Art. 2. Utilizzazione del personale direttivo
e docente in compiti connessi con la scuola 1. Nell'articolo 456 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al comma 1 e' aggiunta in fine la seguente lettera:
"e-bis) a decorrere dall'anno scolastico 1995-96, una o piu' scuole tra loro coordinate che, sulla base di un piano provinciale, svolgono attivita' psico-pedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolastica".
e docente in compiti connessi con la scuola 1. Nell'articolo 456 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al comma 1 e' aggiunta in fine la seguente lettera:
"e-bis) a decorrere dall'anno scolastico 1995-96, una o piu' scuole tra loro coordinate che, sulla base di un piano provinciale, svolgono attivita' psico-pedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolastica".