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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/04/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1773/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 14.6.2024 notificato il 5.7.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n.
985/2024, pubblicata il 13/06/2024,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BIANCHINI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA (C.F. ), elettivamente domiciliato/a in VIA C.F._2
CRESCIENZIO 20 00193 ROMA presso lo Studio dell'Avv. BIANCHINI FRANCESCA, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Responsabile Controparte_1 P.IVA_1
Gestione Contenzioso Lombardia, con sede legale in Roma, via Grezar 14, con il patrocinio dell'Avv. FORZATI FABRIZIO (C.F. , elettivamente domiciliato/a in C.F._3
RIVIERA DI CHIAIA 267 80121 NAPOLI presso lo Studio dell'Avv. FORZATI FABRIZIO, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 985/2024, pubblicata il
13/06/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)”. pagina 1 di 9
CONCLUSIONI:
Per (come da ricorso): Parte_1
Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì
d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. In via traversa: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla. Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., correttamente quantificate secondo parametri forensi D.M. 55/2014, e successive modifiche, minimi inderogabili C. 9815/2023, in favore dello scrivente Avvocato distrattario. La suestesa domanda giudiziale non è soggetta a condizioni di procedibilità.
Per : Controparte_1
Contr L (di seguito ), si riporta a tutte le proprie difese, Controparte_2
impugna e contesta tutto quanto ex adverso, dedotto ed eccepito e, in ottemperanza al primo termine sopra indicato, si riporta alle conclusioni come precisate nell'atto di costituzione insistendo per l'integrale rigetto dell'avverso atto di appello in quanto del tutto inammissibile, improcedibile ed infondato con conferma integrale della sentenza di primo grado e con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio di appello con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 25 maggio 2022, ha impugnato l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 07920229001470073000 notificata in data 17 maggio 2022, eccependo la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli atti esattoriali sottesi, con conseguente decadenza e prescrizione del credito iscritto a ruolo.
Si è costituita in giudizio , contestando le domande del Controparte_2
ricorrente ed eccependo: il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, in favore della Giustizia
Tributaria in merito alle sottese cartelle di pagamento nn. 07920050034865076,
07920110024427336, 07920150005276540, 07920180000207981, aventi ad oggetto crediti tributari;
il difetto di competenza per materia in favore dei Giudici di Pace di Piacenza, Verona,
pagina 2 di 9 Voghera, Pavia, Milano, Firenze in riferimento alle sottese cartelle di pagamento nn.
07920110004710225, 07920120012920686, 07920120019096088, 07920120027692528,
07920130008921972, 07920130017533123, 07920140000251123, 07920150005276439,
07920150013953137, 07920150015034068, aventi ad oggetto sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada elevate rispettivamente dalla , Controparte_4
Comune di Godiasco, Comune di Pavia, Comune di Milano, Comune di CP_4 CP_5
Firenze, Comune di Robecco Pavese, Comune di Bressana Bottarone;
la competenza funzionale del Giudice del lavoro in riferimento alla cartella sottesa n. 07920070001156380, afferente crediti previdenziali. In via subordinata, ha chiesto rigettarsi in ogni caso nel merito CP_6
l'avversa azione, in quanto del tutto inammissibile, improcedibile ed infondata.
Con provvedimento del 20 dicembre 2022, il Giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore della Giustizia Tributaria, in relazione alla cartella n.
07920050034865076, ha ritenuto fondata l'eccezione di incompetenza funzionale a favore del
Giudice del Lavoro in relazione alla cartella n. 07920070001156380; ha poi disposto la prosecuzione del giudizio e trattenuto quindi la causa in decisione.
Con sentenza pubblicata il 13.6.2024, il Tribunale di Pavia ha respinto l'opposizione e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione a favore della CP_7
per ciò che concerne le cartelle di pagamento nn. 07920050034865076,
[...]
07920110024427336, (recupero multe e ammende) 07920150005276540 (tassa auto) e
07920180000207981 (recupero multe e ammende). Quanto alle cartelle nn.
07920110004710225, 07920120012920686, 07920120019096088, 07920120027692528,
07920130008921972, 07920130017533123, 07920140000251123, 07920150005276439,
07920150013953137 e 07920150015034068 - relative a sanzioni amministrative per contravvenzioni del Codice della Strada - ha ritenuto competente il Giudice di Pace e, per la cartella n. 07920070001156380, il Giudice del Lavoro.
Stante l'accoglimento delle eccezioni di difetto di giurisdizione e di competenza, il primo
Giudice ha ritenuto superfluo l'esame della questione delle presunte mancate notifiche dei titoli
(e quindi anche dell'eccezione di prescrizione).
In ogni caso, il primo Giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di relativa alla violazione CP_6
del principio del ne bis in idem, ritenendo che le medesime ragioni a sostegno della domanda erano state fatte valere con ricorso avanti il Giudice di Pace di Voghera relativamente alle cartelle n. 07920110004710225, 07920120012920686, 07920120019096088,
07920120027692528, 07920130008921972, 07920130017538123, 07920140000251123 e pagina 3 di 9 07920150013953137 e con ricorso avanti la CTP di Pavia - relativamente alla cartella n.
07920050034865076 -, ricorso quest'ultimo rigettato dal Giudice Tributario.
Il ricorrente ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi:
1) Omessa pronuncia su punti decisivi (eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c.); l'LA ha affermato che, quanto alle pretese in esame, la prescrizione sarebbe quinquennale, mentre l'art. 2946 c.c. sarebbe una norma di chiusura, non applicabile al caso di specie;
2) Illogicità e irragionevolezza della sentenza, posto che: i fatti estintivi verificatisi a valle della notifica delle cartelle esattoriali rientrerebbero nella competenza giurisdizionale del Giudice Ordinario;
per l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non vi sarebbero termini di decadenza;
non vi sarebbe violazione del principio del ne bis in idem, attesa l'assenza di sentenze passate in giudicato e la diversità del thema decidendum.
L'LA ha poi richiamato nel ricorso la statuizione del primo giudice sulle spese processuali, rilevando che in caso di crediti prescritti le spese devono essere poste a carico dell'amministrazione resistente, salvo vi siano gravi ed eccezionali ragioni che consentano di procedere alla compensazione (non è chiaro se il richiamo delle statuizioni della sentenza del
Tribunale in punto spese configuri un ulteriore motivo di appello).
Si è costituita nel procedimento di appello , chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'appello, in quanto inammissibile e infondato, con conferma della sentenza di primo grado. ha sottolineato come l'atto di appello contesti il solo rilievo del primo giudice di difetto CP_6
di giurisdizione del G.O. in favore del Giudice Tributario, avente ad oggetto le sole cartelle relative a crediti tributari, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza, quanto alle restanti cartelle sottese all'intimazione di pagamento (relative a crediti non aventi natura tributaria).
L'appellata ha ribadito la correttezza del rilievo relativo al difetto di giurisdizione, rilevando che l'LA ha svolto delle difese contraddittorie, posto che, mentre in primo grado aveva eccepito la mancata notifica delle cartelle, nel giudizio di appello ha (anche) eccepito la prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle, al fine di contestare la pronuncia sul difetto di giurisdizione (ritenendo che la prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle rientri nella competenza del G.O.), con conseguente inammissibilità della domanda in quanto nuova rispetto alle domande formulate in primo grado.
pagina 4 di 9 ha peraltro ribadito che la giurisdizione fa comunque capo al Giudice Tributario, anche CP_6
se la dedotta prescrizione è maturata dopo la notifica della cartella, ove si ponga in discussione l'an e il quantum della pretesa tributaria (così Cass. S.U. 254/22; 14648/17; 23832/07).
Parte appellata ha poi rilevato che la prescrizione relativa ai crediti tributari in contestazione
( ) è decennale, stante la natura erariale dei crediti predetti. Ha rilevato CP_8
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, trattandosi di crediti risalenti al 1998, cui è seguita notifica della cartella nel 2006 e numerosi ulteriori atti interruttivi della prescrizione. ha infine sottolineato come la cartella oggetto di impugnazione n. 07920050034865076, CP_6
per euro 403.456,11, afferente tributi erariali (IVA/IRAP anno 1998), è stata già impugnata dal innanzi alla CTP di Pavia con ricorso iscritto al N.R.G. 197/2021, rigettato con sentenza Pt_1
del 22.03.22, passata in giudicato.
Fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, solo ha depositato gli scritti CP_6
difensivi conclusionali.
Va premesso che l'appello è stato erroneamente promosso con ricorso anziché con citazione, ma risulta tempestivo, in quanto depositato e notificato, unitamente al decreto di fissazione della prima udienza, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. (il deposito del ricorso è intervenuto in data 14.6.2024, quando la sentenza impugnata è stata depositata in data 13.6.2024).
L'appello deve essere tuttavia dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
La norma prescrive che i motivi d'impugnazione debbano essere formulati in modo chiaro e specifico, così da consentire al Giudice di secondo grado il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata. Per non incorrere nella violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., occorre quindi che l'appello sia focalizzato su censure specifiche rispetto alle argomentazioni spese nella pronuncia di primo grado, e accompagnato da un'adeguata rappresentazione delle modifiche che vengono richieste;
alla parte volitiva dell'atto di appello, deve affiancarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
In proposito, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris
pagina 5 di 9 instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata” (v. Cass., SU., ord. n. 36481/2022, conforme a Cass., SU, sent. n. 27199 del 16.11.2017).
I principi di cui sopra sono applicabili anche a seguito delle modifiche all'art. 342 c.p.c. introdotte dal d.lgs. 149/22, posto che tale norma prescrive che, per ciascuno dei motivi,
l'appello deve individuare, a pena di inammissibilità: - lo specifico capo della decisione impugnato e, in relazione a questo, deve indicare: - le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
- le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, l'LA è tenuto a dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame mediante una precisa e argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso, in relazione alla ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate
(Cass. 13535/18 e 20836/18; id. Sez. Unite, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).
Tornando al caso di specie, dalla lettura del ricorso in appello, non si comprende con chiarezza quali siano i capi della sentenza del Tribunale oggetto dell'impugnazione, quali siano le argomentazioni del Tribunale che l'LA ritiene errate e quali norme il Tribunale avrebbe violato;
le conclusioni dell'LA sono inoltre contraddittorie.
Circa i motivi di appello, a pag. 5 del ricorso, è riportato uno stralcio piuttosto ampio della motivazione della sentenza, relativo a plurime questioni, alcune delle quali non oggetto di censura da parte dell'LA (nessuna contestazione è sollevata, ad esempio, in merito alla statuizione del primo giudice circa la competenza, in relazione a talune delle cartelle, del
Giudice di Pace e del Giudice del Lavoro).
Il primo motivo di appello è incomprensibile, laddove l'LA lamenta un'omessa pronuncia in merito alla prescrizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (l'art. 615 c.p.c. è norma processuale, relativa all'opposizione all'esecuzione e non è norma che disciplina la prescrizione e i suoi termini).
L'LA sembra lamentare, oltre all'omessa pronunzia sulla prescrizione ai sensi dell'art.
615 c.p.c., la pretesa contraddittorietà della sentenza, laddove il primo giudice accerta il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, quanto alle cartelle aventi ad oggetto crediti erariali, posto che la prescrizione sarebbe decorsa non solo a monte, ma anche a valle della asserita notifica delle cartelle predette.
In realtà, la sentenza impugnata non prende posizione sulla eccezione di prescrizione, ritenendo assorbenti i rilievi in punto di difetto di giurisdizione o di competenza del giudice adito e in punto violazione del principio del ne bis in idem (la cartella n. 07920050034865076, come pagina 6 di 9 documentato in atti, è stata impugnata dal ZA avanti alla Corte di Giustizia Tributaria;
anche in quella sede, il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione;
la Corte ha definito il giudizio con sentenza di rigetto, sentenza che non risulta essere stata impugnata).
Le censure dell'LA vertenti sulla prescrizione e sull'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione risultano incongrue rispetto alla motivazione del primo Giudice e non possono in alcun modo incidere sulla “ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado”, posto che il Tribunale ha evidentemente ritenuto assorbita la questione della prescrizione e quindi non si è pronunziato sulla questione del termine prescrizionale.
Risulta poi contraddittoria la richiesta di: - dichiarare l'inesistenza o nullità delle notifiche delle cartelle, dichiarando nulli, illegittimi e inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica e dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
- rilevare d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi. La giurisprudenza ha peraltro chiarito che “nelle ipotesi in cui il contribuente ponga ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di definitività delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” (Cass. ord. 254/22).
Manca nell'atto di appello una parte argomentativa, volta a contrastare le valutazioni del primo giudice e a porre in dubbio il fondamento logico-giuridico della decisione, continuando l'LA a ribadire gli stessi concetti (prescrizione quinquennale, inapplicabilità dell'art. 2946 c.c., rilevabilità d'ufficio della prescrizione), ad esaminare istituti giuridici non pertinenti, non essendo oggetto della motivazione della sentenza impugnata (decadenza, prescrizione) e a riportare massime della giurisprudenza di legittimità, spesso prive di un effettivo collegamento con la sentenza di primo grado.
Dalla lettura del ricorso in appello, non si comprende poi se sia impugnato o meno il capo della sentenza relativo alla rifusione delle spese processuali (poste dal Tribunale a carico del ricorrente). Tale capo è riportato nella motivazione dell'atto d'appello e, in calce, sono richiamate due ordinanze della Cassazione, secondo cui le spese del giudizio proposto avverso cartelle esattoriali relative a debiti tributari prescritti, sono a carico dell'amministrazione resistente, a meno che non sussistano gravi ed eccezionali ragioni che ne giustificano la compensazione.
pagina 7 di 9 Nessuna censura è tuttavia svolta riguardo alla statuizione della sentenza del Tribunale in punto spese di lite e l'LA si limita a chiedere la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali, in caso di accoglimento dell'appello.
Deve in conclusione sottolinearsi come il ricorso in appello non esponga chiare e ragionate argomentazioni, volte a contrastare la pronunzia impugnata, ma giustapponga, in modo piuttosto confuso, una serie di istituti giuridici e di interpretazioni giurisprudenziali, senza un chiaro collegamento con il percorso motivazionale della pronunzia impugnata (tanto da far sembrare il ricorso non un atto redatto per contrastare quella specifica sentenza di primo grado, ma una sorta di modulo standardizzato, riadattato sommariamente al caso concreto).
Stante la tecnica redazionale dell'atto, alla Corte è richiesta un'attività interpretativa - per arrivare a ricostruire (senza margini di certezza) quali statuizioni della sentenza di primo grado siano effettivamente impugnate e quali siano i pretesi errori del primo giudice - attività interpretativa che l'art. 342 c.p.c. vuole evitare, proprio per rendere il sistema delle impugnazioni efficace e celere.
Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere dichiarato inammissibile. Data
l'inammissibilità dell'appello, è precluso l'esame del merito della controversia.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate avuto riguardo ai criteri indicati dal D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa e, attesa la limitata difficoltà delle questioni trattate, con l'applicazione dei valori minimi.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'LA, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 985/2024, pubblicata il 13/06/2024, così
[...]
provvede:
Dichiara inammissibile l'appello;
Condanna l'LA a rifondere in favore dall'appellata le spese processuali che si liquidano in € 10.060,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, c.p.a. e IVA, se non detraibile per legge, spese da versarsi al procuratore dell'appellata, avv. Fabrizio ZAti, dichiaratosi antistatario;
pagina 8 di 9 Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'LA, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso, in Milano il 04/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Maria Grazia Federici
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 14.6.2024 notificato il 5.7.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n.
985/2024, pubblicata il 13/06/2024,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BIANCHINI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA (C.F. ), elettivamente domiciliato/a in VIA C.F._2
CRESCIENZIO 20 00193 ROMA presso lo Studio dell'Avv. BIANCHINI FRANCESCA, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Responsabile Controparte_1 P.IVA_1
Gestione Contenzioso Lombardia, con sede legale in Roma, via Grezar 14, con il patrocinio dell'Avv. FORZATI FABRIZIO (C.F. , elettivamente domiciliato/a in C.F._3
RIVIERA DI CHIAIA 267 80121 NAPOLI presso lo Studio dell'Avv. FORZATI FABRIZIO, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 985/2024, pubblicata il
13/06/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)”. pagina 1 di 9
CONCLUSIONI:
Per (come da ricorso): Parte_1
Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì
d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. In via traversa: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla. Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., correttamente quantificate secondo parametri forensi D.M. 55/2014, e successive modifiche, minimi inderogabili C. 9815/2023, in favore dello scrivente Avvocato distrattario. La suestesa domanda giudiziale non è soggetta a condizioni di procedibilità.
Per : Controparte_1
Contr L (di seguito ), si riporta a tutte le proprie difese, Controparte_2
impugna e contesta tutto quanto ex adverso, dedotto ed eccepito e, in ottemperanza al primo termine sopra indicato, si riporta alle conclusioni come precisate nell'atto di costituzione insistendo per l'integrale rigetto dell'avverso atto di appello in quanto del tutto inammissibile, improcedibile ed infondato con conferma integrale della sentenza di primo grado e con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio di appello con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 25 maggio 2022, ha impugnato l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 07920229001470073000 notificata in data 17 maggio 2022, eccependo la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli atti esattoriali sottesi, con conseguente decadenza e prescrizione del credito iscritto a ruolo.
Si è costituita in giudizio , contestando le domande del Controparte_2
ricorrente ed eccependo: il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, in favore della Giustizia
Tributaria in merito alle sottese cartelle di pagamento nn. 07920050034865076,
07920110024427336, 07920150005276540, 07920180000207981, aventi ad oggetto crediti tributari;
il difetto di competenza per materia in favore dei Giudici di Pace di Piacenza, Verona,
pagina 2 di 9 Voghera, Pavia, Milano, Firenze in riferimento alle sottese cartelle di pagamento nn.
07920110004710225, 07920120012920686, 07920120019096088, 07920120027692528,
07920130008921972, 07920130017533123, 07920140000251123, 07920150005276439,
07920150013953137, 07920150015034068, aventi ad oggetto sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada elevate rispettivamente dalla , Controparte_4
Comune di Godiasco, Comune di Pavia, Comune di Milano, Comune di CP_4 CP_5
Firenze, Comune di Robecco Pavese, Comune di Bressana Bottarone;
la competenza funzionale del Giudice del lavoro in riferimento alla cartella sottesa n. 07920070001156380, afferente crediti previdenziali. In via subordinata, ha chiesto rigettarsi in ogni caso nel merito CP_6
l'avversa azione, in quanto del tutto inammissibile, improcedibile ed infondata.
Con provvedimento del 20 dicembre 2022, il Giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore della Giustizia Tributaria, in relazione alla cartella n.
07920050034865076, ha ritenuto fondata l'eccezione di incompetenza funzionale a favore del
Giudice del Lavoro in relazione alla cartella n. 07920070001156380; ha poi disposto la prosecuzione del giudizio e trattenuto quindi la causa in decisione.
Con sentenza pubblicata il 13.6.2024, il Tribunale di Pavia ha respinto l'opposizione e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione a favore della CP_7
per ciò che concerne le cartelle di pagamento nn. 07920050034865076,
[...]
07920110024427336, (recupero multe e ammende) 07920150005276540 (tassa auto) e
07920180000207981 (recupero multe e ammende). Quanto alle cartelle nn.
07920110004710225, 07920120012920686, 07920120019096088, 07920120027692528,
07920130008921972, 07920130017533123, 07920140000251123, 07920150005276439,
07920150013953137 e 07920150015034068 - relative a sanzioni amministrative per contravvenzioni del Codice della Strada - ha ritenuto competente il Giudice di Pace e, per la cartella n. 07920070001156380, il Giudice del Lavoro.
Stante l'accoglimento delle eccezioni di difetto di giurisdizione e di competenza, il primo
Giudice ha ritenuto superfluo l'esame della questione delle presunte mancate notifiche dei titoli
(e quindi anche dell'eccezione di prescrizione).
In ogni caso, il primo Giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di relativa alla violazione CP_6
del principio del ne bis in idem, ritenendo che le medesime ragioni a sostegno della domanda erano state fatte valere con ricorso avanti il Giudice di Pace di Voghera relativamente alle cartelle n. 07920110004710225, 07920120012920686, 07920120019096088,
07920120027692528, 07920130008921972, 07920130017538123, 07920140000251123 e pagina 3 di 9 07920150013953137 e con ricorso avanti la CTP di Pavia - relativamente alla cartella n.
07920050034865076 -, ricorso quest'ultimo rigettato dal Giudice Tributario.
Il ricorrente ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi:
1) Omessa pronuncia su punti decisivi (eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c.); l'LA ha affermato che, quanto alle pretese in esame, la prescrizione sarebbe quinquennale, mentre l'art. 2946 c.c. sarebbe una norma di chiusura, non applicabile al caso di specie;
2) Illogicità e irragionevolezza della sentenza, posto che: i fatti estintivi verificatisi a valle della notifica delle cartelle esattoriali rientrerebbero nella competenza giurisdizionale del Giudice Ordinario;
per l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non vi sarebbero termini di decadenza;
non vi sarebbe violazione del principio del ne bis in idem, attesa l'assenza di sentenze passate in giudicato e la diversità del thema decidendum.
L'LA ha poi richiamato nel ricorso la statuizione del primo giudice sulle spese processuali, rilevando che in caso di crediti prescritti le spese devono essere poste a carico dell'amministrazione resistente, salvo vi siano gravi ed eccezionali ragioni che consentano di procedere alla compensazione (non è chiaro se il richiamo delle statuizioni della sentenza del
Tribunale in punto spese configuri un ulteriore motivo di appello).
Si è costituita nel procedimento di appello , chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'appello, in quanto inammissibile e infondato, con conferma della sentenza di primo grado. ha sottolineato come l'atto di appello contesti il solo rilievo del primo giudice di difetto CP_6
di giurisdizione del G.O. in favore del Giudice Tributario, avente ad oggetto le sole cartelle relative a crediti tributari, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza, quanto alle restanti cartelle sottese all'intimazione di pagamento (relative a crediti non aventi natura tributaria).
L'appellata ha ribadito la correttezza del rilievo relativo al difetto di giurisdizione, rilevando che l'LA ha svolto delle difese contraddittorie, posto che, mentre in primo grado aveva eccepito la mancata notifica delle cartelle, nel giudizio di appello ha (anche) eccepito la prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle, al fine di contestare la pronuncia sul difetto di giurisdizione (ritenendo che la prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle rientri nella competenza del G.O.), con conseguente inammissibilità della domanda in quanto nuova rispetto alle domande formulate in primo grado.
pagina 4 di 9 ha peraltro ribadito che la giurisdizione fa comunque capo al Giudice Tributario, anche CP_6
se la dedotta prescrizione è maturata dopo la notifica della cartella, ove si ponga in discussione l'an e il quantum della pretesa tributaria (così Cass. S.U. 254/22; 14648/17; 23832/07).
Parte appellata ha poi rilevato che la prescrizione relativa ai crediti tributari in contestazione
( ) è decennale, stante la natura erariale dei crediti predetti. Ha rilevato CP_8
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, trattandosi di crediti risalenti al 1998, cui è seguita notifica della cartella nel 2006 e numerosi ulteriori atti interruttivi della prescrizione. ha infine sottolineato come la cartella oggetto di impugnazione n. 07920050034865076, CP_6
per euro 403.456,11, afferente tributi erariali (IVA/IRAP anno 1998), è stata già impugnata dal innanzi alla CTP di Pavia con ricorso iscritto al N.R.G. 197/2021, rigettato con sentenza Pt_1
del 22.03.22, passata in giudicato.
Fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, solo ha depositato gli scritti CP_6
difensivi conclusionali.
Va premesso che l'appello è stato erroneamente promosso con ricorso anziché con citazione, ma risulta tempestivo, in quanto depositato e notificato, unitamente al decreto di fissazione della prima udienza, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. (il deposito del ricorso è intervenuto in data 14.6.2024, quando la sentenza impugnata è stata depositata in data 13.6.2024).
L'appello deve essere tuttavia dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
La norma prescrive che i motivi d'impugnazione debbano essere formulati in modo chiaro e specifico, così da consentire al Giudice di secondo grado il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata. Per non incorrere nella violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., occorre quindi che l'appello sia focalizzato su censure specifiche rispetto alle argomentazioni spese nella pronuncia di primo grado, e accompagnato da un'adeguata rappresentazione delle modifiche che vengono richieste;
alla parte volitiva dell'atto di appello, deve affiancarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
In proposito, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris
pagina 5 di 9 instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata” (v. Cass., SU., ord. n. 36481/2022, conforme a Cass., SU, sent. n. 27199 del 16.11.2017).
I principi di cui sopra sono applicabili anche a seguito delle modifiche all'art. 342 c.p.c. introdotte dal d.lgs. 149/22, posto che tale norma prescrive che, per ciascuno dei motivi,
l'appello deve individuare, a pena di inammissibilità: - lo specifico capo della decisione impugnato e, in relazione a questo, deve indicare: - le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
- le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, l'LA è tenuto a dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame mediante una precisa e argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso, in relazione alla ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate
(Cass. 13535/18 e 20836/18; id. Sez. Unite, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).
Tornando al caso di specie, dalla lettura del ricorso in appello, non si comprende con chiarezza quali siano i capi della sentenza del Tribunale oggetto dell'impugnazione, quali siano le argomentazioni del Tribunale che l'LA ritiene errate e quali norme il Tribunale avrebbe violato;
le conclusioni dell'LA sono inoltre contraddittorie.
Circa i motivi di appello, a pag. 5 del ricorso, è riportato uno stralcio piuttosto ampio della motivazione della sentenza, relativo a plurime questioni, alcune delle quali non oggetto di censura da parte dell'LA (nessuna contestazione è sollevata, ad esempio, in merito alla statuizione del primo giudice circa la competenza, in relazione a talune delle cartelle, del
Giudice di Pace e del Giudice del Lavoro).
Il primo motivo di appello è incomprensibile, laddove l'LA lamenta un'omessa pronuncia in merito alla prescrizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (l'art. 615 c.p.c. è norma processuale, relativa all'opposizione all'esecuzione e non è norma che disciplina la prescrizione e i suoi termini).
L'LA sembra lamentare, oltre all'omessa pronunzia sulla prescrizione ai sensi dell'art.
615 c.p.c., la pretesa contraddittorietà della sentenza, laddove il primo giudice accerta il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, quanto alle cartelle aventi ad oggetto crediti erariali, posto che la prescrizione sarebbe decorsa non solo a monte, ma anche a valle della asserita notifica delle cartelle predette.
In realtà, la sentenza impugnata non prende posizione sulla eccezione di prescrizione, ritenendo assorbenti i rilievi in punto di difetto di giurisdizione o di competenza del giudice adito e in punto violazione del principio del ne bis in idem (la cartella n. 07920050034865076, come pagina 6 di 9 documentato in atti, è stata impugnata dal ZA avanti alla Corte di Giustizia Tributaria;
anche in quella sede, il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione;
la Corte ha definito il giudizio con sentenza di rigetto, sentenza che non risulta essere stata impugnata).
Le censure dell'LA vertenti sulla prescrizione e sull'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione risultano incongrue rispetto alla motivazione del primo Giudice e non possono in alcun modo incidere sulla “ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado”, posto che il Tribunale ha evidentemente ritenuto assorbita la questione della prescrizione e quindi non si è pronunziato sulla questione del termine prescrizionale.
Risulta poi contraddittoria la richiesta di: - dichiarare l'inesistenza o nullità delle notifiche delle cartelle, dichiarando nulli, illegittimi e inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica e dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
- rilevare d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi. La giurisprudenza ha peraltro chiarito che “nelle ipotesi in cui il contribuente ponga ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di definitività delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” (Cass. ord. 254/22).
Manca nell'atto di appello una parte argomentativa, volta a contrastare le valutazioni del primo giudice e a porre in dubbio il fondamento logico-giuridico della decisione, continuando l'LA a ribadire gli stessi concetti (prescrizione quinquennale, inapplicabilità dell'art. 2946 c.c., rilevabilità d'ufficio della prescrizione), ad esaminare istituti giuridici non pertinenti, non essendo oggetto della motivazione della sentenza impugnata (decadenza, prescrizione) e a riportare massime della giurisprudenza di legittimità, spesso prive di un effettivo collegamento con la sentenza di primo grado.
Dalla lettura del ricorso in appello, non si comprende poi se sia impugnato o meno il capo della sentenza relativo alla rifusione delle spese processuali (poste dal Tribunale a carico del ricorrente). Tale capo è riportato nella motivazione dell'atto d'appello e, in calce, sono richiamate due ordinanze della Cassazione, secondo cui le spese del giudizio proposto avverso cartelle esattoriali relative a debiti tributari prescritti, sono a carico dell'amministrazione resistente, a meno che non sussistano gravi ed eccezionali ragioni che ne giustificano la compensazione.
pagina 7 di 9 Nessuna censura è tuttavia svolta riguardo alla statuizione della sentenza del Tribunale in punto spese di lite e l'LA si limita a chiedere la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali, in caso di accoglimento dell'appello.
Deve in conclusione sottolinearsi come il ricorso in appello non esponga chiare e ragionate argomentazioni, volte a contrastare la pronunzia impugnata, ma giustapponga, in modo piuttosto confuso, una serie di istituti giuridici e di interpretazioni giurisprudenziali, senza un chiaro collegamento con il percorso motivazionale della pronunzia impugnata (tanto da far sembrare il ricorso non un atto redatto per contrastare quella specifica sentenza di primo grado, ma una sorta di modulo standardizzato, riadattato sommariamente al caso concreto).
Stante la tecnica redazionale dell'atto, alla Corte è richiesta un'attività interpretativa - per arrivare a ricostruire (senza margini di certezza) quali statuizioni della sentenza di primo grado siano effettivamente impugnate e quali siano i pretesi errori del primo giudice - attività interpretativa che l'art. 342 c.p.c. vuole evitare, proprio per rendere il sistema delle impugnazioni efficace e celere.
Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere dichiarato inammissibile. Data
l'inammissibilità dell'appello, è precluso l'esame del merito della controversia.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate avuto riguardo ai criteri indicati dal D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa e, attesa la limitata difficoltà delle questioni trattate, con l'applicazione dei valori minimi.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'LA, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 985/2024, pubblicata il 13/06/2024, così
[...]
provvede:
Dichiara inammissibile l'appello;
Condanna l'LA a rifondere in favore dall'appellata le spese processuali che si liquidano in € 10.060,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, c.p.a. e IVA, se non detraibile per legge, spese da versarsi al procuratore dell'appellata, avv. Fabrizio ZAti, dichiaratosi antistatario;
pagina 8 di 9 Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'LA, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso, in Milano il 04/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Maria Grazia Federici
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