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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 100/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Pt_1
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. AZZURRO MATTEO Parte_2
Contro
con l'avvSAVONA EUGENIA Controparte_1
Oggi 13/03/2025 sono comparsi l'avv. Azzurro, l'avv. Tonghini in sost. avv. Savona e la sig. Tes_1
legale rappresentante della società ricorrente
[...]
Viene introdotto un teste di parte che prestata la dichiarazione di rito sulle generalità dichiara CP_2
: sono nato a [...] ( Marocco) il 1.4.82 e res a Borgo Parte_3
Virgilio
Sentito sui fatti di causa dichiara: confermo la dichiarazione da me resa agli ispettori in data CP_2
25.5.2021 di cui mi è stata data lettura con la seguente rettifica: ho dichiarato agli ispettori che il
“pranzo lo paga sempre con la carta aziendale “ ma non è così perché quando lavoravo CP_3
in cantieri lontani da Levata , ove ha sede la società , il datore di lavoro mi pagava sempre pranzo e hotel;
qualche volta anche se tornavo a casa mia la sera il datore mi pagava il pranzo al ristorante, ma qualche volta mi portavo il mio pasto da casa e poi la mi pagava una somma in Parte_2
busta paga che secondo me riguardava il costo del mio pasto
Non vedo e non sento i sig. da quando mi sono dimesso ( agosto 2022) o da poco piu' tardi Pt_2
Viene introdotto un altro teste di parte che prestata la dichiarazione di rito sulle generalità CP_2
dichiara : sono nato a [...] ( Romania) il 21.3.88, res a Melara Persona_1
(Rovigo) , dipendente della società ricorrente circa 3/4 anni e mi sono dimesso credo 4 anni fa
Sentito sui fatti di causa : confermo il contenuto della dichiarazione resa agli ispettori in data CP_2
25 maggio 2021 con la seguente rettifica : ho dichiarato che il pranzo è sempre pagato dalla ditta ma intendevo dire solo quando si andava al ristorante;
se non si andava al ristorante io portavo il
- 1 - pranzo da casa e cio' succedeva piu' spesso di quanto io andassi al ristorante .
A questo punto l'avv. Tonghini fa presente che il teste regolarmente Testimone_2
citato non è comparso e chiede pertanto fissarsi nuova udienza per provare a ricitare il teste risultato allo stato irreperibile o , in via subordinata , fissarsi udienza di discussione .
L'avv. Azzurro chiede fissarsi udienza di discussione con termine per note
Il giudice invita le parti alla discussione orale e le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed insistendo per l'accoglimento delle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate.. dichiarano inoltre , nel caso in cui in giudice ritenesse di decidere la causa in data odierna , di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
- 2 - RG. 100/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato , con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. , la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
appresentata e difesa dagli Avvocati Matteo Azzurro Parte_2
e Luciano Racchi
PARTE RICORRENTE
Contro
difeso e rappresentato dall'avv. Eugenia Savona CP_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente previa sospensione della provvisoria esecuzione dell'Avviso di Addebito opposto (solo occorrendo con fissazione all'uopo di udienza per la relativa trattazione) , annullare l'Avviso di Addebito n.
36420230001219592000 del 23 dicembre 2023, notificato il successivo 30 dicembre 2023, ed in ogni caso assolvere la Società ricorrente dalla pretesa di credito dell' nella misura ivi indicata, nel CP_2 merito, ed anche per l'intervenuta prescrizione estintiva per quanto di ragione;
- con vittoria di spese e competenze di assistenza e difesa in giudizio.
Per la parte convenuta
Voglia il Tribunale adito rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, condannare la ricorrente al pagamento delle minori somme che eventualmente si accertino dovute per i titoli di cui all'impugnato avviso di addebito.
- 3 - Spese, diritti ed onorari in ogni caso rifusi.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.2.2024 proponeva Parte_4 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 36420230001219592000 con il quale l' le ha CP_2
ingiunto il pagamento della somma di Euro 106.583,14 a titolo di contributi previdenziali, somme aggiuntive e interessi di mora per il periodo dal 10/2015 al 06/2021
Il procuratore della società ricorrente esponeva: che esercita attività differenti, ancorché tra loro complementari, di Parte_2
trasporto per conto terzi su gomma (matricola aziendale 4504571107) e, in senso ampio, di CP_2
edilizia, ossia di montaggio, su commessa e presso il cantiere del committente, di manufatti prefabbricati in CAP per l'edilizia industriale, logistica e commerciale (matricola aziendale CP_2
4504782532); che l'Avviso di Addebito qui opposto prende le mosse dal Verbale di accertamento n. 2021001973 del 27 luglio 2021 espressamente richiamato nell'Avviso relativo alla matricola INPS 4504782532, Contr afferente l'attività “edile” di , ; che sulla base della medesima documentazione, una volta acquisita e richiesta dagli ispettori senza distinzione avuto riguardo alle diverse attività di impresa, gli stessi ispettori, in pari data, hanno notificato un secondo Verbale di accertamento (n. 2021001970) cui l' non ha, allo stato, fatto CP_1
seguire alcuna richiesta di pagamento, né tantomeno un Avviso di Addebito - afferente l'attività di
Contr autotrasporto (matricola 4504571107), con il quale sono stati mossi a gli stessi identici CP_2
rilievi oggetto del Verbale qui opposto, e rispetto al quale ovviamente è espressamente riservata ogni azione
Tanto premesso eccepiva preliminarmente la prescrizione estintiva quinquennale ex art. 3, commi 9
e 10 della Legge n. 335/1995 del preteso credito contributivo fino a tutto il 27 luglio 2016.
Nel merito deduceva che il primo rilievo preso in considerazione dagli ispettori con il Verbale prodromico all'Avviso di Addebito qui opposto è quello avente ad oggetto la mancata inclusione nell'imponibile contributivo di un modesto numero di ore (nell'arco considerato di oltre un quinquennio) non retribuite in assenza di effettiva prestazione;
che in ognuno dei casi verificatisi si
è sempre trattato di retribuzione non dovuta al lavoratore siccome assente ingiustificato dal servizio
(ed infatti non rivendicata) e che tuttavia la Società non riesce oggi a dar di ciò dimostrazione, avendo in tali circostanze soprasseduto dal procedere formalmente in via disciplinare e, così, dal conservarne memoria documentale a proprio favore, con la conseguenza che la Società è suo malgrado costretta
- 4 - a riconoscere come dovuto l'addebito relativo ammontante ad Euro 4.370.00 in ordine al periodo non prescritto.
Evidenziava che il secondo rilievo preso in considerazione dagli ispettori con il Verbale prodromico all'Avviso di Addebito qui opposto concerne il presunto omesso assoggettamento a contribuzione Contr previdenziale di una o più quote parti della diaria di trasferta pagata da ai propri dipendenti nella misura di Euro 45,00 e che secondo i verbalizzanti l'esame del LUL avrebbe “evidenziato la corresponsione di numerose indennità per “trasferte Italia” per importi pari ad euro 45 giornaliere …” interamente non assoggettate a contribuzione dalla Società mentre dalle dichiarazioni raccolte da alcuni dipendenti e dalle fatture degli esercenti sarebbe “risultato che per parte dei lavoratori il pasto
è stato quotidianamente fornito gratuitamente dal datore di lavoro … (ibidem)” e che l'alloggio sarebbe stato fornito gratuitamente dal datore di lavoro per “alcuni lavoratori laddove necessitasse di pernottare presso una struttura alberghiera …”
Dopo aver eccepito la genericità delle allegazioni degli ispettori (“numerose trasferte”, “parte dei”
o “alcuni lavoratori”) che non consente in nessun modo di considerare assolto l'onere probatorio né per quanto concerne il merito della pretesa, né, viepiù, per quanto attiene alla quantificazione del preteso credito come indicato nell'Avviso qui impugnato, deduceva che gli assunti dei verbalizzanti, allo stato non qualificabili se non come mere opinioni, non consentono in nessun modo di individuare le fattispecie affermate come evasive rispetto alle altre (a meno di non voler considerarne illecite la totalità, ma anche in questo caso del tutto inopinatamente) ; che i verbalizzanti hanno potuto esaminare tutti i documenti aziendali richiesti effettivamente esistenti in tema , ossia il LUL , i mastrini (unici per ciascun anno) delle spese di rappresentanza che comprendono tutti i pranzi a qualsiasi titolo pagati dalla società e le relative fatture degli esercenti , i mastrini delle spese di hotellerie e le relative fatture degli esercenti e che proprio dal piano esame delle fatture degli esercenti, emerge che la maggior parte di esse afferisce a spese di mera rappresentanza o comunque non pertinenti e che nulla hanno a che vedere con l'erogazione di pasti al personale in trasferta.
Indicava alcune fatture prodotte sub doc. 18 (Fatture n. 209 del 1/02/2019 LY S.r.l. Curtatone (MI)
(63 coperti); n. 236 del 31/07/2020 Osteria di Cimbriolo, Cimbriolo di Marcaria (MN) (25 coperti);
n. 1158 del 22/10/2020 , NO (TO) (11 coperti) che , come in altre Parte_5
analoghe occasioni dove è elevato il numero dei partecipanti , riguardano eventi quali cene di rappresentanza, eventi premiali con dipendenti e collaboratori esterni, cene offerte ai geometri di cantiere e alla direziona lavori, cene offerte ai committenti e potenziali committenti di presentazione delle attività di impresa e sottolineava che altre ( per esempio, la fattura n. 174/TE/A6 del 14/2/2019
Autostrada dei Fiori A6 e la fattura n. 1569 del 20/11/2019 di “ per trasporto Parte_6
strumentazioni) certamente, non riguardano l'addebito mosso con il CP_5
- 5 - Contr Evidenziava altresì che nel periodo oggetto di investigazione da parte degli ispettori, ha ordinariamente complessivamente occupato una media (compresi gli indiretti) di circa 25 dipendenti di cui 8, suddivisi in due squadre di quattro persone ciascuna (oltre all'addetto gruista) addetti al montaggio dei prefabbricati, ossia adibiti alle attività “edili”; che gli addetti al montaggio, su commessa e presso il cantiere del committente, di manufatti prefabbricati hanno sempre, quotidianamente, operato in trasferta (nell'arco temporale per cui è causa, complessivamente, in oltre un centinaio di cantieri di cui all'elenco sub doc. 19); che dal semplice esame del LUL nel periodo considerato (fatta eccezione per il gruista al quale, operando all'approvvigionamento preventivo a piè d'opera del materiale di volta in volta necessario, su più manufatti contemporaneamente, in tempi anche differenti rispetto ai montatori, non è in generale consentita la programmazione di una cospicua pausa pranzo da trascorrere all'esterno del cantiere) emerge che le giornate, nelle quali la diaria esente (45 euro) è corrisposta, sono di entità sensibilmente inferiore rispetto a quelle lavorate in trasferta;
che in effetti , con rendicontazione a fine mese in tempo utile ai fini della elaborazione del cedolino paga, i capi squadra ( , , e Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
comunicavano all'amministrazione aziendale le giornate nelle quali loro stessi ed i colleghi
[...]
montatori avevano fruito del pranzo presso un ristorante esterno al cantiere a spese della Società (e non invece acquistato con denaro proprio un panino consumato velocemente sul luogo di lavoro), in modo tale che la datrice di lavoro provvedesse, per differenza, a riconoscere loro la diaria;
che salvo infinitesimali possibili errori, dunque, la diaria esente è sempre stata corrisposta ai dipendenti addetti alle attività edili nelle sole giornate lavorative nelle quali non è stato pagato il pranzo, potendo peraltro accadere, in particolare per i capi squadra (oltre che per i gruisti come si è detto) che in alcune settimane gli impegni lavorativi (anche su più cantieri) impedissero anche consecutivamente la consumazione del pranzo quotidiano al ristorante.
Contr Riconosceva infine che , in alcune delle occasioni in cui ha erogato la diaria intera, laddove la prestazione in trasferta necessitasse anche del pernottamento, ha nondimeno pagato l'albergo a propri dipendenti ma si tratta di non molte occasioni, in un quadro complessivo di non frequenti esigenze di pernottamento, nelle quali la Società ha considerato di non voler incidere economicamente sulla posizione soggettiva del dipendente, posto che non esista sul mercato una stanza d'albergo che costi soltanto 45 euro (giammai un terzo di tale somma) con la conseguenza che , per tutte le voci portate nell'Avviso di Addebito, capitale somme aggiuntive, sanzioni e interessi, quanto dovuto per questo titolo all' ammonta complessivamente ad Euro 6.375,00 per il periodo non prescritto. CP_2
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe.
Si costituiva ritualmente l' contestando preliminarmente la fondatezza dell'eccezione di CP_2
prescrizione .
- 6 - Il procuratore dell' rilevava che il termine di prescrizione ordinaria per il periodo Controparte_6
ottobre 2015 sarebbe scaduto il 16/11/2020, al suddetto termine occorre aggiungere il cosiddetto periodo “neutro” di 129 giorni, per cui, il nuovo termine di prescrizione sarebbe scaduto il 25/03/2021
e, dato che alla suddetta data era in vigore la sospensione prevista dal D.L. 183/2020, il nuovo termine di prescrizione è slittato al 22/09/2021 e che il verbale unico di accertamento oggetto del presente ricorso è stato notificato in data 28/07/2021, per cui ampiamente prima del termine di scadenza della prescrizione.
Nel merito esponeva che , avendo i verbalizzanti rilevato dalle ricevute dei pasti la sola quantificazione numerica degli avventori (coperti), essi hanno richiesto alla Parte_2
'indicazione puntuale delle giornate e dei dipendenti che ne hanno effettivamente
[...]
usufruito e che la Società non ha dato nessun riscontro;
che il prospetto in cui vengono evidenziati mensilmente i lavoratori per i quali la quota della trasferta corrisposta esente dalla contribuzione, ridotta di 1/3, che costituisce a tutti gli effetti imponibile contributivo (art.3 del D.L.gs 2/9/1997
n.314) è allegato al verbale oggetto del presente ricorso;
che gli accertamenti compiuti, confermati dalle dichiarazioni dei lavoratori acquisite agli atti e dalle ricevute degli hotel, hanno rivelato che
“per alcuni lavoratori, laddove si necessitasse pernottare in hotel in funzione della località ove era il cantiere, la società ha fornito gratuitamente il pernottamento presso una struttura alberghiera;
che l'esame della documentazione relativa a: Hotel Bivio NO TO, Hotel Italia NO TO,
Hotel Convertini Milano, Hotel Dropiluc Druento TO, Hotel Villa Pigalle Tezze sul Brenta VI, Hotel
2C Legnano MI, Hotel Canturio Cantù CO, Hotel IBIS Agrate B.za MB, Hotel Orsa Maggiore
Monza, Hotel Treviso, Hotel Futura Paderno Dugnano MI, Hotel Borgonovo Longiano FC e Una
Hotel Milano, ha consentito di rilevare i nominativi dei lavoratori ed il numero di notti e , sulla scorta dei suddetti , è stato predisposto il prospetto, allegato al verbale in discorso, in cui sono evidenziati, per ogni mese, i lavoratori per i quali la quota della trasferta corrisposta esente dalla contribuzione è ridotta di 1/3, che costituisce a tutti gli effetti imponibile contributivo e che nei casi di contestuale erogazione al dipendente sia del pasto che del pernottamento, la quota della trasferta corrisposta esente dalla contribuzione, è ridotta di 2/3 e costituisce a tutti gli effetti imponibile contributivo
In ordine al recupero contributivo per le ore di “assenza ingiustificata esponeva che gli ispettori avevano richiesto alla la documentazione a dimostrazione Parte_2
delle cause legali sottostanti alle tipologie di assenze, ma la società non ha prodotto alcuna documentazione nel corso dell'intero accertamento e che per le aziende inquadrate nel settore edile vige la norma del c.d. imponibile virtuale, in funzione dell'applicazione della normativa introdotta dall'art. 29 del D.L. 23/06/1995 n.244 convertito nella legge 08/08/1995, n.341.
- 7 - In punto di diritto deduceva ,con ampie e articolate argomentazioni giuridiche, la piena legittimità dell'addebito oggetto dell'AVA impugnato e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti e mediante prova testimoniale, all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Andrà preliminarmente delimitato il thema decidendum.
L'oggetto della presente vertenza deve ritenersi circoscritto ai rilievi mossi alla società ricorrente nel verbale di accertamento e notificazione n. 2021001973/DDL del 27/7/2001 che riguardano la voce in busta paga “trattenuta assenza” (punto 1) e la voce in busta “trasferta Italia” (punto 2) del personale matricola 4504782532 (dipendenti con mansioni di montaggio opere edili/prefabbricati)
Il restante personale “ispezionato” con mansioni di autista o comunque legate all'attività di trasporto esercitata dalla società ricorrente ( matricola 4504571107) ha costituito oggetto di separato verbale
(n. 2021001970/DDL) che probabilmente sarà posto alla base di un distinto avviso di addebito e che , comunque, esula dal presente giudizio
Il primo addebito non è contestato ed è quindi superfluo valutarne la fondatezza .
Il secondo addebito riguarda la corresponsione di numerose indennità per “trasferta Italia” per importi pari ad euro 45,00 giornaliere che non sono state assoggettate a contribuzione previdenziale ed a imposizione erariale per l'intero valore
L' sostiene che a parte dei lavoratori il pranzo è stato quotidianamente fornito dal datore di CP_2
lavoro e che per alcuni lavoratori ( per i quali necessitasse pernottare in hotel in funzione della località ove era il cantiere ) la società ha fornito gratuitamente il pernottamento presso una struttura alberghiera ed ha desunto tali circostanze dalle dichiarazioni raccolte e della ricevute dei ristoranti e degli hotel
Ha proceduto quindi a ridurre la quota della trasferta corrisposta esente da contribuzione di un 1/3 per il solo pasto o per il solo pernottamento fornito gratuitamente dalla società datrice e di 2/3 nei casi di contestuale erogazione al dipendente sia del pasto che del pernottamento in applicazione del
3 ^ comma dell'art. 51 Testo unico delle imposte sui redditi ( le indennità percepite per le trasferte
o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire
90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto)
Occorre prendere le mosse dalle dichiarazioni rese dall'ispettore in quanto assolutamente Tes_3
indispensabili per comprendere e chiarire il modus operandi adottato dagli ispettori soprattutto ai fini della identificazione dei lavoratori interessati dalla “riduzione”
- 8 - Il teste ha dichiarato : “ per identificare i singoli lavoratori per i quali ridurre di 1/3 o di Tes_3
2/3 la quota dell'indennità di trasferta per il pernottamento abbiamo trovato ricevute nominative, mentre per i pasti , non avevano i nomi ma avendo il numero dei coperti abbiamo incrociato le ricevute dei ristoranti con la formazione delle squadre di lavoro assegnati ai cantieri dove avevano sede quei ristoranti . Abbiamo fatto un lavoro un po' “approssimativo” perché non per tutte le trasferte contabilizzate nelle buste paga abbiamo trovato una pezza giustificativa ( ricevute di ristoranti e di alberghi ) e, quindi, per gli operai che hanno usufruito dell'indennità di trasferta ma non abbiamo trovato ( o l'azienda non ci ha fornito) ricevute correlate le trasferte stesse non sono state contestate e quindi le quote non sono state ridotte Al contrario per tutti gli impiegati abbiamo proceduto ad un recupero integrale delle somme corrisposte a titolo di trasferta perché le trasferte non erano documentate . ADR avv. Azzurro : non ricordo se le ricevute dei ristoranti o delle trattori che abbiamo analizzato fossero cumulative o con indicazione dei singoli giorni ADR dette ricevute pero' non erano “nominativi” ma recavano soltanto il numero dei coperti
Una prima annotazione è d'obbligo: posto che le ricevute degli hotel erano “nominative” le riduzioni operate dagli ispettori sulle indennità di trasferta per il pernottamento in hotel sono dimostrate senza alcuna necessità di ulteriore prova tenuto conto del valore privilegiato del verbale ispettivo di cui si tratterà diffusamente oltre .
Detto questo andrà rilevato che la società ricorrente non contesta la genuinità e il valore delle ricevute e fatture rinvenute dagli ispettori attraverso le quali costoro hanno individuato i singoli addetti al cantiere ove erano situati i ristoranti e gli hotel che le hanno rilasciate;
sostiene invece che , almeno per quanto concerne i ristoranti, si tratta molto spesso di fatture per pranzi offerti dalla
[...]
a soggetti terzi ( committenti, professionisti , rappresentanti, clienti e altro) Parte_2
, ossia per spese “di rappresentanza” .
Non resta che valutare se essa ha dimostrato cio' che sostiene.
Viene qui in rilievo infatti il principio generale più volte enunciato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (qui integrale) di volta in volta invocato , con la conseguenza
Contr che è onere di , che ha avuto accesso e pretende di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti, dimostrare la causa dell'esonero (integrale) dell'assoggettamento a contribuzione.
Ritiene la scrivente che l'onere della prova non sia stato assolto
- 9 - I testi escussi con mansioni inerenti all'attività “edile” ( i soli rilevanti ai fini di causa ) non hanno confermato l'assunto attoreo con la “forza” necessaria per sconfessare il valore privilegiato dei verbali ispettivi .
E' noto infatti che al verbale ispettivo si applica il regime probatorio di cui all'art. 2700 c.c. secondo il quale: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Fra gli “atti da lui compiuti” rientrano sicuramente l'”incrocio “ dei dati ( ricevute dei ristoranti con la presenza dei dipendenti nelle squadre assegnate ai cantieri dove avevano sede i ristoranti che le hanno emesse) .
L'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità ”. (cfr. Cass 14 maggio
2014, n. 10427).
Quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese all'ispettore, i verbali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere invalidata solo da una specifica prova contraria, con la conseguente inversione dell'onere della prova in giudizio quanto alle dichiarazioni rese all'ispettore, ossia con l'onere della controprova a carico del datore di lavoro.
E ancora : i verbali ispettivi fanno fede sino a querela di falso circa i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza e pertanto….circa il fatto che le dichiarazioni da lui verbalizzate siano quelle effettivamente rese dal dichiarante (e non altre e diverse), a prescindere dalla loro effettiva rispondenza al vero.
Ne deriva che qualora si intenda sostenere che le dichiarazioni riportate nel verbale non siano quelle realmente rilasciate dal dichiarante o che i fatti percepiti direttamente dagli ispettori, perché avvenuti in loro presenza, non siano veri, occorre proporre la querela di falso.
Infine, le dichiarazioni rilasciate nell'imminenza dell'accesso ispettivo devono essere considerate spontanee e genuine proprio in quanto non predisposte con una ponderazione dei possibili effetti negativi o positivi che dalle stesse avrebbero potuto derivare” e nel contrasto tra dichiarazioni rese CP_ agli ispettori dell' e dichiarazioni rese in udienza dallo stesso soggetto, ed in assenza di valide ragioni che giustifichino il contrasto stesso, è corretto privilegiare le prime in quanto rese senza
- 10 - preavviso, quindi “più genuine e sincere in quanto non inquinate dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro o dal timore di ledere un proprio interesse”.
Alla luce dei suddetti principi andranno valutate le dichiarazioni dei testi escussi che hanno rettificato quanto dichiarato agli ispettori, guarda caso, solo in punto di rimborso spese di vitto sostenute in trasferta
Appare opportuno analizzare le dichiarazioni testimoniali assunte .
Il teste (gruista) ha dichiarato che raramente l'azienda gli paga il ristorante e Testimone_4
l'albergo (di solito torno a casa alla sera e mi porto il pranzo da casa) e di non essere in grado , neppure in via di approssimazione, di quantificare quanti pasti e quante notti in albergo gli ha pagato il datore di lavoro nel periodo che va da ottobre 2015 a giugno 2021
Tuttavia , posto che il suddetto teste ha dichiarato di essere tenuto a rendicontare in Tes_1 ordine ai pasti pagati dall'azienda ogni mese , sarebbe stato agevole per la società convenuta produrre detti rendiconti/reports al fine di sconfessare in tutto o in parte la tesi CP_2
Anche ( gruista ) ha dichiarato che rendicontava a , seppure Persona_6 Tes_1
attraverso il proprio capo squadra in ordine ai pasti consumati a spese del proprio datore di lavoro e, confermando la dichiarazione resa agli ispettori dell' , ha riaffermato che allorchè i cantieri CP_2
erano lontani dalla sede dormiva in hotel con i colleghi
( caposquadra) ha affermato che “in caso di pasto pagato” , al rientro in azienda Persona_7
comunicava alla figlia la circostanza e , dopo aver precisato, che come i colleghi, di solito, Tes_1
portava il pranzo da casa ( un panino per esempio) ha riferito che nel periodo per cui è causa , in alcune occasioni - per la pioggia o per il troppo freddo- andava a pranzare al ristorante a carico del datore di lavoro invitando , e pagando con la carta di credito aziendale, anche i pranzi consumati da
“personaggi” terzi quali geometri e committenti ha invece confermato che la maggior parte delle volte mangiava al ristorante e Persona_8
che pagavo con i suoi soldi salvo poi affermare che l'azienda glieli restituiva in busta paga e di non sapere dire sotto che voce .
Il teste non appare credibile posto che neppure la società ha mai allegato Parte_2
di aver rimborsato a qualche dipendente il costo dei pasti al ristorante .
Peraltro, il teste ha anche aggiunto che ogni tanto capitava di dormire in albergo e in quel Per_8
caso cena e albergo me li pagava la società e che nel periodo per cui è causa mi è successo per esempio di dover dormire in albergo per due mesi di seguito ( sabato e domenica però andavo a casa)
e vitto e alloggio mi veniva pagato dal datore . Penso che facesse un bonifico , non mi occupavo della questione perché era competenza del mio caposquadra ( o il sig. Ho alloggiato Tes_4 Persona_5
in diversi hotel ma ora non sono in grado di quantificare quante notti mi sono state pagate dal mio
- 11 - datore di lavoro nel periodo dal 2015 alle mie dimissioni perché dipendeva dai cantieri in cui lavoravo e dalla distanza di essi dal mio luogo di residenza , vi erano periodi in cui stavo fuori tanto
e altri in cui tornavo a casa tutte le sere .
( montatore) , per quanto qui di interesse, ha riferito agli ispettori che il Parte_3 CP_2
pranzo lo pagava sempre ( ndr ) con la carta aziendale e che quando il cantiere CP_3 Tes_4 era lontano lui e i colleghi dormivano in albergo parimenti pagato dall'azienda
Sentito da questo giudice il teste ha apportato la seguente rettifica: ho dichiarato agli ispettori che il “pranzo lo paga sempre con la carta aziendale “ ma non è così perché quando CP_3
lavoravo in cantieri lontani da Levata , ove ha sede la società , il datore di lavoro mi pagava sempre il pranzo e hotel;
qualche volta anche se tornavo a casa mia la sera il datore mi pagava il pranzo al ristorante, ma qualche volta mi portavo il mio pasto da casa e poi la mi pagava Parte_2
una somma in busta paga che secondo me riguardava il costo del mio pasto
ha reso agli ispettori analoghe dichiarazioni (di pausa facciamo 1 ora e ½ e Persona_1
andiamo al ristorante - il conto lo paga con la carta aziendale ) e come il collega ha CP_3
parzialmente modificato versione in udienza ( confermo il contenuto della dichiarazione resa agli ispettori in data 25 maggio 2021 con la seguente rettifica : ho dichiarato che il pranzo è CP_2
sempre pagato dalla ditta ma intendevo dire solo quando si andava al ristorante;
se non si andava al ristorante io portavo il pranzo da casa e cio' succedeva piu' spesso di quanto io andassi al ristorante) .
Per quanto detto sopra occorre privilegiare la versione fornita agli ispettori dai due suddetti testi
Vi è da aggiungere che la dichiarazioni rilasciata agli ispettori del teste rumeno e da quello di nazionalità marocchina sono chiarissime ed è praticamente impossibile ipotizzare un fraintendimento
; inoltre esse sono lineari, concordanti e coincidenti anche con quella rilasciata in sede ispettiva da un terzo montatore ( che non è stato possibile interrogare in quanto Persona_9
irreperibile .
Peraltro, il teste , a fine dichiarazione , ha ribadito in modo inequivoco che Persona_1
“il pranzo è sempre pagato dalla ditta”.
Vi è da aggiungere che gli ispettori dell' prima di procedere ai rilievi di cui si sta discutendo , CP_2
dopo aver costatato che dalle ricevute dei pasti si evinceva la sola quantificazione numerica degli avventori (coperti), hanno richiesto inutilmente alla Parte_2
l'indicazione puntuale delle giornate e dei dipendenti che ne hanno effettivamente usufruito e detta omissione avvalora ulteriormente la tesi in quanto , come si è visto, buona parte dei testi CP_2
- 12 - sentiti hanno dichiarato che comunicavano a ( direttamente o tramite il caposquadra Tes_1
) i pasti pagati dal datore.
Neppure la prova documentale offerta dalla ricorrente in questo giudizio costituisce supporto idoneo a dimostrare che la diaria ( indennità di trasferta) riconosciuta agli operai “edili” copriva , oltre ad una quota parte relativa al disagio patito dal prestatore per essere stato mandato a lavorare in missione fuori dal comune ove ha sede la società ( mai messa in discussione da ) anche costi per pranzi CP_2
e pernottamenti sostenuti dai lavoratori medesimi.
Per i pernottamenti già si è detto posto che , come anticipato , le fatture rinvenute dai verbalizzanti erano nominative
I mastrini prodotti sub doc. da 13 a 17 provano veramente poco atteso che , come affermato dalla stessa ricorrente , comprendono tutti i pranzi a qualsiasi titolo pagati dalla società e quindi anche i pranzi pagati ai dipendenti .
Neppure le fatture prodotte sub doc. 18 ( in verità solo la maggior parte di esse cfr. pag 6 del ricorso
) dimostrano , come vorrebbe la ricorrente , che esse afferiscono a spese di rappresentanza che nulla hanno a che vedere con l'erogazione di pasti
Non si puo' ritenere che detta “estraneità” possa desumersi dall'elevato numero di coperti o dal modesto numero dei dipendenti addetti al montaggio ( 8 suddivisi in due squadre di quattro persone ciascuna , oltre all'addetto gruista) in quanto è evidente che gli ispettori hanno preso in considerazione , come detto , soltanto i dipendenti addetti a ciascun cantiere ove era situato il ristorante che ha rilasciato la fattura e non i coperti eccedenti, per i quali è davvero verosimile che la società convenuta abbia offerto pranzi a soggetti estranei all'azienda .
Va ricordato infine quanto riferito dall'ispettore in udienza ossia che per gli operai che hanno usufruito dell'indennità di trasferta ma non sono state trovate ( o l'azienda non ha fornito) ricevute correlate, le trasferte stesse non sono state contestate e quindi le quote non sono state ridotte
In definitiva , la parte ricorrente non ha dimostrato di aver diritto all'integrale esenzione della contribuzione per quanto erogato a titolo di indennità di trasferta al personale con mansioni di operaio edile nel periodo ottobre 2015-giugno 2021 e , anzi, dall'istruttoria espletata è emerso che i pernottamenti venivano pagati sempre dal datore di lavoro e che quando ai pernottamenti in albergo si aggiungevano i pasti, i costi erano a carico integralmente del datore di lavoro .
Per quanto riguarda i soli costi dei pasti la società ricorrente non ha dimostrato che le fatture ( o parte di esse) per i pranzi al ristorante riguardassero soggetti diversi dai dipendenti e , tanto meno, in che misura .
Non resta che rigettare il ricorso in quanto nel calcolare il periodo “non prescritto” l' ha tenuto CP_2
conto della sospensione del decorso della stessa ex lege
- 13 - L'articolo 37, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ha infatti previsto: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, D.L. n. 183/2020, entrato in vigore il 31/12/2020 e convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, ha previsto un nuovo periodo di sospensione: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione".
Il decorso del termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è rimasto, pertanto, normativamente sospeso per 129 giorni dal 23/2/2020 al 30/6/2020
e, ancora, per 182 giorni dal 31/12/2020 al 30/6/2021, per un totale di 311 giorni.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone rigetta l'opposizione proposta da avverso l'avviso di Parte_2
addebito n. 36420230001219592000 ; condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' che liquida in CP_2
complessivi euro 6.000,00, oltre rimb. forf.
Così deciso in NT , il 13.3.2025
Il giudice dott. Simona Gerola
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