Articolo 3 della Legge 12 dicembre 1971, n. 1133
Articolo 2Articolo 4
Versione
18 gennaio 1972
Art. 3.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi, impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun anno, purche' gli impegni stessi non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli anni finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.
Entrata in vigore il 18 gennaio 1972