CA
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Ida D'Onofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 5587 /2023 avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso -
Scioglimento matrimonio”
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. ANDREOZZI RAFFAELE C.F._1
), studio in VIA DIAZ 27 81031 AVERSA, come da procura in atti;
C.F._2 appellante
E
, nata a [...] il [...] ), CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. RICCA FULVIO ), studio in C.F._4
PIAZZA BOVIO 33 80133 NAPOLI, come da mandato in atti;
appellato
CONCLUSIONI
Appellante: si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: si è riportato alla comparsa di costituzione, contenente richiesta di rigetto dell'appello.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 9 ottobre 2019, chiese pronunziarsi la cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio contratto il 9.10.1986, in Napoli, con e dal quale erano Parte_1 nati tre figli, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Dedusse, in particolare, che con decreto del 17 giugno 2008, il tribunale di Napoli aveva omologato la separazione personale tra i coniugi e, quanto alle statuizioni accessorie, in tale sede questi avevano concordato il versamento, da parte del marito, della somma mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento del coniuge e della prole e che, con provvedimento del 9 maggio 2019, il tribunale, adito ai sensi dell'art. 710 cod. proc. civ., aveva rideterminato l'assegno periodico in € 400,00 in favore della
, essendo i figli divenuti oramai indipendenti. CP_1
Chiese, quindi, confermarsi la somma mensile di € 400,00 a carico del per il suo mantenimento. Parte_1
Costituitosi in giudizio con comparsa dell'8 febbraio 2020, resistette nel merito Parte_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
Con decreto del 19 febbraio 2020 il presidente del tribunale rimise le parti innanzi al giudice istruttore.
Il resistente si costituì in giudizio con comparsa dell'1 aprile 2020 ed eccepì l'intervenuta riconciliazione con il coniuge atteso che avevano convissuto presso l'immobile sito alla via Rosmini 17, in Gricignano
d'Aversa, sino al mese di ottobre del 2018. Rilevò che la coppia aveva condiviso la quotidianità, frequentando amici, effettuando cene conviviali e vacanze, rapporti fisici ed economici, tanto da avere cointestato un libretto postale. In subordine, precisò che non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento di un assegno in favore della . Chiese, quindi, che venisse dichiarata CP_1
l'inammissibilità della domanda per intervenuta riconciliazione;
in subordine che venisse rigettata la domanda di assegno divorzile, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
Provvedendo con sentenza del 26 maggio, depositata il 15 novembre 2023, il Tribunale dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, rigettò la domanda di assegnazione della casa coniugale e di riconoscimento dell'assegno divorzile, dichiarò inammissibile le altre richieste e compensò le spese processuali.
Nel motivare questa decisione, per quel che concerne la presente impugnazione, osservò quanto segue.
1. Era infondata l'eccezione di riconciliazione sollevata dal resistente. Invero, il nel Parte_1 costituirsi in giudizio non si era opposto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì solo alla richiesta della di riconoscimento di un assegno divorzile, prospettando la CP_1 riconciliazione solo in sede di memorie integrative. D'altro canto, nell'anno 2019 la ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell'art. 710 cod. proc. civ., la modifica delle condizioni della separazione consensuale.
Inoltre, l'eccezione era stata sollevata in relazione a fatti verificatisi successivamente all'omologa della separazione, in assenza di prova del ripristino della comunione di vita e di intenti.
La , pur non smentendo che l'ex coniuge avesse vissuto nel medesimo immobile e contribuito CP_1 alle spese, riconduceva tale situazione ad una imposizione del idonea, tuttavia, a preservare il Parte_1 rapporto del padre con i figli.
2. La reciproca e parziale soccombenza reciproca giustificava l'integrale compensazione delle spese processuali.
Per la riforma di questa sentenza ha proposto appello Il con ricorso del 21 dicembre 2023, il Parte_1 quale, per i motivi che di seguito si illustreranno, ha concluso affinché venga accertata l'avvenuta riconciliazione tra i coniugi dopo l'omologa della separazione, e per l'effetto annullato il decreto di omologa della separazione consensuale, con condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.,
e vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, , costituitosi in CP_1 giudizio con comparsa del 10 gennaio 2024, ha resistito chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la Corte ha riservato la decisione.
A) L'intervenuta riconciliazione
Con il primo complesso motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza laddove i primi giudici hanno rigettato l'eccezione di intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
Assume che:
1)il tribunale, nel ritenere che l'eccezione in esame era stata proposta dal unicamente nella Parte_1 memoria integrativa, non aveva tenuto conto della struttura bifasica del giudizio divorzile.
Pertanto, il resistente poteva costituirsi in giudizio nel termine assegnato con l'ordinanza presidenziale e proporre domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, sia nella comparsa di risposta, sia all'udienza di comparizione e trattazione innanzi al giudice istruttore;
2)La non aveva contestato, nei termini e nei modi di legge, i documenti da lui prodotti, per cui CP_1 questi ultimi avevano assunto il valore di prova legale e i fatti dedotti dovevano essere reputati pacifici.
In particolare. egli aveva precisato di avere convissuto con la moglie presso l'abitazione coniugale siti alla via Rosmini 17, in Gricignano d'Aversa, in via continuativa, sino al mese di settembre-ottobre del
2017, poi, più saltuaria, ma pur sempre stabile, sino al mese di ottobre-novembre del 2018 in quanto espletava l'attività lavorativa in Firenze. A fondamento di tali asserzioni aveva allegato plurima documentazione, tra la quale, i verbali del 12 novembre 2018, del 23 novembre 2018 e del 15 gennaio
2019 contenenti le dichiarazioni rese dalla in sede penale quale persona offesa;
la sentenza n. CP_1
CP_ 375/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord;
le lettere inerenti le visite medico-legali dell' aventi quale destinatario il recapitate presso la casa familiare;
il certificato di residenza storico;
i Parte_1 messaggi vocali inviati dalla al coniuge, tra il 2018 ed il 2019, tramite il servizio di messaggistica CP_1 istantanea Whatsapp;
l'esistenza di un libretto postale congiunto aperto nel 2009; le riproduzioni fotografiche dei coniugi, negli anni dal 2011 al 2016, in occasione di feste, cerimonie di famiglia ed eventi mondani.
Il motivo è infondato.
Giova precisare che la cessazione degli effetti civili della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che non consiste nel mero ripristino della situazione "quo ante", bensì nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzano in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione (ex plurimis Cass. 9839/2023).
Orbene, la dichiarazione di divorzio non consegue automaticamente alla constatazione della presenza di una delle cause previste dall'art. 3 della L. n. 898 del 1970, ma presuppone, in ogni caso, attesi i riflessi pubblicistici riconosciuti dall'ordinamento all'istituto familiare, l'accertamento, da parte del giudice, della esistenza dell'essenziale condizione della concreta impossibilità di mantenere o ricostituire il consorzio coniugale per effetto della definitiva rottura del legame di coppia, per cui, in questo senso, lo stato di separazione dei coniugi concreta un requisito dell'azione, necessario, secondo la previsione dell'art. 3 n.
2, lettera b), della L. n. 898 del 1970, la cui interruzione, da opporsi a cura della parte convenuta, in presenza di una richiesta di divorzio avanzata dall'altra parte, postula l'avvenuta riconciliazione, la quale si verifica, come sopra precisato, quando sia stato ricostituito l'intero complesso dei rapporti che caratterizzano il vincolo matrimoniale e che, quindi, sottende l'avvenuto ripristino non solo di quelli riguardanti l'aspetto materiale del consorzio anzidetto, ma altresì di quelli che sono alla base dell'unione spirituale tra i coniugi (Cass. 27963/2022).
Tanto premesso, deve considerarsi inammissibile l'eccezione di interruzione della separazione sollevata dal nella comparsa di risposta dell'1 aprile 2020. Parte_1
Tale eccezione deve ritenersi preclusa in relazione al contenuto della domanda proposta dalla CP_1 che assume un rilievo del tutto particolare in quanto con essa l'attrice rappresenta la propria volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale e attesta, quindi, il suo mancato consenso a una eventuale riconciliazione nel corso della separazione. L'adesione del convenuto alla prospettazione fattuale e volitiva su cui si basa la domanda di divorzio, e l'assunzione, quindi, del ruolo di contraddittore rispetto all'attore, è idonea a precludere la possibilità di una successiva articolazione del contraddittorio su questo oggetto del giudizio.
Infatti, nei giudizi di divorzio, l'art. 3, comma 2, lett. b), L. 898/70 espressamente stabilisce che l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione deve essere proposta ad istanza di parte;
pertanto, il giudice non può rilevarla d'ufficio, non investendo profili d'ordine pubblico, ma aspetti strettamente attinenti ai rapporti tra i coniugi, in ordine ai quali è onere della parte convenuta eccepire e provare l'avvenuta riconciliazione (Cass.23510/2010).
Per altro verso, appare non compatibile con la natura del giudizio di divorzio, e con il diritto dei coniugi a riacquistare la libertà di status in presenza delle condizioni richieste dall'ordinamento, un uso dispositivo delle proprie dichiarazioni tale da concretizzare una utilizzazione strumentale del processo condizionata dal mancato accordo sulle altre questioni da decidere nel giudizio (Cass. 11885/2015).
B) La richiesta di condanna ex art. 96 cod. proc. civile
Con ulteriore motivo di gravame il si duole dell'omessa pronuncia del tribunale in ordine alla Parte_1 richiesta, da lui formulata, di condanna dell'ex coniuge, al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., in considerazione del comportamento processuale della che aveva reso alterne CP_1 dichiarazioni in ordine all'avvenuta riconciliazione.
Il motivo è infondato.
Osserva, invero, la Corte che la declaratoria di inammissibilità della censura relativa all'intervenuta interruzione della separazione non consente di valutare il proposto motivo di impugnazione.
C)Le spese processuali
Con l'ultimo motivo di appello il lamenta che i primi giudici avrebbero compensato le spese Parte_1 processuali pur non sussistendone i presupposti, anche in relazione alla richiesta della di CP_1 sequestro conservativo.
Anche questo motivo è infondato.
Nella specie si è determinata una soccombenza reciproca, essendo state rigettate da un lato l'eccezione di riconciliazione, le domande accessorie e la richiesta di assegnazione della casa familiare proposte dall'appellante, dall'altro, la domanda di riconoscimenti di un assegno divorzile e l'istanza di sequestro formulate dalla . CP_1
Le spese processuali del presente grado devono essere poste a carico del soccombente ed Parte_1 attribuite all'avv. Fulvio Ricca, che ne ha fatto dichiarazione di anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza emessa dal tribunale di Nola il 12 novembre 2023, così provvede:
a)rigetta l'appello;
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, che vanno attribuite all'avv. Fulvio Ricca che ne ha fatto dichiarazione di anticipo.
Napoli, 27 novembre 2024
Il presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Ida D'Onofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 5587 /2023 avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso -
Scioglimento matrimonio”
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. ANDREOZZI RAFFAELE C.F._1
), studio in VIA DIAZ 27 81031 AVERSA, come da procura in atti;
C.F._2 appellante
E
, nata a [...] il [...] ), CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. RICCA FULVIO ), studio in C.F._4
PIAZZA BOVIO 33 80133 NAPOLI, come da mandato in atti;
appellato
CONCLUSIONI
Appellante: si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: si è riportato alla comparsa di costituzione, contenente richiesta di rigetto dell'appello.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 9 ottobre 2019, chiese pronunziarsi la cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio contratto il 9.10.1986, in Napoli, con e dal quale erano Parte_1 nati tre figli, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Dedusse, in particolare, che con decreto del 17 giugno 2008, il tribunale di Napoli aveva omologato la separazione personale tra i coniugi e, quanto alle statuizioni accessorie, in tale sede questi avevano concordato il versamento, da parte del marito, della somma mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento del coniuge e della prole e che, con provvedimento del 9 maggio 2019, il tribunale, adito ai sensi dell'art. 710 cod. proc. civ., aveva rideterminato l'assegno periodico in € 400,00 in favore della
, essendo i figli divenuti oramai indipendenti. CP_1
Chiese, quindi, confermarsi la somma mensile di € 400,00 a carico del per il suo mantenimento. Parte_1
Costituitosi in giudizio con comparsa dell'8 febbraio 2020, resistette nel merito Parte_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
Con decreto del 19 febbraio 2020 il presidente del tribunale rimise le parti innanzi al giudice istruttore.
Il resistente si costituì in giudizio con comparsa dell'1 aprile 2020 ed eccepì l'intervenuta riconciliazione con il coniuge atteso che avevano convissuto presso l'immobile sito alla via Rosmini 17, in Gricignano
d'Aversa, sino al mese di ottobre del 2018. Rilevò che la coppia aveva condiviso la quotidianità, frequentando amici, effettuando cene conviviali e vacanze, rapporti fisici ed economici, tanto da avere cointestato un libretto postale. In subordine, precisò che non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento di un assegno in favore della . Chiese, quindi, che venisse dichiarata CP_1
l'inammissibilità della domanda per intervenuta riconciliazione;
in subordine che venisse rigettata la domanda di assegno divorzile, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
Provvedendo con sentenza del 26 maggio, depositata il 15 novembre 2023, il Tribunale dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, rigettò la domanda di assegnazione della casa coniugale e di riconoscimento dell'assegno divorzile, dichiarò inammissibile le altre richieste e compensò le spese processuali.
Nel motivare questa decisione, per quel che concerne la presente impugnazione, osservò quanto segue.
1. Era infondata l'eccezione di riconciliazione sollevata dal resistente. Invero, il nel Parte_1 costituirsi in giudizio non si era opposto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì solo alla richiesta della di riconoscimento di un assegno divorzile, prospettando la CP_1 riconciliazione solo in sede di memorie integrative. D'altro canto, nell'anno 2019 la ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell'art. 710 cod. proc. civ., la modifica delle condizioni della separazione consensuale.
Inoltre, l'eccezione era stata sollevata in relazione a fatti verificatisi successivamente all'omologa della separazione, in assenza di prova del ripristino della comunione di vita e di intenti.
La , pur non smentendo che l'ex coniuge avesse vissuto nel medesimo immobile e contribuito CP_1 alle spese, riconduceva tale situazione ad una imposizione del idonea, tuttavia, a preservare il Parte_1 rapporto del padre con i figli.
2. La reciproca e parziale soccombenza reciproca giustificava l'integrale compensazione delle spese processuali.
Per la riforma di questa sentenza ha proposto appello Il con ricorso del 21 dicembre 2023, il Parte_1 quale, per i motivi che di seguito si illustreranno, ha concluso affinché venga accertata l'avvenuta riconciliazione tra i coniugi dopo l'omologa della separazione, e per l'effetto annullato il decreto di omologa della separazione consensuale, con condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.,
e vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, , costituitosi in CP_1 giudizio con comparsa del 10 gennaio 2024, ha resistito chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la Corte ha riservato la decisione.
A) L'intervenuta riconciliazione
Con il primo complesso motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza laddove i primi giudici hanno rigettato l'eccezione di intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
Assume che:
1)il tribunale, nel ritenere che l'eccezione in esame era stata proposta dal unicamente nella Parte_1 memoria integrativa, non aveva tenuto conto della struttura bifasica del giudizio divorzile.
Pertanto, il resistente poteva costituirsi in giudizio nel termine assegnato con l'ordinanza presidenziale e proporre domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, sia nella comparsa di risposta, sia all'udienza di comparizione e trattazione innanzi al giudice istruttore;
2)La non aveva contestato, nei termini e nei modi di legge, i documenti da lui prodotti, per cui CP_1 questi ultimi avevano assunto il valore di prova legale e i fatti dedotti dovevano essere reputati pacifici.
In particolare. egli aveva precisato di avere convissuto con la moglie presso l'abitazione coniugale siti alla via Rosmini 17, in Gricignano d'Aversa, in via continuativa, sino al mese di settembre-ottobre del
2017, poi, più saltuaria, ma pur sempre stabile, sino al mese di ottobre-novembre del 2018 in quanto espletava l'attività lavorativa in Firenze. A fondamento di tali asserzioni aveva allegato plurima documentazione, tra la quale, i verbali del 12 novembre 2018, del 23 novembre 2018 e del 15 gennaio
2019 contenenti le dichiarazioni rese dalla in sede penale quale persona offesa;
la sentenza n. CP_1
CP_ 375/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord;
le lettere inerenti le visite medico-legali dell' aventi quale destinatario il recapitate presso la casa familiare;
il certificato di residenza storico;
i Parte_1 messaggi vocali inviati dalla al coniuge, tra il 2018 ed il 2019, tramite il servizio di messaggistica CP_1 istantanea Whatsapp;
l'esistenza di un libretto postale congiunto aperto nel 2009; le riproduzioni fotografiche dei coniugi, negli anni dal 2011 al 2016, in occasione di feste, cerimonie di famiglia ed eventi mondani.
Il motivo è infondato.
Giova precisare che la cessazione degli effetti civili della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che non consiste nel mero ripristino della situazione "quo ante", bensì nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzano in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione (ex plurimis Cass. 9839/2023).
Orbene, la dichiarazione di divorzio non consegue automaticamente alla constatazione della presenza di una delle cause previste dall'art. 3 della L. n. 898 del 1970, ma presuppone, in ogni caso, attesi i riflessi pubblicistici riconosciuti dall'ordinamento all'istituto familiare, l'accertamento, da parte del giudice, della esistenza dell'essenziale condizione della concreta impossibilità di mantenere o ricostituire il consorzio coniugale per effetto della definitiva rottura del legame di coppia, per cui, in questo senso, lo stato di separazione dei coniugi concreta un requisito dell'azione, necessario, secondo la previsione dell'art. 3 n.
2, lettera b), della L. n. 898 del 1970, la cui interruzione, da opporsi a cura della parte convenuta, in presenza di una richiesta di divorzio avanzata dall'altra parte, postula l'avvenuta riconciliazione, la quale si verifica, come sopra precisato, quando sia stato ricostituito l'intero complesso dei rapporti che caratterizzano il vincolo matrimoniale e che, quindi, sottende l'avvenuto ripristino non solo di quelli riguardanti l'aspetto materiale del consorzio anzidetto, ma altresì di quelli che sono alla base dell'unione spirituale tra i coniugi (Cass. 27963/2022).
Tanto premesso, deve considerarsi inammissibile l'eccezione di interruzione della separazione sollevata dal nella comparsa di risposta dell'1 aprile 2020. Parte_1
Tale eccezione deve ritenersi preclusa in relazione al contenuto della domanda proposta dalla CP_1 che assume un rilievo del tutto particolare in quanto con essa l'attrice rappresenta la propria volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale e attesta, quindi, il suo mancato consenso a una eventuale riconciliazione nel corso della separazione. L'adesione del convenuto alla prospettazione fattuale e volitiva su cui si basa la domanda di divorzio, e l'assunzione, quindi, del ruolo di contraddittore rispetto all'attore, è idonea a precludere la possibilità di una successiva articolazione del contraddittorio su questo oggetto del giudizio.
Infatti, nei giudizi di divorzio, l'art. 3, comma 2, lett. b), L. 898/70 espressamente stabilisce che l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione deve essere proposta ad istanza di parte;
pertanto, il giudice non può rilevarla d'ufficio, non investendo profili d'ordine pubblico, ma aspetti strettamente attinenti ai rapporti tra i coniugi, in ordine ai quali è onere della parte convenuta eccepire e provare l'avvenuta riconciliazione (Cass.23510/2010).
Per altro verso, appare non compatibile con la natura del giudizio di divorzio, e con il diritto dei coniugi a riacquistare la libertà di status in presenza delle condizioni richieste dall'ordinamento, un uso dispositivo delle proprie dichiarazioni tale da concretizzare una utilizzazione strumentale del processo condizionata dal mancato accordo sulle altre questioni da decidere nel giudizio (Cass. 11885/2015).
B) La richiesta di condanna ex art. 96 cod. proc. civile
Con ulteriore motivo di gravame il si duole dell'omessa pronuncia del tribunale in ordine alla Parte_1 richiesta, da lui formulata, di condanna dell'ex coniuge, al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., in considerazione del comportamento processuale della che aveva reso alterne CP_1 dichiarazioni in ordine all'avvenuta riconciliazione.
Il motivo è infondato.
Osserva, invero, la Corte che la declaratoria di inammissibilità della censura relativa all'intervenuta interruzione della separazione non consente di valutare il proposto motivo di impugnazione.
C)Le spese processuali
Con l'ultimo motivo di appello il lamenta che i primi giudici avrebbero compensato le spese Parte_1 processuali pur non sussistendone i presupposti, anche in relazione alla richiesta della di CP_1 sequestro conservativo.
Anche questo motivo è infondato.
Nella specie si è determinata una soccombenza reciproca, essendo state rigettate da un lato l'eccezione di riconciliazione, le domande accessorie e la richiesta di assegnazione della casa familiare proposte dall'appellante, dall'altro, la domanda di riconoscimenti di un assegno divorzile e l'istanza di sequestro formulate dalla . CP_1
Le spese processuali del presente grado devono essere poste a carico del soccombente ed Parte_1 attribuite all'avv. Fulvio Ricca, che ne ha fatto dichiarazione di anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza emessa dal tribunale di Nola il 12 novembre 2023, così provvede:
a)rigetta l'appello;
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, che vanno attribuite all'avv. Fulvio Ricca che ne ha fatto dichiarazione di anticipo.
Napoli, 27 novembre 2024
Il presidente