Ordinanza collegiale 20 febbraio 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 30/04/2026, n. 2795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2795 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02795/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01145/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della MP
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1145 del 2025, proposto da
Comune di Santa Marina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IO MP, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Provincia di NO, Comune di Sapri, non costituiti in giudizio;
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la MP, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di NO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OL, domiciliataria ex lege in OL, via Diaz 11;
nei confronti
Istituto Comprensivo Santa Marina ST NT, Istituto Comprensivo DA HI Sapri, non costituiti in giudizio;
Istituto Comprensivo Santa Croce di Sapri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OL, domiciliataria ex lege in OL, via Diaz 11;
per l'annullamento
della delibera di Giunta Regionale n. 753 del 21.12.2024, pubblicata in Burc n. 1 del 07.01.2025, nella parte in cui è stato confermato l’accorpamento dell’Istituto Comprensivo Santa Marina ST di Santa Marina all’Istituto Comprensivo DA HI di Sapri;
della delibera di Giunta Regionale n. 753 del 21.12.2024, pubblicata in Burc n. 1 del 07.01.2025;
ove e per quanto occorra della delibera di Giunta Regionale n. 315 del 24.06.2024, di approvazione delle Linee guida di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa;
ove e per quanto occorra, delle proposte di riorganizzazione della rete scolastica della Provincia di AV (prot. n. 202 del 7.11.2024), della Provincia di NE (prot. n. 342 del 07.12.2024) della Provincia di SE (prot. n. 225 del 3.12.2024), della Città OP di OL (prot. n. 237 del 5.11.2024) e della Provincia di NO (prot. n. 139 del 29.10.2024);
del verbale tavolo tecnico del 3.12.2024 tenutosi tra gli Enti Locali, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, le parti sociali e l’Ufficio Scolastico Regionale;
di tutti gli atti presupposti, collegati connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la MP, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di NO e Istituto Comprensivo Santa Croce di Sapri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. Alfonso ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1. L’Ente locale ricorrente premette quanto segue.
Il Comune di Santa Marina è un piccolo Comune Montano della Provincia di NO, caratterizzato dalla presenza di un’unica scuola ovvero l’Istituto Comprensivo Santa Marina – ST che (prima dell’accorpamento) ospitava 442 alunni. Tale Istituto, ricadendo in un Comune Montano, da sempre è stato “classificato” come un Istituto Autonomo. La IO MP, tuttavia, con Delibere nn. 816/2023 e 11/2024, disattendendo la normativa statale (art. 19 co. quinquies D. L. 98/2011 e D.M. n. 127/2023) e le linee guida regionali, ha proceduto al dimensionamento scolastico per l’anno 2024/2025 e, per quanto di interesse, ha previsto l’accorpamento dell’I.C. di Santa Marina ST con l’I.C. DA HI di Sapri, con individuazione della sede centrale presso tale ultimo Istituto.
Il Comune di Santa Marina ha impugnato tali Delibere davanti a questo Tar (R.G. 528/2024) che, con sentenza n. 4558 del 5 agosto 2024, ha annullato i provvedimenti impugnati.
La IO MP ha proposto appello avverso la predetta sentenza e il Consiglio di Stato, con decisione n. 5511/2025, ha confermato la sentenza della Sezione n. 4558/2024, sia pur con diversa motivazione, come a breve si vedrà, ed ha definitivamente annullato le delibere della IO MP (nn. 816/2023 e 3/2024) di dimensionamento della rete scolastica per l’Anno Scolastico 2024/2025.
Il Consiglio di Stato, in particolare, ha così statuito:
“32. Fondata, in particolare, è la censura secondo cui le delibere impugnate sono illegittime per violazione delle linee guida regionali, nella parte in cui si pongono in contrasto con quanto previsto dall’art. 4.2: “in caso di accorpamento di due o più istituzioni scolastiche appartenenti a diversi Comuni la sede centrale è individuata nella sede della scuola che presenta il numero più alto di allievi fatte salve le intese tra i Comuni di cui al successivo punto 6.2”. Sulla base della relazione a chiarimenti depositata dalla IO MP, è ormai acclarato che, al tempo del disposto accorpamento, l’I.C. Santa Marina ST un numero di alunni superiore a quello dell’I.C. DA HI, con la conseguenza che la IO MP, in forza dell’atto di auto-vincolo rappresentato dalle proprie Linee Guida, avrebbe dovuto accorpare l’I.C. di Sapri a quello di Santa Marina, e non il contrario. In proposito, condividendosi le allegazioni difensive contenute nell’ultima memoria depositata dal Comune appellato, per un verso si ritiene che la IO MP, nel rispondere alla richiesta di chiarimenti, abbia illegittimamente “spacchettato” gli studenti frequentanti la sede di Via Giovanni XXIII di ST NT (n. 332) e quelli invece frequentanti la sede di Via S. Croce di Santa Marina (n. 34), quando invece si tratta di due sedi fisiche appartenenti allo stesso I.C. “ST – Santa Marina”. Per un altro verso, invece, si ritiene che il numero degli studenti da computare secondo le Linee Guida vada riferito, per espressa previsione del punto 4.2, all’Istituzione scolastica nella sua complessità, e non alle singole sedi in cui la stessa si articola. Tale punto, in particolare, era stato già adeguatamente chiarito dalla prefata ordinanza istruttoria n. 2097/2025, precisamente al quesito sub b), in cui si è fatto specifico riferimento al “numero di allievi” delle “istituzioni scolastiche”. A ciò va aggiunto che, con criterio invece diseguale, per l’I.C. “DA HI” di Sapri sono stati sommati gli studenti delle due sedi di Via Crispi e di Via Biagio Mercadante. Conclusivamente, sulla base dei dati riportati nella relazione a chiarimenti, si ritiene che, con riferimento al mese di novembre 2023, il numero di alunni iscritti all’I.C. “ST – Santa Marina” era di 366 (n. 34 sede di Via Croce di S. Marina + n. 332 sede di Via Giovanni XXIII di ST NT), quindi di gran lunga maggiore di quello dell’I.C. “DA HI” di Sapri, pari invece a 338 (n. 213 sede di Via Crispi + n. 125 sede di Via Biagio Mercadante). Ad analogo risultato si perviene anche con riferimento al computo riferito al mese di novembre dell’anno successivo. Anche in tal caso, infatti, tenuto conto che nel frattanto si erano aggregate ad entrambi gli I.C. altre sedi [in particolare, quelle di BO (c.da Cammaresano e Via Roma) all’I.C. “DA HI” di Sapri e quelle di SA NO (Via Giovanni Amendola, Via Nazionale e Via Provinciale) all’I.C. “ST – Santa Marina”], il numero degli studenti di ciascun I.C. va computato tenendo conto delle diverse sedi in cui lo stesso si articola. Ne consegue che, anche per il mese di novembre 2024, il numero degli alunni dell’I.C. “ST – Santa Marina” era superiore a quello dell’I.C. “DA HI” di Sapri. Il primo contava, infatti, a novembre 2024, n. 414 alunni (n. 33 sede Via Croce di S. Marina + n. 306 sede Via Giovanni XXIII di ST NT + 17 sede di Via Giovanni Amendola di SA NO + n. 39 sede di Via Nazionale di SA NO + n. 19 sede di Via Provinciale di SA NO), mentre il secondo appena n. 395 alunni (n. 203 sede di Via Crispi di Sapri + n. 110 sede di Via Biagio Mercadante di Sapri + n. 32 sede di c.da Cammaresano di BO + n. 50 sede di Via Roma di BO). 33.- In definitiva, alla luce delle suddette considerazioni, la censura così riproposta va accolta, mentre va assorbita, per il principio di economia dei mezzi processuali e della ragione più liquida, la ulteriore censura riproposta, incentrata sul vizio di illogicità e travisamento del fatto, posto che il Comune ricorrente non potrebbe ottenere dal suo accoglimento alcuna maggiore utilità”.
Il Consiglio di Stato, quindi, sia pur con diversa motivazione, ha confermato l’esattezza sostanziale della sentenza della Sezione n. 4558 del 5 agosto 2024, che ha sancito l’illegittimità della delibera regionale (Anno Scolastico 2024/2025), nella parte in cui ha accorpato l’I.C. di Santa Marina all’I.C. DA HI di Sapri, individuando quest’ultimo quale sede centrale, nonostante abbia un numero inferiore di alunni.
1.2. Come denota il Comune ricorrente, tale decisione di secondo grado ha effetti rilevanti anche sul presente giudizio, in quanto:
- la delibera regionale n. 753/2024 del 21.12.2024 (adottata per l’a.s. in corso, Anno Scolastico 2025/2026) è stata assunta sull’erroneo presupposto dell’accorpamento dell’I.C. di Santa Marina all’I.C. DA HI di Sapri;
- la decisione del Consiglio di Stato ha definitivamente annullato le due precedenti delibere Regionali n. 816/2023 e 3/2024 (sul dimensionamento per l’Anno Scolastico 2024/2025), che hanno disposto l’originario accorpamento;
- la decisione del Consiglio di Stato, pertanto, ha effetti invalidanti, rectius vizianti ma non caducanti, in assenza di una nuova sentenza di questo Tribunale, sulla citata delibera n. 753/2024, essendo stato rimosso l’erroneo presupposto, su cui tale delibera si è fondata (l’accorpamento dell’I.C. di Santa Marina ST NT a quello di Sapri, “D. HI).
La delibera regionale n. 753/2024, quindi, sarebbe illegittima per gli stessi motivi già ritenuti fondati dal Consiglio di Stato, e per il Comune correttamente riproposti anche nel presente ricorso.
Ne deriverebbe, dunque, per il Comune ricorrente, l’obbligo della IO MP di procedere alla revoca (e/o modifica) della delibera n. 753/2024, in relazione alla posizione del Comune di Santa Marina, in esecuzione del decisum del Consiglio di Stato, là dove la IO MP, nonostante il preciso disposto del Consiglio di Stato, non ha mai dato esecuzione alla decisione della Sezione 4558/2024 e, anzi, con delibera di G.R. n. 753 del 21.12.2024, pubblicata in BURC n. 1 del 7.01.2025, ha confermato l’accorpamento dell’I.C. di Santa Marina ST con l’I.C. DA HI di Sapri.
2. Insorge, quindi, il Comune di Santa Marina avverso la ridetta delibera di accorpamento del 21.12.2024, con il ricorso in epigrafe.
3. Le parti hanno depositato memorie, in particolare il Comune di Santa Marina, e documenti.
4. Con ordinanza collegiale n. 1243 del 20 febbraio 2026 la Sezione ha disposto un incombente istruttorio ai fini di conseguire un quadro aggiornato della vicenda provvedimentale all’odierno vaglio del Collegio, nei termini che seguono:
“Considerata l’emissione della sentenza n. 7439 del 17 novembre 2025, resa nel giudizio di ottemperanza ex art 114 c.p.a., alla sentenza della Sezione n. 4558 del 5 agosto 2024, con la quale, in sintesi, la Sezione ha ordinato alle Amministrazioni resistenti di ripristinare l’autonomia scolastica dell’Istituto comprensivo di Santa Marina – ST NT per il decorso a.s. 2024/2025, si rende necessaria l’acquisizione da parte dell’Amministrazione, di un relazione di documentati chiarimenti sugli sviluppi della vicenda, in particolare ragguagliando il Collegio se le Amministrazioni resistenti si sono adeguate anche per l’a.s. in corso, ripristinando l’autonomia scolastica dell’Istituto predetto, all’uopo ponendo in essere tutti gli atti a ciò necessari, compresa l’attivazione del codice meccanografico;
Ritenuto che detta relazione debba essere depositata in giudizio nel termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla notifica ovvero dalla comunicazione, ove anteriore, della presente ordinanza per il tramite della difesa regionale e di quella erariale”:
4.1. Con corposa relazione prodotta il 23 marzo 2026 il Comune di Santa Marina ha ottemperato all’incombente, attestando che per l’anno scolastico in corso 2025/2026 la IO non ha ripristinato l’autonomia scolastica dell’Istituto Comprensivo di Santa Marina, mentre lo ha fatto per l’a.s. 2026/2027, adeguandosi al disposto della sentenza n. 5511/2025 del Consiglio di Stato – e indirettamente alla sentenza della Sezione n. 4558 del 5 agosto 2024, da questa confermata – ripristinando anche il codice meccanografico come, del resto, statuito con la sentenza ex art. 114, c.p.a. della Sezione (sentenza n. 7439 del 17 novembre 2025).
Si afferma infatti nella relazione istruttoria n. 18, prodotta dal Comune di Santa Marina il 23 marzo 2026:
“1) per l’a.s. in corso 2025/2026 l’autonomia scolastica dell’I.C. di Santa Marina non è stata ripristinata;
2) la IO MP, con deliberazione di Giunta Regionale n. 6 del 26.01.2026 ad oggetto “Dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa. Anno scolastico 2026 2027”, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5111/2025, ha provveduto per l’a.s. 2026/2027 a ripristinare l’autonomia dell’I.C. Santa Marina – ST, ad accorpare al predetto istituto l’I.C. DA HI di Sapri, a riattivare il codice meccanografico dell’IC di Santa Marina” (…).
5. Pervenuto l’affare alla pubblica Udienza del 22 aprile 2026, udita la discussione delle parti menzionate in verbale, la causa è stata ritenuta in decisione.
6. Fondato ed assorbente si profila per il Collegio, chirurgicamente, ovverosia là dove deduce la violazione delle Linee guida regionali di cui alla Delibera di G.R. n. 250/2023, parte del secondo motivo del ricorso, sub B. ILLEGITTIMITA’ PER VIZI DERIVATI, che ripropone il secondo motivo del ricorso di R.G. 528/2024 e relativi motivi aggiunti, definito con la sentenza della Sezione n. 4558 del 2024.
Ebbene, rubricando I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 19 D.L. 98/2011 CONVERTITO IN L. 111/2011; D.M. N. 127 DEL 30.06.2023; ART. 3 L. 241/1990) – VIOLAZIONE DI LEGGE (LINEE GUIDA DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO AS 2024 – 2025) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – PERPLESSITÀ – SVIAMENTO – MOTIVAZIONE – ISTRUTTORIA - ILLOGICITÀ MANIFESTA, il Comune deduce, in generale, che l’art 19 co. 5 quinquies D.L. 98/2011, nel regolare la disciplina sul dimensionamento scolastico, ha stabilito che: “…..il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche….”. Tale norma, quindi, nel rimandare al Decreto Ministeriale la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici, ha riconosciuto l’autonomia degli istituti (“ordinari”) con un numero di alunni con media regionale compresa tra un minimo di 900 ed un massimo di 1000; mentre ha salvaguardato l’autonomia delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, attesa la loro specificità in deroga al criterio numerico.
6.1.Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, poi, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con D.M. 127/2023, ha stabilito che per i Comuni Montani deve essere assegnato un dirigente scolastico per ogni istituto scolastico con almeno 400 alunni; ed è questa la censura, cui fa da “pendant” quanto appresso deduce ancora il Comune ricorrente, che il Consiglio di Stato ha ritenuto cogliere nel segno.
Invero, argomenta il Comune, sotto l’ombrello dei disposti dei pur contestati D.M n. 127/2023 e art. 19 co. 5 quinquies D.L. 98/2011, che la IO MP, per finire, ha approvato Linee Guida (Delibera di G.R. n. 250/2023) per la definizione dei criteri e delle modalità di dimensionamento della rete scolastica, nei seguenti termini: “4.1 Istituzioni scolastiche autonome. Le istituzioni scolastiche per essere autonome devono avere di norma un numero di alunni, consolidato e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, con media regionale compresa tra un minimo di 900 ed un massimo di 1000 alunni. Sono previste deroghe rispetto ai citati parametri ordinari nelle seguenti ipotesi: - Istituzioni scolastiche situate nelle piccole isole e nei comuni montani per salvaguardarne le specificità ...”.
Tali Linee Guida, quindi, in conformità con la disciplina statale, non solo avrebbero riconosciuto la piena autonomia agli istituti scolastici ricadenti nei comuni montani, ma avrebbero anche eliminato, in favor, il limite numerico dei 400 alunni fissato dal DM n. 127/2023.
7. Orbene, il Collegio non può che condividere quanto lamenta il ricorrente Comune, ovverosia che da tale ricostruzione normativa emerge l’errore in cui è incorsa la IO, ossia il non aver considerato che l’I.C. Santa Marina ST, ricade in un comune montano - circostanza peraltro giudicata non decisiva dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5511/2025 - e ospita ben 442 alunni (dunque superiore a 400). Tale istituto, pertanto, per effetto di legge è un istituto autonomo.
Ebbene, la fondatezza di tale motivo è stata ritenuta dalla Decisione d’appello n. 551/2025, condivisa e fatta propria dal Collegio, che conviene ancora riportare nei punti salienti:
“32. Fondata, in particolare, è la censura secondo cui le delibere impugnate sono illegittime per violazione delle linee guida regionali, nella parte in cui si pongono in contrasto con quanto previsto dall’art. 4.2: “in caso di accorpamento di due o più istituzioni scolastiche appartenenti a diversi Comuni la sede centrale è individuata nella sede della scuola che presenta il numero più alto di allievi fatte salve le intese tra i Comuni di cui al successivo punto 6.2”. Sulla base della relazione a chiarimenti depositata dalla IO MP, è ormai acclarato che, al tempo del disposto accorpamento, l’I.C. Santa Marina ST aveva un numero di alunni superiore a quello dell’I.C. DA HI, con la conseguenza che la IO MP, in forza dell’atto di auto-vincolo rappresentato dalle proprie Linee Guida, avrebbe dovuto accorpare l’I.C. di Sapri a quello di Santa Marina, e non il contrario . In proposito, condividendosi le allegazioni difensive contenute nell’ultima memoria depositata dal Comune appellato, per un verso si ritiene che la IO MP, nel rispondere alla richiesta di chiarimenti, abbia illegittimamente “spacchettato” gli studenti frequentanti la sede di Via Giovanni XXIII di ST NT (n. 332) e quelli invece frequentanti la sede di Via S. Croce di Santa Marina (n. 34), quando invece si tratta di due sedi fisiche appartenenti allo stesso I.C. “ST – Santa Marina”. Per un altro verso, invece, si ritiene che il numero degli studenti da computare secondo le Linee Guida vada riferito, per espressa previsione del punto 4.2, all’Istituzione scolastica nella sua complessità, e non alle singole sedi in cui la stessa si articola . Tale punto, in particolare, era stato già adeguatamente chiarito dalla prefata ordinanza istruttoria n. 2097/2025, precisamente al quesito sub b), in cui si è fatto specifico riferimento al “numero di allievi” delle “istituzioni scolastiche”. A ciò va aggiunto che, con criterio invece diseguale, per l’I.C. “DA HI” di Sapri sono stati sommati gli studenti delle due sedi di Via Crispi e di Via Biagio Mercadante . Conclusivamente, sulla base dei dati riportati nella relazione a chiarimenti, si ritiene che, con riferimento al mese di novembre 2023, il numero di alunni iscritti all’I.C. “ST – Santa Marina” era di 366 (n. 34 sede di Via Croce di S. Marina + n. 332 sede di Via Giovanni XXIII di ST NT), quindi di gran lunga maggiore di quello dell’I.C. “DA HI” di Sapri, pari invece a 338 (n. 213 sede di Via Crispi + n. 125 sede di Via Biagio Mercadante). Ad analogo risultato si perviene anche con riferimento al computo riferito al mese di novembre dell’anno successivo. Anche in tal caso, infatti, tenuto conto che nel frattanto si erano aggregate ad entrambi gli I.C. altre sedi [in particolare, quelle di BO (c.da Cammaresano e Via Roma) all’I.C. “DA HI” di Sapri e quelle di SA NO (Via Giovanni Amendola, Via Nazionale e Via Provinciale) all’I.C. “ST – Santa Marina”], il numero degli studenti di ciascun I.C. va computato tenendo conto delle diverse sedi in cui lo stesso si articola. Ne consegue che, anche per il mese di novembre 2024, il numero degli alunni dell’I.C. “ST – Santa Marina” era superiore a quello dell’I.C. “DA HI” di Sapri. Il primo contava, infatti, a novembre 2024, n. 414 alunni (n. 33 sede Via Croce di S. Marina + n. 306 sede Via Giovanni XXIII di ST NT + 17 sede di Via Giovanni Amendola di SA NO + n. 39 sede di Via Nazionale di SA NO + n. 19 sede di Via Provinciale di SA NO), mentre il secondo appena n. 395 alunni (n. 203 sede di Via Crispi di Sapri + n. 110 sede di Via Biagio Mercadante di Sapri + n. 32 sede di c.da Cammaresano di BO + n. 50 sede di Via Roma di BO). 33.- In definitiva, alla luce delle suddette considerazioni, la censura così riproposta va accolta, mentre va assorbita, per il principio di economia dei mezzi processuali e della ragione più liquida, la ulteriore censura riproposta, incentrata sul vizio di illogicità e travisamento del fatto, posto che il Comune ricorrente non potrebbe ottenere dal suo accoglimento alcuna maggiore utilità.”.
8.Ordunque, la portata dirimente della sopra riassunta censura consente di accogliere il ricorso con assorbimento delle residue doglianze svolte con il primo motivo di gravame, in omaggio al principio della ragione più liquida, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), che consente di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021 n. 6209 e 18 luglio 2016, n. 3176).
9. In definitiva, al lume delle considerazioni tutte fin qui svolte, il ricorso si profila fondato e va per l’effetto accolto, con annullamento della delibera regionale n. 753 del 21.12.2024.
10. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza, quanto alla IO MP, mentre per le altre Amministrazioni resistenti od intimate esse possono essere compensate, per giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della MP (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati, nei sensi conformativi di cui in motivazione.
Condanna la IO MP al pagamento, in favore del Comune ricorrente, di spese e compensi di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Compensa integralmente tra le restanti parti le spese ed i compensi di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso ZI, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Alfonso ZI | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO