 e 3, D.M. 02/01/1998, n. 28 e 3, 4, 6 e 28, R.D.L. 13/04/1939, n. 652; Violazione degli artt. 31 e 41 quinquies, L. 17/08/1942, n. 1150; degli artt. 3 e 4, DM 1444/1968; degli artt. 1, 3, 9 e 10, L. 28/01/1977, n. 10; degli artt. 8 e 26, L 28/2/1985 n 47; degli artt. 3, 9, 9bis, 16, 17, 23ter, 28bis, DPR 380/01; degli artt. 1, 2, 3, 5, LR 5/12/1977 n 60; degli artt. 8, 9, 12, 33, 43, 44, 47, 48, 51, 52, 53, L.R. Lombardia 11/03/2005, n. 12; Carenza di istruttoria e difetto di motivazione; Contraddittorietà e violazione del PGT; Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, necessarietà e adeguatezza; Violazione dei principi di efficienza e trasparenza”, per aver, in sintesi, i provvedimenti comunali basato la richiesta di versamento del contributo di costruzione e la monetizzazione degli standards sulla ritenuta esistenza di un cambio di destinazione d’uso dell’abitazione unifamiliare dei ricorrenti da agricola a residenziale, pur a fronte di differenti classificazioni catastali;
“2 ) Violazione degli artt. 23 e 97 cost. e dell’art. 1, 3, 10, 10bis, L 241/1990; Sviamento; Violazione degli artt. 31 e 41 quinquies, L. 17/08/1942, n. 1150; degli artt. 8, 10, 17 e 18, L. 06/08/1967, n. 765; degli artt. 3 e 4, DM 1444/1968; degli artt. 1, 3, 9 e 10, L. 28/01/1977, n. 10; degli artt. 3, 9, 9bis, 16, 17, 23ter, 28bis, DPR 380/01; degli artt. 8, 9, 12, 33, 43, 44, 47, 48, 51, 52, 53, L.R. Lombardia 11/03/2005, n. 12; Carenza di istruttoria e difetto di motivazione; Contraddittorietà e violazione del PGT; Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, necessarietà e adeguatezza; Violazione dei principi di efficienza e trasparenza ”, in ragione della circostanza che l’immobile in questione ha sempre avuto una destinazione residenziale, essendo i precedenti proprietari danti causa sprovvisti della qualifica soggettiva di coltivatore diretto, e non è mai stato oggetto di riconoscimento del requisito della ruralità;
“ 3) Violazione artt. 23, 97, 117 e 118 cost.; Violazione degli artt. 1, 3, 4, 12 preleggi; Violazione degli artt. 1, 3, 19 L 241/1990; degli artt. 7, 13, 28, 41quinquies, L. 17/08/1942, n. 1150, degli artt. 3 e 4 del DM 02/04/1968, n. 1444; degli artt. 3, 9, 10, 16, 17, 18, 22, 28 bis DPR 380/01 e degli artt. 7, 8, 9, 10, 14, 33, 34, 43-47, 51 L.R. Lombardia 11/03/2005, n. 12; Contraddittorietà; Violazione del principio di specialità e degli artt. 9 e 12 delle NTA del Piano dei Servizi, degli artt. 2 e 10 delle NTA del piano delle regole e del documento di piano del PGT vigente; Violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1371 c.c.; Carenza di istruttoria e difetto di motivazione; Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, necessarietà e adeguatezza ”, per l’illegittimità della pretesa di pagamento di standards e dei correlativi oneri di monetizzazione per un intervento di ristrutturazione di un edificio unifamiliare destinato a prima casa, disciplinato dal piano delle regole;
“ 4) Violazione degli artt. 23 e 97 cost. e dell’art. 1, 3, 10, 10bis, L 241/1990; Sviamento; Violazione degli artt. 3, 9, 9bis, 16, 17, 23ter, 28bis, DPR 380/01; degli artt. 8, 9, 12, 33, 43, 44, 47, 48, 51, 52, 53, L.R. Lombardia 11/03/2005, n. 12; Carenza di istruttoria e difetto di motivazione; Contraddittorietà e violazione del PGT; Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, necessarietà e adeguatezza; Violazione dei principi di efficienza e trasparenza ”, in quanto, indipendentemente dall’inquadramento dell’intervento, da ricomprendere nella manutenzione ordinaria e nel risanamento conservativo con esclusione di oneri, e dall’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 17, comma 3, lett. b) del DPR 6 giugno 2001 n. 380, il calcolo degli oneri e degli standards comunali sarebbe manifestamente errato. Il Comune avrebbe illegittimamente calcolato gli standards e il contributo di costruzione applicando gli indici richiesti per la nuova costruzione da realizzare con piano attuativo, ritenendo necessario, senza motivazione alcuna, l’incremento dei servizi pubblici in misura pari alla nuova costruzione, pur qualificando l’intervento come ristrutturazione di una prima casa senza ampliamento.
7. Il 5 aprile 2023, si è costituito in giudizio il Comune di Castiglione delle Stiviere con memoria di stile, successivamente integrata dal deposito di memoria e pertinente documentazione.
8. Con memoria del 27 settembre 2025, depositata nell’ambito del giudizio n. 829/2022, il Comune ha chiesto in via preliminare dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’istanza e del successivo rilascio del permesso di costruire convenzionato.
8. All’approssimarsi dell’udienza pubblica, fissata per la trattazione dei due ricorsi, le parti hanno depositato memorie.
9. All’udienza pubblica del 6 novembre 2025 entrambe le cause sono state spedite in decisione.
10. In via preliminare, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., in ragione della sussistenza di connessione soggettiva e oggettiva fra gli stessi, che ne impone la trattazione congiunta.
11. Sempre in via preliminare, va affermato il persistente interesse dei ricorrenti ad una pronuncia sul merito del ricorso n. 829/2022 non avendo gli stessi prestato sostanziale acquiescenza al provvedimento inibitorio impugnato, e dovendosi anche tenere conto dell’autonomia dei titoli edilizi richiesti, pur a fronte di un medesimo intervento edilizio.
12. L’esame dei motivi di entrambi i ricorsi prende le mosse dalla corretta qualificazione dell’intervento edilizio oggetto prima di SCIA e poi del permesso di costruire convenzionato.
12.1. Al riguardo, i primi due motivi di entrambi i ricorsi, attinenti alla destinazione d’uso residenziale del fabbricato, non possono essere condivisi.
Il complesso immobiliare ricade in zona agricola ed è costituito da un fabbricato principale, un tempo destinato ad abitazione del coltivatore diretto, e da un fabbricato utilizzato come deposito agricolo, l’uno da classificarsi come fabbricato rurale abitativo e l’altro come fabbricato rurale strumentale. Non si tratta, quindi, di un edificio unifamiliare.
Tali classificazioni sono chiaramente evincibili dalla planimetria allegata alla domanda di condono edilizio del 1986 nonché dalla concessione rilasciata il 3 ottobre 1990 (doc. 23 del Comune).
Dalle fotografie allegate alla domanda di condono, emerge che di fatto uno dei due fabbricati era interamente funzionale all’attività agricola, in quanto adibito ad attività strumentali quali il ricovero del foraggio, dei cereali ed attrezzi agricoli.
Tale fabbricato è rimasto immodificato fino alla data di presentazione della SCIA dell’11 luglio 2022, come si evince dalla stessa documentazione fotografica allegata dai ricorrenti in sede amministrativa (doc. 8).
Al secondo fabbricato, pur classificato al catasto urbano nella categoria A/3 ed in seguito A/5, è invece attribuita una destinazione d’uso abitativa, in quanto originariamente destinato ad abitazione dell’imprenditore agricolo e dei suoi familiari, e collegato all’attività agricola.
Questo non cancella però il carattere della ruralità. Sono infatti da considerare rurali anche i fabbricati destinati ad uso abitativo, quando la funzione abitativa risulti strettamente connessa all’attività agricola espletata.
L’art. 9 bis del DPR 380/2001, richiamato dall’art 23 ter stesso DPR, individua la documentazione da considerare per stabilire lo stato legittimo degli immobili.
Tale disposizione è stata correttamente interpretata ed applicata dal Comune per individuare la destinazione dei fabbricati in esame.
La definizione di fabbricato rurale ad uso abitativo non dipende unicamente dalla classificazione catastale (la quale svolge una funzione meramente indiziaria), dovendosi al contrario attribuire valenza anche ad altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, e ogni altro atto, pubblico o privato, da cui emerga un uso abitativo di tipo rurale e non già un uso residenziale avulso dalla zona agricola, stante anche la presunzione di ruralità del fabbricato desumibile dalla collocazione in zona agricola (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 aprile 2019, n. 2115).
Nella specie, in disparte le risultanze catastali, rilevano le circostanze che l’immobile abitativo ricada in zona agricola, sia servito da altro fabbricato con chiara destinazione strumentale agricola, e sia stato abitato da un imprenditore agricolo, EN ZZ, uno dei danti causa degli odierni ricorrenti (vedi doc. 24 visura camerale e doc.4 parte ricorrente).
I precedenti proprietari disponevano nei pressi, oltre che del citato fabbricato strumentale all’attività agricola, anche dei fondi agricoli per la coltivazione (fg. 18 particelle 92, 249, 251, 252 e fg.19 particella 29, censite nel catasto terreni), come risulta dagli atti notarili prodotti dagli stessi ricorrenti.
Il fatto, evidenziato dai ricorrenti, che l’immobile prima del 1991 fosse abitato da soggetti che avevano dichiarato negli atti notarili di essere operai e casalinghe non è idoneo a suffragare la tesi che in origine il fabbricato fosse destinato unicamente a civile abitazione, e che non fosse utilizzato per scopi agricoli o come casa colonica.
Nel 1986, prima che il signor EN ZZ iniziasse nel 1991 l’attività agricola, il fabbricato adiacente (rurale strumentale), connesso al fabbricato rurale abitativo, era utilizzato per ricovero foraggio, cereali ed attrezzi agricoli, come risulta evidente dalla planimetria (doc. 23) e dalle fotografie (doc. 16) allegate alla domanda di condono edilizio presentata dal signor ZZ.
Da tali documenti (planimetria e foto) può ragionevolmente presumersi che nel 1986 il fienile fosse funzionante, stante anche il possesso dei fondi agricoli collegati (fg. 18 particelle 92, 249, 251, 252 e fg.19 particella 29, censite nel catasto terreni), e che pure i danti causa del signor ZZ, ancorché operai o casalinghe, svolgessero attività agricola.
Dunque, al di là della professione dichiarata negli atti notarili, entrambi i fabbricati avevano una destinazione rurale anche prima del 1991, e come tali venivano utilizzato dai precedenti proprietari.
All’epoca dell’avvio dell’attività agricola del signor ZZ nel 1991 vi era verosimilmente continuità nell’uso agricolo, fino alla cessazione dello stesso in data 8 gennaio 2003.
12.2. Il fatto che successivamente alla dismissione dell’attività agricola del signor ZZ gli immobili siano stati classificati dal PGT come costruzioni civili in zona agricola non dimostra che già in origine la destinazione d’uso fosse tale.
La classificazione nel nuovo strumento urbanistico risulta meramente ricognitiva della più recente condizione dell’immobile, ed è funzionale al rilascio di nuovi titoli edilizi. Questo implica evidentemente una soluzione di continuità, mediata dal PGT, tra la condizione originaria dell’immobile e quella più recente introdotta dal titolo edilizio.
12.3. I ricorrenti sostengono che il regime giuridico delle abitazioni rurali sarebbe diverso a seconda che esse siano state edificate prima o dopo l’entrata in vigore della L. 10/1977, che ha introdotto il principio della onerosità della concessione edilizia.
Secondo questa tesi, per le residenze rurali edificate prima dell’entrata in vigore della L. 10/1977 il passaggio dall’uno all’altro utilizzo non configurerebbe alcuna modifica della destinazione d’uso giuridicamente rilevante, dal momento che il titolo abilitativo autorizzava entrambi gli utilizzi e ad entrambi concedeva il beneficio della gratuità previsto, in modo generalizzato, per il rilascio di qualsivoglia titolo edilizio.
Al riguardo, la difesa dei ricorrenti richiama le sentenze del TAR Piemonte nn. 687/2019 e 516/2022.
Tuttavia, questo argomento non è condivisibile, in quanto, al di là della specifica legislazione regionale del Piemonte, il carattere oneroso o gratuito di un intervento edilizio deve essere valutato al presente, quando i lavori vengono eseguiti, essendo rilevante non la storia remota del fabbricato ma l’incremento di utilità conseguito dal proprietario nell’ultima trasformazione dello stesso, e correlativamente l’onere per l’amministrazione in termini di adeguamento delle infrastrutture pubbliche e dei servizi.
12.4. Parimenti infondate sono le censure dedotte con il secondo motivo del ricorso n. 829/2022 per dimostrare l’illegittimità dell’art 25 delle N.T.A.. In proposito, si osserva che la disposizione è contenuta nel PGT approvato dal C.C. con delibera n. 42 del 21 aprile 2017 pubblicata sul BURL il 13 settembre 2017 (doc. 13). Il Comune aveva individuato nella zona agricola con cerchio azzurro (doc. 15 estratto PGT vigente) gli edifici civili che prima erano rurali ma nel tempo avevano perso detta caratteristica di ruralità, per i quali in caso di ristrutturazione i proprietari, stante il cambio di destinazione d’uso da agricola a residenziale, avrebbero dovuto versare gli oneri richiesti.
La natura immediatamente lesiva della disposizione ne avrebbe imposto l’immediata impugnazione, sicché le censure prospettate sono inammissibili.
12.5. Con riguardo all’eccesso di potere in relazione all’illegittima modifica del regime abilitativo degli interventi edilizi, la tesi dei ricorrenti, prospettata con il terzo motivo del ricorso n. 829/2022, non risulta condivisibile.
L’art. 62 della LR della Lombardia 12/2005 dà facoltà ai Comune di regolamentare l’edificazione in zona agricola. L’art. 10 comma 4 della medesima legge regionale prevede che i Comuni individuino nel PGT gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone la disciplina senza distinguere se la costruzione sia anteriore o successiva alla L. 10/1977. L’art. 51, inoltre, prevede che i Comuni indichino nel PGT in quali casi i mutamenti di destinazione d’uso degli edifici comportino un aumento di carico urbanistico.
In questo quadro normativo, risulta legittima la previsione dell’art 25 delle N.T.A. del PGT, che in attuazione delle norme regionali ha regolamentato gli interventi edilizi sugli edifici civili in zona agricola che con il trascorrere del tempo hanno perso la connessione funzionale con il fondo di appartenenza, ovvero non sono più adibiti ad uso agricolo da più di cinque anni.
Appare legittima anche la previsione di un titolo convenzionato per gli interventi di ristrutturazione che generano il cambio di destinazione d’uso.
Posto che il carattere gratuito del titolo non dipende dalla data di costruzione del fabbricato rurale ma dalla data in cui ne viene mutato l’utilizzo, è il Comune che deve stabilire a quest’ultima data quanto incida il cambio d’uso sul carico urbanistico. In tale valutazione può risultare opportuna, e dunque discrezionale e non sindacabile, la scelta di coordinare la trasformazione dell’edificio con il contesto tramite una convenzione urbanistica.
12.6. La motivazione del provvedimento inibitorio della SCIA dà conto in maniera esaustiva dell’iter logico seguito dall’amministrazione, di talché nessuna valenza di integrazione postuma può attribuirsi alla comunicazione prot. 51350 del 5 ottobre 2022, che realizza, al contrario, una sollecitata spiegazione di ulteriore dettaglio in riferimento a parametri normativi già richiamati nel provvedimento.
12.7. Venendo alla consistenza delle opere di progetto, il complesso degli interventi proposti dai ricorrenti integra una ristrutturazione cd. pesante (assimilabile quanto al regime degli oneri ad una nuova costruzione), in quanto, come risulta dalle tavole progettuali, sono previsti interventi di modifica della forometria e di ampliamento dei balconi al servizio dell’abitazione, nonché interventi di efficientamento energetico nel secondo fabbricato, oltre alla demolizione del rustico del primo fabbricato con conseguente modifica della volumetria.
Il complesso immobiliare oggetto dell’intervento proposto è costituito da un fabbricato principale un tempo destinato ad abitazione del coltivatore diretto ma anche da un altro fabbricato ad uso stalla o deposito foraggio, che, per effetto del progettato intervento, diventerebbe ad uso abitativo quale accessorio all’abitazione come lavanderia o autorimessa o ripostiglio, con utilizzo del tutto diverso dalla destinazione agricola (fienile e deposito cereali) risultante dalla planimetria allegata alla domanda di condono edilizio del 1986 (doc. 23).
Il risultato finale è che il complessivo intervento proposto sia sull’uno (rurale abitativo) sia sull’altro fabbricato (rurale strumentale) porta alla creazione di un organismo edilizio diverso rispetto alla preesistenza, anche sotto il profilo estetico-architettonico.
Inoltre, non vi è coincidenza, entro il margine del quinto, tra destinazioni d’uso ante e post intervento. Calcolando il volume combinato dei due fabbricati, il cambio di destinazione d’uso non è contenuto entro i limiti del 20% della destinazione residenziale dell’originario fabbricato rurale ad uso abitativo di m.c. 566,07. Con il volume aggiuntivo di m.c. 162,45 dei locali del fabbricato rurale strumentale destinato ad accessorio del fabbricato ad uso abitativo vi è un ampliamento della volumetria ad uso residenziale in misura superiore al 20% (vedi conteggio volume doc. 29, e TAV progetto 7 progetto doc. 30).
12.8. La tesi di parte ricorrente contenuta nel terzo e nel quarto motivo del ricorso n. 132/2023, secondo cui sarebbe applicabile l’ipotesi di esenzione di cui all’art. 17 comma 3 lettera b ) del TUE, che prevede la gratuità degli interventi di ristrutturazione e di ampliamento entro il limite del 20% degli edifici unifamiliari, non merita condivisione.
La ratio dell’esenzione di cui sopra è quella di favorire gli edifici unifamiliari, quindi la piccola proprietà immobiliare, nella prospettiva di agevolare interventi di ristrutturazione o di limitato ampliamento di unità immobiliari destinate al soddisfacimento dei bisogni abitativi di una famiglia. Si tratta di un’esenzione dal contributo per finalità di carattere eminentemente sociale (cfr. TAR Lombardia, Brescia, Sezione I, sentenza n. 449 del 2018, nella quale si evidenzia che la finalità della norma è quella di garantire una “decorosa sistemazione abitativa”; si veda anche, nello stesso senso, TAR Veneto, Sezione II, sentenza n. 289 del 2019, e TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, sentenza n. 719 del 2024).
Dalla documentazione versata in giudizio appare però evidente che l’immobile in esame non può essere minimamente ricondotto all’ipotesi di cui al succitato art. 17. Il complesso immobiliare non può qualificarsi come edificio unifamiliare; sono sufficienti a tale proposito la relazione di progetto e le fotografie allegate, che individuano con chiarezza due strutture distinte e autonome, certamente non destinabili a una sola famiglia.
12.9. Non può neppure sostenersi, come viene affermato nei motivi aggiunti, che l’intervento edilizio non darebbe luogo ad aumento del carico urbanistico perché il vecchio edificio abitato dal coltivatore diretto aveva comunque destinazione residenziale.
L’argomento omette di considerare che si realizza la trasformazione ad uso abitativo anche del fabbricato ad uso deposito (stalla e fienile), sicché la creazione della nuova e più ampia residenza darà luogo inevitabilmente a un incremento del carico urbanistico.
Tale circostanza rende legittimo l’operato dell’Amministrazione anche in punto di quantificazione degli oneri di urbanizzazione.
13. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno respinti in quanto infondati.
14. Le peculiarità della vicenda e la natura interpretativa della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO ED, Presidente
AN PP, Referendario, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN PP | RO ED |
IL SEGRETARIO