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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 17/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE così composto: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1192/2022 R.G.A.C., posta in deli- berazione all'udienza del 17 settembre 2024, vertente tra
nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Mesoraca, alla via Roma, n. 10, presso lo studio dell'avv. Rosina Lombardo (cod. fisc. – pec: C.F._2 [...]
, che la rappresenta e difende per Email_1
mandato in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
e
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Mesoraca, alla via Matunzio, n. 20, presso lo studio dell'avv. Elisa Fontana (cod. fisc. - pec: C.F._4 [...]
, che lo rappresenta e difende per man- Email_2
1 dato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenu- to
OGGETTO: Separazione giudiziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 21.6.2022, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in Mesoraca il giorno Controparte_1
27.2.2004 (trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Mesoraca con il n.
2-II-A/2004); che avevano avuto i figli nata a [...] il Per_1
24.9.2002, nato a [...] il [...], e , nato a [...] il Per_2 Per_3
24.5.2012; che il figlio aveva un ritardo psicomotorio e il figlio Per_2 Per_4
[...
era invalido grave;
che la madre utilizzava le pensioni di invalidità percepite per i figli e per le cure e le riabilitazioni degli stessi;
che la Per_2 Per_3
figlia maggiorenne, non era autonoma dal punto di vista economi- Per_1
co; che l'unione affettiva e sentimentale era stata compromessa a causa dei comportamenti del marito, assente e poco disponibile ad andare incontro alle esigenze della famiglia.
Chiedeva, pertanto, la pronuncia della separazione personale con adde- bito al marito;
l'emissione di provvedimento di allontanamento del dal- CP_1
la casa familiare;
l'affidamento dei figli con collocazione materna presso la casa coniugale;
la previsione del versamento a carico del di un assegno di € CP_1
600,00 per il mantenimento dei figli ed € 200,00 per la moglie.
2. si costituiva con propria comparsa, deducendo: che Controparte_1
egli era d'accordo sulla richiesta di separazione e intendeva trovare un accordo per la consensualizzazione, mentre si opponeva all'affido alla madre dei figli.
2 Chiedeva, pertanto, un rinvio per raggiungere un accordo, il rigetto della ri- chiesta di separazione con addebito a suo carico, il rigetto della richiesta di affi- damento dei figli minori alla madre e l'affidamento condiviso dei figli minori.
3. All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava i figli minori ad entrambi i genitori con collo- camento prevalente presso la madre e stabiliva le visite e le permanenze pater- ne, prevedendo che il si impegnasse a passare del tempo con CP_1 Per_3
ed a supportare la madre nella sua gestione, assegnava la casa coniugale alla moglie concedendo al resistente il termine di 30 gg. per prelevare i propri effetti personali, onerava di corrispondere un contributo per il man- Controparte_1
tenimento dei figli alla madre di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straor- dinarie.
4. Con le memorie integrative, le parti ribadivano le proprie conclusioni.
5. Dinanzi al G.I., erano sentiti i testi , Testimone_1 Testimone_2
, oltre che le parti personalmente.
[...]
6. Dopo alcuni rinvii per tentare la composizione bonaria, all'udienza del
17.9.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisio- ne collegiale con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Alla stregua delle acquisite emergenze processuali, stima il Tribunale che la causa sia matura per la decisione nel suo complesso, senza che appaia ne- cessario od anche solo opportuno procedere all'espletamento di qualsivoglia ul- teriore istruttoria;
giova, infatti, osservare che è stata svolta l'istruttoria orale e che le parti sono state onerate di esibire la documentazione reddituale e patri- moniale in loro possesso.
Nel merito deve ritenersi che la proposta domanda di separazione è fon- data e, pertanto, meritevole di accoglimento.
3 I coniugi hanno contratto matrimonio in Mesoraca il giorno 27.2.2004
(trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Mesoraca con il n.
2-II-
A/2004) ed hanno avuto i figli nata a [...] il [...], Per_1 Per_5
[.
, nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...]. Per_3
Pertanto, è maggiorenne sin da prima dell'introduzione del Per_1
giudizio e è divenuto maggiorenne in corso di causa. Per_2
Dal 2022 i coniugi si sono separati di fatto e il negativo esito del prelimi- nare tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, il contenuto degli atti di- fensivi, la comprovata indisponibilità dei coniugi a pervenire ad una soluzione concordata, nonostante i molteplici tentativi anche dinanzi al G.I., attestano con assoluta univocità quanto dedotto da entrambi in merito alla verificatasi intolle- rabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, sì che nessuna esita- zione può incontrarsi nel riconoscere come tra i coniugi sia venuta a crearsi una frattura allo stato irreversibile e ostativa alla ricostituzione dell'armonia di cop- pia: sussistono, di conseguenza, i presupposti di fatto e di diritto per far luogo alla declaratoria di separazione personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, primo comma, cod. civ.
8. Quanto alla domanda di addebito formulata dalla , osserva il Pt_1
Collegio come tale domanda non possa essere accolta.
Per fondare una pronuncia di addebito della separazione devono essere addotte e dimostrate azioni delle parti che costituiscano “...comportamento vo- lontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimo- nio...” che sia causa necessaria e sufficiente a determinare “l'irreversibile intolle- rabilità della ulteriore convivenza” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del
27/06/2006; Sez. 1, Sentenza n. 12383 del 11/06/2005).
Nel caso di specie, la moglie addebita al marito di essere Parte_1
stato poco disponibile con le esigenze familiari, di non averla aiutata per far fronte alla disabilità di due dei tre figli, di non averle, in sostanza, fornito ap-
4 porto morale e materiale. In particolare, lamenta che il marito non abbia mini- mamente seguito il minore dei tre figli, , affetto da grave disabilità. Per_3
Tuttavia, le condotte lamentate dalla non hanno trovato adegua- Pt_1
to supporto probatorio.
La stessa , sentita dal Presidente del Tribunale, ha dichiarato che Pt_1
il rapporto si era deteriorato a causa dei continui litigi, sostenendo che il marito non l'aiutava ad assistere , dichiarando anche che in qualche occasio- Per_3
ne, nel corso dei litigi, egli era stato anche violento con lei, ma precisando che il marito non era violento ma si era trattato di discussioni animate. Aveva anche dichiarato che il marito era affettuoso con i figli, ma che non l'aiutava con
[...]
. Tali dichiarazioni erano state contestate, nella stessa sede, dal , Pt_2 CP_1
che aveva dichiarata che cercava di supportare in tutti i modi la moglie, accom- pagnandola alle visite di o restando a casa con gli altri figli per sup- Per_3
portarla.
I testi sentiti non hanno suffragato le dichiarazioni della ricorrente o, co- munque, le loro dichiarazioni non sono sufficienti per fondare la chiesta pro- nuncia di addebito.
La teste sorella della ricorrente, ha meramente con- Testimone_1
fermato le dichiarazioni della sorella, precisando di sapere che la sorella pagava da sola le spese di casa e si organizzava per andare da sola a Roma per curare il figlio. Ha dichiarato di sapere dalla sorella che il marito non pagava le spese per la casa, ma è stata abbastanza generica nelle sue dichiarazioni.
Nessuna delle altre dichiarazioni testimoniali è utile, peraltro, per fonda- re la richiesta di addebito, che dev'essere pertanto rigettata.
9. La domanda di pagamento di un assegno di mantenimento formulata dalla è fondata e deve essere accolta, avendo la moglie fornito in corso Pt_1
di causa dimostrazione della situazione di insussistenza di mezzi e di incapacità
a procurarseli secondo la normale diligenza.
5 La , infatti, non ha un'occupazione e non può trovarla, a causa Pt_1
delle condizioni di salute del figlio, del quale si occupa a tempo pieno, non ha pertanto la capacità reddituale per condurre un'esistenza libera e dignitosa;
la inoltre si è dedicata in costanza di matrimonio completamente alla cura Pt_1
della casa e della famiglia, rinunciando a cercare un'occupazione, e pertanto, anche date le condizioni del figlio , di certo non si può pretendere che Per_3
la stessa debba attivarsi per la ricerca di un'occupazione, anche considerata la sua età e la durata del matrimonio (più di 20 anni).
Tenuto conto dei redditi delle parti, si stima equo disporre che il CP_1
versi alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di €
150,00 oltre a rivalutazione ISTAT come per legge, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza, considerato che in sede presidenziale non era stato di- sposto alcun assegno in favore della moglie.
10. Quanto all'affidamento dell'unico figlio della coppia ancora mino- renne, , disabile grade, deve rilevarsi che mentre la madre chiede Per_3
l'affidamento esclusivo, il padre chiede l'affidamento condiviso.
Ebbene, quantunque la novella della legge n. 54/2006 abbia introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, l'art. 155 bis c.c. impone di far luogo all'affidamento monogenitoriale nell'ipotesi in cui l'applicazione del nuovo istituto sia contraria agli interessi del minore.
Nel caso di specie non ricorre la suddetta ipotesi, per cui non sussistono ragioni ostative per disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi genitori, con collocamento prevalente materno, modalità sulla quale concorda- no entrambi i coniugi.
Le condotte del padre, che a dire della madre sono di completo abban- dono della funzione paterna, con delega alla madre di tutte le preoccupazioni e le attività, gravose, che devono essere svolte nell'interesse del figlio, sono rima- ste indimostrate. Il padre ha dichiarato di voler prendersi cura del figlio e che
6 non vi riesce in gran parte a causa dell'indisponibilità più volte manifestata dal- la , la quale non lo fa neanche entrare in casa, ed ha dichiarato e dimo- Pt_1
strato che anche i suoi parenti chiedono di poter vedere e stare con , Per_3
senza riuscirvi, e che egli riesce a vedere solo attraverso Per_3
l'intermediazione della figlia più grande.
La casa coniugale, su richiesta della madre, non contestata dal padre, dev'essere assegnata alla , che la potrà abitare unitamente ai tre figli, Pt_1
dei quali due maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
In ordine alla regolamentazione dei tempi e modi degli incontri del mi- nore con il padre, il Tribunale rileva che vi dev'essere una necessaria Per_3
collaborazione tra le parti affinchè il padre possa vedere e stare con il figlio.
Il Tribunale non può che confermare sul punto i provvedimenti presi- denziali, che prevedevano la possibilità per il padre di incontrare il figlio
[...]
, mediante la collaborazione materna. Pt_2
In aggiunta alla regolamentazione già vigente, deve essere previsto che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio , anche nell'abitazione ma- Per_3
terna, ove non sarà possibile portarlo fuori casa, almeno due pomeriggi la set- timana, e che dovrà collaborare con la madre per l'organizzazione dei viaggi del figlio in altre città ove sarà necessario per le cure alle quali il ragazzo dovrà essere sottoposto.
11. Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento dei figli, ritiene il Tribunale di dover conferma ad € 300,00 complessivi mensili - importo rivalu- tabile annualmente secondo indici ISTAT - (oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e di quelle scolastiche) l'importo dell'assegno che il CP_1
deve essere obbligato a versare alla quale contributo al mantenimento Pt_1
dei tre figli, considerati i redditi delle parti, come comprovato dalla documenta- zione esibita, ma tenuto conto delle provvidenze economiche che la madre per- cepisce per i figli invalidi.
7 La decorrenza di tale disposizione deve essere posta alla data della do- manda giudiziale, tenuto conto che il medesimo importo era già stato stabilito con i provvedimenti presidenziali.
Detto importo risulta adeguato sia in relazione alla necessità di assicura- re ai figlii un contributo minimo di mantenimento che garantisca le loro prima- rie e basilari esigenze di vita, sia in relazione alla capacità economica dei genito- ri.
12. La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dalla dev'essere rigettata, tenuto conto della disposizione Pt_1
sull'affidamento condiviso e della mancata prova in ordine alle condotte adde- bitate al . CP_1
13. Considerato l'esito complessivo del giudizio e la sostanziale reciproca soccombenza, si ritiene opportuno compensare interamente le spese del proce- dimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione per- sonale formulata da nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, nei confronti di , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
3.6.1980, cod. fisc. (R.G. n. 1192/2022), così provvede: C.F._3
- Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 2° c.c., dei coniugi
[...]
e , che hanno celebrato matrimonio in Mesoraca il Parte_3 Controparte_1
giorno 27.2.2004 (trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Meso- raca con il n.
2-II-A/2004, certificato in atti);
- Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_4
[.
nei confronti di;
Controparte_1
- Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della pre- sente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Mesoraca per le anno- tazioni e le ulteriori incombenze di legge;
8 - Accoglie la domanda della di corresponsione dell'assegno di mante- Pt_1
nimento e pone pertanto a carico di l'importo di € 150,00 men- Controparte_1
sili, da corrispondere entro il 5 di ogni mese alla a titolo di manteni- Pt_1
mento, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
- Affida il figlio minore ad entrambi i coniugi e lo colloca prevalente- Per_3
mente presso la madre;
- Dispone, quanto alle visite ed alle permanenze paterne, che il padre potrà in- contrare il figlio liberamente;
che, tuttavia, in caso di mancanza di ac- Per_3
cordo tra le parti, il padre potrà incontrare e tenere con sé per due Per_3
pomeriggi la settimana, anche nella casa familiare, ove non riesca a portarlo fuori a causa delle sue condizioni di salute, e che potrà avvalersi dell'aiuto an- che dei suoi parenti;
- Assegna la casa coniugale a affinchè la abiti con il figlio mino- Parte_1
re e con gli altri figli maggiorenni ma non autonomi economicamente;
- Dispone che versi a entro il 5 di ogni mese, a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli e , Per_1 Per_2 Per_3
l'importo di euro 300,00 complessivi mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte da SSN e di quelle sco- lastiche, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
- Rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dalla contro il;
Pt_1 CP_1
- Compensa integralmente le spese del procedimento.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 16.1.2025.
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Alessandra Angiuli
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