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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/03/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1050/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
Parte_1
(p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore con
[...] P.IVA_1
l'avv. Tania Bertaggia
Appellante
contro
(cod. fiscale: ) con l'avv.to Debora Controparte_1 C.F._1
d'Aquino
Appellata
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali. Appello avverso la sentenza n. 136/23 del
Tribunale di Rovigo pubblicata in data 15 febbraio 2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Piaccia alla Corte Ecc.ma d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, previa, occorrendo, ammissione delle prove offerte in prime cura dall'attuale appellante, in totale riforma della impugnata sentenza n. 136/2023 pubblicata il 15.02.2023 emessa dal Tribunale di
Rovigo – Giudice Dott. Giulio Borella - nella causa civile n. 2639/2019 RG:
1) Respingere tutte le domande dispiegate dalla Sig.ra perché Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto;
2) con vittoria di spese e compensi del primo e secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali (art.15 Tariffa Forense)
CPA 4% ed IVA se dovuta, e anticipazioni quali contributo unificato e marca da bollo.
In via istruttoria, insiste per l'ammissione delle prove richieste nel giudizio di primo grado dall'attuale appellante.
Per parte appellata
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
1) nel merito, respingere l'appello proposto dal , perché inammissibile e Parte_1
comunque infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata.
2) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori).
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione in riassunzione ex art.170 c.p.c. e 125 disp att cpc , ritualmente notificato, a seguito della sentenza del TAR Veneto n.199/2019 declinatoria della giurisdizione in favore del g.o., chiedeva di accertare e dichiarare Controparte_1
la nullità e/o annullamento del provvedimento n. 249 di prot. in data 1 marzo 2017, notificato il 08.03.2017, del
[...]
( di seguito per brevità anche solo il Parte_1
) con il quale era stata revocata l'autorizzazione (permesso) di pesca n. 1856, Parte_1
rilasciata alla medesima, e del verbale dell'Istituto Cooperativo di Vigilanza emesso in data 27.01.2017 per violazione dell'art. 5, comma 3 del regolamento interno per l'esercizio dell'attività di pesca dei molluschi eduli bivalvi allo stato naturale nelle acque pag. 2/8 marittime soggette ai diritti esclusivi di pesca e per l'effetto chiedeva di condannare il a restituire l'autorizzazione (permesso) di pesca n. 1856 nonché a risarcire il Parte_1
danno cagionato all'attrice per il mancato introito relativo al periodo intercorso dalla revoca dell'autorizzazione (permesso) di pesca n. 1856 -avvenuto in data 1 marzo 2017 sino alla sua effettiva restituzione.
L'attrice eccepiva la motivazione generica, la carenza di potere, violazione dell'art. 25 del Regolamento Provinciale Pesca del Consiglio Provinciale adottato con delibera
36/40695 del 29.10.2015 e la violazione di legge, in quanto ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento per la pesca di molluschi eduli bivalvi, ove sia stato proposto ricorso avverso il verbale della Polizia Provinciale, il deve attendere l'esito dello Parte_1
stesso prima di comminare a sua volta le sanzioni interne, termine che si assumeva non essere stato rispettato
Si costituiva il , contestando in fatto e in diritto le domande attoree e Parte_1
chiedendone l'integrale rigetto.
Con la sentenza n.136/23 pubblicata in data 15/2/2023 il Tribunale di Rovigo accoglieva le domande annullando la sanzione della revoca dell'autorizzazione alla pesca comminata dal ai danni di e condannando il Parte_1 Controparte_1
al risarcimento in favore dell'attrice della somma di euro 118.513,00, oltre Parte_1
interessi dalla pronuncia al saldo nonché alla rifusione delle spese di lite
Il giudice di prime cure riteneva che la sanzione irrogata andava revocata in quanto illegittima per travisamento dei fatti e carenza, genericità, illogicità della motivazione.
Rilevava inoltre come “all'annullamento della sanzione segue il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni, costituiti dal mancato guadagno per il periodo in cui la rimasta priva di autorizzazione alla pesca, non ha potuto esercitare CP_1
l'attività” e considerati i cedolini di vendita delle vongole depositati “dai quali emerge un reddito medio annuo di circa euro 20.422,00 (tenuto conto degli anni 2014-2015-
2016 e in proiezione del 2017), sicchè il danno ad oggi è pari ad euro 13.000,00 per il
2017 ed euro 102.110,00 per gli anni 2018-2019-2020-2021-2022, oltre ad euro
3.403,00 per gennaio e febbraio 2023, e così in totale euro 118.513,00” pronunciava condanna al pagamento di tale somma con interessi dalla pronuncia al saldo pag. 3/8 Giudizio di appello
Contro la sentenza n.136/23 del Tribunale di Rovigo ha interposto tempestivo appello il insistendo per l'integrale rigetto delle domande già proposte in primo grado. Parte_1
Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto del gravame con la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 18 marzo 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza impugnata ove ha attribuito rilievo all'archiviazione del verbale della Polizia provinciale stante la totale autonomia della sanzione amministrativa applicata dalla Controparte_2
rispetto alla sanzione di natura privatistica applica dal Controparte_3
[...]
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo di appello viene censurata l'errata interpretazione ed applicazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 16 del regolamento interno per l'esercizio dell'attività di pesca ai molluschi e l'errata pronuncia di annullamento della delibera del CDA del del 249 prot 01.3.2017 con la quale veniva applicata la Parte_1 sanzione della revoca dell'autorizzazione di pesca. Viene inoltre rilevata la violazione art. 255 del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773del
TUPS e dell'art. 115 cpc non avendo il giudice di prime cure attribuito al verbale redatto dalle guardie giurate valore di prova privilegiata.
Terzo motivo di impugnazione.
Quale terzo motivo d'impugnazione ha contestato la errata quantificazione del danno operata dal giudice in violazione del principio dell'onere della prova ex art.2697 cod. civ. tenuto conto del mancato assolvimento da parte dell'attrice dell'onere di provare il pag. 4/8 reddito che la stessa avrebbe percepito se avesse svolto l'attività di pesca, danno da dimostrarsi in concreto come perdita effettiva.
Ragioni della decisione
L'appello va accolto.
Il giudice di prime cure ha attribuito rilievo al provvedimento di archiviazione della al fine di valorizzare, sì come ritenuto nello stesso provvedimento Controparte_2
amministrativo, che il comportamento posto a base sia dell'illecito amministrativo che della sanzione privatistica in questa sede impugnata, ovvero la circostanza che
[...] avrebbe partecipato all'attività di pesca del quantitativo di vongole pari a kg CP_1
57 ulteriore rispetto a quello consentito e già conferito , non era stato provato.
Tuttavia come evidenziato dall'appellante va in primo luogo rilevata la non immediata applicabilità in questa sede dei principi sottesi alle violazioni sanzionate amministrativamente tenuto conto della natura privatistica della sanzione oggetto del presente procedimento.
Come correttamente evidenziato dall'appellante il regolamento per l'esercizio dell'attività di pesca ai molluschi bivalvi costituisce infatti un contratto adesivo di natura privatistica tenuto conto che i pescatori quali soci delle cooperative aderenti al al momento della presentazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione Parte_1
di pesca ai molluschi accettano anche le norme regolamentari che ne disciplinano le regole per l'esercizio dell'attività e disciplinano altresì l'applicazione di sanzioni in caso di violazione delle norme stesse nonché il procedimento sanzionatorio. (cfr doc n 4-5-6-
7 appellante).
Ciò posto va sottolineato come l'art.5 comma 3 prevede che “E' altresì vietato pescare quantità di prodotto eccedente la quota giornaliera fissata dal ” ( kg 20 come Parte_1
indicato nel doc.9 mail 27 gennaio 2017)
L'art. 16 del regolamento interno prevede espressamente che “…Nel caso di infrazioni all'articolo 5 in merito a…Quantità di prodotto eccedente la quota giornaliera:…Qualora venga rinvenuto nell'imbarcazione e/o in altro luogo, in
pag. 5/8 qualsiasi momento, un quantitativo di prodotto (vongole) di kg. 10 eccedente la quota giornaliera stabilita dal il giorno dell'accertamento, verrà REVOCATA Parte_1
l'autorizzazione (permesso) di pesca.
Il quantitativo eccedente la quota giornaliera stabilita dal verrà accertato in Parte_1 riferimento all'imbarcazione, indipendentemente dal numero degli occupanti.
La sanzione della revoca verrà applicata al soggetto che detiene/possiede il quantitativo di prodotto eccedente rispetto alla quota sopra indicata e, nell'ipotesi in cui al momento dell'accertamento, nell'imbarcazione o in altro luogo ove viene detenuto/rinvenuto il prodotto vi siano più persone, la sanzione verrà applicata a tutti i soggetti presenti.
Al pescatore sanzionato, sarà interdetta per anni tre la richiesta di nuova autorizzazione per la raccolta dei molluschi.
Va inoltre evidenziato come non è stata attribuita fede privilegiata al verbale delle guardie giurate (verbale n.2311 dell'Istituto di Vigilanza).
In tale verbale risulta che “Il sopraccitato pescatore pescava una quantità di prodotto paria Kg 57 eccedente la quota stabilita” e tale verbale veniva sottoscritto dall'appellata senza alcuna osservazione, contestazione che non veniva svolta né in sede di controdeduzioni né nell'istanza di annullamento in autotutela ivi lamentandosi solo violazioni formali e l'asserita mancanza di poteri.
Circostanza non contestata la partecipazione all'attività di pesca da parte di
[...]
nel giorno 27 gennaio 2017 unitamente a e CP_1 Controparte_4 Per_1
, a fronte del verbale suindicato, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza
[...]
impugnata, risultava dunque in capo all'appellata l'onere di provare che il quantitativo di vongole superiore al limite ivi indicato si riferiva ad altre giornate di pesca ovvero ad altre persone.
Diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure risulta quindi del tutto irrilevante la circostanza che l'appellata si era successivamente allontanata dalla
[...]
tenuto conto che - come acclarato dal verbale redatto dalle guardie giurate Parte_2
n.2311 del 27 gennaio 2017, che ex art.225 reg. es TUPS fa fede fino a prova contraria e pag. 6/8 come non contestato dall'odierna appellata - la medesima partecipava all'attività di pesca dei molluschi nella medesima imbarcazione
L'appellante aveva il preciso onere di fornire la prova contraria rispetto a quanto verbalizzato dalle guardie giurate tenuto conto che ai sensi dell'art.225 Reg. TULPS
“tali verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria” (cfr. conforme, da ultimo,
Corte d'Appello Venezia n.857/2024 del 3 maggio 2024). Tale onere probatorio non è stato assolto da che, non contestando la ricostruzione in fatto si è Controparte_1
limitata ad eccepire solo violazioni di natura formale.
In accoglimento del primo e del secondo motivo d'appello (assorbito il terzo) deve quindi ritenersi che in applicazione di quanto previsto dall'art. 16 del regolamento interno veniva legittimamente disposta la revoca dell'autorizzazione di pesca, con conseguente rigetto delle domande proposte da nei confronti del Controparte_1
Parte_1
[...]
Conclusioni e spese
La sentenza appellata va dunque integralmente riformata.
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 136/23 del Tribunale di
Rovigo pubblicata in data 15 febbraio 2023 vanno rigettate tutte le domande proposte in primo grado da nei confronti del . Controparte_1 [...]
Controparte_5
soccombenza va condannata a rifondere alla controparte le
[...] Controparte_1
spese di lite che si liquidano secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione indeterminabile- complessità media per il primo grado in euro 10.860,00 per compensi oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 8.470,00 per compensi ed euro 804,00 per spese oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia,
pag. 7/8 definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata. n. 136/23 del Tribunale di Rovigo pubblicata in data 15 febbraio 2023:
1) rigetta le domande proposte da nei confronti del Controparte_1 [...]
Parte_1
2) condanna a corrispondere al Controparte_1 [...]
a.r.l. le le spese di Parte_1
lite che si per il primo grado in euro 10.860,00 per compensi oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 8.470,00 per compensi ed euro 804,00 per spese oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e
CPA
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 20 marzo 2025
IL PRESIDENTE
dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1050/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
Parte_1
(p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore con
[...] P.IVA_1
l'avv. Tania Bertaggia
Appellante
contro
(cod. fiscale: ) con l'avv.to Debora Controparte_1 C.F._1
d'Aquino
Appellata
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali. Appello avverso la sentenza n. 136/23 del
Tribunale di Rovigo pubblicata in data 15 febbraio 2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Piaccia alla Corte Ecc.ma d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, previa, occorrendo, ammissione delle prove offerte in prime cura dall'attuale appellante, in totale riforma della impugnata sentenza n. 136/2023 pubblicata il 15.02.2023 emessa dal Tribunale di
Rovigo – Giudice Dott. Giulio Borella - nella causa civile n. 2639/2019 RG:
1) Respingere tutte le domande dispiegate dalla Sig.ra perché Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto;
2) con vittoria di spese e compensi del primo e secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali (art.15 Tariffa Forense)
CPA 4% ed IVA se dovuta, e anticipazioni quali contributo unificato e marca da bollo.
In via istruttoria, insiste per l'ammissione delle prove richieste nel giudizio di primo grado dall'attuale appellante.
Per parte appellata
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
1) nel merito, respingere l'appello proposto dal , perché inammissibile e Parte_1
comunque infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata.
2) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori).
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione in riassunzione ex art.170 c.p.c. e 125 disp att cpc , ritualmente notificato, a seguito della sentenza del TAR Veneto n.199/2019 declinatoria della giurisdizione in favore del g.o., chiedeva di accertare e dichiarare Controparte_1
la nullità e/o annullamento del provvedimento n. 249 di prot. in data 1 marzo 2017, notificato il 08.03.2017, del
[...]
( di seguito per brevità anche solo il Parte_1
) con il quale era stata revocata l'autorizzazione (permesso) di pesca n. 1856, Parte_1
rilasciata alla medesima, e del verbale dell'Istituto Cooperativo di Vigilanza emesso in data 27.01.2017 per violazione dell'art. 5, comma 3 del regolamento interno per l'esercizio dell'attività di pesca dei molluschi eduli bivalvi allo stato naturale nelle acque pag. 2/8 marittime soggette ai diritti esclusivi di pesca e per l'effetto chiedeva di condannare il a restituire l'autorizzazione (permesso) di pesca n. 1856 nonché a risarcire il Parte_1
danno cagionato all'attrice per il mancato introito relativo al periodo intercorso dalla revoca dell'autorizzazione (permesso) di pesca n. 1856 -avvenuto in data 1 marzo 2017 sino alla sua effettiva restituzione.
L'attrice eccepiva la motivazione generica, la carenza di potere, violazione dell'art. 25 del Regolamento Provinciale Pesca del Consiglio Provinciale adottato con delibera
36/40695 del 29.10.2015 e la violazione di legge, in quanto ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento per la pesca di molluschi eduli bivalvi, ove sia stato proposto ricorso avverso il verbale della Polizia Provinciale, il deve attendere l'esito dello Parte_1
stesso prima di comminare a sua volta le sanzioni interne, termine che si assumeva non essere stato rispettato
Si costituiva il , contestando in fatto e in diritto le domande attoree e Parte_1
chiedendone l'integrale rigetto.
Con la sentenza n.136/23 pubblicata in data 15/2/2023 il Tribunale di Rovigo accoglieva le domande annullando la sanzione della revoca dell'autorizzazione alla pesca comminata dal ai danni di e condannando il Parte_1 Controparte_1
al risarcimento in favore dell'attrice della somma di euro 118.513,00, oltre Parte_1
interessi dalla pronuncia al saldo nonché alla rifusione delle spese di lite
Il giudice di prime cure riteneva che la sanzione irrogata andava revocata in quanto illegittima per travisamento dei fatti e carenza, genericità, illogicità della motivazione.
Rilevava inoltre come “all'annullamento della sanzione segue il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni, costituiti dal mancato guadagno per il periodo in cui la rimasta priva di autorizzazione alla pesca, non ha potuto esercitare CP_1
l'attività” e considerati i cedolini di vendita delle vongole depositati “dai quali emerge un reddito medio annuo di circa euro 20.422,00 (tenuto conto degli anni 2014-2015-
2016 e in proiezione del 2017), sicchè il danno ad oggi è pari ad euro 13.000,00 per il
2017 ed euro 102.110,00 per gli anni 2018-2019-2020-2021-2022, oltre ad euro
3.403,00 per gennaio e febbraio 2023, e così in totale euro 118.513,00” pronunciava condanna al pagamento di tale somma con interessi dalla pronuncia al saldo pag. 3/8 Giudizio di appello
Contro la sentenza n.136/23 del Tribunale di Rovigo ha interposto tempestivo appello il insistendo per l'integrale rigetto delle domande già proposte in primo grado. Parte_1
Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto del gravame con la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 18 marzo 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza impugnata ove ha attribuito rilievo all'archiviazione del verbale della Polizia provinciale stante la totale autonomia della sanzione amministrativa applicata dalla Controparte_2
rispetto alla sanzione di natura privatistica applica dal Controparte_3
[...]
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo di appello viene censurata l'errata interpretazione ed applicazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 16 del regolamento interno per l'esercizio dell'attività di pesca ai molluschi e l'errata pronuncia di annullamento della delibera del CDA del del 249 prot 01.3.2017 con la quale veniva applicata la Parte_1 sanzione della revoca dell'autorizzazione di pesca. Viene inoltre rilevata la violazione art. 255 del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773del
TUPS e dell'art. 115 cpc non avendo il giudice di prime cure attribuito al verbale redatto dalle guardie giurate valore di prova privilegiata.
Terzo motivo di impugnazione.
Quale terzo motivo d'impugnazione ha contestato la errata quantificazione del danno operata dal giudice in violazione del principio dell'onere della prova ex art.2697 cod. civ. tenuto conto del mancato assolvimento da parte dell'attrice dell'onere di provare il pag. 4/8 reddito che la stessa avrebbe percepito se avesse svolto l'attività di pesca, danno da dimostrarsi in concreto come perdita effettiva.
Ragioni della decisione
L'appello va accolto.
Il giudice di prime cure ha attribuito rilievo al provvedimento di archiviazione della al fine di valorizzare, sì come ritenuto nello stesso provvedimento Controparte_2
amministrativo, che il comportamento posto a base sia dell'illecito amministrativo che della sanzione privatistica in questa sede impugnata, ovvero la circostanza che
[...] avrebbe partecipato all'attività di pesca del quantitativo di vongole pari a kg CP_1
57 ulteriore rispetto a quello consentito e già conferito , non era stato provato.
Tuttavia come evidenziato dall'appellante va in primo luogo rilevata la non immediata applicabilità in questa sede dei principi sottesi alle violazioni sanzionate amministrativamente tenuto conto della natura privatistica della sanzione oggetto del presente procedimento.
Come correttamente evidenziato dall'appellante il regolamento per l'esercizio dell'attività di pesca ai molluschi bivalvi costituisce infatti un contratto adesivo di natura privatistica tenuto conto che i pescatori quali soci delle cooperative aderenti al al momento della presentazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione Parte_1
di pesca ai molluschi accettano anche le norme regolamentari che ne disciplinano le regole per l'esercizio dell'attività e disciplinano altresì l'applicazione di sanzioni in caso di violazione delle norme stesse nonché il procedimento sanzionatorio. (cfr doc n 4-5-6-
7 appellante).
Ciò posto va sottolineato come l'art.5 comma 3 prevede che “E' altresì vietato pescare quantità di prodotto eccedente la quota giornaliera fissata dal ” ( kg 20 come Parte_1
indicato nel doc.9 mail 27 gennaio 2017)
L'art. 16 del regolamento interno prevede espressamente che “…Nel caso di infrazioni all'articolo 5 in merito a…Quantità di prodotto eccedente la quota giornaliera:…Qualora venga rinvenuto nell'imbarcazione e/o in altro luogo, in
pag. 5/8 qualsiasi momento, un quantitativo di prodotto (vongole) di kg. 10 eccedente la quota giornaliera stabilita dal il giorno dell'accertamento, verrà REVOCATA Parte_1
l'autorizzazione (permesso) di pesca.
Il quantitativo eccedente la quota giornaliera stabilita dal verrà accertato in Parte_1 riferimento all'imbarcazione, indipendentemente dal numero degli occupanti.
La sanzione della revoca verrà applicata al soggetto che detiene/possiede il quantitativo di prodotto eccedente rispetto alla quota sopra indicata e, nell'ipotesi in cui al momento dell'accertamento, nell'imbarcazione o in altro luogo ove viene detenuto/rinvenuto il prodotto vi siano più persone, la sanzione verrà applicata a tutti i soggetti presenti.
Al pescatore sanzionato, sarà interdetta per anni tre la richiesta di nuova autorizzazione per la raccolta dei molluschi.
Va inoltre evidenziato come non è stata attribuita fede privilegiata al verbale delle guardie giurate (verbale n.2311 dell'Istituto di Vigilanza).
In tale verbale risulta che “Il sopraccitato pescatore pescava una quantità di prodotto paria Kg 57 eccedente la quota stabilita” e tale verbale veniva sottoscritto dall'appellata senza alcuna osservazione, contestazione che non veniva svolta né in sede di controdeduzioni né nell'istanza di annullamento in autotutela ivi lamentandosi solo violazioni formali e l'asserita mancanza di poteri.
Circostanza non contestata la partecipazione all'attività di pesca da parte di
[...]
nel giorno 27 gennaio 2017 unitamente a e CP_1 Controparte_4 Per_1
, a fronte del verbale suindicato, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza
[...]
impugnata, risultava dunque in capo all'appellata l'onere di provare che il quantitativo di vongole superiore al limite ivi indicato si riferiva ad altre giornate di pesca ovvero ad altre persone.
Diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure risulta quindi del tutto irrilevante la circostanza che l'appellata si era successivamente allontanata dalla
[...]
tenuto conto che - come acclarato dal verbale redatto dalle guardie giurate Parte_2
n.2311 del 27 gennaio 2017, che ex art.225 reg. es TUPS fa fede fino a prova contraria e pag. 6/8 come non contestato dall'odierna appellata - la medesima partecipava all'attività di pesca dei molluschi nella medesima imbarcazione
L'appellante aveva il preciso onere di fornire la prova contraria rispetto a quanto verbalizzato dalle guardie giurate tenuto conto che ai sensi dell'art.225 Reg. TULPS
“tali verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria” (cfr. conforme, da ultimo,
Corte d'Appello Venezia n.857/2024 del 3 maggio 2024). Tale onere probatorio non è stato assolto da che, non contestando la ricostruzione in fatto si è Controparte_1
limitata ad eccepire solo violazioni di natura formale.
In accoglimento del primo e del secondo motivo d'appello (assorbito il terzo) deve quindi ritenersi che in applicazione di quanto previsto dall'art. 16 del regolamento interno veniva legittimamente disposta la revoca dell'autorizzazione di pesca, con conseguente rigetto delle domande proposte da nei confronti del Controparte_1
Parte_1
[...]
Conclusioni e spese
La sentenza appellata va dunque integralmente riformata.
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 136/23 del Tribunale di
Rovigo pubblicata in data 15 febbraio 2023 vanno rigettate tutte le domande proposte in primo grado da nei confronti del . Controparte_1 [...]
Controparte_5
soccombenza va condannata a rifondere alla controparte le
[...] Controparte_1
spese di lite che si liquidano secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione indeterminabile- complessità media per il primo grado in euro 10.860,00 per compensi oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 8.470,00 per compensi ed euro 804,00 per spese oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia,
pag. 7/8 definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata. n. 136/23 del Tribunale di Rovigo pubblicata in data 15 febbraio 2023:
1) rigetta le domande proposte da nei confronti del Controparte_1 [...]
Parte_1
2) condanna a corrispondere al Controparte_1 [...]
a.r.l. le le spese di Parte_1
lite che si per il primo grado in euro 10.860,00 per compensi oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 8.470,00 per compensi ed euro 804,00 per spese oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e
CPA
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 20 marzo 2025
IL PRESIDENTE
dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 8/8